CASE OF PARADISO AND CAMPANELLI v. ITALY

[Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

Application no. 25358/12 · Delivered 2017-01-24 · ECLI:CE:ECHR:2017:0124JUD002535812 · Languages: IT · EN · FR · IT · SL · SV

Application no.
25358/12
Delivered
2017-01-24
Respondent State
ITA
Conclusion
Remainder inadmissible;No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life)
Convention articles
8, 8-1, 8-2, 35
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentLuis López GuerraJudgeGuido RaimondiJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaJudgeAngelika NußbergerJudgeVincent A. De GaetanoJudgeKhanlar HajiyevJudgeLedi BiankuJudgeJulia LaffranqueJudgePaulo Pinto de AlbuquerqueJudgeAndré PotockiJudgePaul LemmensJudgeHelena JäderblomJudgeKrzystof WojtyczekJudgeValeriu GriţcoJudgeDmitry DedovJudgeYonko GrozevJudgeSíofra O’LearyRegistrarRoderick Liddell
Summary
Preparing…

© Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico, e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico, con la collaborazione della dott.ssa Daniela Riga, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRANDE CAMERA

PARADISO E CAMPANELLI c. ITALIA

(Ricorso n. 25358/12)

SENTENZA

STRASBURGO

24 gennaio 2017

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Paradiso e Campanelli c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

Luis López Guerra, presidente,

Guido Raimondi,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Angelika Nußberger,

Vincent A. De Gaetano,

Khanlar Hajiyev,

Ledi Bianku,

Julia Laffranque,

Paulo Pinto de Albuquerque,

André Potocki,

Paul Lemmens,

Helena Jäderblom,

Krzysztof Wojtyczek,

Valeriu Griţco,

Dmitry Dedov,

Yonko Grozev,

Síofra O’Leary, giudici,

e da Roderick Liddell, cancelliere,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 9 dicembre 2015 e il 2 novembre 2016,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

Sono comparsi:

per il Governo

Sigg.re P. ACCARDO, co-agente,

M.L. AVERSANO, ufficio dell’agente del Governo,

A. MORRESI, Ministero della Salute,

G. PALMIERI, avvocato,

Sig.G. D’AGOSTINO, Ministero della giustizia, consiglieri;

per i ricorrenti

Sigg.P. SPINOSI, avvocato, legale,

Y. PELOSI, avvocato,

N. HERVIEU, avvocato, consiglieri.

La Corte ha sentito le dichiarazioni e le risposte che l’avvocato Spinosi e le signore Aversano, Morresi e Palmieri hanno dato alle domande poste loro dai giudici.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

A. L’arrivo del minore in Italia

Fu trovata una madre surrogata e i ricorrenti conclusero un accordo di maternità surrogata con la società Rosjurconsulting. Dopo una fecondazione in vitro riuscita il 19 maggio 2010, due embrioni furono impiantati nell’utero della madre surrogata il 19 giugno 2010.

«Io sottoscritta (...) ho messo al mondo un bambino presso la clinica ostetrica (...) di Mosca. I genitori del bambino sono una coppia sposata di italiani, Giovanni Campanelli, nato il (...) e Donatina Paradiso nata il (...), che hanno dichiarato per iscritto di voler impiantare i loro embrioni nel mio utero.

Sulla base di quanto espresso sopra e conformemente al comma 5 del paragrafo 16 della legge federale sullo stato civile e al comma 4 del paragrafo 51 del codice della famiglia acconsento a che nell’atto e nel certificato di nascita i coniugi di cui sopra siano iscritti come genitori del bambino da me partorito. (...)»

B. La reazione delle autorità italiane

C. Il seguito del procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie per i minorenni

«(...)

Risulta dalle dichiarazioni dei coniugi Campanelli che la sig.ra Paradiso si è recata in Russia con il liquido seminale di suo marito in un contenitore apposito e lì ha sottoscritto un accordo con la società Rosjurconsulting. La sig.ra Paradiso ha successivamente consegnato il liquido seminale del marito alla clinica indicata in detto accordo. Uno o più ovuli di una donatrice sconosciuta sono stati fecondati in vitro con questo liquido seminale, poi impiantati in un’altra donna, la cui identità è conosciuta, che ha partorito il minore in questione il 27 febbraio 2011. Come contropartita, i sigg. Campanelli e Paradiso hanno versato una importante somma di denaro. La sig.ra Paradiso ha precisato che la donna che ha partorito il minore ha rinunciato ai suoi diritti su quest’ultimo e ha dato il proprio assenso a che l’atto di nascita, redatto in Russia, menzionasse che il bambino era figlio dei sigg. Campanelli e Paradiso (una copia del consenso informato concesso il 27 febbraio 2011 dalla donna che ha dato alla luce il minore è stata depositata nell’ambito del presente giudizio).

È stata disposta una perizia per stabilire se il minore fosse il figlio biologico di Giovanni Campanelli. Nella sua relazione, depositata nell’ambito del presente giudizio, il perito, [L.S.], ha concluso che i risultati ottenuti dalla tipizzazione del DNA di Giovanni Campanelli e di quello del minore [T.C.] portano ad escludere la paternità biologica di Giovanni Campanelli nei confronti del minore.

All’udienza svoltasi in data odierna, i sigg. Campanelli e Paradiso si sono riportati alle dichiarazioni già rese e la sig.ra Paradiso ha ribadito di aver portato in Russia il liquido seminale di suo marito affinché fosse utilizzato per la fecondazione prevista.

Tuttavia, le conclusioni della perizia non sono state contestate.

Al termine dell’udienza, il pubblico ministero ha chiesto che le domande dei coniugi Campanelli fossero respinte, che il minore fosse collocato presso terzi e che per quest’ultimo venisse nominato un tutore provvisorio. Il curatore speciale del minore ha chiesto che quest’ultimo fosse dato in affidamento in conformità all’articolo 2 della legge n. 184/1983 e che gli fosse nominato un tutore. I sigg. Campanelli e Paradiso hanno chiesto, a titolo principale, al tribunale di ordinare che il minore fosse temporaneamente affidato a loro in vista di un’adozione successiva; in subordine, hanno chiesto la sospensione del presente procedimento in attesa della qualificazione penale dei fatti, nonché la sospensione del procedimento penale summenzionato aperto contro di loro e della procedura avviata per contestare il rifiuto di registrare l’atto di nascita del minore dinanzi alla corte d’appello di Campobasso; in ulteriore subordine, hanno chiesto la sospensione del presente procedimento ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 184/1983 in vista di un eventuale rimpatrio del minore in Russia o, in caso di rifiuto, di un affidamento del minore a loro a titolo dell’articolo 2 della legge sopra citata.

Ciò premesso, il tribunale rileva che le dichiarazioni dei sigg. Campanelli e Paradiso quanto alla consegna in Russia del materiale genetico di Giovanni Campanelli non sono confermate da alcun elemento di prova. È invece dimostrato che il minore [T.C.] non è figlio biologico né di Donatina Paradiso né, alla luce dei risultati della perizia, di Giovanni Campanelli. Allo stato, la sola certezza riguarda l’identità della donna che ha partorito il bambino. Non ci è dato conoscere i genitori biologici di quest’ultimo, vale a dire l’uomo e la donna che hanno fornito i gameti.

Alla luce di tali elementi, il presente caso di specie non può essere qualificato come maternità surrogata di tipo gestazionale, in cui la madre surrogata che ha partorito il bambino non ha alcun legame genetico con quest’ultimo poiché la fecondazione è stata fatta con ovuli di una terza donna. In realtà, per poter parlare di maternità surrogata di tipo gestazionale o tradizionale (la madre surrogata mette a disposizione i propri ovuli), è necessario che sussista un legame biologico del bambino con almeno uno degli aspiranti genitori (nel caso di specie i sigg. Campanelli e Paradiso), legame biologico che, come abbiamo visto, non esiste.»

Per il tribunale, i ricorrenti si erano quindi messi in una situazione illegale:

«Ne deriva che i sigg. Campanelli e Paradiso si sono messi in una situazione illegale poiché hanno fatto entrare un minore in Italia facendo credere che si trattasse del figlio, fatto che costituisce una evidente violazione delle disposizioni del nostro ordinamento giuridico (legge n. 184 del 4 maggio 1983) che disciplinano l’adozione internazionale dei minori. Al di là degli aspetti penali da prendere eventualmente in considerazione nella fattispecie (violazione dell’articolo 72, comma 2, della legge n. 184/1983), la cui valutazione non compete a questo tribunale, è opportuno rilevare che l’accordo concluso dalla sig.ra Paradiso con la società Rosjurconsulting presenta elementi di illegalità in quanto, tenuto conto dei termini dell’accordo (consegna del materiale genetico del sig. Campanelli per la fecondazione degli ovuli di un’altra donna), viola il divieto di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita (P.M.A.) di tipo eterologo, previsto dall’articolo 4 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004.

In ogni caso, occorre rilevare che, pur in possesso di un’autorizzazione all’adozione internazionale accordata con ordinanza emessa il 7 dicembre 2006 dal presente tribunale i sigg. Campanelli e Paradiso hanno intenzionalmente aggirato, come detto, le disposizioni della legge n. 184/1983 in quanto prevedono non solo l’obbligo per le persone che desiderano adottare di rivolgersi ad un ente riconosciuto (articolo 31), ma anche l’intervento della commissione per le adozioni internazionali (articolo 38), che è l’unico ente competente per autorizzare l’ingresso e la residenza permanente del minore straniero in Italia (articolo 32).»

Il tribunale ritenne che quindi occorresse innanzitutto porre fine a questa situazione di illegalità:

«Occorre pertanto porre fine a tale situazione illegale il cui mantenimento avrebbe valore di ratifica di una condotta illegale messa in atto con una palese violazione delle disposizioni del nostro ordinamento giuridico.

Pertanto, è necessario allontanare il minore dai coniugi Campanelli e collocarlo in una struttura adeguata in attesa di trovare, nel più breve tempo possibile, una coppia appropriata cui affidarlo. Tale compito sarà assegnato ai servizi sociali del comune di Colletorto affinché indichino la struttura adeguata ove collocare il minore, al quale è applicabile la normativa italiana in materia di adozione ai sensi dell’articolo 37 bis della legge n. 184/1983: non vi è dubbio infatti che il bambino si trovi in stato di abbandono, essendo privo di genitori biologici o di famiglia e che la donna che lo ha messo al mondo abbia rinunciato ai suoi diritti su di lui.

