Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 febbraio 2011.

Priimta 2011-02-17 · ECLI:EU:C:2011:85 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-283/09
Teismas
Court of Justice
Data
2011-02-17
ECLI
ECLI:EU:C:2011:85
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjas · pranešėjasM. BergerGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑283/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (Polonia), con decisione 17 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2009, nella causa

Artur Weryński

contro

Mediatel 4B spółka z o.o.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il regolamento n. 1206/2001

«(2) Il corretto funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell’assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata.

(…)

(7) Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente dinanzi ad un’autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro, l’azione della Comunità non può limitarsi al solo settore della trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale rientrante nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [GU L 160, pag. 37]. Occorre pertanto continuare a migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove.

(8) Presupposto per l’efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è che la trasmissione e l’esecuzione della richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri. (…)

(10) Una richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove dovrebbe essere eseguita rapidamente. Tuttavia, nei casi in cui non sia possibile soddisfare la richiesta 90 giorni dopo la sua ricezione da parte dell’autorità giudiziaria richiesta, quest’ultima dovrebbe informarne l’autorità giudiziaria richiedente indicando i motivi che si oppongono a un’esecuzione rapida della richiesta.

(11) Per garantire l’efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare l’esecuzione di una richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove dovrebbe essere limitata a ben definite situazioni eccezionali. (…)

(16) Per l’esecuzione delle richieste ai sensi dell’articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese. Tuttavia, se l’autorità giudiziaria richiesta chiede il rimborso, i compensi versati ai periti e agli interpreti e le spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3 e 4, dovrebbero essere sostenute da detta autorità. In tal caso l’autorità giudiziaria richiedente deve adottare le misure necessarie per vigilare a che si proceda senza indugio al rimborso. Se è richiesto il parere di un perito, l’autorità giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta, chiedere all’autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste».

«1. L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.

L’autorità giudiziaria richiesta ottempera a tale richiesta salvo qualora questa sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o sussistano notevoli difficoltà di ordine pratico.

Se l’autorità giudiziaria richiesta non ottempera alla richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa l’autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura in allegato.

Se non hanno accesso ai mezzi tecnici di cui sopra le autorità giudiziarie richiedenti o richieste possono convenire di renderli disponibili».

«1. Una richiesta di audizione di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base:

a) alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta, o

b) alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se del caso, attestati dall’autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell’autorità giudiziaria richiesta.

(…)

d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di tale deposito o anticipo. (…)»

«1. Per l’esecuzione delle richieste ai sensi dell’articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese.

L’obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

Il deposito o l’anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente».

La convenzione dell’Aia

«L’esecuzione di una rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o spese qualunque sia la loro natura.

Tuttavia, lo Stato richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate ai periti ed agli interpreti nonché delle spese risultanti dall’applicazione di una particolare procedura richiesta dallo Stato richiedente, conformemente all’art. 9, secondo comma.

L’autorità richiesta, la cui legislazione lasci alle parti la cura di raccogliere le prove e che non sia in grado di eseguire essa stessa la rogatoria, può incaricare una persona abilitata a tal fine, previo il consenso dell’autorità richiedente. Nel richiedere tale consenso, l’autorità richiesta indica l’ammontare approssimativo delle spese che deriveranno da tale intervento. Il consenso implica l’obbligo di rimborsare le spese da parte dell’autorità. In mancanza di esso, l’autorità richiedente non è tenuta a pagare dette spese».

Il diritto nazionale

«[n]el caso in cui l’autorità giudiziaria richiesta conceda alle persone che hanno preso parte al procedimento un’indennità o un rimborso per le spese di viaggio, tale indennità o rimborso dovrà essere versato con un anticipo sulle spese e, in mancanza di anticipo, imputandolo alle risorse di bilancio del Tesoro; in tal caso, occorrerà allegare all’assunzione di prove una richiesta di rimborso di dette spese formulata dall’autorità giudiziaria richiedente nel rispetto delle condizioni relative alla definizione delle spese che figurano nelle disposizioni particolari».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se, a norma del regolamento [n. 1206/2001], l’autorità giudiziaria richiesta possa chiedere all’autorità giudiziaria richiedente un anticipo per l’indennità o il rimborso dell’indennità per il testimone interrogato o se, piuttosto, tale indennità debba essere coperta con risorse finanziarie proprie».

Sulla competenza della Corte e la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Gli artt. 14 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che un’autorità giudiziaria richiedente non è tenuta, nei confronti dell’autorità giudiziaria richiesta, al versamento di un anticipo ovvero al successivo rimborso dell’indennità riconosciuta al testimone interrogato.

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