CASE OF PARADISO AND CAMPANELLI v. ITALY

[Italian Translation] legal summary by Diritti d’Europa

Application no. 25358/12 · Delivered 2015-01-27 · ECLI:CE:ECHR:2015:0127JUD002535812 · Languages: IT · EN · FR · IT · SL · SV

Application no.
25358/12
Delivered
2015-01-27
Respondent State
ITA
Conclusion
Preliminary objection allowed (Article 35-3-a - Ratione personae);Remainder inadmissible;Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life;Respect for private life);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
Convention articles
8, 8-1, 8-2, 35, 35-3-a, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentLuis López GuerraJudgeGuido RaimondiJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaJudgeAngelika NußbergerJudgeVincent A. De GaetanoJudgeKhanlar HajiyevJudgeLedi BiankuJudgeJulia LaffranqueJudgePaulo Pinto de AlbuquerqueJudgeAndré PotockiJudgePaul LemmensJudgeHelena JäderblomJudgeKrzystof WojtyczekJudgeValeriu GriţcoJudgeDmitry DedovJudgeYonko GrozevJudgeSíofra O’LearyRegistrarRoderick Liddell
Summary
Preparing…

Rispetto della vita privata e familiare

Rifiuto di registrare, per mancanza di legame

genetico con i ricorrenti, il certificato di nascita di

un bambino nato all'estero da una madre

surrogata: violazione

Paradiso e Campanelli c. Italia-25358/12

Sentenza 27.1.2015 Sezione II

In fatto 1 ricorrenti sono una coppia sposata. Nel

2006 avevano ottenuto 'autorizzazione per adottare

un bambino. Dopo aver invano tentato di avere un

figlio tramite la fecondazione in vitro, avevano optato per un accordo di gestazione surrogata, per diventare genitori. A tal fine contattavano una clinica con sede a Mosca, specializzata in tecniche di fecondazione assistita, e stipulavano un accordo con una società russa. Dopo l'esito positivo della fecondazione in vitro nel maggio del 2010 – presumibilmente effettuata utilizzando il seme del secondo ricorrente – due embrioni "che appartenevano a loro" venivano impiantati nel grembo di una madre surrogata. Il bambino nasceva nel febbraio del 2011. La madre surrogata aveva dato il suo consenso scritto al fine di registrare il bambino come figlio dei ricorrenti, i quali in conformità con la legge russa erano stati registrati come genitori del bambino. In linea con le previsioni della Convenzione dell'Aia riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri del 5 ottobre 1961 ("Convenzione dell'Aia"), una postilla veniva inserita nel certificato di nascita russo, che non faceva riferimento al ricorso alla maternità surrogata.

Nel maggio del 2011, avendo richiesto alle autorità italiane la registrazione del certificato di nascita, i ricorrenti erano stati messi sotto inchiesta per "alterazione dello stato civile" e per violazione della normativa sulle adozioni, poiché avevano portato il bambino nel Paese violando la legge e l'autorizzazione all'adozione, la quale escludeva l'adozione di un bambino così piccolo. Nella stessa data il Pubblico Ministero richiedeva l'apertura di un procedimento per separare il bambino dal regime di adozione, dal momento che bisognava considerarlo come se fosse stato abbandonato. Nell'agosto del 2011 veniva effettuato un test del DNA su richiesta del tribunale. Ciò mostrava, contrariamente a quanto i ricorrenti avevano dichiarato, che non c'era un legame genetico tra il secondo ricorrente ed il bambino. Nell'ottobre del 2011 il tribunale dei minori aveva deciso di togliere il bambino ai ricorrenti e i contatti tra questi ed il bambino erano stati vietati. Nell'aprile del 2013 il tribunale aveva ritenuto legittimo rifiutare di registrare il certificato di nascita russo ed aveva ordinato il rilascio di un nuovo certificato di nascita, indicando che il bambino era nato da genitori ignoti. Bisognava, anche dargli un nuovo nome. Il procedimento per l'adozione del bambino è tutt'ora pendente. Il giudice nazionale aveva ritenuto che i ricorrenti non avessero lo status per agire in questo procedimento.

In diritto – Articolo 8: Anche se il diritto di ottenere la trascrizione di un certificato di nascita straniero non era in quanto tale un diritto garantito dalla Convenzione, la Corte ha esaminato la domanda ai sensi della Convenzione nel contesto degli altri trattati internazionali pertinenti.

Il rifiuto di riconoscere il rapporto legale di filiazione stabilito all'estero, l'allontanamento del bambino e la sua presa in custodia erano equivalsi ad una interferenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare. Questa interferenza – basata, inter alia, sugli articoli pertinenti della legislazione del diritto internazionale privato e del diritto internazionale delle adozioni – è avvenuta in conformità alla legge. Inoltre, le misure adottate nei confronti del bambino seguivano il principio di "prevenzione dei disturbi". Il comportamento dei ricorrenti era stato contrario alla legge che disciplina l'adozione internazionale, dato che il ricorso alla procreazione artificiale tramite la donazione di ovuli o seme era, nel periodo in questione, proibita. Per di più, le misure contestate erano destinate a tutelare i diritti e le libertà del bambino.