È vero che il minore subirà probabilmente un pregiudizio in conseguenza della separazione dai sigg. Campanelli e Paradiso. Ma tenuto conto della sua tenera età e del breve periodo trascorso con questi ultimi, non si può condividere il parere della psicologa, [sig.ra I.] (a cui si sono rivolti i sigg. Campanelli e Paradiso), secondo cui è certo che la separazione del minore da questi ultimi comporterebbe conseguenze devastanti per il minore. Secondo la letteratura in materia, il semplice fatto di essere separato da persone che si prendono cura di lui non costituisce un agente causale determinante di uno stato psicopatologico per il minore, in assenza di altri fattori causali. Il trauma della separazione dai sigg. Campanelli e Paradiso non sarà irreparabile, poiché verranno immediatamente attivate delle ricerche per trovare una coppia in grado di attenuare le conseguenze del trauma attraverso un processo compensativo idoneo a favorire un nuovo adattamento.

Occorre, inoltre, osservare che, il fatto che i sigg. Campanelli e Paradiso (in particolare la sig.ra Paradiso) hanno affrontato le sofferenze e le difficoltà delle tecniche della P.M.A. (la sig.ra Paradiso ha anche affermato di essersi trovata in pericolo di vita durante uno di questi interventi) e hanno preferito aggirare la legislazione italiana in materia, sebbene fossero in possesso di un’autorizzazione all’adozione internazionale, fa pensare e temere che il minore sia uno strumento per realizzare un desiderio narcisistico della coppia o esorcizzare un problema individuale o di coppia. Tutto ciò, alla luce della condotta dei sigg. Campanelli e Paradiso nel caso di specie, getta un’ombra importante sull’esistenza di reali capacità affettive ed educative e di un istinto di solidarietà umana, che devono essere presenti in coloro che desiderano integrare i figli di altre persone nella loro vita come se fossero propri figli.

L’allontanamento del minore dai coniugi Campanelli risponde pertanto all’interesse superiore del minore.»

La corte d’appello ritenne che il minore T.C. si trovasse «in stato di abbandono» ai sensi dell’articolo 8 della legge sull’adozione, dato che i ricorrenti non erano i suoi genitori. In queste condizioni, la questione di sapere se i ricorrenti avessero o meno una responsabilità penale e se vi fosse stato o meno un errore nell’uso del liquido seminale di origine ignota sarebbe stata a suo parere irrilevante. Per la corte d’appello, non era opportuno attendere l’esito del processo penale né quello della procedura intentata dai ricorrenti a fronte del rifiuto di registrare il certificato di nascita. La corte d’appello ritenne che l’articolo 33 della legge n. 218/1995 (legge sul diritto internazionale privato) non impediva all’autorità giudiziaria italiana di non dare seguito alle indicazioni certificate provenienti da uno Stato estero, e che la sua competenza per esaminare la causa non poneva alcun problema, dato che, ai sensi dell’articolo 37bis della legge sull’adozione, «(...) al minore straniero che si trova [in Italia] in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza» (si veda anche Corte di Cassazione 1128/92).

D. Il sequestro conservativo del certificato di nascita

E. La procedura intentata dai ricorrenti per contestare il rifiuto di registrare l’atto di nascita

In via preliminare rigettò l’eccezione sollevata dal tutore secondo la quale i ricorrenti non avevano la qualità per agire dinanzi alla corte; riconobbe, in effetti, ai ricorrenti la capacità di stare in giudizio dal momento che erano indicati come i «genitori» nell’atto di nascita che desideravano far registrare.

Tuttavia, la corte d’appello giudicò evidente che i ricorrenti non fossero i genitori biologici concludendo che quindi non vi era stata alcuna gestazione surrogata. Rilevò che le parti erano concordi nel dire che la legge russa presupponeva un legame biologico tra il bambino e almeno uno degli aspiranti genitori per poter parlare di maternità surrogata. Ne dedusse che l’atto di nascita era ideologicamente falso e contrario alla legge russa. Per la corte d’appello, visto che non era dimostrato che il bambino avesse la cittadinanza russa, l’argomento dei ricorrenti relativo alla inapplicabilità della legge italiana contrastava con l’articolo 33 della legge sul diritto internazionale privato, secondo il quale la filiazione era determinata dalla legge nazionale del minore al momento della nascita.

La corte d’appello aggiunse che era contrario all’ordine pubblico trascrivere il certificato contestato poiché era falso. A suo avviso, anche se i ricorrenti opponevano la loro buona fede e sostenevano che non arrivavano a spiegarsi perché, nella clinica russa, il liquido seminale del ricorrente non era stato utilizzato, ciò non cambiava nulla alla situazione e non ovviava al fatto che il ricorrente non era il padre biologico.

F. La sorte del minore

G. L’esito del procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni

Il pubblico ministero chiese al tribunale di non dichiarare adottabile il minore con il nome che costui aveva all’origine in quanto nel frattempo aveva aperto una seconda procedura per chiedere la dichiarazione di adottabilità del bambino sotto la sua nuova identità (figlio di genitori ignoti).

H. L’esito del procedimento penale a carico dei ricorrenti

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

A. Il diritto italiano

3 La legge n. 40 del 19 febbraio 2004 sulla procreazione medicalmente assistita

Secondo l’articolo 2, il minore che è rimasto temporaneamente senza un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia che abbia, se possibile, altri figli minori, o a una persona singola, o a una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Nel caso in cui non fosse possibile un affidamento familiare idoneo, è consentito l’inserimento del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, preferibilmente nel luogo di residenza del minore.

L’articolo 5 prevede che la famiglia o la persona alla quale il minore è affidato debbano provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione tenendo conto delle indicazioni del tutore ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità giudiziaria. In ogni caso, la famiglia di accoglienza esercita la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola e il servizio sanitario nazionale. La famiglia di accoglienza deve essere sentita nel procedimento di affidamento e in quello che riguarda la dichiarazione di adottabilità.

L’articolo 6 della legge prevede dei limiti di età per adottare. La differenza fra l’età del minore e quella degli adottanti deve essere di almeno diciotto anni e al massimo di quarantacinque anni, tale limite può essere portato a cinquantacinque anni per il secondo adottante. Il tribunale per i minorenni può derogare a tali limiti di età se ritiene che la mancata adozione del minore sarebbe pregiudizievole per quest’ultimo.

Peraltro, l’articolo 7 prevede che l’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità.

L’articolo 8 prevede che «possono essere dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni, anche d’ufficio, (...) i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio». «La situazione di abbandono sussiste», prosegue l’articolo 8, «(...) anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza (...) o siano in affidamento familiare». Infine, questa disposizione prevede che la causa di forza maggiore non sussista se i genitori o gli altri parenti tenuti a provvedere al minore rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e se tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. La situazione di abbandono può essere segnalata all’autorità pubblica da ogni cittadino e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. D’altra parte, ogni funzionario pubblico, nonché la famiglia del minore, che siano a conoscenza dello stato di abbandono di quest’ultimo, sono obbligati a farne denuncia. Peraltro, gli istituti di assistenza devono informare regolarmente l’autorità giudiziaria della situazione dei minori collocati presso di loro (articolo 9).

L’articolo 10 prevede poi che il tribunale possa disporre, fino all’affidamento preadottivo del minore alla famiglia di accoglienza, ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, compresa eventualmente la sospensione della potestà genitoriale.

Gli articoli da 11 a 14 prevedono una indagine volta chiarire la situazione del minore e a stabilire se quest’ultimo si trovi in uno stato di abbandono. In particolare, l’articolo 11 dispone che quando dalle indagini risulta che il minore non ha rapporti con alcun parente entro il quarto grado, il tribunale provvede a dichiarare lo stato di adottabilità salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell’articolo 44.

Al termine del procedimento previsto da questi ultimi articoli, se lo stato di abbandono ai sensi dell’articolo 8 persiste, il tribunale per i minorenni dichiara lo stato di adottabilità del minore se: a) i genitori o gli altri parenti non si sono presentati nel corso del procedimento b) la loro audizione ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale nonché la non disponibilità degli interessati ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori (articolo 15). L’articolo 15 prevede anche che la dichiarazione dello stato di adottabilità sia disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto presso cui il minore è stato ricoverato o la sua eventuale famiglia di accoglienza, il tutore e il minore stesso se abbia compiuto i dodici anni o, se è più giovane, se sia necessaria la sua audizione.

L’articolo 17 prevede che l’opposizione al provvedimento sullo stato di adottabilità del minore debba essere depositata entro trenta giorni a partire dalla data della comunicazione alla parte ricorrente.

L’articolo 19 prevede che durante lo stato di adottabilità sia sospeso l’esercizio della potestà genitoriale.

L’articolo 20 prevede infine che lo stato di adottabilità cessi nel momento in cui il minore è adottato o se quest’ultimo diventa maggiorenne. Peraltro, lo stato di adottabilità può essere revocato, d’ufficio o su richiesta dei genitori o del pubblico ministero, se le condizioni previste dall’articolo 8 sono state nel frattempo revocate. Tuttavia, se il minore è stato dato in affidamento preadottivo ai sensi degli articoli da 22 a 24, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

I provvedimenti con i quali il tribunale per i minorenni dispone misure urgenti nei confronti di un minore in stato di abbandono adottati in base all’articolo 10 della legge sull’adozione (articoli 330 e seguenti del codice civile, 742 del codice di procedura civile) sono modificabili e revocabili e possono essere oggetto di reclamo dinanzi alla corte d’appello. Trattandosi di provvedimenti che possono essere modificati e revocati in qualsiasi momento, non è ammesso il ricorso per cassazione (Cassazione civile, Sez. I, sentenza del 18.10.2012, n. 17916).

Ai sensi del suo articolo 2, il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte d’appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti, dell’assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia.

B. La giurisprudenza della Corte di cassazione

C. Il diritto russo

Il decreto n. 107 adottato il 30 agosto 2012 dal Ministro della Sanità definisce la gestazione per conto terzi come un contratto stipulato tra la madre surrogata e gli aspiranti genitori che hanno utilizzato il loro materiale genetico per il concepimento.

