Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 giugno 2022.

Priimta 2022-06-21 · ECLI:EU:C:2022:491 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-817/19
Teismas
Court of Justice
Data
2022-06-21
ECLI
ECLI:EU:C:2022:491
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasS. RodinTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasN. JääskinenTeisėjas · pranešėjasT. von DanwitzTeisėjasM. SafjanTeisėjasF. BiltgenTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasN. PiçarraTeisėjasL.S. RossiTeisėjasA. KuminTeisėjasN. WahlGeneralinis advokatasG. PitruzzellaKanclerisM. Krausenböck
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

21 giugno 2022 (*1)

Indice

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. RGPD

B. Diritto belga

II. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

III. Sulle questioni pregiudiziali

A. Sulla prima questione

B. Sulle questioni seconda, terza, quarta e sesta

a) Sul rispetto del principio di legalità e del contenuto essenziale dei diritti fondamentali in questione

b) Sull’obiettivo di interesse generale e sull’idoneità dei trattamenti dei dati PNR sotto il profilo di tale obiettivo

c) Sul carattere necessario delle ingerenze risultanti dalla direttiva PNR

1) Sui dati dei passeggeri aerei contemplati dalla direttiva PNR

2) Sulle finalità dei trattamenti dei dati PNR

3) Sul collegamento tra i dati PNR e le finalità del trattamento di tali dati

4) Sui passeggeri aerei e i voli interessati

5) Sulla valutazione preliminare dei dati PNR mediante trattamenti automatizzati

i) Sul confronto dei dati PNR con le banche dati ii) Sul trattamento dei dati PNR sulla base di criteri prestabiliti

iii) Sulle garanzie che accompagnano il trattamento automatizzato dei dati PNR

6) Sulla comunicazione e sulla valutazione successive dei dati PNR C. Sulla quinta questione

D. Sulla settima questione

E. Sull’ottava questione

F. Sulla nona questione, lettera a)

G. Sulla nona questione, lettera b)

H. Sulla decima questione

IV. Sulle spese

«Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali – Dati del codice di prenotazione (PNR) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – Ambito di applicazione – Direttiva (UE) 2016/681 – Uso dei dati PNR dei passeggeri dei voli aerei operati tra l’Unione europea e paesi terzi – Facoltà d’includere i dati dei passeggeri dei voli aerei operati all’interno dell’Unione – Trattamenti automatizzati di tali dati – Periodo di conservazione – Lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 21 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Normativa nazionale che estende l’applicazione del sistema PNR ad altri trasporti operati all’interno dell’Unione – Libertà di circolazione all’interno dell’Unione – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 45»

Nella causa C‑817/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio), con decisione del 17 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 31 ottobre 2019, nel procedimento

Ligue des droits humains

contro

Conseil des ministres,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, S. Rodin, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, presidenti di sezione, T. von Danwitz (relatore), M. Safjan, F. Biltgen, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi, A. Kumin e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 luglio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

«Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:

«(1)

Per lottare efficacemente contro l’immigrazione illegale e migliorare il controllo alle frontiere è fondamentale che tutti gli Stati membri adottino disposizioni che istituiscano obblighi per i vettori aerei che trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri. Ai fini di una maggiore efficacia di tale obiettivo, occorre altresì armonizzare, per quanto possibile, le sanzioni pecuniarie previste dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi cui sono soggetti i vettori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici e le prassi degli Stati membri.

(...)

(...)

(...)

«La presente direttiva intende migliorare i controlli alle frontiere e combattere l’immigrazione illegale attraverso la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate alle competenti autorità nazionali».
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire l’obbligo per i vettori di trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su richiesta delle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne, le informazioni relative alle persone che saranno trasportate a un valico di frontiera autorizzato attraverso il quale tali persone entreranno nel territorio di uno Stato membro.
«1. I dati personali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono trasmessi alle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne attraverso le quali il passeggero entrerà nel territorio di uno Stato membro, al fine di agevolare l’esecuzione di tali controlli con l’obiettivo di combattere più efficacemente l’immigrazione illegale.

Gli Stati membri provvedono a che tali dati siano raccolti dai vettori e trasmessi per via elettronica o, se ciò non fosse possibile, con altri mezzi appropriati alle autorità incaricate di effettuare i controlli alle frontiere al valico di frontiera autorizzato attraverso il quale il passeggero entrerà nel territorio di uno Stato membro. Le autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne salvano i dati in un file provvisorio.

