CASE OF VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) v. SWITZERLAND (No. 2)

[Italian Translation] summary by DUit (Diritti Umani in Italia)

Application no. 32772/02 · Delivered 2009-06-30 · ECLI:CE:ECHR:2009:0630JUD003277202 · Languages: IT · EN · FR

Application no.
32772/02
Delivered
2009-06-30
Respondent State
CHE
Conclusion
Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies);Preliminary objection dismissed (lack of jurisdiction);Violation of Art. 10
Convention articles
10, 10-1, 35, 35-1, 35-3, 46, 46-1, 46-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJean-Paul CostaJudgeChristos RozakisJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeCorneliu BîrsanJudgeAnatoly KovlerJudgeAlvina GyulumyanJudgeLjiljana MijovićJudgeEgbert MyjerJudgeDragoljub PopovićJudgeIsabelle Berro-LefèvreJudgePäivi HirveläJudgeGiorgio MalinverniJudgeAndrás SajóJudgeLedi BiankuJudgeAnn PowerJudgeMihai PoalelungiRegistrarErik Fribergh
Summary
Preparing…

© Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto

Permission to re-publish this translation has been granted by Diritti Umani in Italia [www.duitbase.it] for

the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC.

VgT c. Svizzera (2)

In assenza di motivi di interesse generale idonei a giustificare

compressioni del diritto alla libertà d’espressione, le autorità nazionali

hanno l'obbligo di autorizzare la messa in onda di spot pubblicitari.

Fatto:

La Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (ricorrente) è un’associazione svizzera che si occupa di tutela degli animali,

in particolar modo attraverso campagne d’opinione contro gli esperimenti sugli animali e contro gli allevamenti in batteria.

Nel 1994, in risposta alla trasmissione di varie pubblicità prodotte dall’industria della carne, la VgT girò uno spot in cui

veniva denunciato il maltrattamento del bestiame negli allevamenti di massa. Nello specifico, si prendevano in

considerazione gli allevamenti di suini, crudamente descritti alla stregua di campi di concentramento, in cui, tra l’altro, gli

animali vengono costantemente imbottititi di medicinali.

Il 24 gennaio 1994 la «Società anonima per la pubblicità alla televisione» (ora “Publisuisse SA”) negò l’autorizzazione

alla trasmissione dello spot. In seguito a ciò, la VgT adì una prima volta la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (ricorso

n. 24699/94), lamentando la violazione dell’art. 10 della Convenzione (libertà di espressione) da parte delle autorità

svizzere che avevano negato la messa in onda dello spot. In quella occasione la Corte, con sentenza del 28 giugno 2001

(case of Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland no. 1), dichiarò la sussistenza della violazione

lamentata, a causa del rifiuto, da parte dello Stato convenuto, di diffondere per televisione la pubblicità dell’associazione

ricorrente, che intendeva legittimamente partecipare al dibattito generale in corso sulla protezione degli animali

d’allevamento e contro la sperimentazione animale e l’allevamento in batteria. Va detto che, nel lasso di tempo

intercorso tra la presentazione del ricorso (1994) e l’emanazione della sentenza della Corte (2001), la Corte Federale

Svizzera, rigettando in data 20 agosto 1997 un ricorso amministrativo proposto dalla VgT, aveva sostanzialmente dato

per rata la decisione dell’autorità svizzera per la pubblicità che aveva interdetto la trasmissione dello spot animalista.

Nel dicembre 2001, sulla base della favorevole sentenza della Corte di Strasburgo, l’associazione ricorrente ripropose

appello alla Corte Federale Svizzera per ottenere la revisione della statuizione finale con cui si confermava la proibizione

della trasmissione dello spot. La Corte Federale, con sentenza del 29 aprile 2002, rigettò nuovamente il ricorso,

argomentando, tra l’altro, che non era stato sufficientemente dimostrato che la VgT avesse ancora interesse alla messa

in onda della reclame in questione.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, responsabile per il monitoraggio dell’esecuzione delle sentenze della

Cedu, non informato sul rigetto della domanda di revisione, mise fine alla procedura di esecuzione con una risoluzione

nel luglio 2003.

Intanto, nel luglio del 2002, l’associazione ricorrente si era nuovamente rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,

contestando il rifiuto della Corte Federale di accogliere il ricorso presentato, rifiuto che aveva permesso, di fatto, la

permanenza del divieto di trasmettere lo spot di denuncia degli allevamenti in batteria e, di conseguenza, il perpetuarsi di

una acclarata violazione dell’art. 10 della Convenzione, in spregio alla sentenza della Corte di Strasburgo del 2001.