III. DIRITTO E STRUMENTI INTERNAZIONALI PERTINENTI

A. La Convenzione dell’Aja riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri

Articolo 2

«Ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione e che devono essere prodotti sul suo territorio. La legalizzazione ai sensi della presente Convenzione concerne solo la formalità mediante la quale gli agenti diplomatici o consolari del paese, sul cui territorio l’atto deve essere prodotto, attestano l’autenticità della firma, la qualifica della persona che ha sottoscritto l’atto e, ove occorra, l’autenticità del sigillo o del bollo apposto a questo atto.»

Articolo 3

«L’unica formalità che possa essere richiesta per attestare l’autenticità della firma, la qualifica della persona che ha sottoscritto l’atto e, ove occorra, l’autenticità del sigillo o del bollo apposto a questo atto, è l’apposizione dell’apostille di cui all’articolo 4, rilasciata dall’autorità competente dello Stato dal quale emana il documento.»

Articolo 5

«L’apostille è apposta su richiesta del firmatario o del portatore dell’atto. Debitamente compilata, essa attesta l’autenticità della firma, la qualifica della persona che ha sottoscritto l’atto e, ove occorra, l’autenticità del sigillo o del bollo apposto a questo atto. La firma, il sigillo o il bollo che figurano sull’apostille sono dispensati da qualsiasi attestazione».

Dal rapporto esplicativo della suddetta Convenzione risulta che l’apostille non attesta la veridicità del contenuto dell’atto sottostante. Tale limitazione degli effetti giuridici derivanti dalla Convenzione dell’Aja ha lo scopo di preservare il diritto degli Stati firmatari di applicare le proprie regole in materia di conflitti di leggi quando devono decidere sul peso da attribuire al contenuto del documento apostillato.

B. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

Preambolo

«Gli Stati parte alla presente Convenzione,

(...)

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

(...)

Hanno convenuto quanto segue:

(...)

Articolo 3

(...)

Articolo 7

(...)

Articolo 9

Articolo 20

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) Vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) Riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d’origine;

c) Vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti. (...)»

«13. L’articolo 3 della Convenzione sancisce il principio secondo il quale l’interesse superiore del minore è una considerazione fondamentale in tutte le decisioni riguardanti i minori. A causa della loro relativa mancanza di maturità, i bambini in tenera età dipendono dalle autorità competenti che definiscono i loro diritti e il loro interesse superiore e li rappresentano quando prendono decisioni e adottano provvedimenti che pregiudicano il loro benessere, pur tenendo conto del loro parere e dello sviluppo delle loro capacità. Il principio dell’interesse superiore del minore è menzionato molte volte nella Convenzione (in particolare negli articoli 9, 18, 20 e 21, che sono i più pertinenti per quanto concerne la prima infanzia). Questo principio si applica a tutte le decisioni riguardanti i minori e deve essere accompagnato da misure efficaci volte a tutelarne i diritti e a promuoverne la sopravvivenza, la crescita e il benessere, nonché misure volte a sostenere e aiutare i genitori e le altre persone che hanno la responsabilità di concretizzare giorno dopo giorno i diritti del minore:

a) Interesse superiore del minore in quanto individuo. In qualsiasi decisione che riguarda in particolare la custodia, la salute o l’educazione di un minore, tra cui le decisioni prese dai genitori, dai professionisti che si occupano dei minori e da altre persone che si assumono responsabilità nei confronti di questi ultimi, deve essere preso in considerazione il principio dell’interesse superiore del minore. Gli Stati parti sono vivamente pregati di adottare disposizioni affinché i minori in tenera età siano rappresentati in maniera indipendente, in tutte le procedure previste dalla legge, da una persona che agisca nel loro interesse e affinché i minori siano sentiti in tutti i casi in cui sono capaci di esprimere le loro opinioni o le loro preferenze; (...)»

C. La Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale

Articolo 4

«1. Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d’origine:

a) hanno stabilito che il minore è adottabile;

b) hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d’origine, che l’adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;

c) si sono assicurate

1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l’adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell’adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d’origine,

2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;

3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e

4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e d - si sono assicurate, tenuto conto dell’età e della maturità del minore,

1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che è stato debitamente informato sulle conseguenze dell’adozione e del suo consenso all’adozione, qualora tale consenso sia richiesto;

2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;

3) che il consenso del minore all’adozione, quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto; e

4) che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.» D. I principi adottati dal comitato ad hoc di esperti sul progresso delle scienze biomediche del Consiglio d’Europa

«1. Nessun medico o istituto deve utilizzare le tecniche di procreazione artificiale per il concepimento di un figlio che sarà portato in gestazione da una madre surrogata.

a. che la madre surrogata non tragga alcun vantaggio materiale dall’operazione; e

b. che la madre surrogata possa scegliere alla nascita di tenere il bambino.»

E. I lavori della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato

IV. ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO

In tredici di questi trentacinque Stati, è possibile per gli aspiranti genitori ottenere il riconoscimento giuridico del legame di filiazione con un bambino nato da una gestazione per conto terzi legalmente praticata in un altro paese.

IN DIRITTO

I. SULL’OGGETTO DELLA CONTROVERSIA DINANZI ALLA GRANDE CAMERA

II. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO

A. Argomenti delle parti

1. Il Governo

B. Valutazione della Corte

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...).

A. La sentenza della camera

Poiché il certificato di nascita non è stato riconosciuto nel diritto italiano, la camera ha ritenuto che tra i ricorrenti e il minore non esistesse per l’esattezza alcun legame giuridico. La camera ha concluso tuttavia che esisteva una vita famigliare de facto nel senso dell’articolo 8. Per giungere a questa conclusione, essa ha tenuto conto del fatto che i ricorrenti avevano passato con il minore le prime tappe importanti della sua giovane vita, e che si erano comportati nei confronti di quest’ultimo come genitori. Per di più, la camera ha ritenuto che anche la vita privata del ricorrente fosse in gioco, dato che, a livello nazionale, egli aveva cercato di verificare l’esistenza di un legame biologico tra lui e il minore per mezzo di un test del DNA. In conclusione, la camera ha affermato che le misure controverse si traducevano in una ingerenza nella vita famigliare de facto tra i ricorrenti e il minore (paragrafi 67-69 della sentenza della camera), e anche nella vita privata del ricorrente (paragrafo 70 della sentenza della camera).

B. Osservazioni delle parti

2. Il Governo

C. Valutazione della Corte

a) Vita famigliare i. Principi pertinenti

ii. Applicazione al caso di specie

b) Vita privata i. Principi pertinenti

ii. Applicazione al caso di specie

c) Conclusione

a) «Prevista dalla legge»

b) Scopo legittimo

c) Necessità in una società democratica i. Principi pertinenti

ii. Applicazione al caso di specie

α. Margine di apprezzamento

β. Motivi pertinenti e sufficienti

γ. Proporzionalità

δ. Conclusione

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

Rigetta, all’unanimità, le eccezioni preliminari del Governo;

Dichiara, con undici voti contro sei, che non vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

Fatta in francese e in inglese, poi pronunciata in pubblica udienza al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 24 gennaio 2017.

Roderick Liddell

Cancelliere

Luis López Guerra

Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle opinioni separate seguenti:

opinione concordante del giudice Raimondi;

opinione concordante comune dei giudici De Gaetano, Pinto de Albuquerque, Wojtyczek e Dedov;

opinione concordante del giudice Dedov;

opinione dissenziente comune dei giudici Lazarova Trajkovska, Bianku, Laffranque, Lemmens e Grozev.

L.L.G.

R.L.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE RAIMONDI

Condivido pienamente le conclusioni cui perviene la Grande Camera in questa importante sentenza, conclusioni, peraltro, di cui sostenevo l’opportunità nella mia opinione dissenziente, presentata congiuntamente al giudice Spano e allegata alla sentenza della camera, vale a dire che nel caso di specie non si può ravvisare una violazione dell’articolo 8 della Convenzione.

Se sento il bisogno di esprimermi tramite un’opinione separata, è solo perché tengo a notare che la scelta della Grande Camera di esaminare questa causa dal punto di vista della protezione della vita privata dei ricorrenti e non dal punto di vista della loro vita familiare è, a mio avviso, particolarmente appropriata.

Il giudice Spano ed io stesso avevamo osservato nella nostra opinione dissenziente comune che «possiamo accettare, ma con una certa esitazione e con riserva delle seguenti osservazioni, le conclusioni della maggioranza secondo le quali nel caso di specie è applicabile l’articolo 8 della Convenzione (...) e vi è stata ingerenza nei diritti dei ricorrenti. (...) In effetti, la vita famigliare (o vita privata) de facto dei ricorrenti con il minore si basava su un legame debole, in particolare se si tiene conto del periodo molto breve durante il quale ne avrebbero avuto la custodia. Riteniamo che la Corte, in situazioni come quella che ha dovuto esaminare nella presente causa, debba tenere conto delle circostanze nelle quali il minore è stato dato in custodia alle persone interessate nel momento in cui deve stabilire se si sia o meno realizzata una vita famigliare de facto. Sottolineiamo che l’articolo 8 § 1 non può, secondo noi, essere interpretato nel senso di sancire una «vita famigliare» tra un minore e delle persone prive di qualsiasi legame biologico con lo stesso quando i fatti, ragionevolmente chiariti, suggeriscono che alla base della custodia vi è un atto illegale con cui si è contravvenuto all’ordine pubblico. In ogni caso, riteniamo che, nell’analisi della proporzionalità che si impone nel contesto dell’articolo 8, si debba tenere conto delle considerazioni legate ad una eventuale illegalità sulle quali è fondato l’accertamento di una vita famigliare de facto.»

Sottoscrivo quindi l’analisi della Grande Camera (paragrafi 142-158) che nel caso di specie esclude qualsiasi riconoscimento di una «vita familiare», in particolare sulla base della mancanza di qualsiasi legame biologico tra il minore e gli aspiranti genitori, della breve durata del rapporto con il bambino e della precarietà dei legami dal punto di vista giuridico, e sottoscrivo la sua conclusione secondo la quale, nonostante l’esistenza di un progetto genitoriale e la qualità dei legami affettivi, non sono soddisfatte le condizioni che consentono di concludere che vi è stata una vita famigliare de facto.

