Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 aprile 2009.

Priimta 2009-04-02 · ECLI:EU:C:2009:225 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-523/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-04-02
ECLI
ECLI:EU:C:2009:225
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjas · pranešėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasU. LõhmusTeisėjasP. LindhGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

2 aprile 2009 (*1)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione ratione materiae — Nozione di “materie civili” — Decisione relativa alla presa in carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia — Residenza abituale del minore — Provvedimenti cautelari — Competenza»

Nel procedimento C-523/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) con decisione 19 novembre 2007, pervenuta in cancelleria in pari data, nella causa promossa da

A ,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 gennaio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto comunitario

«(12)

È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

«1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(…)

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi».
«Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell’articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore».
«In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore, possono:
«L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».
«In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro».
«Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricat[e] di assisterlo nell’applicazione del presente regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero essere inviate direttamente all’autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un’autorità centrale non competente, quest’ultima deve inoltrarla all’autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo».
«Le autorità centrali, su richiesta di un’autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell’ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l’ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali:

(…)

(…)».

Il diritto nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Nel caso in cui si ritenga che la residenza abituale del minore non si trovi in quest’altro Stato membro, a quali condizioni un provvedimento cautelare urgente (un provvedimento di presa in carico) possa essere ciò nondimeno adottato, sul fondamento dell’art. 20, n. 1, del regolamento, in tale Stato membro.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

L’attuazione del detto provvedimento nonché il carattere imperativo di quest’ultimo devono essere determinati secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale. Dopo l’attuazione del provvedimento cautelare, il giudice nazionale non è obbligato a deferire il caso al giudice competente di un altro Stato membro. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha attuato provvedimenti provvisori o cautelari deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento, il giudice competente di un altro Stato membro.

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’attuazione del detto provvedimento nonché il carattere imperativo di quest’ultimo devono essere determinati secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale. Dopo l’attuazione del provvedimento cautelare, il giudice nazionale non è obbligato a deferire il caso al giudice competente di un altro Stato membro. Tuttavia, allorché lo rende necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale che ha attuato provvedimenti provvisori o cautelari deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 2201/2003, il giudice competente di un altro Stato membro.

Firme

(*1) Lingua processuale: il finlandese.

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