CASE OF E.B. v. FRANCE

[Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

Application no. 43546/02 · Delivered 2008-01-22 · ECLI:CE:ECHR:2008:0122JUD004354602 · Languages: IT · EN · FR

Application no.
43546/02
Delivered
2008-01-22
Respondent State
FRA
Conclusion
Violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 8 - Right to respect for private and family life;Article 8-1 - Respect for private life);Non-pecuniary damage - award
Convention articles
8, 8-1, 14, 14+8, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentChristos RozakisJudgeJean-Paul CostaJudgeNicolas BratzaJudgeBoštjan ZupančičJudgePeer LorenzenJudgeFrançoise TulkensJudgeLoukis LoucaidesJudgeIreneu Cabral BarretoJudgeRiza TürmenJudgeMindia UgrekhelidzeJudgeAntonella MularoniJudgeElisabeth SteinerJudgeElisabet Fura-SandströmJudgeEgbert MyjerJudgeDanutė JočienėJudgeDragoljub PopovićJudgeSverre Erik JebensRegistrarMichael O'Boyle
Summary
Preparing…

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRANDE CAMERA

CAUSA E.B. c. FRANCIA

(Ricorso n. 43546/02)

SENTENZA

STRASBURGO

22 gennaio 2008

Questa sentenza è definitiva. Essa può subire ritocchi di forma.

traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera

composta da:

Christos Rozakis, presidente,

Jean-Paul Costa,

Nicolas Bratza,

Boštjan Zupančič,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Loukis Loucaides,

Ireneu Cabral Barreto,

Riza Türmen,

Mindia Ugrekhelidze,

Antonella Mularoni,

Elisabeth Steiner,

Elisabet Fura-Sandström,

Egbert Myjer,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

Sverre Erik Jebens, giudici,

e da Michael O'Boyle, cancelliere aggiunto,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 14 marzo ed il

28 novembre 2007,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

Repubblica francese, con il quale una cittadina di questo Stato, la sig.na E.

B. (« la ricorrente »), ha adito la Corte il 2 dicembre 2002 in virtù dell’art.

34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali (« la Convenzione »). Il presidente della Grande

Camera ha accolto la richiesta di non divulgare la sua identità formulata

dalla ricorrente (articolo 47, par. 3, del regolamento).

procedimento di richiesta di autorizzazione all’adozione, un trattamento

discriminatorio in ragione del suo orientamento sessuale e lesivo del suo

diritto al rispetto della vita privata.

(articolo 52, § 1, del regolamento). Il 19 settembre 2006 una camera della

suddetta sezione, composta dai seguenti giudici: Ireneu Cabral Barreto,

presidente, Jean-Paul Costa, Rıza Türmen, Mindia Ugrekhelidze,

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OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

da Sally Dollé, cancelliere di sezione, si è spogliata della competenza a

favore della Grande Camera, senza che alcuna delle parti si opponesse

(articoli 30 della Convenzione e 72 del regolamento). Preliminarmente, la

camera aveva ricevuto le osservazioni presentate dal prof. R. Wintemute per

conto di quattro organizzazioni non governative (Fédération internationale

des Ligues des Droits de l'Homme – FIDH, European Region of the

International Lesbian and Gay Association - ILGA-Europe, British

Association for Adoption and Fostering - BAAF e Association des Parents

et futurs parents Gays et Lesbiens – APGL) a titolo di intervento in causa

(articolo 44, § 2, del regolamento). Queste osservazioni sono state inserite

nel fascicolo di causa trasmesso alla Grande Camera.

conformemente agli articoli 27, §§ 2 e 3, della Convenzione e all’articolo 24

del regolamento.

controversia, mentre il Governo francese non ha depositato memorie.

Strasburgo, il 14 marzo 2007 (articolo 59, § 3, del regolamento).

Sono comparsi:

Sig.re

E. BELLIARD, direttrice degli Affari giuridici

del Ministero degli Affari esteri,

agente,

A.-F. TISSIER, vice-direttrice dei diritti dell'uomo,

M.-G. MERLOZ, redattrice presso la vice-direzione

dei diritti dell'uomo,

L. NELIAZ, funzionario amministrativo presso l’ufficio

dell'infanzia e della famiglia del Ministero del

Lavoro, della coesione sociale e degli alloggi,

F. TURPIN, redattrice presso l’Ufficio delle questioni

giuridiche e del contenzioso

del Ministero della Giustizia,

consulenti;

Avv. C. MÉCARY, avvocato del foro di Parigi,

avvocato,

Sig.ri R. WINTEMUTE, professore di diritti umani,

King's College, Università di Londra,

H. YTTERBERG, Ombudsman contro la discriminazione

fondata sull'orientamento sessuale in Svezia,

A. WEISS,

consulenti.

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sig.ra E. Belliard.

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

relazione stabile con una donna, R., di professione psicologa.

dipartimento del Giura una richiesta di autorizzazione per l’adozione di un

minore. Desiderava indirizzarsi verso l’adozione internazionale,

orientandosi in particolare verso l’Asia, l’America Meridionale e il

Madagascar. Rese noto il suo orientamento sessuale e la relazione con la

sig.na R., sua compagna.

l’infermiera puericultrice rilevarono in particolar modo che:

« la sig.na B. e la sig.na R. non si considerano come una coppia e la sig.na R., pur

essendo interessata dalla domanda di adozione della sua compagna, non si sente

coinvolta dalla sua pratica.

La sig.na B. ritiene di dover assumere il ruolo sia di madre che di padre, e la sua

compagna ritiene di non avere alcun diritto su questo minore, ma interverrà

all’occorrenza.

(...)

L'orientamento della sig.na B. verso l’adozione segue ad un rifiuto di fare un figlio.

Ella preferisce spiegare ad un bambino che egli ha avuto un padre ed una madre e

che lei vuole renderlo felice, piuttosto che raccontargli che lei non ha voglia di vivere

con un uomo.

(...)

Per la sig.na B. un padre è una presenza stabile, rassicurante, su cui si può contare. E

propone di dare ad un futuro figlio adottivo questa immagine di padre nella persona di

suo padre e di suo cognato. Ma sostiene anche che il bambino potrà scegliere un

sostituto del padre nel suo ambiente di vita (genitori di un compagno, o un professore,

o un amico …).

(...)

CONCLUSIONE

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d’ascolto, di apertura di spirito, di cultura, di disponibilità. Abbiamo apprezzato anche

la sua lungimiranza nell’analisi dei problemi, le sue capacità educative ed affettive.

Tuttavia, vista la sua attuale condizione di vita: nubile, in più vita con una

compagna, non abbiamo potuto valutare la sua capacità di dare ad un bambino

un’immagine di famiglia, di coppia di genitori con buone possibilità di assicurargli

uno sviluppo stabile e gratificante.

Si riserva il parere per l’autorizzazione all’adozione di un minore. »

psicologa incaricata di istruire la richiesta pronunciò un parere negativo,

esprimendosi in particolar modo nei termini seguenti :

« (...)

La Signorina [B.] possiede molte qualità umane, è entusiasta, calorosa e la si

percepisce come molto protettiva.

Le sue idee sull’educazione dei bambini sembrano molto positive. Possiamo però

interrogarci su svariati fattori legati alla storia, al contesto di accoglienza e al

desiderio di avere un bambino.

Una certa ambiguità regna sulle sue possibilità di identificarsi ad immagine del

padre. Non dimentichiamo che è con la figura dei due genitori che il bambino cresce.

Il bambino ha bisogno di adulti che si facciano carico della loro funzione di genitori:

se un genitore è solo, quali effetti avrà ciò sullo sviluppo del bambino?

(...)

Non vogliamo in nessun caso far diminuire la fiducia della Signorina [B.] in sé

stessa, meno che mai insinuare che ella sarebbe dannosa per un bambino, quel che noi

sosteniamo è che tutti gli studi sulla genitorialità dimostrano che un bambino ha

bisogno di avere due genitori.

Del resto, alla domanda se la sig.na B. avesse desiderato essere cresciuta da uno solo

dei suoi genitori, la stessa ha risposto di no.

(...)

Restano alcune zone d’ombra, legate all’illusione di ottenere una lettura diretta del

desiderio di avere un bambino: non sarebbe più saggio soprassedere su questa

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situazione ? (...) »

assistenza sociale all’infanzia emise un parere sfavorevole. A proposito

dell’immagine paterna e maschile, il parere rilevò che la ricorrente non si

poneva la questione in modo adeguato, ritenendo di poter assumere ella

stessa senza difficoltà i ruoli di padre e di madre, pur invocando un possibile

ruolo per suo padre e/o per suo cognato, i quali, tuttavia, erano lontani e

difficili da incontrare per il bambino. Per di più, l’autore del parere si

interrogò sulla presenza della sig.na R. a fianco della ricorrente, osservando

che le stesse rifiutavano di considerarsi come una coppia e che la sig.na R.

non interveniva mai nel progetto di adozione. La motivazione del parere si

chiudeva con queste parole:

« Mi trovo di fronte a molti interrogativi su dei punti importanti che toccano la

crescita sul piano psicologico di un minore, che ha già vissuto esperienze di

abbandono, frattura culturale, linguistica …»

all’infanzia, membro della Commissione per le autorizzazioni, emise un

parere sfavorevole, considerando che l’affido di un minore alla ricorrente

presenterebbe un certo numero di rischi relativi alla strutturazione della

personalità del minore stesso. Mise in risalto in particolar modo il fatto che

la ricorrente aveva una relazione con un’amica, pur non considerandosi

come una coppia, provocando una situazione ambigua, se non addirittura un

qualcosa di non esprimibile, implicante un interrogativo, e così pure il

rischio per il bambino di non potersi confrontare se non con un’immagine

materna. Lo psicologo aggiunse quanto segue:

« (...)

Al di là del limite, come si fa, rifiutando l’immagine dell’uomo, a non rifiutare

anche l’immagine del bambino ? (il minore in attesa di adozione ha un padre

biologico del quale bisognerà preservare l’esistenza simbolica, [la ricorrente] ne avrà

le possibilità ?) (...) »

dell’associazione dei pupilli e degli ex pupilli, presso la Commissione per le

autorizzazioni, diede un parere sfavorevole, considerando quanto segue:

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sembra di considerare ora, con distacco, l’importanza di una coppia mista (uomo e

donna) nell’accoglienza di un bambino.

Il ruolo della « madre ospite » e quello del « padre ospite » nell’educazione del

bambino giorno dopo giorno sono complementari, ma diversi l’uno dall’altro.

Si tratta di un equilibrio che il bambino sconvolgerà tanto più fortemente qualche

volta a seconda del suo processo di realizzazione e di accettazione della verità sulle

sue origini e sul suo percorso.

Mi pare quindi necessario che vi sia un solido equilibrio tra una « madre ospite » ed

un « padre ospite » in un procedimento di adozione nell’interesse del minore. (...) »

Commissione, a nome dell’Unione dipartimentale delle associazioni

familiari (UDAF), pur invocando la Convenzione sui diritti del fanciullo del

20 novembre 1989, diede un parere sfavorevole in mancanza di un referente

paterno, aggiungendo quanto segue:

« (...) Sembra impossibile costruire una famiglia e crescere un bambino senza

l’adesione totale di questa amica [R.] al progetto, però il rapporto psicologico e quello

sociale dimostrano la notoria indifferenza di costei rispetto al progetto della sig.na

[B.] (...)

In via ulteriormente subordinata, non sono integrate le condizioni materiali di

accoglienza. Occorre cambiare alloggio, risolvere il problema della suddivisione delle

responsabilità tra le due compagne, i cui progetti di vita a questo riguardo sono quanto

meno diversi. »

all’infanzia pronunciò un parere sfavorevole, osservando espressamente

che:

« - La sig.na [B.] ha una relazione con un’amica che non sembra essere parte

integrante del progetto. Il ruolo che questa amica occuperebbe nella vita del bambino

adottato non è chiaramente definito;

In queste condizioni, è da temere che il bambino non possa trovare in questo nucleo

familiare i diversi punti di riferimento familiari necessari per consentire la

strutturazione della sua personalità e del suo sviluppo. »

del Consiglio generale fu notificata alla ricorrente con lettera del 26

novembre 1998. Essa in particolare era motivata come segue:

« (...) durante l’esame di ogni richiesta di autorizzazione, rientra nei miei poteri di

non prendere in considerazione che il solo interesse del minore e di circondarmi di

tutte le garanzie in materia.

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paterni in grado di favorire lo sviluppo armonioso di un bambino adottato.

