Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021.

Priimta 2021-07-15 · ECLI:EU:C:2021:602 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-709/20
Teismas
Court of Justice
Data
2021-07-15
ECLI
ECLI:EU:C:2021:602
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. ReganTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasA. KuminTeisėjasN. WahlTeisėjasT. von DanwitzTeisėjas · pranešėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasN. JääskinenTeisėjasI. ZiemeleTeisėjasJ. PasserGeneralinis advokatasJ. Richard de la TourKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

15 luglio 2021 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino di uno Stato membro che non esercita attività economica e che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro sul fondamento del diritto nazionale – Articolo 18, primo comma, TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7 – Requisiti per ottenere un diritto di soggiorno di più di tre mesi – Articolo 24 – Prestazioni di assistenza sociale – Nozione – Parità di trattamento – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Periodo di transizione – Disposizione nazionale che esclude dal beneficio di una prestazione di assistenza sociale i cittadini dell’Unione che dispongono di un diritto di soggiorno a tempo determinato in forza del diritto nazionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 1, 7 e 24»

Nella causa C‑709/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Appeal Tribunal for Northern Ireland (Tribunale d’appello dell’Irlanda del Nord, Regno Unito), con decisione del 21 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre 2020, nel procedimento

CG

contro

The Department for Communities in Northern Ireland,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, J.-C. Bonichot, A. Prechal, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, T. von Danwitz, K. Jürimäe (relatrice), C. Lycourgos, I. Jarukaitis, N. Jääskinen, I. Ziemele e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
«È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce».
«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».

L’accordo sul recesso del Regno Unito

«Riconoscendo che è necessario garantire la protezione reciproca dei cittadini dell’Unione e dei cittadini del Regno Unito, e relativi familiari, che hanno esercitato diritti di libera circolazione prima della data stabilita nel presente accordo, e garantire che i diritti di cui godono in forza del presente accordo siano opponibili e si basino sul principio di non discriminazione; riconoscendo altresì che è opportuno proteggere i diritti derivanti dai periodi di copertura assicurativa previdenziale,

(...)

Considerando che è nell’interesse sia dell’Unione sia del Regno Unito stabilire un periodo di transizione o di esecuzione durante il quale – nonostante tutte le conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, in particolare lo scadere, alla data di entrata in vigore del presente accordo, del mandato di tutti i membri di tali istituzioni, organi e organismi nominati, designati o eletti in virtù dell’adesione del Regno Unito all’Unione – dovrebbe applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, di norma con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri, il diritto dell’Unione, compresi gli accordi internazionali, al fine di evitare turbative durante il periodo di negoziazione dell’accordo o degli accordi sulle future relazioni,

Riconoscendo che, anche se il diritto dell’Unione sarà applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione, le specificità del Regno Unito in quanto Stato che è receduto dall’Unione fanno sì che sia importante per il Regno Unito essere in grado di assumere iniziative per preparare e stabilire nuovi accordi internazionali propri, anche in ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché siffatti accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione».

«Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

(...)

«1. Le disposizioni del presente accordo e le disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal presente accordo producono nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che producono nell’Unione e nei suoi Stati membri.

Pertanto, le persone giuridiche o fisiche possono in particolare far valere direttamente le disposizioni contenute nel presente accordo o cui il presente accordo rinvia, che soddisfano le condizioni di efficacia diretta a norma del diritto dell’Unione.

«Ai fini della presente parte e fatto salvo il titolo III si applicano le definizioni seguenti:

(...)

«Fatto salvo il titolo III, la presente parte si applica alle persone seguenti:

(...)».

«Nell’ambito di applicazione della presente parte e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dalla stessa previste, nello Stato ospitante e nello Stato sede di lavoro è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità ai sensi dell’articolo 18, primo comma, TFUE nei confronti delle persone di cui all’articolo 10 del presente accordo».
«I cittadini dell’Unione e i cittadini del Regno Unito hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui agli articoli 21, 45 o 49 TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c), all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 14, all’articolo 16, paragrafo 1, o all’articolo 17, paragrafo 1, della [direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ( GU 2004, L 158, pag. 77 , nonché rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35 ; GU 2005, L 197, pag. 34 e GU 2020, L 191, pag. 6 )]».
«1. Lo Stato ospitante può prescrivere ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel suo territorio alle condizioni previste dal presente titolo di chiedere un nuovo status di soggiorno che conferisca loro i diritti di cui al presente titolo, unitamente a un documento attestante tale status, eventualmente in formato digitale.

