CASE OF TRABELSI v. ITALY

[Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

Application no. 50163/08 · Delivered 2010-04-13 · ECLI:CE:ECHR:2010:0413JUD005016308 · Languages: IT · FR

Application no.
50163/08
Delivered
2010-04-13
Respondent State
ITA
Conclusion
Violation of Art. 3;Violation of Art. 34
Convention articles
3, 34
Original
HUDOC ↗
PresidentFrançoise TulkensJudgeIreneu Cabral BarretoJudgeVladimiro ZagrebelskyJudgeDanutė JočienėJudgeDragoljub PopovićJudgeAndrás SajóJudgeIşıl KarakaşRegistrarFrançoise Elens-Passos
Summary
Preparing…

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall’esperto linguistico Rita Carnevali

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA TRABELSI c. ITALIA

(Ricorso n. 50163/08)

SENTENZA

STRASBURGO - 13 aprile 2010

La presente sentenza diverrà definitiva nelle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche formali.

Nella causa Trabelsi c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, presidente,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş, giudici,

e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 23 marzo 2010,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale data :

PROCEDURA

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

A. Le indagini a carico del ricorrente e la decisione di espellerlo

« In una comunicazione inviata dall’avvocato G. De Carlo il 4 dicembre 2008 (allegata) riguardante il ricorso citato a margine, risulta che il ricorrente sarebbe stato informato della conferma della decisione di espellerlo verso la Tunisia.

Con lettera del 18 novembre 2008 (qui allegata), il vostro Governo era stato informato che, in applicazione dell’articolo 39 del regolamento della Corte, il Presidente della seconda Sezione della Corte aveva deciso di indicargli che nell’interesse delle parti e del buon svolgimento della procedura innanzi a quest’ultima, era preferibile non espellere il ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine. Questa misura provvisoria non è mai stata revocata. Il Presidente, informato delle nuove circostanze, ha confermato che tale indicazione era ancora in vigore nonostante questa espulsione sarebbe basata su un nuovo decreto.

Richiamo la vostra attenzione sulla sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008 nella quale la Grande Camera ha ritenuto, in una causa simile, che nell’eventualità fosse stata messa in esecuzione la decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia, vi sarebbe stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione. »

B. Le assicurazioni diplomatiche ottenute dalle autorità italiane

« L’Ambasciata d’Italia presenta i suoi complimenti al ministero degli Affari Esteri e fa riferimento alle proprie note verbali no 2738 del 21 luglio e no 2911 dello scorso 6 agosto ed alla visita in Tunisia della delegazione tecnica dei rappresentanti dei ministeri italiani dell’Interno e della Giustizia, svoltasi il 24 luglio scorso, concernenti l’esame delle procedure da seguire in merito ai ricorsi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, presentati da alcuni cittadini tunisini, nei cui confronti sono stati emessi o potrebbero essere emessi decreti di espulsione.

L’Ambasciata d’Italia ringrazia il ministero degli Affari Esteri per la nota verbale DGAC no 011998 del 26 agosto scorso e per suo tramite il ministero della Giustizia e la Direzione diritti umani per la concreta collaborazione mostrata nel caso del signor Essid Sami Ben Khemais.

Conformemente a quanto convenuto nella riunione del 24 luglio, le autorità italiane si pregiano sottoporre per via diplomatica la loro richiesta di elementi addizionali specifici necessari nel contenzioso pendente innanzi alla Corte di Strasburgo tra l’Italia ed il signor Mourad TRABELSI.

A tal fine, l’Ambasciata d’Italia si pregia chiedere al ministero degli Affari Esteri di voler adire le autorità tunisine competenti affinché esse possano fornire per via diplomatica le seguenti assicurazioni specifiche su ciascuno di questi ricorrenti in relazione ai seguenti argomenti :

Tenuto conto che la scadenza per la presentazione delle osservazioni del governo italiano a Strasburgo per i suddetti casi è fissata al prossimo 19 settembre, l’Ambasciata d’Italia sarebbe grata al ministero degli Affari Esteri se volesse farle pervenire al più presto gli elementi richiesti, fondamentali per la strategia difensiva del governo italiano e suggerisce che l’avvocato Costantini, Primo segretario dell’ambasciata, possa recarsi presso il ministero della Giustizia e la Direzione diritti umani per fornire tutti i chiarimenti ritenuti utili.

