CASE OF BĂRBULESCU v. ROMANIA

[Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

Application no. 61496/08 · Delivered 2017-09-05 · ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608 · Languages: IT · EN · FR · PL

Application no.
61496/08
Delivered
2017-09-05
Respondent State
ROU
Conclusion
Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for correspondence;Respect for private life);Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
Convention articles
8, 8-1, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentGuido RaimondiJudgeAngelika NußbergerJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaJudgeLedi BiankuJudgeIşıl KarakaşJudgeNebojša VučinićJudgeAndré PotockiJudgePaul LemmensJudgeDmitry DedovJudgeJon Fridrik KjølbroJudgeMārtiņš MitsJudgeArmen HarutyunyanJudgeStéphanie Mourou-VikströmJudgeGeorges RavaraniJudgeMarko BošnjakJudgeTim EickeJudgeSøren PrebensenJudgeDeputy Grand Chamber RegistrarAd hoc judgeLuis López Guerra
Summary
Preparing…

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani.

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GRANDE CAMERA

CAUSA BĂRBULESCU c. ROMANIA

(Ricorso n. 61496/08)

SENTENZA

STRASBURGO

5 settembre 2017

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Bărbulescu c. Romania,

la Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

Guido Raimondi, Presidente,

Angelika Nußberger,

Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,

Luis López Guerra, giudice ad hoc,

Ledi Bianku,

Işıl Karakaş,

Nebojša Vučinić,

André Potocki,

Paul Lemmens,

Dmitry Dedov,

Jon Fridrik Kjølbro,

Mārtiņš Mits,

Armen Harutyunyan,

Stéphanie Mourou-Vikström,

Georges Ravarani,

Marko Bošnjak,

Tim Eicke, giudici,

e Søren Prebensen, cancelliere aggiunto della Grande Camera,

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 30 novembre 2016 e 8 giugno 2017,

pronuncia la seguente sentenza, adottata nell’ultima data menzionata:

PROCEDURA

Sono comparsi dinanzi alla Corte:

a) per il Governo

I SIGNORI

C. BRUMAR, Agente,

G.V. GAVRILĂ, magistrato distaccato presso il Dipartimento dell’Agente del Governo, Avvocato,

L.A. RUSU, ministro plenipotenziario, Rappresentanza permanente della Romania presso il Consiglio d’Europa, Consulente;

b) per il ricorrente

I SIGNORI

E. DOMOKOS-HÂNCU,

O. JUVERDEANU, Avvocati

La Corte ha ascoltato le dichiarazioni dei Sigg. Domokos-Hâncu, Juverdeanu, Brumar e Gavrilă, nonché le loro risposte alle domande poste dai giudici.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

Articolo 50

“È severamente vietato turbare l’ordine e la disciplina nei locali della società, in particolare:

(...)

“1. (...) Il tempo trascorso nella società deve essere tempo di qualità per tutti! Vieni al lavoro per occuparti di questioni aziendali e professionali e non dei tuoi problemi personali! Non passare il tempo a utilizzare internet, il telefono o il fax per questioni estranee al lavoro o ai tuoi doveri. Questo è ciò che dettano [l’istruzione elementare],

il buon senso e la legge! Il datore di lavoro ha il dovere di sorvegliare e controllare il lavoro dei dipendenti e di adottare misure punitive contro chiunque sia in difetto!

La tua cattiva condotta sarà attentamente controllata e punita!

“È pregato di spiegare perché utilizza beni della società (connessione internet, Messenger) per scopi personali durante l’orario di lavoro, come è dimostrato dai tabulati allegati.”
“È pregato di spiegare perché l’intera corrispondenza che ha scambiato tra il 5 e il 12 luglio 2007 utilizzando l’identificativo del sito [internet] della S. di Bucarest aveva finalità private, come dimostrano le quarantacinque pagine allegate.”
“La procedura di svolgimento di un’indagine disciplinare è espressamente disciplinata dalle disposizioni dell’articolo 267 del Codice del lavoro.

Nel caso di specie è stato dimostrato, mediante la documentazione scritta acquisita al fascicolo, che il datore di lavoro ha svolto l’indagine disciplinare nei confronti del ricorrente convocandolo due volte per iscritto affinché si spiegasse [e] specificando l’oggetto, la data, l’ora e il luogo del colloquio e che il ricorrente ha avuto la possibilità di presentare argomenti a sua difesa in ordine agli atti che aveva asseritamente commesso, come risulta dalle due note esplicative inserite nel fascicolo (si vedano le copie ai fogli 89 e 91).

Il tribunale ritiene che nel caso di specie il controllo delle conversazioni via internet cui il dipendente ha partecipato utilizzando il software Yahoo Messenger del computer della società durante l’orario di lavoro, a prescindere dalla illegalità o meno delle azioni del datore di lavoro ai sensi del diritto penale, non possa compromettere la validità del procedimento disciplinare.

Il fatto che le disposizioni che fanno obbligo di interrogare l’indagato (învinuitul) in caso di asserita cattiva condotta e di esaminare gli argomenti presentati a difesa di tale persona prima della decisione relativa alla sanzione siano espresse in termini imperativi sottolinea l’intenzione del legislatore di prevedere che il rispetto dei diritti della difesa debba essere un requisito preliminare per la validità della decisione relativa alla sanzione.

Nella fattispecie, poiché nel corso dell’indagine preliminare il dipendente ha sostenuto di non aver utilizzato Yahoo Messenger per fini personali, bensì al fine di consigliare i clienti sui prodotti venduti dal suo datore di lavoro, il Tribunale ritiene che un’ispezione del contenuto delle conversazioni del [ricorrente] costituisse l’unico modo in cui il datore di lavoro avrebbe potuto accertare la validità dei suoi argomenti.

Il diritto del datore di lavoro di controllare (monitoriza) i dipendenti nel luogo di lavoro, [in particolare] per quanto riguarda l’uso che fanno dei computer della società, fa parte del più ampio diritto, disciplinato dalle disposizioni dell’articolo 40 lettera d) del Codice del lavoro, di controllare le modalità con cui i dipendenti svolgono i loro compiti professionali.

