Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 gennaio 2007.

Priimta 2007-01-18 · ECLI:EU:C:2007:33 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-313/05
Teismas
Court of Justice
Data
2007-01-18
ECLI
ECLI:EU:C:2007:33
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjas · pranešėjasK. SchiemannTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisK. Sztranc‑Sławiczek
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑313/05

,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Polonia), con ordinanza 22 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2005, nella causa tra

Maciej Brzeziński

e

Dyrektor Izby Celnej w Warszawie ,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 giugno 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La disciplina comunitaria

«I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale».

4. L’ art.

28 CE dispone quanto segue:

«Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».
«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».

dispone che:

«1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:

Ferma restando questa condizione, gli Stati membri conserveranno altresì la facoltà di applicare tasse sulle prestazioni di servizi che non abbiano il carattere di tasse sulla cifra d’affari, comprese quelle connesse con prodotti soggetti ad accisa».

La disciplina nazionale

«Ai fini della presente legge, si intende per

(…)

11) “acquisto intracomunitario”: il trasferimento di prodotti soggetti all’accisa dal territorio di uno Stato membro verso il territorio nazionale; (…)».

«La base imponibile, qualora l’aliquota venga espressa in percentuale della base imponibile, è:

1) l’importo dovuto per la vendita, sul territorio nazionale, di prodotti soggetti ad accisa, ridotto della quota di imposta sui beni e servizi nonché della quota di accisa dovuta per tali merci;

2) l’importo che l’acquirente deve assolvere per le merci soggette ad accisa, in caso di acquisto all’interno della Comunità;

3) l’importo dovuto per la fornitura di prodotti soggetti ad accisa sul territorio di uno Stato membro, in caso di fornitura all’interno della Comunità;

4) il valore doganale dei prodotti soggetti ad accisa aumentato dei dazi doganali dovuti, in caso di importazione, tenuto conto dei nn. 6-9».

«1. L’aliquota d’imposta sui prodotti non armonizzati soggetti ad accisa ammonta al 65% della base definita all’art. 10, ad eccezione dell’aliquota applicabile sull’energia elettrica.

(…)

«1. Sono soggette ad accisa le autovetture non immatricolate sul territorio nazionale, conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale.

1) i soggetti che effettuano vendite di autovetture anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio nazionale;

2) gli importatori e i soggetti che effettuano acquisti all’interno della Comunità.

1) in caso di vendita, a decorrere dal rilascio della fattura e al più tardi entro sette giorni a decorrere dalla fornitura della merce;

2) in caso di importazione, a decorrere dal giorno in cui sorge il debito doganale ai sensi delle disposizioni sul diritto doganale;

3) in caso di acquisto all’interno della Comunità, a decorrere dall’acquisto del diritto di disporre dell’autovettura in veste di proprietario e, al più tardi, a decorrere dalla sua immatricolazione sul territorio nazionale conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale.

«Le persone che effettuano, all’interno della Comunità, acquisti intracomunitari di autovetture non immatricolate nel territorio nazionale, conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale, sono tenute:

1) a depositare, al momento dell’importazione nel territorio nazionale, una dichiarazione semplificata presso il competente ufficio doganale nel termine di cinque giorni a decorrere dal giorno dell’acquisto all’interno della Comunità;

2) a versare l’accisa entro e non oltre il momento dell’immatricolazione di tale veicolo nel paese».

La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

, 25 CE e 90 CE. Con decisione 17 agosto 2004, il direttore dell’ufficio delle dogane n. 1 di Varsavia ha respinto detta domanda.

«1) Se il disposto dell’art. 25 [CE] in cui viene stabilito il divieto di imposizione tra gli Stati membri di dazi doganali all’importazione o all’esportazione o di tasse di effetto equivalente, proibisca ad uno Stato membro di applicare l’art. 80 della [legge polacca del 2004] in una situazione nella quale i diritti di accisa vengono prelevati per ogni acquisto di autoveicolo indipendentemente dal luogo di provenienza di quest’ultimo, anteriormente alla prima immatricolazione nel territorio nazionale.

2) Se il disposto dell’art. 90, primo comma, [CE], in conformità del quale nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari, permetta ad uno Stato membro l’imposizione di un’accisa su autoveicoli usati importati da altri Stati membri allorché tale accisa non grava sulla vendita di autoveicoli usati già immatricolati in Polonia, in una situazione in cui la stessa accisa veniva imposta su tutti gli autoveicoli immatricolati nel territorio del paese, conformemente all’art. 80, n. 1, della [legge polacca del 2004].

3) Se il disposto dell’art. 90, secondo comma, [CE] conformemente al quale nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni intese a proteggere indirettamente altre produzioni, permetta ad uno Stato membro l’imposizione di un’accisa ad un tasso variabile a seconda dell’età del veicolo e della cilindrata, pubblicato nell’art. 7 del [decreto del 2004] sugli autoveicoli usati importati da altri Stati membri quando l’imposizione viene calcolata secondo un analogo modello per la vendita di autoveicoli usati nel paese, effettuata anteriormente alla loro prima immatricolazione sul territorio dello stesso paese e l’imposizione medesima influisce in seguito sul prezzo di tale autoveicolo in occasione di una sua ulteriore rivendita.