L’Ambasciata d’Italia sarebbe inoltre grata al ministero degli Affari Esteri se volesse verificare se le autorità tunisine competenti ritengono opportuno che il governo tunisino partecipi, per i citati ricorsi, alle procedure innanzi alla Corte di Strasburgo, in quanto terzo, e ciò conformemente agli articoli 36 della Convenzione, 44 del regolamento della Corte ed al paragrafo 2 dell’allegato al regolamento.

L’ambasciata d’Italia ringrazia anticipatamente il ministero degli Affari Esteri per l’attenzione che vorrà riservare alla presente nota e coglie l’occasione per rinnovarle i sensi della sua alta considerazione.»

« Nella sua nota verbale del 12 dicembre 2008, l’ambasciata d’Italia a Tunisi ha richiesto, dalle autorità tunisine, le assicurazioni qui appresso elencate, riguardanti il cittadino Mourad TRABELSI, detenuto nelle carceri tunisine.

Innanzitutto è opportuno ricordare che successivamente alla sua consegna alle autorità tunisine, nei confronti dell’interessato è stata disposta la misura di fermo, conformemente all’articolo 13 bis del codice di procedura penale, nell’ambito di una indagine preliminare a suo carico per alcuni fatti connessi con i reati terroristici che gli vengono ascritti.

Dopo la chiusura dell’indagine preliminare, Mourad TRABELSI è stato presentato al procuratore della Repubblica che ha disposto l’apertura di un’istruzione per costituzione di un’associazione per delinquere e partecipazione ad un’intesa finalizzata a preparare e commettere attentati a persone e cose conformemente agli articoli 131 e 132 del codice penale tunisino. L’istruzione è stata affidata ad un giudice istruttore che ha interrogato Mourad TRABELSI in presenza del suo avvocato. Dopo l’interrogatorio, il giudice istruttore ha emesso un mandato di carcerazione nei confronti dell’imputato, conformemente all’articolo 80 del codice di procedura penale tunisino che dispone: “dopo l’interrogatorio dell’accusato, il giudice istruttore può, su richiesta del procuratore della Repubblica, emettere un mandato di carcerazione se il fatto è punito con la pena della reclusione”. L’istruzione è attualmente in corso.

Inoltre, dalla consultazione dei registri delle condanne è stato rilevato che il tribunale militare ha emesso nei confronti di Mourad TRABELSI una sentenza contumaciale per il reato di adesione ad una organizzazione terroristica operante all’estero e per le sue attività volte a reclutare membri per questa organizzazione. L’inchiesta condotta in occasione di questo caso ha in effetti rivelato che l’interessato è un membro attivo di un’organizzazione che esalta il sovvertimento per mezzo delle armi dei regimi che non applicano la Charia islamica al fine di instaurare al loro posto degli Stati islamici.

Questa sentenza contumaciale è stata notificata a Mourad TRABELSI il quale è stato anche informato che, conformemente alla legge, poteva impugnarla tramite opposizione. L’interessato ha esercitato il suo diritto all’opposizione. A tal fine, è stato deferito al tribunale ed ha beneficiato dell’assistenza di un avvocato. La sua opposizione è stata dichiarata formalmente ammissibile; in conseguenza di ciò, in applicazione dell’articolo 182 del codice di procedura penale, è stata annullata la sentenza impugnata ed al ricorrente è stato permesso di essere nuovamente giudicato e di presentare i mezzi da lui ritenuti utili per la sua difesa. La causa è attualmente in corso e l’autorità giudiziaria competente ha deciso, in questo ambito, l’arresto dell’interessato.

Le seguenti precisazioni costituiscono la risposta ai diversi punti summenzionati.

I. La garanzia del rispetto della dignità dell’interessato

E’ garantito il rispetto della dignità dell’interessato, esso trae origine dal principio del rispetto della dignità della persona, in qualunque stato si trovi, principio fondamentale riconosciuto dal diritto tunisino e garantito a tutte le persone e più in particolare ai detenuti il cui status è minuziosamente disciplinato.

È utile a tale proposito ricordare che l’articolo 13, comma 2, della Costituzione tunisina dispone che “ogni individuo che ha perduto la sua libertà è trattato umanamente, nel rispetto della sua dignità”.