La richiesta di tale status è soggetta alle condizioni seguenti:

(…)

(…)

(…)

(…)

«Durante il periodo di transizione lo Stato ospitante può acconsentire a che siano presentate su base volontaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le domande di status di soggiorno o di documento di soggiorno di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 4».
«1. Ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente titolo e dai titoli I e IV della presente parte, ogni cittadino dell’Unione o cittadino del Regno Unito che soggiorna, in base al presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nell’ambito di applicazione della presente parte. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari di cittadini dell’Unione o di cittadini del Regno Unito che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
«La presente parte fa salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili in uno Stato ospitante o in uno Stato sede di lavoro che siano più favorevoli per le persone interessate. Il presente paragrafo non si applica al titolo III».
«2. La Corte di giustizia dell’Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.
«Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate prima della fine del periodo di transizione, nonché le sentenze e le ordinanze emesse dopo la fine di tale periodo nei procedimenti di cui agli articoli 86 e 87 sono vincolanti nella loro totalità per il Regno Unito e nel Regno Unito».
«È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020».
«1. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

(...)

La direttiva 2004/38

«(10)

Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.

(...)

«La presente direttiva determina:

«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».
«Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

(...)

(...)».

«1. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
«Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva».

Diritto del Regno Unito

L’appendice UE del regime di residenza

Il regolamento del 2016 sul reddito di cittadinanza

«Persone che si considera non si trovino in Irlanda del Nord.

(1) Ai fini di determinare se una persona soddisfi il requisito di base per trovarsi in Irlanda del Nord, fatto salvo il caso in cui ella rientri nell’ambito del paragrafo 4, si ritiene che una persona non si trovi in Irlanda del Nord se la stessa non ha la propria residenza abituale nel Regno Unito, nelle Isole Normanne, nell’Isola di Man o nella Repubblica di Irlanda.

(2) Si considera che una persona abbia la propria residenza abituale nel Regno Unito, nelle Isole Normanne, nell’Isola di Man o nella Repubblica di Irlanda solo se ella è titolare di un diritto di soggiorno in uno di tali luoghi.

(3) Ai fini del paragrafo 2, un diritto di soggiorno non comprende un diritto esistente:

(…)

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 9, paragrafo 3, lettera [d]), i), del [regolamento del 2016 sul reddito di cittadinanza], inserito dal [regolamento del 2019], che esclude dal diritto alle prestazioni sociali i cittadini dell’Unione [...] titolari di un diritto di soggiorno nazionale (permesso di soggiorno limitato) [nel caso di specie lo status di residente non permanente (“pre-settled status”) ottenuto sulla base dell’appendice UE del regime di residenza], sia illegittimamente discriminatorio (in modo diretto o indiretto) ai sensi dell’articolo 18 [TFUE] ed incompatibile con gli obblighi del Regno Unito ai sensi della legge del 1972 sulle Comunità europee.

Sull’istanza di procedimento accelerato

Sulla competenza della Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni

Nel merito

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che esclude dalle prestazioni di assistenza sociale i cittadini dell’Unione economicamente inattivi che non dispongono di risorse sufficienti e ai quali tale Stato ha concesso un diritto di soggiorno temporaneo, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro interessato che si trovano nella stessa situazione.

Tuttavia, se un cittadino dell’Unione soggiorna legalmente, secondo il diritto nazionale, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le autorità nazionali competenti a concedere prestazioni di assistenza sociale sono tenute a verificare che il rifiuto di concedere tali prestazioni sulla base di tali norme non esponga tale cittadino, e i figli a suo carico, a un rischio concreto e attuale di violazione dei loro diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1, 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Quando il suddetto cittadino non dispone di risorse per mantenere sé stesso e i suoi figli ed è isolato, queste autorità devono garantire che, in caso di rifiuto delle prestazioni di assistenza sociale, lo stesso cittadino possa comunque vivere con i suoi figli in condizioni dignitose. Nell’ambito di questo esame, le suddette autorità possono prendere in considerazione tutti i regimi di assistenza previsti dal diritto nazionale e di cui il cittadino interessato e i suoi figli possono effettivamente beneficiare.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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