CASE OF SAADI v. ITALY

[Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

Application no. 37201/06 · Delivered 2008-02-28 · ECLI:CE:ECHR:2008:0228JUD003720106 · Languages: IT · EN · FR

Application no.
37201/06
Delivered
2008-02-28
Respondent State
ITA
Conclusion
Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Expulsion) (Conditional) (Tunisia);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
Convention articles
3, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJean-Paul CostaJudgeChristos RozakisJudgeNicolas BratzaJudgeBoštjan M. ZupančičJudgePeer LorenzenJudgeFrançoise TulkensJudgeLoukis LoucaidesJudgeCorneliu BîrsanJudgeNina VajićJudgeVladimiro ZagrebelskyJudgeAlvina GyulumyanJudgeKhanlar HajiyevJudgeDean SpielmannJudgeEgbert MyjerJudgeSverre Erik JebensJudgeIneta ZiemeleJudgeIsabelle Berro-LefèvreJudgeVincent BergerJudgeJurisconsult
Summary
Preparing…

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRANDE CAMERA

CASO SAADI c. ITALIA

(Ricorso no 37201/06)

SENTENZA

STRASBURGO

28 febbraio 2008

Questa sentenza può subire modifiche di forma

traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

Nel caso Saadi c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’Uomo, riunita in Grande Camera

composta da :

Jean-Paul Costa, presidente,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Boštjan M. Zupančič,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Loukis Loucaides,

Corneliu Bîrsan,

Nina Vajić,

Vladimiro Zagrebelsky,

Alvina Gyulumyan,

Khanlar Hajiyev,

Dean Spielmann,

Egbert Myjer,

Sverre Erik Jebens,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre, giudici,

e da Vincent Berger, giureconsulto,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 luglio 2007 e il 23

gennaio 2008,

Emette la sentenza qui presente, adottata in quest’ultima data :

PROCEDURA

Repubblica italiana in cui un cittadino tunisino, signor Nassim Saadi (« il

ricorrente »), si è rivolto alla Corte il 14 settembre 2006 ai sensi

dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).

del foro di Milano. Il governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal

proprio agente, signor I.M. Braguglia e dal proprio vice-coagente, signor

N. Lettieri.

d’espulsione verso la Tunisia l’avrebbe esposto al rischio di essere

sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione e ad un

diniego flagrante di giustizia (articolo 6 della Convenzione). Inoltre, tale

provvedimento comporterebbe la violazione del diritto al rispetto della

propria vita familiare (articolo 8 della Convenzione) e sarebbe stato adottato

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

in dispregio delle garanzie di procedura previste dall’articolo 1 del

Protocollo n° 7.

52 § 1 del regolamento). Il 16 ottobre 2006, il presidente della sezione ha

deciso di comunicare il ricorso al Governo. Prevalendosi dell’articolo 29 § 3

della Convenzione, ha deciso che la ricevibilità e il merito del caso

sarebbero stati esaminati contestualmente e che il ricorso sarebbe stato

trattato prioritariamente (articolo 41 del regolamento).

Boštjan M. Zupančič, Corneliu Bîrsan, Vladimiro Zagrebelsky, Alvina

Gyuyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele e Isabelle Berro-Lefèvre,

giudici, nonché da Santiago Quesada, cancelliere di sezione, ha deferito il

caso alla Grande Camera, non essendosi opposta alcuna delle parti (articolo

30 della Convenzione e 72 del regolamento).

conformemente agli articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del

regolamento.

merito. Ciascuna delle parti ha rimesso osservazioni scritte riguardanti la

memoria della propria controparte. Sono state ricevute osservazioni anche

da parte del governo del Regno Unito, autorizzato dal presidente ad

intervenire nella procedura scritta e orale (articoli 36 § 2 della Convenzione

e 44 § 2 del regolamento).

dell’uomo, a Strasburgo, l’11 luglio 2007 (articolo 59 § 3 del regolamento).

Sono comparsi :

S. N. LETTIERI, magistrato, Ministero degli

Affari Esteri,

S.ra E. MAZZUCO, prefetto,

S. A. BELLA, alto funzionario di polizia,

S. C. GALZERANO, vice capo di polizia,

S. S. CLEMENTI, avvocato,

vice-coagente,

consulenti ;

difensore;

S. D. WALTON, agente,

S. J. SWIFT, avocato,

S. S. BRAVINER-ROMAN, Ministero dell’Interno,

Sra A. FITZGERALD, ministero della Giustizia,

M. E. ADAMS, Ministero della Giustizia,

difensore

consulenti.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

La Corte ha sentito le dichiarazioni dei signori Clementi, Lettieri e Swift,

nonché le loro risposte alle domande poste dai giudici.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

era titolare di un permesso di soggiorno per “motivi familiari”, rilasciato

dalla Questura di Bologna il 29 dicembre 2001. La data di scadenza di tale

permesso era fissata per l’11 ottobre 2002.

A. Le procedure penali promosse nei confronti del ricorrente in

Italia e in Tunisia

internazionale (articolo 270 bis del codice penale) fu arrestato e sottoposto a

custodia cautelare in carcere (“détention provisoire”). Il ricorrente e altre

cinque persone furono in seguito rinviati a giudizio davanti alla Corte

d’assise di Milano.

d’imputazione. Secondo il primo, questi si era associato con altre persone

con il proposito di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo (tra

cui attentati) non in Italia ma in Stati terzi. Dal dicembre 2001 al settembre

2002 il ricorrente avrebbe partecipato a tale associazione in qualità di

organizzatore e dirigente, elaborato la dottrina ideologica della stessa e

impartito gli ordini necessari per raggiungere gli obiettivi. Il secondo capo

di imputazione riguardava la falsificazione “di un elevato numero di

documenti, come passaporti, patenti, permessi di soggiorno. Il ricorrente era

anche accusato di ricettazione e del tentativo di favorire l’ingresso nel

territorio italiano di un numero imprecisato di stranieri, in violazione delle

leggi sull’immigrazione.

concluse chiedendo la condanna del ricorrente a tredici anni di reclusione.

L’avvocato dell’interessato chiese l’assoluzione dal reato di terrorismo

internazionale e si rimise alla saggezza della Corte d’Assise relativamente

agli altri capi d’imputazione.

modificò la qualificazione giuridica del primo capo d’imputazione,

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

ritenendo che il fatto non costituisse reato di terrorismo internazionale ma

quello di associazione a delinquere. Condannò il ricorrente a quattro anni e

sei mesi di reclusione per tale ultimo reato, condannandolo inoltre per falso

e ricettazione. Assolse il ricorrente dall’accusa di favoreggiamento

all’immigrazione clandestina per non aver commesso il fatto.

dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ordinando

che l’interessato, dopo aver scontato la pena, venisse espulso dal territorio

italiano.

osservò che le prove a carico del ricorrente risultavano in particolare dal

contenuto di alcune intercettazioni telefoniche e ambientali (“écoutes

hertizennes”), da dichiarazioni di alcuni testimoni e da numerosi documenti

falsi sequestrati. Nel loro insieme, questi elementi provavano che il

ricorrente era inserito in un’associazione avente lo scopo di riciclare e

falsificare documenti rubati, attività dalla quale l’interessato ricavava il

proprio sostentamento. Per contro, non era stato accertato che i documenti

in questione fossero stati utilizzati dai falsi titolari per entrare illegalmente

nel territorio italiano.

osservò innanzitutto che un’associazione aveva connotazione “terroristica”

quando aveva come scopo quello di commettere atti violenti contro civili o

persone che non partecipavano attivamente ad un conflitto armato, con

l’obiettivo di seminare il terrore o di obbligare un governo o

un’organizzazione internazionale a commettere o ad omettere un atto e

quando il movente era di natura politica, ideologica o religiosa. Nel caso di

specie, non era stato accertato se gli atti violenti che, secondo la tesi del

pubblico ministero, il ricorrente e i suoi complici si prestavano a

commettere, si iscrivessero o meno nel quadro di un confitto armato.

durante il dibattimento, non erano tali da poter provare, al di là di ogni

ragionevole dubbio, che gli imputati avessero iniziato a mettere in pratica

l’intenzione di commettere atti violenti, o avessero fornito sostegno

logistico o finanziario ad altre persone o associazioni a scopo terroristico.

Una tale prova non risultava in particolare dalle intercettazioni telefoniche e

ambientali (“écoutes hertizennes”). Queste provavano unicamente che il

ricorrente e i suoi complici avevano rapporti con persone e associazioni

facenti parte dell’universo islamico integralista, che manifestavano ostilità

nei confronti degli “infedeli” (e in particolare contro coloro che si trovavano

in territori considerati musulmani) e che il loro mondo relazionale si

componeva di “fratelli” uniti da convinzioni e ideologie identiche.

avevano menzionato a più riprese una “partita di calcio”, destinata a

rinforzare la loro fede in Dio. Secondo la Corte d’Assise, era assolutamente

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

evidente che non si trattasse di una manifestazione sportiva, bensì di

un’azione rispondente ai principi dell’islam più radicale. Tuttavia, non era

stato possibile capire di quale “azione” si trattasse ne dove questa si sarebbe

dovuta svolgere.

facendo scalo ad Amsterdam, si era recato in Iran, da dove era rientrato in

Italia il 14 febbraio 2002. Aveva anche parlato di un “responsabile dei

fratelli” che si trovava in Iran. Certi membri del gruppo a cui il ricorrente

apparteneva si erano recati in “campi d’addestramento” in Afganistan e si

erano procurati armi, esplosivi e materiale per l’osservazione e la

registrazione visiva. Nell’appartamento del ricorrente e in quelli dei suoi

coimputati, la polizia aveva sequestrato materiale di propaganda sulla jihad

permettesse di provare l’esistenza e lo scopo di un’associazione terroristica.

In particolare, mancava la prova che il ricorrente e i suoi complici avessero

deciso di tradurre la loro fede integralista in azioni violente aventi le

caratteristiche in un atto terroristico. Il desiderio di consacrarsi alla jihad e

di eliminare i nemici dell’islam potevano realizzarsi perfettamente con il

compimento di atti di guerra in un contesto di conflitto armato, vale a dire in

atti non rientranti nella nozione di “terrorismo”. Non era stato provato se il

fratello del ricorrente fosse veramente deceduto in un attentato-suicidio e se

questo fatto fosse la “partita di calcio” a cui gli imputati avevano, a più

riprese, fatto riferimento.

chiese l’assoluzione da tutti i capi d’accusa mentre il secondo chiese la

condanna dell’imputato anche per terrorismo internazionale e per

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

giurisprudenza della Corte di Cassazione gli elementi costitutivi del reato di

terrorismo internazionale erano presenti anche in assenza di un atto

violento, essendo sufficiente l’esistenza di un progetto volto alla

commissione di un tale atto. Inoltre un’azione poteva avere connotazione

terroristica anche se destinata ad essere commessa in un contesto di conflitto

armato, a condizione tuttavia che gli autori non fossero membri di “forze

armate di uno Stato” o di un “gruppo rivoluzionario”. Nel caso di specie,

risultava dagli atti processuali che il ricorrente e altri affiliati si erano

procurati e avevano procurato a terzi documenti falsificati, armi, esplosivi e

denaro allo scopo di commettere azioni violente volte ad affermare i valori

ideologici dell’islam integralista. Inoltre, gli imputati mantenevano contatti

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

con persone ed organizzazioni appartenenti al terrorismo internazionale e

avevano progettato un’azione violenta e illecita, che si sarebbe dovuta

compiere nell’ottobre 2002 nell’ambito del “guerra santa” in un Paese

diverso dall’Italia. Solamente l’arresto degli imputati impedì il compimento

di tale atto. Peraltro, a quell’epoca, il conflitto armato in Afganistan era

terminato e quello che avrebbe avuto luogo in Irak non era ancora iniziato.

ricorrente, signor Fadhal Saadi, era stato detenuto in Iran ; il ricorrente

l’aveva incontrato in questo Paese tra gennaio e febbraio 2002. Dopo la sua

liberazione, il signor Fadhal Saadi si era trasferito in Francia e aveva

mantenuto i contatti con il ricorrente. In seguito era deceduto in un

attentato-suicida, cosa di cui il ricorrente e gli altri membri della sua

famiglia ne andavano fieri. Questo risultava dal contenuto delle

conversazioni telefoniche intercettate nella struttura penitenziaria dove il

ricorrente era detenuto.

precisamente di lettere e dichiarazioni provenienti da una persona sospettata

d’attività terroristiche, da una parte, e di intercettazioni ambientali eseguite

all’interno di una moschea a Milano, dall’altra.

un’eccezione d’incostituzionalità dell’articolo 593 § 2 del codice di

procedura pénale (“CPP”), così come modificato dalla legge n° 46 del

20 febbraio 2006, che prevedeva che l’imputato e il pubblico ministero

potessero impugnare in appello le sentenze di proscioglimento solo se, dopo

la fine del giudizio di primo grado, fossero sopravvenute o si fossero

scoperte nuove prove. La Corte d’assise d’Appello ordinò la sospensione

della procedura in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

dichiarò incostituzionali le norme interne pertinenti nella parte in cui non

permettevano al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di

proscioglimento e nella parte in cui prevedevano che fosse inammissibile

l’appello proposto dal pubblico ministero prima dell’entrata in vigore della

legge n° 46 del 20 febbraio 2006. La Corte Costituzionale osservò in

particolare che quest’ultima legge non rispettava il giusto equilibrio che

doveva esistere, in un processo penale, tra i diritti della difesa e quelli della

pubblica accusa.

Milano fu fissata per il 10 ottobre 2007.

della Corte d’Assise di Milano, il Tribunale militare di Tunisi aveva

condannato il ricorrente in contumacia a venti anni di reclusione per

appartenenza ad un’organizzazione terroristica operante all’estero in tempo

di pace e per incitamento al terrorismo. Il condannato veniva inoltre privato

dei propri diritti civili e sottoposto ad un “controllo amministrativo” per un

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

periodo di cinque anni. Il ricorrente sostiene di aver saputo della sua

condanna solamente quando, il 2 luglio 2005, il provvedimento

d’incarcerazione, diventato definitivo, venne notificato a suo padre.

riescono ad ottenere una copia della sentenza di condanna emessa dal

Tribunale militare di Tunisi. Tali affermazioni sono confermate dalle

dichiarazioni dell’avvocato tunisino del ricorrente. Con lettera del

22 maggio 2007, indirizzata al Presidente della Repubblica tunisina e al

Ministro della Giustizia e dei diritti dell’uomo tunisino, i suoi rappresentanti

legali davanti alla Corte hanno sollecitato la trasmissione della sentenza in

questione. Non si conosce l’esito di tale tentativo.

