Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013.

Priimta 2013-05-30 · ECLI:EU:C:2013:338 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-512/10
Teismas
Court of Justice
Data
2013-05-30
ECLI
ECLI:EU:C:2013:338
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasA. Borg BarthetTeisėjasE. LevitsTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisA. Impellizzeri
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

30 maggio 2013 (*1)

«Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria — Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 — Assenza persistente di equilibrio finanziario — Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 — Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 — Calcolo del diritto per l’accesso minimo»

Nella causa C-512/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 26 ottobre 2010,

Commissione europea , rappresentata da H. Støvlbæk e K. Herrmann, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia , rappresentata da M. Szpunar, K. Bożekowska-Zawisza e M. Laszuk, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica ceca , rappresentata da M. Smolek, T. Müller e J. Očková, in qualità di agenti,

Repubblica italiana , rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

intervenienti,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits, J.-J. Kasel e M. Berger, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 settembre 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 dicembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«3. Gli Stati membri possono inoltre concedere al gestore dell’infrastruttura, nel rispetto degli articoli [73 CE], [87 CE] e [88 CE], un finanziamento sufficiente in funzione dei compiti, della dimensione e delle esigenze finanziarie, in particolare per far fronte a nuovi investimenti.
«1. Gli Stati membri stabiliscono le modalità, ivi compresi, se del caso, pagamenti anticipati, necessarie affinché la contabilità del gestore dell’infrastruttura, in condizioni normali di attività e nell’arco di un periodo ragionevole, presenti almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi statali e, dall’altro, i costi di infrastruttura.

Fatto salvo l’eventuale obiettivo a lungo termine della copertura da parte dell’utilizzatore dei costi di infrastruttura per tutti i modi di trasporto sulla base di una concorrenza intermodale equa e non discriminatoria, quando il trasporto ferroviario è competitivo rispetto ad altri modi di trasporto, nell’ambito dei principi di imposizione dei diritti di cui agli articoli 7 e 8, uno Stato membro può imporre al gestore dell’infrastruttura di conseguire un equilibrio della contabilità senza contributi statali.

(…)».

«Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 o l’articolo 8, i diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario».
«Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura, uno Stato membro può, se il mercato lo consente, applicare coefficienti di maggiorazione in base a principi efficaci, trasparenti e non discriminatori, garantendo nel contempo una competitività ottimale, in particolare per il trasporto internazionale di merci per ferrovia. Il sistema di imposizione dei diritti deve rispettare gli aumenti di produttività conseguiti dalle imprese ferroviarie.

Il livello dei diritti stabiliti non deve tuttavia precludere l’utilizzo dell’infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile, più un tasso di rendimento accettabile per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario».

Il diritto polacco

La legge del 2000

«1. La PKP SA costituisce una società per azioni incaricata di gestire le linee ferroviarie, operante con la denominazione “PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna”, denominata in prosieguo: la “PLK SA”.

(…)

La legge sul trasporto ferroviario

«1. Il gestore [dell’infrastruttura] fissa l’importo dei diritti dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura dai vettori ferroviari.

3 bis. Nell’ambito del diritto di base, il gestore applica un diritto separato per

l’accesso minimo all’infrastruttura ferroviaria che include i servizi di cui alla parte I, paragrafo 1, dell’allegato della legge;

l’accesso alle installazioni connesse alla manutenzione dei treni che include i servizi di cui alla parte I, paragrafo 2, dell’allegato della legge.

4 bis. Il gestore può applicare un tasso unitario minimo di diritto di base per l’accesso minimo all’infrastruttura ferroviaria. Il tasso minimo è applicabile secondo modalità equivalenti a tutti i vettori ferroviari di passeggeri per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria connesso alle attività eseguite conformemente al contratto di servizio pubblico.

(...)

4 quater. Il diritto di base di accesso alle attrezzature connesse alla manutenzione dei treni è calcolato come il prodotto dei servizi prenotati e dei corrispondenti tassi unitari il cui importo varia in funzione del tipo di servizi di cui alla parte I, paragrafo 2, dell’allegato alla legge.

5 bis. Al fine di fissare i tassi unitari del diritto di base, il gestore sottrae dall’importo previsto delle spese di messa a disposizione dell’infrastruttura ferroviaria ai vettori ferroviari la sovvenzione prevista per il rinnovo e la manutenzione dell’infrastruttura proveniente dal bilancio dello Stato o degli enti locali e le risorse previste provenienti dal Fondo per la rete.

(…)

5 quater. L’aumento dei tassi unitari del diritto di base per i trasporti ferroviari di persone effettuati a norma di un contratto di servizi pubblici nel corso del periodo di validità degli orari ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, non può superare il livello del tasso di inflazione previsto nel progetto di legge finanziaria dell’anno pertinente.

«1. Il ministro incaricato dei Trasporti può cofinanziare, a partire dal bilancio dello Stato o del Fondo per la rete, le spese di rinnovo e di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, al fine di ridurre le spese e l’importo dei diritti di utilizzo, se l’infrastruttura è messa a disposizione dal gestore conformemente ai principi definiti nella legge.

Il regolamento ministeriale del 2009

«Il diritto di base di cui all’articolo 33, paragrafo 4, della [legge sul trasporto ferroviario] è calcolato effettuando il prodotto del numero di treni-km realizzati e del tasso applicabile alla categoria di linea ferroviaria interessata, determinato tenendo conto del traffico medio quotidiano e della velocità tecnica ammessa integrante i limiti permanenti, nonché del tipo di treno e della massa lorda totale del treno, definiti per il segmento concesso».
«I tassi unitari del diritto di base previsti dall’articolo 6 sono stabiliti per:
«1. Il gestore dell’infrastruttura tiene conto, per calcolare i tassi di messa a disposizione dell’infrastruttura ferroviaria:

Procedimento precontenzioso

Procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Sulla seconda censura, vertente sull’assenza persistente di equilibrio finanziario

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla terza censura relativa all’assenza di misure che incentivino il gestore dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e l’importo dei diritti di accesso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla quarta censura relativa al calcolo del diritto per l’accesso minimo all’infrastruttura ferroviaria

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) * Lingua processuale: il polacco.

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