CAUSA SACHARUK c. LITUANIA
(Ricorso n. 39300/18)
Art. 6 § 1 (penale) • Tribunale imparziale • Condanna di un parlamentare dopo la scadenza del suo mandato per aver votato al posto di un collega assente utilizzando la sua tessera di identificazione • Dubbi oggettivamente giustificati sull’imparzialità della Corte suprema che aveva confermato la condanna del ricorrente perché uno dei suoi membri aveva presieduto il collegio di tale corte nel primo procedimento che aveva annullato la sentenza di assoluzione della Corte di appello e aveva formulato conclusioni che pre-giudicavano la sua colpevolezza • Timore legittimo che il giudice in questione potesse essere già pervenuto a un giudizio preconcetto sulla colpevolezza del ricorrente sebbene non fosse giuridicamente vincolato dalla precedente conclusione della Corte suprema
Art. 7 • Nullum crimen sine lege • Condanna • Instaurazione di un’azione penale nei confronti del ricorrente conforme ai requisiti dell’art. 7 • Atteggiamento delle autorità verso la prassi dei parlamentari di votare gli uni al posto degli altri non equivalente a “consapevole tolleranza” • Reiterati episodi di voto di tale tipo, che violavano la legge formale interna, da non trattare come una “tradizione” • Nessuna discernibile flagrante inosservanza o arbitrarietà nell’applicazione, per quanto inedita, delle pertinenti disposizioni al ricorrente • Interpretazione ragionevole delle norme pertinenti e applicazione “coerente con la sostanza della violazione” • Nessun difetto di chiarezza nella legislazione o nella prassi dei tribunali interni tale da non consentire al ricorrente di regolare la propria condotta • Prevedibile che gli atti del ricorrente avrebbero costituito reato ai sensi del diritto penale applicabile all’epoca dei fatti
Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
23 aprile 2024
23/07/2024
La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Sacharuk c. Lituania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una camera composta da:
Arnfinn Bårdsen, Presidente,
Jovan Ilievski,
Saadet Yüksel,
Lorraine Schembri Orland,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, giudici,
e Dorothee von Arnim, cancelliere aggiunto di sezione,
visto il ricorso (n. 39300/18) proposto contro la Repubblica di Lituania con il quale, in data 9 agosto 2018, un cittadino lituano, il sig. Aleksandr Sacharuk (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo lituano (“il Governo”) le doglianze concernenti il diritto del ricorrente a un tribunale imparziale e la prevedibilità della condanna del ricorrente;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 26 marzo 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
1La causa concerne la doglianza del ricorrente ai sensi dell’articolo 6 § 1 relativa alla mancanza di imparzialità del collegio della Corte suprema che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente ha lamentato inoltre, ai sensi dell’articolo 7, che la sua condanna non era prevedibile.
2Il ricorrente è nato nel 1977 e vive a Vilnius. È stato rappresentato dall’avvocato E. Losis, del foro di Vilnius.
3Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig.ra K. Bubnytė‑Širmenė.
4I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
5Il ricorrente è stato eletto al Seimas (il Parlamento lituano) e ne ha fatto parte dal 18 novembre 2008 al 16 novembre 2012. Sulla pagina internet del Seimas è riportato che il ricorrente dal 2002 al 2007 aveva svolto le funzioni di ispettore, commissario ispettore e poi commissario presso l’Ufficio della Polizia criminale della Lituania. Nel 2007 aveva volontariamente lasciato il servizio dello Stato ed era divenuto avvocato.
6In diverse occasioni, tra il 14 e il 19 gennaio 2010, il ricorrente aveva utilizzato la tessera di identificazione di membro del Seimas (Seimo nario pažymėjimas, in prosieguo anche “tessera di identificazione parlamentare”) di un altro parlamentare, L.K., per votare elettronicamente al suo posto, durante la sua assenza alle sessioni del Seimas. In seguito fu appurato che all’epoca L.K. si trovava in vacanza nel sudest asiatico, senza l’autorizzazione del Seimas.
7In data 21 gennaio 2010 la Commissione Etica e Procedure del Seimas concluse che “molte volte (daug kartų), tra il 14 e il 19 gennaio 2010, votando deliberatamente al posto di un altro membro del Seimas” il ricorrente aveva violato l’articolo 111 § 4 del regolamento del Seimas che stabilisce che i membri del Seimas devono votare di persona e che il diritto di voto non può essere trasferito a un altro parlamentare (si veda il paragrafo 62 infra). Aveva violato altresì l’articolo 4 § 1 (3) e (5) del codice di condotta degli esponenti politici dello Stato, che stabilisce che è dovere del parlamentare agire con onestà e decoro (si veda il paragrafo 63 infra), e aveva cagionato un danno alla reputazione e all’autorità del Seimas. La Commissione propose quale sanzione per il voto fraudolento, ai sensi dell’articolo 20 § 2 del regolamento del Seimas, l’inflizione al ricorrente di un ammonimento (įspėjimas), che sarebbe stato trascritto nel verbale dell’audizione [della Commissione]. La Commissione concluse anche che l’altro parlamentare L.K., aveva violato l’articolo 111 § 4 del regolamento del Seimas consentendo al ricorrente di avvalersi del suo diritto di voto.
8In data 12 maggio 2010, la Commissione speciale di inchiesta del Seimas (in prosieguo “la CSIS”), che era stata formata per esaminare se gli atti del ricorrente e di L.K. costituissero un illecito perseguibile, ritenne fondata l’accusa contestata da (altri) parlamentari secondo la quale il ricorrente, utilizzando la tessera di identificazione parlamentare di L.K., aveva deliberatamente votato al posto di quest’ultimo durante le sedute del Seimas ed aveva così presumibilmente infranto il giuramento parlamentare e gravemente violato la costituzione. Ciò premesso, la Commissione ritenne che le prove raccolte ed esaminate non consentissero di accertare se il ricorrente e L.K. avessero stabilito in precedenza un accordo relativamente al voto (turėjo išankstinį susitarimą dėl balsavimo) al fine di occultare l’assenza di quest’ultimo durante le sessioni del Seimas e in maniera tale da ricevere illegittimamente denaro dal bilancio statale.
La Commissione ritenne anche che le prove consentissero di concludere che gli atti del ricorrente “contenevano gli elementi soggettivi di possibili reati” (yra galimai nusikalstamų veikų subjektyvių požymių), perché egli conosceva i requisiti della Costituzione e della legge, non li aveva osservati consapevolmente, aveva deliberatamente votato utilizzando la tessera di identificazione parlamentare di L.K. e aveva deliberatamente cercato questi effetti: registrare L.K. durante il voto del Seimas e “usurpare l’espressione della volontà di L.K.” (pasisavinti [L.K.] valios išreiškimą) all’atto del voto.
9In data 13 maggio 2010 la CSIS chiese alla Procura generale di avviare un’indagine preliminare per determinare se il ricorrente avesse commesso un reato ai sensi degli articoli 300 e 302 del codice penale (si veda il paragrafo 59 infra) in relazione al voto da lui espresso al posto di L.K nel Seimas.
10Dopo aver esaminato la documentazione in suo possesso, la Procura generale chiese al Seimas di revocare l’immunità dall’azione penale del ricorrente. Il procuratore fece riferimento all’articolo 3 § 1 (3) del codice di procedura penale, all’articolo 62 § 2 della Costituzione e all’articolo 22 § 3 del regolamento del Seimas, che vietava l’azione penale nei confronti del ricorrente in assenza dell’approvazione del Seimas (si vedano i paragrafi 58, 60 e 62 infra).
11In data 17 giugno 2010 il Seimas votò sulla richiesta di revocare l’immunità del ricorrente presentata dal procuratore: i voti a favore furono quarantasei, i contrari dodici, e ventotto parlamentari si astennero. Ciò voleva dire che i voti non erano sufficienti per la revoca dell’immunità.
12In data 30 giugno 2010 la Procura generale, in assenza dell’autorizzazione del Seimas a perseguire il ricorrente, rifiutò di avviare un’indagine preliminare sulle circostanze dei presunti reati dai lui commessi. Ciononostante nella decisione si rilevava l’esistenza di informazioni nella documentazione fornita dalla CSIS che indicavano che il ricorrente aveva violato gli articoli 18 § 1 e 111 § 4 del regolamento del Seimas utilizzando illecitamente un’altra tessera di identificazione parlamentare e falsificando in tal modo le votazioni elettroniche. Con tali atti il ricorrente aveva cagionato un grave danno allo Stato, dato che aveva violato i principi dello Stato di diritto, della legalità, della giustizia, della trasparenza e della lealtà da esso proclamati; le funzioni e l’attività del Seimas, in quanto istituzione dello Stato, avevano subito una distorsione, ed era stato screditato il nome dei membri del Seimas. Tali atti commessi dal ricorrente presentavano elementi dei reati previsti dagli articoli 228 § 1, 300 § 3 e 302 § 2 del codice penale.
13Fu avviato un procedimento di messa in stato di accusa [impeachment] fondato sulle conclusioni della CSIS (si veda il paragrafo 8 supra). Durante il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale il ricorrente non negò di aver votato, tra il 14 e il 19 gennaio 2010, utilizzando la tessera di identificazione parlamentare di L.K. Tuttavia sostenne che tale “infrazione” (pažeidimas) comportava soltanto la sanzione dell’ammonimento ai sensi dell’articolo 20 § 2 del regolamento del Seimas. Né tale regolamento né altre leggi prevedevano “alcuna altra penalità” (kitos nuobaudos) per il voto fraudolento in Parlamento. Il ricorrente sostenne pertanto che l’avvio di un procedimento di messa in stato di accusa nei suoi confronti equivaleva ad applicare una punizione non prevista dalla legge.
14Stando al riepilogo contenuto nelle conclusioni formulate in data 27 ottobre 2010 dalla Corte costituzionale (si veda il paragrafo 15 infra) durante il procedimento di messa in stato d’accusa di cui era stata investita, il difensore del ricorrente aveva eccepito anche che la violazione commessa dal ricorrente non era la prima di quel tipo: la Commissione Etica e Procedure del Seimas aveva più volte esaminato casi in cui erano stati espressi voti al posto di membri assenti del Seimas, ma in nessuno di tali casi era stato avviato un procedimento di messa in stato di accusa. Il difensore dichiarò:
“Le conclusioni della [CSIS] hanno stabilito non soltanto l’occorrenza nel Parlamento di casi in cui suoi membri, utilizzando le [tessere di identificazione] di altri membri del Seimas, avevano votato al posto di questi ultimi nelle sedute parlamentari, ma anche che violazioni del mandato individuale dei parlamentari e della personalità del voto erano a conoscenza sia dell’organo di governo che della Commissione Etica e Procedure del Seimas, quest’ultima era la sua unità strutturale competente a reagire opportunamente [a tali atti] e a presentare raccomandazioni al Parlamento per prevenire la commissione di future violazioni di tale tipo (paragrafo 4 del Capitolo II delle motivazioni delle conclusioni della [CSIS]). Così non soltanto si è fatta strada in Parlamento la prassi che i parlamentari durante le sedute del Seimas votino di continuo al posto di colleghi assenti, il più delle volte al posto anche di più di un collega, [ha luogo] anche una certa reazione del Seimas a tali casi. Al contempo le conclusioni della [CSIS] non forniscono motivi o rilievi che spieghino perché la violazione di questo membro del Seimas abbia carattere eccezionale. Una disparità di valutazione degli atti dei singoli parlamentari offenderebbe il principio dell’eguaglianza delle persone davanti alla legge, al tribunale e alle altre istituzioni dello Stato, nonché il principio di giustizia, in quanto la pericolosità della violazione sarebbe misurata non sulla violazione stessa e sulla sua pericolosità, ma “sulla personalità”.