4) Se il disposto dell’art. 28 [CE] a norma del quale sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, considerato in pari tempo anche il tenore dell’art. 3, n. 3, della direttiva [92/12/CEE], proibisca ad uno Stato membro di mantenere in vigore l’art. 81 della [legge del 2004] in conformità del quale i soggetti procedenti all’acquisto intracomunitario di autovetture non immatric olate sul territorio polacco, hanno l’obbligo, conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale, di presentare dopo l’importazione nel territorio del paese una dichiarazione semplificata al competente ufficio doganale nel termine di cinque giorni a decorrere dall’acquisto intracomunitario».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

, Haahr Petroleum, Racc. pag. I‑4085, punto 20; 2 aprile 1998, causa C‑213/96

, Outokumpu, Racc. pag. I‑1777, punto 20, nonché 5 ottobre 2006, cause riunite C‑290/05

e C‑333/05

, Nádasdi e Németh, Racc. pag. I-0000, punto 39).

Sulla seconda e terza questione

e C‑41/05

, Air Liquide Industries Belgium, Racc. pag. I‑0000, punto 55 e giurisprudenza ivi citata nonché Nádasdi e Németh, cit., punto 45).

, Weigel, Racc. pag. I‑4981, punto 66 e giurisprudenza ivi citata, nonché Nádasdi e Németh, cit., punto 46).

, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑5981, punto 29).

Sulla quarta questione

ostino ad una norma nazionale, come quella di cui all’art. 81, n. 1, punto 1, della legge del 2004, che richiede il deposito di una dichiarazione semplificata nel senso di tale ultima disposizione, entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla data di acquisto intracomunitario.

, Daimler Chrysler, Racc. pag. I‑9897, punto 32; e 14 dicembre 2004, causa C‑210/03

, Swedish Match, Racc. pag. I‑11893, punto 81), occorre esaminare l’obbligo di deposito di una dichiarazione semplificata alla luce innanzitutto della direttiva 92/12 e, in particolare, del divieto di tale formalità previsto dal suo art. 3, n. 3, primo comma, lasciando in sospeso, in un primo momento, il problema di sapere se l’accisa sia realmente oggetto di un’armonizzazione esaustiva a livello comunitario.

, ma all’obbligo di versare l’accisa.

non sarebbe applicabile alla causa principale e pertanto non osterebbe all’obbligo di depositare una dichiarazione semplificata nell’ipotesi di acquisto intracomunitario.

, Dounias, Racc. pag. I‑577, punto 39, e 17 giugno 2003, causa C‑383/01, De Danske Bilimportører, Racc. pag. I‑6065, punto 32).

non può essere applicato.

non osta ad una tale dichiarazione quando la normativa in questione è suscettibile di essere interpretata nel senso che la detta dichiarazione è dovuta a decorrere dall’acquisto del diritto di disporre dell’autovettura in veste di proprietario e, al più tardi, a decorrere dalla sua immatricolazione nel territorio nazionale conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale.

Sulla limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza

, Bosman, Racc. pag. I‑4921, punto 141, nonché 10 gennaio 2006, causa C‑402/03

, Skov e Bilka, Racc. pag. I‑199, punto 50).

, Vroege, Racc. pag. I‑4541, punto 21, 12 ottobre 2000, causa C‑372/98

, Cooke, Racc. pag. I‑8683, punto 42, nonché Skov e Bilka, cit., punto 51).

, Grzelczyk, Racc. pag. I‑6193, punto 52, e 15 marzo 2005, causa C‑209/03

, Bidar, Racc. pag. I‑2119, punto 68).

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Un’accisa come quella introdotta in Polonia con la legge 23 gennaio 2004 sui diritti di accisa, che non colpisce le autovetture per il fatto ch’esse attraversano la frontiera, non costituisce un dazio doganale all’importazione né una tassa d’effetto equivalente ai sensi dell’art. 25 CE.

2) L’art. 90, primo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad un’accisa, nella misura in cui l’importo dell’accisa che colpisce le autovetture usate con più di due anni di età acquistate in uno Stato membro diverso da quello che ha introdotto tale accisa supera l’importo residuo della medesima accisa incorporata nel valore venale delle autovetture simili immatricolate in precedenza nello Stato membro che impone tale accisa. Spetta al giudice del rinvio esaminare se la normativa in questione nella causa principale e, in particolare, l’applicazione dell’art. 7 del decreto del Ministro delle Finanze 22 aprile 2004 in materia di riduzione delle aliquote delle accise, abbia un tale effetto.

3) L’art. 28 CE non si applica ad una dichiarazione semplificata come quella prevista dall’art. 81, n. 1, punto 1, della legge 23 gennaio 2004 sui diritti di accisa e l’art. 3, n. 3, della direttiva 92/12 /CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, non osta ad una tale dichiarazione quando la normativa in questione è suscettibile di essere interpretata nel senso che la detta dichiarazione è dovuta a decorrere dall’acquisto del diritto di disporre dell’autovettura in veste di proprietario e al più tardi a decorrere dalla sua immatricolazione nel territorio nazionale conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale.

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