CASE OF SACHARUK v. LITHUANIA

[Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

Application no. 39300/18 · Delivered 2024-04-23 · ECLI:CE:ECHR:2024:0423JUD003930018 · Languages: IT · EN · LT

Application no.
39300/18
Delivered
2024-04-23
Respondent State
LTU
Conclusion
Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Impartial tribunal);No violation of Article 7 - No punishment without law (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege;Conviction);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
Convention articles
6, 6-1, 7, 7-1, 41, P1-3
Original
HUDOC ↗
PresidentArnfinn BårdsenJudgeJovan IlievskiJudgeEgidijus KūrisJudgeSaadet YükselJudgeLorraine Schembri OrlandJudgeFrédéric KrencJudgeDavor DerenčinovićRegistrarDorothee von Arnim
Summary
Preparing…

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA SACHARUK c. LITUANIA

(Ricorso n. 39300/18)

SENTENZA

Art. 6 § 1 (penale) • Tribunale imparziale • Condanna di un parlamentare dopo la scadenza del suo mandato per aver votato al posto di un collega assente utilizzando la sua tessera di identificazione • Dubbi oggettivamente giustificati sull’imparzialità della Corte suprema che aveva confermato la condanna del ricorrente perché uno dei suoi membri aveva presieduto il collegio di tale corte nel primo procedimento che aveva annullato la sentenza di assoluzione della Corte di appello e aveva formulato conclusioni che pre-giudicavano la sua colpevolezza • Timore legittimo che il giudice in questione potesse essere già pervenuto a un giudizio preconcetto sulla colpevolezza del ricorrente sebbene non fosse giuridicamente vincolato dalla precedente conclusione della Corte suprema

Art. 7 • Nullum crimen sine lege • Condanna • Instaurazione di un’azione penale nei confronti del ricorrente conforme ai requisiti dell’art. 7 • Atteggiamento delle autorità verso la prassi dei parlamentari di votare gli uni al posto degli altri non equivalente a “consapevole tolleranza” • Reiterati episodi di voto di tale tipo, che violavano la legge formale interna, da non trattare come una “tradizione” • Nessuna discernibile flagrante inosservanza o arbitrarietà nell’applicazione, per quanto inedita, delle pertinenti disposizioni al ricorrente • Interpretazione ragionevole delle norme pertinenti e applicazione “coerente con la sostanza della violazione” • Nessun difetto di chiarezza nella legislazione o nella prassi dei tribunali interni tale da non consentire al ricorrente di regolare la propria condotta • Prevedibile che gli atti del ricorrente avrebbero costituito reato ai sensi del diritto penale applicabile all’epoca dei fatti

Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

23 aprile 2024

DEFINITIVA

23/07/2024

La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Sacharuk c. Lituania,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una camera composta da:

Arnfinn Bårdsen, Presidente,

Jovan Ilievski,

Egidijus Kūris,

Saadet Yüksel,

Lorraine Schembri Orland,

Frédéric Krenc,

Davor Derenčinović, giudici,

e Dorothee von Arnim, cancelliere aggiunto di sezione,

visto il ricorso (n. 39300/18) proposto contro la Repubblica di Lituania con il quale, in data 9 agosto 2018, un cittadino lituano, il sig. Aleksandr Sacharuk (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare al Governo lituano (“il Governo”) le doglianze concernenti il diritto del ricorrente a un tribunale imparziale e la prevedibilità della condanna del ricorrente;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 26 marzo 2024,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

IN FATTO

IL MANDATO DEL RICORRENTE IN QUALITÀ DI MEMBRO DEL Seimas

La Commissione ritenne anche che le prove consentissero di concludere che gli atti del ricorrente “contenevano gli elementi soggettivi di possibili reati” (yra galimai nusikalstamų veikų subjektyvių požymių), perché egli conosceva i requisiti della Costituzione e della legge, non li aveva osservati consapevolmente, aveva deliberatamente votato utilizzando la tessera di identificazione parlamentare di L.K. e aveva deliberatamente cercato questi effetti: registrare L.K. durante il voto del Seimas e “usurpare l’espressione della volontà di L.K.” (pasisavinti [L.K.] valios išreiškimą) all’atto del voto.