Dopo l’ingresso dei passeggeri tali autorità cancellano i dati entro 24 ore dalla loro trasmissione, a meno che i dati non siano necessari successivamente alle autorità incaricate di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne per l’esercizio delle loro funzioni regolamentari in conformità della legislazione nazionale e fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva [95/46].

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i vettori a cancellare, entro 24 ore dall’arrivo del mezzo di trasporto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, i dati personali raccolti e trasmessi alle autorità di frontiera ai fini della presente direttiva.

Gli Stati membri possono altresì, in conformità della legislazione nazionale e fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla direttiva [95/46], utilizzare i dati personali di cui all’articolo 3, paragrafo 1 per finalità di applicazione normativa.

«Per facilitare il trasporto marittimo e al fine di ridurre gli oneri amministrativi delle compagnie di navigazione, le formalità di dichiarazione imposte dagli atti giuridici dell’Unione e dagli Stati membri devono essere semplificate e armonizzate il più possibile (...)».
«1. La presente direttiva ha lo scopo di semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l’uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione.
«1. Gli Stati membri, in conformità degli atti giuridici dell’Unione applicabili o della normativa nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e riservate scambiate in conformità della presente direttiva.
«La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell’Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell’Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( GU 2016, L 119, pag. 89 )]. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della [direttiva 2016/680] altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(...)».

«1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

(...)

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(...)».

«1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

(...)

«1. La direttiva [95/46] è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018.

«(9)

Su tale base, il [RGPD] stabilisce norme generali per la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell’Unione.

«La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica».
«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

(...)».

«(4)

La direttiva [API] disciplina la trasmissione, da parte dei vettori aerei, dei dati delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) alle competenti autorità nazionali al fine di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l’immigrazione irregolare.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

«1. La presente direttiva prevede:

«1. Se uno Stato membro decide di applicare la presente direttiva ai voli intra-UE, lo notifica per iscritto alla Commissione. Uno Stato membro può effettuare o revocare tale notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica tale notifica e ogni sua eventuale revoca nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
«1. Ciascuno Stato membro stabilisce o designa un’autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione, che agisca in qualità di “unità d’informazione sui passeggeri” (UIP).
«1. L’UIP nomina un responsabile della protezione dei dati incaricato di sorvegliare il trattamento dei dati PNR e di attuare le pertinenti garanzie.
«1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei sono raccolti dall’UIP dello Stato membro interessato secondo quanto previsto all’articolo 8. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi dati diversi da quelli elencati nell’allegato I, l’UIP li cancella in via definitiva non appena li riceve.

(...)

«1. Ciascuno Stato membro adotta l’elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle UIP i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un’ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di terrorismo o reati gravi.

(...)

«1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano, attraverso il «metodo push», i dati PNR elencati nell’allegato I, a condizione che abbiano già raccolto tali dati nel normale svolgimento della loro attività, alla banca dati dell’UIP dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l’obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora un volo extra-UE faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR di tutti i passeggeri alle UIP di tutti gli Stati membri interessati. Lo stesso vale qualora un volo intra-UE faccia uno o più scali negli aeroporti di diversi Stati membri, ma solo in relazione agli Stati membri che raccolgono i dati PNR dei voli intra-UE.
«1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all’UIP siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di cinque anni dal trasferimento all’UIP dello Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo.
«1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di protezione dei dati personali, dei diritti di accesso, di rettifica, cancellazione e limitazione, così come dei diritti a compensazione e di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dal diritto dell’Unione e nazionale e in attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro [2008/977]. Si applicano pertanto le disposizioni di tali articoli.

Su richiesta, l’UIP mette a disposizione dell’autorità nazionale di controllo tutta la documentazione disponibile».

«1. Ogni Stato membro dispone che l’autorità nazionale di controllo di cui all’articolo 25 della decisione quadro [2008/977] sia incaricata di fornire consulenza e di esercitare la sorveglianza, nel suo territorio, riguardo all’applicazione delle disposizioni adottate dagli Stati membri conformemente alla presente direttiva. Si applica l’articolo 25 della decisione quadro [2008/977].
«1. Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, tra cui le statistiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, la Commissione procede a un riesame di tutti gli elementi della presente direttiva e sottopone e inoltra una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio [dell’Unione europea] entro il 25 maggio 2020.
«La presente direttiva fa salva l’applicabilità della direttiva [95/46] al trattamento dei dati personali da parte dei vettori aerei».

«1.