B. Il provvedimento di espulsione emesso nei confronti del ricorrente

e i ricorsi promossi da quest’ultimo al fine di impedire

l’esecuzione di tale misura e d’ottenere un permesso di soggiorno

e/o il riconoscimento dello status di rifugiato.

interruzione dal 9 ottobre 2002, fu rimesso in libertà.

verso la Tunisia conformemente alle disposizioni del decreto-legge

n° 144 del 27 luglio 2005 (intitolato “misure urgenti per combattere il

terrorismo internazionale” e convertito nella legge n° 155 del 31 luglio

2005). Osservò che “risultava da prove documentali” che il ricorrente aveva

svolto un “ruolo attivo” all’interno di un’organizzazione finalizzata a fornire

supporto logistico e finanziario a persone appartenenti a cellule integraliste

islamiche in Italia e all’estero. Peraltro, il suo comportamento turbava

l’ordine pubblico e metteva in pericolo la sicurezza nazionale.

solo su autorizzazione ministeriale ad hoc.

di Milano. L’11 agosto 2006, il decreto di espulsione venne convalidato dal

giudice di pace di Milano.

essere stato condannato in contumacia in Tunisia per ragioni di natura

politica e di temere d’essere sottoposto a tortura oltre che a “rappresaglie

politiche e religiose”. Con decisione del 16 agosto 2006, il Questore di

Milano respinse la domanda in quanto il ricorrente era pericoloso per la

sicurezza dello Stato.

l’Organizzazione mondiale contro la tortura (“l’OMCT”), inviò una lettera

al Presidente del Consiglio italiano. In tale missiva, l’OMCT si dichiarava

“vivamente preoccupata” per la situazione del ricorrente, temendo che in

caso di espulsione verso la Tunisia, l’interessato potesse essere nuovamente

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

giudicato per gli stessi fatti contestatigli in Italia. L’OMCT ricordava inoltre

che ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione dell’ONU contro la tortura e

altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, “Nessuno Stato Parte

espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi

siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere

sottoposta a tortura”.

governativa, il Collettivo della comunità tunisina in Europa, rivolse un

appello al governo italiano “affinché ponesse fine alla sua politica

d’espulsione di massa degli immigrati tunisini religiosi praticanti”. Questi si

lamentava che i pubblici poteri italiani stavano utilizzando metodi inumani e

biasimavano molti tunisini per le loro convinzioni religiose. Secondo il

presidente del collettivo, era “evidente” che al loro arrivo in Tunisia, i

tunisini coinvolti venivano “torturati e condannati a pesanti pene detentive,

e ciò a causa delle autorità italiane, che li sospettava falsamente di

terrorismo. Il nome del ricorrente compariva in una lista, allegata alla lettera

del 12 settembre 2006, ove figuravano i nominativi delle persone che

rischiavano un’espulsione imminente verso la Tunisia,

sopra) fu notificata al ricorrente il 14 settembre 2006. L’interessato non

propose alcun ricorso. Tuttavia lo stesso, il 12 settembre 2006, aveva

depositato dei documenti, tra cui la lettera dell’OMCT del 6 settembre 2006

e i rapporti d’Amnesty International e del Dipartimento di Stato degli Stati

Uniti d’America riguardanti la Tunisia, chiedendo che fossero trasmessi alla

commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il

15 settembre 2006, la Questura di Milano informò oralmente il ricorrente

che, considerato il rigetto della sua richiesta d’asilo, i documenti in

questione non potevano essere presi in considerazione.

regolamento, aveva chiesto alla Corte di sospendere o annullare il decreto

d’espulsione verso la Tunisia. Il 15 settembre 2006, la Corte decise di

domandare al Governo italiano di fornire informazioni per sapere, in

particolare, se la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dal

Tribunale militare di Tunisi fosse definitiva e se esistesse, in diritto tunisino,

un ricorso che permettesse di riaprire la procedura o di tenere un nuovo

processo.

contumacia, la legge tunisina conferisce al condannato il diritto di ottenere

la riapertura della procedura. Il Governo fece riferimento in particolare ad

un telefax proveniente dall’ambasciatore d’Italia a Tunisi datata

29 settembre 2006 precisando che, secondo le informazioni fornite dal

direttore della cooperazione internazionale del Ministero della Giustizia

tunisino, la condanna del ricorrente non era definitiva perché il condannato,

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

giudicato in contumacia, poteva impugnare la sentenza emessa nei suoi

confronti.

proprio regolamento e chiese al Governo di sospendere l’espulsione del

ricorrente fino a nuovo ordine.

detenzione prevista per l’espulsione, il 7 ottobre 2006 il ricorrente fu

rimesso in libertà. Il 6 ottobre 2006, tuttavia, era stato emesso un nuovo

decreto di espulsione nei confronti dello stesso. Il 7 ottobre 2006, tale

provvedimento fu notificato al ricorrente, il quale fu ricondotto al centro di

permanenza temporanea di Milano. Dato che il ricorrente aveva dichiarato

di essere entrato in Italia dalla Francia, il nuovo decreto di espulsione

indicava che il Paese di destinazione era la Francia e non la Tunisia. Il

10 ottobre 2006, il nuovo decreto di espulsione fu convalidato dal Giudice

di Pace di Milano.

nuovi elementi indicavano che era impossibile espellerlo verso la Francia.

Lo stesso giorno, la Corte d’Assise d’Appello di Milano ordinò che, dal

momento della sua liberazione, il ricorrente fosse sottoposto a misure di

sicurezza ossia il divieto di lasciare il territorio italiano e l’obbligo di

rendersi presso gli uffici di polizia tutti il lunedì, mercoledì e venerdì.

rilascio di un permesso di soggiorno. Con provvedimento del 4 novembre

2006, la Questura di Milano aveva risposto che tale richiesta non poteva

essere accolta. In effetti, un permesso di soggiorno “per motivi di giustizia”

poteva essere rilasciato solamente su richiesta delle autorità giudiziarie

quando queste ritenevano che la presenza dello straniero in Italia fosse

necessaria per il buon svolgimento di un’indagine penale. Il ricorrente era in

ogni caso colpito dal divieto di lasciare il territorio italiano ed era dunque

obbligato a rimanere in Italia. Inoltre, per ottenere un permesso di

soggiorno, era necessario produrre un passaporto o altro documento

similare.

avevano rifiutato di rinnovare il proprio passaporto, fatto che aveva

impedito qualsiasi altro tentativo di regolarizzare la propria situazione.

al Tribunale Amministrativo regionale (il “TAR”) della Lombardia al fine di

ottenere l’annullamento del decreto di espulsione del 6 ottobre 2006 oltre

che la sospensione dell’esecuzione di tale provvedimento.

dichiarò di non dover decidere sulla richiesta di sospensione e ordinò la

trasmissione del fascicolo al TAR del Lazio, giurisdizione competente

ratione loci.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

dei diritti dell’uomo aveva già sollecitato la sospensione dell’esecuzione del

decreto impugnato e che, conseguentemente, aveva ovviato a qualsiasi

pregiudizio lamentato dal ricorrente.

quella data, il procedimento davanti al TAR del Lazio era ancora pendente.

Questura di Milano, facendo presente che la Corte europea dei diritti

dell’uomo aveva chiesto di sospendere l’esecuzione della propria espulsione

per il rischio concreto che lo stesso potesse subire trattamenti contrari

all’articolo 3 della Convenzione. Peraltro, il ricorrente domandò di essere

sentito dalla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di

rifugiato per ottenere l’asilo politico. Secondo le informazioni fornite dal

ricorrente l’11 luglio 2007, a tale data non era stato dato alcun seguito alla

sua memoria. Con provvedimento del 20 luglio 2007, il Ministro

dell’Interno italiano precisò che la memoria del 18 gennaio 2007 non si

poteva considerare né come una nuova richiesta d’asilo né come

un’impugnazione contro la decisione di rigetto emessa dal Questore di

Milano il 16 agosto 2006 (paragrafo 35 qui sopra).

C. Le assicurazioni diplomatiche richieste dall’Italia alla Tunisia

verbale al governo tunisino per domandare assicurazioni diplomatiche

secondo le quali, in caso di espulsione verso la Tunisia, il ricorrente non

sarebbe stato sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 3 della

Convenzione e che non avrebbe subito alcun diniego flagrante di giustizia.

“ L’Ambasciata d’Italia presenta i propri ossequi al Ministro degli Affari Esteri e,

facendo seguito all’incontro tra l’ambasciatore d’Italia, Signor Arturo Olivieri e S.E. il

Ministro della Giustizia e dei Diritti dell’Uomo Signor Béchir Tekkari, a margine

della visita del Ministro italiano della Giustizia Signor Clemente Mastella, il

28 maggio 2007, ha l’onore di richiedere la preziosa collaborazione delle autorità

tunisine per la positiva soluzione del caso seguente.

Il cittadino tunisino Nassim Saadi, nato a Haidra (Tunisia) il 30.11.1974, è stato

oggetto di un provvedimento di espulsione dall’Italia verso la Tunisia, emesso dal

Ministero dell’Interno l’08.08.2006.

Dopo l’emissione di tale decreto, quest’ultimo ha presentato ricorso davanti alla

Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo il 14.09.2006, domandando ed

ottenendo la sospensione dell’espulsione in questione.

Tale ricorso si basa sulla tesi secondo cui il ricorrente sarebbe stato condannato in

contumacia, con sentenza emessa dal Tribunale militare di Tunisi l’11.05.2005,

notificata al padre del condannato il 02.07.2005, ad una pena di anni 20 di reclusione

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

per crimini legati al terrorismo. Il signor Saadi sostiene che, a causa di tale condanna e

in caso di esecuzione del decreto di espulsione verso il proprio Paese d’origine,

rischierebbe d’essere incarcerato, una volta espulso in Tunisia, in base ad una

sentenza iniqua e di essere sottoposto a tortura e trattamenti degradanti e inumani (qui

allegata una copia della notifica della sentenza esibita dall’interessato).

Allo scopo di raccogliere tutti gli elementi utili per la valutazione del caso di specie,

la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha fatto richiesta al Governo italiano al fine di

ottenere una copia della sentenza di condanna e per sapere se il governo italiano ha

intenzione, prima di procedere all’espulsione di richiedere al governo tunisino delle

assicurazioni diplomatiche.

Alla luce di quanto precede, l’Ambasciata d’Italia, contando sulla sensibilità delle

autorità tunisine in materia, ha l’onore di domandare, nel rispetto delle prerogative

giurisdizionali dello Stato tunisino, la seguente urgente richiesta di garanzie, essendo

elemento formale indispensabile per la soluzione del caso in sospeso :

L’ambasciata d’Italia sarà inoltre grata alle autorità tunisine di volerla tenere

informata dello stato di detenzione del nominato Nassim Saadi, nel caso in cui questo

fosse incarcerato.

La soluzione del caso sopraindicato ha implicazioni importanti sui futuri aspetti di

sicurezza.

Le precisazioni sopraindicate, che la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha

domandato al governo italiano, sono indispensabili per poter procedere all’espulsione.

In una certo qual modo, questo caso costituisce un precedente (in relazione ad altri

numerosi casi in sospeso) e la risposta positiva – ne siamo persuasi – delle autorità

tunisine permetterà di procedere più facilmente per eventuali ulteriori espulsioni in

avvenire.

Essendo perfettamente cosciente della delicatezza della presente materia,

l’Ambasciata d’Italia conta sulla comprensione da parte delle autorità tunisine

confidando in una risposta conforme ad un’efficace lotta contro il terrorismo

internazionale, nel conteso delle relazioni d’amicizia tra i nostri due Paesi.”

mai domandate prima alle autorità tunisine.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

verbale all’Ambasciata italiana a Tunisi. Tale missiva si legge come segue:

“ Il Ministero degli Affari stranieri presenta i propri ossequi all’Ambasciata d’Italia

a Tunisi e facendo riferimento alla sua nota verbale n° 2533 datata del 2 luglio 2007,

relativa al detenuto Nassim Saadi che si trova attualmente in Italia, ha l’onore di

informare che il governo tunisino conferma la propria disponibilità ad accettare il

trasferimento in Tunisia dei detenuti tunisini all’estero una volta che la loro identità

sia stata accertata, nel quadro del rigoroso rispetto della legislazione nazionale in

vigore e solamente sotto garanzia delle leggi tunisine pertinenti.”

“ Il Ministero degli Affari Esteri presenta i propri ossequi all’Ambasciata d’Italia a

Tunisi e, facendo riferimento alla propria nota verbale n° 2588 del 5 luglio 2007, ha

l’onore di confermare il tenore dalla nota verbale del Ministero n° 511 del 4 luglio

vigore garantiscono e proteggono i diritti dei detenuti in Tunisia e assicurano loro

processi giusti ed equi e ricorda che la Tunisia ha aderito volontariamente ai trattati e

convenzioni internazionali pertinenti.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata

d’Italia a Tunisi i più distinti saluti.”

D. La situazione familiare del ricorrente

che ha sposato secondo il rito islamico. La coppia ha un bambino di otto

anni (nato il 22 luglio 1999), di nazionalità italiana, che frequenta la scuola

in Italia. La signora V. è disoccupata ed attualmente non beneficia di alcun

assegno familiare. La stessa è colpita da una forma di ischemia.

il 10 febbraio 2007, il ricorrente ha sposato, secondo il rito islamico,

un’altra donna, la signora G. Il ricorrente, nonostante sia ufficialmente

residente in Via Cefalonia a Milano, dove abita la signora V., sarebbe

tuttavia separato de facto dalle sue due mogli. In effetti, dalla fine del 2006,

risiederebbe stabilmente in Via Ulisse Dini, a Milano, dove condividerebbe

un appartamento assieme ad altri tunisini.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

A. I ricorsi contro un decreto d’espulsione in Italia

giurisdizione competente per esaminare la legalità di tutti gli atti

amministrativi e per annullarli per disconoscimento dei diritti fondamentali

dell’individuo (vedasi, per esempio, Sardinas Albo c. Italia (dec.),

no 56271/00, CEDH 2004-I).

amministrativo impugnato non è automatica, ma può essere concessa su

richiesta (Sardinas Albo, decisione precitata). Tuttavia quando, come nel

caso del ricorrente, l’espulsione è ordinata ai sensi del decreto n° 144 del

2005, il ricorso al TAR o al Consiglio di Stato non può in alcun caso

sospendere l’esecuzione del decreto di espulsione (articolo 4 §§ 4 e 4bis del

decreto-legge in questione).

B. La riapertura di un processo in contumacia in Tunisia

pertinenti del codice di procedura penale tunisino si leggono come segue :

Articolo 175

“ In mancanza della comparizione dell’imputato, invitato a comparire personalmente

alla data fissata, il tribunale procede ulteriormente e rende una decisione da ritenersi

data in contraddittorio. Se l’imputato che non compare è stato regolarmente citato,

sebbene non invitato personalmente, è giudicato in contumacia. La notifica della

sentenza emessa in contumacia viene eseguita dal cancelliere del Tribunale che ha

emesso la sentenza.

L’impugnazione della sentenza emessa in contumacia deve essere presentata

dall’opponente personalmente o da un suo rappresentante, al cancelliere del tribunale

che ha emesso la sentenza, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

Se l’opponente risiede fuori del territorio della Repubblica, il termine è di trenta

giorni.

Se l’opponente è detenuto, l’impugnazione è ricevuta dal capo-sorvegliante della

prigione che provvede a comunicarla, immediatamente, al cancelliere del Tribunale.

L’impugnazione è fatta, sia per dichiarazione verbale di cui è redatto atto seduta

stante, sia per dichiarazione scritta. L’opponente deve sottoscrivere e, se non vuole o

non può firmare, ne viene fatta menzione.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

Il cancelliere fissa subito la data dell’udienza e ne da avviso all’opponente ; in ogni

caso tale udienza deve avere luogo entro il termine massimo di un mese dalla data di

impugnazione.

L’opponente o il suo rappresentante avvisa dell’impugnazione e cita, tramite

ufficiale giudiziario le parti interessate, ad eccezione del rappresentante del pubblico

ministero, almeno tre giorni prima della data dell’udienza, in mancanza di ciò

l’impugnazione è respinta.”

Articolo 176

“ Se la notifica non è eseguita o se non risulta dagli atti esecutivi della sentenza che

il prevenuto ne abbia avuto conoscenza, l’impugnazione è ricevibile fino

all’espirazione del termine di prescrizione della pena.”

Articolo 180 (così come modificato dalla legge no 2004-43 del 17 aprile 2000)

“ L’impugnazione sospende l’esecuzione. Quando la pena pronunciata è la pena

capitale, l’opponente è incarcerato e la pena non può essere eseguita prima che la

sentenza diventi definitiva.”

Articolo 213

“ L’appello non è più ricevibile, salvo in caso di forza maggiore, se non è stato

presentato entro il termine massimo di dieci giorni dalla pronuncia della sentenza

emessa in contraddittorio ai sensi del primo capoverso dell’articolo 175, o dopo

l’espirazione del termine di impugnazione, se la sentenza è stata emessa in

contumacia, o dopo la notifica della sentenza emessa in contumacia iterativa.

Per il procuratore generale della Repubblica e gli avvocati generali presso le Corti

d’Appello, il termine d’appello è di sessanta giorni decorrenti dal giorno della

pronuncia della sentenza. Gli stessi devono inoltre, a pena di decadenza, notificare i

loro ricorsi entro tale termine all’imputato e alle persone civilmente responsabili.”