“Le conclusioni della [CSIS] hanno stabilito non soltanto l’occorrenza nel Parlamento di casi in cui suoi membri, utilizzando le [tessere di identificazione] di altri membri del Seimas, avevano votato al posto di questi ultimi nelle sedute parlamentari, ma anche che violazioni del mandato individuale dei parlamentari e della personalità del voto erano a conoscenza sia dell’organo di governo che della Commissione Etica e Procedure del Seimas, quest’ultima era la sua unità strutturale competente a reagire opportunamente [a tali atti] e a presentare raccomandazioni al Parlamento per prevenire la commissione di future violazioni di tale tipo (paragrafo 4 del Capitolo II delle motivazioni delle conclusioni della [CSIS]). Così non soltanto si è fatta strada in Parlamento la prassi che i parlamentari durante le sedute del Seimas votino di continuo al posto di colleghi assenti, il più delle volte al posto anche di più di un collega, [ha luogo] anche una certa reazione del Seimas a tali casi. Al contempo le conclusioni della [CSIS] non forniscono motivi o rilievi che spieghino perché la violazione di questo membro del Seimas abbia carattere eccezionale. Una disparità di valutazione degli atti dei singoli parlamentari offenderebbe il principio dell’eguaglianza delle persone davanti alla legge, al tribunale e alle altre istituzioni dello Stato, nonché il principio di giustizia, in quanto la pericolosità della violazione sarebbe misurata non sulla violazione stessa e sulla sua pericolosità, ma “sulla personalità”.

Il fatto di aver votato al posto del parlamentare [L.K], utilizzando la sua [tessera di identificazione parlamentare] non ha avuto alcuna influenza sugli esiti delle votazioni, in quanto le decisioni del Seimas sono state approvate con una grande maggioranza di voti: tale fatto, pertanto, non ha provocato conseguenze significative, men che meno gravi.”

Il Seimas revocò il mandato di L.K. con ottantanove voti a favore.

IL PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE

Le accuse penali a carico del ricorrente

L’assoluzione del ricorrente da parte del Tribunale regionale di Vilnius e della Corte di appello

I tribunali tennero conto delle conclusioni della Commissione Etica e Procedure del Seimas secondo le quali a far data dal del 27 febbraio 2001 vi erano state diverse occasioni in cui parlamentari avevano votato non soltanto per sé stessi ma anche al posto di altri membri della stessa coalizione o dello stesso gruppo politico (politinė frakcija). La Commissione considerava tali atti un illecito disciplinare e una violazione dell’articolo 20 § 2 del regolamento del Seimas. La Commissione si era limitata a raccomandare ai parlamentari in questione di non seguire tali prassi e di non commettere simili “infrazioni” (nusižengimus) in futuro, nonché di non screditare il nome dei membri del Seimas. Inoltre, l’articolo 20 § 2 del regolamento del Seimas, in vigore all’epoca in cui gli atti erano stati compiuti, stabiliva anche che “l’ammonimento a un parlamentare per voto fraudolento poteva essere trascritto nel verbale dell’audizione del Seimas” (už nesąžiningą balsavimą į posėdžio protokolą Seimo nariui gali būti įrašomas įspėjimas). Date tali considerazioni, la Corte di appello aveva concluso che il tribunale di primo grado si era ragionevolmente basato sulla testimonianza del ricorrente e di altri testimoni, alcuni dei quali erano parlamentari dello stesso gruppo politico, che avevano confermato che in seno a tale gruppo politico si era convenuto che i membri avrebbero votato “all’unanimità” (vieningai) nelle sessioni plenarie del Seimas. Analogamente era “prassi consolidata” votare per un membro dello stesso gruppo politico che non era presente all’audizione Seimas purché [gli altri parlamentari] avessero la sua tessera di identificazione di membro del Seimas; non era affatto necessario ottenere il preventivo assenso di tale parlamentare al voto. Secondo la Corte di appello, e contrariamente a quanto ipotizzato dal pubblico ministero, tale espressione della volontà di un altro membro dello stesso gruppo politico non poteva ledere gli interessi di quest’ultimo né cagionargli alcun tipo di pregiudizio. La Corte di appello ritenne inoltre, contrariamente all’ipotesi del pubblico ministero, che non vi fossero prove nella causa tali da consentire di concludere che il ricorrente e L.K. avessero concordato che il primo avrebbe votato al posto del secondo in modo che quest’ultimo conservasse il suo stipendio.

