Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 dicembre 2009.

Priimta 2009-12-10 · ECLI:EU:C:2009:767 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-205/08
Teismas
Court of Justice
Data
2009-12-10
ECLI
ECLI:EU:C:2009:767
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasK. SchiemannTeisėjas · pranešėjasP. KūrisTeisėjasL. Bay LarsenGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

10 dicembre 2009 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Art. 234 CE — Nozione di “giurisdizione nazionale” — Ricevibilità — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale — Costruzioni di elettrodotti aerei — Lunghezza superiore a 15 km — Costruzioni transfrontaliere — Elettrodotti transfrontalieri — Lunghezza totale superiore al limite — Elettrodotto situato principalmente nel territorio di uno Stato membro confinante — Lunghezza del tratto nazionale dell’elettrodotto inferiore al limite»

Nel procedimento C-205/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Umweltsenat (Austria) con decisione 2 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2008, nella causa

Umweltanwalt von Kärnten

contro

Kärnter Landesregierung ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

La normativa comunitaria

«La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante».
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».
«(…) i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10».
«Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l’altro:

e lascia all’altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo».

La normativa nazionale

«Se una legge federale o di un Land istituisce un’autorità collegiale che si pronuncia in ultimo grado e le cui decisioni, ai sensi delle disposizioni di legge, non sono soggette ad annullamento o rettifica in via amministrativa e di cui fa parte almeno un giudice, anche i restanti membri di tale organo collegiale, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono vincolati ad alcuna istruzione».
«1. Presso il Ministero federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Risorse idriche è istituito un Umweltsenat.

(…)».

«I membri dell’Umweltsenat esercitano le loro funzioni in modo indipendente e non sono vincolati da istruzione alcuna».
«L’Umweltsenat decide sui ricorsi aventi ad oggetto questioni contemplate nella prima e nella seconda parte dell’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz [2000] [Legge austriaca sulla valutazione dell’impatto ambientale del 2000; BGBl. n. 697/1993, modificato da ultimo dal BGBl. I, 149/2006; in prosieguo: l’«UVP-G 2000»] (…)».
«Le decisioni dell’Umweltsenat non sono soggette ad annullamento o modifica in via amministrativa. Esse sono impugnabili dinanzi al Verwaltungsgerichtshof».
«I progetti indicati nell’allegato I (…) devono essere sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale in conformità delle disposizioni che seguono. Ai progetti indicati nelle colonne 2 e 3 dell’allegato I si applica la procedura semplificata (…)».
«L’autorità deve accertare, su domanda del candidato/della candidata per il progetto, di un’autorità con cui collabora o del mediatore per l’ambiente [l’Umweltanwalt], se per un determinato progetto debba essere effettuato uno studio di impatto ambientale ai sensi della presente legge federale e quale obiettivo dell’allegato I ovvero dell’art. 3 bis, nn. 1-3, sia realizzato da tale progetto. Tale accertamento può essere parimenti svolto d’ufficio. La decisione deve essere adottata con notifica entro un termine di sei settimane, in primo e in secondo grado. Rivestono la qualità di parte il candidato/la candidata per il progetto, l’autorità con cui collabora, il mediatore per l’ambiente [l’Umweltanwalt] e il Comune interessato. L’organismo di pianificazione idraulica deve essere consultato prima dell’adozione della decisione. Il contenuto essenziale delle decisioni nonché i motivi essenziali devono essere divulgati dall’autorità in modo adeguato o resi accessibili alla consultazione del pubblico. Il Comune interessato può proporre ricorso avverso la decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof. Il mediatore per l’ambiente [l’Umweltanwalt] e l’autorità che collabora sono liberate dall’obbligo di rimborso delle spese».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se la direttiva 85/337 (…) vada interpretata nel senso che uno Stato membro debba prevedere un obbligo di controllo dei tipi di progetto indicati nell’allegato I di [tale] direttiva, e precisamente al punto 20 (“Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km”), anche con riferimento ad un impianto progettato nel territorio di due o più Stati membri, laddove la soglia che determina l’obbligo di controllo (nel caso di specie, la lunghezza superiore a 15 km) non venga invece raggiunta dalla parte dell’impianto situata nel proprio territorio, ma, per contro, tale soglia venga raggiunta, se non addirittura superata, computando anche la parte dell’impianto progettato che si trova nello Stato membro o negli Stati membri confinanti».

Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

Sulla qualità di organo giurisdizionale dell’Umweltsenat

Sull’oggetto della questione pregiudiziale

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, vanno interpretati nel senso che un progetto previsto dal punto 20 dell’allegato I di tale direttiva, quale la costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km, deve essere sottoposto dalle autorità competenti di uno Stato membro alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale ancorché detto progetto sia transfrontaliero e solo un tratto di lunghezza inferiore a 15 km sia situato nel territorio di detto Stato membro.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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