Il fatto di aver votato al posto del parlamentare [L.K], utilizzando la sua [tessera di identificazione parlamentare] non ha avuto alcuna influenza sugli esiti delle votazioni, in quanto le decisioni del Seimas sono state approvate con una grande maggioranza di voti: tale fatto, pertanto, non ha provocato conseguenze significative, men che meno gravi.”
15In data 27 ottobre 2010 la Corte costituzionale presentò le sue conclusioni nelle quali affermò che sia il ricorrente che L.K. avevano infranto il giuramento parlamentare e avevano gravemente violato la Costituzione perché il ricorrente aveva utilizzato la tessera di identificazione parlamentare di L.K. e, il 14 e il 19 gennaio 2010, aveva “deliberatamente” (sąmoningai) votato al suo posto per otto volte e perché L.K. si era recato in viaggio all’estero e per tale ragione non aveva partecipato, senza giustificato motivo, alle sedute plenarie del Seimas che avevano avuto luogo il 13, 14, 19, 20 e 21 gennaio 2010, e alle sedute della Commissione sanità del Parlamento che avevano avuto luogo il 15 e 20 gennaio 2010 (si veda anche il paragrafo 64 infra).
16Secondo quanto precisato dal Governo, dato che nel procedimento di messa in stato di accusa la decisione definitiva in ordine alla decadenza dal mandato spetta al Seimas, in data 11 novembre 2010 esso votò sulla proposta di revoca del mandato parlamentare del ricorrente e di L.K. per aver gravemente violato la Costituzione e infranto il giuramento dei membri del Seimas. Affinché fosse revocato il mandato erano necessari ottantacinque voti, cioè l’assenso di non meno di tre quinti del numero totale dei parlamentari. I risultati della votazione sulla revoca del mandato del ricorrente furono i seguenti: ottanta voti a favore, ventiquattro contrari, tredici astensioni e tredici danneggiati. Il ricorrente, pertanto, mantenne il suo mandato.
Il Seimas revocò il mandato di L.K. con ottantanove voti a favore.
17A giugno 2011 il Seimas integrò il codice di procedura penale con una nuova disposizione, l’articolo 32, che consentiva l’esercizio dell’azione penale nei confronti di coloro che avevano perso l’immunità (si veda il paragrafo 61 infra).
18In data 16 novembre 2012 il neoeletto Seimas si riunì per la prima seduta, conseguentemente il mandato parlamentare del ricorrente ebbe termine.
19In data 20 novembre 2012 la Procura generale, facendo riferimento all’articolo 169 § 1 del codice di procedura penale (si veda il paragrafo 60 infra), annullò la decisione che negava l’avvio di un’indagine preliminare (si veda il paragrafo 12 supra), che ebbe così inizio: il mandato parlamentare del ricorrente era cessato, quindi egli aveva perso l’immunità e non era più necessaria l’autorizzazione del Seimas per perseguirlo, vale a dire che erano venuti meno i motivi che rendevano impossibile un procedimento penale. La Procura generale, pertanto, aprì un’indagine penale nei confronti del ricorrente relativa ad accuse penali ai sensi degli articoli 228 § 1, 300 § 3 e 302 § 2 del codice penale.
L’assoluzione del ricorrente da parte del Tribunale regionale di Vilnius e della Corte di appello
20Con sentenza 20 luglio 2015, il Tribunale regionale di Vilnius assolse il ricorrente da tutte e tre le accuse penali. Tale sentenza fu confermata dalla Corte di appello in data 23 maggio 2016.
I tribunali tennero conto delle conclusioni della Commissione Etica e Procedure del Seimas secondo le quali a far data dal del 27 febbraio 2001 vi erano state diverse occasioni in cui parlamentari avevano votato non soltanto per sé stessi ma anche al posto di altri membri della stessa coalizione o dello stesso gruppo politico (politinė frakcija). La Commissione considerava tali atti un illecito disciplinare e una violazione dell’articolo 20 § 2 del regolamento del Seimas. La Commissione si era limitata a raccomandare ai parlamentari in questione di non seguire tali prassi e di non commettere simili “infrazioni” (nusižengimus) in futuro, nonché di non screditare il nome dei membri del Seimas. Inoltre, l’articolo 20 § 2 del regolamento del Seimas, in vigore all’epoca in cui gli atti erano stati compiuti, stabiliva anche che “l’ammonimento a un parlamentare per voto fraudolento poteva essere trascritto nel verbale dell’audizione del Seimas” (už nesąžiningą balsavimą į posėdžio protokolą Seimo nariui gali būti įrašomas įspėjimas). Date tali considerazioni, la Corte di appello aveva concluso che il tribunale di primo grado si era ragionevolmente basato sulla testimonianza del ricorrente e di altri testimoni, alcuni dei quali erano parlamentari dello stesso gruppo politico, che avevano confermato che in seno a tale gruppo politico si era convenuto che i membri avrebbero votato “all’unanimità” (vieningai) nelle sessioni plenarie del Seimas. Analogamente era “prassi consolidata” votare per un membro dello stesso gruppo politico che non era presente all’audizione Seimas purché [gli altri parlamentari] avessero la sua tessera di identificazione di membro del Seimas; non era affatto necessario ottenere il preventivo assenso di tale parlamentare al voto. Secondo la Corte di appello, e contrariamente a quanto ipotizzato dal pubblico ministero, tale espressione della volontà di un altro membro dello stesso gruppo politico non poteva ledere gli interessi di quest’ultimo né cagionargli alcun tipo di pregiudizio. La Corte di appello ritenne inoltre, contrariamente all’ipotesi del pubblico ministero, che non vi fossero prove nella causa tali da consentire di concludere che il ricorrente e L.K. avessero concordato che il primo avrebbe votato al posto del secondo in modo che quest’ultimo conservasse il suo stipendio.
21I tribunali ritennero inoltre che gli atti del ricorrente non avessero pericolosità tale da comportare la responsabilità penale. Non avevano cagionato un danno grave allo Stato o alle sue istituzioni; non tutte le violazioni della legge dovevano essere criminalizzate. Inoltre, gli atti del ricorrente erano già stati condannati dalla Commissione Etica e Procedure del Seimas e gli era stato inflitto un ammonimento. Egli non aveva cercato di causare un danno grave allo Stato o a una persona fisica o giuridica, e le affermazioni del pubblico ministero relativamente al danno grave per lo Stato e il Seimas, in quanto istituzione dello Stato, non erano convincenti. In quella causa non era stata proposta alcuna azione civile. Secondo il ricorrente L.K. e il loro gruppo politico sapevano perfettamente del suo voto, e non sussistevano prove che confutassero tale affermazione. Dopo che erano emersi gli episodi di voto in questione nessuno aveva chiesto che avesse luogo una nuova votazione del Seimas relativamente alle leggi approvate quando il ricorrente aveva votato al posto di L.K. Pertanto non erano state provocate conseguenze giuridiche rilevanti o un danno grave allo Stato o a L.K. Gli atti del ricorrente non erano volti ad alterare le decisioni adottate dal Seimas o a fornire false informazioni in ordine alla posizione del parlamentare di cui aveva utilizzato la tessera di identificazione per votare. Gli atti non intendevano neanche sminuire l’autorità del Seimas o in altro modo cagionare un danno grave allo Stato o alle sue istituzioni. Le testimonianze confermavano l’esistenza della regola non scritta secondo la quale i membri di un gruppo politico votavano all’unanimità, e tale modalità di espressione della posizione di un altro membro dello stesso gruppo politico non poteva ledere gli interessi di tale membro o recargli pregiudizio.
22Inoltre, non era stato dimostrato che il ricorrente avesse compreso di star commettendo atti che comportavano una responsabilità penale. I tribunali avevano osservato che il ricorrente comprendeva di aver commesso una violazione disciplinare che poteva comportare un ammonimento (įspėjimas) ai sensi del regolamento del Seimas. Avevano osservato anche che, a quanto affermato dal ricorrente, egli non sapeva che un parlamentare poteva essere perseguito per tale condotta.
23Infine, entrambi i tribunali avevano osservato che la valutazione degli atti del ricorrente da parte di altre istituzioni statali non poteva servire incondizionatamente da fondamento per ritenere tali atti criminosi. Le conclusioni delle altre istituzioni dovevano essere valutate congiuntamente all’intero fascicolo [penale] allorché si esaminava la questione della responsabilità penale. Le conclusioni non erano determinanti per stabilire la responsabilità penale del ricorrente. Oltre ad altri importanti documenti, era importante tenere conto sia delle conclusioni della Corte costituzionale in ordine agli atti del ricorrente, sia della determinazione adottata dal Seimas quando aveva deciso se autorizzare l’azione penale nei suoi confronti (si veda il paragrafo 11 supra), perché tale determinazione “era collegata alla posizione dei membri del Seimas quando avevano valutato la pericolosità degli atti del ricorrente e la possibilità di considerarli criminosi”.
24A seguito di un ricorso per motivi di diritto proposto dal pubblico ministero, in data 20 dicembre 2016, un collegio della Corte suprema, composto da tre giudici, D.B. (presidente) A.K. e V.P. (relatore), nel corso di un’udienza orale, annullò la pronuncia della Corte di appello e rimise la causa dinanzi a tale tribunale al fine di un nuovo esame.
25La Corte suprema osservò che l’articolo 302 del codice penale prevedeva la responsabilità penale per il sequestro o, in assenza di ragioni giuridiche, l’acquisizione o l’utilizzo di un documento. Tuttavia né il tribunale di primo grado, né la Corte di appello avevano risposto al quesito principale sul quale poggiava l’accusa ai sensi dell’articolo 302 del codice penale: il ricorrente aveva lecitamente ottenuto e tenuto la tessera di identificazione parlamentare di L.K.? Tali tribunali invece erano pervenuti alle loro conclusioni facendo riferimento alle testimonianze del ricorrente e di altri testimoni secondo le quali votare al posto di un altro parlamentare era una “prassi consolidata” nel Seimas. Secondo la Corte suprema “il riconoscimento dell’esistenza di tali prassi non ne eliminava la pericolosità o il carattere criminoso, perché non aveva nulla a che fare con gli elementi del reato di cui all’articolo 302 del codice penale”.
26Quanto all’articolo 300 del codice penale (falsificazione di documenti), tale disposizione tutelava valori quali l’autenticità dei documenti e delle informazioni in essi contenute. Qualunque scrittura contenente informazioni su un evento o un atto collocata su supporto cartaceo o elettronico era considerata un documento. La Corte di appello aveva giustamente riconosciuto che la registrazione e i verbali delle votazioni dei membri del Seimas erano da considerarsi documenti.