Non è stato necessario confrontare la legislazione degli Stati membri al fine di accertare se, sul tema della maternità surrogata, ci fosse un'ampia armonizzazione in Europa. Nel caso di specie, una società russa – che aveva assunto l'avvocato che rappresenta i ricorrenti dinanzi alla Corte di Strasburgo – aveva ricevuto una somma di denaro da essi, ottenuto i gameti provenienti da donatori sconosciuti, trovato una madre surrogata, alla quale venivano trasferiti gli embrioni, aveva poi consegnato il bambino ai ricorrenti, assistendoli nell'ottenimento del certificato di nascita. Per spiegare questo passaggio in modo più chiaro: l'avvocato in questione aveva affermato che è del tutto possibile aggirare l'obbligo di avere un legame genetico con uno dei futuri genitori acquistando gli embrioni, che quindi divengono i "propri" embrioni. A prescindere da ogni considerazione etica in riguardo alla condotta della società in questione, tali azioni avevano avuto gravissime conseguenze per i ricorrenti, specialmente si considerava che il secondo ricorrente, era certo di essere il padre biologico del bambino e che, a tutt'oggi, non è stato dimostrato che non fosse in buona fede. Il giudice nazionale non aveva agito irragionevolmente nell'applicare rigorosamente la

legge nazionale al fine di stabilire il rapporto legale di filiazione, ignorando lo status giuridico stabilito all'estero. Tuttavia, è stato necessario verificare se le misure adottate nei confronti del bambino – in particolare la sua rimozione e il collocamento sotto tutela – potessero essere considerate proporzionate, e soprattutto se i suoi interessi fossero stati sufficientemente presi in considerazione.

L'approccio adottato dai tribunali nazionali corrispondeva chiaramente alla necessità di mettere fine a questa situazione di illegalità. Ciononostante, non erano state soddisfatte le condizioni che avrebbero giustificato l'utilizzo delle misure contestate, per i seguenti motivi. In primo luogo, il solo fatto per cui il bambino avrebbe sviluppato legami affettivi più forti con i suoi aspiranti genitori se fosse rimasto con loro per più tempo, non era sufficiente a giustificare la sua rimozione. Inoltre, i giudici avevano ritenuto che non fosse necessario attendere l'esito del procedimento penale a carico dei ricorrenti, dal momento che la questione della loro responsabilità penale era irrilevante. Eppure i sospetti nei confronti dei ricorrenti erano insufficienti anche a giustificare le misure contestate. In ogni caso, era impossibile fare delle ipotesi circa l'esito del procedimento penale. In aggiunta, questi sarebbero diventati giuridicamente incapaci di adottare o crescere il bambino solo in caso di condanna per violazione della legge sulle adozioni. A questo proposito, i ricorrenti, che nel 2006 erano stati giudicati idonei ad adottare, venivano ritenuti incapaci di educare e amare il bambino per il solo motivo di aver aggirato la normativa di adozione, senza che vi fosse alcun rapporto di un esperto ordinato dai giudici. Infine, il bambino aveva ricevuto una nuova identità solo nel mese di aprile 2013, il che significava che non era ufficialmente esistito per più di due anni. Era necessario assicurare che questi non subisse uno svantaggio a causa del fatto che lui o lei fosse nato o nata da una madre surrogata, in primo luogo per quanto concerne la cittadinanza o l'identità, questioni di importanza cruciale. Di conseguenza, la Corte non era convinta della congruità delle motivazioni invocate dalle autorità quando avevano deciso che dovesse essere preso in cura dai servizi sociali. Ne consegue che le autorità italiane avevano fallito nel trovare un giusto equilibrio tra gli interessi ingioco.

Tuttavia, dato che il bambino aveva sviluppato senza dubbio legami affettivi con la famiglia affidataria nella quale era stato inserito agli inizi del 2013, la constatazione di una violazione nel caso dei ricorrenti non era da intendersi come obbligo per lo Stato italiano di restituire ad essi il bambino.

Conclusione: violazione (cinque voti contro due).

Articolo 41: EUR 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

(Si veda anche Pontes c. Portogallo, 19554/09, 10 aprile 2012, e Zhou c. Italia, 33773/11, 21 gennaio 2014, Nota d'informazione 170; si veda, su accordi di maternità surrogata, Mennesson e altri c. Francia, 65192/11, 26 giugno 2014, Nota d'informazione 175, e D. e altri c. Belgio (dec.), 29176/13, 8 luglio 2014, Nota d'informazione 177; infine, più in generale, si veda la Scheda tematica sui Diritti riproduttivi)

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