Codice PNR di identificazione della pratica

«1.

partecipazione a un’organizzazione criminale,

B. Diritto belga

«Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, eccetto che nei casi e alle condizioni fissati dalla legge.

La legge, il decreto o la norma di cui all’articolo 134 garantiscono la tutela di tale diritto».

«La presente legge e i regi decreti, che saranno adottati in esecuzione della presente legge, traspongono la [direttiva API] e la [direttiva PNR]. La presente legge e il regio decreto riguardante il settore marittimo traspongono parzialmente la direttiva [2010/65]».
«§ l° La presente legge stabilisce gli obblighi a carico dei vettori e degli operatori di viaggio in materia di trasmissione dei dati dei passeggeri diretti verso, provenienti dal o in transito sul territorio nazionale.

§ 2. Il Re, con decreto adottato in sede di Consiglio dei Ministri per ciascun settore di trasporto e per gli operatori di viaggio, stabilisce i dati dei passeggeri da trasmettere e le loro modalità di trasmissione, previo parere della Commission de la protection de la vie privée (Commissione per la tutela della vita privata)».

«Ai fini dell’applicazione della presente legge e dei rispettivi decreti esecutivi si intende per:

(...)

8°

“servizi competenti”: i servizi di cui all’articolo 14, § 1, 2°;

9°

“PNR”: le informazioni relative alle modalità di viaggio di ciascun passeggero, comprendenti i dati di cui all’articolo 9 necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori e degli operatori di viaggio interessati per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (utilizzati per il controllo dei passeggeri all’atto dell’imbarco), o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

10°

“passeggero”: chiunque, compresi i passeggeri in trasferimento o in transito ed esclusi i membri dell’equipaggio, sia trasportato o da trasportare dal vettore con il consenso di quest’ultimo, risultante dalla registrazione di tale persona nell’elenco dei passeggeri;

(...)».

«§ l I dati dei passeggeri sono trattati ai fini:

1 o

della conduzione di indagini e del perseguimento dei reati, ivi compresa l’esecuzione di pene o di misure restrittive della libertà personale, concernenti le fattispecie previste all’articolo 90 ter, § 2, (...) 7°, (...) 8°, (...) 11°, (...) 14°, (...) 17°, 18°, 19°, e § 3, del Code d’instruction criminelle (Codice di procedura penale);

2°

della conduzione di indagini e del perseguimento dei reati, ivi compresa l’esecuzione di pene o di misure restrittive della libertà personale, concernenti le fattispecie previste agli articoli 196, per quanto riguarda i reati di falso in atti autentici e pubblici, 198, 199, 199 bis, 207, 213, 375 e 505 del Code pénal (Codice penale);

(...)

4°

del controllo delle attività di cui agli articoli 7, 1 o e 3°/l, e 11, § 1, da 1 o a 3° e 5°, della loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité (legge organica del 30 novembre 1998, che disciplina i servizi segreti e di sicurezza);

5°

della conduzione delle indagini e del perseguimento dei reati previsti all’articolo 220, § 2, della loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1997 (legge quadro del 18 luglio 1977, in materia doganale e di accise) e all’articolo 45, comma 3, della loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise (legge del 22 dicembre 2009, recante il regime generale delle accise) (...)

§ 2. Nel rispetto delle condizioni previste al capo 11, i dati dei passeggeri sono inoltre trattati ai fini del rafforzamento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne e del contrasto all’immigrazione irregolare».

«L’UIP è composta:

(...)

2° da membri distaccati provenienti dai seguenti servizi competenti:

(...)».

«§ 1 I dati dei passeggeri sono trattati ai fini dell’effettuazione di una valutazione preliminare dei passeggeri prima del loro arrivo, della loro partenza o del transito previsto sul territorio nazionale al fine di stabilire quali persone debbano essere sottoposte a un controllo più approfondito.

§ 2. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 8, § 1, 1 o , 4° e 5°, o relative alle minacce menzionate agli articoli 8, 1 o , lettere a), b), c), d), f), g), e 11, § 2, della legge organica del 30 novembre 1998, che disciplina i servizi segreti e di sicurezza, la valutazione preliminare dei passeggeri si basa su un riscontro positivo, risultante da una correlazione dei dati dei passeggeri con:

1 o

le banche dati gestite dai servizi competenti o che sono direttamente a disposizione degli stessi o loro accessibili nell’ambito delle loro funzioni o con elenchi di persone elaborati dai servizi competenti nell’ambito delle loro funzioni.