27Ciononostante, quando avevano assolto il ricorrente ai sensi dell’articolo 300 del codice penale, il tribunale di primo grado e la Corte di appello avevano dedicato molta attenzione alla “prassi consolidata” (nusistovėjusi praktika) nel Seimas di votare al posto di un altro parlamentare. Tali due tribunali, citando la testimonianza del ricorrente e di altri testimoni, avevano concluso che tali atti avevano luogo di frequente e nessuno dei loro autori aveva affrontato un’azione penale. Il tribunale di primo grado e la Corte di appello avevano pertanto concluso che non vedevano nulla di pericoloso in tali condotte, e che esse potevano essere esaminate dalla Commissione Etica e Procedure del Seimas, che poteva eventualmente applicare la responsabilità disciplinare. Parimenti il ricorrente aveva compreso di aver commesso una violazione disciplinare alla quale poteva essere applicato soltanto un ammonimento ai sensi del regolamento del Seimas (si vedano i paragrafi 20-22 supra).
28La Corte suprema aveva osservato che il pubblico ministero aveva contestato tale conclusione delle giurisdizioni inferiori e aveva affermato che la prassi illecita seguita nel Seimas di votare al posto di un altro parlamentare che non partecipava alla seduta del Parlamento di per sé non eliminava la natura criminosa degli atti del ricorrente. La camera della Corte suprema aveva poi “concordato con il rilievo del pubblico ministero nel ricorso per cassazione e ritenuto che la valutazione delle prove fosse stata molto unilaterale e illegittima, in quanto non era stato tenuto conto del mandato dei parlamentari, della formulazione della Costituzione della Repubblica di Lituania, del regolamento del Seimas, e dell’articolo 300 del [codice penale].” I rilievi delle giurisdizioni inferiori non potevano smentire la comprensione da parte della persona della pericolosità dell’atto che stava compiendo. La Corte suprema ritenne che “sino ad allora” (iki šiol) nessun singolo membro del Seimas avesse affrontato un’azione penale (nepatrauktas baudžiamojon atsakomybėn) per voto illecito, non perché esso non fosse pericoloso o criminoso, ma perché le istituzioni preposte all’applicazione della legge non erano state informate dell’esistenza di un solo caso di tale tipo.
29La Corte suprema aveva inoltre ritenuto:
“L’articolo 111 § 4 del regolamento del Seimas stabilisce senza riserve (įsakmiai) che i membri del Seimas debbano votare di persona e che il diritto di voto non possa essere trasferito ad altri. Pertanto né il regolamento del Seimas né nessun altro atto giuridico in vigore nella Repubblica di Lituania consentono ai membri del Seimas di votare per altri parlamentari. Si tratta di ciò che è accaduto nel caso di specie: registrazione e voto al posto di un’altra persona che non aveva partecipato alla seduta del Seimas. Segue che, oggettivamente, sono stati falsificati dei documenti (...)”.
30La Corte suprema aveva poi esaminato le conclusioni del tribunale di primo grado e della Corte d’appello secondo le quali qualora atti come l’introduzione in documenti di fatti non corrispondenti alla realtà non potessero di violare i diritti della persona o cagionare a lei o allo Stato gravi conseguenze, essi non erano considerati pericolosi ai sensi del diritto penale e non comportavano pertanto una responsabilità penale (si vedano i paragrafi 20 e 21 supra). Secondo la Corte suprema tale teoria, in linea di principio, era corretta. Malgrado ciò, la conclusione delle giurisdizioni inferiori secondo la quale votare al posto di un’altra persona era soltanto un’azione innocente che non poteva violare i diritti di una persona fisica o giuridica e cagionare a tale persona o allo Stato gravi conseguenze “sollevava dubbi nel collegio” (teisėjų kolegijai kelia abejonių), che la Corte di appello non aveva fugato. Il Seimas era la massima istituzione del potere statale che decideva le questioni più importanti dello Stato. La pratica dimostrava che in più di un’occasione, a causa di una “attitudine negligente” (aplaidus požiūris) verso il processo di approvazione delle leggi, erano state approvate norme che provocavano confusione “e una significativa risposta negativa da parte della società” (didelį neigiamą rezonansą visuomenėje), e tali leggi pertanto avevano dovuto essere modificate (sebbene non fosse questo il caso). La pronuncia della Corte suprema recitava:
“Il collegio giudicante non è persuaso dal ragionamento delle giurisdizioni inferiori secondo il quale gli atti di A. Sacharuk erano privi di rilevanza giuridica e potevano, al massimo, comportare una responsabilità disciplinare. Le disposizioni del regolamento del Seimas, che stabiliscono che i parlamentari, in caso di scorrettezze nel voto, siano esaminati dalla Commissione Etica e Procedure del Seimas, non eliminano l’applicazione del codice penale a tale materia. Il diritto lituano prevede la responsabilità penale soltanto per la falsificazione di documenti (articolo 300 del [codice penale]). Le leggi della Repubblica di Lituania non prevedono nessun altro tipo di responsabilità per la falsificazione di documenti. Il regolamento del Seimas non prevale sul codice penale. Tali aspetti non sono stati considerati dal tribunale di primo grado e dalla Corte di appello.”
31In ordine all’assoluzione del ricorrente ai sensi dell’articolo 228 del codice penale (abuso d’ufficio), la Corte suprema ritenne che la Corte di appello non avesse indicato quali poteri il ricorrente aveva ecceduto. Non aveva perciò senso esaminare le conseguenze dei suoi atti. La Corte suprema aggiunse che la Corte di appello aveva “esaminato in modo unilaterale i rilievi del pubblico ministero” in ordine all’assenza di elementi di grave pregiudizio negli atti del ricorrente allorché aveva votato al posto di L.K., e non aveva tenuto conto delle conclusioni della Corte Costituzionale in data 27 ottobre 2010 riguardo alla conformità degli atti del ricorrente alla Costituzione nelle quali si riteneva che il mandato di un membro del Seimas fosse individuale (si veda il paragrafo 64 infra).
32In data 5 giugno 2017 la Corte di appello condannò il ricorrente per abuso d’ufficio ai sensi dell’articolo 228 § 1 del codice penale e per utilizzo illegittimo di un documento ufficiale ai sensi dell’articolo 302 § 1. Gli fu inflitta una multa di 1.882 euro.
Il procedimento penale ai sensi dell’articolo 300 § 1 del codice penale fu archiviato per prescrizione.
33La corte in primo luogo rigettò la doglianza del ricorrente secondo la quale, in virtù di una modifica legislativa del 2011 – l’introduzione dell’articolo 32 nel codice di procedura penale (si veda il paragrafo 61 ì infra) – vi era stata violazione del principio delle legittime aspettative e del diritto alla certezza giuridica di non essere perseguito. Secondo la corte una semplice modificazione della normativa procedurale non implicava che vi fosse stata violazione dei diritti del ricorrente. Al momento dell’adozione della decisione del procuratore che negava l’avvio di un’indagine preliminare (nel 2010) la questione della colpevolezza del ricorrente non era stata affrontata (si veda il paragrafo 12 supra). La decisione del procuratore di negare l’avvio di un’indagine preliminare non poteva pertanto essere paragonata alla decisione di archiviare l’indagine rendendo impossibile il procedimento penale per gli stessi motivi.
34Quanto alla qualificazione degli atti del ricorrente ai sensi dell’articolo 302 § 1 del codice penale (sequestro e utilizzo illegittimo di un documento), l’utilizzo di un documento in assenza di un fondamento giuridico che lo consentisse potevano essere considerati gesti attivi dell’imputato. Inoltre, la tessera di identificazione parlamentare era un documento ufficiale che conferiva ai titolari certi diritti e doveri, in modo da consentire l’identificazione dei membri del Seimas e la verifica della loro presenza alle audizioni del Parlamento e della loro partecipazione al voto.
35In ordine a tali fatti la Corte di appello osservò che quando il ricorrente aveva votato al posto di L.K. a gennaio 2010, l’ordine del giorno del Seimas non era già noto prima che L.K. lasciasse la Lituania. Di conseguenza il ricorrente non poteva rappresentare la volontà del collega quando aveva votato con la tessera di identificazione parlamentare di quest’ultimo. Il fatto che il ricorrente avesse ripetutamente votato al posto di L.K dimostrava il dolo diretto: egli si rendeva conto della pericolosità della condotta criminosa e intendeva agire in quel modo. La condotta criminosa del ricorrente era chiaramente contraria alla legge e al suo giuramento e aveva dimostrato un abuso intenzionale dei suoi doveri di parlamentare. La sua testimonianza secondo la quale egli non si era reso conto di aver commesso un reato e aveva ritenuto che tale condotta violasse soltanto il regolamento del Seimas e potesse essere esaminata soltanto dalla Commissione Etica e Procedure del Seimas ed essere punita soltanto mediante procedimento disciplinare, non era niente altro che un’interpretazione e un tentativo di schivare la responsabilità penale. Tale condotta non poteva neanche essere giustificata dalla mancanza di attenzione o dalla distrazione durante le sedute del Seimas. Il ricorrente possedeva una laurea in giurisprudenza, esperienza di vita ed esperienza professionale nel Seimas. Poteva pertanto rendersi conto della gravità dei suoi atti e del fatto che essi fossero contrari alla legge. Infine la Corte di appello affermò di non aver valutato le testimonianze di altri membri del Seimas, o i verbali delle audizioni della Commissione Etica e Procedure del Seimas secondo i quali ad altri parlamentari nel passato erano state applicate misure disciplinari “per infrazioni analoghe” (už panašius pažeidimus): la semplice applicazione della responsabilità disciplinare ad altre persone non eliminava la responsabilità penale di una persona i cui atti erano pericolosi e contrari alla legge.
36Quanto alla qualificazione degli atti del ricorrente ai sensi dell’articolo 228 del codice penale (abuso d’ufficio), il criterio principale di distinzione tra responsabilità disciplinare e responsabilità penale era quello della gravità del danno e del danno non patrimoniale che poteva derivare dallo screditamento dell’autorità delle istituzioni statali. La Corte di appello citava poi le conclusioni della Corte costituzionale in data 27 ottobre 2010 e osservava che il ricorrente, un esponente politico dello Stato e un membro del Seimas – cui si applicavano elevati requisiti professionali ed etici – aveva violato, inter alia, l’articolo 9 § 1 del regolamento del Seimas e gli articolo 4 § 1 (3) e 4 § 1 (5) del codice di condotta degli esponenti politici dello Stato (si vedano, rispettivamente i paragrafi 62 e 63 infra). Conseguentemente il ricorrente aveva abusato del suo ufficio e screditato l’autorità dei membri del Seimas e del Parlamento, e tutto ciò aveva cagionato un grave danno non patrimoniale allo Stato.
37Infine, nell’infliggere la multa al ricorrente, la corte aveva osservato che egli era incensurato e non era stato mai sanzionato per violazioni amministrative. Dopo gli atti criminosi in questione e sino all’adozione della sentenza della Corte di appello non aveva commesso altri reati. Inoltre il procedimento penale si era protratto eccessivamente, oltre sette anni, ciò che aveva provocato la violazione del diritto a un processo in tempi ragionevoli. Facendo riferimento alla finalità sociale e preventiva della pena, la Corte di appello aveva concluso che lo scopo della pena nel caso del ricorrente sarebbe stato conseguito infliggendo una multa di importo inferiore alla multa media prevista dalla legge.
38Nel ricorso per motivi di diritto proposto in data 4 settembre 2017, il ricorrente sostenne, inter alia, che sia nel corso dell’indagine preliminare che del procedimento giudiziario egli non aveva avuto la possibilità di contestare la decisione in data 20 novembre 2012 del procuratore (si veda il paragrafo 19 supra). Sebbene fosse stata avviata un’indagine preliminare, le accuse nei suoi confronti non erano state contestate subito. Gli avrebbero dovuto offrire la possibilità di conoscere la decisione del procuratore e il diritto di impugnarla, eppure ciò non era accaduto.
