Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018.

Priimta 2018-10-04 · ECLI:EU:C:2018:808 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-105/17
Teismas
Court of Justice
Data
2018-10-04
ECLI
ECLI:EU:C:2018:808
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasE. LevitsTeisėjas · pranešėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. BergerTeisėjasF. BiltgenGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

4 ottobre 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 2, lettere b) e d) – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 2 – Nozioni di “professionista” e di “pratiche commerciali”»

Nella causa C‑105/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Varna (Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria), con decisione del 16 febbraio 2017, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2017, nel procedimento

Komisia za zashtita na potrebitelite

contro

Evelina Kamenova,

con l’intervento di:

Okrazhna prokuratura – Varna,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet (relatore), M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2005/29

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

(…)».

«La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto».

Direttiva 2011/83/UE

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)».

Diritto bulgaro

«L’inadempimento degli obblighi di informazione del consumatore previsti all’articolo 47, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, nonché agli articoli 48 e 49, è punibile, per le persone fisiche, con un’ammenda da 100 a 1000 [leva bulgari (BGN)] e, per le imprese individuali o per le persone giuridiche, con una sanzione pecuniaria da BGN 500 a 3000 per ciascun singolo episodio».
«A colui che impedisce il diritto del consumatore, sancito dall’articolo 50, di recedere dal contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali è inflitta un’ammenda o sanzione pecuniaria da BGN 1000 a 3000 per ciascun singolo episodio».
«Si intende per “professionista” qualsiasi persona fisica o giuridica che venda od offra in vendita beni, presti servizi o concluda un contratto con un consumatore nell’ambito della propria attività commerciale o professionale nel settore pubblico o privato, nonché qualsiasi persona che agisca a suo nome e per suo conto».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 2, lettere b) e d), della [direttiva 2005/29] debba essere interpretato nel senso che l’attività di una persona fisica, registrata su un sito Internet per la vendita di prodotti, e che abbia contemporaneamente pubblicato complessivamente otto annunci per la vendita di diversi articoli attraverso il sito Internet, integri l’attività di un professionista ai sensi della definizione giuridica di cui all’articolo 2, lettera b), costituisca una fattispecie di pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori a norma dell’articolo 2, lettera d), e ricada nell’ambito di applicazione della direttiva conformemente all’articolo 3, paragrafo 1».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), e l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere interpretati nel senso che una persona fisica che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d’occasione, quale la convenuta nel procedimento principale, può essere qualificata come «professionista», e una siffatta attività può costituire una «pratica commerciale», soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.

Firme

(*1) Lingua processuale: il bulgaro.

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