Essendo stato dimostrato che era stata attirata l’attenzione dei dipendenti sul fatto che, poco prima della sanzione disciplinare del ricorrente, un’altra dipendente era stata licenziata per aver usato internet, il telefono e la fotocopiatrice per fini personali e che i dipendenti erano stati avvertiti del fatto che le loro attività erano sottoposte a controllo (si veda la comunicazione n. 2316 del 3 luglio 2007, che il ricorrente aveva firmato [dopo] averne preso conoscenza – si veda la copia sul foglio 64), il datore di lavoro non può essere accusato di dimostrare mancanza di trasparenza e di non aver avvertito chiaramente i dipendenti del fatto che stava controllando l’uso che facevano del computer.

L’accesso a internet nel luogo di lavoro è soprattutto uno strumento che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti al fine dell’uso professionale, e il datore di lavoro ha indiscutibilmente la facoltà, in virtù del suo diritto di sorvegliare le attività dei dipendenti, di controllare l’uso personale di internet.

Tali controlli da parte del datore di lavoro sono resi necessari, per esempio, dal rischio che mediante l’utilizzo di internet, i dipendenti possano danneggiare i sistemi informatici dell’azienda, svolgere attività illegali nel cyberspazio, che potrebbero comportare la responsabilità della società, o divulgare i segreti commerciali della società.

Il Tribunale ritiene che gli atti commessi dal ricorrente costituiscano un’infrazione disciplinare ai sensi dell’articolo 263 § 2 del Codice del lavoro in quanto equivalgono alla violazione colposa delle disposizioni dell’articolo 50 del regolamento interno della società S. (...), che proibiscono l’uso del computer per fini personali.

Il regolamento interno considera i summenzionati atti una grave negligenza, punita, ai sensi dell’articolo 73 del medesimo regolamento interno, mediante la risoluzione del contratto di lavoro per motivi disciplinari.

Visti i suesposti rilievi fattuali e giuridici, il Tribunale ritiene che la decisione contestata sia fondata e legittima e rigetta il ricorso in quanto infondato.”

“Il Tribunale di primo grado ha giustamente concluso che internet è uno strumento che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti al fine dell’uso professionale e che il datore di lavoro ha il diritto di stabilire le regole per utilizzare tale strumento, prevedendo divieti e disposizioni che i dipendenti devono osservare quando utilizzano internet nel luogo di lavoro; è chiaro che l’uso personale può essere rifiutato, e che nel caso di specie i dipendenti erano stati debitamente informati di ciò mediante un avviso emesso il 26 giugno 2007 in conformità alle disposizioni del regolamento interno, con il quale hanno ricevuto le istruzioni di osservare l’orario di lavoro, di essere presenti nel luogo di lavoro [durante tale orario e] di utilizzare in modo efficace il tempo trascorso al lavoro.

In conclusione, il datore di lavoro che ha fatto un investimento ha il diritto, nell’esercizio dei diritti sanciti dall’articolo 40 § 1 del Codice del lavoro, di controllare l’uso di internet nel luogo di lavoro e il dipendente che viola le regole fissate dal datore di lavoro in relazione all’uso personale di internet commette un’infrazione disciplinare che può dar luogo a una sanzione, compresa la più grave.

Vi è indubbiamente un conflitto tra il diritto del datore di lavoro di svolgere un controllo e il diritto dei dipendenti alla protezione della loro privacy. Tale conflitto è stato risolto a livello di Unione europea mediante l’adozione della Direttiva n. 95/46/CE, che ha stabilito diversi principi che disciplinano il controllo di internet e l’uso della posta elettronica nel luogo di lavoro, tra cui in particolare i seguenti.

Principio di necessità: il controllo deve essere necessario per conseguire un determinato obiettivo.

Principio di finalità: i dati devono essere raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi.

Principio di trasparenza: il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti informazioni complete sulle operazioni di controllo.

Principio di legittimità: le operazioni di trattamento dei dati possono aver luogo soltanto per uno scopo legittimo.

Principio di proporzionalità: i dati personali oggetto di controllo devono essere pertinenti e adeguati in relazione allo scopo specificato.

Principio di sicurezza: il datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni possibile misura di sicurezza per garantire che i dati raccolti non siano accessibili a terzi.

In considerazione del fatto che il datore di lavoro ha il diritto e il dovere di assicurare il buon andamento della società e ha, a tal fine, [il diritto] di vigilare sulle modalità con cui i dipendenti svolgono i compiti professionali, e del fatto che egli gode di poteri disciplinari che può legittimamente utilizzare e che [lo hanno autorizzato nel caso di specie] a controllare e trascrivere le comunicazioni su Yahoo Messenger che il dipendente ha negato di aver scambiato per scopi personali, dopo che egli e i suoi colleghi erano stati avvertiti del fatto che i beni della società non dovevano essere utilizzati per tali scopi, non si può sostenere che tale legittimo scopo avrebbe potuto essere conseguito con altri mezzi diversi dalla violazione della segretezza della sua corrispondenza, o che non sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra la necessità di proteggere la privacy [del dipendente] e il diritto del datore di lavoro di controllare il funzionamento dell’impresa.

(...)

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene che la decisione del tribunale di primo grado sia legittima e fondata e che l’appello sia infondato; deve pertanto essere respinto, in conformità alle disposizioni dell’articolo 312 § 1 del Codice di [procedura] civile.”

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

A. La Costituzione

Articolo 26

“1. Le autorità pubbliche devono rispettare e proteggere la vita intima, familiare e privata .”

Articolo 28

“La segretezza delle missive, dei telegrammi, delle altre comunicazioni postali, delle conversazioni telefoniche o effettuate con qualsiasi altro legittimo mezzo di comunicazione è inviolabile.”

