Ordinanza della Corte (grande sezione) del 17 marzo 2005.

Priimta 2005-03-17 · ECLI:EU:C:2005:190 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Teismas
Court of Justice
Data
2005-03-17
ECLI
ECLI:EU:C:2005:190
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasR. SchintgenTeisėjas · pranešėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusGeneralinis advokatasP. LégerKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nella causa C-318/04,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, presentato il

27 luglio 2004

,

Parlamento europeo , rappresentato dai sigg. H. Duintjer Tebbens e A. Caiola, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee , rappresentata dai sigg. P. Kuijper, F. Benyon, C. Docksey e A. van Solinge, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. M. Bethell, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

«Il garante europeo della protezione dei dati può:

(…)

h) adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato;

i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee».

Osservazioni presentate dinanzi alla Corte

Sulla domanda d’intervento

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) così provvede:

1) Il garante europeo della protezione dei dati è ammesso a intervenire nel procedimento C‑318/04 a sostegno delle conclusioni del Parlamento europeo.

2) Sarà stabilito un termine affinché il garante europeo della protezione dei dati possa esporre i motivi a sostegno delle sue conclusioni.

3) Una copia di tutti gli atti del procedimento sarà consegnata dal cancelliere al garante europeo della protezione dei dati.

4) Le spese connesse all’intervento del garante europeo della protezione dei dati sono riservate.

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