Per di più, il ruolo che occuperebbe la sua compagna nella vita del bambino non è

sufficientemente chiaro: anche se non sembra essere contraria al suo progetto, tuttavia

non sembra esservi coinvolta, creando una situazione pregiudizievole all’acquisto di

punti di riferimento per un bambino.

Perciò, l’insieme di questi elementi non sembra poter garantire ad un minore

adottato il quadro familiare sufficientemente strutturato che possa consentire il suo

sviluppo. (...) »

al presidente del Consiglio generale contro tale decisione di rigetto.

venne affidata dal servizio di assistenza sociale per l’infanzia ad una

psicologa medico. Nella sua relazione del 7 marzo 1999, redatta dopo un

colloquio con la ricorrente, questa psicologa concluse che « la sig.na B. ha

delle risorse interessanti per l’accoglienza di un bambino (pazienza – valori

vista la presenza di alcuni punti problematici (confusione tra non direzionalità e lasciar fare, e mancata comprensione dell’introduzione di un

terzo in un sistema).

confermò il diniego della richiesta di autorizzazione.

Besançon con un ricorso in annullamento contro le due decisioni

amministrative del 26 novembre 1998 e del 17 marzo 1999. Ella contestò

anche lo svolgimento dell’istruttoria della sua richiesta di autorizzazione.

Sottolineò che una parte degli intervenuti in tale procedimento non l’aveva

nemmeno incontrata, in particolar modo lo psicologo membro della

Commissione per le autorizzazioni.

amministrativo annullò le decisioni del 26 novembre 1998 e del 19 marzo

1999, giudicando come segue:

« (...) il presidente del consiglio generale del Giura si è fondato da un lato su
« un’assenza di immagine o di referenti paterni in grado di favorire lo sviluppo

armonioso di un minore adottato » e, dall’altro lato, sul « ruolo che occuperebbe la

(sua) compagna nella vita del bambino » ; che i motivi così opposti non sono di per sé tali da giustificare legalmente il diniego dell’autorizzazione; che risulta dagli atti del

fascicolo che la sig.na B., le cui qualità umane ed educative non sono contestate, che

esercita la professione di insegnante e che è ben inserita nel suo ambiente sociale,

presenta delle garanzie sufficienti sul piano familiare, educativo e psicologico per

accogliere un minore adottato; che (...) la sig.na B. ben può chiedere, nelle circostanze

del caso di specie, l’annullamento delle decisioni di diniego dell’autorizzazione

adottate nei suoi confronti (...) »

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d’appello di Nancy, con sentenza del 21 dicembre 2000, annullò la

precedente sentenza. Essa considerò innanzitutto che se B. « sostiene di non

aver ricevuto comunicazione di un test della personalità, tuttavia ella non

allega che avrebbe richiesto comunicazione di questo documento e che le

sarebbe stato opposto un rifiuto »; e che il quarto comma dell’articolo 63 del

codice della famiglia e dell’assistenza sociale « non produce l’effetto di

proibire la redazione di un rapporto operando la sintesi di altri documenti;

che dunque, la circostanza che uno psicologo avrebbe formato un rapporto,

senza ascoltare l’interessata, sulla base delle sole informazioni raccolte da

parte di altri soggetti intervenuti, non influisce sulla regolarità

dell’istruttoria della richiesta di autorizzazione presentata dalla sig.na

B. (...) ».

« (...) la decisione del 26 novembre 1998 e quella del 17 marzo 1999, adottate a

seguito di ricorso amministrativo, mediante le quali il presidente del consiglio

generale del Giura ha respinto la richiesta di autorizzazione all’adozione presentata

dalla sig.na B., sono motivate dal difetto di « punti di riferimento identificativi »

dovuto all’assenza di un’immagine o di un referente paterno e all’ambiguità

dell’impegno di ciascun membro del nucleo familiare con riguardo al minore accolto;

che risulta dagli atti del fascicolo, ed in particolar modo dagli elementi raccolti nel

corso dell’istruttoria della richiesta della sig.na B., che quest’ultima, avuto riguardo

alle sue condizioni di vita e nonostante la presenza di qualità umane ed educative

incontestabili, non offrirebbe garanzie sufficienti sul piano familiare, educativo e

psicologico per accogliere un minore adottato (...) ;

(...) contrariamente a quanto sostiene la sig.na B., il presidente del consiglio

generale non ha fondato il diniego dell’autorizzazione su una posizione di principio

con riguardo alla scelta di vita dell’interessata; che, di conseguenza e comunque sia, la

ricorrente non ha ragione di invocare l’inosservanza (...) delle prescrizioni degli

articoli 8 e 14 della Convenzione (...) ».

Consiglio di Stato respinse l’impugnazione della ricorrente con una

sentenza così motivata:

« (...) Per quanto concerne i motivi del diniego dell’autorizzazione opposto alla

sig.na [B.] :

(...)

Considerando, in primo luogo, che la circostanza che una domanda di

autorizzazione all’adozione di un bambino sia presentata, come è consentito

dall’articolo 343-1 del codice civile, da una persona non sposata, non vieta all’autorità

amministrativa di accertare, tra i fattori educativi e psicologici favorevoli alla

formazione della personalità del minore, se la persona candidata all’adozione possa

offrire nella sua famiglia o nel suo ambiente un’ « immagine o un referente » paterno,

nel caso di richiesta presentata da una donna (...) ; che questa stessa circostanza non

costituisce nemmeno ostacolo, nel caso in cui la persona non sposata e richiedente

l’autorizzazione viva una relazione stabile con un’altra persona, che sarà giocoforza

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disposizioni, a verificare, anche nel caso in cui questa relazione non si traduca in un

vincolo giuridico, che il comportamento o la personalità di questo terzo soggetto,

valutati in base a considerazioni oggettive, siano di quelli che favoriscano una tale

accoglienza; che, di conseguenza, la corte amministrativa d’appello non ha commesso

alcun errore di diritto considerando che i due motivi opposti alla sig.na [B.] per

rifiutare l’autorizzazione da lei richiesta nella sua qualità di donna nubile, ricavati, da

un lato, dal «difetto di punti di riferimento identificativi dovuto all’assenza di

un’immagine o di un referente paterno», dall’altro lato dall’ «ambiguità dell’impegno

di ciascun membro del nucleo familiare con riguardo al minore accolto» rientravano

tra quelli idonei a fondare legalmente, con riguardo alle suddette disposizioni del

decreto del 1° settembre 1998, un diniego di autorizzazione;

Considerando, in secondo luogo, che se la sig.na [B.] sostiene che menzionando le

sue « condizioni di vita » per giustificare la legittimità del diniego di autorizzazione,

la corte amministrativa d’appello ha fatto implicitamente riferimento ai suoi

orientamenti sessuali, risulta dagli atti del fascicolo sottoposti ai giudici di merito che

la sig.na [B.] era, all’epoca dell’istruttoria relativa alla sua richiesta, impegnata in una

relazione omosessuale stabile; che considerando che questa relazione doveva essere

presa in considerazione con riguardo ai bisogni e all’interesse di un minore adottato,

la corte non ha né fondato la sua decisione su una posizione di principio relativa agli

orientamenti sessuali della ricorrente, né ha ignorato il combinato disposto delle

disposizioni pattizie degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; che la corte non ha,

tanto meno, ignorato le disposizioni dell’articolo L. 225-2 del codice penale, che vieta

le discriminazioni a carattere sessuale;

Considerando, in terzo luogo, che ritenendo che la sig.na [B.], « avuto riguardo alle

sue condizioni di vita e nonostante la presenza di qualità umane ed educative

incontestabili, non offriva garanzie sufficienti sul piano familiare, educativo e

psicologico per accogliere un minore adottato », la corte amministrativa d’appello,

che non ha ignorato gli elementi favorevoli all’interessata emergenti dal fascicolo che

le era stato sottoposto, non ha travisato gli atti di tale fascicolo;

Considerando che risulta da quanto precede che la sig.na [B.] non ha ragioni per

chiedere l’annullamento della sentenza sopra menzionata, la quale è adeguatamente

motivata (...) ».

II. LA NORMATIVA E LA PRASSI RILEVANTI

A. Le norme interne

Articolo 343

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in matrimonio da più di due anni o ciascuno di età superiore a ventotto anni. »

Articolo 343-1

« L'adozione può essere altresì richiesta da ogni persona di età superiore a ventotto

anni. (...) »

Articolo 63

« I minorenni affidati all’assistenza pubblica possono essere adottati sia dalle

persone cui il servizio di assistenza sociale per l’infanzia li ha affidati per assicurarne

la custodia, allorché i legami affettivi che si sono stabiliti tra di loro giustificano

questa misura, sia da persone autorizzate a tale scopo (...)

L'autorizzazione è accordata, per cinque anni, entro il termine di nove mesi dal

giorno della richiesta dal presidente del consiglio generale, previo parere di una

commissione. (...) »

Articolo 100-3

« Le persone che desiderano accogliere in previsione della sua adozione un minore

straniero devono richiedere l’autorizzazione prevista dall’articolo 63 del presente

codice. »

istruzione delle richieste di autorizzazione delle persone che

desiderano adottare un minorenne affidato all’assistenza pubblica

Articolo 1

« Ogni persona che desidera ottenere l’autorizzazione prevista dal primo comma

dell’articolo 63 e dall’articolo 100-3 del codice della famiglia e dell’assistenza sociale

deve farne richiesta al presidente del consiglio generale del suo dipartimento di

residenza. (...) »

Articolo 4

« Prima di rilasciare l’autorizzazione, il presidente del consiglio generale deve

assicurarsi che le condizioni di accoglienza offerte dal richiedente sul piano familiare,

educativo e psicologico corrispondano ai bisogni e all’interesse del minore adottato.

A tale scopo, dispone degli accertamenti presso il richiedente (...) »

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« La decisione è adottata dal presidente del consiglio generale previa consultazione

della commissione per le autorizzazioni (...) »

B. Le convenzioni internazionali

minori

è in corso l’esame da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio

d’Europa, stabiliscono in particolar modo quanto segue:

Articolo 7 – Condizioni per l’adozione

« 1. La legislazione consente l’adozione di un minore:

a. da parte di due persone di sesso diverso

i. che sono unite in matrimonio tra di loro o,

ii. allorché tale istituto esiste, che hanno contratto una registered partnership;

b. da parte di una sola persona.

convenzione alle coppie omosessuali unite in matrimonio o che hanno contratto tra di

loro una registered partnership. Essi hanno anche facoltà di estendere la portata della

presente convenzione alle coppie eterosessuali e omosessuali che vivono insieme nel

quadro di una relazione stabile. »

fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20

novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990, sono di questo

tenore:

Articolo 3

« 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, che siano di competenza delle

istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità

amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve

essere una considerazione preminente.

necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori,

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adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione

sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti, in particolare nell’ambito

della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro

personale, nonché l’esistenza di un adeguato controllo. »

Articolo 4

« Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,

amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente

Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali

provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito

della cooperazione internazionale. »

Articolo 5

« Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se

del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli

usi locali, dei tutori o di altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a

quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità,

l’orientamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti

dalla presente Convenzione. »

Articolo 20

« 1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo

ambiente familiare, o che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio

interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

conformità con la loro legislazione nazionale.

una famiglia, nella kafalah di diritto islamico, nell’adozione o, in caso di necessità,

nel collocamento in un adeguato istituto per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione

tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità

nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e

linguistica. »

Articolo 21

« Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che

l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti, le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure

applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che

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rapporto al padre e alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse

necessario, le persone interessate abbiano dato il loro consenso all’adozione con

cognizione di causa, dopo avere acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo, nel

suo Paese di origine, non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una

famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito

per le persone che ne sono responsabili;

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali, a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le

sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi

competenti. (...) »

minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

1993 prevedono quanto segue:

Articolo 5

« Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le

autorità competenti dello Stato di accoglienza:

a. hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per

l’adozione;

b. si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari

consigli; e

c. hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare e a soggiornare in

permanenza nello Stato medesimo. »

Articolo 15

« 1. Se ritiene che i richiedenti siano qualificati ed idonei per l’adozione, l’Autorità

centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla

loro identità, capacità legale e idoneità all’adozione, sulla loro situazione personale,

familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano,

sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale, nonché sulle

caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.