B. Il codice penale

Articolo 195 - Violazione della segretezza della corrispondenza

“1. Chiunque apra illegittimamente la corrispondenza diretta a un’altra persona o intercetti le conversazioni o le comunicazioni di un’altra persona, siano esse telefoniche, telegrafiche o effettuate con qualsiasi altro mezzo di trasmissione a lunga distanza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni .”

C. Il codice civile

Articolo 998

“Qualunque atto commesso da una persona che cagiona ad altri un danno obbliga colui che ha cagionato il danno a risarcirlo.”

Articolo 999

“Ogni persona è responsabile del danno cagionato non soltanto mediante i propri atti bensì anche mediante l’omissione o la negligenza.”

D. Il codice del lavoro

Articolo 40

“1. Il datore di lavoro ha sostanzialmente i seguenti diritti:

(...)

d) vigilare sulle modalità con le quali [i dipendenti] svolgono i loro compiti professionali; (...)

(...)

i) garantire la riservatezza dei dati personali dei dipendenti.” E. La Legge n. 677/2001 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Articolo 3 – Definizioni

“Ai fini della presente Legge si intende per:

a) “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale; (...)”

Articolo 5 – Condizioni relative alla legittimazione del trattamento dei dati

“1. I dati personali (...) non possono essere trattati in alcun modo se la persona interessata non vi ha acconsentito espressamente e inequivocabilmente.

a) quando il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto concluso dalla persona interessata o all’esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona; (...)

e) quando il trattamento è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata; (...)

Articolo 18 – Diritto di agire in giudizio

“1. Le persone interessate hanno il diritto, fatta salva la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo, di agire in giudizio al fine della tutela dei diritti salvaguardati dalla presente Legge che sono stati violati.

(...)”

III. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNAZIONALI

A. Le norme delle Nazioni Unite

“1. Principio di liceità e di lealtà

Le informazioni riguardanti le persone non devono essere raccolte o trattate in modo sleale o illegittimo, e non devono essere utilizzate per fini contrari alle finalità e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

I responsabili della compilazione di un casellario o della sua custodia hanno l’obbligo di controllare regolarmente l’esattezza e la pertinenza dei dati registrati e di garantire che essi restino il più completi possibile al fine di evitare errori di omissione, e che siano aggiornati regolarmente o al momento dell’utilizzo delle informazioni contenute in un casellario, per tutta la durata del trattamento.

La finalità di un casellario e il suo utilizzo in funzione di tale finalità devono essere specificati, giustificati e, al momento della creazione dello stesso, pubblicizzati o comunicati all’interessato, per poter ulteriormente assicurare che:

tutti i dati personali raccolti e registrati rimangano pertinenti e adeguati ai fini perseguiti;

nessuno dato personale sia utilizzato o divulgato, qualora l’interessato non vi abbia acconsentito, per fini incompatibili con quelli specificati;

la durata della conservazione dei dati personali non ecceda il tempo necessario al conseguimento della finalità per cui sono stati registrati.

Chiunque dimostri la sua identità ha il diritto di essere informato dell’eventuale trattamento di dati che lo riguardano, di ottenerli in forma intellegibile, senza eccessivi ritardi o spese, di ottenere le opportune rettifiche o cancellature in caso di registrazioni illegittime, ingiustificate o inesatte, e, al momento della comunicazione, di essere informato dell’identità dei destinatari. Deve essere prevista la possibilità di ricorso, se necessario all’autorità di controllo di cui al successivo principio 8. Le spese di rettifica sono a carico del responsabile del casellario. Le disposizioni del presente principio si applicano a ogni persona, a prescindere dalla sua cittadinanza o dal luogo di residenza.

(...)

Possono essere autorizzate deroghe ai principi da 1 a 4 soltanto se sono necessarie per tutelare la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la salute o la morale pubbliche, nonché, inter alia, i diritti e le libertà di altri, specialmente dei perseguitati (clausola umanitaria), a condizione che tali deroghe siano espressamente previste dalla legge o da un regolamento equivalente, promulgato in conformità all’ordinamento giuridico interno, che ne fissa espressamente i limiti ed enuncia le opportune garanzie.

(...)”

“5. Principi generali

5.1. I dati di carattere personale devono essere trattati legittimamente e lealmente, e unicamente per motivi direttamente pertinenti all’occupazione del lavoratore.

5.2. In linea di massima i dati di carattere personale devono essere utilizzati unicamente per gli scopi per i quali sono stati originariamente raccolti.

5.3. Se i dati di carattere personale devono essere trattati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati raccolti, il datore di lavoro deve garantire che non siano utilizzati in modo incompatibile con l’originaria finalità e deve adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi travisamento causato dalla modifica del contesto.

5.4. I dati di carattere personale raccolti in relazione a misure tecniche od organizzative finalizzate a garantire la sicurezza e il corretto funzionamento di sistemi informatici automatizzati non devono essere utilizzati al fine di controllare il comportamento del lavoratore.

5.5. Le decisioni concernenti il lavoratore non devono essere basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati di carattere personale relativi al lavoratore.

5.6. I dati di carattere personale raccolti mediante il controllo elettronico non devono costituire gli unici fattori di valutazione delle prestazioni del lavoratore.

5.7. I datori di lavoro devono valutare regolarmente le loro prassi in materia di trattamento dei dati:

al fine di ridurre nella misura possibile le tipologie e la quantità dei dati di carattere personale raccolti; e

al fine di migliorare le modalità di protezione della privacy dei lavoratori.

5.8. I lavoratori e i loro rappresentanti devono essere tenuti informati di ogni procedura di raccolta dei dati, delle regole che disciplinano tale procedura e dei loro diritti.

(...)

5.13. I lavoratori non possono rinunciare al loro diritto alla privacy.”

“6. La raccolta di dati personali

6.1. In linea di massima tutti i dati personali devono essere forniti dal singolo lavoratore.

(...)