III. TESTI E DOCUMENTI INTERNAZIONALI

A. L’accordo di cooperazione in materia di lotta contro la

criminalità firmata dall’Italia e la Tunisia e l’accordo di

collaborazione tra la Tunisia, l’Unione europea e i propri Stati

membri

Tunisi un accordo per la lotta contro la criminalità con cui le Parti

contrattanti si sono impegnate a scambiarsi informazioni (in particolare per

quanto riguarda le attività di gruppi terroristici, i flussi migratori e la

produzione e l’uso di documenti falsi) e di favorire l’armonizzazione delle

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

proprie legislazioni nazionali. Gli articoli 10 e 16 di tale accordo si leggono

come segue:

Articolo 10

“ Le Parti contrattanti, in conformità alle proprie legislazioni nazionali, sono si

accordano affinché la cooperazione in materia di lotta alla criminalità, come previsto

dalle disposizioni del presente accordo, si estenderà alla ricerca delle persone che si

sono sottratte alla giustizia e che sono responsabili di fatti delittuosi, come

all’utilizzazione dell’espulsione, quando le circostanze lo richiedano, fatta salva

l’applicazione delle disposizioni in materia d’estradizione.”

Articolo 16

“ Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi

internazionali, multilaterali o bilaterali, sottoscritti dalle Parti contrattanti.”

accordo d’associazione con l’Unione Europea e i suoi Stati membri. Questo

testo, che verte essenzialmente sulla cooperazione nei settori commerciale

ed economico, precisa all’articolo 2 che le relazioni tra le Parti contrattanti,

come tutte le disposizioni dell’accordo medesimo, devono fondarsi sul

rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi democratici, che costituiscono un

“elemento essenziale” dell’accordo.

B. Gli articoli 1, 32 e 33 della Convenzione delle Nazioni unite del

1951 relativa allo status di rifugiato

relativa allo status di rifugiato. Gli articoli 1, 32 e 33 di questa Convenzione

dispongono :

Articolo 1

“ Ai fini della presente Convenzione, il termine di "rifugiato" è applicabile a

chiunque (…) nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua

religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le

sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non

può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a

chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a

tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.”

Articolo 32

“ 1. Gli Stati contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul

loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico.

presa conformemente alla procedura prevista dalla legge (...).”

Articolo 33

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

“ 1. Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato

verso le frontiere di territori dove sua vita o la sua libertà siano minacciate in ragione

della propria razza, della propria religione, della propria cittadinanza,

dell’appartenenza ad un gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche.

motivi seri egli possa essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui

risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un

delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto Paese.”

C. Le linee direttrici del Comitato dei Ministri del Consiglio

d’Europa

Ministri, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato le linee

direttrici sui diritti dell’uomo e la lotta al terrorismo : il punto IV di questo

testo, intitolato « Interdizione assoluta della tortura » è così redatto:

“Il ricorso alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti è proibito in

modo assoluto, in ogni circostanza, in particolare in occasione dell’arresto,

dell’interrogatorio e della detenzione della persona sospettata di attività terroristiche o

condannata per tali attività, quali che siano state le azioni di cui è sospettata o per le

quali è stata condannata.”

Ai sensi del punto XII § 2 di questo stesso documento,

“Lo Stato ha cui viene presentata richiesta d’asilo ha l’obbligo di assicurarsi che

l’eventuale respingimento del richiedente nel proprio Paese d’origine o in un altro

Paese non lo esporrà alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o

degradanti. Ciò anche in caso di espulsione.”

D. Il rapporto di Amnesty International relativo alla Tunisia

International rileva che a seguito di processi iniqui, almeno dodici persone

processate per attività terroristiche sono state condannate a pesanti pene di

reclusione. Sono stati segnalati nuovi casi di tortura e di maltrattamenti.

Centinaia di prigionieri politici rimangono detenuti da oltre dieci anni e il

loro stato di salute sarebbe peggiorato. Peraltro, centotrentacinque detenuti

sono stati rimessi in libertà in seguito ad un’amnistia; erano stati incarcerati

da oltre quattordici anni dopo essere stati giudicati in maniera iniqua per

appartenenza all’organizzazione islamica vietata En-Nahda. Alcuni erano in

cattivo stato di salute a causa delle condizioni detentive estremamente

difficili e per le torture subite prima del processo.

Tunisi tra polizia e presunti membri del Gruppo salafista per la predicazione

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

e il combattimento. Diverse decine di persone sono state uccise e alcuni

poliziotti sono stati feriti.

organizzasse una sessione Unione europea - Tunisia, per discutere della

situazione dei diritti dell’uomo nel Paese. Nell’ottobre 2006, l’Unione

europea ha criticato il governo tunisino per aver annullato una conferenza

internazionale sul diritto al lavoro.

sottolinea che le autorità tunisine non hanno risposto alla domanda del

relatore speciale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dell’uomo,

che desiderava fare visita al Paese. Persone sospettate di attività terroristiche

sono state arrestate e giudicate in forza della legge antiterroristica del 2003,

ritenuta “controversa”. Questa legge e il codice di giustizia militare sono

stati applicati nei confronti dei tunisini, rimpatriati forzatamente dalla

Bosnia-Erzegovina, dalla Bulgaria e dall’Italia, accusati d’appartenenza ad

organizzazioni terroristiche operanti all’estero. In questo tipo di casi, a volte

decisi da Tribunali militari, i contatti degli avvocati con i loro clienti

vengono sottoposti a restrizioni sempre più numerose. Sono stati riferiti casi

di detenzione in isolamento e di tortura durante il fermo di polizia; si

ricordano, in particolare, le vicissitudini del signor Hicham Saadi e del

signor Badreddine Ferchichi (espulso dalla Bosnia-Erzegovina) oltre a

quelle di sei membri di un “gruppo di Zarzis”.

diritto alla libertà d’espressione e il rischio di persecuzione e di violenza nei

confronti dei difensori dei diritti dell’uomo, dei loro congiunti, delle donne

che indossano il velo islamico e degli oppositori ed avversari del governo.

International nota che gli avvocati hanno pubblicamente protestato contro

un progetto di legge istitutivo dell’istituto superiore degli avvocati che avrà

il compito di formare i futuri avvocati (un compito precedentemente affidato

all’ordine degli avvocati e all’associazione dei magistrati). Nell’ottobre

2006, il capo della delegazione della Commissione europea a Tunisi ha

deplorato pubblicamente la lentezza delle riforme politiche e richiesto un

miglioramento nella formazione dei giudici e degli avvocati al fine di

rinforzare l’indipendenza della giustizia. I giudici devono ottenere

l’autorizzazione del segretario di Stato alla Giustizia per recarsi all’estero.

dichiarazione riguardante il ricorrente. Questo documento recita

testualmente:

“Amnesty International teme che Nassim Saadi, se venisse rimpatriato in Tunisia

dall’autorità italiane, sia torturato e subisca altre gravi violazioni dei diritti umani.

Garantiamo che questa preoccupazione si fonda sulle continue incessanti violazioni

dei diritti umani in Tunisia e in particolare sulle violazioni commesse nei confronti di

coloro che sono rimpatriati forzatamente nell’ambito della “guerra al terrore”.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

Nassim Saadi è stato condannato in contumacia a venti anni di reclusione da un

Tribunale militare permanente di Tunisi per appartenenza da un’organizzazione

terroristica operante all’estero in tempo di pace e incitamento al terrorismo. Benché

debba essere rigiudicato dalla medesima giurisdizione militare, i tribunali militari di

Tunisi violano un certo numero di garanzie del diritto ad un processo equo. Il

Tribunale militare è composto da quattro consiglieri e da un presidente, che, solo, è

giudice civile. La procedura prevede delle restrizioni al diritto ad una pubblica

udienza. La dislocazione del Tribunale militare in un territorio militare limita

l’accesso al pubblico. Le persone condannate da un Tribunale militare possono

proporre appello unicamente davanti alla Corte militare di Cassazione. Gli imputati

civili hanno frequentemente fatto sapere che non erano stati informati del loro diritto

ad un difensore o non hanno capito di essere stati interrogati, in particolare in assenza

di un avvocato, da un giudice istruttore, poiché questi portava un’uniforme militare.

Gli avvocati della difesa subiscono restrizioni in materia di accesso al fascicolo dei

loro clienti e la loro azione è ostacolata in quanto non ricevono informazioni sulla

procedura, come le date d’udienza. A differenza delle giurisdizioni penali ordinarie, i

Tribunali militari non danno agli avvocati l’accesso al ruolo delle cause in corso (per

maggiori informazioni, vedasi il rapporto di Amnesty International: “Tunisia: il ciclo

dell’ingiustizia”, indice d’AI MDE30/001/2003).

Inoltre le autorità tunisine continuano ad applicare l’assai controversa legge

antiterrorismo del 2003 per arrestare, tenere in detenzione e giudicare i sospettati di

terrorismo. Coloro i quali sono riconosciuti colpevoli, sono condannati a pesanti pene

detentive. La legge antiterrorismo e talune disposizioni del codice di giustizia militare

sono state applicate nei confronti di cittadini tunisini rinviati forzatamente in Tunisia

da autorità di altri Paesi, in particolare dalla Bosnia Erzegovina, dalla Bulgaria e

dall’Italia. Le persone rinviate sono state arrestate dalle autorità tunisine al loro arrivo

e molte di loro sono state accusate di avere legami con “organizzazioni terroristiche”

operanti all’estero. Certe sono state tradotte davanti alla giustizia militare.

Coloro i quali sono stati recentemente rinviati in Tunisia, sono stati messi in

isolamento. Sono stati allora sottoposti a tortura e ad altri maltrattamenti. In seguito a

processi iniqui, sono stati anche condannati a pesanti pene detentive. Riguardo a ciò,

citiamo, a titolo d’esempio, le seguenti informazioni riguardanti altri casi:

Tunisia e arrestato al suo arrivo. E’ stato tenuto in isolamento presso la Direzione di

Sicurezza di Stato del Ministero degli Interni a Tunisi per dieci giorni nel corso dei

quali sarebbe stato torturato e avrebbe subito altri maltrattamenti. È attualmente

detenuto presso la prigione di Mounaguia in attesa del seguito dell’inchiesta.

Aveva lasciato la Tunisia nel 1999 e aveva in seguito vissuto in Germania e, tra il

2000 e il 2006, in Italia. E’ stato arrestato il 5 maggio 2007 alla frontiera francotedesca perché immigrato clandestino e ristretto presso il centro di detenzione della

città francese di Metz in forza di un’ordinanza d’espulsione. Il 6 maggio, si è

presentato davanti al giudice, che ha prolungato la sua detenzione di quindici giorni e

l’a informato che era sotto indagine da parte della polizia francese, in quanto

sospettato “di apportare sostegno logistico” ad una rete che aiuta dei civili a recarsi in

Irak per partecipare al conflitto armato contro le forze di coalizione dirette dagli Stati

Uniti, accusa che lo stesso respingeva. In Francia non è stato mantenuto a suo carico

alcun capo d’accusa. Lo stesso giorno, ha presentato richiesta di asilo e il 7 maggio

2007, è stato portato al centro di permanenza temporanea di Mesnil-Amelot per

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

soggiornarvi per il periodo necessario all’esame della sua richiesta di asilo.

Quest’ultima è stata trattata con procedura prioritaria (“procedure prioritarie”) ed è

stata respinta il 25 maggio. Nonostante Houssine Tarkhani abbia fatto appello alla

Commissione di ricorso per i rifugiati (“Commission des recours des réfugiés”)

(CRR), l’appello non ha effetto sospensivo per le decisioni prese con procedura

prioritaria e gli interessati possono essere ricondotti alla frontiera prima che sia stata

pronunciata una decisione riguardo al loro ricorso. Houssine Tarkhani ha appellato la

decisione anche davanti al Tribunale amministrativo, ma invano.

Francia, ha annullato l’ordinanza di espulsione di Tarek Belkhirat. Nel marzo 2006,

questi è stato condannato a seguito di un processo iniquo in Tunisia a dieci anni di

reclusione per appartenenza al Fronte islamico tunisino, capo d’accusa per il quale ha

già scontato 36 mesi di prigione in Francia. Nell’ottobre 2005, la condanna è stata

ridotta di cinque anni in appello. Continua ad essere detenuto in Tunisia.

Sicurezza di Stato del Ministero dell’Interno, dove è stato tenuto in isolamento per

diversi giorni e dove sarebbe stato picchiato, sospeso al soffitto e minacciato di morte.

E’ stato accusato secondo la legge antiterrorismo del 2003 di appartenere ad

un’organizzazione terroristica operante all’estero. Non è stata aperta alcuna inchiesta

riguardo alle dichiarazioni sulle torture che avrebbe subito, nonostante il suo avvocato

abbia presentato formale denuncia. Nel marzo 2005, Adil Rahali è stato riconosciuto

colpevole sulla base di una “confessione” ottenuta sotto tortura e condannato a dieci

anni di reclusione secondo la legge antiterrorismo. La sua condanna è stata ridotta a

cinque anni in appello nel settembre 2005. Continua ad essere detenuto in Tunisia.

Nel dicembre 2004, il loro ricorso in Cassazione è stato respinto. Un altro imputato,

minore all’epoca dell’arresto ha visto la sua condanna ridotta a ventiquattro mesi di

reclusione. Sono stati tutti liberati nel marzo 2006 per una grazia presidenziale.

Le violazioni dei diritti umani che sono state commesse in questi casi, sono moneta

corrente in Tunisia e colpiscono sia le persone arrestate nel Paese che quelle respinte

dall’estero, incolpate di violazioni di natura politica o riguardanti la sicurezza.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

Riteniamo conseguentemente che Nassim Saadi sarebbe esposto ad un serio rischio di

tortura e ad un processo iniquo se venisse consegnato alle autorità tunisine.”

International.

E. Il rapporto di Human Rights Watch riguardante la Tunisia

Rights Watch afferma che il governo tunisino utilizza la minaccia del

terrorismo e dell’estremismo religioso come pretesto per perseguire i suoi

oppositori. Ci sono denunce costanti e credibili di utilizzo della tortura e di

maltrattamenti contro i sospetti per ottenere una confessione. Anche i

condannati sarebbero sottoposti a maltrattamenti inflitti volontariamente.

partito islamico illegale En-Nahda, il numero dei prigionieri politici supera

le 350 persone. Vi sono arresti in massa di giovani uomini, che vengono in

seguito perseguiti secondo la legge antiterrorismo del 2003. I vecchi

prigionieri politici liberati sono strettamente controllati dalle autorità, che

rifiutano di rinnovare i loro passaporti e di dar loro accesso alla maggior

parte dei lavori.

indipendenza. I giudici istruttori interrogano i sospetti senza la presenza dei

loro avvocati, e il procuratore e i giudici chiudono gli occhi sulle denunce di

tortura, anche se presentate per il tramite dei loro avvocati. I prevenuti sono

spesso condannati in base a confessioni estorte o a dichiarazioni di testimoni

che non hanno potuto interrogare o fare interrogare.

suo programma di visite nelle prigioni tunisine, le autorità rifiutano

l’accesso ai luoghi di detenzione ad organizzazioni indipendenti di difesa

dei diritti dell’uomo. L’impegno preso nell’aprile 2005 di permettere delle

visite di Human Rights Watch è rimasta lettera morta.

definizione molto semplice della nozione di “terrorismo”, che può essere

utilizzata per accusare persone che hanno semplicemente esercitato il loro

diritto di critica politica. Dal 2005, oltre 200 persone sono state accusate di

appartenere a movimenti della djihad all’estero o di organizzare attività

terroristiche. Gli arresti sono stati eseguiti da poliziotti in borghese e le

famiglie degli accusati sono rimaste senza notizie dei loro congiunti per

giorni o settimane. Durante i processi, la grande maggioranza degli accusati

hanno affermato che le loro confessioni erano state ottenute con la tortura e

sotto minaccia di tortura. Questi accusati sono stati condannati a pesanti

pene di reclusione senza che fosse stabilito che avevano commesso un atto

specifico di violenza o che possedevano armi od esplosivi.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

islamico « Zarzis » hanno beneficiato di un’amnistia presidenziale dopo

aver scontato tre anni di prigione. Erano state condannate in base a

confessioni estorte e per la circostanza di aver scaricato da Internet

istruzioni per fabbricare delle bombe. Nel 2005, il signor Ali Ramzi Bettibi

è stato condannato a quattro anni di reclusione per aver scaricato e quindi

riportato in un forum in linea la dichiarazione di un gruppo che minaccia

attacchi terroristici con l’esplosivo se il presidente della Tunisia accetta di

ricevere la visita del primo ministro israeliano.

Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che stigmatizza la

repressione dei difensori dei diritti dell’uomo in Tunisia.

F. Le attività del Comitato internazionale della Croce Rossa

26 aprile 2005, un accordo con le autorità tunisine per visitare le prigioni e

valutare le condizioni di detenzione. Questo accordo è stato raggiunto un

anno dopo la decisione delle autorità di permettere la visita delle prigioni al

solo Comitato internazionale della Croce Rossa, organizzazione qualificata

“strettamente umanitaria”, tenuta al segreto nel compimento delle proprie

missioni. L’accordo tra il governo tunisino e il Comitato internazionale

della Croce Rossa riguarda tutti gli edifici penitenziari in Tunisia “ivi

comprese le unità per la custodia cautelare in carcere (“unités de détention

provisoire”) e le camere di sicurezza (“lieux de garde à vue”)”.

per la Tunisia/Africa del Nord del Comitato internazionale della Croce

Rossa, ha dichiarato che il Comitato ha potuto visitare « senza ostacoli »

una decina di prigioni e incontrare dei detenuti in Tunisia. Il signor Pfefferlé

ha indicato che, dall’inizio della sua missione, nel giugno 2005, un’equipe

del Comitato internazionale della Croce Rossa si era recata in nove prigioni,

due volte in due di queste, incontrando la metà dei detenuti che aveva

previsto di visitare. Rifiutandosi di fornire maggiori indicazioni “in ragione

della natura del [loro] accordo”, ha tuttavia precisato che gli accordi

autorizzavano il Comitato internazionale della Croce Rossa a visitare tutte le

prigioni e ad incontrare i detenuti “in tutta libertà e a [propria] libera scelta”.

G. Il rapporto del Dipartimento di Stato americano riguardante i

diritti dell’uomo in Tunisia

dell’uomo », pubblicato l’8 marzo 2006, il Dipartimento di Stato americano

denuncia delle violazioni dei diritti fondamentali perpetrate dal governo

tunisino.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

per motivi politici, il rapporto denuncia la morte di due persone, i signori

Moncef Ben Ahmed Ouachichi e Beddreddine Rekeii, avvenute

rispettivamente durante e dopo la loro detenzione presso la polizia.

Dipartimento di Stato segnala le diverse forme di tortura e di maltrattamenti

inflitti dalle autorità tunisine per ottenere le confessioni : scariche elettriche,

immersione della testa nell’acqua, pugni, colpi di bastone e manganello,

sospensione alle sbarre delle celle che provoca la perdita di coscienza,

bruciature di sigaretta sul corpo. Inoltre i poliziotti abusano sessualmente

delle mogli dei prigionieri islamici per ottenere informazioni o per

infliggere una punizione.

le autorità rifiutano alle vittime l’accesso alle cure mediche fino a quando

non spariscono le tracce delle sevizie. La polizia e le autorità giudiziarie

inoltre rifiutano regolarmente di dare seguito alle denunce di maltrattamenti,

e le confessioni estorte con la tortura sono regolarmente utilizzate dai

Tribunali.

privilegiate della tortura, che è perpetrata principalmente durante l’arresto

(“garde à vue”), in particolare nei locali del Ministero dell’Interno. Il

rapporto fa riferimento a diversi casi di tortura denunciati nel 2005 da

organizzazioni non governative, tra cui il Consiglio nazionale per le libertà

in Tunisia e l’Associazione per la lotta contro la tortura in Tunisia.

Nonostante le denunce delle vittime, le autorità tunisine non hanno

effettuato alcuna indagine sugli abusi e nessun agente di Stato è stato

processato.

minimamente le norme internazionali. I prigionieri sono sistemati in spazi

esigui e dividono lo stesso letto e gli stessi servizi igienici. Il rischio di

malattie contagiose e molto elevato a causa del sovraffollamento e delle

cattive condizioni igieniche. I detenuti non hanno accesso a cure mediche

adeguate.

all’altra, fatto che rende difficile le visite dei loro familiari e scoraggia

qualsiasi indagine sulle loro condizioni di detenzione.

ha firmato un accordo che permette alla Croce Rossa internazionale di

visitare gli istituti penitenziari. Le visite sono iniziate in giugno. In

dicembre la Croce Rossa ha dichiarato che le autorità penitenziarie avevano

rispettato l’accordo e che non avevano posto ostacoli alle visite.

Human Rights Watch, nonostante l’impegno verbale assunto nell’aprile

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

2005 dal governo tunisino. Quest’ultimo si è anche impegnato a vietare la

detenzione in isolamento prolungata.

avvengono arresti e detenzioni arbitrarie. Secondo la legge, la durata

massima di arresto è di sei giorni, durante i quali le famiglie devono essere

informate. Tuttavia, queste norme sono talvolta ignorate. Gli arresti sono

eseguiti molto spesso in segretezza e le autorità prolungano il periodo di

detenzione falsificando le date di arresto.

conseguentemente, il loro numero esatto è impossibile da definire. Tuttavia,

l’Associazione internazionale per il sostegno ai prigionieri politici ha

stimato 542 prigionieri politici, e praticamente tutti sarebbero integralisti

religiosi appartenenti a movimenti d’opposizione vietati dalla legge,

arrestati per appartenenza ad associazioni illegali pericolose per l’ordine

pubblico.

vita privata e familiare dei prigionieri politici e dei loro congiunti, quali

l’adozione di controlli della corrispondenza, intercettazioni telefoniche e

confisca dei documenti d’identità.

H. Altre fonti

dell’Associazione internazionale per il sostegno ai prigionieri politici.

Questo documento riguarda il caso di un giovane, il signor Hichem Ben

Said Ben Frej che, il 10 ottobre 2006, poco prima di un interrogatorio, si

sarebbe gettato dalla finestra di un commissariato. Secondo l’avvocato del

signor Ben Frej, il suo cliente era stato selvaggiamente torturato e detenuto

nelle celle del Ministero dell’Interno a Tunisi per venticinque giorni.

Denunce simili sono contenute nelle dichiarazioni di organizzazioni

locali di difesa dei diritti dei prigionieri e delle donne e in numerosi ritagli

di giornale.

IN DIRITTO

I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA

CONVENZIONE

rischio di un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione, che così

recita:

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

A. Sulla ricevibilità

infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro

che non è in contrasto con nessun altro motivo d’irricevibilità. Pertanto si

decide di dichiararla ricevibile.

B. Nel merito

a) Il ricorrente

terroristiche, in particolare legate all’integralismo islamico, vengono spesso

torturare in Tunisia. Il ricorrente ha presentato domanda d’asilo politico, che

è stata respinta dalla Questura di Milano senza che lo stesso sia stato sentito

dalla commissione italiana per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Peraltro, i tentativi per ottenere un permesso di soggiorno hanno avuto esito

negativo perché il consolato della Tunisia ha rifiutato di rinnovargli il

passaporto, documento di cui le autorità italiane avevano sollecitato la

produzione. L’insieme di queste circostanze configurano, secondo il suo

parere, una “persecuzione”.

Dipartimento di Stato americano dimostrano che la tortura è praticata in

Tunisia e che alcune persone espulse verso questo Stato sono

semplicemente sparite. Peraltro, i numerosi articoli di giornale e le

testimonianze prodotte denunciano il trattamento dei detenuti politici e

quello subito dalle loro famiglie.

polizia ed è stata fatta oggetto di minacce e di provocazioni continue.

Questo ha spinto sua sorella a due tentativi di suicidio.

ricorrente ritiene che il semplice riferimento ai trattati firmati dalla Tunisia

non dovrebbe essere sufficiente.

b) Il Governo

del caso. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 alle torri gemelle di New

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

York, i carabinieri italiani, allertati dai servizi segreti, scoprivano una rete

internazionale di militanti islamici, composta principalmente da Tunisini, e

li misero sotto sorveglianza. Nel maggio 2002, uno dei capi di questa rete, il

signor Faraj Faraj Hassan, venne arrestato a Londra. Il ricorrente aveva nel

frattempo lasciato Milano per l’Iran, dove aveva soggiornato in un campo

d’addestramento d'Al-Qaïda. Ritornò in seguito in Italia, da dove si è spesso

recato in Costa azzurra. Là, grazie alla collaborazione di un altro Tunisino

residente a San Remo, il signor Imed Zarkaoui, incontrò suo fratello, il

signor Fadhal Saadi.

mercurio per fabbricare dei detonatori, mentre in Italia un altro complice si

informava sulle telecamere per la ripresa notturna. Un contatto venne

stabilito con la Malesia, dove si trovava il commando che doveva

commettere gli attentati, e vennero distribuite armi ad alcuni militanti. La

cellula islamica di cui il ricorrente faceva parte aveva iniziato un’attività di

grande ampiezza per falsificare e distribuire ai propri membri falsi

documenti d’identità. Il Governo si oppone alla tesi del ricorrente secondo

cui il reato di falso in scritture per cui è stato condannato in Italia non era

legato all’attività di gruppi terroristici; sottolinea a tal riguardo che il

ricorrente e un coimputato, nonostante titolari di regolari permessi di

soggiorno, si erano muniti di documenti falsi.

lanciarono « l’operazione Bazar » , in seguito alla quale il ricorrente, il

signor Zarkaoui e altre tre persone furono arrestate in Italia. Il signor Fadhal

Saadi riuscì a sfuggire all’arresto della polizia francese; morirà in seguito in

un attentato suicida in Irak. Informato di questo dai propri congiunti, il

ricorrente ne gioì, poiché il fratello era diventato un “martire” della lotta

contro gli “infedeli”. Nel procedimento penale promosso contro il ricorrente

in Italia, il procuratore aveva tre certezze: la cellula alla quale il ricorrente

apparteneva era associata ad Al-Qaïda, questa preparava un attentato contro

un obiettivo che non si era potuto identificare ed era manovrata dall’estero.

essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani e degradanti si devono

basare su adeguati elementi di prova. Ma, nel caso di specie, il ricorrente

non ha prodotto né elementi precisi a riguardo né ha fornito spiegazioni

dettagliate, limitandosi a descrivere una situazione falsamente generalizzata

in Tunisia. Le “fonti internazionali” menzionate dal ricorrente sono

indeterminate e non pertinenti. Ciò vale anche per gli articoli di giornale

prodotti dall’interessato, che provengono da fonti non ufficiali aventi tutte

lo stesso orientamento ideologico e politico. Queste informazioni non sono

state verificate e non si sono chiesti chiarimenti al governo tunisino;

pertanto, il loro valore probatorio è nullo. Le pretese provocazioni della

polizia alla famiglia del ricorrente non hanno alcun legame con ciò che il

ricorrente desidera provare davanti alla Corte.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

documento cita tre casi isolati, relativi alla lotta contro il terrorismo, che non

dimostrano “niente di inquietante” (in particolare, alcune persone sono state

o condannate per terrorismo, oppure sono in attesa di processo). A proposito

delle denunce di maltrattamenti, il rapporto utilizza verbi al condizionale o

espressioni come “sembra”. Non c’è quindi alcuna certezza riguardo a ciò.

Il carattere superficiale del rapporto è “evidente” se si pensa alle pagine

riguardanti l’Italia, dove si cita come caso di violazione dei diritti dell’uomo

l’espulsione verso la Siria del signor Al-Shari, il cui ricorso davanti alla

Corte è stato respinto per manifesta mancanza di fondamento (vedasi

Al-Shari e altri c. Italia (dec.), no 57/03, 5 luglio 2005).

a) un caso (Moncef Louhici o Ouahichi) dove l’esame della denuncia dei membri della famiglia della persona che si presume uccisa dalla polizia è in

corso; b) un caso (Badreddine Rekeii o Reguii) riguardante crimini privi di

motivazione politica e riguardo al quale il governo tunisino ha fornito

chiarimenti completi e rassicuranti; c) il caso del “gruppo di Bizerte”, dove

cinque degli undici accusati sono stati assolti in appello e gli altri sei hanno

beneficiato di forti riduzioni di pena; d) casi imprecisati e menzionati in

modo vago o ancora casi di criminalità privi di motivazione politica o

riguardanti la libertà d’espressione o d’associazione.

come un “inferno” come vorrebbe il ricorrente. La situazione in questo

Paese non è, tutto sommato, troppo diverso da quello di certi Stati firmatari

della Convenzione.

Frej, citato dal ricorrente (paragrafo 94 qui sopra), non sono pertinenti nel

caso di specie in quanto si tratta di un caso di suicidio.

espulsioni verso Paesi (in particolare l’Algeria) dove le pratiche correnti di

maltrattamenti sembrano essere molto più inquietanti che in Tunisia, la

Corte a rigettato le allegazioni dei ricorrenti.

strumenti internazionali in materia di protezione dei diritti dell’uomo, quale

il Patto relativo ai diritti civili e politici, il Patto relativo ai diritti economici,

sociali e culturali e la Convenzione contro la tortura e altre pene o

trattamenti crudeli, inumani e degradanti, tutti elaborati in seno alle Nazioni

Unite. Ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione tunisina, i trattati

internazionali hanno un’autorità superiore a quella delle leggi. In più, l’Italia

e la Tunisia hanno firmato accordi bilaterali in materia di emigrazione e di

lotta contro la criminalità transnazionale, ivi compreso il terrorismo

(paragrafo 61 qui sopra). Questo presuppone una base comune di rispetto

dei diritti fondamentali. L’efficacità di queste intese sarebbe messa in

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

pericolo se la Corte dovesse affermare il principio secondo cui i Tunisini

non possono essere espulsi.

l’Unione europea. Condizione preliminare per l’esecuzione di quest’accordo

è il rispetto delle libertà fondamentali e dei principi democratici (paragrafo

62 qui sopra). Ora, l’Unione europea è un’organizzazione internazionale

che, secondo la giurisprudenza della Corte, si presume offra una protezione

dei diritti fondamentali “equivalente” a quella assicurata dalla Convenzione.

Le autorità tunisine permettono peraltro alla Croce Rossa internazionale e

ad “altri organismi internazionali” di visitare gli istituti penitenziari

(paragrafi 80-81 qui sopra). Secondo il parere del Governo, non si può

presumere che la Tunisia di discosterà dagli obblighi assunti in virtù dei

trattati internazionali.

dimostra l’attentato di Djerba dell’11 aprile 2002, rivendicato da Al-Qaïda.

Per combattere questo pericolo, le autorità tunisine hanno approvato, come

alcuni Paesi europei, una legge antiterrorismo.

dubbio” allo Stato che ha intenzione di espellere il ricorrente e il cui

interesse nazionale è minacciato dalla sua presenza. Riguardo a ciò, si deve

tener conto dell’ampiezza del pericolo del terrorismo nel mondo attuale e

delle difficoltà obiettive a lottare efficacemente contro questo fenomeno,

avuto riguardo non solamente ai rischi in caso di espulsione, ma anche a

quelli che sorgerebbero in caso di non espulsione. In ogni caso, il sistema

giuridico italiano prevede delle garanzie per l’individuo – ivi compresa la

possibilità d’ottenere lo status di rifugiato – che rendono “praticamente

impossibile” un respingimento in contrasto con le esigenze della

Convenzione.

sostanzialmente alle tesi dei terzi intervenenti (paragrafi 117-123 qui di

seguito), osservando che, prima dell’adozione di un decreto di espulsione

nei suoi confronti, il ricorrente non ha fatto allusione né al rischio di

maltrattamenti in Tunisia, di cui doveva peraltro esserne conoscenza, né ha

domandato l’asilo politico. Queste lamentele sono pertanto tardive per

essere credibili.

estradizione o di una situazione preoccupante riguardo il rispetto dei diritti

umani (come, per esempio, quella descritta nel caso Chahal c. Regno Unito,

sentenza del 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V),

l’Italia ha domandato delle assicurazioni diplomatiche alla Tunisia

(paragrafi 51-52 qui sopra). Quest’ultima ha risposto impegnandosi ad

applicare nel caso di specie le leggi tunisine pertinenti (paragrafi 54-55 qui

sopra), che puniscono severamente gli atti di tortura o i maltrattamenti e che

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

prevedono dei diritti di visita molto importanti per l’avvocato e la famiglia

del detenuto.