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DIRITTO

fondato sul suo orientamento sessuale e lesivo del suo diritto al rispetto

della vita privata. Ella invoca l’articolo 14 della Convenzione in combinato

disposto con l’articolo 8, che dispongono quanto segue:

Articolo 8

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo

domicilio e della sua corrispondenza.

non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge ed in quanto costituisca una

misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,

l’ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la

protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. »

Articolo 14

« Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve

essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore,

di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o

sociale, di appartenenza ad una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra

condizione. »

I. SULLA RICEVIBILITA’

A. Argomenti delle parti

inquadra in tre situazioni ben distinte: in primo luogo, può trattarsi di una

persona non sposata che desidera adottare, in un Paese membro in cui ciò è

consentito, anche in via eccezionale, restando inteso che qualsiasi

compagno non avrà alcun diritto nei confronti del minore adottato (adozione

individuale); in secondo luogo, uno dei membri di una coppia dello stesso

sesso può volere adottare il figlio del suo compagno, consentendo così ai

due membri di questa coppia di esercitare la patria potestà nei confronti del

minore adottato (adozione da parte di un secondo genitore); infine, i due

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

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minore che non ha alcun legame con loro, in modo che i due compagni

acquistano simultaneamente i diritti propri dei genitori nei confronti del

minore adottato (adozione congiunta). La ricorrente precisa che, dal canto

suo, ella si colloca in una procedura finalizzata ad un’adozione individuale,

il che è giuridicamente più semplice.

indispensabile per chi vuole adottare un minore in Francia o all’estero.

esiste, e ciò quale che sia l’orientamento sessuale dei candidati all’adozione.

Ciò nonostante, ritiene che l’articolo 14 della Convenzione, in combinato

disposto con l’articolo 8, sia applicabile nella fattispecie. Da un lato, la

possibilità o l’opportunità di richiedere l’autorizzazione all’adozione si

colloca nel campo di applicazione dell’articolo 8, sia con riguardo alla « vita

privata », poiché si tratta di instaurare una nuova relazione con un altro

individuo, che con riguardo alla « vita familiare », trattandosi di un tentativo

di creare una vita familiare con il minore che verrebbe adottato. Dall’altro

lato, l’orientamento sessuale, che fa parte della vita privata, si colloca a

questo titolo nel campo di applicazione dell’articolo 8.

2. Il Governo

censura nel campo di applicazione dell’articolo 8 della Convenzione e,

pertanto, nemmeno in quello dell’articolo 14. Ad ogni modo, diversamente

che nel caso Fretté (Fretté c. France, n. 36515/97, § 32, CEDU 2002-I), il

diniego di autorizzazione non era motivato, esplicitamente o implicitamente,

dall’orientamento sessuale della ricorrente e non poteva dunque essere

elemento costitutivo di una discriminazione, diretta o indiretta, fondata sulla

sua omosessualità.

due motivi: la mancanza di un referente paterno e l’ambiguità dell’impegno

della compagna della ricorrente nell’accoglienza del minore.

ricorda che numerosi professionisti ritengono che l’alterità sessuale sia un

elemento importante dell’identità del bambino e che è perfettamente

comprensibile che i servizi sociali del dipartimento abbiano preso in

considerazione la mancanza di punti di riferimento identificativi con

riguardo all’immagine del padre. Il Governo ricorda delle decisioni interne

per concludere che un motivo di questo tipo sarebbe stato opposto a

qualunque altro richiedente eterosessuale che vivesse senza persone intime

dell’altro sesso.

coinvolgimento della compagna della ricorrente è un fatto comprovato.

Rileva che la ricorrente insiste nel negare qualsivoglia ruolo alla presa in

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

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comportamento della cerchia di intimi al momento dell’accoglienza di un

minore nel nucleo familiare. A prescindere dalla mancanza di conseguenze

giuridiche per la compagna, l’arrivo di un bambino modifica l’equilibrio

della coppia e della famiglia d’accoglienza e il passato del soggetto adottato

giustifica tanto più che sia valutata la coesione della coppia a fronte del

progetto d’adozione. Così, l’indifferenza di R. poteva essere interpretata

come un elemento poco rassicurante per il bambino, con un rischio per lui di

trovarsi in competizione, in termini di affetto e di disponibilità, con la

compagna della ricorrente, oltre al fatto che quest’ultima sarebbe

inevitabilmente coinvolta nella vita quotidiana del minore. Per il Governo,

questo motivo non può essere collegato all’orientamento sessuale della

ricorrente, come dimostra la giurisprudenza interna.

diverse da quelle del caso Fretté (cit.) ed è opportuno insistere sul fatto che

le autorità amministrative e giudiziarie francesi non si sono fatte guidare se

non che dalla preoccupazione per l’interesse superiore del bambino. Questo

interesse superiore è centrale per numerosi strumenti internazionali che

vincolano la Francia. Non esiste un diritto ad avere un bambino, né un

diritto all’autorizzazione ad adottare. L’adozione è una misura di protezione

del minore che mira ad offrirgli una famiglia. Il procedimento per

l’autorizzazione ha come unica finalità quella di determinare se, tra i

numerosi candidati, una persona cumuli in sé le condizioni più favorevoli su

tutti i piani per il minore. Di fatto, il desiderio di avere un bambino non può

prevalere sull’interesse del minore.

B. La valutazione della Corte

combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione, ricorda innanzitutto

che le disposizioni di quest’ultimo non garantiscono né il diritto di costituire

una famiglia, né il diritto di adottare (Fretté, cit., § 32), sul che le parti

convengono. Il diritto al rispetto della « vita familiare » non tutela il

semplice desiderio di costituire una famiglia ; esso presuppone l’esistenza di

una famiglia (Marckx c. Belgio, sentenza del 13 giugno 1979, serie A n. 31,

§ 31), o quanto meno di una relazione potenziale che avrebbe potuto

svilupparsi, per esempio, tra un padre naturale ed un figlio nato fuori dal

matrimonio (Nylund c. Finlandia (dec.), n. 27110/95, CEDU 1999-VI ), di

una relazione sorta da un matrimonio non fittizio, anche se una vita

familiare non si era ancora pienamente costituita (Abdulaziz, Cabales e

Balkandali c. Regno Unito, sentenza del 28 maggio 1985, serie A n. 94, p.

32, § 62), o ancora di una relazione nata da un’adozione legale e non fittizia

(Pini e altri c. Romania, n. 78028/01 e 78030/01, § 148, CEDU 2004-V).

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

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altri strumenti internazionali, quali la Convenzione sui diritti del fanciullo,

adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 o

la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la

cooperazione in materia di adozione internazionale (paragrafi 30-31 sopra

riportati).

sensi dell’articolo 8 della Convenzione, è di per sé una nozione ampia, che

comprende, fra l’altro, il diritto di stringere e sviluppare relazioni con i

propri simili (Niemietz c. Germania, sentenza del 16 dicembre 1992, serie A

n. 251-B, p. 33, § 29), il diritto allo « sviluppo personale » (Bensaïd

c. Regno Unito, n. 44599/98, § 47, CEDU 2001-I) o il diritto

all’autodeterminazione in quanto tale (Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02,

§ 61, CEDU 2002-III). Tale nozione comprende degli elementi come il

nome (Burghartz c. Svizzera del 22 febbraio 1994, serie A n. 280-B, p. 28, §

24), l'identificazione sessuale, l'orientamento sessuale e la vita sessuale, che

rientrano nella sfera personale tutelata dall’articolo 8 (v., per esempio, le

sentenze Dudgeon c. Regno Unito del 22 ottobre 1981, serie A n. 45, pp. 1819, § 41 ; Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito del 19 febbraio 1997,

Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1997-I, p. 131, § 36), e così pure il

diritto al rispetto della decisione di avere un figlio o di non averne (Evans

c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 71, CEDU 2007-...).

l’adozione di un minore in quanto tale, ma la richiesta di autorizzazione al

fine di poterne adottare, caso mai, successivamente. La presente causa pone

dunque il problema della procedura di accesso all’adozione più che

dell’adozione in sé. Tuttavia, non è contestato dalle parti che in pratica

l’autorizzazione è indispensabile per chi vuole adottare un bambino.

essere stata vittima di una discriminazione a causa della sua omosessualità

dichiarata, il che avrebbe comportato una violazione delle disposizioni

dell’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’articolo 8.

se il diritto di adottare, tenuto conto in particolar modo dell’evoluzione della

legislazione in Europa e del fatto che la Convenzione è un testo vivente, da

interpretare alla luce delle condizioni attuali (v., in particolare, Johnston e

altri c. Irlanda, sentenza del 18 dicembre 1986, serie A n. 112, pp. 24-25,

§ 53), debba rientrare o meno nel campo di applicazione dell’articolo 8 della

Convenzione, considerato isolatamente.

ricorda che esso non fa altro che completare le altre disposizioni materiali

della Convenzione e dei suoi Protocolli. Esso non ha un’esistenza

autonoma, perché si applica soltanto per « il godimento dei diritti e delle

libertà » che le norme materiali garantiscono (v., ex multis, Şahin c.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

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dell’articolo 14 non presuppone necessariamente la violazione di uno dei

diritti materiali garantiti dalla Convenzione. E’ necessario, ma sufficiente,

che i fatti di causa ricadano « sotto l’imperio » di almeno uno degli articoli

della Convenzione (Abdulaziz, Cabales e Balkandali, cit., § 71 ; Karlheinz

Schmidt c. Germania, sentenza del 18 luglio 1994, serie A n. 291-B, p. 32, §

22 ; Petrovic c. Austria, sentenza del 27 marzo 1998, Raccolta 1998-II, §

22).

di là del godimento dei diritti e delle libertà, che la Convenzione e i suoi

Protocolli impongono a ciascuno Stato di garantire. Il divieto si applica

anche agli ulteriori diritti, rientranti nel campo di applicazione generale di

ogni articolo della Convenzione, che lo Stato ha liberamente deciso di

tutelare. Questo principio è profondamente radicato nella giurisprudenza

della Corte (caso « relativo a certi aspetti del regime linguistico

dell’insegnamento in Belgio » c. Belgio, sentenza (merito) del 23 luglio

1968, serie A n. 6, p. 33, § 9 ; Abdulaziz, Cabales e Balkandali, cit., § 78 ;

Stec e altri c. Regno Unito (dec.) [GC], n. 65731/01 e 65900/01, § 40,

CEDU 2005-X).

né quella che può essere richiesta dal compagno o dalla compagna dello

stesso sesso del genitore biologico, ma soltanto l’adozione da parte di una

persona non sposata. Ora, se l’articolo 8 della Convenzione ignora questa

questione, la Corte constata che il diritto francese, dal canto suo, accorda

espressamente alle persone non sposate il diritto di chiedere l’autorizzazione

per l’adozione e disciplina un apposito procedimento. Perciò, la Corte

ritiene che le circostanze del caso di specie ricadano, senza dubbio, sotto

l’imperio dell’articolo 8 della Convenzione. Di conseguenza, lo Stato, che è

andato oltre i propri obblighi derivanti dall’articolo 8 istituendo un simile

diritto, ciò che gli è consentito fare in applicazione dell’articolo 53 della

Convenzione, non può, nell’applicazione concreta di quest’ultimo, adottare

delle misure discriminatorie ai sensi dell’articolo 14 (cfr., mutatis mutandis,

il caso « relativo a certi aspetti del regime linguistico dell’insegnamento in

Belgio », cit.).

discriminazione, nell’esercizio del diritto accordatole dalla legislazione

interna, in ragione del suo orientamento sessuale. Quest’ultima è una

nozione coperta dall’articolo 14 della Convenzione (Salgueiro da Silva

Mouta c. Portogallo, n. 33290/96, § 28, CEDU 1999-IX). La Corte ricorda

anche che nel caso Fretté c. Francia (cit.), al quale le parti si riferiscono

espressamente, il ricorrente si lamentava del rigetto della sua richiesta di

autorizzazione, che egli riteneva implicitamente fondata soltanto sul suo

orientamento sessuale. La camera aveva ritenuto che l’articolo 14 della

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

(§ 33).

l’articolo 8, trova applicazione nella fattispecie.

sollevata dal Governo. Ritiene d’altronde, alla luce dell’insieme degli

argomenti delle parti, che tale ricorso ponga delle serie questioni di fatto e

di diritto, che non possono essere risolte a questo punto dell’esame del

ricorso, ma necessitano di un esame nel merito ; ne segue che questo ricorso

non potrebbe essere dichiarato manifestamente infondato, ai sensi

dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Non è stato rilevato nessun altro

motivo di irricevibilità. E’ dunque opportuno dichiarare il ricorso ricevibile.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA

CONVENZIONE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8

A. Argomenti delle parti

dire in realtà la sua omosessualità, che hanno motivato il rifiuto

dell’autorizzazione all’adozione. Ritiene che lo provino l’istruttoria della

sua richiesta e il parere della commissione per le autorizzazioni. Ritiene

anche che una parte della sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato sia

redatta negli stessi termini della sentenza, che esso aveva pronunciato nel

caso Fretté (cit.), il che testimonia di una posizione discriminatoria.

le è stato opposto, la ricorrente scrive che, se gli psicanalisti francesi

sostengono in maggioranza l’idea secondo la quale un bambino avrebbe

bisogno del duplice referente materno e paterno, questa tesi non riposa su

alcun fondamento empirico e costituisce oggetto di contestazioni da parte di

numerosi altri psicoterapeuti. Nella fattispecie, il Governo non dimostra del

resto l’esistenza di una prassi di esclusione delle donne nubili eterosessuali

prive di un compagno di sesso maschile.

sua compagna nella procedura finalizzata all’adozione, ritiene che si tratti di

un motivo illegittimo. Gli articoli 343 e 343-1 del codice civile stabiliscono

che l’adozione è aperta ai coniugi e ad una persona non sposata : i

conviventi non sono toccati e, pertanto, non sono parte del procedimento di

adozione e non beneficiano di alcuno status giuridico una volta adottato un

minore. Tenuto conto del suo diritto ad essere sottoposta a regole giuridiche

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

stessa.

insieme alla sua compagna e che, in seguito, i diversi intervenuti nella fase

di istruttoria della sua richiesta di autorizzazione non hanno mai chiesto di

incontrare la sua compagna. In realtà, o sarebbe stato necessario chiedere di

ascoltare costei, o questo motivo dissimula un diniego fondato unicamente

sul suo orientamento sessuale.

oggetto non ha una giustificazione oggettiva e ragionevole. Occorrono delle

ragioni particolarmente gravi per giustificare una disparità di trattamento

fondata sull’orientamento sessuale, ragioni che mancano nel caso di specie.