2°

i criteri di valutazione prestabiliti dall’UIP, di cui all’articolo 25.

§ 3. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 8, § 1, 3°, la valutazione preliminare dei passeggeri si basa su un riscontro positivo, risultante da una correlazione dei dati dei passeggeri con le banche dati di cui al § 2, 1 o .

§ 4. Il riscontro positivo è convalidato dall’UIP entro ventiquattro ore dal ricevimento della notifica automatizzata del riscontro positivo.

§ 5. A partire da tale convalida, il servizio competente, che è all’origine di tale riscontro positivo, dà un utile seguito il più rapidamente possibile».

«§ 1 Il presente capo si applica al trattamento dei dati dei passeggeri compiuti dai servizi di polizia incaricati del controllo alle frontiere e dall’Office des étrangers (Ufficio stranieri) in vista del miglioramento dei controlli delle persone alle frontiere esterne e del contrasto all’immigrazione irregolare.

§ 2. Esso non pregiudica gli obblighi che spettano ai servizi di polizia incaricati del controllo alle frontiere e all’Ufficio stranieri di trasmettere dati personali o informazioni in forza di disposizioni legislative o regolamentari».

«§ 1 Ai fini di cui all’articolo 28, § 1, i dati dei passeggeri sono trasmessi ai servizi di polizia incaricati del controllo alle frontiere e all’Ufficio stranieri per consentire loro di svolgere le loro funzioni previste dalla legge, nei limiti previsti dal presente articolo.

§ 2. Sono trasmessi solo i dati dei passeggeri di cui all’articolo 9, § 1, 18°, concernenti le seguenti categorie di passeggeri:

1 o

passeggeri che intendono entrare o che sono entrati sul territorio attraverso le frontiere esterne del Belgio;

2°

passeggeri che intendono lasciare o che hanno lasciato il territorio attraverso le frontiere esterne del Belgio;

3°

passeggeri che intendono attraversare, si trovano o hanno attraversato una zona internazionale di transito sita in Belgio.

§ 3. I dati dei passeggeri di cui al § 2 sono trasmessi ai servizi di polizia incaricati del controllo alle frontiere esterne del Belgio immediatamente dopo la loro registrazione nella banca dati dei passeggeri. Detti servizi conservano i dati in un file provvisorio e li distruggono nelle ventiquattro ore successive alla trasmissione.

§ 4. Quando è necessario per l’esecuzione delle sue funzioni previste dalla legge, i dati dei passeggeri di cui al § 2 sono trasmessi all’Ufficio stranieri immediatamente dopo la loro registrazione nella banca dati dei passeggeri. Detto ufficio conserva tali dati in un file provvisorio e li distrugge nelle ventiquattro ore successive alla trasmissione.

Se, allo scadere di tale periodo, l’accesso ai dati dei passeggeri di cui al § 2 è necessario nell’ambito dell’esecuzione delle sue funzioni previste dalla legge, l’Ufficio stranieri presenta una richiesta debitamente motivata all’UIP.

(...)».

II. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 23 del [RGPD], in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, [lettera] d), di detto regolamento, debba essere interpretato nel senso che esso si applica a una normativa nazionale come la [legge del 25 dicembre 2016], che recepisce la [direttiva PNR], la [direttiva API] e la direttiva [2010/65].

Se la [direttiva API] sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, [TUE] e con l’articolo 45 della [Carta], nella misura in cui gli obblighi ivi previsti si applicano ai voli interni all’Unione europea.

III. Sulle questioni pregiudiziali

A. Sulla prima questione

B. Sulle questioni seconda, terza, quarta e sesta

1) Sui dati dei passeggeri aerei contemplati dalla direttiva PNR

2) Sulle finalità dei trattamenti dei dati PNR

3) Sul collegamento tra i dati PNR e le finalità del trattamento di tali dati

4) Sui passeggeri aerei e i voli interessati

5) Sulla valutazione preliminare dei dati PNR mediante trattamenti automatizzati

i) Sul confronto dei dati PNR con le banche dati

ii) Sul trattamento dei dati PNR sulla base di criteri prestabiliti

iii) Sulle garanzie che accompagnano il trattamento automatizzato dei dati PNR

6) Sulla comunicazione e sulla valutazione successive dei dati PNR

C. Sulla quinta questione

D. Sulla settima questione

E. Sull’ottava questione

F. Sulla nona questione, lettera a)

G. Sulla nona questione, lettera b)

H. Sulla decima questione

IV. Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.