Sono pienamente convinto, per contro, dal ragionamento della Grande Camera, che giunge a configurare le misure controverse come un’ingerenza nella «vita privata» dei ricorrenti (si vedano, in particolare, i paragrafi 161-165 della sentenza), nonostante i dubbi che avevo espresso anche da questo punto di vista.

OPINIONE CONCORDANTE COMUNE AI GIUDICI DE GAETANO, PINTO DE ALBUQUERQUE, WOJTYCZEK E DEDOV

(Traduzione)

Pur condividendo pienamente la conclusione cui perveniamo nel caso di specie, esprimiamo serie riserve per quanto riguarda la motivazione della sentenza, la quale, a nostro avviso, mette in evidenza tutte le carenze e le incoerenze nell’approccio adottato finora dalla Corte nei casi in cui si applica l’articolo 8.

L’attuazione dell’articolo 8 richiede una definizione scrupolosa del suo campo di applicazione. Secondo la sentenza, l’esistenza o l’assenza di una vita familiare è in primo luogo una questione di fatto, che dipende dall’esistenza di legami personali stretti e stabili (si veda, in particolare, il paragrafo 140 della sentenza). A nostro avviso, la formula proposta è troppo vaga e al tempo stesso troppo ampia. Questo approccio sembra fondato sulla premessa implicita che i legami interpersonali esistenti dovrebbero beneficiare di una protezione, almeno prima facie, contro le ingerenze dello Stato. Al riguardo rileviamo che possono esistere dei rapporti interpersonali stretti e stabili anche al di fuori della sfera della vita familiare. Il ragionamento esposto nella sentenza non spiega la natura dei legami interpersonali che costituiscono la vita familiare. Allo stesso tempo, sembra attribuire grande importanza ai legami affettivi (paragrafi 149, 150, 151 e 157 della sentenza). Tuttavia, i legami affettivi non possono da soli creare una vita familiare.

Le diverse disposizioni della Convenzione devono essere interpretate alla luce dell’insieme del suo testo e di altri trattati internazionali pertinenti. Ne consegue che l’articolo 8 deve essere letto alla luce dell’articolo 12, che garantisce il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Questi due articoli devono anche essere collocati nel contesto dell’articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’articolo 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Quest’ultima disposizione, ampiamente ispirata dall’articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, è così formulata:

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto all’uomo e alla donna in età per contrarre matrimonio.

Nessun matrimonio può essere concluso senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

Gli Stati parte al presente Patto adotteranno le misure adeguate per garantire la parità di diritti e responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento, saranno adottate disposizioni per garantire ai minori la protezione necessaria.

Occorre prendere nota dell’approccio del Comitato dei diritti dell’uomo adottato nell’Osservazione generale n. 19: articolo 23 (Protezione della famiglia), § 2). La famiglia è giustamente intesa in questo testo come un elemento che beneficia di un riconoscimento giuridico o sociale nello Stato interessato.

La nozione stessa di «elemento» che figura nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (articolo 10) presuppone la soggettività della famiglia nel suo insieme (vale a dire il riconoscimento di tutta la famiglia come titolare di diritti) nonché la stabilità dei legami interpersonali nell’ambito della famiglia. L’accento posto nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sul carattere naturale e fondamentale della famiglia colloca quest’ultima tra le più importanti istituzioni e valori che necessitano di una protezione in una società democratica. Inoltre, la formulazione e la struttura dell’articolo 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la formulazione dell’articolo 12 della Convenzione stabiliscono un chiaro collegamento tra la nozione di famiglia e quella di matrimonio. Alla luce di tutte le disposizioni di cui sopra, la famiglia deve essere intesa come un elemento naturale e fondamentale della società istituito essenzialmente dal matrimonio tra un uomo e una donna. La vita familiare comprende, in primo luogo, i legami tra i coniugi e quelli tra genitori e figli. Tramite il matrimonio, i coniugi non solo assumono determinati obblighi giuridici ma scelgono anche di tutelare giuridicamente la loro vita familiare. La Convenzione offre una solida protezione della famiglia fondata sul matrimonio.

Come già menzionato, la nozione di famiglia di cui agli articoli 8 e 12 della Convenzione si basa principalmente sulle relazioni interpersonali formalizzate in diritto nonché sui legami di parentela biologica. Tale approccio non esclude di estendere la protezione dell’articolo 8 alle relazioni interpersonali con parenti meno prossimi, come le relazioni tra nonni e nipoti. Anche alcuni legami familiari de facto possono richiedere una protezione (si vedano, ad esempio, Muñoz Díaz c. Spagna, n. 49151/07, CEDU 2009; e Nazarenko c. Russia, n. 39438/13, CEDU 2015 (estratti)). La portata e gli strumenti di protezione in tali situazioni rientrano nell’ambito del potere discrezionale dello Stato, sotto il controllo della Corte.

Nei casi riguardanti dei legami interpersonali de facto non formalizzati, in diritto interno, è necessario prendere in considerazione vari elementi al fine di determinare se sussista una vita familiare. In primo luogo, poiché la nozione di famiglia presuppone l’esistenza di legami stabili, occorre esaminare la natura e la stabilità dei legami interpersonali. In secondo luogo, è impossibile, a nostro avviso, accertare che esiste una vita familiare senza considerare il modo in cui i legami interpersonali sono stati stabiliti. Tale elemento deve essere valutato da un punto di vista giuridico e morale. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. La legge non può offrire una protezione alle situazioni di fatto compiuto sorte da una violazione di norme giuridiche o di principi morali fondamentali.

Nel caso di specie, i legami tra i ricorrenti e il minore sono stati stabiliti in violazione del diritto italiano. Sono stati inoltre stabiliti in violazione del diritto internazionale sull’adozione. I ricorrenti hanno concluso un contratto avente ad oggetto il concepimento di un bambino e la gestazione tramite maternità surrogata. Il minore è stato separato dalla madre surrogata con la quale aveva iniziato a sviluppare un legame unico (si veda infra). Inoltre, gli eventuali effetti sul minore dell’inevitabile separazione dalle persone che avevano avuto cura di lui durante un certo periodo devono essere imputati ai ricorrenti stessi. Non è accettabile brandire le conseguenze pregiudizievoli delle proprie azioni illegali come scudo contro l’ingerenza dello Stato. Ex iniuria ius non oritur.

La sentenza sottolinea come argomento a favore dei ricorrenti il fatto che questi ultimi abbiano messo a punto un «progetto genitoriale» (paragrafi 151 e 157 della sentenza). Questo argomento richiede tre osservazioni. In primo luogo, la genitorialità che non si basa su dei legami biologici si fonda necessariamente su un progetto ed è il risultato di lunghi sforzi. L’esistenza di un «progetto genitoriale» non differenzia questa causa da altri casi di genitorialità non fondata su legami biologici.

In secondo luogo, come sopra indicato il legame de facto tra i ricorrenti e il minore è stato stabilito illegalmente. L’approccio adottato dalla maggioranza non è convincente poiché essa considera l’esistenza di un progetto genitoriale come un argomento a favore della protezione, indipendentemente dalla natura illegale, riconosciuta nel ragionamento, del progetto concreto. Il fatto che i ricorrenti abbiano agito con premeditazione al fine di aggirare la legislazione nazionale può solo volgere a loro sfavore. Nelle circostanze del caso di specie, l’esistenza di un «progetto genitoriale» è in realtà una circostanza aggravante.

In terzo luogo, la genitorialità richiede una tutela a prescindere dal fatto che rientri o meno in un progetto più generale. Non vi è alcun motivo per ritenere che l’articolo 8 offra una protezione più forte agli atti premeditati.

Una protezione effettiva in materia di diritti umani richiede che si definiscano chiaramente il contenuto e la portata dei diritti tutelati, nonché la nozione di ingerenza contro la quale uno specifico diritto offre uno scudo. Rileviamo, al riguardo, che secondo la maggioranza, «i fatti di causa rientrano nella sfera della vita privata dei ricorrenti» (paragrafo 164 della sentenza).

Inoltre, «è in questione (...) il diritto al rispetto della decisione dei ricorrenti di diventare genitori (S.H. e altri c. Austria, sopra citata, § 82), nonché la realizzazione personale degli interessati attraverso il ruolo di genitori che era loro desiderio assumere nei confronti del minore» (paragrafo 163 della sentenza).

Il ragionamento contiene anche le seguenti considerazioni: «Nella fattispecie, i ricorrenti sono stati danneggiati dalle decisioni giudiziarie che hanno portato all’allontanamento del minore e alla presa in carico di quest’ultimo da parte dei servizi sociali ai fini della sua adozione. La Corte ritiene che le misure adottate nei confronti del minore – allontanamento, affido famigliare senza contatto con i ricorrenti, nomina di un tutore – si traducano in una ingerenza nella vita privata dei ricorrenti» (paragrafo 166 della sentenza).

È difficile condividere l’approccio della maggioranza espresso nei passaggi citati sopra. In primo luogo, la nozione di «fatti di causa» è necessariamente molto più ampia dell’ingerenza stessa anche se quest’ultima deve essere collocata in un contesto più generale. Questi «fatti», possono rientrare nell’ambito di numerosi diritti riconosciuti dalla Convenzione. La Corte deve valutare la compatibilità con la Convenzione non dei fatti di causa ma dell’ingerenza controversa, vista in un contesto più generale. Ciò che importa non è se i «fatti di causa» rientrino nella sfera della vita privata dei ricorrenti, ma solo se l’ingerenza controversa ricada nell’ambito del diritto dei ricorrenti alla protezione della loro vita privata.

In secondo luogo, non si può sostenere che la questione riguardi il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro decisione di diventare genitori. Non è in gioco la decisione in sé, ma il modo in cui i ricorrenti hanno cercato di raggiungere il loro obiettivo. Lo Stato non ha commesso alcuna ingerenza nella decisione dei ricorrenti di diventare genitori ma soltanto nell’attuazione, contraria alla legge, di questa decisione.

In terzo luogo, non vi è alcun dubbio che i ricorrenti siano stati interessati dalle decisioni giudiziarie che hanno portato all’allontanamento del minore e alla sua presa in carico da parte dei servizi sociali in vista della sua adozione. Ciò non giustifica affatto la conclusione secondo cui le misure prese nei confronti del minore hanno necessariamente comportato un’ingerenza nella vita privata dei ricorrenti. L’articolo 8 non riguarda la protezione della persona da qualsiasi atto che la colpisca, ma da tipi specifici di atti che si configurano come un’ingerenza ai sensi di questa disposizione. Per stabilire che vi è stata ingerenza nell’esercizio di un diritto, è necessario in primo luogo stabilire il contenuto del diritto e i tipi di ingerenza da cui esso protegge.