(precitato, § 81), la Corte ha affermato il principio secondo cui, dato il

carattere assoluto della proibizione dei trattamenti contrari all’articolo

3 della Convenzione, il rischio di tali trattamenti non può essere rapportato

con i motivi (in particolare la difesa della sicurezza nazionale) addotti dallo

Stato convenuto per giustificare un’espulsione. Ora, a causa della sua

rigidità, tale principio ha creato numerose difficoltà agli Stati contraenti, in

pratica impedendo loro di eseguire dei provvedimenti di espulsione.

Riguardo a ciò, conviene sottolineare che è poco probabile che uno Stato

diverso da quello in cui il ricorrente risiede sia disposto ad accettare nel

proprio territorio una persona sospettata di attività terroristiche. In più, la

possibilità di aver sanzionato penalmente il sospetto, non offre una

protezione sufficiente per la collettività.

meglio, prima di un attentato, commettere solamente delle violazioni

minori) e potrebbe essere difficile provare il suo coinvolgimento in attività

terroristiche, al di là di ogni ragionevole dubbio, poiché a volte non è

possibile utilizzare fonti confidenziali o informazioni provenienti dai servizi

segreti. Altre misure, come la detenzione in attesa di espulsione, il

sottoporre il sospetto a sorveglia e la limitazione della sua libertà di

circolazione assicurano una protezione parziale.

condizione necessaria per il godimento di tutti gli altri diritti fondamentali.

Secondo un principio di diritto internazionale ben stabilito, gli Stati possono

utilizzare le leggi sull’immigrazione per contrastare le minacce esterne alla

sicurezza nazionale. La Convenzione non garantisce il diritto d’asilo

politico, che è peraltro regolamentato dalla Convenzione sullo status di

rifugiato del 1951, che prevede esplicitamente che questo diritto non può

essere invocato quando vi è un rischio per la sicurezza nazionale o quando il

ricorrente è responsabile di atti contrari ai principi delle Nazioni Unite. In

più, l’articolo 5 § 1 f) della Convenzione autorizza l’arresto di una persona

“contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione (…)”,

riconoscendo anche il diritto degli Stati di espellere i non nazionali.

contro la tortura e i trattamenti inumani o degradanti è assoluta. Tuttavia, in

caso di espulsione, questi trattamenti non sarebbero commessi dallo Stato

firmatario, ma dalle autorità di uno Stato terzo. Lo Stato firmatario è allora

legato da un obbligo positivo di protezione contro la tortura implicitamente

dedotto dall’articolo 3. Ora, nel campo degli obblighi positivi ed impliciti,

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

la Corte ha ammesso che i diritti del ricorrente devono essere bilanciati con

gli interessi della collettività nel suo insieme.

destinazione dipende da una valutazione di natura speculativa. Il livello

richiesto per ammettere l’esistenza di un tale rischio è relativamente basso e

difficile da applicare in maniera coerente. In più, l’articolo 3 della

Convenzione vieta non solamente i trattamenti estremamente gravi, come la

tortura, ma anche le condotte che rilevano dalla nozione relativamente

generale di “trattamento degradante”. Peraltro, il tipo di minaccia che un

individuo causa allo Stato firmatario varia anche in modo significativo.

che, nei casi riguardanti la minaccia rappresentata dal terrorismo

internazionale, l’approccio seguito dalla Corte nel caso Chahal (che non

riflette un imperativo morale universalmente riconosciuto ed è in

contraddizione con le intenzioni dei primi firmatari della Convenzione)

deve essere modificato e chiarito. In primo luogo, la minaccia costituita

dalla persona da espellere deve essere un fattore da valutare rapportandolo

alla possibilità e alla natura del maltrattamento potenziale. Questo

permetterebbe di prendere in considerazione tutte le circostanze particolari

di ogni fattispecie e di bilanciare i diritti garantiti al ricorrente dall’articolo

3 della Convenzione con quelli garantiti a tutti gli altri membri della

collettività dall’articolo 2. Secondariamente, le considerazioni relative alla

sicurezza nazionale devono influire sul criterio di prova che il ricorrente

deve soddisfare. In altri termini, se lo Stato convenuto produce degli

elementi che portano a credere che ci sia una minaccia per la sicurezza

nazionale, prove più solide devono essere prodotte per dimostrare che il

ricorrente rischia di subire dei maltrattamenti nel Paese di destinazione. In

particolare, l’interessato deve provare che è “più probabile che improbabile”

(more likely than not) che sarà sottoposto a trattamenti vietati dall’articolo

3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che si è ispirata

alla giurisprudenza della Corte stessa e tiene conto della circostanza che nei

casi di espulsione si tratta di valutare un rischio futuro ed eventuale.

possono ottenere delle assicurazioni diplomatiche che un ricorrente non sarà

sottoposto a trattamenti contrari alla Convenzione. Tuttavia, nella sentenza

Chahal precitata, la Corte ha ritenuto necessario esaminare se tali

assicurazioni offrissero una protezione sufficiente. Ora, come è dimostrato

dalle opinioni della maggioranza e della minoranza della Corte in questo

caso, è probabile che assicurazioni identiche possano essere interpretate in

maniera diversa.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

a) Principi generali i. Responsabilità degli Stati contraenti in caso di espulsione

in forza del principio di diritto internazionale ben consolidato e senza

pregiudizio per gli impegni da loro assunti con i trattati, ivi compresa la

Convenzione, hanno il diritto di controllare l’entrata, il soggiorno e

l’allontanamento dei non-nazionali (vedasi, tra molte altre Abdulaziz,

Cabales e Balkandali c. Regno Unito, sentenza del 28 maggio 1985, serie A

no 94, § 67, e Boujlifa c. Franccia, sentenza del 21 ottobre 1997, Recueil

1997-VI, § 42). La Corte nota anche che né la Convenzione né i suoi

Protocolli sanciscono il diritto all’asilo politico (Vilvarajah e altri c. Regno

Unito, sentenza del 30 ottobre 1991, serie A no 215, § 102, e Ahmed

c. Austria, sentenza del 17 dicembre 1996, Recueil 1996-VI, § 38).

sollevare un problema riguardo all’articolo 3 e quindi rendere responsabile

lo Stato in causa ai sensi della Convenzione, quando ci sono seri motivi ed è

verosimile credere che l’interessato, se lo si espelle verso il Paese di

destinazione, correrà un reale rischio di essere sottoposto a trattamenti

contrari all’articolo 3. In questo caso dall’articolo 3 scaturisce l’obbligo di

non espellere la persona in questione verso tale Paese (Soering c. Regno

Unito, sentenza del 7 luglio 1989, serie A no 161, §§ 90-91, Vilvarajah e

altri precitata, § 103, Ahmed precitata, § 39, H.L.R. c. Francia, sentenza del

29 aprile 1997, Recueil 1997-III, § 34, Jabari c. Tuchia, no 40035/98, § 38,

CEDH 2000-VIII, e Salah Sheekh c. Paesi Bassi, no 1948/04, § 135,

11 gennaio 2007).

situazione del Paese di destinazione secondo le esigenze dell’articolo 3. È

vero anche che non si tratta tuttavia di constatare o provare la responsabilità

di questo Paese in diritto internazionale generale, in virtù della Convenzione

o in altro modo. Quando esiste una responsabilità ai sensi della

Convenzione, questa è dello Stato contraente, del responsabile dell’atto che

ha, come risultato diretto, quello di esporre qualcuno al rischio di

maltrattamenti vietati (Mamatkoulov e Askarov c. Turchia [GC],

nos 46827/99 e 46951/99, § 67, CEDH 2005-I).

trattamenti inumani e degradanti, sancisce uno dei valori fondamentali delle

società democratiche. Non prevede limitazioni, e in ciò differisce dalla

maggioranza degli articoli della Convenzione e dei Protocolli n. 1 e 4 e non

subisce alcuna deroga cosi come prevista dall’articolo 15, anche in caso di

un pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (Irlanda c. Regno

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

Unito, sentenza dell’8 gennaio 1978, serie A no 25, § 163, Chahal precitata,

§ 79, Selmouni c. Francia [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, AlAdsani c. Regno Unito [GC], no 35763/97, § 59, CEDH 2001-XI, e

Chamaïev e altri c. Georgia e Russia, no 36378/02, § 335, CEDH 2005-III).

Essendo il divieto di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti

assoluto, quali che siano i comportamenti delle persone coinvolte (Chahal

precitata, § 79), il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il ricorrente è

ininfluente ai fini della valutazione di cui all’articolo 3 (Indelicato c. Italia,

no 31143/96, § 30, 18 ottobre 2001, e Ramirez Sanchez c. Francia [GC],

no 59450/00, §§ 115-116, 4 luglio 2006).

ii. Elementi considerati per valutare il rischio di esposizione a trattamenti

contrari all’articolo 3 della Convenzione

sia un rischio reale di trattamenti incompatibili con l’articolo 3, la Corte si

basa sull’insieme degli elementi che le vengono forniti o, se del caso, su

quelli che acquisisce d’ufficio (H.L.R. c. Francia precitata, § 37, e Hilal c.

Regno Unito, no 45276/99, § 60, CEDH 2001-II). Nei casi come quello in

esame, la Corte deve in effetti applicare criteri rigorosi al fine di valutare

l’esistenza di un tale rischio (Chahal precitata, § 96).

elementi capaci di dimostrare che esistono ragioni serie di pensare che, se la

misura impugnata venisse eseguita, egli sarà esposto ad un reale rischio di

essere sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 3 (N. c. Finlandia,

no 38885/02, § 167, 26 luglio 2005). Quando vengono prodotti tali elementi,

il Governo ha il compito di dissipare gli eventuali dubbi su di essi.

deve esaminare le conseguenze prevedibili in caso di rinvio del ricorrente

nel Paese di destinazione, tenendo conto della situazione generale nel Paese

e delle circostanze specifiche riguardanti l’interessato (Vilvarajah e altri

precitata, § 108 in fine).

Paese, la Corte ha spesso dato importanza alle informazioni contenute nei

rapporti recenti provenienti da associazioni internazionali indipendenti di

difesa dei diritti dell’uomo come Amnesty International, o da fonti

governative, tra cui il Dipartimento di Stato americano (vedasi, per esempio,

Chahal precitata, §§ 99-100, Müslim c. Turchia, no 53566/99, § 67,

26 aprile 2005, Said c. Paesi Bassi, no 2345/02, § 54, 5 luglio 2005, e AlMoayad c. Germania (dec.), no 35865/03, §§ 65-66, 20 febbraio 2007). Nel

contempo, considera che una semplice possibilità di maltrattamenti per

motivi di congiuntura instabile in un Paese non comporti di per sé una

violazione dell’articolo 3 (Vilvarajah e altri precitata, § 111, e Fatgan

Katani e altri c. Germania (dec.), no 67679/01, 31 maggio 2001) e che,

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

quando le fonti di cui dispone descrivono una situazione generale, le

lamentele specifiche di un ricorrente nel caso di specie devono essere

corroborate da ulteriori elementi di prova (Mamatkoulov e Askarov

precitata, § 73, e Müslim precitata, § 68).

sistematicamente esposto ad una pratica di maltrattamenti, la Corte

considera che la protezione dell’articolo 3 della Convenzione entra in gioco

allorquando l’interessato dimostri, eventualmente con l’aiuto delle fonti

menzionate nel paragrafo precedente, che ci sono motivi seri e accertati di

credere che esiste la pratica in questione e che appartiene al gruppo preso di

mira (vedasi, mutatis mutandis, Salah Sheekh precitata, §§ 138-149).

deve riferire prioritariamente alle circostanze che lo Stato in causa aveva o

doveva conoscere al momento dell’espulsione. Tuttavia, se il ricorrente non

è stato estradato o espulso nel momento in cui la Corte esamina il caso, la

data da considerare è quella della procedura davanti alla Corte (Chahal

precitata, §§ 85-86, e Venkadajalasarma c. Paesi Bassi, no 58510/00, § 63,

17 febbraio 2004). Uguale situazione accade generalmente quando, come

nel presente caso, l’espulsione o l’estradizione è ritardata in seguito

all’applicazione di una misura provvisoria emessa dalla Corte,

conformemente all’articolo 39 del regolamento (Mamatkoulov e Askarov

precitata, § 69). Pertanto, se è vero che i fatti storici presentano un interesse

in quanto permettono di chiarire la situazione attuale e la sua probabile

evoluzione, sono le circostanze presenti ad essere determinanti.

iii. Nozione di” tortura” e di “trattamenti inumani e degradanti”

l’articolo 3 sia applicabile, un maltrattamento deve raggiungere un livello

minimo di gravità. La valutazione di questo livello minimo è relativa; essa

dipende dall’insieme dei dati di causa, in particolare dalla durata del

trattamento e dai suoi effetti psichici e mentali e, talvolta, dal sesso, l’età e

lo stato di salute della vittima (vedasi, tra altre, Price c. Regno Unito,

no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. Francia, no 67263/01, § 37,

CEDH 2002-IX, e Jalloh c. Germania [GC], no 54810/00, § 67, 11 luglio

2006).

qualificati come “inumani” o “degradanti”, la sofferenza o l’umiliazione

devono in ogni caso andare al di là di quelle inevitabilmente conseguenti ad

un dato trattamento o ad una pena legittima (Labita c. Italia [GC],

no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).

forma di maltrattamento, bisogna tener conto della distinzione che opera

l’articolo 3 tra questa nozione e quella di trattamenti inumani o degradanti.