Fretté, § 42), occorrerebbero delle ragioni particolarmente gravi per

giustificare una disparità di trattamento nei confronti degli omosessuali.

L’onere della prova dell’esistenza di eventuali ragioni scientifiche grava sul

Governo e se quest’ultimo non ha dimostrato, nell’ambito del caso Fretté e

della presente fattispecie, l’esistenza di un orientamento scientifico

condiviso, è perché non esiste nessuno studio conosciuto sulla questione.

essendo veramente in discussione la salute dei minori e non essendo

l’eventuale rischio motivato dal Consiglio di Stato. Considera che sono

solitamente invocati tre rischi. Innanzitutto, il minore potrebbe diventare a

sua volta omosessuale : si tratta di un pregiudizio, oltre al fatto che ciò non

ha niente di riprovevole e che la maggior parte degli omosessuali aveva ad

ogni modo genitori eterosessuali. Per di più, il minore sarebbe esposto a dei

rischi di problemi psicologici : questo rischio non è mai stato dimostrato, e

recenti studi dimostrano che il contesto omoparentale non provoca nessuna

patologia particolare, oltre al fatto che il diritto all’adozione esistente in

alcuni Paesi democratici dimostra tra l’altro la mancanza di rischi per il

minore. Infine, un rischio di sofferenza a causa di pregiudizi omofobici nei

confronti dei genitori non esiste a lungo termine e, ad ogni modo, i

pregiudizi di una maggioranza sessuale non costituiscono una

giustificazione sufficiente.

costante in Francia, avendo alcuni dipartimenti smesso di negare

l’autorizzazione ai richiedenti non sposati omosessuali. Indica inoltre che i

tribunali civili consentono l’adozione da parte del compagno dello stesso

sesso del genitore naturale.

dello stesso sesso è costante in Europa a partire dalla sentenza Fretté (cit., §

41), dato che a tutt’oggi la ammette una dozzina di Stati europei. D’altra

parte, la ricorrente invoca un consenso europeo a favore della non

esclusione delle persone omosessuali non sposate negli Stati membri del

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

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sposati, ad eccezione della Francia tenuto conto della discrezionalità delle

decisioni. Lo stesso accade al di fuori dell’Europa, essendo l’evoluzione

giurisprudenziale favorevole all’adozione da parte di omosessuali

nell’interesse dei minori che hanno bisogno di trovare una famiglia di

accoglienza.

dall’insufficienza di minori da adottare ripresa dalla Corte nella sentenza

Fretté (cit., § 42), ritenendo che il numero di minori da adottare nel mondo

sia superiore al numero dei potenziali adottanti e che l’apertura di una

possibilità giuridica di adottare non dovrebbe fondarsi sulla questione della

sua effettività.

2. Il Governo

locale, e non nazionale, dal presidente del Consiglio generale, previo parere

consultivo di una commissione dipartimentale. Nel 2005, sono state

presentate 13.563 nuove richieste, delle quali soltanto l’8% non sono state

accolte (con poco meno del 6% di autorizzazioni negate e circa il 2% di

richieste ritirate). Nel 2006, 4.000 visti sono stati concessi dalle autorità

competenti a minori stranieri in vista dell’adozione. Il Governo precisa di

non potere fornire delle statistiche in funzione dell’orientamento sessuale

dei richiedenti, poiché la raccolta ed il trattamento di dati personali relativi

alla vita sessuale delle persone è vietata dalla legge francese.

si presta a rimettere in discussione la soluzione adottata dalla Corte nella

sentenza Fretté (cit.), non essendosi le condizioni attuali sufficientemente

evolute per giustificare un mutamento di giurisprudenza.

europeo in materia, dato che soltanto nove Stati membri del Consiglio

d’Europa su quarantasei si sono impegnati sulla via dell’adozione da parte

delle coppie omosessuali, alcuni Paesi non consentono l’adozione alle

persone non sposate oppure la consentono a condizioni più restrittive che in

Francia. Questa constatazione merita inoltre di essere attenuata dalla natura

di queste legislazioni e delle condizioni da integrare.

concerne la divisione in seno alla comunità scientifica resta pure di attualità.

Il Governo giustifica la mancata produzione di studi, che mettano in

evidenza dei problemi o una differenza nello sviluppo di minori cresciuti da

una coppia omosessuale, attraverso il fatto che il numero di minori cresciuti

da una simile coppia è sconosciuto e le stime sono molto variabili. Al di là

della complessità delle diverse situazioni suscettibili di incontrarsi, degli

studi che si fondino su dei campioni troppo ridotti, privi di distacco e che

non indichino il profilo delle famiglie monoparentali non presentano un

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

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essi sostengono delle teorie diverse, sostenendo in maggioranza la necessità

di un doppio referente materno e paterno in casa.

nell’opinione pubblica a partire dalla sentenza Fretté (cit., § 42).

domande di adozione che minori adottabili. I suoi obblighi internazionali, in

particolar modo gli articoli 5 e 15 della Convenzione dell’Aja, impongono

di selezionare i candidati in modo tale da prendere in considerazione quelli

che offrono le condizioni più favorevoli all’accoglienza del minore.

cui provengono i minori adottati dai Francesi autorizza l’adozione da parte

delle coppie omosessuali. L’adozione internazionale può dunque rimanere

teorica per gli omosessuali, quand’anche il loro diritto interno la autorizzi.

B. La valutazione della Corte

ritenuto che le decisioni di rigetto della richiesta di autorizzazione

perseguivano un fine legittimo, vale a dire proteggere la salute e i diritti dei

minori che potevano essere interessati da un procedimento di adozione (§

38). Quanto alla giustificazione di un trattamento differenziato e dopo aver

rilevato la mancanza di un denominatore comune agli ordinamenti giuridici

degli Stati contraenti, la camera aveva riconosciuto che le autorità nazionali

dispongono di un ampio margine di apprezzamento, allorché sono chiamate

a pronunciarsi in un simile settore, con riserva di un controllo della Corte (§

41). Rispetto agli interessi concorrenti del ricorrente e dei minori che

possono essere adottati, come pure all’interesse superiore di questi ultimi,

essa aveva notato la divisione all’interno della comunità scientifica, che era

divisa sulle eventuali conseguenze dell’accoglienza di un minore da parte di

un genitore omosessuale o di genitori omosessuali, le profonde divergenze

nelle opinioni pubbliche nazionali e internazionale, e così pure

l’insufficienza del numero di minori adottabili rispetto alle richieste (§ 42).

Tenendo conto dell’ampio margine di apprezzamento da lasciare agli Stati e

della necessità di tutelare gli interessi superiori dei minori per raggiungere

l’equilibrio voluto, la camera aveva giudicato che il diniego di

autorizzazione non aveva violato il principio di proporzionalità e che,

quindi, poiché la giustificazione avanzata dal Governo appariva oggettiva e

ragionevole, la differenza di trattamento oggetto di contenzioso non era

discriminatoria ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione (§§ 42 e 43).

del trattamento di una richiesta di autorizzazione ad adottare presentata da

una persona non sposata ed omosessuale ; presenta però un certo numero di

differenze con il caso Fretté sopra citato. La Corte rileva in particolare che

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

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in entrambi i casi, le autorità amministrative interne non hanno fatto

riferimento, almeno espressamente, alle « scelte di vita » di E.B. (Fretté,

cit., § 32) ; esse hanno inoltre rilevato le qualità della ricorrente, e così pure

le sue capacità educative ed affettive, a differenza del caso Fretté, nel quale

il ricorrente si era visto opporre delle difficoltà per progettare in concreto gli

sconvolgimenti provocati dall’arrivo di un bambino (§§ 28 e 29) ; d’altra

parte, nella presente causa, le autorità interne hanno preso in considerazione

il comportamento della compagna di E.B., con la quale quest’ultima aveva

detto di vivere una relazione stabile e duratura, questione che era estranea al

ricorso proposto dal sig. Fretté.

interne, quindi i tribunali investiti del ricorso della ricorrente, si sono

principalmente fondati su due motivi per rigettare la richiesta di

autorizzazione all’adozione.

ricavato dalla mancanza di un referente paterno o materno nel nucleo

familiare di un richiedente l’autorizzazione ad adottare, la Corte ritiene che

ciò non ponga necessariamente problemi di per sé. Tuttavia, nelle

circostanze del caso di specie, è consentito interrogarsi sulla legittimità di

un simile motivo, che in definitiva ha per conseguenza di esigere dalla

ricorrente che ella provi la presenza, nella sua cerchia di intimi, di un

referente dell’altro sesso, rischiando così di svuotare di sostanza il diritto

che hanno le persone non sposate di chiedere l’autorizzazione, dal momento

che la presente causa non riguarda una richiesta di autorizzazione

all’adozione presentata da una coppia, sposata o meno, bensì una domanda

presentata da una donna nubile. Agli occhi della Corte, un tale motivo

avrebbe dunque potuto condurre ad un rifiuto arbitrario e servire come

pretesto per escludere la richiesta della ricorrente a causa della sua

omosessualità.

della prova (v., mutatis mutandis, Karner c. Austria, n. 40016/98, §§ 41-42,

CEDU 2003-IX), non è stato in grado di produrre delle informazioni

statistiche sul ricorso ad un tale motivo secondo l’orientamento sessuale –

dichiarato o conosciuto – dei richiedenti, le sole in grado di fornire

un’immagine fedele della prassi amministrativa e di dimostrare l’assenza di

discriminazioni nella sua utilizzazione.

dalle autorità interne, fondato sul comportamento della compagna della

ricorrente, richiede un approccio diverso. Benché fosse la compagna di

lunga data e dichiarata della ricorrente, la sig.na R. non si sentiva coinvolta

dalla richiesta di adozione della sua amica. Le autorità, che hanno

costantemente rilevato questo punto, in modo espresso e motivato, ne hanno

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

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un minore all’interno del suo nucleo familiare.

sostiene la ricorrente, la questione del comportamento della sua compagna,

con la quale dice di vivere una relazione stabile e duratura, non è priva di

interesse e di rilevanza per la valutazione della sua richiesta. E’ legittimo

che le autorità si circondino di tutte le garanzie per l’eventuale accoglienza

di un minore in una famiglia. Pertanto, dato che il richiedente o la

richiedente, per quanto non sposato, ha già costituito un nucleo familiare

con un compagno o una compagna, la posizione di quest’ultimo e il posto

che inevitabilmente occuperà nella vita quotidiana vicino al minore che

verrà a vivere nel nucleo familiare già costituito impongono un esame

specifico, nell’interesse superiore del minore. Sarebbe per lo meno

sorprendente che le autorità competenti, informate dell’esistenza di una

coppia « di fatto », fingano di ignorare un tale dato nella valutazione delle

condizioni di accoglienza e di vita futura di un minore in seno al suo nuovo

nucleo familiare. Lo status giuridico della ricorrente non è in effetti

incompatibile con un’analisi della sua situazione reale e la successiva

constatazione della presenza non di uno, bensì di due adulti nel nucleo

familiare.