In conclusione, il ragionamento adottato dalla maggioranza non dice chiaramente che cosa comprenda la vita privata, quale sia la portata della protezione del diritto riconosciuto dall’articolo 8, e cosa costituisca un’ingerenza ai sensi di questa disposizione. Deploriamo che queste nozioni non siano state chiarite nel ragionamento della sentenza.

La Corte ammette giustamente (al paragrafo 202 della sentenza) che, «vietando l’adozione privata fondata su una relazione contrattuale tra gli individui e limitando il diritto dei genitori adottivi di far entrare dei minori stranieri in Italia nei casi in cui le norme in materia di adozione internazionale siano rispettate, il legislatore nazionale si sforza di proteggere i minori da pratiche illecite, alcune delle quali possono essere definite traffico di esseri umani».

Nel caso di specie il minore è stato effettivamente vittima di un traffico di esseri umani. È stato commissionato e acquistato dai ricorrenti. A tale proposito va osservato che i «fatti di causa» rientrano nelle previsioni di vari strumenti internazionali.

In primo luogo, è necessario menzionare la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. In base a questo trattato, l’adozione prevista da questo strumento avrà luogo solo se le autorizzazioni non sono state ottenute mediante pagamento o corrispettivo di alcun tipo e se non sono state revocate.

In secondo luogo, l’articolo 35 della Convenzione sui diritti del fanciullo è pertinente nel caso di specie. Tale disposizione recita:

«Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.»

Questa disposizione è stata completata dal Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini. Ci rammarichiamo che questo protocollo sia stato omesso nella parte del ragionamento che elenca gli strumenti internazionali pertinenti. Esso contiene le seguenti disposizioni:

«Articolo primo

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

Articolo 2

Ai fini del presente Protocollo:

a) per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazione in cui un bambino è presentato da qualsiasi persona o gruppo di persone a un’altra persona o un altro gruppo dietro compenso o altro vantaggio; (...)» Notiamo la definizione molto ampia della vendita di bambini, che si estende a tutte le transazioni indipendentemente dal loro scopo, e pertanto si applica ai contratti conclusi al fine di acquisire dei diritti genitoriali. I trattati internazionali sopra menzionati mostrano una dichiarata tendenza internazionale verso la limitazione della libertà contrattuale attuale vietando qualsiasi tipo di contratto avente ad oggetto il trasferimento di minori o il trasferimento di diritti genitoriali su minori.

In terzo luogo, le disposizioni pertinenti di soft law trattano anche della questione della maternità surrogata. In virtù dei principi adottati dal comitato ad hoc di esperti sui progressi delle scienze biomediche costituito in seno al Consiglio d’Europa (documento richiamato al paragrafo 79 della sentenza):

«Nessun medico o istituto deve utilizzare le tecniche di procreazione artificiale per il concepimento di un figlio che sarà portato in gestazione da una madre surrogata.»

È inoltre importante rilevare a questo proposito che la Dichiarazione sui diritti del fanciullo stabilisce più in generale che:

«Il fanciullo, per lo sviluppo armonico della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli, nei limiti del possibile, deve crescere sotto la custodia e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in una atmosfera di affetto e di sicurezza morale e materiale; nella prima infanzia, salvo casi eccezionali, non deve essere separato dalla madre. (Principio 6, in principio).»

La presente causa verte sulla questione della surrogazione di maternità. Ai fini di questa opinione, intendiamo per surrogazione di maternità una situazione in cui una donna (la madre surrogata) porta in gestazione un feto che è stato impiantato nel suo utero nonostante le sia geneticamente estraneo, essendo stato concepito a partire da un ovulo fornito da un’altra donna (la madre biologica). La madre surrogata porta in gestazione il bambino impegnandosi a darlo a terze persone che hanno commissionato la gravidanza, le quali possono essere i donatori di gameti (i genitori biologici) ma non necessariamente.

Vorremmo qui presentare brevemente il nostro punto di vista su questa questione, sollevando solo alcuni punti tra i molti aspetti di questo complesso problema.

Secondo il Comitato per i diritti del fanciullo, la maternità surrogata retribuita, in assenza di regolamentazione, rientra nella vendita di bambini (si vedano le Osservazioni finali concernenti il secondo rapporto periodico degli Stati Uniti d’America, presentato in applicazione dell’articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, CRC/C/OPSC/USA/CO/2, § 29; Osservazioni finali concernenti il terzo e quarto rapporto periodico dell’India, CRC/C/IND/CO/3-4, § § 57-58).

A nostro avviso, la maternità surrogata a fini commerciali, che sia o meno regolamentata, costituisce una situazione contemplata dall’articolo 1 del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ed è pertanto illegale ai sensi del diritto internazionale. Noi vorremmo sottolineare a tale riguardo che attualmente quasi tutti gli Stati europei vietano la maternità surrogata a fini commerciali (si vedano i documenti di diritto comparato citati al paragrafo 81 della sentenza).

Più in generale, riteniamo che la maternità surrogata, anche se non retribuita, non sia compatibile con la dignità umana. Essa costituisce un trattamento degradante non solo per il bambino, ma anche per la madre surrogata. La medicina moderna offre sempre più elementi che dimostrano l’impatto determinante del periodo prenatale della vita umana per il successivo sviluppo dell’essere umano. La gravidanza con le sue preoccupazioni, i suoi limiti e le sue gioie, nonché la prova e lo stress della nascita, crea un legame unico tra la madre biologica e il figlio. La maternità surrogata è a priori orientata verso una rottura radicale di questo legame. La madre surrogata deve rinunciare a sviluppare una relazione di amore e di assistenza per tutta la vita. Il nascituro non solo è forzatamente posto in un ambiente biologico estraneo, ma è anche privato di quello che avrebbe dovuto essere l’amore senza limiti della madre nella fase prenatale. La maternità surrogata impedisce anche lo sviluppo di questo legame particolarmente forte tra il bambino e il padre che accompagna la madre e il bambino durante la gravidanza. Sia il minore che la madre surrogata non sono trattati come finalità in sé, ma come mezzi per soddisfare i desideri di altre persone. Tale pratica non è compatibile con i valori sottesi alla Convenzione. La maternità surrogata è particolarmente inaccettabile se la madre surrogata è remunerata. Deploriamo che la Corte non abbia adottato una posizione chiara contro tali pratiche.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE DEDOV

(Traduzione)

Per la prima volta, sebbene si pronunci a favore dello Stato convenuto, la Corte insiste più sui valori che sul margine di apprezzamento formale. Essa presume che il divieto di un’adozione privata sia volto a proteggere i minori da pratiche illecite, alcune delle quali possono essere assimilate a un traffico di esseri umani. In effetti, il traffico di esseri umani è strettamente collegato agli accordi di maternità surrogata. I fatti del caso di specie dimostrano chiaramente quanto sarebbe facile che un traffico di esseri umani venga formalmente rappresentato (e coperto) da accordi di questo tipo. Tuttavia, il fenomeno della maternità surrogata è di per sé molto pericoloso per il benessere della società. Mi riferisco non solo alla maternità surrogata a fini commerciali, ma a tutte le forme di surrogazione di maternità.

In una società che si sviluppa armoniosamente, tutti i suoi membri apportano il proprio contributo mediante i propri talenti, la propria energia e la propria intelligenza. Ovviamente, essi hanno anche bisogno di beni, capitali e risorse, ma questi ultimi sono necessari soltanto come strumenti materiali che permettono di applicare i primi. Pertanto, anche se l’unica risorsa valida di cui dispone un individuo è un corpo bello o sano, l’argomento non è sufficiente per poter giustificare che egli tragga un reddito dalla prostituzione, dalla pornografia o dalla surrogazione di maternità.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce il divieto di fare del corpo umano in quanto tale una fonte di profitti; questa disposizione mira a proteggere il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e mentale (articolo 3). Tuttavia, tale dichiarazione inequivocabile è stata oggetto di discussioni tra gli esperti, che non hanno potuto trovare dei motivi comuni per sostenerla e giungere a conclusioni definitive, a causa della complessità dell’argomento e della diversità degli approcci da parte degli Stati in merito a tali questioni.

Si potrebbero esporre molti argomenti a favore della surrogazione di maternità, fondati, ad esempio, sulle nozioni di economia di mercato, di diversità e di solidarietà. Non tutte le persone sono in grado di utilizzare il proprio cervello poiché ciò richiede sforzi intellettuali considerevoli e un apprendimento permanente, ed è questo un compito molto difficile. È molto più facile guadagnare denaro utilizzando il proprio corpo, avuto riguardo soprattutto al fatto che vi è una forte richiesta di corpi ai fini della surrogazione di maternità, richiesta relativamente stabile da secoli. Ciò potrebbe contribuire a risolvere i problemi di disoccupazione e a ridurre le tensioni sociali. La partecipazione del corpo umano all’economia in quanto risorsa economica di valore non significa un arresto del progresso. Coloro che preferiscono utilizzare la propria materia grigia continueranno a sviluppare nuove tecnologie e nuove scienze. In un contesto in cui la popolazione mondiale aumenta in maniera esponenziale, lo sfruttamento del corpo potrebbe essere considerato ragionevole dal punto di vista economico.

Tuttavia, ci troviamo qui di fronte a un dilemma millenario: o gli esseri umani sopravvivono attraverso un processo di adattamento naturale, che richiede un compromesso con la dignità e l’integrità umane, o cercano di conseguire una nuova qualità della vita sociale, in grado di superare la necessità di un tale compromesso. La nozione di diritti e libertà fondamentali richiede l’attuazione della seconda opzione. La nostra sopravvivenza e il nostro sviluppo lo esigono. Qualsiasi compromesso con i diritti umani e i valori fondamentali comporta la fine di ogni civiltà. Naturalmente ciò è avvenuto più volte, sia nell’antichità che nella storia moderna.