Si ritiene che questa distinzione sia stata inclusa nella Convenzione per

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

iscrivere nell’infamia speciale della “tortura” i soli trattamenti inumani

deliberati che provocano gravissime e crudeli sofferenze (Aydın c. Turchia,

sentenza del 25 settembre 1997, Recueil 1997-VI, § 82, e Selmouni

precitata, § 96).

b) Applicazione di questi principi al caso di specie

incontrano considerevoli difficoltà per proteggere la propria popolazione

dalla violenza terroristica (Chahal precitata, § 79, e Chamaïev e altri

precitata, § 335). Non si dovrà quindi sottostimare l’ampiezza del pericolo

che oggi rappresenta il terrorismo e la minaccia che incombe sulla

collettività. Ciò non dovrebbe tuttavia rimettere in discussione il carattere

assoluto dell’articolo 3.

del Regno Unito, condivisa dal governo convenuto, secondo cui, riguardo

all’articolo 3, si dovrebbe distinguere tra trattamenti inflitti direttamente da

uno Stato firmatario e quelli che potrebbero essere inflitti dalle autorità di

uno Stato terzo e che la protezione contro questi ultimi deve essere messa in

rapporto con gli interessi della collettività nel suo insieme (paragrafi 120 e

122 qui sopra). Essendo assoluta la protezione contro i trattamenti proibiti

dall’articolo 3, tale disposizione impone di non estradare o espellere una

persona quando questa corre il rischio reale di essere sottoposta a tali

trattamenti nel Paese di destinazione. Come affermato a più riprese dalla

Corte, non esiste nessuna eccezione a questa norma (si veda la

giurisprudenza citata al paragrafo 130 qui sopra). Si ritiene quindi

opportuno riaffermare il principio sancito nella sentenza Chahal (precitata,

§ 81) secondo cui non si può mettere sul piatto della bilancia il rischio di

maltrattamenti e i motivi invocati per l’espulsione, ciò per determinare se

esista la responsabilità di uno Stato sotto il profilo dell’articolo 3, anche nel

caso in cui i maltrattamenti fossero perpetrati da uno Stato terzo. A tal

riguardo, i comportamenti delle persone considerate, per quanto siano

indesiderabili o pericolose, non devono essere presi in considerazione e ciò

rende la protezione assicurata dall’articolo 3 più ampia di quella prevista

dagli articoli 32 e 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951

relativa allo status di rifugiato (Chahal precitata, § 80 ; vedasi il paragrafo

63 qui sopra). Questa conclusione è peraltro conforme agli articoli IV e XII

delle linee direttrici sui diritti dell’uomo e della lotta al terrorismo adottata

dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (paragrafo 64 qui sopra).

rischio che la persona subisca un pregiudizio in caso di respingimento e,

dall’altra, la sua pericolosità per la collettività se non viene espulsa, si basa

su una errata valutazione. Il “rischio” e la “pericolosità” non si prestano ad

un confronto poiché si tratta di nozioni che devono essere valutate

indipendentemente l’una dall’altra. In effetti, o gli elementi di prova forniti

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

alla Corte mostrano che esiste un rischio sostanziale se la persona è rinviata

oppure che non lo è. La prospettiva che la persona costituisca una minaccia

grave per la collettività se non viene espulsa non diminuisce in niente il

rischio che questa subisca dei maltrattamenti se viene respinta. È per questo

motivo che sarebbe scorretto pretendere, come consiglia il terzo

intervenente, un criterio di prova più rigoroso quando si ritiene che la

persona sia un grave pericolo per la collettività, poiché la valutazione del

livello di rischio è indipendente da una tale valutazione.

governo del Regno Unito in cui si sostiene che, qualora il ricorrente

rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale, si devono produrre

prove più rigorose per dimostrare il rischio di maltrattamenti (paragrafo

122 qui sopra), la Corte osserva che anche tale approccio non si concilia con

il carattere assoluto della protezione offerta dall’articolo 3. In effetti, questo

ragionamento riafferma che la protezione della sicurezza nazionale permette

di accettare più facilmente, in mancanza di prove rigorose, il rischio di

maltrattamenti per l’individuo. La Corte non vede alcuna ragione per

modificare, come suggerisce il terzo intervenente, il livello di prova

richiesto in materia esigendo, in casi come questo, la dimostrazione che la

sottomissione ai maltrattamenti sia “più probabile che improbabile”.

Riafferma anzi che, perché un allontanamento forzato previsto sia contrario

alla Convenzione, la condizione necessaria – e sufficiente – è che il rischio

per l’interessato di subire nel Paese di destinazione trattamenti contrari

all’articolo 3 sia reale e fondato su motivi seri e accertati (paragrafi 125 e

132 della giurisprudenza che è citata).

terzo intervenente ha formulato per questo ricorso sono già state respinte

nella sentenza Chahal precitata. Anche se, come affermano il governo

italiano e quello britannico, la minaccia terroristica si è accentuata da allora,

questo non rimette in causa le conclusioni contenute in tale sentenza quanto

alle conseguenze scaturenti dal carattere assoluto dell’articolo 3.

esercitare un attento controllo quando si tratta di valutare l’esistenza di un

reale rischio di maltrattamenti (Jabari precitata, § 39) in caso di

allontanamento di una persona dal territorio dello Stato convenuto per

estradizione, espulsione od ogni altra misura avente questo obiettivo. Anche

se la valutazione di un tale rischio ha, in certa misura, un aspetto

speculativo, la Corte ha sempre fatto prova di grande prudenza ed esaminato

con cura gli elementi che le sono stati sottoposti, conformemente al livello

di prova richiesto (paragrafi 128 e 132 qui sopra), prima di indicare un

provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 39 del regolamento o di

concludere che l’esecuzione di una misura di allontanamento dal territorio è

contraria all’articolo 3 della Convenzione. Cosi, dall’adozione della

sentenza Chahal, a una tale conclusione la Corte è raramente arrivata.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

i rapporti di Amnesty International e di Human Rights Watch riguardanti la

Tunisia (paragrafi 65-79 qui sopra), che descrivono una situazione

preoccupante. Peraltro, queste conclusioni sono corroborate dal rapporto del

Dipartimento di Stato americano (paragrafi 82-93 qui sopra). In particolare,

sono segnalati numerosi e regolari casi di tortura e maltrattamenti

riguardanti persone accusate ai sensi della legge antiterrorismo del 2003. Le

pratiche denunciate – che spesso avverrebbero durante l’arresto allo scopo

di estorcere una confessione – vanno dalla sospensione al soffitto alle

minacce di stupro passando per le scariche elettriche, l’immersione della

testa nell’acqua, le botte e le ferite e le bruciature di sigarette, ossia delle

pratiche che, senza alcun dubbio, raggiungono il livello di gravità richiesto

dall’articolo 3. Le allegazioni di tortura e di maltrattamenti non sarebbero

esaminate dalle autorità tunisine competenti, che rifiuterebbero di dare

seguito alle denunce e utilizzerebbero regolarmente le confessioni ottenute

con la forza per arrivare alle condanne (paragrafi 68, 71, 73-75, 84 e 86 qui

sopra). Tenuto conto dell’autorità e della reputazione degli autori dei

rapporti in questione, della serietà delle indagini su cui si basano, del fatto

che sui punti in questione le conclusioni combaciano e che sono in sostanza

confermate da altre numerose fonti (paragrafo 94 qui sopra), la Corte non

dubita dell’affidabilità di questi rapporti. Peraltro, il governo convenuto non

ha prodotto elementi o rapporti capaci di confutare le affermazioni

provenienti dalle fonti citate dal ricorrente.

terrorismo internazionale e il decreto d’espulsione emesso nei suoi confronti

è stato adottato ai sensi del decreto legge n° 144 del 27 luglio 2005

intitolato “misure urgenti per combattere il terrorismo internazionale”

(paragrafo 32 qui sopra). In più, è stato condannato in Tunisia, in

contumacia, a vent’anni di reclusione per appartenenza ad

un’organizzazione terroristica che agisce all’estero in tempo di pace e per

incitamento al terrorismo. L’esistenza di questa condanna è stata confermata

dalla dichiarazione del 19 giugno 2007 di Amnesty International (paragrafo

71 qui sopra).

Tunisia potrà essere riaperto è una questione controversa tra le parti.

L’interessato afferma che, contro la sua condanna, non può essere

presentato alcun appello con effetto sospensivo e che, anche a supporre il

contrario, le autorità tunisine potrebbero incarcerarlo in esecuzione di una

misura cautelare (paragrafo 154 qui di seguito).

seri e accertati portano a concludere che esista un rischio reale di vedere

l’interessato subire trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione se

venisse espulso verso la Tunisia. Questo rischio non dovrebbe essere

scartato sulla base di altri elementi di cui dispone la Corte. In particolare,

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

anche se è vero che il Comitato internazionale della Croce Rossa a potuto

visitare le prigioni tunisine, questa organizzazione umanitaria è tenuta al

segreto nel compimento delle proprie missioni (paragrafo 80 qui sopra) e

che nonostante l’impegno preso nell’aprile 2005, un analogo diritto di visita

è stato rifiutato ad una organizzazione indipendente di difesa dei diritti

dell’uomo quale Human Rights Watch (paragrafi 76 e 90 qui sopra). Inoltre,

sono stati riferiti alcuni casi di tortura che avrebbero avuto luogo durante

l’arresto e la detenzione provvisoria presso i locali del Ministero

dell’Interno (paragrafi 86 e 94 qui sopra). Di conseguenza le visite del

Comitato internazionale della Croce Rossa non riuscirebbero a dissipare il

rischio di sottomissione a trattamenti contrari all’articolo 3 per il caso di

specie.

caso era pendente, il governo italiano ha domandato al governo tunisino,

tramite l’ambasciata d’Italia a Tunisi, delle assicurazioni diplomatiche

secondo cui il ricorrente non dovrebbe essere sottoposto a trattamenti

contrari all’articolo 3 della Convenzione (paragrafi 51 e 52 qui sopra).

Tuttavia, le autorità tunisine non hanno fornito tali assicurazioni.

Inizialmente si sono limitate a dichiarare che accettavano il trasferimento in

Tunisia dei tunisini detenuti all’estero (paragrafo 54 qui sopra). È solo in

una seconda nota datata 10 luglio 2007 (ossia alla vigilia dell’udienza

davanti alla Grande Camera) che il ministero tunisino degli Affari Esteri a

ricordato che le leggi tunisine garantivano i diritti dei detenuti e che la

Tunisia aveva aderito “ai trattati e alle convenzioni internazionali

pertinenti” (paragrafo 55 qui sopra). A questo riguardo, la Corte sottolinea

che l’esistenza di testi interni e l’accettazione di trattati internazionali che

garantiscono, in linea di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non

sono sufficienti, essi soli, ad assicurare una protezione adeguata contro il

rischio di maltrattamenti quando, come nel caso di specie, fonti affidabili

documentano di pratiche delle autorità – o da loro tollerate –

manifestatamene contrarie ai principi della Convenzione.

quanto è successo nel caso di specie, le autorità tunisine avessero fornito le

assicurazioni diplomatiche richieste dall’Italia, ciò non avrebbe dispensato

la Corte dall’esaminare se tali assicurazioni fornivano, nella loro effettiva

applicazione, una garanzia sufficiente per la protezione del ricorrente contro

il rischio di trattamenti vietati dalla Convenzione (Chahal precitata, § 105).

L’importanza da attribuire alle assicurazioni provenienti dallo Stato di

destinazione dipende in effetti, in ciascun caso, dalle circostanze risultanti

all’epoca considerata.

la Tunisia fosse eseguita, violerebbe l’articolo 3 della Convenzione.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

II. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA

CONVENZIONE

confronti in Tunisia sia iniqua e che la sua espulsione l’esporrebbe al rischio

di diniego flagrante di giustizia. Invoca l’articolo 6 della Convenzione, che,

nelle sue parti pertinenti, si legge come segue:

« 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un

tribunale indipendente e imparziale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi (…)sulla

fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (…)

(…)

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un

avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.»

A. Sulla ricevibilità

infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro

che non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. Si ritiene

pertanto di dichiarala ricevibile. Rileva peraltro che non è in contrasto con

nessun altro motivo d’irricevibilità. Pertanto si decide di dichiararla

ricevibile.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

B. Nel merito

a) Il ricorrente

di giustizia, dove le garanzie minime previste dal diritto internazionale sono

misconosciute. Tutti i tunisini accusati in Italia di attività terroristiche hanno

subito, dopo il loro rimpatrio, processi iniqui. Il ricorrente cita ad esempio il

caso emblematico del signor Loubiri Habib: assolto dall’accusa di

terrorismo dai giudici italiani, l’interessato è stato imprigionato in Tunisia e

privato della possibilità di vedere la propria famiglia. Il signor Loubiri ha

potuto ottenere la “revisione” della procedura penale tunisina sfociata in una

condanna, ma questa operazione davanti alla Alta Corte militare di Tunisi

ha comportato un aggravamento sostanziale della pena inflitta, che è passata

da dieci a trenta anni di reclusione.

condanna in contumacia è stato notificato a suo padre, il signor Mohamed

Cherif, il 2 luglio 2005. Pertanto, non può essere proposto nessun appello.

In ogni caso, anche a supporre che sia possibile proporre appello e che un

tale appello possa sospendere l’esecuzione della pena, questo non

impedirebbe alle autorità tunisine di incarcerarlo in forza di una misura

cautelare che potrebbe essere adottata nei suoi confronti. Peraltro, tenuto

conto delle gravi violazioni dei diritti civili dei prigionieri politici

commesse in Tunisia, anche la possibilità teorica di proporre un appello

tardivo non potrebbe escludere il rischio di un diniego flagrante di giustizia.

Del resto sorgerebbero dei dubbi quanto alla giurisdizione competente per

pronunciarsi su un eventuale appello: si tratterebbe di una Corte d’Appello

civile o militare?

davanti ad un Tribunale militare e che in quel tipo di processo l’accusato

non ha alcuna possibilità di produrre delle prove, di nominare un avvocato o

di essere sentito da un giudice. Inoltre, nel caso di specie, né la famiglia del

ricorrente né gli avvocati hanno potuto ottenere una copia della sentenza del

tribunale militare (paragrafo 30 qui sopra).

b) Il Governo

una copia conforme della sentenza emessa in Tunisia contro il ricorrente,

impedisce di verificare l’esattezza delle informazioni fornite da questi.

Peraltro, un’espulsione può impegnare la responsabilità dello Stato sotto il

profilo dell’articolo 6 solamente in circostanze eccezionali, in particolare

quando appare che la condanna, che sarebbe pronunciata nel Paese di

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

destinazione, si consideri come un diniego “flagrante” di giustizia, ciò che

non sarebbe avvenuto nel caso di specie. Per contro, uno Stato contraente

non è tenuto a stabilire se una procedura che si è svolta al di fuori del

proprio territorio rispetti ciascuna delle condizioni dell’articolo 6.

Concludere altrimenti sarebbe contrario alla tendenza attuale, incoraggiata

dalla stessa Corte, del rafforzamento della collaborazione internazionale in

campo giudiziario.

condanna è pronunciata in contumacia, il condannato ha il diritto di ottenere

la riapertura della procedura. Questo diritto può essere esercitato in tempo

utile e nel rispetto delle esigenze dell’articolo 6. In particolare, il

condannato in contumacia residente all’estero può fare opposizione entro il

termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza emessa in contumacia.

In mancanza di notifica, l’opposizione è sempre ricevibile e sospende

l’esecuzione della pena. La possibilità di fare opposizione, in Tunisia, ad

una condanna in contumacia è inoltre confermata dalle dichiarazioni del

direttore per la cooperazione internazionale del Ministero della Giustizia

tunisino, che sono, su questo punto, rassicuranti (paragrafo 40 qui sopra).

Peraltro il ricorrente non ha fornito alcun elemento da cui risulterebbe che,

tenuto conto delle norme pertinenti di diritto tunisino, esistono motivi seri e

accertati di credere che il suo processo si sia svolto in condizioni contrarie

ai principi di un equo processo.

negli Stati firmatari della Convenzione, sollevare dei dubbi sotto il profilo

dell’articolo 6. Tuttavia, trattandosi di un’espulsione, un ricorrente deve

dimostrare il carattere “flagrante” del diniego di giustizia a cui ritiene di

essere esposto. Ora, una tale prova non è stata fornita nel caso di specie.

Inoltre, la Tunisia ha modificato nel dicembre 2003 le disposizioni interne

in materia di crimini di terrorismo commessi da civili: i giudici militari sono

stati sostituiti da giudici ordinari ed è stato previsto l’intervento di un

giudice istruttore nel corso dell’indagine.

ricorrente, non è pertinente. In effetti, un aggravamento di pena in appello è

un evento che può succedere anche nei Paesi più rispettosi della

Convenzione.

verso la Tunisia costituisce una violazione dell’articolo 3 della Convenzione

(paragrafo 149 qui sopra). Non essendoci alcun motivo di dubitare che il

governo convenuto si conformerà alla presente decisione, la Corte ritiene

che non sia necessario esaminare la questione ipotetica di sapere se, in caso

di espulsione verso la Tunisia, ci sarebbe anche la violazione dell’articolo

6 della Convenzione.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

III. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA

CONVENZIONE

priverebbe la sua compagna e suo figlio della sua presenza e del suo aiuto.

Invoca l’articolo 8 della Convenzione, così formulato :

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del

proprio domicilio e della propria corrispondenza.

meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una

società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al

benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla

protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà

altrui. »

A. Sulla ricevibilità

infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro

che non è in contrasto con nessun altro motivo d’irricevibilità. Pertanto si

decide di dichiararla ricevibile.

B. Nel merito

a) Il ricorrente

sconvolta dall’esecuzione della sua espulsione: egli coabita con la sua

compagna, la signora V, dal 1998; il loro bambino è nato l’anno successivo.