La Tunisia ha peraltro ratificato senza alcuna riserva la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Essa ha così riconosciuto la competenza del comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da o per conto dei cittadini che sono sottoposti alla sua giurisdizione e che sostengono di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione [ratificata dalla legge 88-79 dell’11 luglio 1988. Gazzetta Ufficiale della Repubblica tunisina no 48 del 12-15 luglio 1988, pagina 1035 (allegato no 1)].

Le disposizioni di detta Convenzione sono state trasposte nel diritto interno, l’articolo 101 bis del codice penale definisce la tortura come “un atto con il quale, sono intenzionalmente inflitti ad una persona un dolore o delle sofferenze acute, fisiche o mentali, al fine di ottenere dalla medesima o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o far pressioni su lei o di intimidire o far pressioni su una terza persona, o quando il dolore o le sofferenze acute sono inflitte per qualsiasi altro motivo fondato su una forma qualunque di discriminazione.”

Il legislatore ha previsto pene severe per questo genere di violazioni, così il succitato articolo 101 bis dispone che “è punito con otto anni di reclusione il funzionario o un suo assimilato che, nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni, sottopone una persona a tortura.”

Occorre segnalare che, secondo l’articolo 12 della Costituzione, la misura del fermo di polizia è soggetta al controllo giudiziario e che la detenzione preventiva può essere disposta soltanto con provvedimento giudiziario. È vietato sottoporre una persona a detenzione arbitraria. La procedura di fermo prevede parecchie garanzie che tendono ad assicurare il rispetto dell’integrità fisica e morale del detenuto fra cui in particolare:

Occorre anche notare che la legge del 14 maggio 2001 sull’organizzazione carceraria all’articolo primo sancisce che l’obiettivo della medesima legge è la disciplina delle “condizioni detentive nelle carceri al fine di assicurare l’integrità fisica e morale del detenuto, di prepararlo alla vita in libertà e di aiutarlo nel suo reinserimento.”

Questa disposizione legislativa è rafforzata dall’attuazione di un sistema di controllo destinato ad assicurare l’effettivo rispetto della dignità dei detenuti. Si tratta di vari tipi di controlli eseguiti da diversi organi e istituzioni:

Le autorità tunisine ricordano che esse non esitano affatto ad indagare su tutte le allegazioni di tortura ogni qualvolta vi siano ragionevoli motivi per credere che siano stati commessi maltrattamenti. Si citano due esempi: il primo riguarda tre agenti dell’amministrazione penitenziaria che hanno maltrattato un detenuto, a seguito di un’inchiesta aperta a tale proposito i tre agenti sono stati deferiti in giustizia e sono stati condannati ciascuno a quattro anni di reclusione con una sentenza della corte d’appello di Tunisi emessa il 25 gennaio 2002. Il secondo esempio riguarda un agente di polizia che è stato perseguito per lesioni volontarie ed è stato condannato a 15 anni di reclusione con una sentenza emessa dalla corte d’appello di Tunisi il 2 aprile 2002.

Questi due esempi dimostrano come le autorità tunisine non tollerino alcun maltrattamento e non esitino ad intraprendere le azioni necessarie contro i pubblici ufficiali ogni qualvolta vi siano motivi ragionevoli per ritenere che siano stati commessi atti di tale natura.

I pochi casi di condanna per maltrattamenti sono stati segnalati nel rapporto presentato dalla Tunisia al Consiglio dei diritti dell’uomo (allegato 2) ed al Comitato dei diritti dell’uomo (allegato 3) denotando così la volontà politica dello Stato nel perseguire e reprimere qualsiasi tortura o maltrattamento, e questo permette di respingere qualsiasi allegazione di sistematica violazione dei diritti dell’uomo.

In conclusione, è evidente che:

II. La garanzia di un processo equo all’interessato:

Mourad TRABELSI è processato per appartenenza ad un’associazione per delinquere e per adesione ad un’organizzazione terroristica operante all’estero.

Le procedure del procedimento penale, dell’istruzione e del giudizio di questi reati racchiudono tutte le garanzie necessarie ad un processo equo fra cui soprattutto:

III. La Garanzia del diritto di ricevere visite:

La legge del 14 maggio 2001 sull’organizzazione carceraria sancisce il diritto di ogni detenuto di ricevere la visita dell’avvocato incaricato della sua difesa, senza la presenza di un agente penitenziario, nonché la visita dei familiari. Il detenuto Mourad TRABELSI fruisce di questo diritto conformemente all’ordinamento vigente e senza alcuna restrizione.

b) Visite dei membri della famiglia Ad oggi, ogni volta che i familiari di Mourad TRABELSI hanno chiesto l’autorizzazione a visitare il loro congiunto, l’autorità competente ha risposto loro favorevolmente. In questo ambito egli ha beneficiato, il 19 dicembre 2008, della visita di suo fratello e di sua sorella.

