Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2003.

Priimta 2003-12-04 · ECLI:EU:C:2003:650 · Court of Justice · Kalbos: EN · IT · SV

Byla
C-63/01
Teismas
Court of Justice
Data
2003-12-04
ECLI
ECLI:EU:C:2003:650
Originalas
EUR-Lex ↗
Teisėjas · pranešėjasP. JannTeisėjasD.A.O. EdwardTeisėjasS. von BahrTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasS. AlberKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-63/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Samuel Sidney Evans

e

The Secretary of State for Environment, Transport and the Regions,

The Motor Insurers' Bureau,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17),

LA CORTE (Quinta Sezione)

composta dal sig. P. Jann (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. S. Alber

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

sentite le osservazioni orali del sig. Evans, rappresentato dai sigg. R. Plender e D. Broatch, del Motor Insurers' Bureau, rappresentato dai sigg. D. O'Brien e F. Randolph, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, dal sig. P. Roth e dalla sig.ra H. Davies, e della Commissione, rappresentata dal sig. M. Shotter, all'udienza dell'11 luglio 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

La normativa comunitaria

«1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione. I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono determinati nell'ambito di tali misure».
«1. L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

Gli Stati membri possono prevedere, in sostituzione degli importi minimi di cui sopra, un importo minimo di 500 000 ECU per i danni alle persone, qualora vi siano più vittime di uno stesso sinistro ovvero, per i danni alle persone e alle cose, un importo minimo globale di 600 000 ECU per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni.

(...)

La vittima può in ogni caso rivolgersi direttamente a questo organismo che, in base a informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle una risposta motivata circa il proprio intervento.

Tuttavia gli Stati membri possono escludere dall'intervento di tale organismo le persone che per loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il sinistro, se l'organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.

Gli Stati membri possono limitare o escludere l'intervento di tale organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato.

Essi possono parimenti autorizzare per i danni alle cose, causati da un veicolo non assicurato, una franchigia, opponibile alla vittima, non superiore a 500 ECU.

Inoltre, ciascuno Stato membro applica all'intervento di tale organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, fatta salva qualsiasi altra pratica più favorevole alle vittime».

La normativa nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Secondo la corretta interpretazione della direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (in prosieguo: la seconda direttiva in materia di assicurazione auto):

a) se gli accordi riguardanti la concessione di un risarcimento da parte dell'organismo istituito o autorizzato ai sensi dell'art. 1, n. 4, debbano includere il versamento di interessi sulle somme di cui viene accertato l'obbligo di pagamento per danni patrimoniali alle cose o per danni alle persone;

b) in caso di soluzione in senso affermativo della prima questione sub a), a decorrere da quale data e su quale base debbano essere calcolati gli interessi.

2) Secondo la corretta interpretazione dell'art. 1, n. 4, della seconda direttiva in materia di assicurazione auto, nei casi in cui lo stesso organismo incaricato del risarcimento abbia un obbligo di accertare la lesione e il danno della vittima (e di sopportarne l'onere, comprese le spese di referti medici e altri):

a) se gli accordi riguardanti la concessione di un risarcimento da parte dell'organismo comprendano la previsione del pagamento delle spese sostenute da una vittima per preparare e presentare la sua domanda di risarcimento a tale organismo;

b) in caso di soluzione in senso affermativo della seconda questione sub a), su quale base debbano essere calcolate tali spese nel caso in cui tale organismo abbia fatto alla vittima un'offerta superiore alla somma alla fine da quest'ultima ottenuta, offerta che la vittima abbia rifiutato di accettare.

