Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 13 luglio 2006.

Priimta 2006-07-13 · ECLI:EU:C:2006:478 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Teismas
Court of Justice
Data
2006-07-13
ECLI
ECLI:EU:C:2006:478
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
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Conclusioni dell avvocato generale

Conclusioni dell avvocato generale

Ambito normativo comunitario

Disposizioni del Trattato e legislazione

«1. La Comunità è fondata sopra un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente (…)
«I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale».
«Nessuno Stato membro applica, direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».

«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative al regime generale per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari, semprechè tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».

Giurisprudenza

Disposizioni nazionali pertinenti

Procedimento principale e ordinanza di rinvio

1) Se un tributo di un o Stato membro, quale la tassa ungherese di immatricolazione, possa considerarsi quale dazio doganale o misura di effetto equivalente a un dazio doganale.

2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se un tributo di uno Stato membro, quale la tassa ungherese di immatricolazione – che impone il pagamento di una tassa come condizione preliminare per l’immatricolazione e la messa in circolazione di un’autovettura – possa considerarsi quale tassa di importazione di qualsivoglia genere.

3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2), se un tributo di uno Stato membro, quale la tassa ungherese di immatricolazione, sia compatibile con quanto prescritto nell’art. 90 del Trattato di Roma, con il testo dell’art. 33 della direttiva 77/388/CEE, ovvero, ancora, se la tassa ungherese di immatricolazione violi il sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

4) Se, nell’attuale fase del diritto comunitario, un tributo di uno Stato membro, quale la tassa ungherese di immatricolazione, sia compatibile con le norme di diritto comunitario, qualora l’importo della tassa di immatricolazione sulle autovetture nuove o di seconda mano – a prescindere dalla classificazione delle autovetture in funzione di considerazioni di carattere eco-ambientali –, non rispecchi, nel suo insieme, in alcun modo il deprezzamento insito nel valore degli autoveicoli di seconda mano e prescinda del tutto dalla data alla quale l’autovettura sia stata messa in circolazione e dal periodo durante il quale essa abbia (legalmente) circolato».

Analisi

Sulle questioni pregiudiziali

Imponibilità delle importazioni (prima e seconda questione)

Imposizione interna discriminatoria (terza questione, prima parte, e quarta questione)

«1) Per stabilire se un’imposta riscossa sugli autoveicoli all’atto della loro prima messa in circolazione in uno Stato membro sia compatibile con l’art. 90, primo comma, CE nella parte in cui essa si applica ai veicoli usati, occorre confrontare l’effetto di tale imposta sul prezzo dei veicoli appena importati da un altro Stato membro con l’effetto dell’importo residuale dell’imposta sui veicoli usati equivalenti già immessi in circolazione nel primo Stato membro e precedentemente già assoggettati alla medesima imposta. È irrilevante il confronto con i veicoli usati già immessi in circolazione nello Stato membro prima dell’introduzione dell’imposta.

2) Un’imposta riscossa sugli autoveicoli usati all’atto della loro prima messa in circolazione in uno Stato membro, il cui importo venga calcolato senza tenere conto del reale deprezzamento del veicolo, di modo che, quando viene applicata a veicoli del genere importati da altri Stati membri, essa eccede l’importo dell’imposta residuale incorporato nel valore di veicoli usati equivalenti già immatricolati nel territorio nazionale, è incompatibile con l’art. 90, primo comma, CE, nella parte in cui eccede il suddetto importo.

3) Tale incompatibilità non viene meno per il fatto che l’imposta di cui trattasi persegue obiettivi inerenti alla tutela dell’ambiente o viene riscossa esclusivamente in base a criteri obiettivi afferenti alla suddetta tutela».

L’art. 33 della sesta direttiva (terza questione, seconda parte)

Conclusione

Questioni pregiudiziali nn. 1 e 2

Questione pregiudiziale n. 3 (prima parte) e questione n. 4

Questione pregiudiziale n. 3 (seconda parte)

(1) .

(2) – Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, modificata a più riprese; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

(3) – I divieti attualmente contenuti negli artt. 23, 25 e 90 CE erano precedentemente previsti dagli artt. 9, 12 e 95 del Trattato CE, cui fa riferimento la giurisprudenza meno recente. Per motivi di coerenza, tuttavia, in prosieguo utilizzerò la numerazione attuale.

