Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 aprile 2009.

Priimta 2009-04-02 · ECLI:EU:C:2009:215 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-260/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-04-02
ECLI
ECLI:EU:C:2009:215
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasJ. KlučkaTeisėjas · pranešėjasU. LõhmusTeisėjasP. LindhTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

2 aprile 2009 (*1)

«Concorrenza — Intese — Art. 81 CE — Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili — Esenzione — Regolamento (CEE) n. 1984/83 — Art. 12, n. 2 — Regolamento (CEE) n. 2790/1999 — Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) — Durata dell’esclusiva — Fissazione del prezzo di vendita al pubblico»

Nel procedimento C-260/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) con decisione 13 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2007, nella causa

Pedro IV Servicios SL

contro

Total España SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus (relatore), dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo comunitario

Il regolamento n. 1984/83

«(8)

considerando che il presente regolamento deve determinare le restrizioni della concorrenza che possono figurare in un accordo esclusivo di acquisto; che le restrizioni di concorrenza che oltre all’impegno di acquisto esclusivo vengono in tal modo ammesse determina[no] una migliore ripartizione dei compiti fra le parti e obbligano il rivenditore a concentrare gli sforzi di vendita sui prodotti oggetto del contratto; che nella misura in cui sono stipulate unicamente per la durata dell’accordo, queste restrizioni sono in generale necessarie per ottenere i miglioramenti della distribuzione ricercati tramite l’esclusiva d’acquisto; che altre disposizioni restrittive della concorrenza, ed in particolare quelle che limitino la libertà del rivenditore di stabilire i propri prezzi o altre condizioni di rivendita o di scegliere i propri clienti, non possono essere esentate ai sensi del presente regolamento;

(…)

«L’articolo [81], paragrafo 1, del Trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell’articolo [81], paragrafo 3, del Trattato e conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 11 a 13 del presente regolamento, agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l’una, il rivenditore, si impegna nei riguardi dell’altra, il fornitore, in cambio della concessione di particolari vantaggi economici o finanziari, ad acquistare determinati carburanti per autoveicoli a base di prodotti petroliferi o determinati combustibili a base di prodotti petroliferi specificati nell’accordo, destinati alla rivendita in una stazione di servizio specificata nell’accordo, soltanto da lui, o da un’impresa ad esso collegata, o da un’impresa terza incaricata della distribuzione dei suoi prodotti».
«Al rivenditore possono essere imposti, oltre all’obbligo di cui all’articolo 10, soltanto i seguenti obblighi restrittivi della concorrenza:
«1. L’articolo 10 non si applica qualora:

(…)

(…)

Il regolamento n. 2790/1999

«Conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, il paragrafo 1 di detto articolo è dichiarato inapplicabile agli accordi o alle pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi (“gli accordi verticali”).

La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1 (“le restrizioni verticali”)».

«Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante in cui esso vende i beni o i servizi oggetto del contratto».
«la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti».
«L’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica alle seguenti obbligazioni contenute in accordi verticali:

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se, quando l’art. 12, n. 2, del [regolamento n. 1984/83] prevede che, “in deroga al paragrafo 1, lettera c), se l’accordo riguarda una stazione di servizio che il fornitore ha concesso in affitto o in libera disponibilità di diritto o di fatto al rivenditore, gli obblighi di acquisto esclusivo e i divieti di concorrenza previsti dal presente titolo [potranno] essere imposti al rivenditore per tutto il periodo durante il quale esso gestisce effettivamente la stazione di servizio”, tale disposizione si riferisca al caso in cui il fornitore è inizialmente proprietario del terreno e delle istallazioni o, al contrario, il riferimento all’affitto della stazione di servizio si estenda a tutti quei titoli che conferiscano legalmente al fornitore il dominio strettamente sulla stazione di servizio, potendo pertanto quest’ultimo concederla in affitto allo stesso proprietario del terreno senza dover osservare i limiti temporali che la normativa prevede per gli accordi in esclusiva.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Sulla prima e sulla seconda questione, relative alla durata dell’esclusiva

Sull’interpretazione del regolamento n. 1984/83

Sull’interpretazione del regolamento n. 2790/1999

Sulla terza e sulla quarta questione, relative alla fissazione del prezzo di vendita al pubblico

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: lo spagnolo.

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