Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 novembre 2008.

Priimta 2008-11-20 · ECLI:EU:T:2008:519 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
T-185/05
Teismas
General Court
Data
2008-11-20
ECLI
ECLI:EU:T:2008:519
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasM. VilarasTeisėjasM. PrekTeisėjasV. CiucăTeisėjasPrincipal AdministratorKanclerisJ. Palacio González
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

20 novembre 2008 (*1)

«Regime linguistico — Modalità di applicazione in materia di assunzione nella funzione pubblica dell’Unione europea — Ricorso di annullamento fondato sull’art. 230 CE — Ricorso proposto da uno Stato membro diretto, da una parte, contro la decisione della Commissione di pubblicare gli avvisi di posto vacante per i posti di inquadramento superiore in tedesco, francese e inglese e, dall’altra, contro l’avviso di posto vacante della Commissione, pubblicato nelle suddette tre lingue, al fine di assegnare il posto di direttore generale dell’OLAF — Ricevibilità — Termini di ricorso — Atti impugnabili — Motivazione — Artt. 12 CE, 230 CE e 290 CE — Regolamento n. 1 — Artt. 1 quinquies e 27 dello Statuto — Principio di non discriminazione»

Nella causa T-185/05,

Repubblica italiana, rappresentata dai sigg. I. Braguglia e M. Fiorilli, avvocati dello Stato,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. F. Díez Moreno, abogado del Estado,

e da

Repubblica di Lettonia, rappresentata inizialmente dalla sig.ra E. Balode-Buraka, successivamente dalla sig.ra L. Ostrovska, in qualità di agenti,

intervenienti

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Cimaglia e P. Aalto, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento, da un lato, della decisione adottata dalla Commissione nel corso della sua 1678 a riunione del 10 novembre 2004, in base alla quale gli avvisi di posto vacante relativi a posti di inquadramento superiore disponibili per candidati esterni sarebbero stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tedesco, inglese e francese, e ciò per un periodo che avrebbe avuto termine, in linea di principio, il 1 o gennaio 2007 e, dall’altro, dell’avviso di posto vacante COM/2005/335 per il posto di Direttore generale (grado A* 15/A* 16) dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), pubblicato dalla Commissione il 9 febbraio 2005 ( GU C 34 A, pag. 3 ),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras (relatore), presidente, dai sigg. M. Prek e V. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

« Articolo 12

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni».

« Articolo 230

La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza».

« Articolo 236

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi».

« Articolo 290

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all’unanimità».

« Articolo 314

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese».

« Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese.

Articolo 2

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

Articolo 3

I testi, diretti dalle istituzioni a uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle venti lingue ufficiali.

Articolo 5

La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle venti lingue ufficiali.

Articolo 6

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni».

« Articolo 1 quinquies

« Articolo 27

Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

Articolo 28

Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

(…)

Articolo 29

(…)

« Articolo 18

Gli atti adottati in riunione sono annessi, nella o nelle lingue in cui fanno fede, ad una nota riepilogata elaborata al termine della riunione della Commissione nel corso della quale sono stati adottati e formano con questa un tutto inscindibile. Tali atti sono autenticati dalle firme del presidente e del segretario generale apposte sull’ultima pagina della predetta nota.

Gli atti adottati mediante procedimento scritto sono annessi, nella lingua o nelle lingue in cui fanno fede, alla nota giornaliera di cui all’articolo 12 e formano con questa un tutto inscindibile. Tali atti sono autenticati dalla firma del segretario generale apposta sull’ultima pagina della predetta nota.

Gli atti adottati mediante procedimento di delegazione orizzontale sono annessi, nella lingua o nelle lingue in cui fanno fede, alla nota giornaliera di cui all’articolo 15 e formano con questa un tutto inscindibile. Tali atti sono autenticati dalla firma del segretario generale apposta sull’ultima pagina della predetta nota.

Gli atti adottati mediante procedimento di delegazione verticale, o mediante subdelegazione a norma dell’articolo 13, terzo comma, sono annessi, nella lingua o nelle lingue in cui fanno fede, alla nota giornaliera di cui all’articolo 15 e formano con questa un tutto inscindibile. Tali atti sono autenticati con autocertificazione sottoscritta dal direttore generale o dal capo servizio.

Sono atti ai sensi del presente regolamento quelli di cui all’articolo 14 del trattato CECA, all’articolo 249 del trattato CE e all’articolo 161 del trattato Euratom.

Ai sensi del presente regolamento, le lingue facenti fede sono tutte le lingue ufficiali delle Comunità, quando si tratta di atti aventi efficacia generale, e quelle dei destinatari negli altri casi».

Fatti

«Le procedure di selezione saranno svolte in inglese, francese e tedesco» («The selection procedures will be run in English, French and German»).
«[l]es candidats doivent attacher à leur candidature électronique un curriculum vitae […] et saisir une lettre de motivation […]. Le curriculum vitae et la lettre de motivation doivent être rédigés en français, en anglais ou en allemand» (i candidati devono allegare al loro formulario di candidatura elettronico un curriculum vitae (…) e inoltrare una lettera di motivazione (…). Il curriculum vitae e la lettera di motivazione devono essere redatti in francese, inglese o tedesco).

Procedimento e conclusioni delle parti

«[L]a Commission décide que les publications externes au Journal officiel des avis de vacance pour les postes d’encadrement supérieur se fassent dorénavant en anglais, en français et en allemand, selon les termes repris au document PERS (2004) 203. Cette décision, qui prend effet immédiatement, est limitée à une période se terminant le 31 dicembre 2006» ([L]a Commissione decide che le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale di avvisi di posto vacante relativi a posti di inquadramento superiore disponibili per candidati esterni verranno effettuate solo in tedesco, inglese e francese, secondo i termini di cui al documento PERS (2004) 203. Tale decisione, che produce effetti immediatamente, è limitata ad un periodo che si conclude il 31 dicembre 2006).

«([C]onsiderando:

si propone alla Commissione, d’accordo con il Presidente, di decidere che le pubblicazioni nella GU degli avvisi di posto vacante relativi ai posti di inquadramento superiore disponibili per candidati esterni si facciano, d’ora in poi, in inglese, francese e tedesco).»

In diritto

Sulla ricevibilità

Sul diritto degli Stati membri di proporre un ricorso ai sensi dell’art. 230 CE contro gli atti delle istituzioni riguardanti i rapporti con i loro funzionari ed agenti

Sulla qualificazione della Decisione e dell’avviso di posto vacante come atti impugnabili ai sensi dell’art. 230, primo comma, CE

Sui termini per la presentazione di un ricorso contro la Decisione

Nel merito

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

Vilaras

Prek

Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2008.

Firme

Indice

Contesto normativo

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità

Sul diritto degli Stati membri di proporre un ricorso ai sensi dell’art. 230 CE contro gli atti delle istituzioni riguardanti i rapporti con i loro funzionari ed agenti

Sulla qualificazione della Decisione e dell’avviso di posto vacante come atti impugnabili ai sensi dell’art. 230, primo comma, CE

Sui termini per la presentazione di un ricorso contro la Decisione

Nel merito

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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