6.14. 1) In caso di controllo dei lavoratori, essi devono essere anticipatamente informati dei motivi del controllo, del calendario, dei metodi e delle tecniche utilizzati nonché dei dati che devono essere raccolti; il datore di lavoro deve inoltre minimizzare l’intrusione nella privacy dei lavoratori.

2) Il controllo segreto deve essere consentito unicamente qualora: sia conforme alla legislazione nazionale, oppure

sussistano ragionevoli motivi per sospettare il compimento di attività criminali o di altri gravi atti illeciti.

3) Il controllo continuo deve essere consentito unicamente qualora sia necessario per la salute, la sicurezza o la protezione di beni materiali.”

“11. Diritti personali

11.1. I lavoratori dovrebbero avere il diritto di essere informati regolarmente dei dati personali che li riguardano e del trattamento di tali dati.

11.2. I lavoratori dovrebbero avere accesso a tutti i loro dati personali, indipendentemente dal fatto che tali dati siano elaborati da sistemi automatizzati o siano conservati in un particolare casellario manuale riguardante il singolo lavoratore o in qualsiasi altro casellario contenente i dati personali dei lavoratori.

11.3. Il diritto dei lavoratori di essere informati del trattamento dei propri dati personali dovrebbe comprendere il diritto di esaminare e ottenere copia di qualsiasi registro nella misura in cui i dati contenuti nel registro contengano dati personali del lavoratore.

(...)

11.8. I datori di lavoro dovrebbero, in caso di indagini in materia di sicurezza, avere il diritto di negare al lavoratore l’accesso ai propri dati personali fino alla chiusura delle indagini e nella misura in cui sarebbero compromesse le finalità delle indagini. Non deve tuttavia essere presa alcuna decisione relativa al rapporto di lavoro prima che il lavoratore abbia avuto accesso a tutti i propri dati personali.

11.9. I lavoratori dovrebbero avere il diritto di esigere che i dati personali errati o incompleti, così come i dati personali trattati in modo incompatibile con le disposizioni del presente codice, siano cancellati o rettificati.

(...)

11.13. Qualsiasi legislazione, regolamento, contratto collettivo, codice di lavoro o politica sviluppati in conformità alle disposizioni del presente codice, dovrebbe prevedere un ricorso esperibile dai lavoratori per contestare l’inosservanza dello strumento da parte del datore di lavoro. Dovrebbero essere stabilite procedure finalizzate a ricevere e a rispondere ai reclami presentati dai lavoratori. La procedura di reclamo dovrebbe essere facilmente accessibile ai lavoratori e semplice da utilizzare.”

a rispettare e tutelare il diritto alla privacy, anche nell’ambito delle comunicazioni digitali;

ad adottare misure finalizzate a far cessare le violazioni di tali diritti e a creare le condizioni per prevenire tali violazioni, anche garantendo che la pertinente legislazione nazionale osservi i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani;

a esaminare le loro procedure, prassi e legislazioni in materia di sorveglianza delle comunicazioni, di intercettazione delle stesse e di raccolta di dati personali, anche in caso di sorveglianza su larga scala, al fine di sostenere il diritto alla privacy garantendo la piena ed effettiva attuazione di tutti i loro obblighi previsti dal diritto internazionale in materia di diritti umani;

a istituire o mantenere meccanismi di vigilanza nazionali indipendenti ed efficaci in grado di assicurare l’opportuna trasparenza e responsabilità della sorveglianza statale delle comunicazioni, della loro intercettazione e della raccolta di dati personali [.].”

B. Le norme del Consiglio d’Europa

Articolo 2 - Definizioni

“Ai fini della presente Convenzione:

a) “dati di carattere personale” significa: ogni informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); (...)

c) “trattamento automatizzato” comprende le seguenti operazioni effettuate in tutto o in parte mediante procedimenti automatizzati: registrazione di dati, applicazione ad essi di operazioni logiche e/o aritmetiche, loro modifica, cancellazione, estrazione o diffusione; (...)”

Articolo 3 – Campo di applicazione

(...)”

Articolo 5 – Qualità dei dati

“I dati di carattere personale oggetto di un trattamento automatizzato sono:

ottenuti e trattati in modo lecito e corretto;

registrati per scopi determinati e legittimi e impiegati in una maniera non incompatibile con detti fini;

adeguati, pertinenti e non eccessivi riguardo ai fini per i quali vengono registrati;

esatti e, se necessario, aggiornati;

conservati in una forma che consenta l’identificazione delle persone interessate per una durata non superiore a quella necessaria ai fini per i quali sono registrati.”

Articolo 8 – Ulteriori garanzie per la persona interessata

Ogni persona deve poter:

conoscere l’esistenza di un casellario automatizzato di dati di carattere personale, i suoi fini principali, nonché l’identità e la residenza abituale, ovvero la sede amministrativa, del responsabile del casellario;

ottenere a intervalli di tempo ragionevoli e senza ritardo o spese eccessive la conferma dell’esistenza o meno nel casellario automatizzato dei dati di carattere personale ad essa relativi, come pure la trasmissione di tali dati in una forma intellegibile;

(...)

disporre di una possibilità di ricorso qualora non venga dato seguito a una richiesta di conferma o, a seconda del caso, di comunicazione, rettifica, o cancellazione di cui ai paragrafi b) e c) del presente articolo.”

Articolo 9 – Eccezioni e restrizioni

“(...)

alla protezione della sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, agli interessi monetari dello Stato o alla repressione dei reati;

alla protezione della persona interessata e dei diritti e delle libertà altrui.

(...)”

Articolo 10 – Sanzioni e ricorsi

“Ogni Parte si impegna a fissare sanzioni e ricorsi adeguati relativi alle violazioni alle disposizioni del diritto interno di esecuzione dei principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capo.”
“4. Applicazione dei principi in materia di trattamento dei dati

4.1. I datori di lavoro dovrebbero ridurre al minimo il trattamento di dati personali, limitandolo ai dati necessari per lo scopo perseguito nel singolo caso.