1998 (paragrafo 28 sopra riportato) esige dal presidente del consiglio

generale che egli si assicuri delle condizioni di accoglienza offerte dal

richiedente sul piano familiare, educativo e psicologico. L’importanza di

queste garanzie, delle quali le autorità devono circondarsi prima di

autorizzare una persona all’adozione, risulta anche dagli strumenti

internazionali in materia, che si tratti della Convenzione sui diritti del

fanciullo delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, della Convenzione

dell’Aja del 29 maggio 1993 o del progetto di Convenzione europea in

materia di adozione dei minori (paragrafi 29-31 sopra riportati).

motivo sarebbe fondato sull’orientamento sessuale della ricorrente. Al

contrario, la Corte ritiene che questo motivo, estraneo ad ogni

considerazione sull’orientamento sessuale dell’interessata, si fondi su una

semplice analisi della situazione di fatto accertata e delle conseguenze che

questa avrebbe quanto all’accoglienza di un minore.

sull’orientamento sessuale della ricorrente su questo punto.

quadro di una valutazione globale della situazione della ricorrente. Per

questa ragione, la Corte ritiene che essi non potrebbero essere presi in

considerazione alternativamente, ma devono al contrario essere valutati

cumulativamente. Di conseguenza, il carattere illegittimo di uno dei motivi

ha per effetto di inficiare la decisione nel suo insieme.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

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effetti che il presidente del consiglio generale ha basato la sua decisione non

sul secondo motivo a titolo esclusivo o principale, ma sull’ « insieme »

degli elementi, cioè sui due motivi, senza che sia possibile valutare se uno

di essi sia stato predominante o se uno di essi sia stato, da solo, sufficiente

per emettere la decisione di rigetto (paragrafo 17 sopra riportato).

d’appello di Nancy ha rilevato che questa decisione si fondava su due

motivi, la mancanza di referente paterno e l’ambiguità dell’impegno di

ciascun membro del nucleo familiare. Ha aggiunto che risultava dagli atti

del fascicolo e dalle conclusioni dell’esame della domanda che le condizioni

di vita della ricorrente non offrivano garanzie sufficienti per accogliere un

minore adottato, pur negando che il presidente del Consiglio generale

avesse basato il suo diniego su una posizione di principio riguardo alla sua

scelta di vita, vale a dire alla sua omosessualità (paragrafo 24 sopra

riportato).

utilizzati per dare un fondamento giuridico al diniego dell’autorizzazione

opposto alla ricorrente erano conformi alle norme di legge. Ha pure ritenuto

che il riferimento alle « condizioni di vita » della ricorrente si spiegasse

tramite i documenti del fascicolo sottoposti ai giudici di merito, i quali

facevano risaltare che la ricorrente era, al tempo della richiesta, impegnata

in una relazione omosessuale stabile, senza che ciò possa interpretarsi come

una posizione di principio concernente i suoi orientamenti sessuali o come

una qualsivoglia discriminazione (paragrafo 25 sopra riportato).

cura di dichiarare che gli orientamenti sessuali della ricorrente, per quanto

messi in conto, non erano alla base della decisione per cui è causa e non

costituivano l’oggetto di una posizione di principio ostile.

della ricorrente sia stata tanto presente nelle motivazioni delle autorità

interne è significativo. Oltre alle loro considerazioni sulle « condizioni di

vita » della ricorrente, esse hanno soprattutto confermato la decisione del

presidente del Consiglio generale. Ora, la Corte ricorda che quest’ultimo si

è pronunciato visto il parere emesso dalla Commissione per le

autorizzazioni, i cui diversi componenti sono stati indotti ad esprimersi

singolarmente per iscritto, proponendo e giustificando per la maggior parte

il diniego della richiesta per i due motivi oggetto di contestazione. La Corte

osserva che, per l’appunto, alcuni pareri erano redatti in termini illuminanti,

trattandosi della presa in considerazione, in modo decisivo,

dell’omosessualità della ricorrente. In particolare, la Corte nota che, nel suo

parere del 12 ottobre 1998, lo psicologo del servizio di assistenza sociale

per l’infanzia ha reso un parere sfavorevole, evocando in particolar modo un

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

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direzione in cui vi è rifiuto dell’uomo » (paragrafo 13 sopra riportato).

stato contestato ed opposto alla ricorrente, anche se la legge prevede

espressamente il diritto per le persone non sposate di chiedere di potere

adottare. Ciò risulta in particolar modo dalle conclusioni della psicologa

che, nel suo resoconto dei colloqui del 28 agosto 1998 con la ricorrente,

afferma, menzionando espressamente il caso della ricorrente e non una

posizione di ordine generale – poiché precisa preventivamente di non voler

diminuire la fiducia della ricorrente in sé stessa o insinuare che la stessa

sarebbe dannosa per un bambino – che « tutti gli studi sulla genitorialità

dimostrano che un bambino ha bisogno dei suoi due genitori » (paragrafo 11

sopra riportato). Il 28 ottobre 1998, il rappresentante del Consiglio di

famiglia, dell’associazione dei pupilli e degli ex pupilli, presso la

Commissione per le autorizzazioni, ha basato il suo parere sfavorevole sul

fatto che era necessario che la famiglia di accoglienza di un minore da

adottare sia composta « da una coppia mista (uomo e donna) » (paragrafo 14

sopra riportato).

la Corte non ne nega l’interesse, bensì l’importanza accordatale dalle

autorità interne con riguardo ad un’adozione da parte di una persona non

sposata. La legittimità della messa in conto di un tale elemento non potrebbe

far venire meno il carattere eccessivo della sua utilizzazione nelle

circostanze del caso di specie.

di Nancy, e poi del Consiglio di Stato, per giustificare la presa in

considerazione delle « condizioni di vita » della ricorrente, è giocoforza

constatare che gli orientamenti sessuali di quest’ultima non hanno smesso di

essere al centro del dibattito che la concerne e che sono stati onnipresenti in

ogni stadio dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

fosse, se non esplicito, quanto meno implicito. Il peso dell’omosessualità

dichiarata della ricorrente sulla valutazione della sua richiesta è appurato e,

tenuto conto di quanto precede, ha assunto un carattere decisivo,

conducendo alla decisione di diniego dell’autorizzazione all’adozione (v.,

mutatis mutandis, Salgueiro da Silva Mouta, cit., § 35).

di cui è opportuno verificare il fine e, se quest’ultimo era legittimo, se

esistesse una giustificazione per tale disparità.

sensi dell’articolo 14, se è priva di una giustificazione oggettiva e

ragionevole, vale a dire se non persegue un « fine legittimo » o se non c’è

« un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine

perseguito » (v., in particolare, Karlheinz Schmidt, cit., § 24 ; Petrovic, cit.,

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

l’orientamento sessuale, occorrono delle ragioni particolarmente gravi e

persuasive per giustificare una disparità di trattamento, trattandosi di diritti

che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 8 (v., mutatis

mutandis, Smith e Grady c. Regno Unito, n. 33985/96 e 33986/96, § 89,

CEDU 1999-VI ; Lustig-Prean e Beckett c. Regno Unito, n. 31417/96 e

32377/96, § 82, 27 settembre 1999 ; S.L. c. Austria, n. 45330/99, § 37,

CEDU 2003-I).

strumento vivente, da interpretarsi alla luce delle condizioni attuali (v., in

particolare, Johnston e altri, cit., § 53).

differenziazione si riferissero soltanto a delle considerazioni

sull’orientamento sessuale della ricorrente, la disparità di trattamento

costituirebbe una discriminazione secondo la Convenzione (Salgueiro da

Silva Mouta, cit., § 36).

minore da parte di un soggetto non sposato (paragrafo 49 sopra riportato),

aprendo così la strada all’adozione da parte di una persona non sposata ed

omosessuale, il che non è contestato. Tenuto conto di questa realtà del

sistema giuridico interno, la Corte ritiene che le ragioni addotte dal Governo

non potrebbero essere qualificate come particolarmente gravi e persuasive

per giustificare il diniego di autorizzazione opposto alla ricorrente.

nulla dicono quanto alla necessità di un referente dell’altro sesso, non

dipendendo comunque quest’ultima necessità dagli orientamenti sessuali del

genitore adottivo non sposato. Nella fattispecie, inoltre, la ricorrente

presentava, per riprendere le parole della sentenza del Consiglio di Stato,

« delle qualità umane ed educative incontestabili », il che serviva

sicuramente l’interesse superiore del minore, nozione chiave degli strumenti

internazionali rilevanti (paragrafi 29-31 sopra riportati).

le autorità interne, per respingere la richiesta di autorizzazione all’adozione

presentata dalla ricorrente, hanno operato una differenziazione dettata da

considerazioni attinenti al suo orientamento sessuale, distinzione che non si

potrebbe tollerare secondo la Convenzione (vedi la sentenza Salgueiro da

Silva Mouta, cit., § 36).

paragrafo 80, la Corte ritiene che la decisione oggetto di contenzioso sia

incompatibile con le disposizioni dell’articolo 14, in combinato disposto

con l’articolo 8.

combinato disposto con l’articolo 8.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

III. SULL'APPLICAZIONE

CONVENZIONE

DELL'ARTICOLO

41

« Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi

Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che

una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte

lesa un’equa soddisfazione. »

A. Danno

stata negata, le è giuridicamente impossibile adottare un minore straniero, e

praticamente impossibile adottare un minore francese. Rileva che, anche se

il governo francese intervenisse rapidamente per darle l’autorizzazione, il

ritardo conseguente alla discriminazione sarebbe pur sempre compreso tra

nove e dieci anni. Una tale durata è non soltanto psicologicamente

sfiancante ed ingiusta, ma riduce pure le sue opportunità di potere un giorno

adottare un minore a causa della sua età, poiché avendo trentasette anni al

tempo della richiesta, ne avrà, nel migliore dei casi, almeno quarantasei se

l’autorizzazione le verrà finalmente concessa. Per questi motivi, la

ricorrente chiede il pagamento di una somma di 50.000 euro a titolo di

danno morale.

certo, che il semplice accertamento della violazione dell’articolo 14 della

Convenzione, in combinato disposto con l’articolo 8, non è sufficiente a

risarcire. Di conseguenza, decidendo secondo equità, la Corte le accorda

10.000 euro a titolo di risarcimento.

B. Spese e costi

per gli onorari del suo avvocato dalla proposizione del ricorso sino alla fine

del procedimento (ossia sessanta ore di lavoro a 200 euro l’una eccetto le

imposte), oltre a 176 euro per le spese di trasporto e di alloggio per

l’udienza dinanzi alla Grande Camera, per un totale di 14.528 euro.

giurisprudenza, occorre accertare se i costi e le spese richiesti siano stati

veramente ed inevitabilmente esposti, e se siano di un ammontare

ragionevole (v., tra le altre, Öztürk c. Turchia [GC], n. 22479/93, § 83,

CEDU 1999-VI). Facendo applicazione della sua giurisprudenza, la Corte

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

gliela accorda.

C. Interessi moratori

mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea

maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

dell’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’articolo

8;

a) che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, nel termine di tre mesi, 10.000 euro (diecimila euro) a titolo di danno morale, oltre a

14.528 euro(quattordicimilacinquecentoventotto euro) per costi e spese,

oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dalla ricorrente a titolo di

imposta;

b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a

quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale

periodo, aumentato di tre punti percentuali;

Redatta in francese ed in inglese e resa in udienza pubblica al Palazzo dei

diritti umani, a Strasburgo, il 22 gennaio 2008.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

Michael O'Boyle

Cancelliere aggiunto

Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente all’articolo 45 § 2 della

Convenzione e all’articolo 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle

seguenti opinioni separate:

Türmen, Ugrekhelidze e Jočienė ;

C.L.R.

M.O'B.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

ADERISCONO I GIUDICI TÜRMEN, UGREKHELIDZE E JOČIENĖ

(investitane su rinvio di una camera in virtù dell’articolo 30 della

Convenzione) che essa pronunci una sentenza di principio su una "questione

grave" relativa all’interpretazione della Convenzione, nel caso specifico del

suo articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8.

posso, credo, accettarla, ma non sono del tutto sicuro che in concreto

l’ingerenza imputata allo Stato convenuto si sia rivelata contraria a questa

posizione, o incompatibile con le disposizioni convenzionali. Intendo

provare a spiegarmi.

via principale, facendo in particolar modo riferimento al precedente

Salgueiro Da Silva Mouta c. Portogallo (Raccolta 1999-IX), sulla

discriminazione di cui la ricorrente sarebbe stata vittima, per esserle

l’autorizzazione all’adozione di un minore stata negata a causa del suo

orientamento omosessuale, e perché lei ritiene una simile discriminazione

ingiustificata.