La rimessione della causa al fine di un nuovo esame da parte della Corte suprema

“L’articolo 111 § 4 del regolamento del Seimas stabilisce senza riserve (įsakmiai) che i membri del Seimas debbano votare di persona e che il diritto di voto non possa essere trasferito ad altri. Pertanto né il regolamento del Seimas né nessun altro atto giuridico in vigore nella Repubblica di Lituania consentono ai membri del Seimas di votare per altri parlamentari. Si tratta di ciò che è accaduto nel caso di specie: registrazione e voto al posto di un’altra persona che non aveva partecipato alla seduta del Seimas. Segue che, oggettivamente, sono stati falsificati dei documenti (...)”.
“Il collegio giudicante non è persuaso dal ragionamento delle giurisdizioni inferiori secondo il quale gli atti di A. Sacharuk erano privi di rilevanza giuridica e potevano, al massimo, comportare una responsabilità disciplinare. Le disposizioni del regolamento del Seimas, che stabiliscono che i parlamentari, in caso di scorrettezze nel voto, siano esaminati dalla Commissione Etica e Procedure del Seimas, non eliminano l’applicazione del codice penale a tale materia. Il diritto lituano prevede la responsabilità penale soltanto per la falsificazione di documenti (articolo 300 del [codice penale]). Le leggi della Repubblica di Lituania non prevedono nessun altro tipo di responsabilità per la falsificazione di documenti. Il regolamento del Seimas non prevale sul codice penale. Tali aspetti non sono stati considerati dal tribunale di primo grado e dalla Corte di appello.”

La nuova sentenza della Corte di appello

Il procedimento penale ai sensi dell’articolo 300 § 1 del codice penale fu archiviato per prescrizione.

Il procedimento dinanzi alla Corte suprema e sua pronuncia definitiva

Il ricorso del ricorrente per motivi di diritto

Imparzialità del giudice D.B.

La pronuncia nel merito della Corte suprema

Con atti contrari alla legge il ricorrente aveva provocato le conseguenze di cui all’articolo 228 § 1 del codice penale: aveva cagionato un grave danno non patrimoniale allo Stato poiché aveva umiliato e screditato il nome dei parlamentari e l’autorità del Seimas. Conformemente alla prassi dei tribunali, quando si esaminava se fosse stato cagionato un grave danno non patrimoniale allo Stato, occorreva prendere in considerazione le specifiche circostanze della causa: la natura e la durata degli atti, gli atti giuridici che tutelavano tali interessi, l’importanza dei doveri in capo all’imputato, il suo status giuridico e le ripercussioni degli atti sulla vita pubblica. Era generalmente ammesso che la violazione dei valori stabiliti dalla Costituzione e l’inosservanza dei requisiti essenziali applicabili al servizio dello Stato costituissero un grave danno non patrimoniale per il servizio dello Stato e per lo Stato.

L’espunzione della condanna del ricorrente

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

IL DIRITTO PERTINENTE

Articolo 5

“In Lituania il potere dello Stato è esercitato dal Seimas, dal Presidente e dal Governo della Repubblica e dalla magistratura.

(..)

Le istituzioni dello Stato servono il popolo.”

Articolo 59

“Il mandato dei membri del Seimas comincia a decorrere dal giorno in cui il neoeletto Seimas si riunisce per la prima seduta. Il mandato dei membri del Seimas precedentemente eletti scade all’inizio di tale seduta.

Un membro eletto del Seimas acquisisce tutti i diritti di rappresentante della Nazione soltanto dopo aver prestato giuramento di lealtà alla Repubblica di Lituania nel Seimas.

(...)

Durante il mandato i membri del Seimas seguono la Costituzione della Repubblica di Lituania, gli interessi dello Stato e la loro coscienza, senza vincolo di mandato.”

Articolo 62

“La persona dei membri del Seimas è inviolabile.

I membri del Seimas non possono essere ritenuti penalmente responsabili (...) senza il consenso del Seimas. (...).”

Articolo 74

“Il Presidente della Repubblica, il Presidente e i giudici della Corte costituzionale, il Presidente e i giudici della Corte suprema, il Presidente e i giudici della Corte di appello nonché i membri del Seimas che violano gravemente la Costituzione, infrangono il loro giuramento, o sono dichiarati colpevoli di reato, possono essere destituiti dall’incarico, o, nel caso dei membri del Seimas, i loro mandato può essere revocato con un voto a maggioranza di tre quinti di tutti i membri del Seimas. Ciò avviene in conformità alla procedura del procedimento di messa in stato di accusa [impeachment] che è stabilita dal regolamento del Seimas.”