(...)

6.1. I dati personali raccolti per scopi di lavoro dovrebbero essere trattati dal datore di lavoro soltanto per tali scopi.

6.2. Il datore di lavoro dovrebbe adottare politiche o regole in materia di protezione dati e/o altri strumenti per disciplinare l’utilizzazione interna dei dati personali in conformità dei principi di cui alla presente raccomandazione.

(...)

10.1. Le informazioni concernenti i dati personali in possesso del datore di lavoro dovrebbero essere messe a disposizione del dipendente interessato, direttamente oppure per il tramite dei suoi rappresentanti, ovvero essere portate a conoscenza del dipendente stesso con altra idonea modalità.

10.2. I datori di lavoro dovrebbero fornire ai dipendenti le seguenti informazioni:

le categorie di dati personali oggetto di trattamento e una descrizione delle finalità del trattamento;

i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;

gli strumenti di cui dispongono i dipendenti per esercitare i diritti di cui al Principio 11 della presente Raccomandazione, salvi eventuali strumenti più favorevoli previsti dal diritto interno o dal sistema del datore di lavoro;

ogni ulteriore informazione necessaria a garantire la lealtà e la liceità del trattamento.

10.3. Deve essere fornita una descrizione particolarmente chiara ed esaustiva delle categorie di dati personali che possono essere raccolti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, compresa la videosorveglianza, e del possibile utilizzo di tali dati. Il presente principio si applica anche alle particolari tipologie di trattamento menzionate nella Parte II dell’Appendice alla presente Raccomandazione.

10.4. Le informazioni dovrebbero essere fornite in un formato accessibile e mantenute aggiornate. A ogni buon conto, tali informazioni dovrebbero essere fornite prima che il dipendente svolga l’attività o compia l’azione interessata e dovrebbero essere messe a disposizione tempestivamente attraverso i sistemi informativi utilizzati di regola dal dipendente.

(...)

14.1. Il datore di lavoro dovrebbe astenersi da ingerenze ingiustificabili e irragionevoli nella vita privata del dipendente. Il presente principio si applica a tutti i dispositivi tecnici e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzate dal dipendente. Gli interessati dovrebbero ricevere idonee informazioni su base regolare, in ottemperanza a una politica chiara in materia di privacy, conformemente al Principio 10 della presente Raccomandazione. Le informazioni fornite dovrebbero essere aggiornate e comprendere le finalità del trattamento, il periodo di conservazione o back-up dei dati relativi al traffico, e l’archiviazione di comunicazioni elettroniche di natura professionale.

14.2. In particolare, qualora il trattamento riguardi dati personali relativi a pagine di internet o di un’intranet alle quali abbia acceduto il dipendente, si dovrebbe privilegiare l’adozione di misure preventive, quali filtri atti a impedire determinate operazioni, e di un approccio graduale all’eventuale controllo dei dati personali, privilegiando i controlli casuali e non individuali sui dati anonimi o comunque aggregati.

14.3. Il datore di lavoro può accedere alle comunicazioni elettroniche di natura professionale dei dipendenti, che siano stati informati preventivamente dell’esistenza di tale possibilità, se ciò risulta necessario per finalità di sicurezza o per altre finalità legittime. In caso di assenza del dipendente, il datore di lavoro dovrebbe adottare le misure necessarie e prevedere idonee procedure al fine di consentire l’accesso alle comunicazioni elettroniche di natura professionale soltanto se tale accesso rappresenta una necessità di ordine professionale. L’accesso dovrebbe avvenire nel modo meno invasivo possibile e solo previa informazione del dipendente interessato.

14.4. In nessun caso dovrebbero essere oggetto di controllo il contenuto, l’invio e la ricezione di comunicazioni elettroniche di natura privata nel luogo di lavoro.

14.5. Quando cessa il rapporto di lavoro di un dipendente presso un’organizzazione, il datore di lavoro dovrebbe adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per disattivare automaticamente l’account di messaggeria elettronica del dipendente. Se un datore di lavoro ha la necessità di recuperare il contenuto dell’account di un dipendente al fine dell’efficiente gestione dell’organizzazione, dovrebbe farlo prima della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente e, se fattibile, alla sua presenza.”

IV. IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.”

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

"Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.”

Articolo 2

Definizioni

“Ai fini della presente direttiva si intende per:

b) “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale; (...)”

Articolo 6

Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:

trattati lealmente e lecitamente;

rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritemuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;

adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;

esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;

conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.

Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 7

Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure

è necessario all’esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all’esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona, oppure

è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure

è necessario per la salvaguardia dell’interesse vitale della persona interessata, oppure

è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure

è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 8

Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

Il paragrafo 1 non si applica qualora:

la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al paragrafo 1, oppure

il trattamento sia necessario, per assolvere gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate garanzie, oppure

il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell’incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; o

(...)

il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sua necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.

(...)

Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell’autorità di controllo.”

esaminare ogni questione attinente all’applicazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva per contribuire alla loro applicazione omogenea;

formulare, ad uso della Commissione, un parere sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi;

consigliare la Commissione in merito a ogni progetto di modifica della presente direttiva, ogni progetto di misure addizionali o specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure comunitarie su tali diritti e libertà;

formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario.”