Di fatto, vi sono due ragioni che giustificano che i beneficiari sostengano la surrogazione di maternità: sottrarsi ai problemi fisici causati dalla gravidanza o avere un figlio in una situazione di infertilità. Entrambe le richieste sarebbero soddisfatte, a meno che non sia attuata una strategia sociale. Tale strategia sociale (basata sulla protezione della dignità) può cambiare il modo di rispondere alla domanda: l’adozione (la via più semplice per risolvere problemi sociali), lo sviluppo dell’embrione fuori dall’utero (che non è possibile, ma potrebbe diventarlo in futuro con l’aiuto delle nuove biotecnologie), lo sviluppo delle biotecnologie esistenti di riproduzione assistita che consentirebbero a ogni donna di rimanere incinta, la promozione dell’idea che una vita può essere piena anche senza figli, la promozione di una cultura di educazione e la creazione di nuovi lavori. Spetta alla società decidere come intende avanzare: verso il progresso sociale e lo sviluppo o verso la stagnazione e il degrado. Ma, soprattutto, la società deve stabilire il valore dei diritti fondamentali, in funzione dei quali questo approccio alla vita privata non può essere rispettato a scapito della stagnazione e del degrado della società. La surrogazione di maternità non costituirebbe un problema se fosse utilizzata in rare occasioni, ma sappiamo anche che è diventata un’importante attività commerciale e lucrativa per il «terzo mondo».

Per quanto riguarda la solidarietà, non credo nella maternità surrogata come forma di assistenza volontaria e liberamente fornita a coloro che non possono avere figli; non posso credere che questa sia una dichiarazione onesta e leale. La solidarietà mira ad aiutare coloro la cui vita è in gioco, ma non quelli che hanno solo il desiderio di avere una vita privata o familiare pienamente soddisfatta. I donatori dovrebbero essere pronti a condividere la loro energia o i loro beni (o un surplus o una parte rilevante di questi ultimi), ma preferibilmente senza mettere a repentaglio la propria salute e la propria vita (salvo in situazioni di emergenza, come un incendio o altri casi di forza maggiore). Questi fattori hanno svolto un ruolo fondamentale nella recente crisi migratoria in Europa, quando i popoli hanno inviato un chiaro messaggio ai loro governanti: siamo pronti ad accogliere i migranti sulla base della solidarietà, ma non siamo pronti a mettere le nostre vite in pericolo.

Un donatore può condividere alcune parti del proprio corpo con dei beneficiari in un solo caso: immediatamente dopo la sua morte, a seguito di un consenso informato o di altre garanzie procedurali. La gravidanza e la nascita di un bambino sono estremamente stressanti per la madre surrogata sia in termini fisici che emotivi. Le conseguenze sono imprevedibili, e, in assenza di situazioni di emergenza, la surrogazione di maternità non può essere considerata un mezzo adeguato per favorire la solidarietà sociale.

Non intendo dilungarmi sulle questioni etiche e morali, in quanto queste ultime non dovrebbero essere utilizzate per un’analisi sistemica. Attualmente, esse non aiutano a risolvere il problema, data l’enorme diversità delle convinzioni etiche e morali esistenti. È meglio partire dalla realtà.

Secondo lo studio di diritto comparato, il numero di Stati che vietano la maternità surrogata è praticamente pari al numero di quelli che tollerano esplicitamente le maternità surrogate effettuate all’estero. Si potrebbe anche concludere che la surrogazione di maternità esce «vincente» da tale studio, dato che solo un terzo degli Stati membri l’hanno espressamente vietata.

Le statistiche e i fatti delle cause di surrogazione di maternità esaminate dalla Corte dimostrano che le gestazioni per conto terzi sono portate avanti da persone povere o nei paesi poveri. I beneficiari sono generalmente ricchi e affascinanti e, inoltre, spesso fanno parte del parlamento nazionale o esercitano su di esso un’influenza decisiva. Peraltro, è estremamente ipocrita vietare la surrogazione di maternità nel proprio paese per proteggere le donne che vi abitano, ma permettere di ricorrere a questo tipo di operazioni all’estero.

Ancora una volta, questa è un’altra sfida contemporanea per la nozione di diritti umani: o creiamo una società che è divisa tra coloro che sono dentro e coloro che sono fuori, o creiamo una base per una solidarietà mondiale; o creiamo una società che è divisa tra le nazioni sviluppate e le nazioni meno sviluppate, o creiamo una base per lo sviluppo solidale e l’autorealizzazione; o creiamo una base per l’uguaglianza o non la creiamo. La risposta è chiara.

Lo Stato convenuto ha preso una posizione molto onesta e senza compromessi in merito al divieto di qualsiasi tipo di surrogazione di maternità. Ciò risulta chiaramente dalla posizione del Governo e della Corte costituzionale italiana. Ritengo che tale posizione sia stata sviluppata sulla base di valori cristiani (Lautsi e altri c. Italia [GC], n. 30814/06, CEDU 2011 (estratti)).

In Russia, la situazione è completamente diversa. La Corte costituzionale russa ha inizialmente (nel 2012) rifiutato di esaminare i problemi sollevati nei casi di maternità surrogata quando la madre surrogata esprimeva il desiderio di tenere il bambino al momento della nascita. Questo problema è stato rapidamente risolto nel 2013 nel codice della famiglia, in favore della madre surrogata. Questa è stata la prima iniziativa legislativa per disciplinare gli accordi di maternità surrogata. Non ho sentito levarsi alcuna voce per vietare la surrogazione di maternità sulla base di valori fondamentali. Nel frattempo, questo metodo per acquistare un neonato è diventato molto popolare tra le persone ricche e famose.

Quanto al legame biologico tra il minore e i genitori adottivi (cioè i beneficiari della maternità surrogata), il giudice Knyazev della Corte costituzionale russa, nella sua opinione separata, ha sollevato un problema, vale a dire che il diritto della madre surrogata di tenere il bambino viola i diritti costituzionali dei beneficiari della maternità surrogata in quanto sono stati loro ad aver fornito il materiale genetico. A mio avviso, questo non è il problema più grande, perché tali genitori possono essere considerati come donatori. Un problema più serio risiede nel fatto che, fin dall’inizio, la maternità surrogata viola i valori fondamentali della civiltà umana e nuoce a tutti i partecipanti: la madre surrogata, i genitori adottivi e il minore.

Alcuni dei genitori adottivi non sono sposati o vivono da soli. Se il codice della famiglia permette di concludere accordi di maternità surrogata solo alle coppie sposate, i giudici russi hanno assunto una posizione ancora più «liberale» e hanno autorizzato qualsiasi persona, anche una donna fertile, ad avere un figlio in questo modo. Ciò comporta, a mio avviso, un grave problema di traffico di esseri umani autorizzato dallo Stato.

Credo che, per impedire il degrado morale ed etico della società, la Corte dovrebbe sostenere delle azioni basate sui valori e non nascondersi dietro il margine di apprezzamento. Tali valori (dignità, integrità, uguaglianza, solidarietà, curiosità, autorealizzazione, creatività, conoscenza e cultura) non sono in conflitto con il rispetto della vita privata e familiare. Il rispetto della vita familiare, attraverso l’esistenza di un legame biologico, ha costituito un criterio decisivo in precedenti cause contro la Francia, vale a dire Mennesson c. Francia (n. 65192/11, CEDU 2014 (estratti)) e Labassee c. Francia (n. 65941/11, 26 giugno 2014), che sono state decise in favore dei ricorrenti. L’assenza di un legame biologico è un punto centrale anche nella sentenza del caso che stiamo trattando; tuttavia, se la surrogazione di maternità è in linea di principio incompatibile con la nozione di diritti fondamentali, essa dovrebbe essere controbilanciata da una sanzione individuale e da un dibattito pubblico per prevenire tali pratiche in futuro.

Ritengo che nel caso di specie la Corte abbia fatto un primo passo facendo prevalere i valori sul margine di apprezzamento in una causa «etica» (dovrei menzionare un’altra recente causa esaminata dalla Grande Camera, vale a dire Dubská e Krejzová c. Repubblica ceca ([GC], nn. 28859/11 e 28473/12, 15 novembre 2016)). Non lo aveva fatto nella causa Lautsi e altri sopra citata o nella causa Parrillo c. Italia ([GC], n. 46470/11, CEDU 2015). Ora, è realmente una nuova Corte.

È molto difficile scegliere tra il diritto al rispetto della vita privata e l’ingerenza nell’esercizio di tale diritto per tutelare la morale, in quanto le categorie morali non sono chiare. Tuttavia, quando le norme morali sono legate ai valori umani, la decisione è più avvalorata in una prospettiva a lungo termine, perché il progresso sociale deve assolutamente fondarsi su dei valori.

Infine, la maternità surrogata rappresenta una di queste sfide che ci obbligano a chiederci chi siamo – una civiltà o una biomassa? − per quanto riguarda la sopravvivenza della razza umana nel suo insieme. Lo studio di diritto comparato sulla surrogazione di maternità mostra che tale fenomeno è tollerato nella maggior parte degli Stati membri ed è per questo che non è stato nemmeno interpretato secondo il punto di vista sopra esposto. Presumo che la vera risposta stia da qualche parte nel mezzo: le nazioni civilizzate costituiscono la base del diritto internazionale, e la surrogazione di maternità non ostacola lo sviluppo civile delle nazioni. Tuttavia, se si considera il numero delle persone coinvolte, direttamente o indirettamente, in una forma o in un’altra in questo modo antisociale di realizzare profitti, legalmente o meno, la portata reale del problema è impressionante. Quando la solidarietà sociale non è incentivata o effettivamente protetta in pratica dalle autorità (che si limitano a fare dichiarazioni in documenti ufficiali), ciò solleva problemi di discriminazione o di disparità sociali che possono portare a una destabilizzazione o a un degrado della società; questa minaccia non deve essere sottovalutata.

OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE DEI GIUDICI LAZAROVA TRAJKOVSKA, BIANKU, LAFFRANQUE, LEMMENS E GROZEV

(Traduzione)

Ci rammarichiamo di non poter condividere l’opinione della maggioranza secondo cui non vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Riteniamo difatti che vi sia stata ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare. Inoltre, siamo dell’avviso che, nelle circostanze specifiche del caso di specie, tale diritto sia stato violato.

Sull’esistenza di una vita familiare

La maggioranza esamina il motivo di ricorso dei ricorrenti dal punto di vista del diritto al rispetto della loro vita privata dichiarando esplicitamente che non vi era alcuna vita familiare (paragrafi 140-158 della sentenza).