Articolo 228. Abuso di ufficio

“1. Il pubblico ufficiale o la persona trattata come tale che ha abusato del suo incarico ufficiale o ha ecceduto i suoi poteri, qualora ciò abbia cagionato un grave danno allo Stato, a un’organizzazione internazionale pubblica, a una persona giuridica o fisica,

è punito con la privazione del diritto di assumere determinati impieghi o di intraprendere determinate attività o con la multa, l’arresto o la reclusione sino a quattro anni. (...)”

Articolo 300. Falsificazione di documenti e possesso di documenti falsi

“1. La persona che produce (pagamino) un documento falso, falsifica un documento autentico o (...) utilizza un documento che sa essere falso o un documento autentico che sa essere falsificato,

è punita con la multa, l’arresto o la reclusione sino a tre anni.

(...)

è punita con la reclusione sino a sei anni. (...)”

Articolo 302. Sequestro di sigilli, timbri o documenti e loro utilizzo

“1. La persona che sottrae o, in assenza di motivi leciti, acquisisce, detiene (...) utilizza (...) un documento (...) di una persona fisica o giuridica è punita con la multa, l’arresto o la reclusione sino a sei anni.

Articolo 3. Circostanze che rendono impossibile il procedimento penale (versione valida sino al 1o settembre 2011)

“1. Il procedimento penale non può essere instaurato e, qualora lo sia, deve essere archiviato:

(...)

3) qualora il reato sia stato commesso da una persona (...) in assenza dell’autorizzazione dell’istituzione competente a perseguire tale persona (...), quando essa è necessaria per legge.” Articolo 57. Diritto di chiedere la ricusazione

“1. La (...) persona condannata o assolta (...) o i suoi rappresentanti hanno diritto di chiedere la ricusazione.

Articolo 58. Motivi di ricusazione

“1. La persona indicata nell’articolo 57 § 2 del presente codice non può prendere parte al procedimento qualora:

(...)

4) le parti del procedimento ragionevolmente indichino (...) circostanze che sollevano ragionevoli dubbi in ordine all’imparzialità della persona di cui all’articolo 57 § 2 del presente codice.

1) abbia preso parte in tale procedimento penale in qualità funzionario incaricato delle indagini preliminari, pubblico ministero o difensore;

2) si sia occupato dell’arresto dell’indiziato (...);

3) abbia adottato la sentenza nel primo grado di giudizio; [egli o ella] non può esaminare di nuovo la causa in appello o in cassazione, o esaminare la stessa causa in primo grado in caso di annullamento della sua sentenza;

4) abbia adottato la sentenza nel grado di appello; [egli o ella] non può esaminare la causa in cassazione;

5) abbia adottato la sentenza nel grado di cassazione; egli o ella non può partecipare quando la causa è decisa nel procedimento di appello;

6) [egli o ella] abbia adottato la sentenza nel grado di appello o di cassazione; egli o ella non può decidere la causa in primo grado.” Articolo 59. Ricusazione

“1. Il giudice (...) deve ricusarsi qualora sussistano i motivi indicati dall’articolo 58 del presente codice (...).”

Articolo 169. Gli atti del procuratore all’avvio dell’indagine preliminare

“1. Quando riceve una denuncia, una dichiarazione o una segnalazione relativa alla commissione di un reato, o dopo aver egli stesso accertato gli elementi del reato, il procuratore avvia immediatamente un’indagine preliminare.”

Articolo 369. Motivi per la presentazione di un ricorso per motivi di diritto e procedura di cassazione

“1. Una sentenza o una pronuncia è impugnata e le cause sono esaminate in cassazione qualora:

1) il diritto penale sia stato applicato erroneamente;

2) siano state commesse violazioni fondamentali del presente codice.

Articolo 372. Procedura per l’ammissione all’esame di un ricorso per motivi di diritto

“2. Purché non vi siano motivi (...) di inviare indietro la causa alla parte che ha presentato ricorso per motivi di diritto (...) il fascicolo della causa e il ricorso per motivi di diritto sono trasmessi a un collegio di selezione di tre giudici formato dal Presidente della Corte suprema lituana o dal Presidente della divisione cause penali di tale Corte.

Articolo 32. Specificità della procedura penale relativa alle persone che, conformemente alle leggi della Repubblica di Lituania (...) godono di immunità dall’azione penale

“1. Il procedimento penale nei confronti di una persona perseguibile soltanto con l’autorizzazione dell’istituzione competente deve essere instaurato (...) ma non può essere redatta nei suoi confronti una notifica di sospetto, ella non può essere interrogata in qualità di indiziata o essere dichiarata indiziata, e non può essere detenuta né la sua libertà può essere limitata in altro modo. A tale persona possono essere applicate altre misure procedurali coercitive soltanto nella misura in cui le leggi della Repubblica di Lituania (...) lo consentono.

