Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2025.

Priimta 2025-07-16 · ECLI:EU:T:2025:730 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
T-106/23
Teismas
General Court
Data
2025-07-16
ECLI
ECLI:EU:T:2025:730
Originalas
EUR-Lex ↗

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Santrauka
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(Causa T-106/23)

Iceland Foods Ltd

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2025

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Iceland – Motivo di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)]

(v. punti 22, 23)

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Nomi geografici

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)]

(v. punti 24-29, 46, 70)

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio figurativo Iceland

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)]

(v. punti 30, 36-39, 46-54, 58-63, 67, 69-71)

Sintesi

Con le sue sentenze, il Tribunale si pronuncia sul carattere descrittivo di due segni che riprendono il nome di un paese europeo (ICELAND) e respinge i ricorsi proposti avverso le decisioni della commissione di ricorso allargata dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con la motivazione che tali segni sono descrittivi dell'origine geografica dei prodotti e dei servizi cui si riferiscono o delle loro caratteristiche.

La Iceland Foods Ltd, ricorrente, ha presentato all'EUIPO domande di registrazione per il segno denominativo ICELAND e il segno figurativo Iceland per vari prodotti e servizi, rispettivamente il 19 aprile 2002 e il 12 febbraio 2013. Successivamente sono state presentate dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO due domande di dichiarazione di nullità dei marchi di cui trattasi per taluni dei prodotti e servizi contrassegnati da tali marchi (

La ricorrente ha quindi proposto due ricorsi avverso ciascuna delle decisioni della divisione di annullamento. Con decisioni del 15 dicembre 2022, la commissione di ricorso allargata ha respinto tali ricorsi (in prosieguo: le «decisioni impugnate»). Quest'ultima ha ritenuto che i marchi controversi fossero percepiti dal pubblico di riferimento, vale a dire dal pubblico anglofono dell'Unione europea, come un'indicazione che i prodotti e i servizi da essi designati provenivano dall'Islanda e che dovessero essere considerati descrittivi (

La ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso ciascuna delle decisioni impugnate (

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale ricorda, anzitutto, che sono esclusi due tipi di registrazione di nomi geografici. Il primo riguarda la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi quando designano luoghi geografici determinati che sono già rinomati o noti per la categoria di prodotti o di servizi considerati e che, pertanto, presentano un nesso con quest'ultima agli occhi degli ambienti interessati. Il secondo riguarda la registrazione dei nomi geografici utilizzabili dalle imprese che devono essere lasciati altrettanto disponibili per queste ultime in quanto indicazioni di provenienza geografica della categoria di prodotti o di servizi considerati.

Inoltre, il Tribunale osserva che la valutazione del carattere descrittivo dei marchi controversi richiede la presa in considerazione di un insieme di fattori pertinenti quali la conoscenza dell'Islanda e delle sue caratteristiche e il nesso tra le categorie di prodotti e servizi e i marchi controversi.

A tal riguardo, esso rileva che i marchi controversi designano il nome di un paese, situato in Europa, composto da un territorio certo relativamente poco popolato, ma con una superficie maggiore di quella di taluni Stati membri dell'Unione e dello Spazio economico europeo (SEE).

Il Tribunale rileva quindi che la parola «Iceland» era conosciuta da una parte significativa del pubblico di riferimento, composto dal pubblico anglofono dell'Unione.

Peraltro, il Tribunale conferma che gli elementi di prova sui quali si è basata la commissione di ricorso allargata dimostrano che, in primo luogo, l'Islanda era un paese rispettoso dell'ambiente, in particolare in considerazione delle tante centrali geotermiche e idrauliche, in secondo luogo, che l'Islanda era una destinazione turistica pregiata e, in terzo luogo, che l'Islanda proponeva un'ampia gamma di prodotti e di servizi, intrattenendo al contempo, in relazione a questi ultimi, relazioni commerciali importanti con i paesi del SEE.

Il Tribunale rileva altresì che occorre tener conto di un insieme di circostanze, presenti alla data della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi, anche tenendo conto di un approccio in prospettiva, e non limitarsi alla sola questione della «notorietà» di cui godeva l'Islanda presso il pubblico di riferimento, o di cui essa avrebbe potuto godere in futuro, in relazione ai prodotti e ai servizi designati dai marchi controversi. In più, le diverse caratteristiche dell'Islanda sono importanti per determinare in quale misura la provenienza geografica dei prodotti o servizi di cui trattasi possa essere pertinente, agli occhi degli ambienti interessati, per la valutazione della qualità o di altre caratteristiche dei prodotti o servizi considerati. Per queste stesse ragioni, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso allargata ha giustamente tenuto conto della prosperità economica, compresa la valutazione del prodotto interno lordo, della manodopera qualificata o, ancora, della presenza di industrie diverse, dal momento che tali criteri potevano consentire di stabilire se l'Islanda potesse divenire conosciuta o rinomata come luogo di provenienza geografica per i prodotti e i servizi di cui trattasi.

Per quanto riguarda, poi, i prodotti che comprendono prodotti alimentari di origine vegetale e animale e liquidi destinati al consumo umano, il Tribunale ritiene che i marchi controversi abbiano carattere descrittivo in relazione a tali prodotti. Infatti, alla data della registrazione dei marchi controversi, l'Islanda produceva ed esportava tali prodotti e poteva produrne altri, per cui, quando uno di tali prodotti è commercializzato con uno dei marchi controversi, esso può essere percepito come proveniente da tale paese. Inoltre, anche supponendo che l'esportazione attuale dei prodotti alimentari da parte dell'Islanda non costituisca una parte relativamente importante delle sue esportazioni in generale, per il Tribunale tale affermazione non consente di mettere in discussione il legame descrittivo tra i marchi e i prodotti considerati, in quanto non tiene conto di una visione in prospettiva del legame che è logicamente possibile stabilire tra i marchi controversi e i prodotti considerati.

Infine, il Tribunale constata che la commissione di ricorso allargata ha svolto un'analisi dettagliata del carattere descrittivo dei marchi controversi con riferimento a tutti i prodotti e servizi di cui trattasi. In più, per quanto riguarda il marchio figurativo Iceland (

Per quanto riguarda l'articolo 12, lettera b), del regolamento n. 40/94 (

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