Preferiamo l’approccio adottato dalla camera, che conclude che vi è stata ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare.

Come la maggioranza, partiamo dal principio (paragrafo 140 della sentenza) che l’esistenza o meno di una «vita familiare» è in primo luogo una questione di fatto che dipende della realtà pratica di legami personali stretti (K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 150, CEDU 2001 – VII, e Şerife Yiğit c. Turchia [GC], n. 3976/05, § 93, 2 novembre 2010). L’articolo 8 della Convenzione non distingue tra famiglia «legittima» e famiglia «naturale» (Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979, § 31, serie A n. 31). La nozione di «vita familiare» di cui all’articolo 8 non si limita dunque, ad esempio, unicamente alle relazioni basate sul matrimonio ma può comprendere altri «legami familiari» de facto quando le persone convivono al di fuori del matrimonio o quando una relazione è sufficientemente stabile (si vedano, fra altre, Kroon e altri c. Paesi Bassi, 27 ottobre 1994, § 30, serie A n. 297-C, e Mikulić c. Croazia, n. 53176/99, § 51, CEDU 2002 I).

Se i legami biologici tra coloro che agiscono in qualità di genitori e un minore possono essere un’indicazione molto importante quanto all’esistenza di una vita familiare, l’assenza di tali legami non necessariamente significa che non ve ne sia. La Corte ha così riconosciuto, ad esempio, che la relazione tra un uomo e una minore che intrattenevano rapporti affettivi molto stretti e che per anni avevano creduto di essere padre e figlia, fino a quando si scoprì che il ricorrente non era il padre biologico della minore, costituiva una vita familiare (Nazarenko c. Russia, n. 39438/13, § 58, CEDU 2015 (estratti)). La maggioranza fa inoltre riferimento, assai giustamente, a vari altri casi che illustrano il fatto che è l’esistenza di significativi legami personali ad essere importante, e non l’esistenza di legami biologici o di un rapporto giuridico riconosciuto (paragrafi 148-150 della sentenza, che rinviano a Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, n. 76240/01, § 117, 28 giugno 2007, Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, §§ 49-52, 27 aprile 2010, e Kopf e Liberda c. Austria, n. 1598/06, § 37, 17 gennaio 2012).

Quanto ai legami familiari de facto nel caso di specie, rileviamo, come la maggioranza, che i ricorrenti e il minore hanno vissuto insieme per sei mesi in Italia, dopo un periodo di convivenza di circa due mesi tra la prima ricorrente e il minore in Russia (paragrafo 152 della sentenza). Inoltre, e soprattutto, i ricorrenti hanno stretto forti legami affettivi con quest’ultimo nelle prime fasi della sua vita, la cui qualità è stata riconosciuta da una equipe di assistenti sociali (paragrafo 151 della sentenza). In breve, esisteva un vero progetto genitoriale, fondato sui dei legami affettivi di alta qualità (paragrafo 157 della sentenza).

La maggioranza ritiene tuttavia che la durata della convivenza tra i ricorrenti e il minore fosse troppo breve per essere sufficiente per costituire una vita familiare de facto (paragrafi 152-154 della sentenza). Con tutto il rispetto che dobbiamo ai nostri colleghi, non possiamo concordare con tale conclusione. Attribuiamo infatti importanza alla circostanza che la convivenza è iniziata il giorno stesso della nascita del bambino ed è durata fino a quando il bambino fu tolto ai ricorrenti, e al fatto che sarebbe proseguita a tempo indeterminato se le autorità non fossero intervenute per porvi fine. La maggioranza respinge questo argomento in quanto l’intervento era la conseguenza dell’incertezza giuridica creata dai ricorrenti stessi «adottando una condotta contraria al diritto italiano e trasferendosi in Italia con il minore» (paragrafo 156 della sentenza). Temiamo che la maggioranza non faccia quindi una distinzione tra famiglia «legittima» e famiglia «naturale», distinzione che è stata respinta dalla Corte molti anni fa (paragrafo 3 supra), e che non concede tutta l’importanza che merita al principio consolidato secondo il quale l’esistenza o meno di una «vita familiare», è essenzialmente una questione di fatto (ibidem).).

Anche se il periodo di convivenza in quanto tale è relativamente breve, riteniamo che i ricorrenti si siano comportati nei confronti del minore come dei genitori e concludiamo che, nel caso di specie, esiste di una vita familiare de facto tra i ricorrenti e il minore (si veda sentenza della camera, § 69).

Sul punto di stabilire se l’ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare fosse giustificata

Vorremmo anzitutto ricordare alcuni principi generali derivanti dalla giurisprudenza della Corte.

Nelle cause riguardanti l’affidamento preadottivo di un minore, che comporta la rottura permanente dei legami familiari, l’interesse superiore del fanciullo deve essere prioritario (Johansen c. Norvegia, 7 agosto 1996, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1996 -III, Kearns c. Francia, n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008, R. e H. c. Regno Unito, n. 35348/06, § § 73 e 81, 31 maggio 2011, e Y.C. c. Regno Unito, n. 4547/10, § 134, 13 marzo 2012).

Per individuare l’interesse superiore del minore in una causa particolare, occorre tenere presente due considerazioni: in primo luogo, è nell’interesse del minore che i legami tra lui e la sua famiglia siano mantenuti, tranne nei casi in cui quest’ultima si sia mostrata particolarmente indegna; e in secondo luogo, è nell’interesse del minore assicurargli un’evoluzione in un ambiente sano (Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 136, CEDU 2010, e R. e H. c. Regno Unito, sopra citata, §§ 73-74).

Se non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione a quella dei giudici nazionali per quanto riguarda i provvedimenti relativi ai minori, essa deve comunque assicurarsi che il processo decisionale che ha portato i giudici nazionali ad adottare la misura controversa sia stato equo e che abbia consentito agli interessati di esercitare pienamente i loro diritti, nel rispetto dell’interesse superiore del minore (Neulinger e Shuruk, sopra citata, § 139, e X c. Lettonia [GC], n. 27853/09, § 102, CEDU 2013). Riteniamo che, nell’esaminare una domanda di affidamento preadottivo di un minore, i giudici non soltanto debbano esaminare se la separazione del minore dalle persone che si comportano come sui genitori sia nel suo interesse, ma devono anche pronunciarsi al riguardo con una decisione specificamente motivata alla luce delle circostanze del caso di specie (si veda, mutatis mutandis, riguardo ad una decisione su una domanda di ritorno di un minore ai sensi della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, X. c. Lettonia, sopra citata, § 107).

Al fine di verificare se l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare, cioè il fatto di togliere loro il minore, sia compatibile con l’articolo 8 della Convenzione, occorre rilevare quale giustificazione sia stata in realtà data dalle autorità nazionali all’ingerenza in questione.

A tale riguardo, rileviamo una notevole differenza tra le ragioni addotte dal tribunale per i minorenni di Campobasso e quelle esposte dalla corte d’appello di Campobasso.

Il tribunale per i minorenni, adito dal pubblico ministero con una domanda di provvedimenti urgenti, ha fondato il suo provvedimento del 20 ottobre 2011 sulla necessità di impedire il perdurare di una situazione illegale. Secondo il tribunale, l’illegalità derivava dalla violazione di due leggi. Da un lato, portando un neonato in Italia e facendolo passare per il proprio figlio, i ricorrenti avrebbero violato in modo palese le disposizioni della legge sull’adozione (legge n. 184 del 4 maggio 1983) che disciplina l’adozione internazionale di minori; in ogni caso, essi avrebbero deliberatamente eluso le disposizioni di questa legge che prevedevano non soltanto l’obbligo per le persone che desideravano adottare di rivolgersi ad un ente riconosciuto (articolo 31), ma anche l’intervento della Commissione per le adozioni internazionali (articolo 38). Dall’altro, dal momento che l’accordo concluso tra la prima ricorrente e la società Rosjurconsulting prevedeva la consegna del materiale genetico del secondo ricorrente per la fecondazione degli ovuli di un’altra donna, contravveniva, secondo il tribunale, al divieto di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, previsto dall’articolo 4 della legge sulla procreazione medicalmente assistita (legge n. 40 del 19 febbraio 2004). La reazione a questa situazione illegale ha preso la forma di una duplice decisione: allontanare il minore dai ricorrenti e collocarlo in una struttura adeguata in attesa di trovare una coppia appropriata al quale affidarlo (paragrafo 37 della sentenza).

La corte d’appello ha respinto l’appello dei ricorrenti il 28 febbraio 2012, ma con un diverso ragionamento. Essa non ha dichiarato che i ricorrenti erano in una situazione illegale e che era necessario porvi fine, ma ha spiegato che il bambino era in «stato di abbandono» ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 184 del 4 maggio 1983, dato che non beneficiava di un’assistenza morale e materiale da parte della sua «famiglia naturale». Secondo la corte d’appello, questo stato di abbandono giustificava le misure adottate dal tribunale per i minorenni, che erano di natura cautelare e urgente. La corte d’appello ha rilevato che queste misure erano compatibili con l’esito probabile del procedimento nel merito sulla domanda del pubblico ministero, vale a dire una dichiarazione di adottabilità (paragrafo 40 della sentenza).

A nostro avviso, è essenzialmente, se non esclusivamente, il ragionamento della corte d’appello che deve essere preso in considerazione per valutare le ragioni che giustificano l’allontanamento del minore dai ricorrenti. Infatti, è la corte d’appello che ha statuito in ultima istanza, sostituendo in tal modo la propria motivazione a quella del tribunale per i minorenni. Inoltre, mentre il tribunale per i minorenni ha prima di tutto espresso la sua disapprovazione per la condotta dei ricorrenti e di conseguenza li ha sanzionati, la corte d’appello ha iniziato la sua analisi sulla base di una valutazione dell’interesse del minore, il che è di per sé l’approccio corretto nelle cause quali quella del caso di specie (paragrafo 6 supra).

Infine, osserviamo che la maggioranza, quando esamina la giustificazione dell’ingerenza, non si riferisce esplicitamente alle decisioni adottate dai tribunali nella procedura relativa alla contestazione da parte dei ricorrenti del rifiuto dell’ufficio di stato civile di inserire il certificato di nascita nel registro dello stato civile, in particolare alla sentenza della corte d’appello di Campobasso del 3 aprile 2013 (paragrafi 47-48 della sentenza). Per questo motivo, omettiamo anche di includere il ragionamento di quest’ultima autorità giudiziaria nella nostra analisi.

