Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 marzo 2010.

Priimta 2010-03-25 · ECLI:EU:C:2010:171 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-79/09
Teismas
Court of Justice
Data
2010-03-25
ECLI
ECLI:EU:C:2010:171
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasA. RosasTeisėjasU. LõhmusTeisėjas · pranešėjasA. ÓcaoimhTeisėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

25 marzo 2010 (*1)

«Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 13 e 132 – Enti di diritto pubblico – Qualità di autorità pubbliche – Attività – Mancato assoggettamento – Esenzioni – Settori socioculturale, sanitario e dell’educazione – “Euroregioni” – Promozione della mobilità nel lavoro – Messa a disposizione di personale – Onere della prova»

Nella causa C‑79/09,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 226 CE, proposto il 23 febbraio 2009,

Commissione europea , rappresentata da D. Triantafyllou e W. Roels, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno dei Paesi Bassi , rappresentato da C.M. Wissels, D.J.M. de Grave e Y. De Vries, in qualità di agenti,

convenuto,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Normativa comunitaria

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(…)

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

«1. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato I quando esse non sono trascurabili.

«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».
«1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

«Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), (…), i), (…) e n) nei casi seguenti:

Normativa internazionale

Normativa nazionale

«1. Sono esenti da IVA alle condizioni fissate con regolamento amministrativo generale:

(…)

(…)

2° i servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a e) incluse e lettera h), del decreto sui diritti alle cure mediche [sulla base della legge generale sulle spese mediche eccezionali] [Besluit zorgaanspraken (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)] forniti a persone in relazione alle quali è stato accertato in una relazione redatta sulla base della legge generale sulle spese mediche eccezionali che esse necessitano delle cure previste in tali lettere da a) a e) incluse ed h), nonché dell’assistenza domestica ai sensi della legge sull’assistenza sociale (Wet maatschappelijke ondersteuning) fornita a persone in relazione alle quali è stato accertato in conformità a tale legge che esse necessitano di tale assistenza (…);

(…)

1 o un insegnamento, inclusi i servizi e le forniture ad esso strettamente connessi, da parte di istituti di insegnamento designati da o sulla base delle leggi sull’insegnamento che sono soggetti per legge alla vigilanza dell’Istruzione nazionale o ad un’altra vigilanza da parte del ministro competente nelle materie dell’insegnamento di cui trattasi;

2° un insegnamento designato con regolamento amministrativo generale, inclusi i servizi e le forniture strettamente connessi al medesimo (…);

(…)

«1. Introduzione

Il presente decreto verte sull’applicazione della legge per quanto riguarda la messa a disposizione di personale. Tale servizio è soggetto, in linea di principio, al prelievo dell’IVA. In determinate situazioni, ho ritenuto che occorresse non procedere al prelievo dell’IVA. Tali situazioni sono descritte nel presente decreto. In caso di mancato prelievo dell’IVA in forza del presente decreto, non può essere chiesta la detrazione dell’imposta a monte.

(…)

Nel contesto del presente decreto, si intende per messa a disposizione di personale la situazione nella quale un datore di lavoro mette un lavoratore a disposizione di un altro datore di lavoro ai fini dell’esercizio di talune attività sotto la supervisione o la direzione di quest’ultimo. Si parla in tal caso, inter alia, di distacco, di fornitura, di messa a disposizione, ecc. Il fatto che un lavoratore disponga di conoscenze tecniche specifiche, associate o meno alle responsabilità professionali connesse alla sua professione, non esclude che tale lavoratore possa esercitare talune attività sotto la supervisione o la direzione di un altro datore di lavoro (…).

3.1. Osservazioni generali

La messa a disposizione di personale nel settore socioculturale può essere esentata dall’IVA se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Le condizioni enunciate supra, lettere da b) a g) incluse, consistono nel fatto che, sotto il profilo sostanziale, l’utilizzatore occupa la posizione di datore di lavoro, come indicato per eccellenza dalla condizione g) ai sensi della quale l’utilizzatore deve essere responsabile delle condizioni finanziarie della cessazione del prestito del personale. Risulta nella prassi che, se tale condizione è soddisfatta, lo sono generalmente anche le altre [condizioni previste alle lettere da b) a f)]. (…) [Q]ualora l’utilizzatore non sopporti la responsabilità delle conseguenze che la cessazione del prestito di personale ha o può avere (…), vi sono elevate possibilità che si sia in presenza di una distorsione della concorrenza rispetto alle agenzie di collocamento commerciali. Il fatto di non soddisfare la condizione di cui alla lettera g) comporta dunque automaticamente l’assoggettamento ad IVA dell’operazione di messa a disposizione di personale.

(…)

4.1. Osservazioni generali

La messa a disposizione di personale nel settore sanitario può essere esentata dall’IVA se sono soddisfatte determinate condizioni. Tali condizioni sono nel complesso le stesse che si applicano al settore socioculturale. Le condizioni presentate nella rubrica 3.1 del presente decreto alle lettere b), c), d), f) e g) si applicano anche alla messa a disposizione di personale nel settore sanitario. Oltre a tali condizioni, si applicano parimenti le seguenti condizioni:

Per quanto riguarda il contenuto e la portata delle summenzionate condizioni, si rimanda all’ultimo comma del punto 3.1 del presente decreto.