Nella sentenza Fretté c. Francia (Raccolta 2002-I), che la presente

sentenza smentisce (ciò che certamente la Grande Camera può fare), la

maggioranza della camera aveva ritenuto che un tale motivo non fosse

contrario agli articoli 14 ed 8, o, più precisamente, che le ragioni per le quali

le autorità francesi avevano rigettato la richiesta del ricorrente, omosessuale,

fossero giustificate (nell’interesse superiore del minore che poteva essere

adottato).

Io non avevo approvato tale ragionamento, e, se avevo votato con la

maggioranza per la non-violazione, è perché, a mio avviso, gli articoli della

Convenzione invocati non erano applicabili, per mancanza di un qualunque

diritto all’adozione garantito dalla Convenzione stessa (ma la camera non

mi ha seguito su questo punto, e non vi insisto più – perseverare

diabolicum).

Nella mia opinione concordante, alla quale avevano aderito i miei

colleghi Giudici Jungwiert e Traja, avevo ricordato che il codice civile

francese (dal 1966) consente l’adozione da parte di una persona celibe o

nubile, e non proibisce affatto l’adozione da parte di una persona

omosessuale (o, il che fa lo stesso, non esige l’eterosessualità del

richiedente o della richiedente). Mi sembrava dunque, e non vedo perché

cambiare opinione, che il diniego dell’autorizzazione basato esclusivamente

sull’omosessualità dichiarata o accertata della persona richiedente fosse

contrario sia al codice civile, che alla Convenzione. Comunque mi sembra

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

chiaro : non si può sbarrare la strada ad un potenziale adottante per il solo

fatto che egli o ella sia omosessuale. Forse questo punto di vista non sarà

condiviso da tutti, per ragioni buone o meno buone, ma, a toto o a ragione,

la nostra giurisdizione, che è incaricata dalla Convenzione di interpretarla e

in ultima istanza di applicarla, ritiene che non si possa più negare ad una

persona l’autorizzazione all’adozione, perché quella persona è omosessuale,

che non si può per questo motivo toglierle la patria potestà (Salgueiro Da

Silva Mouta). Sono d’accordo.

della ricorrente – ciò che, anche in una sentenza che vuole essere di

principio, la Corte è prima di tutto tenuta a fare – , allora non sono più

d’accordo. Il fascicolo amministrativo e giudiziario interno dimostra, a mio

avviso senza ambiguità, che l’autorizzazione è stata negata (e che questo

diniego è stato giudicato legittimo) per due motivi, che si possono

riassumere così. Da un lato non ci sarebbe un referente di sesso maschile o

« paterno » nell’ambiente della sig.na E.B.. Dall’altro lato, la donna con la

quale aveva, al tempo della sua richiesta, una relazione stabile non si sentiva

interessata dal progetto di adozione della sua compagna, progetto rispetto al

quale si mostrava indifferente, per non dire contraria o ostile.

perché, se la legge considera il celibato compatibile con l’adozione,

equivale ad ignorare la legge il fatto di pretendere che una persona non

sposata, uomo o donna che sia, abbia nel suo ambiente familiare una

persona dell’altro sesso che faccia da « referente » (per riprendere un

linguaggio burocratico-psicologico). Non si può chiedere ad una persona

non sposata di ricostruire artificialmente un « nucleo familiare » per poter

esercitare un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge ; bisognerebbe

essere un falso celibe per potere adottare ?

Ciononostante noto che, per contrario che sia alla legge, questo primo

motivo non si confonde per questo con una discriminazione omofoba.

Perché, che la sig.na E.B. fosse o meno omosessuale, il consiglio generale le

avrebbe comunque opposto, o avrebbe comunque potuto opporle, la

mancanza di un "referente" dell’altro sesso. Non è quindi evidente che

anche questa strana motivazione sia fondata sull’orientamento sessuale della

ricorrente, e che essa sia da sola sufficiente a dare un fondamento alla

conclusione della maggioranza, quanto meno attraverso l’argomentazione di

quella.

incongruo. E’ un dato di fatto che la sig.na E.B. vivesse con un’altra

persona. Poco importa il sesso o l’orientamento sessuale di quella persona: è

dimostrato e d’altra parte non seriamente contestato che tale persona non era

favorevole al progetto di adozione. In queste condizioni, se l’autorizzazione

fosse stata concessa e se poi il giudice civile avesse pronunciato l’adozione

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

il diritto francese esige dal richiedente (sul piano "familiare, educativo e

psicologico" – v. la sentenza citata al paragrafo 28), nell’interesse del

minore, sarebbero state soddisfatte, e non compete certo alla Corte, a meno

di non erigersi a giudice di quarta istanza, decidere diversamente.

quale, del resto, ho appena detto che non è discriminatorio, almeno per

quanto concerne l’orientamento sessuale della ricorrente) è stato decisivo?

E’ bastato per "inficiare" la decisione amministrativa censurata ? Non è più

realistico considerare che, a fronte di una richiesta concreta di una persona

in una situazione concreta, l’amministrazione aveva il diritto di procedere

ad una valutazione dell’insieme degli elementi che compongono questa

situazione? Tanto più che non è un giudice di quarta istanza, la nostra Corte

non è una corte di cassazione, che giudicherebbe un motivo fondato, direbbe

che non c’è bisogno di esaminare gli altri e si accontenterebbe della

fondatezza del primo motivo per cassare e rinviare. Eppure è quel che – in

realtà – fa la sentenza.

A questo proposito, la mia posizione è vicina a quella della collega sig.ra

Giudice Mularoni, che, nella sua opinione dissenziente, critica la

maggioranza per aver ritenuto che l’orientamento omosessuale della sig.na

E.B. avesse costituito il motivo decisivo del diniego che le è stato opposto.

Come lei, ritengo questa affermazione un po’ gratuita.

solennemente che l’omosessualità non potrebbe motivare un simile diniego

senza ignorare gli articoli 14 e 8, rendendo così un’importante sentenza di

principio, pur respingendo il ricorso della sig.na E.B. perché nel caso di

specie non è la sua omosessualità ad averle impedito di ottenere

l’autorizzazione. Ciò sarebbe stato a mio avviso più conforme alla realtà del

fascicolo, quanto meno secondo la lettura che ne ho fatto.

adottata dalla maggioranza, e ritengo che la Francia non abbia violato la

Convenzione.

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANČIČ

(Traduzione)

Il problema da risolvere è coperto da un velo su alcuni punti, ma nella

fattispecie la questione chiave è quella della discriminazione – fondata

sull’orientamento sessuale della ricorrente – per quanto concerne il

privilegio di adottare un minore. Il fatto che si tratti di un privilegio è

determinante per l’esame della causa ; ciò implica – e la maggioranza lo

riconosce – che non dobbiamo conoscere del diritto della ricorrente dal

punto di vista dell’articolo 8.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

discriminazione originata da una disparità di trattamento si applica alle

situazioni che coinvolgono dei diritti; non si applica alle situazioni che

riguardano innanzitutto dei privilegi. Sono delle situazioni in cui la

concessione o meno del privilegio consente all’organo decisionale, nel caso

specifico un organo amministrativo, di esercitare il suo potere di valutazione

senza timore di disconoscere il diritto della persona danneggiata.

Per esprimermi con parole tra le più facili, dirò che il principio teorico,

che vuole che un diritto possa essere fatto valere in giudizio e che una

violazione di questo diritto possa essere riparata, non vale per il caso in cui

è accordato un privilegio. Per fare un esempio limite di una simile

situazione, citerò il privilegio di ricevere una decorazione o un premio, o

altre situazioni in cui un trattamento speciale è riservato a delle persone

eccezionalmente meritevoli.

In altri termini, sarebbe bizzarro che non abbia importanza chi pretende

di avere diritto ad una ricompensa particolare, ad una decorazione

particolare o ad un privilegio particolare.

Esistono naturalmente delle situazioni che si collocano a metà strada,

come le candidature ad un dato impiego per il quale la persona interessata

faccia domanda. Si può per esempio immaginare il caso di un ricorrente che

desiderava diventare magistrato o notaio o che aveva proposto la sua

candidatura ad un incarico di questo tipo, ma ne è stato escluso per tale o

talaltra ragione. Anche in questa ipotesi, la Corte di solito non

applicherebbe i criteri della discriminazione ad un diniego di accordare un

privilegio.

Nel caso che qui ci occupa, il punto di un’importanza cruciale da

risolvere in primo luogo consiste nel rendersi conto se il privilegio di

adottare un minore sia soggetto ai criteri della discriminazione toccati

dall’articolo 14. Come ho detto più indietro, la maggioranza non è incline a

vedere nel privilegio di adottare un minore un diritto.

E’ dunque incoerente affermare che c’è stata questa o quella violazione,

dal momento che la Corte è ferma sulla sua posizione (giustificata !), ovvero

che la possibilità di adottare un minore non è certamente un diritto ed è in

qualsiasi caso al massimo un privilegio. Bisogna quindi appurare quale

discrezionalità l’organo amministrativo ha diritto di esercitare, allorché

prende una decisione con riferimento al privilegio di adottare un minore.

Dall’altro lato, si può concepire che il Comitato del premio Nobel sia

accusato di discriminazione perché non assegna mai il premio Nobel a degli

scienziati di questa o quella razza o di questa o quella nazionalità ? Una

simile affermazione esigerebbe ben inteso delle prove statistiche. Gli

elementi statistici sono, di fatto, comuni nelle cause di discriminazione in

materia di lavoro e nelle cause simili. In altri termini, se in questo caso

particolare la Corte europea dei diritti dell’uomo dovesse stabilire che le

autorità amministrative francesi hanno sistematicamente un atteggiamento

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

bambino, la questione da risolvere sarebbe molto più chiara.

Ma qui siamo in presenza di un caso singolo in cui una discriminazione è

allegata semplicemente sulla base di un caso unico. Come ho detto, ciò non

consente alla Corte di concludere che esista in Francia un atteggiamento

discriminatorio generale nei confronti degli omosessuali che desiderano

adottare un minore. La questione di una discriminazione sistematica non è

stata trattata in questo preciso caso e non sarebbe probabilmente nemmeno

possibile ammettere degli elementi statistici a sostegno di questa

allegazione. Se tuttavia ciò si rivelasse possibile, la causa sarebbe trattata in

modo completamente diverso che in questo caso.

Spetta dunque alla Corte dedurre a partire dalla sua posizione preliminare

secondo la quale il privilegio di adottare un minore non è in ogni caso un

diritto, per sviluppare una linea di argomentazione coerente.

Una questione distinta sotto questo stesso profilo consiste nel chiedersi

se le procedure che hanno condotto ad una risposta negativa per la donna

lesbica abbiano consentito di escludere la discriminazione. E’ là, sembra, la

distinzione sulla quale la maggioranza fonda il suo ragionamento.

Il problema che questo ragionamento mette in evidenza è quello di sapere

se le procedure – anche quando conducono alla concessione non già di un

diritto, bensì di un privilegio – debbano essere prive di carattere

discriminatorio. In diritto amministrativo, la distinzione si colloca forse tra

una decisione che si colloca legittimamente nel quadro della competenza

degli organi amministrativi e della loro discrezionalità legittima, da un lato,

e una decisione che scivola verso l’arbitrio, dall’altro lato.

Una decisione è arbitraria allorché non si fonda su dei motivi ragionevoli

(aspetto materiale) e su un processo decisionale ragionevole (aspetto

procedurale), ma consegue al contrario ad un pregiudizio, nel caso di specie

ad un pregiudizio contro gli omosessuali. Costituisce un punto fermo in

dottrina che la logica della discriminazione non si applica ai privilegi, ma

può benissimo applicarsi ai procedimenti in cui sia in gioco la concessione o

meno del privilegio.

E’ allegato che i procedimenti di diritto amministrativo francese hanno

avuto carattere discriminatorio per questa singola omosessuale, ma si pone

allora la questione di sapere se questa procedura discriminatoria si concili

ciò nonostante con il potere di valutazione che l’organo amministrativo ha

legittimamente esercitato.