Il Gruppo è un organo consultivo indipendente dell’Unione europea. Nel settembre 2001 ha emesso un parere sul trattamento dei dati personali nel contesto occupazionale (parere 8/2001), che sintetizza i principi fondamentali in materia di trattamento di dati: finalità, trasparenza, legittimità, proporzionalità, esattezza, sicurezza e sensibilizzazione del personale. Nel parere, che ha adottato in conformità al suo ruolo di contribuire all’applicazione uniforme delle misure nazionali adottate ai sensi della Direttiva 95/46/CE, il Gruppo ha sottolineato che il controllo delle e-mail comportava il trattamento di dati personali, e ha espresso l’opinione che ogni attività di controllo dei dipendenti dovesse costituire:

“una risposta proporzionata del datore di lavoro ai rischi che si trova ad affrontare, tenendo conto della legittima privacy e degli altri interessi dei lavoratori.”
“Il software può fornire con facilità e rapidità le informazioni del caso, grazie ad esempio a una finestra che avvisi il dipendente del fatto che il sistema ha rilevato un impiego non autorizzato della rete e/o ha preso provvedimenti per impedirlo.”
“Il controllo della corrispondenza di un lavoratore o del suo impiego dell’Internet può ritenersi necessario unicamente in circostanze eccezionali. Il controllo della posta elettronica di un lavoratore può ad esempio risultare necessario per ottenere conferma o prova del fatto che esso abbia compiuto determinate azioni, tra le quali rientrerebbe un’eventuale attività criminosa del lavoratore, se ed in quanto ciò risulta indispensabile al datore di lavoro per difendere i propri interessi come ad esempio nel caso in cui abbia una responsabilità subordinata per le azioni del lavoratore. Tra le attività lecite rientrerebbe altresì la rilevazione della presenza di virus informatici e più generalmente qualsiasi attività del datore di lavoro mirante a garantire la sicurezza del sistema.

Giova ricordare che l’apertura della posta elettronica di un dipendente può rendersi necessaria anche per motivi diversi dal controllo e dalla vigilanza, come quello di mantenere lo scambio di corrispondenza nel caso in cui il dipendente sia assente (ad esempio per malattia o per ferie) e non vi sia altro modo (come la funzione di risposta automatica o l’inoltro automatico) per ottenere tale risultato.”

Articolo 30

Registri delle attività di trattamento

“Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

le finalità del trattamento;

una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1.

Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1.

I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell’autorità di controllo.

Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.”

Articolo 47

Norme vincolanti d’impresa

“ L’autorità di controllo competente approva le norme vincolanti d’impresa in conformità del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63, a condizione che queste:

siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune, compresi i loro dipendenti;

conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali; e

soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.

Le norme vincolanti d’impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:

la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune e di ciascuno dei suoi membri;

i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l’identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;

la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;

l’applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della finalità, alla minimizzazione dei dati, alla limitazione del periodo di conservazione, alla qualità dei dati, alla protezione fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di categorie particolari di dati personali, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi che non sono vincolati dalle norme vincolanti d’impresa;

i diritti dell’interessato in relazione al trattamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell’articolo 22, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all’articolo 79, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d’impresa;

il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d’impresa commesse da un membro interessato non stabilito nell’Unione; il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se dimostra che l’evento dannoso non è imputabile al membro in questione;

le modalità in base alle quali sono fornite all’interessato le informazioni sulle norme vincolanti d’impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;

i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’articolo 35 o di ogni altra persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d’impresa all’interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;

le procedure di reclamo;

i meccanismi all’interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d’impresa. Tali meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dell’interessato. I risultati di tale verifica dovrebbero essere comunicati alla persona o entità di cui alla lettera h) e all’organo amministrativo dell’impresa controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune e dovrebbero essere disponibili su richiesta all’autorità di controllo competente;

i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all’autorità di controllo;

il meccanismo di cooperazione con l’autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune, in particolare la messa a disposizione dell’autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera j);

i meccanismi per segnalare all’autorità di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune in un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d’impresa; e

l’appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali.

La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d’impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.”

Articolo 88

Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro

“Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.”

V. IL DIRITTO COMPARATO

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

A. Le conclusioni della Camera

B. Ambito della causa dinanzi alla Grande Camera.

C. Applicabilità dell’articolo 8 della Convenzione

a) Il Governo

b) Il ricorrente

D. Sull’osservanza dell’articolo 8 della Convenzione

a) Il ricorrente

b) Il Governo

c) I terzi

(i) Il Governo francese

(ii) La Confederazione europea dei sindacati

a) Sulla questione di sapere se la causa concerna un obbligo positivo o negativo

b) I principi generali applicabili alla valutazione dell’obbligo positivo dello Stato di assicurare il rispetto della vita privata e della corrispondenza in un contesto lavorativo

se al dipendente sia stata comunicata la possibilità che il datore di lavoro possa adottare misure finalizzate a monitorare la corrispondenza e le altre comunicazioni e l’attuazione di tali misure. Benché in pratica i dipendenti possono essere informati in vari modi a seconda delle particolari circostanze fattuali di ciascun caso, la Corte ritiene che, perché le misure siano considerate compatibili con i requisiti dell’articolo 8 della Convenzione, la comunicazione debba normalmente essere chiara circa il carattere del monitoraggio e debba essere fornita anticipatamente;

la portata del monitoraggio da parte del datore di lavoro e il livello di invasione nella privacy del dipendente. A tale proposito, si deve operare una distinzione tra il monitoraggio del flusso delle comunicazioni e quello del loro contenuto. Si deve anche tener conto del fatto che siano state monitorate tutte le comunicazioni o solo parte di esse, così come della questione di sapere se il monitoraggio sia stato limitato nel tempo e il numero di persone che hanno acceduto ai risultati (si veda Köpke, sopra citata). Lo stesso vale per i limiti spaziali del monitoraggio;

se il datore di lavoro ha fornito motivi legittimi per giustificare il monitoraggio delle comunicazioni e l’accesso al loro effettivo contenuto (si vedano i paragrafi 38, 43 e 45 supra per un quadro del diritto internazionale ed europeo in questo settore). Poiché il monitoraggio del contenuto delle comunicazioni è per sua natura un metodo decisamente più invasivo, esso esige una giustificazione più importante;

se sarebbe stato possibile istituire un sistema di monitoraggio basato su metodi e misure meno invasivi dell’accesso diretto al contenuto delle comunicazioni del dipendente. A tale riguardo, dovrebbe essere valutato, alla luce delle particolari circostanze di ciascun caso, se il fine perseguito dal datore di lavoro avrebbe potuto essere conseguito senza accedere direttamente all’intero contenuto delle comunicazioni del dipendente;