Articolo 9. Diritti dei membri del Seimas

“1. I membri del Seimas hanno il diritto, conformemente all’ordinamento stabilito dal presente regolamento:

1) di votare su tutte le questioni discusse nelle sessioni (posėdžiuose) del Seimas, nei comitati o nelle commissioni di cui fanno parte. (...).” Articolo 20. Ammonimento ai membri del Seimas

“(...)

Articolo 111. Metodi e procedura di voto

“(...)

(...)

Articolo 112. Procedura di voto

“1. Il presidente della seduta annuncia l’apertura della procedura di voto.

(...)

Articolo 121. Ripetizione e rinvio del voto

“1. Prima dell’inizio della discussione di un’altra questione all’ordine del giorno il voto per alzata di mano o mediante il sistema di conteggio dei voti elettronici può essere ripetuto qualora sorgano dubbi sull’esattezza del conteggio dei voti e qualora ciò sia chiesto con una richiesta del Presidente del Seimas, del presidente della seduta, o di almeno cinque membri del Seimas presenti alla seduta (...).

(...)

Articolo 4. Principi di condotta degli esponenti politici dello Stato

“Gli esponenti politici dello Stato nella propria vita pubblica osservano i seguenti principi di condotta:

(...)

3) onestà: adempiere ai propri doveri con onestà e aderire ai criteri di condotta più elevati, ed evitare situazioni che possano influire sull’adozione di decisioni che possono sollevare dubbi nella società. (...)

5) decoro: agire in modo appropriato all’incarico ricoperto, evitare le situazioni in cui la condotta dell’esponente politico possa danneggiare la sua reputazione e posizione o quelle dell’istituzione in cui ricopre l’incarico, evitare modi iniqui di perseguire vantaggi ed utilizzare le informazioni ufficiali ricevute soltanto per l’adempimento dei doveri senza trarne profitto.”

LA GIURISPRUDENZA DELLA cORTE COSTITUZIONALE

“13. (...) Lo status costituzionale di parlamentare integra i doveri, i diritti e le garanzie dell’operato di membro del Seimas in quanto rappresentante della Nazione ed è fondato sul principio costituzionale del libero mandato parlamentare; da tale principio (...) deriva il diritto dei membri del Seimas di votare a loro discrezione durante l’adozione di qualsiasi decisione del Parlamento, ovvero di votare secondo coscienza su ciascuna questione; ai sensi della Costituzione la volontà del Seimas relativa all’adozione di apposite decisioni non può essere espressa in modo diverso dalla votazione dei membri del Seimas durante una seduta del Parlamento e dall’approvazione dell’atto giuridico corrispondente; il libero mandato parlamentare è una delle garanzie di indipendenza dell’operato e di uguaglianza dei membri del Seimas; il libero mandato parlamentare non è un privilegio del rappresentante della Nazione, bensì una delle misure giuridiche che assicurano che la Nazione sia adeguatamente rappresentata dal suo organo di rappresentanza democraticamente eletto, il Seimas, e che l’ organo di rappresentanza della Nazione, il Seimas, agisca soltanto nell’interesse della Nazione e dello Stato della Lituania ; (...)

(...) Ai sensi della costituzione il mandato parlamentare è individuale, è conferito soltanto alle persone che, in conformità alla procedura stabilita dalla Costituzione e dalle leggi, sono elette al Parlamento; ai sensi della Costituzione, i membri del Seimas hanno il diritto e il dovere di esercitare esclusivamente di persona il mandato conferito loro dall’elettorato; lo status costituzionale di parlamentare, che integra i doveri, i diritti e le garanzie dell’operato, nonché le responsabilità di membro del Seimas, implica che il parlamentare debba esercitare esclusivamente di persona i diritti e i doveri di membro del Seimas, rappresentante della Nazione, derivanti dalla Costituzione e dalle leggi non in contrasto con la Costituzione; non può trasferire, in nessuna forma, ad un’altra persona, inter alia, a un membro del Seimas, l’esercizio dei suoi diritti e doveri costituzionali di parlamentare; il carattere individuale del mandato parlamentare implica altresì che nessun altra persona, inter alia, neanche un membro del Seimas, possa assumere diritti e doveri di un altro parlamentare, rappresentante della Nazione, inter alia, il diritto di voto.