3) Secondo la corretta interpretazione dell'art. 1, n. 4, della seconda direttiva in materia di assicurazione auto, ove la domanda di risarcimento della vittima sia liquidata da un organismo di natura non giurisdizionale, se la vittima stessa abbia un pieno diritto di impugnare tale liquidazione in via giudiziale, sia su questioni di fatto che su questioni di diritto, anziché un diritto ad un'impugnazione dinanzi ad un arbitro indipendente, impugnazione avente le seguenti caratteristiche principali:

i) la vittima può rivolgersi all'arbitro sia su questioni di fatto che su questioni di diritto; ii) nel notificare l'impugnazione, la vittima può presentare ulteriori argomenti e produrre, all'organismo incaricato del risarcimento, ulteriori prove sulla base delle quali esso può modificare la propria decisione sull'indennizzo prima dell'impugnazione;

iii) alla vittima viene fornita in anticipo copia di tutti i documenti da fornire all'arbitro e le è data la possibilità di aggiungere qualsiasi documento in risposta;

iv) l'arbitro pronuncia, senza trattazione orale, un lodo in cui esso decide l'indennizzo che l'organismo incaricato del risarcimento deve corrispondere e motiva tale decisione;

v) se la vittima non è soddisfatta, essa ha diritto d'impugnare il lodo arbitrale dinanzi al giudice ordinario, ma può farlo solo in base a gravi irregolarità che viziano l'arbitrato o per questioni di diritto (compresa la questione se vi fossero prove a sostegno di una certa conclusione dell'arbitro o se sulla base delle prove nessun arbitro potesse ragionevolmente pervenire a una data conclusione), e, in caso di impugnazione su una questione di diritto, dev'essere ottenuta dal giudice un'autorizzazione all'impugnazione, autorizzazione che verrà concessa solo ove la decisione dell'arbitro sia chiaramente errata e appaia giusto ed equo, alla luce di tutte le circostanze, che il giudice decida la questione.

4) In caso di soluzione in senso affermativo della prima questione 1, sub a), e/o della seconda questione, sub a), e/o della terza questione, se uno Stato membro abbia debitamente autorizzato un organismo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della seconda direttiva in materia di assicurazione auto, qualora un organismo esistente abbia il compito di risarcire le vittime solo in base ad un accordo con la competente autorità dello Stato membro, che non corrisponda alla seconda direttiva in materia di assicurazione auto sotto tali profili, e:

a) tale accordo crei un obbligo legale, nei confronti della competente autorità dello Stato membro, di risarcire le vittime che sia direttamente azionabile da parte dell'autorità competente mentre non conferisce a tali vittime un diritto soggettivo direttamente azionabile di ricorrere contro tale organismo, ma la vittima possa rivolgersi al giudice chiedendo che alla detta autorità venga ingiunto di dare esecuzione all'accordo ove la stessa dovesse omettere di farlo; e

b) tale organismo adempia il detto obbligo accogliendo e liquidando domande provenienti da vittime ai sensi di tale accordo; e

c) lo Stato membro abbia ritenuto in buona fede che la conclusione di tale accordo desse alle vittime una tutela almeno equivalente a quella derivante dai dettami della seconda direttiva in materia di assicurazione auto.

5) In caso di soluzione in senso affermativo di una della prima questione, sub a), o della seconda questione, sub a), o della terza questione, e/o di soluzione in senso negativo della quarta questione, se un'inosservanza della seconda direttiva in materia di assicurazione auto sotto tale profilo costituisca, da parte di uno Stato membro, un'infrazione sufficientemente grave da far sorgere una responsabilità per danni ai sensi del diritto comunitario ove sia accertata la sussistenza di tale danno».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulla natura dell'organismo di cui all'art. 1, n. 4, della seconda direttiva

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Sui mezzi di ricorso della vittima

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Sul pagamento di interessi sulle somme versate a titolo di compensazione

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Sul rimborso delle spese sostenute relativamente alla domanda di indennizzo

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Sull'eventuale responsabilità dello Stato membro interessato

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, con ordinanza 17 maggio 2000, dichiara:

1) L'art. 1, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dev'essere interpretata nel senso che:

2) Spetta al giudice del rinvio, nel caso in cui dall'esame del sistema di compensazione istituito risultasse una carenza nell'attuazione della direttiva 84/5 e tale carenza avesse causato un danno al sig. Evans, accertare se la violazione constatata dell'obbligo di trasposizione sia sufficientemente caratterizzata.

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