(…)

Il distacco di personale docente dietro retribuzione è un servizio soggetto ad IVA. Tuttavia, in talune situazioni, può rinunciarsi al prelievo dell’IVA sulla messa a disposizione di personale nel settore dell’educazione. Tale esenzione è possibile se sono soddisfatte determinate condizioni. (…)

5.1. Messa a disposizione di personale scientifico

La messa a disposizione reciproca di personale scientifico da parte di istituti di istruzione scientifica può essere esentata dall’IVA se sono soddisfatte determinate condizioni. Tali condizioni sono nel complesso le stesse che si applicano per l’esenzione dall’IVA concessa per la messa a disposizione di personale nel settore socioculturale. Pertanto, le condizioni presentate nella rubrica 3.1 del presente decreto alle lettere b), c), d), f) e g) si applicano anche alla messa a disposizione reciproca di personale scientifico da parte di istituti di istruzione scientifica. Oltre a tali condizioni, si applicano parimenti le seguenti condizioni:

5.2. Attività del personale docente nell’ambito di organizzazioni sindacali

(…) Gli istituti di istruzione che assumono personale per sostituire il personale che esercita, in via temporanea, attività nell’ambito di un’organizzazione sindacale possono chiedere il rimborso delle spese connesse a tale personale sostitutivo. In una siffatta ipotesi, l’istituto di istruzione non versa l’IVA sulla retribuzione percepita in relazione all’impiego (temporaneo) di personale sostitutivo. Tale regola non si applica allorché un istituto percepisce la retribuzione indipendentemente dalla sostituzione (temporanea) di un membro del suo personale. In un simile caso, l’istituto interessato deve versare l’IVA sulla retribuzione percepita.

Per favorire la collaborazione transfrontaliera a livello regionale, l’[Unione europea] ha redatto una convenzione-quadro sulla base della quale i Paesi Bassi hanno concluso accordi di collaborazione con il Belgio e la Germania. (…)

Esistono attualmente diverse forme strutturate di collaborazione. Le attività di tali partenariati (denominati nel prosieguo “euroregioni”) riguardano, inter alia, il turismo, il tempo libero, l’economia, il traffico su strada, la cultura e il benessere. (…) L’organizzazione e la struttura delle euroregioni sono diverse. Talune euroregioni hanno natura informale. Altre hanno uno status di diritto privato. Le altre euroregioni sono organizzazioni di diritto pubblico o hanno l’intenzione di divenirlo.

Al pari delle persone giuridiche di diritto pubblico, gli enti pubblici transfrontalieri possono assumere funzionari o assumere personale secondo le norme di diritto privato, fermo restando che la regola principale è in tal caso che a tutto il personale viene applicato il diritto del paese nel quale l’ente pubblico è stabilito. Per il personale proveniente dai Paesi Bassi e al servizio di un’euroregione la cui sede si trova in Belgio o in Germania, ciò comporta taluni problemi concernenti la sua posizione giuridica (previdenza sociale secondo il diritto belga o il diritto tedesco, interruzione della costituzione dei diritti a pensione, ecc.). Tali problemi possono parimenti essere risolti tramite la messa a disposizione di personale.

Nelle ipotesi descritte supra, sono favorevole all’esenzione dall’IVA per la messa a disposizione di personale. Tale esenzione è possibile a condizione che la messa a disposizione presenti un carattere strutturale e che l’euroregione interessata intervenga materialmente in quanto datore di lavoro. Tali condizioni sono soddisfatte:

(…)

8.1. Promozione della mobilità nel lavoro del personale degli enti di diritto pubblico

Gli enti di diritto pubblico promuovono sempre di più la mobilità del loro personale mettendo, dietro un corrispettivo, taluni dei loro lavoratori a disposizione di un’altra organizzazione nella quale tali lavoratori possono acquisire nuove conoscenze e sviluppare la loro esperienza.

La messa a disposizione di personale nell’ambito della promozione della mobilità nel lavoro da parte di enti di diritto pubblico per i quali la promozione della mobilità nel lavoro fa parte integrante della politica del personale presenta un carattere particolare. Per questo motivo, sancisco l’esenzione di tale prassi dall’IVA a determinate condizioni:

L’esenzione dall’IVA si applica unicamente al primo periodo di dodici mesi della messa a disposizione. Se, alla scadenza di tale periodo, le stesse parti concludono un nuovo contratto ai sensi del quale il membro del personale interessato viene nuovamente messo a disposizione alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno, l’IVA dovrà essere fatturata. Qualora risulti successivamente che una messa a disposizione duri più a lungo del periodo massimo convenuto di dodici mesi, l’accordo non si applica. In un simile caso, l’ente di diritto pubblico deve versare l’IVA per tutto il periodo di messa a disposizione (vale a dire anche per i primi dodici mesi).

8.2. Promozione della mobilità dei membri del personale docente

Ogni messa a disposizione:

è esentata dall’IVA se le condizioni definite nella rubrica 8.1, lettere da a) a g), sono soddisfatte.

(…)».

Il procedimento precontenzioso

Sul ricorso

Sulla prima censura, relativa alla violazione dell’articolo 132 della direttiva 2006/112, concernente l’esenzione dall’IVA applicabile alla messa a disposizione di personale nei settori socioculturale, sanitario e dell’educazione

Argomenti delle parti

Valutazione della Corte

Sulla seconda censura, relativa alla violazione dell’articolo 13 della direttiva 2006/112, vertente sul non assoggettamento ad IVA della messa a disposizione di personale da parte di enti di diritto pubblico alle «euroregioni» e nell’ambito della promozione della mobilità nel lavoro

Argomenti delle parti

Valutazione della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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