A quell’epoca, aveva già richiesto un permesso di soggiorno, che gli è stato

rilasciato solo nel 2001. Dopo la sua scadenza, ha provato senza successo di

regolarizzare la propria situazione con l’obiettivo di trovare un lavoro. Il

bambino frequenta la scuola in Italia, cosa che non sarebbe possibile in

Tunisia, dove lui stesso rischia la prigione e addirittura la morte. La signora

V. attualmente non lavora poiché da circa un anno è stata colpita da una

grave forma di ischemia che la obbliga a frequenti ricoveri ospedalieri che

le impediscono di andare in Tunisia. Il ricorrente dichiara dunque di essere

l’unico sostegno finanziario della propria famiglia.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

pericolosità sociale sono smentite dall’assoluzione in primo grado

dall’accusa di terrorismo internazionale. Si tratta, allo stato attuale, della

sola decisione giudiziaria emessa in un processo a suo carico, dato che la

procedura in appello è ancora pendente. Alcuno nuovo elemento è stato

prodotto dal Governo.

essendo l’espulsione una misura da adottarsi che in casi estremi. Riguardo a

ciò, il ricorrente ricorda che dal 3 novembre 2006 deve recarsi presso un

commissariato di polizia di Milano tre volte alla settimana e che è

sottoposto alla misura di divieto di lasciare il territorio italiano (paragrafo

43 qui sopra). Ha sempre rispettato questi obblighi e ha anche ottenuto la

restituzione della propria patente di guida, che per un certo tempo gli era

stata ritirata, a suo dire illegalmente, dall’ufficio della motorizzazione civile.

b) Il Governo

il nucleo familiare del ricorrente si è costituito in un periodo in cui il suo

soggiorno in Italia era irregolare, in quanto il ricorrente ebbe un figlio da

un’italiana nel 1999 mentre il suo permesso di soggiorno per motivi

familiari gli è stato rilasciato il 29 dicembre 2001 ; b) non c’è stata una

scolarità o un coinvolgimento culturale importante per il minore in Italia (il

quale attualmente frequenta la seconda classe della scuola elementare), ciò

che gli permetterebbe di continuare la propria scolarità in Tunisia; c) il

ricorrente non ha mai vissuto con la signora V. e suo figlio: questi ultimi

hanno vissuto ad Arluno fino al 7 ottobre 2002, data in cui si sono stabiliti a

Milano; il ricorrente non ha mai abitato ad Arluno, si è spesso recato

all’estero, è stato arrestato il 9 ottobre 2002 e ha sposato secondo il rito

islamico un’altra donna (paragrafo 57 qui sopra); d) l’unità della sua vita

familiare potrà essere preservato al di fuori del territorio italiano, dato che

sia il ricorrente che la signora V. non lavorano in Italia.

legale in diritto interno, e cioè la legge n° 155 del 2005. Inoltre si deve tener

conto dell’influenza negativa che, a causa della sua personalità e

dell’ampiezza del pericolo terroristico, il ricorrente rappresenta per la

sicurezza dello Stato, e della particolare importanza che deve essere

assegnata alla prevenzione dei reati penali gravi e al mantenimento

dell’ordine pubblico. Ogni eventuale ingerenza nel diritto del ricorrente al

rispetto della sua vita familiare persegue quindi uno scopo legittimo ed è

necessario in una società democratica.

peso sproporzionato ed esorbitante. Nel quadro di una politica di

prevenzione del crimine, il legislatore deve godere di una grande ampiezza

di manovra per pronunciarsi tanto sull’esistenza di un problema di interesse

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

pubblico che sulla scelta delle modalità di applicazione di una misura

individuale. Ora la criminalità organizzata di matrice terroristica ha

raggiunto in Italia e in Europa proporzioni molto preoccupanti, al punto da

rimettere in discussione il principio della preminenza del diritto. Misure

amministrative (come l’espulsione) sono indispensabili per lottare

efficacemente contro questo fenomeno. L’espulsione presuppone l’esistenza

di “indizi sufficienti” che dimostrano che la persona sospettata sostiene o

aiuta un’associazione terroristica. Il Ministro dell’Interno non può basarsi su

semplici sospetti, ma deve stabilire e valutare obiettivamente i fatti. Tutti gli

elementi inseriti nel fascicolo portano a credere che questa valutazione è

stata, nel caso di specie, corretta e non è inficiata di arbitrarietà. In effetti,

gli indizi utilizzati nella procedura amministrativa d’espulsione sono le

prove raccolte nel corso delle udienze dibattimentali pubbliche tenutesi in

contraddittorio davanti alla Corte d’assise di Milano. In questa procedura

penale, il ricorrente ha avuto la possibilità, tramite il proprio avvocato, di

sollevare le eccezioni e di presentare le prove che ha ritenuto necessarie per

la tutela dei propri interessi.

verso la Tunisia costituisce una violazione dell’articolo 3 della Convenzione

(paragrafo 149 qui sopra). Non essendoci alcun motivo di dubitare che il

governo convenuto si conformerà alla presente decisione, la Corte ritiene

che non sia necessario esaminare la questione ipotetica di sapere se, in caso

d’espulsione verso la Tunisia, ci sarebbe anche la violazione dell’articolo

8 della Convenzione.

PROTOCOLLO N° 7

“necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico” né “fondata su motivi di

sicurezza nazionale”. Si lamenta della violazione dell’articolo 1 del

Protocollo n° 7, cosi formulato:

« 1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può

essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà

autorizzato:

a) a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione;

b) a far esaminare il suo caso, e

c) a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all’Autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata Autorità.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

paragrafo 1 lettera a), b), e c) del presente articolo quando tale espulsione si rende

necessaria per interessi di ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza

nazionale.

A. Sulla ricevibilità

infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro

che non è in contrasto con nessun altro motivo d’irricevibilità. Pertanto si

decide di dichiararla ricevibile.

B. Nel merito

a) Il ricorrente

italiano. Ritiene che la condizione di “residenza regolare” deve essere

valutata al momento in cui viene adottato il provvedimento di espulsione.

Al momento del suo arresto, era titolare di un regolare permesso di

soggiorno, che è scaduto unicamente perché si trovava in prigione. Ha

provato in seguito a regolarizzare la propria situazione, ma gli è stato

impedito a causa della sua detenzione presso un centro di permanenza

temporanea.

accuse di terrorismo non hanno portato ad alcuna condanna, convivrebbe

con la sua compagna e suo figlio italiani e ha la possibilità di lavorare.

Tuttavia, qualsiasi procedimento amministrativo è bloccato dalla circostanza

che non possiede alcun documento che provi la sua nazionalità né potrà mai

ottenerlo dalle autorità tunisine (paragrafo 45 qui sopra).

paragrafo 1 a), b) e c) dell’articolo 1 del Protocollo n° 7, mentre la sua

espulsione non può essere considerata “necessaria per interessi di ordine

pubblico” o “motivata da ragioni di sicurezza nazionale”. Riguardo a ciò,

osserva che le considerazioni del Ministro dell’Interno sono smentite dalla

Corte d’assise di Milano, che l’ha assolto dall’accusa di terrorismo

internazionale. In ogni caso il Governo non ha fornito alcuna prova

dell’esistenza di pericoli per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico e ciò

che avrebbe reso “illegittima” la decisione di condurlo in un centro di

permanenza temporanea per espellerlo.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

b) Il Governo

l’articolo 1 del Protocollo n° 7, la parola “regolarmente” fa riferimento alla

legislazione nazionale dello Stato in questione. E’ dunque questa che deve

determinare le condizioni che una persona deve soddisfare affinché la sua

presenza sul territorio sia considerata come “regolare”. In particolare uno

straniero il cui ingresso e soggiorno sono sottoposti a certe condizioni, per

esempio una durata determinata, che non soddisfi più queste condizioni, non

può essere considerato come se si trovasse “regolarmente” sul territorio

dello Stato. Ora, a partire dall’11 ottobre 2002, data precedente al decreto di

espulsione, il ricorrente non aveva più un permesso di soggiorno valido in

Italia. Dunque non era più uno “straniero regolarmente sul territorio” ai

sensi dell’articolo 1 del Protocollo n° 7, disposizione che non può quindi

applicarsi.

secondo le norme stabilite dalla legge, che richiedono una semplice

decisione amministrativa. Questa legge era accessibile e prevedibile ed

offriva una certa protezione dall’eccesso di potere del potere pubblico. Il

ricorrente ha anche beneficiato delle “garanzie procedurali minime”. E’

stato rappresentato davanti al Giudice di Pace e al TAR dal proprio

avvocato, il quale ha potuto far valere le ragioni che erano contrarie

all’espulsione. contro il ricorrente è stato pronunciato un ordine di

espulsione anche al momento della sua condanna a quattro anni e sei mesi di

reclusione e quindi a seguito di una procedura giudiziaria in contraddittorio

avente tutte le garanzie previste dalla Convenzione.

motivata da ragioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico. Sottolinea

che queste esigenze si giustificano sulla base delle prove prodotte durante le

udienze dibattimentali che si sono tenute nel corso della procedura penale

promossa nei confronti del ricorrente e ricorda che il livello di prova

richiesto per l’adozione di una misura amministrativa (decreto di espulsione

adottato dal Ministro dell’Interno ai sensi del decreto legge n° 144 del 2005)

è inferiore a quella necessaria per motivare una condanna penale. In assenza

di conclusioni manifestatamene arbitrarie, la Corte dovrebbe confermare la

ricostruzione dei fatti presa in considerazione dalle autorità nazionali.

verso la Tunisia costituisce una violazione dell’articolo 3 della Convenzione

(paragrafo 149 qui sopra). Non essendoci alcun motivo di dubitare che il

governo convenuto si conformerà alla presente decisione, la Corte ritiene

che non sia necessario esaminare la questione ipotetica di sapere se, in caso

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

di espulsione verso la Tunisia, ci sarebbe anche la violazione dell’articolo 1

del Protocollo n° 7.

V. SULL’APPLICAZIONE

CONVENZIONE

DELL’ARTICOLO

“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che

una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte

lesa un’equa soddisfazione.”

A. Danno

guadagno. Osserva che il decreto di espulsione l’ha portato ad una

situazione irregolare e che è stato trattenuto illegalmente nel centro di

permanenza temporanea di Milano per tre mesi, cosa che gli avrebbe

impedito di esercitare la propria attività professionale.

sospensione e/o annullamento della misura di espulsione.

impedirebbe al ricorrente, uno straniero che ha violato le leggi dello Stato

italiano e che è stato legalmente detenuto a partire dal 9 ottobre 2002, di

pretendere qualsiasi danno materiale o lucro cessante.

nesso causale tra la condotta delle autorità italiane e le sofferenze e

problemi lamentati dal ricorrente. In ogni caso, il ricorrente non indica i

criteri utilizzati per calcolare la somma richiesta.

soddisfazione, prevista dall’articolo 41, quando la perdita o i danni richiesti

siano stati causati dalla violazione constatata e che lo Stato non è tenuto a

versare somme per danni che non siano allo stesso imputabili (Perote Pellon

c. Spagna, no 45238/99, § 57, 25 luglio 2002).

dell’espulsione del ricorrente verso la Tunisia violerebbe l’articolo 3 della

Convenzione. Per contro, non ha rilevato alcuna violazione della

Convenzione per la privazione di libertà per il interessato o a causa la sua

situazione irregolare. Di conseguenza non scorge alcun nesso di causalità tra

la violazione constatata nella presente sentenza e il pregiudizio materiale

preteso dal ricorrente.

ritiene che la constatazione che se l’espulsione fosse eseguita costituirebbe

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, rappresenti una equa

soddisfazione sufficiente.

B. Spese e competenze

sostenute a livello nazionale. Per contro, ha richiesto il rimborso delle spese

relative alla procedura davanti alla Corte, che secondo la parcella del

proprio avvocato ammontano a 18.179,57 EUR.

spese e competenze indicate dal ricorrente non può avvenire se non quando

queste siano reali, necessarie e ragionevoli (Belziuk c. Pologna, sentenza del

25 marzo 1998, Recueil 1998-II, § 49).

competenze riguardanti la procedura davanti a sé e decide di accordare

8.000 EUR a questo titolo.

C. Interessi di mora

mora sul tasso d’interesse dell’agevolazione del prestito marginale della

Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

verso la Tunisia venga eseguita, ci sarebbe violazione dell’articolo

3 della Convenzione ;

espellere il ricorrente verso la Tunisia violi anche gli articoli 6 e 8 della

Convenzione ;

soddisfazione sufficiente a titolo di risarcimento dei danni morali subiti

dal ricorrente;

5. Decide

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi, 8.000 EUR (ottomila euro) per spese e competenze, oltre ogni ulteriore

somma dovuta a titolo di imposta dal ricorrente;

b) che a partire dalla decorrenza di tale termine e fino al versamento, tale somma sarà maggiorata di un interesse semplice a un tasso uguale a

quello dell’agevolazione del prestito marginale della Banca centrale

europea applicabile durante questo periodo, maggiorato di tre punti

percentuali;

Redatta in francese e in inglese, poi pronunciata in udienza pubblica

presso il Palazzo dei Diritti dell’Uomo, a Strasburgo, il 28 febbraio 2008.

Vincent BERGER

Giureconsulto

Jean-Paul COSTA

Presidente

Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli articoli

45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle

seguenti opinioni concordanti:

Zagrebelsky.

J.-P.C.

V.B.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE ZUPANČIČ

(Traduzione)

aggiungere le seguenti osservazioni allo scopo di evidenziare due questioni

supplementari. In una certa misura ho già esposto la prima questione

qualche anno fa nella mia opinione concordante allegata alla sentenza

Scozzari e Giunta 1 . Uno dei problemi esistenti nei casi di diritto di famiglia,

di detenzione provvisoria e quelli da trattare d’urgenza, come il caso

presente, è che la valutazione giudiziaria non si basa su un avvenimento

storico appartenente al passato. Avendo affrontato la questione nel caso

Scozzari e Giunta, non ritengo di dover esporre il problema nella sua

integralità. Aggiungerei semplicemente che il paradigma giuridico è

retrospettivo. Il processo giudiziario, in quanto meccanismo di regolamento

di conflitti, accompagnato dal suo dispositivo di amministrazione delle

prove, ha sempre un carattere retrospettivo. Sono le compagnie di

assicurazioni ad essere abituate a procedere a calcoli “speculativi” delle

probabilità sulla realizzazione di avvenimenti futuri. Nella letteratura

giuridica americana, si possono trovare numerosi articoli di seri matematici

sull’abbassamento della probabilità astratta verso l’analisi concreta del

rischio. Quando si ha un caso comune, come è spesso per le compagnie di

assicurazioni, per esempio, si può utilizzare una formula assai semplice, il

teorema di Bayes. Quando un caso è raro, invece, diventa impossibile

utilizzare questa formula in quanto per gli avvenimenti rari non rinviano ad

alcuna realtà statistica a cui ci si possa riferire. Al paragrafo 142 della

sentenza, la maggioranza ha dichiarato a giusto titolo che, se la valutazione

del rischio rimane in una certa misura di carattere speculativo, la Corte ha

sempre fatto prova di una grande prudenza ed esaminato con cura gli

elementi che le sono stati sottoposti alla luce del livello di prova richiesto

(§§128 e 132) prima di indicare una misura d’urgenza ai sensi dell’articolo

39 del regolamento o di concludere che l’esecuzione di una misura di

allontanamento dal territorio sarebbe in contrasto con l’articolo 3 della

Convenzione.

Beninteso, il riferimento in questo campo è sempre stata la sentenza

Chahal c. Regno Unito (sentenza del 15 novembre 1996, Recueil 1996-V).

Al paragrafo 74 di questa sentenza, il principio di base è enunciato in questi

termini: “quando ci sono motivi seri e accertati di credere che l’interessato,

se viene espulso verso il Paese di destinazione, incorrerà in un reale rischio

di essere sottoposto a [la tortura o a pene o trattamenti inumani o

degradanti], l’articolo 3 implica l’obbligo di non espellere la persona in

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

questione verso questo Paese”. È questa norma che è utilizzata dal Comitato

delle Nazioni Unite contro la tortura quando applica l’articolo 33 della

Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.