(...) Il diritto dei parlamentari di votare a loro discrezione durante l’adozione di qualsiasi decisione del Seimas, che deriva dal principio del libero mandato parlamentare, inter alia, dal requisito del carattere individuale del mandato parlamentare, integrato nella Costituzione, può essere messi in pratica soltanto dal parlamentare che esprime personalmente la sua volontà di voto in una seduta del Seimas. In caso di inosservanza del requisito della personalità del voto da parte di un membro del Seimas durante una seduta del Parlamento, inter alia, quando durante una votazione un membro del Seimas vota al posto di un collega esprimendo così non la volontà del parlamentare al posto del quale esprime il voto bensì la propria, sono disconosciuti i requisiti procedurali per l’approvazione delle leggi che derivano dalla Costituzione (...), i risultati delle votazioni subiscono una distorsione e si creano i presupposti per una violazione del principio del libero mandato parlamentare, integrato nella Costituzione.

(...) Non ogni violazione della Costituzione costituisce di per sé una violazione grave della medesima; quando si decide se un parlamentare abbia o meno gravemente violato la Costituzione con i suoi atti, è necessario valutare in ciascun caso la natura e il contenuto degli atti, le circostanze in cui sono stati compiuti, la loro natura sistemica, la loro reiterazione e durata, nonché le altre circostanze rilevanti. È stato anche menzionato il fatto che una violazione grave della Costituzione costituisce anche una violazione del giuramento.

Pertanto, gli atti del membro del Seimas A. Sacharuk – l’utilizzo della [tessera di identificazione parlamentare] del collega L.K. nelle sedute plenarie del Seimas e il voto deliberato al posto di quest’ultimo – sono contrari alla Costituzione e con tali atti il membro del Seimas A. Sacharuk l’ha gravemente violata.

“10.1.2.1. (...) I medesimi atti illeciti possono dare origine sia a responsabilità costituzionale che a un altro tipo di responsabilità giuridica, ad esempio quella penale. Un eventuale altro tipo di responsabilità giuridica in aggiunta a quella costituzionale derivante da tali atti dipende dall’eventuale riconoscimento nell’ordinamento giuridico del fatto che gli stessi atti illeciti possono violare non soltanto i rapporti costituzionali ma anche altri rapporti giuridici. (...) [Una] sanzione costituzionale è applicata principalmente perché la persona in questione ha screditato l’autorità dello Stato commettendo una violazione, ella pertanto deve essere destituita dall’incarico o il suo mandato deve essere revocato; diversamente, non è garantita la fiducia pubblica nell’autorità dello Stato, nelle sue istituzioni e nei suoi funzionari; il Parlamento decide sull’applicazione di una sanzione costituzionale.”

LA PRASSI DELLA COMMISSIONE ETICA E PROCEDURE DEL Seimas

V.E. La Commissione aveva ritenuto che il voto avesse violato l’articolo 20 § 2 del regolamento del Seimas, nel quale, secondo le parole della Commissione, “il voto fraudolento era stato menzionato quale violazione disciplinare del membro del Seimas” (nesąžiningas balsavimas įvardinamas kaip Seimo nario drausmės pažeidimas). Aveva raccomandato ai parlamentari di non commettere simili “infrazioni” (nusižengimai) in futuro e di “non screditare” (nežeminti) il nome dei membri del Seimas con i loro atti.

IN DIRITTO

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) imparziale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)”

Sulla ricevibilità

Sul merito

Le osservazioni delle parti

Il ricorrente

Il Governo

La valutazione della Corte

Principi generali in materia di imparzialità del tribunale

Applicazione dei principi generali alle circostanze del caso di specie

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE

“1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno (...).”

Sulla ricevibilità

Sul merito

Le osservazioni delle parti

Il ricorrente

Il Governo

La legittimità dell’azione penale nei confronti del ricorrente

Accessibilità e prevedibilità della condanna del ricorrente

La valutazione della Corte

Principi generali

Applicazione dei principi generali alle circostanze del caso di specie

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ

Dichiara ricevibile il ricorso;

Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;

Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione;

Ritiene che la constatazione di violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione costituisca di per sé equa soddisfazione sufficiente per il danno non patrimoniale subito dal ricorrente.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 23 aprile 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Dorothee von Arnim Arnfinn Bårdsen

Cancelliere aggiunto Presidente

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