Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 febbraio 2009.

Priimta 2009-02-12 · ECLI:EU:C:2009:85 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-466/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-02-12
ECLI
ECLI:EU:C:2009:85
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisH. von Holstein
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

12 febbraio 2009 (*1)

«Politica sociale — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Nozione di “trasferimento” — Cessione contrattuale di una parte di stabilimento ad un’altra impresa — Autonomia organizzativa dopo la cessione»

Nel procedimento C-466/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Germania) con decisione 10 agosto 2007, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2007, nella causa

Dietmar Klarenberg

contro

Ferrotron Technologies GmbH ,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 4 settembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva 77/187/CEE, quale interpretata dalla Corte di giustizia».

«a)

La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data di trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».
«Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro».
«Qualora l'impresa, lo stabilimento o parte di un’impresa o di uno stabilimento conservi la propria autonomia, sussistono lo status e la funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento, secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni esistenti prima della data del trasferimento, previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da accordi, a patto che siano soddisfatte le condizioni necessarie per la costituzione della rappresentanza dei lavoratori.

(…)

Qualora l'impresa, lo stabilimento o la parte di un’impresa o di uno stabilimento non conservi la propria autonomia, gli Stati membri adotteranno i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori trasferiti, che erano rappresentati prima del trasferimento, continuino ad essere adeguatamente rappresentati per il periodo necessario a provvedere ad una buona costituzione o designazione della rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale».

La normativa nazionale

«Qualora un’azienda o parte di essa sia trasferita ad un altro titolare mediante negozio giuridico, tale soggetto subentra nei diritti e nei doveri derivanti dai rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se sussista un trasferimento di una parte di impresa o di stabilimento ad un altro imprenditore, ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23 (…), soltanto nel caso in cui la parte di impresa o stabilimento continui ad essere utilizzata da parte del nuovo imprenditore quale parte di impresa o di stabilimento organizzativamente autonoma».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev’essere interpretato nel senso che tale direttiva può essere applicata anche in una situazione in cui la parte di impresa o di stabilimento ceduta non conserva la sua autonomia dal punto di vista organizzativo, a condizione che il nesso funzionale tra i differenti fattori di produzione trasferiti venga mantenuto e consenta al cessionario di utilizzare questi ultimi al fine di proseguire un’attività economica identica o analoga, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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