Temo che nella maggior parte dei casi sia proprio questo genere di

« contaminazione » del merito tramite il procedimento ad essere al centro

della controversia. Non posso dilungarmi su questo tema 1 , ma la questione

potrebbe porsi in questi termini. Se la concessione di privilegi non si collega

Eleven International Publishing, Utrecht, 2008, capitolo 14, pp. 413-428.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

argumento a majori ad minus – non soltanto esercitare un potere

discrezionale, ma anche operare comunque una discriminazione sia nel

merito, che dal punto di vista della procedura? Per rispondere brevemente,

dirò che nel settore pubblico – al contrario della sfera puramente privata

delle indennità, dei premi, ecc. – certi privilegi sono suscettibili di diventare

dei diritti, come quello di adottare un minore, di vedere esaminare la propria

candidatura ad un pubblico ufficio, ecc.. Per quanto il processo, mediante il

quale il privilegio ha la potenzialità di « diventare un diritto », sia inficiato

dall’arbitrio, dal pregiudizio e dalla superficialità, la logica della

discriminazione deve sicuramente applicarsi.

Il resto è una questione di fatto. Come il giudice Loucaides non

sottoscrivo la teoria della contaminazione per osmosi avanzata dalla

maggioranza.

Infine un’ultima considerazione. La parte non rappresentata, il cui

interesse deve assolutamente prevalere in una simile lite, è il minore, del

quale bisogna tutelare l’interesse superiore per il futuro. Di fronte al diritto

assoluto di questo minore, tutti gli altri diritti e privilegi cedono il passo. Se,

per i casi riguardanti il diritto di custodia, riteniamo che sia l’interesse

superiore del minore a dover prevalere – e non i diritti dei genitori naturali –

questa conclusione non acquisterà ancora più forza in casi come quello in

cui sono in gioco i privilegi di un potenziale genitore adottivo ?

OPINIONE CONCORDANTE DEI GIUDICI LORENZEN

E JEBENS

(Traduzione)

Insieme alla maggioranza, abbiamo votato per l’accertamento di una

violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con

l’articolo 8 e possiamo anche approvare complessivamente le motivazioni

della sentenza che conducono a questa conclusione. Desidereremmo ciò

nondimeno apportare le seguenti precisazioni.

Nella fattispecie, allorché hanno rigettato la richiesta di autorizzazione

all’adozione, le autorità interne hanno invocato due motivi di cui i tribunali

francesi hanno riconosciuto la legittimità nel procedimento di appello : in

primo luogo, la mancanza di un referente paterno nella famiglia della

ricorrente e, in secondo luogo, l’atteggiamento di indifferenza della

compagna dell’interessata. Approviamo in pieno la motivazione della

sentenza (paragrafi 75-78), secondo la quale quest’ultimo era un fattore

rilevante da prendere in considerazione per decidere sulla domanda. Quanto

al primo motivo, non lo troviamo privo di rilevanza o discriminatorio in sé

nel caso in cui la richiesta di adozione provenga da una persona non sposata.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

un riferimento diretto o indiretto all’orientamento sessuale dell’autore della

richiesta. Su questo punto, rimarchiamo ancora una volta il nostro accordo

con la maggioranza, quando afferma che, nonostante i tentativi fatti dai

giudici interni per spiegare ciò che bisognava intendere o meno con il

riferimento alla « scelta di vita » della ricorrente, sia impossibile concludere

che l’orientamento sessuale di quella non ha avuto nessun peso vero e

proprio su questo motivo. Il rifiuto di concedere l’autorizzazione si fondava

dunque su un motivo, che era legittimo, e su un altro motivo, che non lo era

nelle circostanze di causa ed era dunque discriminatorio secondo la

Convenzione.

Di conseguenza, la Corte ha constatato una violazione nel caso di specie,

perché il diniego dell’autorizzazione all’adozione era parzialmente fondato

su dei motivi illegittimi. Il che naturalmente non comporta che la ricorrente

non potesse vedersi negare l’autorizzazione per dei motivi in armonia con la

Convenzione, per esempio il mancato coinvolgimento della sua compagna.

La minoranza ritiene che il diniego si giustificasse per questo solo motivo, e

noi non escludiamo che possa essere questo il caso. Tuttavia, secondo noi –

ed è su questo punto che prendiamo maggiormente le distanze dalla

minoranza – non compete alla nostra Corte pronunciarsi su questa

questione, che è di competenza esclusiva dei giudici francesi.

Tenuto conto del carattere soprattutto procedurale della violazione,

avremmo ritenuto che la constatazione di una violazione o la concessione di

una somma minima avrebbe costituito un’equa soddisfazione sufficiente per

il danno morale eventualmente sofferto dalla ricorrente, ma non abbiamo

ritenuto necessario esprimere il nostro dissenso su questo punto.

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE LOUCAIDES

(Traduzione)

Sottolineo il mio dissenso con la maggioranza in questa causa. A mio

avviso, la decisione delle autorità interne di negare alla ricorrente

un’autorizzazione all’adozione era legittima e coincideva con il loro

margine di apprezzamento.

Le autorità interne si sono basate su due motivi principali.

Innanzitutto, la « mancanza » di « punti di riferimento identificativi »

dovuta all’assenza di un’immagine o di un referente paterno, e, in secondo

luogo, « l’ambiguità dell’impegno di ciascun membro del nucleo familiare

riguardo al minore accolto ». Quanto al primo motivo, sono d’accordo con

la maggioranza nel dire che esso è incompatibile con il diritto effettivo delle

persone non sposate di chiedere l’autorizzazione ad adottare – diritto che la

legge francese riconosce – e che deve dunque essere respinto come

inapplicabile alla presente causa.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

ricorrente, la sig.na R., che, nonostante fosse da parecchio tempo la

compagna dichiarata della ricorrente, non si sentiva interessata dalla

richiesta di adozione di quella. Questo motivo poteva di per sé

legittimamente giustificare la decisione delle autorità interne. La

maggioranza non lo contesta sul serio. Ma là dove la maggioranza trova da

ridire, è che, per riprendere le sue parole, « il carattere illegittimo di uno dei

motivi ha per effetto di inficiare la decisione nel suo insieme ».

Per quanto mi riguarda, non accetto questa teoria della contaminazione –

una teoria che si addice di più alla scienza medica – per la semplice ragione

che ciascuno dei motivi che hanno condotto alla decisione era distinto ed

autonomo e che, per essere effettivo, non era affatto subordinato o legato

all’altro. In primo luogo, se le autorità interne ritenevano che i due motivi

dovessero agire congiuntamente, l’avrebbero detto. In secondo luogo, se –

come ritiene la maggioranza – l’orientamento sessuale della ricorrente, alla

quale il ragionamento che sottende uno dei due motivi passa per riferirsi

implicitamente, costituiva la vera ragione per negare l’autorizzazione, non

vedo perché le autorità dovessero menzionare l’altro motivo.

Poiché dobbiamo conoscere di decisioni delle autorità amministrative

francesi, aggiungo che un principio fondamentale del diritto amministrativo

francese vuole che, se una decisione amministrativa si fonda su più

motivazioni, sia sufficiente che una di queste sia accettabile agli occhi della

legge perché la decisione sia valida.

Comunque sia, il ragionamento seguito dalle autorità interne secondo me

era nella sua interezza conforme alla Convenzione.

Le autorità interessate non hanno invocato l’orientamento sessuale della

ricorrente per spiegare il loro diniego. Tuttavia, diversamente da me, la

maggioranza ritiene che « il riferimento all’omosessualità della ricorrente

fosse, se non esplicito, quanto meno implicito » e che « il peso

dell’omosessualità dichiarata della ricorrente sulla valutazione della sua

richiesta è accertato e (…) ha assunto un carattere decisivo, che ha condotto

alla decisione di diniego dell’autorizzazione all’adozione ». A leggere la

decisione della maggioranza, ho l’impressione che essa si adoperi

costantemente per interpretare la decisione delle autorità interne come se si

fondasse sull’orientamento sessuale della ricorrente, anche se niente è stato

affermato in questo senso e le autorità hanno costantemente precisato che il

diniego dell’autorizzazione non era fondato « su una posizione di principio

nei confronti della scelta di vita dell’interessata » o « sugli orientamenti

sessuali della ricorrente ».

Ad ogni modo, secondo me, anche se l’orientamento sessuale della

ricorrente è stato un elemento che ha pesato sul diniego dell’autorizzazione

all’adozione, questo diniego non poteva essere considerato incompatibile

con l’articolo 8 in combinato disposto con l’articolo 14, tenuto conto di tutte

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

fattore per la questione da risolvere.

Certo, l’articolo 14 vieta ogni discriminazione nel godimento dei diritti e

delle libertà riconosciuti dalla Convenzione, fondata in particolar modo sul

sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di

altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza

nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra situazione. Evidentemente,

l’orientamento sessuale va distinto dal sesso, ma anche a supporre che esso

sia compreso nella nozione di « situazione » (« status ») (il che a mio avviso

non è corretto), devo fare una precisazione che mi sembra necessaria nella

presente causa. Possono esserci delle situazioni in cui una differenziazione

di trattamento sia necessaria per motivi di sesso, di religione, ecc., o per

altre situazioni, se la situazione di cui si tratta ha un’incidenza sulla

questione particolare in esame. Per esempio, la religione di una persona può

dare luogo a delle manifestazioni o a delle pratiche che possono provocare

degli effetti che vanno contro l’interesse dei figli di questa persona, fatto

che si può legittimamente prendere in considerazione quando è in gioco il

benessere dei minori. Ne è un tipico esempio il recente caso Ismaïlova c.

Russia, sul quale la prima sezione si è pronunciata con sentenza del 29

novembre 2007. In questa causa, la ricorrente sosteneva che le decisioni dei

giudici interni, le quali affidavano la custodia dei suoi due figli a loro padre,

si poneva in contrasto con l’articolo 8 della Convenzione in combinato

disposto con l’articolo 14, poiché esse si risolvevano in una discriminazione

fondata sulla sua religione. Per respingere la doglianza della ricorrente, la

Corte ha evocato taluni incidenti che erano derivati dalle pratiche religiose

della ricorrente, membro di una certa organizzazione religiosa, e che

avevano degli effetti negativi sui suoi figli. La Corte si è espressa in questi

termini:

« Dai motivi che hanno invocato, risulta che i giudici interni si sono preoccupati

esclusivamente dell’interesse dei bambini. Non hanno minimamente fatto parola

dell’appartenenza della madre ai testimoni di Geova, ma si sono fondati sulle pratiche

religiose dell’interessata, alle quali ella aveva associato i suoi figli, che aveva omesso

di tutelare. Secondo i tribunali, questo comportamento aveva avuto delle ripercussioni

sociali e psicologiche per i bambini. I tribunali hanno ritenuto che la loro educazione

ne avrebbe risentito. (...)

(...) Di conseguenza, è giocoforza per la Corte concludere che esisteva un rapporto

ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine legittimo perseguito

(...) »

Allo stesso modo, nel caso di specie, ritengo che, per decidere dove si

collochi l’interesse superiore del minore che sarebbe adottato, le autorità

interne potessero legittimamente tenere in conto l’orientamento sessuale e la

scelta di vita della ricorrente così come si presentava nelle circostanze

particolari del caso, ovvero il fatto che l’interessata convivesse con la sua

compagna. Aggiungo, - basandomi in questo sulla posizione della

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

autorità – che la compagna in questione non si sentiva nemmeno interessata

dai progetti di adozione.

Credo che si potesse legittimamente tenere conto della relazione amorosa

con le sue manifestazioni inevitabili e del comportamento delle due donne

l’una nei confronti dell’altra a casa loro e vedervi un elemento negativo

nell’ambiente nel quale il minore adottato sarebbe accolto. Esisteva dunque

verosimilmente un rischio che il contesto nel quale il minore avrebbe

dovuto vivere e sviluppare la sua personalità gli fornisse un modello ed

un’immagine deformati della famiglia. E’ tutt’altra cosa rispetto a quando

un ricorrente o una ricorrente omosessuale non conviva con il suo

compagno o la sua compagna. E, per quanto mi riguarda, avrei

probabilmente affrontato diversamente la questione in quest’ultimo caso.

Ho la ferma convinzione che nessuno possa invocare la propria religione,

il proprio sesso od ogni altra situazione per avvalersi del divieto di

discriminazione, come motivo che impedisca di escluderlo da una certa

attività in ragione delle ripercussioni negative che una simile situazione può

comportare in relazione ad una questione specifica.

Gli omosessuali, come chiunque altro, hanno il diritto di essere sé stessi e

non devono costituire l’oggetto di una discriminazione o di ogni altro

trattamento sfavorevole a causa del loro orientamento sessuale. Devono

tuttavia, come ogni altra persona che presenti una certa peculiarità, accettare

di non potere forse avere diritto a certe attività che, per loro natura ed in

talune circostanze, non si conciliano con il loro stile di vita o la loro

peculiarità.