39Nel merito il ricorrente sostenne che la responsabilità penale era stata applicata a lui e ai suoi atti che erano stati ritenuti pericolosi e in violazione del principio costituzionale dell’uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge. Citò la prassi vigente nel Seimas dove azioni analoghe o identiche di altri parlamentari erano state valutate soltanto come violazioni procedurali del regolamento del Seimas o come violazioni disciplinari. Il ricorrente era convinto che i suoi atti non fossero pericolosi al punto da essere considerati reato
40In data 26 settembre 2017, il collegio di selezione della Corte suprema (atrankos kolegija) ammise all’esame il ricorso del ricorrente per motivi di diritto. Fu fissato l’esame della causa in un’udienza orale. Tre giudici, A.R., D.B. e A.A. – firmarono tale decisione.
Imparzialità del giudice D.B.
41In data 7 novembre 2017 il giudice V.P., che all’epoca era il Presidente ad hoc della divisione cause penali della Corte suprema, formò un collegio di tre giudici – G.J.-G. (presidente), D.B. (relatore) e T.Š. –affinché esaminasse la causa del ricorrente.
42Nel corso dell’udienza del 13 dicembre 2017, il ricorrente chiese di modificare il collegio perché un anno prima il giudice D.B. aveva già esaminato la sua causa penale in qualità di presidente del collegio della Corte suprema (si veda il paragrafo 24 supra). Con il consenso del ricorrente, l’esame della sua richiesta fu rinviato al 9 gennaio 2018, giacché la corte aveva ricevuto richieste di rinviare l’esame della causa per l’impossibilità del difensore e del pubblico ministero di essere presenti.
43All’udienza orale del 9 gennaio 2018 dinanzi al collegio della Corte suprema composto dai giudici G.J.-G. (presidente), T.Š. e D.B., i difensori del ricorrente reiterarono la loro istanza di ricusazione del giudice D.B. a causa della sua partecipazione alla prima decisione sulla causa pronunciata il 20 dicembre 2016 (si veda il paragrafo 24 supra). I difensori del ricorrente fecero riferimento all’articolo 58 del codice di procedura penale (si veda il paragrafo 60 infra) e sottolinearono che la precedente decisione del collegio della Corte suprema, presieduto dal giudice D.B. “conteneva alcune affermazioni piuttosto forti” sul modo in cui il tribunale di primo grado e la corte di appello avevano valutato gli atti del ricorrente ai sensi della legge penale, che per la Corte suprema tale valutazione era errata e che pertanto la causa era stata rimessa alla corte di appello per nuovo esame. Dato che la Corte suprema aveva già effettuato una valutazione giuridica, nell’interesse dell’obiettività, si doveva modificare la composizione della camera di tale tribunale. Uno dei difensori del ricorrente fece riferimento anche all’articolo 58 § 2 del codice di procedura penale, affermando che poiché tale disposizione non prevedeva espressamente suddetti motivi, l’istanza di ricusazione del giudice presentata dal ricorrente era fondata su motivi generali, in quanto l’elenco dei motivi non era esaustivo.
44Il collegio della Corte suprema adottò allora una decisione protocollare di rigetto dell’istanza di ricusazione del giudice D.B. proposta dal ricorrente. Dichiarò che l’articolo 58 § 2 del codice di procedura penale non indicava tra i motivi di ricusazione quelli citati dai difensori del ricorrente. In assenza di altre presunzioni di parzialità del giudice D.B. il collegio riteneva che il semplice fatto che ella avesse partecipato al precedente procedimento di cassazione non costituisse una base giuridica per sollevare dubbi sulla sua imparzialità sotto il profilo del criterio soggettivo e oggettivo.
45Con sentenza definitiva 13 febbraio 2018, il collegio dei tre giudici della Corte suprema in cui il giudice D.B. era adesso giudice relatore, dopo aver esaminato la causa in un’udienza orale, rigettò il ricorso del ricorrente per motivi di diritto.
46Per quanto riguardava la legittimità dell’apertura, in data 20 novembre 2012, del procedimento penale (si veda il paragrafo 19 supra), la Corte suprema fece riferimento all’articolo 169 § 1 del codice di procedura penale: il procuratore, una volta informato che il ricorrente, mentre era parlamentare, aveva presumibilmente commesso un reato, non soltanto aveva motivo bensì anche l’obbligo di avviare un’indagine preliminare, come aveva fatto. Era sostanzialmente un atto obbligato. L’apertura dell’indagine preliminare era fondata sull’informativa scritta della CSIS (si veda il paragrafo 9 supra). L’immunità di cui il ricorrente godeva mentre era parlamentare era stata all’epoca soltanto un ostacolo all’indagine sugli elementi del reato, giacché in quel procedimento tali elementi erano inseparabili dalla menzione del soggetto del reato (nusikaltimo subjekto) – la persona specifica – il membro del Seimas. La tesi del ricorrente che l’azione penale nei suoi confronti era contraria all’articolo 62 della Costituzione (si veda il paragrafo 58 infra) era infondata.
47Riguardo ai reati per i quali il ricorrente era stato condannato, la Corte suprema in primo luogo fece riferimento al dovere dei funzionari pubblici di agire con onestà, trasparenza e in conformità al principio dello Stato di diritto. I membri del Seimas, una delle tre principali istituzioni dello Stato, in quanto rappresentanti eletti della Nazione dovevano osservare i requisiti applicati alle loro attività con particolare rigore.
48Quanto all’articolo 228 del codice penale (abuso d’ufficio), erano in vigore le disposizioni principali: le persone erano ritenute penalmente responsabili soltanto qualora gli atti da esse commessi fossero vietati dal diritto penale in vigore all’epoca della loro commissione, purché esse fossero state dichiarate colpevoli e purché all’epoca della commissione dei reati fosse possibile attendersi da loro un comportamento conforme alla legge. In uno Stato democratico fondato sullo Stato di diritto, si presumeva che ogni persona, che fosse un rappresentante dell’autorità statale o un semplice cittadino, “dovesse conformarsi a un modello comune di comportamento” (privalo laikytis pripažintų elgesio modelių) e fosse responsabile per gli atti indebiti “a prescindere dalla sua conoscenza o meno dei livelli di responsabilità giuridica che erano in gioco” (nepriklausomai nuo to, žino jis ar ne gresiančios teisinės atsakomybės lygmenis). Da parte sua il legislatore, stabilendo livelli di responsabilità giuridica e vietando gli atti pericolosi, sostanzialmente ammoniva le persone ad astenersi dal commettere reati. L’ignoranza della legge non esonerava la persona dalla responsabilità.
49La Corte suprema esaminò poi i rilievi del ricorrente secondo i quali il modo di votare in questione era una “prassi consolidata” (susiklosčiusi praktika) in seno al Seimas, che meritava un altro tipo - non penale - di responsabilità, dato che anche altri parlamentari votavano in maniera simile senza però dover affrontare un’azione penale. Secondo la Corte suprema tali affermazioni del ricorrente dimostravano che egli si rendeva conto che i suoi atti erano “contrari alla legge”. Nel caso di specie, la questione della responsabilità riguardava un membro del Seimas, un rappresentante dell’istituzione dello Stato che approvava le leggi, ed era relativa ad atti con i quali i parlamentari esercitavano direttamente i propri diritti e doveri costituzionali. Conseguentemente aveva avuto luogo una violazione ben compresa e intenzionale della legge. La Corte di appello per pervenire alla conclusione della colpevolezza del ricorrente aveva tenuto conto in modo del tutto ragionevole della sua esperienza di parlamentare, dei suoi doveri e della sua formazione giuridica di livello universitario. Pertanto l’affermazione del ricorrente che egli non si era reso conto che i suoi atti sarebbero stati considerati pericolosi e soggetti a responsabilità penale e la sua dichiarata aspettativa di una valutazione meno severa degli stessi erano infondate.
50La Corte suprema ritenne inoltre che le cause dovessero essere esaminate dai tribunali in relazione all’imputato ed esclusivamente ai reati specificati nell’atto di accusa. Era pertanto irrilevante l’eventuale condotta analoga a quella del ricorrente di altri membri del Seimas o quale tipo di “violazioni” (pažeidimus) del regolamento parlamentare essi avessero eventualmente commesso all’atto del voto nel Seimas. Tali circostanze esulavano dall’ambito dell’esame della causa in questione da parte della corte. Era stato pertanto ragionevole da parte della Corte di appello non esaminarne alcuna. Le questioni relative all’applicazione della responsabilità penale dovevano essere determinate in ciascun singolo caso. Quanto all’eventualità che una condotta criminosa rimanesse segreta o che la persona che presumibilmente l’aveva commessa non fosse assicurata alla giustizia penale né punita non si trattava di un criterio che poteva influire sulle conclusioni della corte nella causa del ricorrente relative all’eventuale sussistenza del reato e alla sua colpevolezza. Analogamente occorreva rigettare la tesi del ricorrente secondo la quale averlo perseguito per la ben consolidata “prassi irregolare” (ydinga praktika) di votare utilizzando la tessera di identificazione di un altro parlamentare lo aveva discriminato: in un procedimento penale, i tribunali dovevano seguire la lettera della legge e non “la prassi irregolare o i precedenti contrari alla legge” (ne ydinga praktika ar teisei prieštaraujančiais precedentais) (ammesso che ve ne fossero).
51La Corte suprema sottolineò che il ricorrente non aveva contestato le circostanze fattuali accertate dalla sentenza della Corte di appello. Il 14 e il 19 gennaio 2010 egli per sei volte si era registrato nel sistema di voto elettronico come L.K. e per sei volte aveva votato al posto suo, falsificando con tali atti i dati e facendo apparire come se lo stesso L.K. si fosse registrato e avesse votato alle audizioni del Seimas. Il ricorrente contestava invece la qualificazione giuridica dei suoi atti che secondo la Corte di appello avevano cagionato un danno grave allo Stato (si veda il paragrafo 36 supra).
52In ordine alle accuse penali ai sensi degli articoli 228 § 1 e 302 § 1, la Corte suprema fece riferimento all’articolo 111 § 4 del regolamento del Seimas, che stabiliva che i parlamentari dovevano votare di persona e vietava loro pertanto di trasferire il loro diritto di voto. Il ricorrente, quando aveva utilizzato la tessera di identificazione parlamentare di L.K., non aveva votato di persona ma al posto di un’altra persona - un membro del Seimas – e aveva in tal modo chiaramente violato l’articolo 111 § 4 del regolamento parlamentare. A parte ciò, il ricorrente aveva violato diverse altre disposizioni di legge (si veda il paragrafo 36 supra). Inoltre, come osservato dalla Corte costituzionale, il fatto che il ricorrente avesse votato al posto di L.K. era da ritenersi una grave violazione della Costituzione e del giuramento e si doveva reputare che egli avesse usurpato il mandato parlamentare, avesse mancato di rispetto alla Costituzione e screditato l’autorità del Seimas, in quanto organo di rappresentanza della Nazione (si veda il punto 15 del paragrafo 64 infra).
53Alla luce di quanto sopra esposto la Corte suprema ritenne che gli atti del ricorrente corrispondessero agli elementi oggettivi di cui agli articoli 228 § 1 e 302 § 1 del codice penale.