La prima questione da esaminare è se l’ingerenza, ossia l’allontanamento del minore dai ricorrenti, fosse prevista dalla legge.

Alla luce dei motivi esposti dalla corte di appello nella sua sentenza del 28 febbraio 2012, concludiamo che l’allontanamento si basava sull’articolo 8 della legge sull’adozione, che prevede che possa essere dichiarato in stato di adottabilità il minore in situazione di abbandono, cioè privo di qualsiasi assistenza morale o materiale da parte dei suoi genitori o dei suoi familiari. Poiché i giudici si sono rifiutati di considerare i ricorrenti come i suoi genitori, il minore è stato considerato in situazione di abbandono ed è stato quindi dichiarato adottabile.

Siamo consapevoli che spetta ai giudici nazionali interpretare ed applicare il diritto interno (paragrafo 169 della sentenza). Tuttavia, non possiamo che esprimere la nostra sorpresa per quanto riguarda la conclusione per la quale il minore, di cui una coppia che aveva pienamente assunto il ruolo di genitori si prendeva cura, si trovava in stato di «abbandono». Se tale conclusione si basa unicamente sul fatto che i ricorrenti non erano i suoi genitori sul piano giuridico, ci chiediamo se il ragionamento dei giudici nazionali non avesse un carattere eccessivamente formale, e non fosse pertanto incompatibile con le esigenze derivanti dall’articolo 8 della Convenzione in questo caso (paragrafo 6 supra).

Tuttavia, non mi dilungherò su tale argomento. Infatti, anche supponendo che fosse stata prevista dalla legge, l’ingerenza non può, a nostro parere, essere giustificata per i motivi qui di seguito illustrati.

La questione successiva è se l’ingerenza perseguisse uno scopo legittimo.

Rileviamo che la corte d’appello ha fondato la sua decisione relativa all’allontanamento del minore sullo stato di abbandono in cui quest’ultimo si sarebbe trovato. Si può pertanto sostenere che essa ha adottato la misura controversa al fine di tutelare i «diritti e le libertà altrui», ossia i diritti del minore.

La maggioranza riconosce che le misure perseguivano anche un altro scopo, quello della «difesa dell’ordine». Come la camera, essa rammenta che la condotta dei ricorrenti contravveniva alla legge sull’adozione e al divieto, nel diritto italiano, delle tecniche di procreazione assistita eterologa (paragrafo 177 della sentenza). Con tutto il rispetto che dobbiamo ai nostri colleghi della maggioranza, non possiamo concordare con questo parere. Soltanto il tribunale per i minorenni, ossia il giudice di primo grado, si è fondato sulla condotta illegale dei genitori; la corte d’appello si è astenuta dall’utilizzare la possibilità di dichiarare il minore adottabile come una sanzione nei confronti dei ricorrenti.

Infine, occorre esaminare se l’ingerenza fosse necessaria in una società democratica, per raggiungere lo scopo perseguito.

Come la maggioranza, riteniamo che questa condizione implichi, in primo luogo, che i motivi addotti per giustificare la misura controversa siano pertinenti e sufficienti (paragrafo 179 della sentenza), e, in secondo luogo, che la misura sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito tenuto conto del giusto equilibrio da mantenere tra gli interessi concomitanti in gioco (paragrafo 181 della sentenza).

Il nostro disaccordo con la maggioranza attiene all’applicazione dei principi al caso di specie.

In modo evidente, la valutazione della condizione di necessità dipende, in gran parte, dalla questione di conoscere quali siano gli scopi legittimi specifici che sono definiti come quelli che le autorità competenti perseguivano. Come indicato in precedenza, riteniamo che la corte d’appello abbia giustificato l’allontanamento del minore sulla base della situazione di quest’ultimo. Al contrario, la maggioranza non solo prende in considerazione i motivi esposti dal tribunale per i minorenni (la situazione illegale creata dai ricorrenti), ma arriva al punto di considerare, seguendo l’argomentazione del Governo, il contesto più ampio del divieto nel diritto italiano degli accordi di gestazione per conto terzi (su quest’ultimo punto, si veda il paragrafo 203 della sentenza). Riteniamo che le particolari circostanze della fattispecie, e soprattutto le decisioni adottate dalle autorità nazionali, non richiedano un approccio così ampio, in cui delle considerazioni delicate di politica generale possono svolgere un ruolo importante.

Non abbiamo intenzione di esprimere una qualsiasi opinione sul divieto degli accordi di maternità surrogata in diritto italiano. Spetta al legislatore italiano stabilire quale sia la politica dell’Italia in materia. Tuttavia, il diritto italiano non ha effetti extraterritoriali. Quando una coppia è riuscita a sottoscrive all’estero un accordo di maternità surrogata e a ottenere da una madre residente in un altro paese un neonato che successivamente ha portato legalmente in Italia, è la situazione fattuale in Italia derivante da tali eventi che si sono svolti precedentemente in un altro paese a dover guidare le autorità italiane competenti nella loro reazione a tale situazione. A questo riguardo, abbiamo difficoltà a comprendere il punto di vista della maggioranza che ritiene pertinenti le motivazioni del legislatore che giustificano il divieto di accordi di maternità surrogata trattandosi di misure adottate per scoraggiare i cittadini italiani dal ricorrere all’estero a pratiche che sono vietate in Italia (paragrafo 203 della sentenza). A nostro parere, la pertinenza di tali motivi diventa meno evidente quando si tratta di una situazione sorta all’estero che, di per sé, non può aver violato il diritto italiano. A tale proposito, è importante rilevare che la situazione creata dai ricorrenti in Russia è stata in origine riconosciuta e formalizzata dalle autorità italiane, tramite il consolato italiano di Mosca (paragrafo 17 della sentenza).

Quali che siano le ragioni addotte per giustificare la separazione del minore dai ricorrenti, non possiamo condividere la conclusione della maggioranza secondo la quale i giudici italiani hanno mantenuto un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco.

Per quanto riguarda gli interessi generali in causa, abbiamo già spiegato che, a nostro avviso, è stata attribuita troppa importanza alla necessità di porre fine a una situazione illegale (con riguardo alle leggi sull’adozione internazionale e sull’uso delle tecniche di riproduzione assistita) e all’esigenza di dissuadere i cittadini italiani dal ricorrere all’estero a pratiche che sono vietate in Italia. Tali interessi non erano assolutamente quelli che la corte d’appello ha cercato di proteggere.

Per quanto riguarda l’interesse del minore, abbiamo già espresso il nostro stupore per la qualificazione data alla situazione di quest’ultimo considerato «in stato di abbandono». In nessun momento i giudici si sono chiesti se fosse nell’interesse del minore rimanere con persone che si comportavano come suoi genitori. L’allontanamento si basava su motivi puramente giuridici. I fatti sono entrati in gioco solo per valutare se le conseguenze dell’allontanamento, una volta deciso, non sarebbero state troppo dure per il minore. Riteniamo che, in tali circostanze, non si possa sostenere che i giudici nazionali abbiano tenuto sufficientemente conto dell’impatto che l’allontanamento avrebbe avuto sul benessere del minore. Si tratta di una grave omissione, dato che qualsiasi misura di questo tipo deve prendere in considerazione l’interesse superiore del minore (paragrafo 6 supra).

Per quanto riguarda gli interessi dei ricorrenti, pensiamo che il loro interesse a continuare a sviluppare la relazione con un minore di cui desideravano essere i genitori (paragrafo 211 della sentenza) non sia stato sufficientemente tenuto in considerazione, in particolare dal tribunale per i minorenni. Non possiamo condividere il riferimento compiacente della maggioranza al suggerimento di questo giudice secondo cui i ricorrenti cercavano di soddisfare un «desiderio narcisistico» o di «esorcizzare un problema individuale o di coppia», o ai suoi dubbi in merito all’esistenza nei ricorrenti di «reali capacità affettive ed educative» e «di un istinto di solidarietà umana» (paragrafo 207 della sentenza). Riteniamo che tali valutazioni fossero di carattere speculativo e non avrebbero dovuto guidare il tribunale per i minorenni nell’esame della domanda di provvedimenti urgenti presentata dal pubblico ministero.

Oltre a queste considerazioni del tribunale per i minorenni, che sembrano essere state corrette dall’approccio più neutrale assunto dalla corte d’appello, vorremmo ricordare che i ricorrenti sono stati ritenuti idonei all’adozione il 7 dicembre 2006, quando hanno ottenuto l’autorizzazione del tribunale per i minorenni (paragrafo 10 della sentenza), e che un equipe di assistenti sociali designata da un tribunale ha dichiarato, in una relazione del 18 maggio 2011, che i ricorrenti si erano fatti carico del bambino «in maniera ottimale» (paragrafo 25 della sentenza). Tali valutazioni positive non sono state contraddette da una seria valutazione dell’interesse superiore del minore, ma sono state oscurate da considerazioni più generali e astratte.

Inoltre, come riconosce la maggioranza, i tribunali non hanno affrontato l’impatto che la separazione immediata e irreversibile dal minore avrebbe avuto sui ricorrenti (paragrafo 211 della sentenza). Riteniamo si tratti di una lacuna grave, che non può essere giustificata dalle considerazioni della maggioranza circa l’illegalità della condotta dei ricorrenti e la precarietà della loro relazione con il minore (ibidem). Il semplice fatto che i giudici nazionali non abbiano ritenuto necessario discutere dell’impatto sui ricorrenti dell’allontanamento di un minore che era al centro del loro progetto genitoriale dimostra, a nostro avviso, che i giudici non hanno realmente cercato di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei ricorrenti e qualsiasi altro interesse concomitante, quale che fosse quest’ultimo.

Alla luce di quanto precede, riteniamo pertanto, al pari della camera, che gli elementi sui quali i giudici si sono basati per decidere che il minore doveva essere tolto ai ricorrenti e doveva essere preso in carico dai servizi sociali non siano sufficienti per concludere che tali misure non erano sproporzionate (si veda la sentenza della camera, § 86).

Per noi, non è stato dimostrato che le autorità italiane hanno garantito il giusto equilibrio che occorreva mantenere tra gli interessi concorrenti in gioco.

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