Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 maggio 2024.

Priimta 2024-05-16 · ECLI:EU:C:2024:405 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-222/23
Teismas
Court of Justice
Data
2024-05-16
ECLI
ECLI:EU:C:2024:405
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC. LycourgosTeisėjas · pranešėjasO. Spineanu-MateiTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasS. RodinTeisėjasL.S. RossiGeneralinis advokatasJ. Richard de la TourKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 maggio 2024 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Nozione di “domicilio” – Cittadino di uno Stato membro con indirizzo permanente in tale Stato membro e indirizzo attuale in un altro Stato membro – Impossibilità di cambiare o rinunciare a tale indirizzo permanente»

Nella causa C‑222/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 7 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2023, nel procedimento

«Toplofikatsia Sofia» EAD,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1215/2012

«(13)

Occorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri. Di conseguenza, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale.

(...)

«1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

«1. Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale.

Regolamento 2020/1784

«1. Il presente regolamento si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. (...).

(...)».

«1. Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale Stato membro fornisce assistenza nel determinare il recapito in almeno uno dei seguenti modi:

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma».

«1. Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna dell’atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:

Tali informazioni sono rese disponibili tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

La richiesta di rimuovere detta preclusione può essere presentata soltanto entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che una domanda di preclusione sarà inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine fissato dallo Stato membro in detta comunicazione. Tale termine non è inferiore a un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. Tali informazioni sono rese disponibili tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

Diritto bulgaro

Lo ZGR

«Ogni persona soggetta all’obbligo di registrazione civile ai sensi della presente legge è tenuta a dichiarare per iscritto il proprio indirizzo permanente e attuale (...)».
«1. Per “indirizzo permanente” si intende l’indirizzo nella località che la persona sceglie per essere iscritta nel registro anagrafico.
«1. L’indirizzo attuale è l’indirizzo presso il quale la persona risiede.
«L’indirizzo attuale è dichiarato mediante dichiarazione d’indirizzo effettuata presso le autorità indicate all’articolo 92, paragrafo 1. Un cittadino bulgaro residente all’estero dichiara il suo indirizzo attuale, ossia lo Stato in cui risiede, presso le autorità indicate all’articolo 92, paragrafo 1, del suo indirizzo permanente».

Il KMChP

«1) La giurisdizione internazionale dei tribunali e di altri organi bulgari sussiste quando:

(...)».

«Ai sensi del presente codice, per “residenza abituale” di una persona fisica si intende il luogo di vita principale di quest’ultima, senza che tale luogo sia necessariamente collegato a una registrazione o a un permesso di soggiorno o di stabilimento. Per determinare tale luogo, occorre tenere conto, in particolare, delle circostanze di natura personale o professionale di tale persona risultanti dai suoi legami duraturi con lo stesso luogo o dalla sua intenzione di creare tali legami».

Il GPK

«La notifica è effettuata all’indirizzo indicato nel fascicolo di causa. Se il destinatario non è reperibile all’indirizzo indicato, la notifica viene effettuata al suo indirizzo attuale e, in mancanza di quest’ultimo, al suo indirizzo permanente».
«1) La parte che soggiorna o si sposta all’estero per più di un mese è tenuta a designare una persona presso la sede dell’organo giurisdizionale a fini di notifica, ossia un destinatario di atti giudiziari, se non ha un rappresentante nel procedimento in Bulgaria. Lo stesso obbligo grava sul rappresentante legale, sul curatore e sul mandatario.

2) Nel caso in cui le persone di cui al paragrafo 1 non indichino un tale destinatario, tutti gli atti sono inseriti nel fascicolo e si considerano notificati. Il giudice informa dette persone di tali conseguenze al momento della notifica del primo atto».

«1) La parte che si assenti per più di un mese dall’indirizzo che ha comunicato nell’ambito della causa o al quale è stata effettuata una notifica è tenuta a informare il giudice del suo nuovo indirizzo. Lo stesso obbligo incombe al rappresentante legale, al curatore e al mandatario.

2) In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al paragrafo 1, tutte le notifiche sono effettuate mediante inserimento nel fascicolo di causa e si considerano perfezionate. Il giudice informa la parte di tali conseguenze al momento della prima notifica».

«La notifica agli stranieri residenti nel paese è effettuata all’indirizzo indicato ai servizi amministrativi competenti».
«1) Il ricorrente può chiedere che sia emanata un’ingiunzione:

(...)».

«1) La domanda è presentata dinanzi al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) del luogo in cui si trova l’indirizzo permanente o la sede sociale del debitore; tale giudice procede d’ufficio, entro tre giorni, alla verifica della propria competenza territoriale. Una domanda contro un consumatore deve essere proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si trova l’indirizzo attuale del consumatore e, in mancanza di un indirizzo attuale, il suo indirizzo permanente. Se il giudice ritiene che la causa non rientri nella sua competenza, la trasmette immediatamente al giudice competente.

2) Il giudice esamina la domanda nel corso di un’udienza concernente aspetti procedurali ed emette un’ingiunzione di adempimento entro il termine previsto al paragrafo 1, salvo nei casi in cui: (...)

3) Se accoglie la domanda, il giudice emette un’ingiunzione di adempimento, una copia della quale viene notificata al debitore».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012], in combinato disposto con l’articolo 18, [primo comma], e con l’articolo 21 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la nozione di «domicilio» di una persona fisica venga ricavata da disposizioni nazionali che prevedono che l’indirizzo permanente dei cittadini dello Stato del giudice adito si trovi sempre in tale Stato e non possa essere spostato in un altro luogo nell’Unione europea.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime tre questioni

Osservazioni preliminari

Sulla prima questione

Sulle questioni seconda e terza

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

deve essere interpretato nel senso che:

osta ad una normativa nazionale in forza della quale i cittadini di uno Stato membro che risiedono in un altro Stato membro sono considerati domiciliati a un indirizzo che permane registrato nel primo Stato membro.

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che conferisca al giudice di uno Stato membro la competenza ad emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che possa essere ragionevolmente considerato domiciliato, alla data di presentazione della domanda d’ingiunzione di pagamento, nel territorio di un altro Stato membro, in situazioni diverse da quelle previste alle sezioni da 2 a 7 del capo II di tale regolamento.

deve essere interpretato nel senso che:

non osta a che un giudice di uno Stato membro, competente ad emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che può essere ragionevolmente considerato domiciliato nel territorio di un altro Stato membro, si rivolga alle autorità competenti e utilizzi i mezzi messi a disposizione da tale altro Stato membro per identificare l’indirizzo di tale debitore ai fini della notificazione o della comunicazione di tale ingiunzione di pagamento.

Firme

(*1) Lingua processuale: il bulgaro.

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