Con atti contrari alla legge il ricorrente aveva provocato le conseguenze di cui all’articolo 228 § 1 del codice penale: aveva cagionato un grave danno non patrimoniale allo Stato poiché aveva umiliato e screditato il nome dei parlamentari e l’autorità del Seimas. Conformemente alla prassi dei tribunali, quando si esaminava se fosse stato cagionato un grave danno non patrimoniale allo Stato, occorreva prendere in considerazione le specifiche circostanze della causa: la natura e la durata degli atti, gli atti giuridici che tutelavano tali interessi, l’importanza dei doveri in capo all’imputato, il suo status giuridico e le ripercussioni degli atti sulla vita pubblica. Era generalmente ammesso che la violazione dei valori stabiliti dalla Costituzione e l’inosservanza dei requisiti essenziali applicabili al servizio dello Stato costituissero un grave danno non patrimoniale per il servizio dello Stato e per lo Stato.
54Nel caso del ricorrente, il suo status di parlamentare era particolarmente importante nel sistema di governo dello Stato, l’istituzione che egli rappresentava esercitava poteri statali (articolo 5 della Costituzione, si veda il paragrafo 58 infra). Gli atti del ricorrente in violazione del regolamento del Seimas, che aveva forza di legge, nonché delle disposizioni del codice di condotta degli esponenti politici dello Stato avevano violato anche il principio del mandato libero e individuale dei parlamentari ed avevano operato ed erano stati ripetuti molte volte. Quando il ricorrente aveva fatto registrare L.K. come presente alle sedute del Seimas e aveva votato al suo posto, quest’ultimo non era momentaneamente assente dall’aula parlamentare, bensì era fuori della Lituania per motivi personali. Tali circostanze mostravano chiaramente l’elevato livello di gravità degli atti del ricorrente e il nocciolo degli effetti distorsivi sull’attività del Seimas. Inoltre gli atti illeciti del ricorrente erano divenuti di dominio pubblico e avevano screditato l’autorità del Seimas, in quanto rappresentante della Nazione e istituzione governativa. A causa degli atti illeciti dolosi del ricorrente, lo Stato aveva subito un grave danno non patrimoniale e tale elemento aveva giocato un ruolo importante per distinguere la responsabilità penale da altri tipi di responsabilità. Il ricorrente pertanto errava a ritenere di aver commesso violazioni procedurali del regolamento del Seimas che comportavano soltanto una responsabilità disciplinare. L’applicazione di tale tipo di responsabilità non ostava all’applicazione della responsabilità penale.
55In sostanza, il diritto penale era stato applicato correttamente quando il ricorrente era stato condannato ai sensi degli articoli 228 § 1 e 302 § 1 del codice penale.
56A gennaio 2019 il ricorrente chiese al tribunale di espungere la sua condanna facendo riferimento al fatto che egli a giugno 2017 aveva pagato la multa inflittagli, che dal 2018 lavorava in un’impresa privata e che aveva la seria necessità di recarsi all’estero per motivi di lavoro. La condanna era particolarmente onerosa quando si trattava di tali viaggi perché doveva essere rivelata nelle domande di visto. Gli atti per i quali egli era stato condannato erano “intrinsecamente collegati” alle sue funzioni di membro del Seimas, di cui non faceva più parte. Dopo la condanna egli non aveva commesso violazioni amministrative o reati. Aveva una famiglia e il suo carattere era stato valutato positivamente. Il pubblico ministero sostenne la sua richiesta.
57Con decisione del 22 febbraio 2019 il Tribunale distrettuale della città di Vilnius espunse la condanna del ricorrente. Il tribunale attribuì rilevanza alla sua osservazione in ordine all’onerosità della condanna quando doveva viaggiare all’estero per motivi di lavoro. Osservò inoltre che il procedimento penale si era protratto piuttosto a lungo. Nell’insieme erano state conseguite le finalità della pena e della condanna penale.
58Le pertinenti disposizioni della Costituzione recitano:
Articolo 5
“In Lituania il potere dello Stato è esercitato dal Seimas, dal Presidente e dal Governo della Repubblica e dalla magistratura.
(..)
Le istituzioni dello Stato servono il popolo.”
Articolo 59
“Il mandato dei membri del Seimas comincia a decorrere dal giorno in cui il neoeletto Seimas si riunisce per la prima seduta. Il mandato dei membri del Seimas precedentemente eletti scade all’inizio di tale seduta.
Un membro eletto del Seimas acquisisce tutti i diritti di rappresentante della Nazione soltanto dopo aver prestato giuramento di lealtà alla Repubblica di Lituania nel Seimas.
(...)
Durante il mandato i membri del Seimas seguono la Costituzione della Repubblica di Lituania, gli interessi dello Stato e la loro coscienza, senza vincolo di mandato.”
Articolo 62
“La persona dei membri del Seimas è inviolabile.
I membri del Seimas non possono essere ritenuti penalmente responsabili (...) senza il consenso del Seimas. (...).”
Articolo 74
“Il Presidente della Repubblica, il Presidente e i giudici della Corte costituzionale, il Presidente e i giudici della Corte suprema, il Presidente e i giudici della Corte di appello nonché i membri del Seimas che violano gravemente la Costituzione, infrangono il loro giuramento, o sono dichiarati colpevoli di reato, possono essere destituiti dall’incarico, o, nel caso dei membri del Seimas, i loro mandato può essere revocato con un voto a maggioranza di tre quinti di tutti i membri del Seimas. Ciò avviene in conformità alla procedura del procedimento di messa in stato di accusa [impeachment] che è stabilita dal regolamento del Seimas.”
59Le pertinenti disposizioni del codice penale in vigore all’epoca dei fatti recitavano:
Articolo 228. Abuso di ufficio
“1. Il pubblico ufficiale o la persona trattata come tale che ha abusato del suo incarico ufficiale o ha ecceduto i suoi poteri, qualora ciò abbia cagionato un grave danno allo Stato, a un’organizzazione internazionale pubblica, a una persona giuridica o fisica,
è punito con la privazione del diritto di assumere determinati impieghi o di intraprendere determinate attività o con la multa, l’arresto o la reclusione sino a quattro anni. (...)”
Articolo 300. Falsificazione di documenti e possesso di documenti falsi
“1. La persona che produce (pagamino) un documento falso, falsifica un documento autentico o (...) utilizza un documento che sa essere falso o un documento autentico che sa essere falsificato,
è punita con la multa, l’arresto o la reclusione sino a tre anni.
(...)
3La persona che commette gli atti di cui al primo comma (...) del presente articolo, qualora ciò comporti un danno grave, (...)
è punita con la reclusione sino a sei anni. (...)”
Articolo 302. Sequestro di sigilli, timbri o documenti e loro utilizzo
“1. La persona che sottrae o, in assenza di motivi leciti, acquisisce, detiene (...) utilizza (...) un documento (...) di una persona fisica o giuridica è punita con la multa, l’arresto o la reclusione sino a sei anni.
2La persona che commette gli atti di cui al primo comma del presente articolo quale forma di attività o sequestra o, in assenza di motivi leciti, acquista, conserva, trasporta, inoltra, utilizza o gestisce grandi quantità di sigilli, timbri, documenti (...) di una persona fisica o giuridica, o qualora ciò comporti un grave danno per lo Stato o per la persona fisica o giuridica, è punita con la reclusione sino a sei anni.”
60Le pertinenti disposizioni del codice di procedura penale in vigore all’epoca dei fatti recitavano:
Articolo 3. Circostanze che rendono impossibile il procedimento penale (versione valida sino al 1o settembre 2011)
“1. Il procedimento penale non può essere instaurato e, qualora lo sia, deve essere archiviato:
(...)
3) qualora il reato sia stato commesso da una persona (...) in assenza dell’autorizzazione dell’istituzione competente a perseguire tale persona (...), quando essa è necessaria per legge.” Articolo 57. Diritto di chiedere la ricusazione
“1. La (...) persona condannata o assolta (...) o i suoi rappresentanti hanno diritto di chiedere la ricusazione.
2Può essere presentata istanza di ricusazione nei confronti di un funzionario incaricato delle indagini preliminari, del pubblico ministero, del giudice delle indagini preliminari, di un giudice (...).”
Articolo 58. Motivi di ricusazione
“1. La persona indicata nell’articolo 57 § 2 del presente codice non può prendere parte al procedimento qualora:
(...)
4) le parti del procedimento ragionevolmente indichino (...) circostanze che sollevano ragionevoli dubbi in ordine all’imparzialità della persona di cui all’articolo 57 § 2 del presente codice.
2Il giudice, inoltre, non può prendere parte al procedimento e riesaminare la stessa causa qualora:
1) abbia preso parte in tale procedimento penale in qualità funzionario incaricato delle indagini preliminari, pubblico ministero o difensore;
2) si sia occupato dell’arresto dell’indiziato (...);
3) abbia adottato la sentenza nel primo grado di giudizio; [egli o ella] non può esaminare di nuovo la causa in appello o in cassazione, o esaminare la stessa causa in primo grado in caso di annullamento della sua sentenza;
4) abbia adottato la sentenza nel grado di appello; [egli o ella] non può esaminare la causa in cassazione;
5) abbia adottato la sentenza nel grado di cassazione; egli o ella non può partecipare quando la causa è decisa nel procedimento di appello;
6) [egli o ella] abbia adottato la sentenza nel grado di appello o di cassazione; egli o ella non può decidere la causa in primo grado.” Articolo 59. Ricusazione
“1. Il giudice (...) deve ricusarsi qualora sussistano i motivi indicati dall’articolo 58 del presente codice (...).”
Articolo 169. Gli atti del procuratore all’avvio dell’indagine preliminare
“1. Quando riceve una denuncia, una dichiarazione o una segnalazione relativa alla commissione di un reato, o dopo aver egli stesso accertato gli elementi del reato, il procuratore avvia immediatamente un’indagine preliminare.”
Articolo 369. Motivi per la presentazione di un ricorso per motivi di diritto e procedura di cassazione
“1. Una sentenza o una pronuncia è impugnata e le cause sono esaminate in cassazione qualora:
1) il diritto penale sia stato applicato erroneamente;
2) siano state commesse violazioni fondamentali del presente codice.
2Il diritto penale applicato erroneamente [corrisponda al caso] in cui le disposizioni della parte generale del (...) codice penale sono state applicate erroneamente e i reati non sono stati qualificati in conformità agli articoli, ai commi e sotto-commi del (...) codice penale ai sensi dei quali tali reati avrebbero dovuto essere applicati.
3Violazioni fondamentali del presente codice sono violazioni (...) che hanno limitato i diritti dell’imputato garantiti dalla legge o che hanno impedito al tribunale di esaminare complessivamente e imparzialmente la causa e di adottare una sentenza o una pronuncia eque.”
Articolo 372. Procedura per l’ammissione all’esame di un ricorso per motivi di diritto
“2. Purché non vi siano motivi (...) di inviare indietro la causa alla parte che ha presentato ricorso per motivi di diritto (...) il fascicolo della causa e il ricorso per motivi di diritto sono trasmessi a un collegio di selezione di tre giudici formato dal Presidente della Corte suprema lituana o dal Presidente della divisione cause penali di tale Corte.
3Il collegio di selezione si pronuncia sulla questione dell’ammissione all’esame di un ricorso per motivi di diritto con procedimento scritto. Un ricorso per motivi di diritto si considera ammesso qualora almeno uno dei membri del collegio di selezione abbia votato a favore dell’ammissione. La partecipazione di un giudice alla decisione sull’ammissibilità di un ricorso per motivi di diritto non osta a che [egli o ella] decida sul merito di tale ricorso (...).”