Diritti Umani in Italia

ISSN 2240 – 2861

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Diritto:

Con il ricorso in questione la VgT, in prima istanza davanti alla Camera e successivamente davanti alla Grande Camera,

fa valere che il mantenimento del divieto di trasmissione dello spot dopo la sentenza della Corte del 28 giugno 2001

costituisce una nuova violazione del diritto alla libertà di espressione tutelato dall’art. 10 Cedu.

Il Governo svizzero asserisce preliminarmente che il ricorso è inammissibile, perché l’associazione ricorrente non ha

preventivamente esperito i rimedi di diritto interno, come richiesto dall’ art. 35 § 1 della Convenzione, e, in secondo

luogo, perché il ricorso ha ad oggetto una materia – l’esecuzione di una decisione della Corte – che ricade nella

competenza esclusiva del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in virtù di quanto disposto dall’art. 46 della

Convenzione.

In sede di valutazione dell’ammissibilità del ricorso, la Grande Camera respinge l’argomentazione del Governo svizzero

secondo la quale non sarebbero stati esauriti tutti i rimedi giuridici nazionali: la Corte Federale, nella sentenza di rigetto

della domanda di revisione del 29 aprile 2002, si era espressa anche nel merito sull’interesse (o meglio, sulla carenza di

interesse) del ricorrente alla diffusione dello spot; tale circostanza viene giudicata come sufficiente perché si ritenga

soddisfatto il requisito del previo esperimento dei rimedi interni. La Grande Camera, inoltre, specifica che la competenza

del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a monitorare sull’esecuzione delle sentenze della Corte non impedisce

l’apertura di un nuovo caso qualora siano sopravvenuti fatti nuovi, idonei a far supporre una nuova violazione di un

articolo della Convenzione. Nel caso in esame, il rigetto della domanda di revisione, nonché la reiterazione del divieto di

messa in onda della reclame dovuto a un nuovo motivo (elemento di cui il Comitato dei Ministri non era stato informato),

costituiscono elementi nuovi idonei ad essere esaminati come fatti potenzialmente generatori di una nuova violazione

dell’art. 10 della Convenzione.

Le obiezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dal Governo svizzero vengono pertanto respinte.

Nel merito, la Corte ribadisce che la libertà di espressione è uno dei presupposti basilari per la sussistenza della

democrazia, e che l’esercizio effettivo di tale libertà non dipende solo da un mero e generico divieto “di interferire”

pendente in capo agli Stati Membri della Convenzione, ben potendo richiedere, al contrario, anche l’assunzione di

misure positive da parte del potere pubblico. Occorre tener conto, inoltre, dell’importanza che riveste, all’interno del

sistema della Convenzione, l’effettiva esecuzione alle statuizioni rese dalla Corte. Nel caso di specie, lo Stato convenuto

aveva l’obbligo dare esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte il 28 giugno 2001 (case of Verein gegen Tierfabriken

Schweiz (VgT) v. Switzerland no. 1) e di rispettarne sia le conclusioni che lo spirito. Stando così le cose, la riapertura dei

procedimenti interni relativi all’interdizione della messa in onda dello spot girato dall’associazione ricorrente poteva

costituire una proficua occasione per dare esecuzione alla sentenza della Cedu e per recepire le linee guida da essa

indicate; occasione però mancata dalle autorità elvetiche.

In assenza di qualsiasi adeguato motivo che potesse giustificare, alla luce delle norma di cui all’art. 10, l’emissione di un

divieto lesivo del diritto alla libertà di espressione, le autorità svizzere erano obbligate ad autorizzare la messa in onda

dello spot in questione, senza ostinarsi a trattare ulteriori questioni circa la sussistenza o meno dell’interesse, da parte

del ricorrente, a veder riconosciuto il proprio diritto.

La Corte, dunque, stabilisce che vi è stata una (nuova) violazione dell’art. 10 della Convenzione e, sulla base dell’art. 41

Cedu, accorda all’associazione ricorrente la somma di 4.000 Euro a titolo di equa soddisfazione.

Informazioni aggiuntive

Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)

Emessa da:Grande Camera

Stato convenuto:Svizzera

Numero ricorso:32772/02

Data:30.06.2009

Articoli:10 ; 10-1 ; 35 ; 35-1 ; 35-3 ; 46 ; 46-1 ; 46-2

Op. separate:Si

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