IV. La garanzia del diritto di beneficiare di cure mediche:

La legge precitata relativa all’organizzazione carceraria dispone che ogni detenuto ha diritto gratuitamente a cure e medicinali all’interno delle prigioni e, in mancanza, nelle strutture ospedaliere. Inoltre, l’articolo 336 del codice di procedura penale autorizza il giudice dell’esecuzione delle pene a sottoporre il condannato a esame medico.

In questo ambito il detenuto Mourad TRABELSI è stato sottoposto all’esame medico di primo ingresso nell’unità penitenziaria. Il rapporto del medico non rileva nulla di particolare nei suoi confronti. Detto detenuto ha, peraltro, fruito successivamente di un controllo medico facendo esami periodici. In conclusione, l’interessato beneficia di un regolare controllo medico come tutti i detenuti e quindi non è necessario autorizzare un altro medico a visitarlo.

Le autorità tunisine reiterano la loro volontà di cooperare pienamente con la parte italiana fornendole tutte le informazioni e i dati utili alla sua difesa nella procedura pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo».

Il 14 ottobre 2009, il ministero degli Affari esteri fece pervenire la sua risposta. In particolare, quanto riguarda le condizioni detentive del signor Trabelsi, questa risposta recita:

« L’interessato attualmente detenuto nel carcere di Saouaf (...).

Ha regolarmente beneficiato della visita dei suoi parenti, in particolare della moglie, dei genitori, della sorella e dei suoceri.

Il signor Trabelsi beneficia anche di tutte le cure mediche necessarie. Da una parte, fin dalla sua entrata in carcere, ha beneficiato di una visita medica per accertare il quadro complessivo del suo stato di salute. Dall’altra parte, l’interessato è sottoposto ad un regolare controllo sanitario nel quadro di un esame periodico (...).

Poiché il medico del carcere ha constatato che il signor Trabelsi presentava sintomi di asma, sono state disposte misure specifiche tenendo conto del suo stato di salute. Pertanto, l’interessato è ormai detenuto in una cella per non fumatori. D’altra parte beneficia di consultazioni periodiche regolari nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Zenghouan, oltre alle cure che gli vengono prodigate dal personale medico dell’unità penitenziaria. »

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

III. TESTI E DOCUMENTI INTERNAZIONALI

IN DIRITTO

I. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

Questa disposizione recita:

«Nessuno può essere sottoposto né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »

A. Sulla ricevibilità

B. Sul merito

48 In queste circostanze la Corte non può sottoscrivere la tesi del Governo secondo la quale le assicurazioni fornite nella presente fattispecie offrono una protezione efficace contro il serio rischio che corre il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione (vedere, mutatis mutandis, Soldatenko, succitata, §§ 73-74). Essa ricorda, invece, il principio affermato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa nella sua risoluzione 1433(2005), secondo il quale le assicurazioni diplomatiche non possono essere sufficienti quando la mancanza di pericolo di maltrattamenti non sia seriamente accertata (vedere il precedente paragrafo 27).

II. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

III. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34 DELLA CONVENZIONE

« La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Altre Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto. »

A. Sulla ricevibilità

B. Sul merito

a) Principi generali

b) Applicazione di questi principi al caso di specie

c) Conclusione

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Pro-tocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.”

A. Danno

B. Spese legali

C. Interessi moratori

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’

5. Dichiara

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva, conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme: i. 15.000 EURO (diecimila euro), maggiorata di qualsiasi somma dovuta a titolo di imposta, per il danno morale ;

ii. 6.000 EURO (cinquemila euro), maggiorata di qualsiasi somma dovuta a titolo di imposta dal ricorrente per le spese legali ;

b) che a partire dalla decorrenza di tale termine e fino al versamento, tale somma sarà maggiorata di un interesse semplice a un tasso uguale a quello dell’operazione di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 13 aprile 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Passos

Cancelliere aggiunto

Françoise Tulkens

Presidente

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