le conseguenze del monitoraggio per il dipendente che vi è sottoposto (si veda, mutatis mutandis, il criterio analogo applicato nella valutazione della proporzionalità di un’ingerenza nell’esercizio della libertà di espressione tutelata dall’articolo 10 della Convenzione nella causa Axel Springer AG c. Germania [GC], n. 39954/08, § 95, 7 febbraio 2012, con ulteriori riferimenti); e l’uso fatto dal datore di lavoro dei risultati dell’operazione di monitoraggio, in particolare qualora i risultati siano stati utilizzati per conseguire il fine dichiarato della misura (si veda Köpke, sopra citata);

se siano state fornite al dipendente adeguate garanzie, specialmente quando le operazioni di monitoraggio effettuate dal datore di lavoro sono state di carattere invasivo. Tali garanzie dovrebbero assicurare in particolare che il datore di lavoro non possa accedere all’effettivo contenuto delle comunicazioni interessate, a meno che il dipendente non sia stato informato anticipatamente di tale eventualità.

A tale riguardo, occorre ribadire che, per essere fruttuosi, i rapporti di lavoro devono essere basati sulla fiducia reciproca (si veda Palomo Sánchez e altri, sopra citata, § 76).

c) L’applicazione dei principi generali di cui sopra nel caso di specie

II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Il danno

B. Le spese

copie della procura conferita al difensore e della ricevuta del pagamento della somma di RON 500, corrispondente agli onorari del difensore nei procedimenti interni;

documenti che provavano che aveva versato al datore di lavoro le somme di RON 2.700 e RON 610,30 a titolo di spese;

copia della ricevuta del pagamento della somma di RON 2.218,64, corrispondente agli onorari dei difensori che lo avevano rappresentato

Il ricorrente non ha chiesto il rimborso delle spese sostenute in relazione al procedimento dinanzi alla Grande Camera.

C. Gli interessi moratori

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

Ritiene, con undici voti contro sei, che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;

Ritiene, con sedici voti contro uno, che la constatazione della violazione costituisca di per sé una sufficiente equa soddisfazione del danno non patrimoniale subito dal ricorrente;

Ritiene, con quattordici voti contro tre,

che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, EUR 1.365 (milletrecentosessantacinque euro), oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta per le spese - somma che dovrà essere convertita nella valuta dello Stato convenuto, al cambio applicabile alla data del versamento;

che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

Rigetta, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione del ricorrente per il resto.

Fatta in inglese e francese, e pronunciata in pubblica udienza a Strasburgo, nel Palazzo dei Diritti dell’Uomo, in data 5 settembre 2017.

Guido Raimondi

Presidente

Søren Prebensen

Cancelliere aggiunto

In conformità all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, sono allegate alla presente sentenza le seguenti opinioni separate:

l’opinione parzialmente dissenziente del Giudice Karakaş;

l’opinione dissenziente comune ai Giudici Raimondi, Dedov, Kjølbro, Mits, Mourou-Vikström ed Eicke.

G.R.

S.C.P.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KARAKAŞ

(Traduzione)

Concordo interamente con la constatazione della maggioranza di violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

Non condivido tuttavia l’opinione della maggioranza secondo la quale la constatazione della violazione costituisce una sufficiente equa soddisfazione del danno non patrimoniale subito dal ricorrente.

È ovvio che, ai sensi dell’articolo 41, la Corte decide di accordare un determinato importo in relazione al danno non patrimoniale, qualora ritenga “necessario” offrire un risarcimento. Dato che ha notevole libertà di determinare in quali casi debba essere concesso ai ricorrenti tale risarcimento, la Corte conclude a volte che la constatazione della violazione costituisca una sufficiente equa soddisfazione e che non sia necessario alcun risarcimento economico (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Nikolova c. Bulgaria, n. 31195/96, § 76, CEDU 1999-II, Vinter e altri c. Regno Unito [GC], nn. 66069/09 e altri due, CEDU 2013 (estratti) e Murray c. Paesi Bassi [GC], n. 10511/10, CEDU 2016). Per pervenire a tale conclusione la Corte terrà conto di tutti i fatti della causa, nonché del carattere delle violazioni accertate e di qualsiasi circostanza speciale relativa al contesto della causa (si vedano, per esempio, Vinter e altri, sopra citata, e l’opinione parzialmente dissenziente comune ai giudici Spielmann, Sajó, Karakaş e Pinto de Albuquerque relativa alla causa Murray, sopra citata). Qualora le circostanze della causa lo giustifichino, come nel ricorso McCann e altri c. Regno Unito (27 settembre 1995, § 219, Serie A, n. 324), in cui la Corte ha declinato di riconoscere un risarcimento del danno non patrimoniale in considerazione del fatto che i tre sospetti terroristi che erano stati uccisi intendevano piazzare una bomba a Gibilterra, o a causa del carattere della violazione riscontrata, come nella causa Tarakhel c. Svizzera ([GC], n. 29217/12, CEDU 2014 (estratti)), la Corte dichiara che la constatazione della violazione offre di per sé una sufficiente equa soddisfazione di qualsiasi danno non patrimoniale. In altre parole la Corte decide di non accordare alcun risarcimento del danno non patrimoniale soltanto in casi estremamente eccezionali.

Possono anche esservi casi in cui la Corte decide di accordare una somma inferiore a quella concessa in altri casi relativi all’articolo in questione, tenendo ancora una volta conto delle particolari caratteristiche del contesto. Per esempio, nella causa A. e altri c. Regno Unito ([GC], n. 3455/05, CEDU 2009), in materia di terrorismo, la Corte ha fornito motivi dettagliati (§ 252, si veda altresì Del Río Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, § 145, CEDU 2013) spiegando perché aveva accordato una somma significativamente inferiore rispetto ad altre precedenti cause relative alla detenzione illegittima.