(4) – V., ad es., sentenza 29 aprile 2004, causa C-387/01, Weigel (Racc. pag. I-4981, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

(5) – V. sentenze 17 giugno 2003, causa C-383/01, De Danske Bilimportører (Racc. pag. I-6065, punto 34), e Weigel, citata alla nota 4, punto 65.

(6) – Sentenze 11 dicembre 1990, causa C-47/88, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-4509), 9 marzo 1995, causa C-345/93, Nunes Tadeu (Racc. pag. I‑479), 23 ottobre 1997, causa C‑375/95, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑5981) 22 febbraio 2001, causa C-393/98, Gomes Valente (Racc. pag. I‑1327), 19 settembre 2002, causa C-101/00, Tulliasiamies e Siilin (Racc. pag. I‑7487), e Weigel, citata alla nota 4.

(7) – V., ad esempio, sentenza 30 novembre 1995, causa C-113/94, Casarin (Racc. pag. I-4203, punti 17 e segg. e giurisprudenza ivi citata).

(8) – Sentenza 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C-377/93, Roders (Racc. pag. I-2229, punto 38).

(9) – V. sentenza Tulliasiamies, citata alla nota 6, punti 98 e 99.

(10) – Citata alla nota 6, punti 101 e segg.

(11) – Per altri tipi di veicoli sono applicabili disposizioni diverse, che non sono in discussione nel caso di specie. In prosieguo, tuttavia, utilizzerò il termine «veicolo» per indicare soltanto le «vetture destinate al trasporto di passeggeri o i caravan», cui si applica la tassa d’immatricolazione.

(12) – Cioè a benzina o diesel.

(13) – Quest’ultimo criterio comporta una classificazione in una scala da 1 a 10, apparentemente basata soprattutto sull’emissione di gas di scarico e rumori. A una migliore compatibilità ambientale corrisponde un numero più elevato della scala. La tassa d’immatricolazione tiene conto solo della circostanza se il valore sia inferiore a 5 (il che comporta l’applicazione di un’aliquota più elevata) oppure pari o superiore a 5 (il che determina l’applicazione di un’aliquota inferiore).

(14) – Secondo il governo ungherese, la vettura era stata acquistata di seconda mano, ma tale circostanza non viene menzionata né nell’ordinanza di rinvio né nelle osservazioni della sig.ra Németh.

(15) – Sentenza 25 febbraio 2003, causa C-445/01, Simoncello e Boerio (Racc. pag. I‑1807, punti 22 e 23); ordinanze 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis (Racc. pag. I‑1023, punto 9), e 11 febbraio 2004, cause riunite C-438/03, C‑439/03, C-509/03 e C-2/04, Cannito e a. (Racc. pag. I-1605, punto 8).

(16) – La sig.ra Németh contesta molti aspetti della tassa d’immatricolazione. Alcuni di tali aspetti riguardano la giustificazione generale della riscossione di una tassa di immatricolazione separata e del relativo metodo di calcolo. Riassumo gli argomenti della ricorrente solo nella misura in cui si riferiscono alla compatibilità della tassa con le disposizioni del diritto comunitario rispetto alle quali il giudice nazionale chiede chiarimenti.

(17) – Gépjárműadó , introdotto dalla legge LXXXII del 1991.

(18) – Osservo, tuttavia, che l’imposta di consumo è stata introdotta in Ungheria nel 1991, mentre i dazi doganali sulle importazioni dagli Stati membri della Comunità europea sono stati progressivamente aboliti tra il 1994 e il 2001.

(19) – Citata alla nota 5; v. precedente paragrafo 9.

(20) – Tale circostanza non viene menzionata nei documenti attinenti alla presente causa, ma l’ordinanza di rinvio nella causa Nádasdi precisa che vengono prodotte autovetture in Ungheria dalla Magyar Suzuki Rt.

(21) – O circostanze nelle quali potevano essere rimborsati in precedenza i dazi doganali ungheresi, dato che, presumibilmente, gli argomenti della sig.ra Németh si riferiscono ad essi, piuttosto che ai dazi doganali comunitari attualmente applicati dall’Ungheria in quanto Stato membro della Comunità.

(22) – V., ad es., sentenza 23 aprile 2002, causa C-234/99, Nygård (Racc. pag. I-3657, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

(23) – V. sentenza De Danske Bilimportører, cit. supra, nota 5, spunto 32 e giurisprudenza ivi citata.

(24) – V. precedente paragrafo 13.

(25) – V. precedente paragrafo 14.

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