61In data 21 giugno 2011 il Seimas ha integrato il codice di procedura penale con l’articolo32. La disposizione, entrata in vigore il 1o settembre 2011, recita:
Articolo 32. Specificità della procedura penale relativa alle persone che, conformemente alle leggi della Repubblica di Lituania (...) godono di immunità dall’azione penale
“1. Il procedimento penale nei confronti di una persona perseguibile soltanto con l’autorizzazione dell’istituzione competente deve essere instaurato (...) ma non può essere redatta nei suoi confronti una notifica di sospetto, ella non può essere interrogata in qualità di indiziata o essere dichiarata indiziata, e non può essere detenuta né la sua libertà può essere limitata in altro modo. A tale persona possono essere applicate altre misure procedurali coercitive soltanto nella misura in cui le leggi della Repubblica di Lituania (...) lo consentono.
2Qualora, dopo il compimento di tutti gli atti di procedura penale consentiti, non vi sia l’autorizzazione dell’istituzione competente all’instaurazione di un procedimento penale nei confronti della persona o ella goda di immunità dall’azione penale, il procedimento penale è archiviato. Esso può essere riaperto quando vi è l’autorizzazione dell’istituzione competente all’instaurazione di un procedimento penale nei confronti della persona o qualora ella in altro modo perda l’immunità dall’azione penale (...).”
62Le pertinenti disposizioni del regolamento del Seimas (Seimo statutas), all’epoca delle votazioni del ricorrente in Parlamento in data 14-19 gennaio 2010, recitavano:
Articolo 9. Diritti dei membri del Seimas
“1. I membri del Seimas hanno il diritto, conformemente all’ordinamento stabilito dal presente regolamento:
1) di votare su tutte le questioni discusse nelle sessioni (posėdžiuose) del Seimas, nei comitati o nelle commissioni di cui fanno parte. (...).” Articolo 20. Ammonimento ai membri del Seimas
“(...)
2(...) L’ammonimento a un membro del Seimas può essere verbalizzato immediatamente in caso di minacce pubbliche ai colleghi, insulti a un membro o a un gruppo del Seimas, voto fraudolento (už nesąžiningą balsavimą) o inosservanza della raccomandazione della Commissione Etica e Procedure di evitare conflitti di interesse. (...).”
Articolo 111. Metodi e procedura di voto
“(...)
2Le leggi e le delibere del Seimas sono approvate utilizzando il sistema di conteggio del voto elettronico. Votazioni hanno luogo anche in ordine a singole disposizioni di una questione in esame, a singoli articoli o clausole di una legge, a decisioni protocollari, al programma lavorativo delle sessioni, all’ordine del giorno delle sedute e ad altre questioni. I dati relativi ai voti espressi da ciascun membro del Seimas sono pubblici. Su decisione del presidente della seduta, è possibile votare su tali questioni per alzata di mano.
(...)
4I membri del Seimas votano di persona. Il diritto di voto non può essere trasferito ad altri.”
Articolo 112. Procedura di voto
“1. Il presidente della seduta annuncia l’apertura della procedura di voto.
(...)
3I membri del Seimas restano ai loro posti durante le votazioni. (...)”
Articolo 121. Ripetizione e rinvio del voto
“1. Prima dell’inizio della discussione di un’altra questione all’ordine del giorno il voto per alzata di mano o mediante il sistema di conteggio dei voti elettronici può essere ripetuto qualora sorgano dubbi sull’esattezza del conteggio dei voti e qualora ciò sia chiesto con una richiesta del Presidente del Seimas, del presidente della seduta, o di almeno cinque membri del Seimas presenti alla seduta (...).
(...)
4Qualora sia accertata una manifesta violazione della personalità del voto (jeigu nustatomas akivaizdus balsavimo vienasmeniškumo pažeidimas), il voto, su richiesta del presidente della seduta o di un gruppo politico (frakcija), è ripetuto (...).”
63La pertinente parte del codice di condotta degli esponenti politici dello Stato (Valstybės politikų elgesio kodeksas) recita:
Articolo 4. Principi di condotta degli esponenti politici dello Stato
“Gli esponenti politici dello Stato nella propria vita pubblica osservano i seguenti principi di condotta:
(...)
3) onestà: adempiere ai propri doveri con onestà e aderire ai criteri di condotta più elevati, ed evitare situazioni che possano influire sull’adozione di decisioni che possono sollevare dubbi nella società. (...)
5) decoro: agire in modo appropriato all’incarico ricoperto, evitare le situazioni in cui la condotta dell’esponente politico possa danneggiare la sua reputazione e posizione o quelle dell’istituzione in cui ricopre l’incarico, evitare modi iniqui di perseguire vantaggi ed utilizzare le informazioni ufficiali ricevute soltanto per l’adempimento dei doveri senza trarne profitto.”
64Nelle conclusioni del 27 ottobre 2010, sugli atti di [L.K.] e Aleksandr Sacharuk, parlamentari, la Corte costituzionale aveva ritenuto:
“13. (...) Lo status costituzionale di parlamentare integra i doveri, i diritti e le garanzie dell’operato di membro del Seimas in quanto rappresentante della Nazione ed è fondato sul principio costituzionale del libero mandato parlamentare; da tale principio (...) deriva il diritto dei membri del Seimas di votare a loro discrezione durante l’adozione di qualsiasi decisione del Parlamento, ovvero di votare secondo coscienza su ciascuna questione; ai sensi della Costituzione la volontà del Seimas relativa all’adozione di apposite decisioni non può essere espressa in modo diverso dalla votazione dei membri del Seimas durante una seduta del Parlamento e dall’approvazione dell’atto giuridico corrispondente; il libero mandato parlamentare è una delle garanzie di indipendenza dell’operato e di uguaglianza dei membri del Seimas; il libero mandato parlamentare non è un privilegio del rappresentante della Nazione, bensì una delle misure giuridiche che assicurano che la Nazione sia adeguatamente rappresentata dal suo organo di rappresentanza democraticamente eletto, il Seimas, e che l’ organo di rappresentanza della Nazione, il Seimas, agisca soltanto nell’interesse della Nazione e dello Stato della Lituania ; (...)
(...) Ai sensi della costituzione il mandato parlamentare è individuale, è conferito soltanto alle persone che, in conformità alla procedura stabilita dalla Costituzione e dalle leggi, sono elette al Parlamento; ai sensi della Costituzione, i membri del Seimas hanno il diritto e il dovere di esercitare esclusivamente di persona il mandato conferito loro dall’elettorato; lo status costituzionale di parlamentare, che integra i doveri, i diritti e le garanzie dell’operato, nonché le responsabilità di membro del Seimas, implica che il parlamentare debba esercitare esclusivamente di persona i diritti e i doveri di membro del Seimas, rappresentante della Nazione, derivanti dalla Costituzione e dalle leggi non in contrasto con la Costituzione; non può trasferire, in nessuna forma, ad un’altra persona, inter alia, a un membro del Seimas, l’esercizio dei suoi diritti e doveri costituzionali di parlamentare; il carattere individuale del mandato parlamentare implica altresì che nessun altra persona, inter alia, neanche un membro del Seimas, possa assumere diritti e doveri di un altro parlamentare, rappresentante della Nazione, inter alia, il diritto di voto.
(...) Il diritto dei parlamentari di votare a loro discrezione durante l’adozione di qualsiasi decisione del Seimas, che deriva dal principio del libero mandato parlamentare, inter alia, dal requisito del carattere individuale del mandato parlamentare, integrato nella Costituzione, può essere messi in pratica soltanto dal parlamentare che esprime personalmente la sua volontà di voto in una seduta del Seimas. In caso di inosservanza del requisito della personalità del voto da parte di un membro del Seimas durante una seduta del Parlamento, inter alia, quando durante una votazione un membro del Seimas vota al posto di un collega esprimendo così non la volontà del parlamentare al posto del quale esprime il voto bensì la propria, sono disconosciuti i requisiti procedurali per l’approvazione delle leggi che derivano dalla Costituzione (...), i risultati delle votazioni subiscono una distorsione e si creano i presupposti per una violazione del principio del libero mandato parlamentare, integrato nella Costituzione.
(...) Non ogni violazione della Costituzione costituisce di per sé una violazione grave della medesima; quando si decide se un parlamentare abbia o meno gravemente violato la Costituzione con i suoi atti, è necessario valutare in ciascun caso la natura e il contenuto degli atti, le circostanze in cui sono stati compiuti, la loro natura sistemica, la loro reiterazione e durata, nonché le altre circostanze rilevanti. È stato anche menzionato il fatto che una violazione grave della Costituzione costituisce anche una violazione del giuramento.
14Nelle presenti conclusioni la Corte costituzionale ha ritenuto che, durante le sedute plenarie del Seimas del 14 e 19 gennaio 2010, il parlamentare A. Sacharuk abbia utilizzato [la tessera di identificazione parlamentare] del collega L.K. e abbia deliberatamente votato al posto di quest’ultimo per [otto] volte durante l’approvazione di leggi e altri atti del Seimas.
15Votando molteplici volte al posto del membro del Seimas L.K. nelle sedute del Parlamento, il parlamentare A. Sacharuk ha violato il principio del libero mandato parlamentare, che è integrato nella Costituzione, inter alia, nei commi 2 e 4 del suo articolo 59, inter alia, il requisito del carattere individuale del mandato parlamentare, nonché il divieto che ne deriva di votare in una seduta del Seimas al posto di un altro membro; non ha espresso la volontà del membro del Seimas L.K. bensì la propria, ha usurpato il diritto di quest’ultimo di votare a sua discrezione durante l’approvazione delle leggi e di altri atti del Seimas, e ha provocato una distorsione dei risultati delle votazioni. Il membro del Seimas A. Sacharuk, quando ha votato al posto del suo collega L.K. durante le sedute plenarie del Seimas, ha esercitato il suo ufficio in modo fraudolento, ha violato gli imperativi derivanti dalla Costituzione, ha mancato di rispetto alla Costituzione e alle leggi e ha screditato l’autorità del Seimas in quanto organo di rappresentanza della Nazione.
Pertanto, gli atti del membro del Seimas A. Sacharuk – l’utilizzo della [tessera di identificazione parlamentare] del collega L.K. nelle sedute plenarie del Seimas e il voto deliberato al posto di quest’ultimo – sono contrari alla Costituzione e con tali atti il membro del Seimas A. Sacharuk l’ha gravemente violata.
16Tenuto conto dei rilievi esposti, occorre ritenere che gli atti del membro del Seimas A. Sacharuk – l’utilizzo della [tessera di identificazione] del parlamentare L.K. nelle sedute plenarie del Parlamento e il voto deliberato per [otto] volte al posto di quest’ultimo – siano contrari alla Costituzione. Con tali atti il membro del Seimas A. Sacharuk ha gravemente violato la Costituzione e il giuramento.”