Essendo in apparenza tutto logico, il criterio messo in evidenza nella

sentenza Chahal comporta un problema intrinseco che ho descritto all’inizio

della mia opinione. Per precisa che sia la sua enunciazione, questo criterio si

applica alla probabilità che si realizzino degli eventi futuri piuttosto che a

qualcosa che è già successo. È dunque quantomeno incoerente dire che si

può applicare un certo livello di prova com’è indicato al paragrafo 142 della

sentenza. La ragione è semplice: non si può evidentemente provare che un

evento futuro si verificherà con il minimo grado di probabilità perché la

regola della prova è un esercizio logico e non profetico. Dire che

l’applicazione del criterio Chahal “possiede in una certa misura un aspetto

speculativo” è dunque un eufemismo.

L’approccio cognitivo degli eventi a venire non può essere che una

valutazione probabilistica razionale in un ventaglio di esperienze che vanno

dalla probabilità astratta alla probabilità concreta. La giustezza di questa

valutazione probabilistica – si potrebbe utilizzare il termine pronostico –

dipende interamente dalla natura delle informazioni (e non da elementi di

prova!) fornite in una particolare situazione.

Che la legge si occupi d’eventi passati e delle loro prove da una parte, o

delle probabilità di realizzo d’eventi futuri dall’altra, le informazioni fornite

non sono mai complete al cento per cento. Il problema è che gli eventi

storici non sono per loro natura riproducibili e sono, in un certo senso,

irrimediabilmente perduti nel passato. Questo, contrariamente agli eventi

riproducibili, costituisce la differenza tra l’approccio scientifico e la prova

da una parte e la valutazione giuridica di ciò che è successo in passato

dall’altra.

In conseguenza, esiste un parallelismo tra il problema di prova che pone

la valutazione per sapere se gli eventi passati sono realmente accaduti, da

una parte, e la valutazione probabilistica di eventi futuri come nel caso di

specie, dall’altra. Tuttavia, benché nei due casi non abbiamo a che fare con

situazioni che non possono mai essere totalmente accessibili da un punto di

vista cognitivo, il problema “di prova” che si pone per gli eventi futuri è alla

lunga più radicale.

Da tempi immemorabili il processo giudiziario si è confrontato con

questi problemi e ha inventato soluzioni nonostante questa insufficienza

cognitiva. Rinvio all’utilizzazione delle presunzioni in diritto romano dove

il magistrato (praetor) doveva prendere una decisione riguardo ad un evento

passato quando le prove a disposizione erano insufficienti. Le formule

relative alle presunzioni rinviavano dunque a situazioni di dubbio e

esigevano dal giudicante l’adozione di una certa posizione in caso di

dubbio, come prevede la presunzione legale. Detto in altri termini, ciò

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

permetteva al sistema di raggiungere la forza di cosa giudicata anche

quando non era possibile stabilire tutta la verità.

L’immagine speculare della presunzione è quella che si chiama in diritto

consuetudinario “l’onere della prova” e il “rischio di non convincimento”

(“risque de non-conviction”). La persona su cui pesano l’onere della prova

e il rischio nel processo giudiziario si trova dunque messa in una situazione

dove deve portare prove sufficienti, in mancanza delle quali non può vincere

la causa.

Questa logica funziona perfettamente con gli eventi passati, ma non da

buoni risultati nei casi di diritto di famiglia (Scozzari e Giunta) o di custodia

cautelare in carcere (“détention provisoire”) né peraltro in quelli in cui si è

applicato l’articolo 39.

Quest’ultima categoria di casi vertono su situazioni d’urgenza dove la

persona è per esempio arrestata all’aeroporto prima di essere respinta. Dire

in un caso simile che la persona debba assumersi l’onere della prova e

sostenere il rischio di non convincimento – mentre si trova in un centro di

permanenza temporanea presso l’aeroporto – è manifestamente assurdo. Far

pesare la prova e il rischio interamente su questa persona senza metterne

una gran parte a carico dello Stato che espelle costituisce un processo quasi

inquisitorio. Questo tipo di formalismo superficiale è contrario allo spirito

stesso della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

In più, le misure provvisorie indicate ai sensi dell’articolo 39 del

regolamento della Corte non hanno per obiettivo di emettere una decisione

in un certo caso. In tutti i sistemi giuridici, misure d’urgenza di questo tipo

sono utilizzate per congelare una situazione per permettere al giudice che

decide di disporre del tempo necessario per far prevalere la giustizia. In tali

situazioni, la questione non è di sapere se la persona minacciata

d’espulsione sarà o meno torturata o sottoposta a trattamenti inumani o

degradanti nel Paese di destinazione, ma semplicemente di creare una

proroga senza conseguenze irrimediabili per evitare che la persona venga

espulsa irrevocabilmente. Lo scopo non è dunque quello di scoprire la

verità, ma di porre in essere delle condizioni dove la verità possa

quantomeno emergere.

Appare dunque chiaramente che il ruolo delle presunzioni e “dell’onere

della prova” in questo caso è totalmente diverso perché non è volta a

prendere una decisione definitiva sul caso di specie; ha solamente lo scopo

di disporre della possibilità di emanare tutta una serie di decisioni possibili.

Ne consegue obbligatoriamente che il ruolo della persona espulsa dopo un

ricorso all’articolo 39 porta a produrre l’ombra del dubbio, ciò che provoca

l’inversione dell’onere della prova, che pesa allora sul Paese coinvolto. Così

vanno i diritti dell’uomo. Nella teoria della prova, questo si chiama “far

scoppiare la bolla” come per esempio nel caso di presunzione di salute

mentale, dove il più piccolo dubbio è sufficiente a eliminare questa

presunzione e a trasferire l’onere della prova all’accusa. I motivi che sono

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

all’origine di questa inversione sono, ben inteso, totalmente diversi in caso

di processo penale, ma sono attenuati all’ennesimo grado in situazioni

d’urgenza in un aeroporto dove la persona deve essere respinta. Nell’ambito

dei diritti dell’uomo, il minimo di empatia richiesto è l’umanità impongono

che la persona minacciata di espulsione non debba farsi carico di un fardello

eccessivo in materia di prova o di rischio di non convincimento. In altri

termini, lo Stato che espelle è moralmente responsabile della cattiva

valutazione del rischio, mentre in una tale situazione la Corte deve favorire

la sicurezza della persona in causa.

maggioranza dichiara che non c’è semplicemente alcuna equivalenza tra la

“minaccia grave per la collettività” da una parte e “il rischio [che la

persona] subisca dei maltrattamenti se è respinta” dall’altra. La logica di

polizia proposta dallo Stato contraente intervenente semplicemente non

tiene. La questione della pericolosità della persona da espellere per il Paese

che espelle non ha alcun rapporto immediato con il pericolo che questa

persona potrebbe correre se fosse effettivamente espulsa. Ben inteso ci sono

dei casi in cui un terrorista confermato o notorio si vedrà infliggere per

questa ragione una pena più pesante nel Paese, generalmente non firmatario

della Convenzione, verso il quale viene espulso. Tuttavia, il fatto che due

categorie si accavallino di per sé non prova assolutamente che vi sia

equivalenza tra di loro.

Per contro è intellettualmente disonesto suggerire che i casi di espulsione

esigono un livello basso di prova semplicemente perché la persona è

notoriamente pericolosa. Da un punto di vista politico è chiaro che lo Stato

che espelle sarà in questo caso più desideroso di espellere. L’interesse di

una parte non costituisce tuttavia una prova del suo buon diritto. Lo spirito

della Convenzione va precisamente nella direzione contraria, vale a dire che

la Convenzione è concepita per bloccare tali corti circuiti logici e proteggere

l’individuo “dall’interesse” senza freni dell’esecutivo o addirittura dal

potere legislativo dello Stato.

È dunque d’estrema importanza leggere il paragrafo 139 della sentenza

come un imperativo categorico di protezione dei diritti dell’individuo. La

sola maniera di uscire da questa necessità logica sarebbe quella di affermare

che tali individui non meritano di vedere i loro diritti umani protetti – è ciò

che, in minor misura, il terzo intervenente sottintende incoscientemente –

perché sono meno umani.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

OPINIONE CONCORDE DEL GIUDICE MYJER, A CUI

ADERISCE IL GIUDICE ZAGREBELSKY

(Traduzione)

Ho votato come tutti gli altri giudici per la conclusione che

nell’eventualità dell’esecuzione della decisione di espellere il ricorrente

verso la Tunisia, si sarebbe avuta violazione dell’articolo 3 della

Convenzione. Sottoscrivo integralmente anche il ragionamento esposto nei

paragrafi da 124 a 148 della sentenza.

Vorrei tuttavia aggiungere le seguenti osservazioni.

Riguardo alla procedura

La questione di principio che pone il presente caso, così come espressa

dal governo intervenente (ci sono le ragioni per modificare l’approccio

seguito dalla Corte nella sentenza Chahal per ciò che riguarda i casi aventi

all’esame la minaccia provocata dal terrorismo internazionale) è già stata

sollevata in altri casi che sono attualmente sempre pendenti davanti ad una

camera delle terza sezione (Ramzy c. Paesi Bassi, no 25424/05, e A. c. Paesi

Bassi, no 4900/06). In questi due casi, l’autorizzazione di intervenire quale

parte terza è stata accordata al governo lituano, portoghese, slovacco e

britannico e ad alcune organizzazioni non governative. Questi governi

hanno presentato un intervento comune mentre le ONG hanno presentato

osservazioni separate e anche un intervento comune.

Successivamente il caso Saadi (in precedenza chiamato N.S. c. Italia) era

pronto per essere deciso mentre i casi promossi contro i Paesi Bassi non

ancora. La camera della terza sezione incaricata di decidere del caso Saadi

ha deferito il caso alla Grande Camera il 27 marzo 2007. Nella versione

provvisoria del rapporto giurisprudenziale n° 95 del marzo 2007, alla pagina

38 si menziona il caso N.S. c. Italia (deferimento alla Grande Camera)

riguardante l’espulsione in Tunisia del ricorrente, accusato di terrorismo

internazionale. Le stesse informazioni figuravano nella versione definitiva

della Nota di informazioni n° 95 sulla giurisprudenza della Corte (marzo

2007) apparsa qualche tempo dopo. Il Governo britannico ha chiesto entro i

termini stabiliti l’autorizzazione di presentare un intervento quale parte

terza.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

Riguardo alla questione in sé

Il paragrafo 137 della sentenza vi risponde con concisione: “ La Corte

nota innanzitutto che in questo periodo gli Stati incontrano considerevoli

difficoltà per proteggere la propria popolazione dalla violenza terroristica

(…). Non si dovrà quindi sottostimare l’ampiezza del pericolo che oggi

rappresenta il terrorismo e la minaccia che incombesulla collettività. Ciò

non dovrebbe tuttavia rimettere in discussione il carattere assoluto

dell’articolo 3.”

Non sarei sorpreso che alcuni lettori della sentenza trovino – a prima

vista – difficile comprendere che la Corte, evidenziando il carattere assoluto

dell’articolo 3, sembra accordare maggiore protezione al ricorrente straniero

che è stato giudicato colpevole di crimini legati al terrorismo piuttosto che

alla collettività nel suo insieme, esposta alla violenza terroristica. Si

potrebbe immaginare che ragionino così: una cosa è non espellere gli

stranieri – ivi comprese le persone che hanno chiesto l’asilo politico –

quando ci sono motivi seri e accertati di credere che l’interessato, se lo si

espelle verso il Paese di destinazione, incorrerà nel rischio reale di essere

sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 3 (vedasi per esempio la

sentenza dell’11 gennaio 2007 nel caso Salah Sheek c. Paesi Bassi), ossia di

non espellere gli stranieri che fanno parte della categoria prevista

dall’articolo 1 F. della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status di

rifugiato (decisione del 15 settembre 2005 nel caso Teshome Goraga

Bonger c. Paesi Bassi) tanto più che queste persone non costituiscono un

pericolo potenziale per la vita dei cittadini dello Stato, ma altra cosa è

sentirsi dire che uno straniero che costituisce (o forse costituisce ancora)

una eventuale minaccia terroristica per i cittadini non possa essere espulso.

Di fatto, la Convenzione (come i suoi Protocolli) contiene norme

giuridiche in materia di diritti dell’uomo che devono essere riconosciute ad

ogni persona sottoposta alla giurisdizione delle Alte Parti Contraenti

(articolo 1). Ogni persona significa tutti quanti: non solo i terroristi e gli

altri individui della stessa risma. Gli Stati hanno anche l’obbligo positivo di

proteggere la vita dei loro cittadini. Essi devono fare tutto ciò che è

ragionevole attendersi per impedire il verificarsi di un rischio per la vita,

certo ed immediato, di cui avevano o avrebbero dovuto avere conoscenza

(Osman c. Regno Unito, sentenza del 28 ottobre 1998, Recueil 1998-VIII,

§§ 115-116). Essi hanno, come indicato nel preambolo delle linee direttrici

del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la

lotta contro il terrorismo (adottate l’11 luglio 2002), “il dovere imperativo”

di proteggere le popolazioni contro eventuali atti terroristici. Arriverei

addirittura a dire che la Convenzione obbliga gli Stati contraenti a fare il più

possibile perché i cittadini possano vivere senza temere per la loro vita o per

i loro beni. Ricordo, riguardo a ciò, che la libertà di vivere al riparo dalla

paura figura tra le quattro liberà indicate nel famoso discorso di Roosevelt.

Grande Camera, sentenza 22 febbraio 2008, ricorso n. 37201/06, Saadi c. Italia

Tuttavia gli Stati non possono combattere il terrorismo internazionale a

qualsiasi prezzo. Gli Stati non devono ricorrere a metodi che intacchino i

valori stessi che cercano di proteggere. E ciò vale, a maggior ragione, per i

diritti “assoluti” a cui non si dovrebbe derogare neanche in caso di pericolo

pubblico (articolo 15 della Convenzione). In occasione di un seminario di

alto livello sul tema la Protezione dei diritti dell’uomo nella lotta contro il

terrorismo (che si è tenuto a Strasburgo il 13 e 14 giugno 2005), l’allora

ministro francese della Giustizia, Robert Badinter, ha parlato giustamente

della doppia minaccia che il terrorismo costituisce per i diritti dell’uomo:

una minaccia diretta, proveniente dagli atti di terrorismo e una minaccia

indiretta, proveniente dal fatto che le stesse misure di lotta contro il

terrorismo rischiano di violare i diritti dell’uomo. La difesa dei diritti

dell’uomo nella lotta contro il terrorismo è innanzitutto una questione di

difesa dei nostri valori, anche per coloro che cercano di distruggerli. Non

c’è niente di più controproducente come combattere il fuoco con il fuoco, o

dare ai terroristi il pretesto ideale per trasformarsi in martiri e per accusare

le democrazie di usare due pesi e due misure. Una simile condotta

servirebbe a creare un terreno favorevole alla radicalizzazione ancora più

forte e al reclutamento di futuri terroristi.

Dopo gli avvenimenti dell’11 settembre 2001, il Comitato dei Ministri

del Consiglio d’Europa ha affermato, nel preambolo delle linee direttrici

precitate, l’obbligo per gli Stati di rispettare, nella lotta contro il terrorismo,

gli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo e per gli Stati

membri, in particolare, la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo

e delle libertà fondamentali oltre che la giurisprudenza della Corte europea

dei diritti dell’uomo. La linea direttrice 14.2 stabilisce chiaramente che uno

Stato che intende espellere una persona verso il proprio Paese d’origine o

verso un altro Paese ha l’obbligo di non esporlo alla pena di morte, alla

tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti.

La Corte ha deciso che nel caso di specie fatti seri e accertati portano a

pronunciarsi per un rischio reale di vedere l’interessato subire trattamenti

contrari all’articolo 3 della Convenzione qualora fosse espulso in Tunisia.

Perciò, esiste che una sola risposta (unanime) possibile.

Divieto di tortura (art. 3) – trattamento inumano – trattamento degradante –

espulsione - sostanziali motivi – rischio reale di subire trattamenti vietati –

misure provvisorie – natura assoluta e inderogabile del divieto – lotta al

terrorismo – protezione della sicurezza – assicurazioni diplomatiche

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