Ecco perché – partendo dall’ipotesi ammessa dalla maggioranza e

secondo la quale una delle ragioni che hanno influito sulla decisione nel suo

complesso di negare l’autorizzazione all’adozione era l’orientamento

sessuale della ricorrente – ritengo, tenuto conto delle circostanze e dei fatti

particolari di causa, che la legittimità del diniego oggetto di lite sia,

comunque, indiscutibile. Esisteva secondo me un ragionevole rapporto di

proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine legittimo perseguito.

Infine, ed in via accessoria, ho il dovere di segnalare che la sentenza

pronunciata nella presente causa costituisce un mutamento di giurisprudenza

rispetto alla sentenza Fretté c. Francia (n. 36515/97). Gli sforzi fatti per

distinguere il presente caso dal caso Fretté sono, a mio avviso, votati al

fallimento ed inutili, dal momento che la questione chiave nell’uno e

nell’altro caso, secondo l’approccio seguito dalla maggioranza, è in sostanza

la stessa.

Ritengo pertanto che non ci sia stata violazione nella fattispecie.

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

SULLA RICEVIBILITA’

Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, tengo a precisare subito

che ritengo il ricorso ricevibile, ma per ragioni diverse da quelle adottate dai

miei colleghi.

La Corte ricorda al paragrafo 43 della sentenza che la nozione di vita

privata è un concetto molto ampio, comprendente molti diritti e facoltà.

Gli organi della Convenzione hanno interpretato l’articolo 8 in modo

molto evolutivo. Molto di recente, in due ricorsi relativi alle tecniche di

inseminazione artificiale, la Corte ha esplicitamente affermato che questa

disposizione tutela il diritto al rispetto della « decisione » di avere un figlio

o di non averne (Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 71, CEDU 2007..., e Dickson c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, § 66, CEDU 2007- ...).

Certo, in questi due casi, si trattava della decisione di concepire un figlio

« biologico ». Tuttavia, non posso dimenticare che per centinaia di anni

l’adozione, procedura molto antica conosciuta nella maggior parte dei Paesi

del mondo, ha costituito l’unico mezzo per formare una famiglia con dei

figli per le coppie che non potevano concepire figli. Se non è contestato che

l’articolo 8 non garantisce il diritto di formare una famiglia, tale diritto in

compenso è garantito dall’articolo 12 della Convenzione. E se non esiste un

« diritto » all’adozione, ritengo, alla luce della nostra giurisprudenza, che,

nel corso degli anni, ha fatto ricadere nel campo di applicazione

dell’articolo 8 sempre più diritti e facoltà, che sia giunto per la Corte il

momento di affermare che la possibilità di chiedere di adottare un minore in

virtù della legislazione nazionale rientra nel campo di applicazione

dell’articolo 8. Di conseguenza, si applicherebbe l’articolo 14.

Il mio approccio consisterebbe dunque, trattandosi di ricorsi proposti da

persone titolari di un diritto riconosciuto dalla legge nazionale di chiedere di

adottare un minore, nel non dichiararli più irricevibili per incompatibilità

ratione materiae con le disposizioni della Convenzione. A mio avviso, tutti

i ricorrenti che si trovano nella medesima situazione personale di

impossibilità o di grande difficoltà a concepire un figlio, dovrebbero essere

tutelati alla stessa maniera, dalla Convenzione, nel loro desiderio legittimo

di diventare genitori, sia che scelgano di fare ricorso a tecniche di

inseminazione artificiale, sia che scelgano di adottare un minore

conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale. Non vedo

argomenti forti a sostegno di un trattamento differenziato.

Pur con tutto il rispetto che devo ai miei colleghi, trovo abbastanza

debole il ragionamento giuridico che conduce alla ricevibilità, ragionamento

che riprende gli argomenti già utilizzati a tal fine nel caso Fretté

(sentenza del 26 febbraio 2002, n. 36515/97, §§ 30- 33), e ciò per le ragioni

che seguono.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

concludere che l’articolo 14 entri in gioco, occorre almeno che i fatti della

causa ricadano nel campo di applicazione di un articolo della Convenzione,

nella fattispecie l’articolo 8. Se la Corte non è pronta a modificare una

giurisprudenza vecchia e sempre applicata fino ad oggi, secondo la quale

tutte le fasi anteriori alla pronuncia di un’adozione da parte dei giudici

nazionali sfuggono al controllo della Corte (vedi in questo senso, fra le altre,

la sentenza Pini e altri c. Romania, n. 78028/01 e 78030/01, §§ 140-142,

CEDU-2004, così come la sentenza Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo del

28 giugno 2007, n. 76240/01, §§ 121-122), ho delle difficoltà a capire come

possa concludere che al contrario il diritto di chiedere l’autorizzazione

ricada « senza dubbio » nel campo di applicazione dell’articolo 8 della

Convenzione (vedi il paragrafo 49 della sentenza).

A mio giudizio, non si tratta di porre, senza rispondervi, la falsa

questione se il « diritto » di adottare debba o meno rientrare nel campo di

applicazione dell’articolo 8 della Convenzione considerato isolatamente (v.

il paragrafo 46 della sentenza): nessun diritto all’adozione è riconosciuto dal

diritto interno o dagli strumenti internazionali rilevanti, sul che le parti

convengono.

Si tratta, per contro, di stabilire – e ciò va tassativamente fatto in maniera

chiara – se la possibilità di adottare un minore riconosciuta dalla

legislazione nazionale ricada o meno nel campo di applicazione dell’articolo

incomprensibile, come ho già indicato, concludere che al contrario il diritto

di chiedere l’autorizzazione si inquadri, « senza dubbio », nella sfera di

applicazione dell’articolo 8 e che, quindi, l’articolo 14, in combinato

disposto con l’articolo 8, trovi applicazione. Questa soluzione mi sembra

francamente illogica.

Aggiungo che l’approccio seguito nella sentenza Fretté ha avuto come

conseguenza pratica che i ricorsi, concernenti le fasi precedenti all’adozione

di un minore, proposti da omosessuali, che invocano l’articolo 14 in

combinato disposto con l’articolo 8, possono essere dichiarati ricevibili,

mentre quelli proposti da soggetti eterosessuali, che invocano il solo articolo

8, devono essere respinti per incompatibilità ratione materiae con le

disposizioni della Convenzione.

Certo, nel corso degli anni, la Corte ha dato un’interpretazione molto

evolutiva dell’articolo 14 : ritengo tuttavia che un’interpretazione, che

conduca ad un’applicazione tale da creare una discriminazione a contrario

nel trattamento dei ricorsi, non sia conforme allo spirito e alla lettera

dell’articolo 14.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

Per quanto riguarda il merito, non condivido né il ragionamento seguito

dalla maggioranza, né la conclusione cui la maggioranza giunge.

La Corte ha constatato che le autorità amministrative interne, poi i

giudici investiti dei ricorsi della ricorrente, si sono principalmente fondati su

due motivi per respingere la sua richiesta di autorizzazione all’adozione : la

mancanza di un referente paterno e l’ambiguità dell’impegno di ciascun

membro del nucleo familiare.

Quanto al primo motivo, ricavato dalla mancanza di un referente paterno

nel nucleo familiare della ricorrente, riconosco che ho dei seri dubbi circa la

sua compatibilità con l’articolo 14 della Convenzione. In effetti, il presente

caso riguarda una richiesta di autorizzazione all’adozione presentata non da

una coppia, bensì da una persona non sposata. Ritengo che rientri nel

margine di apprezzamento di uno Stato la facoltà di decidere di concedere o

meno alle persone non sposate la possibilità di adottare un minore: ciò

nonostante, una volta accordata questa possibilità, pretendere da una

persona non sposata che essa comprovi la presenza, nel suo nucleo

familiare, di un referente dell’altro sesso, rischia a mio avviso di svuotare di

sostanza il diritto, che le persone non sposate hanno, di chiedere

l’autorizzazione.

In compenso, ritengo che il secondo motivo preso in considerazione dalle

autorità interne, basato sul comportamento della compagna della ricorrente,

richieda un approccio diverso. Benché fosse la compagna di lunga data e

dichiarata della ricorrente, la sig.na R., che abitava insieme alla ricorrente,

ha chiaramente preso le distanze nel procedimento di richiesta di

autorizzazione. Le autorità, che hanno costantemente rilevato questo punto,

in modo espresso e motivato, ne hanno dedotto che la ricorrente non offriva

le garanzie sufficienti per accogliere un minore in seno al suo nucleo

familiare.

L’articolo 4 del decreto n. 98-771 del 1° settembre 1998 impone al

presidente del consiglio generale che egli si assicuri che le condizioni di

accoglienza offerte dal richiedente sul piano familiare, educativo e

psicologico corrispondano ai bisogni e all’interesse del minore.

L’importanza di queste garanzie, delle quali le autorità devono circondarsi

prima di autorizzare una persona all’adozione, risulta anche dagli strumenti

internazionali in materia, che si tratti della Convenzione sui diritti del

fanciullo delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, della Convenzione

dell’Aja del 29 maggio 1993 o del progetto di Convenzione europea in

materia di adozione di minori (paragrafi 28-31 della sentenza).

D’altronde, nel diritto interno e in tutti gli strumenti internazionali

rilevanti, è l’interesse superiore del minore che deve prevalere (ibidem), ciò

che la nostra Corte ha sempre accettato e sottolineato in tutti i casi

concernenti dei minori.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

persona non sposata all’origine della richiesta viva una relazione stabile con

un’altra persona, che sarà necessariamente chiamata a contribuire

all’accoglienza del minore, l'autorità amministrativa abbia il diritto ed il

dovere di verificare, anche nel caso in cui questa relazione non si traduca in

un vincolo giuridico, che il comportamento e la personalità di questo

soggetto terzo, valutati in base a considerazioni oggettive, siano di quelli

che favoriscano una tale accoglienza.

Spetta allo Stato vigilare affinché le condizioni di accoglienza di un

minore, che molto spesso ha già vissuto un’esperienza di sofferenza e di

difficoltà, siano le più favorevoli possibili.

Ritengo dunque che il secondo motivo costituisca già da solo una ragione

sufficiente e rilevante per dare un fondamento al diniego di autorizzazione

censurato.

La mia conclusione significa che non approvo la teoria della

« contaminazione », sviluppata dalla maggioranza ai paragrafi 80 e seguenti

della sentenza. Su questo punto, condivido le considerazioni espresse dal

giudice Loucaides. Preferisco attenermi ai diritti dei sistemi giuridici che

conosco meglio, ai sensi dei quali se una decisione è fondata su più motivi,

basta che uno solo di questi motivi sia valido perché si riconosca la validità

della suddetta decisione.

Aggiungo che la lettura fatta dalla maggioranza delle conclusioni dei

giudici nazionali mi sembra ingiustificata : anche se questi ultimi hanno

sempre affermato che non era l’omosessualità della ricorrente a fondare il

diniego di autorizzazione, la maggioranza ritiene che il riferimento

all’omosessualità della ricorrente fosse, se non esplicito, quanto meno

implicito, che il peso di questo elemento sulla valutazione della sua

domanda sia appurato e che esso abbia assunto un carattere decisivo

(paragrafo 89 della sentenza).

Ora, da un lato, è proprio la ricorrente stessa ad avere dichiarato la sua

omosessualità, essendo dato che al tempo dell’istruttoria della richiesta la

ricorrente era impegnata in una relazione omosessuale stabile. Non trovo

niente di discriminatorio nel fatto che le autorità nazionali abbiano fatto

riferimento, nelle loro decisioni, all’omosessualità dichiarata della ricorrente

e alla sua relazione : non sarebbe pure congruo fare riferimento alla

personalità del compagno eterosessuale convivente con una ricorrente

impegnata in una relazione stabile, così come al suo atteggiamento verso il

progetto di adozione cominciato dalla compagna ? Non vedo ragioni valide

per sostenere che le autorità non avrebbero dovuto fare il minimo

riferimento a questi elementi. Il minore era tenuto ad arrivare in un nucleo

familiare composto da due persone; la personalità ed il comportamento dei

due componenti della famiglia dovevano dunque essere tenuti in conto dalle

autorità.

SENTENZA E.B. c. FRANCIA

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MULARONI

il peso dell’omosessualità della ricorrente abbia assunto un carattere

decisivo quando, contrariamente a quanto era successo nel caso Salgueiro

da Silva Mouta c. Portogallo (n. 33290/96, §§ 14 e 35, CEDU 1999-IX,), le

autorità nazionali hanno sempre precisato che non erano gli orientamenti

sessuali della ricorrente a fondare la decisione di diniego

dell’autorizzazione.

Per tutte queste ragioni, ritengo che non vi sia stata violazione

dell’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 8.

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