65In una sentenza del 24 febbraio 2017, in cui approfondiva l’interpretazione della responsabilità derivante dal procedimento di messa in stato di accusa (si vedano Paksas c. Lituania [GC], n. 34932/04, § 49, CEDU 2011, e Parere consultivo riguardante la valutazione, ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione, della proporzionalità del divieto generale di candidarsi a un’elezione a seguito di destituzione nel quadro di un procedimento di messa in stato di accusa [GC], richiesta n. P16‑2020-002, Tribunale amministrativo supremo, §§ 51 e 54, 8 aprile 2022), la Corte costituzionale aveva ritenuto:
“10.1.2.1. (...) I medesimi atti illeciti possono dare origine sia a responsabilità costituzionale che a un altro tipo di responsabilità giuridica, ad esempio quella penale. Un eventuale altro tipo di responsabilità giuridica in aggiunta a quella costituzionale derivante da tali atti dipende dall’eventuale riconoscimento nell’ordinamento giuridico del fatto che gli stessi atti illeciti possono violare non soltanto i rapporti costituzionali ma anche altri rapporti giuridici. (...) [Una] sanzione costituzionale è applicata principalmente perché la persona in questione ha screditato l’autorità dello Stato commettendo una violazione, ella pertanto deve essere destituita dall’incarico o il suo mandato deve essere revocato; diversamente, non è garantita la fiducia pubblica nell’autorità dello Stato, nelle sue istituzioni e nei suoi funzionari; il Parlamento decide sull’applicazione di una sanzione costituzionale.”
66Il ricorrente ha fornito alla Corte copia delle seguenti decisioni della Commissione Etica e Procedure del Seimas, relative a parlamentari che avevano votato al posto di altri.
67In data 12 marzo 1996 la Commissione aveva accertato che durante la votazione su un progetto di legge il presidente del Seimas aveva premuto il pulsante di voto di un parlamentare che non era presente nell’aula plenaria del Seimas, invece di premere il proprio. Poiché il Presidente di quella seduta del Seimas non aveva chiesto la ripetizione del voto, non aveva avuto luogo una nuova votazione.
68Nel 2001 la Commissione aveva anche discusso un episodio accaduto il 27 febbraio 2001 quando R.D. aveva votato non solo per sé stessa ma anche per un altro membro della sua “coalizione”, il parlamentare
V.E. La Commissione aveva ritenuto che il voto avesse violato l’articolo 20 § 2 del regolamento del Seimas, nel quale, secondo le parole della Commissione, “il voto fraudolento era stato menzionato quale violazione disciplinare del membro del Seimas” (nesąžiningas balsavimas įvardinamas kaip Seimo nario drausmės pažeidimas). Aveva raccomandato ai parlamentari di non commettere simili “infrazioni” (nusižengimai) in futuro e di “non screditare” (nežeminti) il nome dei membri del Seimas con i loro atti.
69Quello stesso anno la Commissione aveva accertato che il 27 settembre 2001 il vicepresidente del Seimas, G.S., aveva votato su un progetto di legge, benché fosse in viaggio di lavoro dal giorno precedente e fosse perciò assente dall’aula parlamentare. La Commissione aveva deciso “di esortare ancora una volta con insistenza l’organo direttivo del Seimas” (dar kartą primygtinai paraginti Seimo vadovybę) a installare un apparato tecnico più moderno per la registrazione e la votazione nell’aula parlamentare al fine di “evitare discrepanze (išvengti netikslumų) durante le procedure di registrazione e di voto”.
70In data 24 febbraio 2005 la Commissione aveva accertato che il 10 febbraio 2005 il membro del Seimas A.P. aveva votato per un altro parlamentare, R.V., in violazione dell’articolo 11 § 4 del regolamento del Seimas. La Commissione aveva tuttavia ritenuto che in quel caso la violazione del principio della personalità del voto non avesse influito sulla votazione che aveva avuto luogo nel Seimas. L’installazione di un nuovo sistema non aveva impedito il verificarsi di tali violazioni (al riguardo si veda anche il paragrafo 71 infra).
71Analogamente, in data 11 gennaio 2008, la Commissione aveva accertato che il 20 dicembre 2007 il membro del Seimas J.P. aveva votato non soltanto per sé stesso ma anche al posto di altri due parlamentari le cui tessere di identificazione parlamentare erano state lasciate nella “postazione di lavoro” (darbo vietoje). La Commissione aveva citato gli articoli 111 § 4 e 112 § 3 del regolamento del Seimas che oltre a stabilire la personalità del voto, vietavano ai parlamentari di aggirarsi per l’aula della seduta del Seimas durante le votazioni. Secondo le parole della Commissione “va rilevato che alcuni membri del Seimas violano frequentemente le disposizioni del regolamento parlamentare, in particolare il divieto di girovagare per l’aula della seduta,” “È inoltre frequentemente violato il divieto di trasferire il diritto di voto di una persona ad altre” (dažnai nesilaikoma ir draudimo perduoti savo balsavimo teisę kitiems asmenims). La Commissione aveva osservato che era stato installato nell’aula parlamentare un nuovo apparato tecnico per la registrazione e il voto. Ci si attendeva che il nuovo sistema fosse più trasparente ed “evitasse i problemi legati alla violazione del [principio] della personalità del voto”. Tuttavia anche dopo l’istallazione del nuovo sistema era risultato impossibile garantire che ciascun parlamentare “votasse solamente di persona” (balsuotų asmeniškai), e che altri parlamentari fossero impossibilitati ad avvalersi di tale diritto. La Commissione aveva osservato inoltre che nonostante le ripetute esortazioni a evitare tali violazioni “si riscontrava spesso che soltanto pochi parlamentari erano presenti nell’aula del Seimas, ma che i votanti erano molti di più. Vi erano state occasioni in cui un membro del Seimas era partito per un viaggio di lavoro ma [il sistema di votazione] mostrava che egli aveva preso parte alla seduta del Seimas”. La Commissione aveva pertanto ritenuto che quando aveva avuto luogo la votazione in questione, il 20 dicembre 2007, fossero stati violati gli articoli 111 § 4 e 112 § 3 del regolamento del Seimas. Rinviando all’articolo 121 § 4 di quest’ultimo essa aveva raccomandato che il Parlamento mettesse nuovamente ai voti il progetto di legge approvato in tale data.
72Un articolo di stampa del 14 maggio 2008 rivelava che il verbale di votazione del Seimas indicava che il parlamentare G.M. era presente alla votazione del Seimas e aveva votato nonostante all’epoca fosse in vacanza a Malta. G.M. non era stato mai sanzionato. Uno dei parlamentari aveva allora espresso rimostranze perché la Commissione Etica e Procedure applicava due pesi e due misure: alcuni parlamentari che avevano votato al posto dei colleghi erano stati giustificati, mentre altri erano stati “condannati” (pasmerkia).
73In data 25 novembre 2009 la Commissione aveva accertato che nel corso della seduta del 24 novembre 2009 due parlamentari, V.G. e P.G., avevano votato “a favore” nonostante non fossero fisicamente presenti nell’aula del Seimas. Grazie alle registrazioni video la Commissione aveva stabilito che era stato un altro parlamentare, V.M., a votare al posto di V.G. e P.G. Secondo la Commissione gli atti di V.M. avevano violato l’articolo 111 § 4 del regolamento del Seimas, e potevano anche comportare un ammonimento ai sensi del suo articolo 20 § 2. La Commissione aveva inoltre sottolineato di aver ripetutamente richiamato l’attenzione dei membri del Seimas sul fatto che, in caso di uscita dall’aula parlamentare, era fatto obbligo di non lasciare la tessera parlamentare di voto nella macchina per votare e di non creare condizioni che consentissero ad altri parlamentari di votare in modo fraudolento. In quel caso la Commissione aveva anche raccomandato che il Seimas mettesse nuovamente ai voti il progetto di legge.
74In data 23 luglio 2009 la Commissione aveva accertato che nel corso della seduta del Seimas del giorno precedente il membro del Seimas R.A.R. aveva votato al posto di altri due parlamentari, R.A., D.A.B. e A.M. [sic], che non erano presenti in aula, e che il parlamentare O.V. aveva votato al posto del collega R.A., anche egli assente dall’aula parlamentare. Si trattava di una violazione dell’articolo 111 § 4 del regolamento del Seimas e, ai sensi dell’articolo 20 § 2 del medesimo, secondo le parole della Commissione, “poteva comportare un ammonimento” (gali būti įrašomas įspėjimas). La Commissione aveva ribadito di aver già ammonito più di una volta i membri del Seimas affinché non creassero condizioni che consentivano ad altri parlamentari di votare in modo fraudolento: un membro del Seimas che creava tali condizioni contribuiva a una possibile violazione del principio della personalità del voto.
75In data 17 giugno 2009 la Commissione aveva accertato che il 2 giugno 2009 il membro del Seimas A.Š. aveva votato per un altro parlamentare, J.O., che non era presente in aula. Si trattava di una violazione dell’articolo 11 § 4 del regolamento del Seimas e, ai sensi dell’articolo 20 § 2 del medesimo, poteva comportare un ammonimento.
76Secondo le conclusioni della Commissione datate 2 maggio 2013, che sono un documento pubblicamente consultabile, durante l’audizione del Seimas del 25 aprile 2013 il sistema di registrazione del voto aveva indicato che il parlamentare V.M. aveva votato; tuttavia al momento del voto egli non era presente nella sua postazione. Si poteva presumere che V.M. avesse lasciato la sua tessera di identificazione parlamentare e che un altro membro del Seimas potesse aver votato al suo posto. La Commissione aveva ritenuto ciò una violazione dell’articolo 111 § 4 del regolamento del Seimas e aveva proposto, ai sensi dell’articolo 121 § 4 del medesimo, che avesse luogo una nuova votazione sulla normativa adottata.
77Il ricorrente ha lamentato che il collegio della Corte suprema che aveva confermato la sua condanna il 13 febbraio 2018 nel procedimento di cassazione non era imparziale. Ha invocato l’articolo 6 § 1 della Convenzione che recita:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) imparziale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)”
78Il Governo ha osservato che la doglianza era manifestamente infondata.
79Il ricorrente non ha formulato commenti.
80La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
Sul merito
81Il ricorrente ha lamentato che a livello di Corte suprema per due volte la sua causa penale era stata determinata con la partecipazione del giudice D.B., circostanza che secondo lui lo aveva privato del diritto ad essere processato da un tribunale imparziale.
82In primo luogo occorreva tenere presente che durante il primo procedimento in cassazione, il giudice D.B. aveva presieduto il collegio della Corte suprema. Nel secondo procedimento ella aveva svolto la funzione di giudice relatore. Inoltre in entrambe le occasioni erano state vagliate le stesse circostanze fattuali ed aveva avuto luogo la stessa valutazione giuridica dei suoi atti esaminando, inter alia, se i suoi atti quando aveva votato al posto di un altro parlamentare dovessero essere considerati reato. Nel corso del primo e del secondo procedimento dinanzi alla Corte suprema il giudice D.B. aveva trattato le stesse prove ed espresso la propria opinione sulle stesse questioni. Nessuna delle circostanze fattuali citate dalla Corte nella sentenza Marguš c. Croazia ([GC], n. 4455/10, § 85, CEDU 2014 (estratti)) corrispondeva alla sua situazione nella quale il giudice aveva esaminato la causa due volte e adottato decisioni relative allo stesso reato sulla base degli stessi fatti in una causa dinanzi alla Corte di cassazione.