Nella fattispecie, i tribunali interni non hanno garantito adeguata tutela al diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza: il ricorrente è stato gravemente danneggiato dal procedimento disciplinare nei suoi confronti, in quanto è stato licenziato dall’impiego.

Tale violazione dell’articolo 8 ha causato indubbiamente al ricorrente un danno non patrimoniale, che non può essere soddisfatto della semplice constatazione che ha subito tale danno. Per questo motivo, sono favorevole alla concessione di un risarcimento, anche di modico importo, a titolo di equa soddisfazione del danno non patrimoniale subito dal ricorrente.

OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI RAIMONDI, DEDOV, KJØLBRO, MITS, MOUROU-VIKSTRÖM ED EICKE

Introduzione

Il principio

l’articolo 8 è finalizzato essenzialmente a proteggere la persona da ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche. Tuttavia tale disposizione non si limita semplicemente a obbligare lo Stato ad astenersi da tali ingerenze: oltre a tale impegno principalmente negativo, vi sono obblighi positivi inerenti all’effettivo rispetto della vita privata o familiare. Tali obblighi possono comportare l’adozione di misure finalizzate ad assicurare il rispetto della vita privata anche nell’ambito dei rapporti interpersonali (si veda, inter alia, Airey c. Irlanda, 9 ottobre 1979, § 32, Serie A n. 32) (Söderman, sopra citata, § 78);

la scelta dei mezzi finalizzati a garantire l’osservanza dell’articolo 8 della Convenzione nell’ambito dei rapporti interpersonali è in linea di massima una questione che rientra nel margine di apprezzamento degli Stati contraenti, sia che si tratti di obblighi positivi che di obblighi negativi dello Stato. Vi sono diversi modi per garantire il rispetto della vita privata e il carattere dell’obbligo dello Stato dipenderà dal particolare aspetto della vita privata in questione (si vedano, per esempio, Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, § 104, CEDU 2012; Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, § 46, CEDU 2003‑III; Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 77, CEDU 2007‑I; e Mosley c. Regno Unito, n. 48009/08, § 109, 10 maggio 2011) (Söderman, sopra citata, § 79); e

in ordine ad atti meno gravi tra persone, che possono violare l’integrità psicologica, l’obbligo dello Stato ai sensi dell’articolo 8 di mantenere e applicare in pratica un quadro giuridico adeguato che offra protezione non richiede sempre la previsione di effettive disposizioni di diritto penale che contemplino lo specifico atto. Il quadro giuridico potrebbe anche consistere in rimedi di diritto civile in grado di offrire sufficiente protezione (si vedano, inter alia, Von Hannover, sopra citata; Reklos e Davourlis c. Grecia, n. 1234/05, 15 gennaio 2009; e Schüssel c. Austria (dec.), n. 42409/98, 21 febbraio 2002) (Söderman, sopra citata, § 85).

L’obiettivo dell’esame

il reato di “violazione della segretezza della corrispondenza” di cui all’articolo 195 del codice penale (si veda il paragrafo 33 della sentenza); incidentalmente, un rimedio esperito dal ricorrente sporgendo denuncia ma che egli, successivamente alla decisione del pubblico ministero secondo cui il fatto non sussisteva, non ha esaurito in quanto non ha impugnato tale decisione nei tribunali interni: paragrafo 31 della sentenza; e

le disposizioni della Legge n. 677/2001 relativa alla “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (si veda il paragrafo 36 della sentenza), che, in previsione dell’adesione della Romania all’Unione europea, riproduce alcune disposizioni della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tale Legge prevede espressamente, all’articolo 18, il diritto di (i) presentare reclamo all’autorità di vigilanza e, in alternativa o successivamente, (ii) adire i tribunali competenti per chiedere la protezione dei diritti alla protezione dei dati salvaguardati dalla Legge, tra i quali vi è il diritto di chiedere il risarcimento in relazione all’eventuale danno subito; e

le disposizioni del Codice civile (articoli 998 e 999; paragrafo 34 della sentenza) che consentono di instaurare una causa risarcitoria al fine di ottenere il risarcimento del danno causato, intenzionalmente o per negligenza.

“Chiese in primo luogo al Tribunale di annullare il licenziamento; in secondo luogo di ordinare al datore di lavoro di pagargli le somme che gli doveva in relazione ai salari e a ogni altro diritto e di reintegrarlo nel posto di lavoro; in terzo luogo di ordinare al datore di lavoro di versargli 100.000 lei romeni (circa 30.000 euro) a titolo di danno per il pregiudizio causatogli dalle modalità di licenziamento, e di rimborsargli le spese che aveva sostenuto.”
“(...) la questione di sapere se l’utilizzo quali prove di informazioni ottenute in violazione dell’articolo 8 abbia reso un processo complessivamente iniquo in violazione dell’articolo 6 deve essere determinata in relazione a tutte le circostanze della causa, tra le quali vi sono il rispetto per i diritti di difesa del ricorrente e la qualità e l’importanza delle prove in questione (si raffrontino, inter alia, Khan, sopra citata, §§ 35-40, P.G. e J.H. c. Regno Unito, sopra citata, §§ 77-79, e Bykov c. Russia [GC], n. 4378/02, §§ 94-98, 10 marzo 2009, in cui non è stata riscontrata alcuna violazione dell’articolo 6).

In particolare, si deve esaminare se sia stata offerta al ricorrente l’opportunità di contestare l’autenticità delle prove e di opporsi all’utilizzo di esse. Si deve inoltre tener conto della qualità delle prove, così come delle circostanze in cui sono state ottenute e degli eventuali dubbi circa l’attendibilità o l’accuratezza delle stesse suscitati dalle circostanze. Infine, la Corte attribuirà importanza alla questione di sapere se le prove in questione fossero o meno determinanti per l’esito del procedimento (si raffronti, in particolare, Khan, sopra citata, §§ 35 e 37).”

L’analisi effettuata dai tribunali del lavoro interni

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