83Era fuorviante la conclusione del Governo (si veda il paragrafo 95 infra) secondo la quale nel primo procedimento di cassazione il giudice D.B. non aveva pronunciato una sentenza sulla colpevolezza o l’innocenza del ricorrente e non era stata valutata dal collegio di cui ella faceva parte alcuna prova rilevante ai fini della determinazione di tale questione. La pronuncia della Corte suprema del 20 dicembre 2016 dimostrava inequivocabilmente che, ribaltando le assoluzioni, la Corte di cassazione aveva de facto condannato il ricorrente in quanto aveva ritenuto che i suoi atti dovessero essere considerati reato. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte, quando si valutava la portata e la natura degli atti del giudice D.B. nella sua causa, risultava chiaro che ella non aveva soddisfatto i requisiti di imparzialità.
84Analogamente non si poteva ritenere che quando la Corte suprema aveva esaminato la sua causa la prima volta essa si fosse limitata a trattare questioni di applicazione della procedura penale senza toccare la sostanza del diritto penale. La Corte suprema non si limitava e esaminare se le giurisdizioni inferiori avessero commesso violazioni del diritto procedurale penale: l’articolo 369 del codice di procedura penale stabiliva la sua competenza a trattare questioni di applicazione sia del diritto penale procedurale che del diritto penale sostanziale (si veda il paragrafo 60 supra).
85L’imparzialità del giudice D.B. non poteva essere avvalorata dal fatto che ella aveva fatto parte del collegio di selezione composto da tre giudici quando il ricorso per motivi di diritto del ricorrente era stato ammesso all’esame (si veda il paragrafo 40 supra). Ai sensi dell’articolo 372 § 3 del codice di procedura penale, era sufficiente il voto favorevole all’ammissione del ricorso di uno dei tre giudici del collegio (si veda il paragrafo 60 supra), pertanto dalla decisione del 26 settembre 2017 non era chiaro se il giudice D.B. avesse votato per ammettere il ricorso per cassazione del ricorrente.
86Inoltre, l’affermazione del Governo (si veda il paragrafo 97 infra) che gli obblighi del giudice D.B. in qualità di giudice relatore erano di secondaria importanza non era corretta. Tale affermazione era in contrasto con la Costituzione e con il codice di procedura penale: quest’ultimo non distingueva tra giudici di primaria o secondaria importanza. Tutti i giudici godevano di uguali diritti in relazione ai procedimenti e dello stesso diritto di voto al momento dell’adozione della decisione finale.
87Il ricorrente ha sottolineato che oltre a citare l’articolo 58 § 2 del codice di procedura penale quale base per l’istanza di ricusazione del giudice D.B., il suo difensore aveva citato anche il giudizio precedente e piuttosto severo espresso riguardo agli atti del ricorrente in tale precedente pronuncia della Corte suprema (si vedano i paragrafi 43 e 60 supra). Conseguentemente l’istanza di ricusazione di detto giudice era stata sollevata non soltanto perché costei aveva partecipato al primo procedimento dinanzi alla Corte suprema in quanto tale, ma anche perché in quella prima pronuncia, adottata il 20 gennaio 2016, erano state formulate conclusioni riguardo alla valutazione degli atti del ricorrente come criminosi e alla valutazione delle prove, nonché altre affermazioni su questioni di applicazione del diritto sostanziale.
88La causa del ricorrente rivestiva un considerevole interesse pubblico, “ciò poteva indurre a fare pressioni sul giudice D.B. affinché non modificasse la decisione da lei precedentemente adottata contro il ricorrente”. Il ricorrente ha osservato inoltre che la seconda volta il giudice D.B. era stato assegnato in qualità di giudice relatore al collegio della Corte suprema che decideva la sua causa dal giudice V.P., che aveva fatto parte del collegio della Corte suprema quando la causa era stata esaminata la prima volta, e in quella circostanza aveva svolto egli stesso funzioni di giudice relatore (si veda il paragrafo 24 supra). Sussistevano pertanto fatti accertabili che potevano tuttora giustificare dubbi sull’imparzialità del giudice D.B. e il ricorrente aveva legittimi motivi per nutrire timori sotto questo profilo.
89Infine il ricorrente non considerava significativo il rilievo del Governo in ordine all’esiguità del numero dei giudici nella composizione della Corte suprema. Non era la prima volta che il Governo faceva illazioni riguardo a tale fatto e la Corte aveva già negato la validità di tali argomenti (il ricorrente ha fatto riferimento a Dainelienė c. Lituania [Comitato], n. 23532/14, § 48, 16 ottobre 2018). Malgrado ciò, pur avendo perso la causa dinanzi alla Corte, la Lituania non aveva ancora adottato misure per garantire meccanismi di imparzialità nella Corte suprema.
90Il Governo ha sostenuto che la doppia partecipazione del giudice D.B. all’esame della causa del ricorrente da parte della Corte suprema – il 20 dicembre 2016 e il 13 febbraio 2018 (si vedano i paragrafi 24 e 41 supra) – non significava che il collegio della Corte suprema avesse dato prova di parzialità. Durante il secondo procedimento di cassazione, il giudice D.B. aveva partecipato anche al collegio di selezione e all’adozione di una decisione favorevole al ricorrente: ammettere all’esame il suo ricorso per motivi di diritto (si veda il paragrafo 40 supra).
91Il timore del ricorrente che il giudice D.B. potesse essere prevenuto era privo di fondamento sotto il profilo del criterio soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo del criterio soggettivo non erano state prodotte prove in ordine a un pregiudizio personale del giudice D.B. né nel procedimento interno né in quello dinanzi alla Corte.
92In ordine al criterio dell’imparzialità oggettiva, anche se il giudice D.B. aveva effettivamente partecipato all’esame della causa penale del ricorrente due volte, la sua partecipazione al procedimento di cassazione non era soggetta a limitazione assoluta: benché l’articolo 58 § 2 del codice di procedura penale stabilisse che il giudice non poteva prendere parte al procedimento ed esaminare nuovamente la stessa causa, parti di tale disposizione specificavano le situazioni nelle quali al giudice era vietata tale seconda partecipazione (si veda il paragrafo 60 supra) ed esse non corrispondevano alla situazione oggetto della causa del ricorrente.
93L’esame in cassazione costituiva una fase particolare del procedimento nella quale la causa era valutata soltanto dal punto di vista dell’applicazione della legge. Quanto ai fatti la Corte di cassazione si esprimeva soltanto nella misura in cui essi riguardavano i motivi del ricorso per cassazione. Le decisioni della Corte di cassazione quando decideva di rimettere la causa alla Corte di appello per nuovo esame o quando decideva di rigettare un ricorso per motivi di diritto erano inoltre differenti. In caso di annullamento di una decisione o di una sentenza di rimessione della causa per nuovo esame, la pronuncia doveva indicare le concrete violazioni del codice di procedura penale e i motivi al riguardo. Quando la Corte di appello esaminava nuovamente la causa rimessa, adottava una nuova decisione che, in caso di impugnazione per motivi di diritto, costituiva un nuovo oggetto di esame della cassazione e non era paragonabile alla decisione adottata dal “precedente giudice”. Pertanto durante il secondo procedimento in cassazione, era stato esaminato un nuovo atto (la decisione della Corte di appello) in base ai nuovi rilievi sollevati dal nuovo ricorso per motivi di diritto.
94In quest’ottica, riguardo alle due pronunce della Corte suprema, la Corte di cassazione, quando aveva esaminato il ricorso del pubblico ministero per motivi di diritto e aveva rimesso la causa alla Corte di appello per nuovo esame, intendeva verificare le decisioni della giurisdizione inferiore dal punto di vista dell’applicazione della legge: in quella fase del procedimento di cassazione era stata verificata la legittimità delle decisioni dei tribunali di grado inferiore anche al fine di accertare se essi avessero violato il diritto procedurale penale. Con la pronuncia del 20 dicembre 2016 la Corte suprema aveva così accertato che la Corte di appello aveva violato il diritto procedurale penale, valutando i rilievi del pubblico ministero in modo unilaterale e non fornendo motivi convincenti. Tale corte aveva altresì errato, alla luce della consolidata dottrina costituzionale, nell’applicazione del diritto penale, ovvero degli articoli 228, 300 e 302 del codice penale. La Corte suprema aveva spiegato perché l’applicazione di tale diritto era errata.
95A giudizio del Governo, la prima fase del procedimento di cassazione non aveva comportato una valutazione delle prove o la correzione di “vizi sostanziali”. In tale fase la Corte suprema non aveva stabilito che il ricorso per motivi di diritto del pubblico ministero dovesse essere accolto. Invece, dopo aver riassunto le circostanze indicate in tale ricorso e analizzato le lacune nella motivazione della decisione della Corte di appello, “la Corte di cassazione aveva ritenuto che la Corte di appello non [avesse] risposto in dettaglio ai rilievi del pubblico ministero affinché fornisse [motivi] convincenti per spiegare perché l’assoluzione fosse legittima”. In altre parole, la Corte suprema aveva fornito alla Corte di appello linee-guida sull’applicazione della legge ma non si era pronunciata in ordine all’esito dell’esame della causa; la Corte di appello, dopo aver nuovamente esaminato la causa penale, doveva pervenire autonomamente a una conclusione. Conseguentemente si poteva affermare che durante il primo procedimento di cassazione il giudice D.B. non aveva adottato una sentenza che dichiarava il ricorrente colpevole o innocente, e che non erano mai state esaminate prove pertinenti alla determinazione di tale questione dal collegio di cui ella faceva parte. Si poteva pertanto concludere che il giudice D.B. non aveva espresso la propria opinione su alcun aspetto del merito della causa.
96Venendo alla pronuncia della Corte suprema del 13 febbraio 2018, essa aveva esaminato un nuovo oggetto di cassazione: la sentenza della Corte di appello del 5 giugno 2017, sulla base dei nuovi rilievi di cui al ricorso per motivi di diritto del ricorrente. In tale pronuncia la Corte di cassazione aveva già esaminato l’esito cui era pervenuto la Corte di appello sotto il profilo dell’applicazione della legge, pronunciandosi nella misura necessaria sui fatti ai quali era stata applicata la normativa contestata nonché sulla colpevolezza del ricorrente accertata in base a tali fatti. I giudici della Corte suprema che avevano adottato la decisione definitiva in data 13 febbraio 2018 non erano vincolati in alcun modo dalla loro prima pronuncia resa il 20 dicembre 2016, con la quale tale corte aveva annullato la sentenza della Corte di appello del 23 maggio 2016.
97La circostanza che il giudice D.B. fosse il giudice relatore quando era stata adottata la pronuncia del 13 febbraio 2018 aveva un’importanza secondaria, semmai ne aveva una: le funzioni del presidente di collegio erano di natura puramente organizzativa, e le funzioni del giudice relatore comprendevano la preparazione della causa e della pronuncia, ma egli non svolgeva un ruolo più importante nell’esame della causa e nell’adozione della decisione di quello svolto dagli altri giudici collegiali. Quando esaminavano una causa e indicavano le motivazioni di una pronuncia, tutti i giudici avevano pari diritti.
98Il Governo ha affermato inoltre che la Lituania era un paese di dimensioni assai ridotte e che la Corte suprema era l’unico tribunale di tale tipo della Repubblica, dotato di soli sedici giudici nella divisione cause penali. Era prassi comune che i giudici di grado inferiore che avevano fatto carriera andassero a prestare servizio in tale corte, e sovente dovevano ricusarsi dall’esame delle cause per evitare la ripetizione dell’esame per i motivi espressamente previsti dall’articolo 58 § 2 del codice di procedura penale, ovvero nel caso in cui il giudice aveva già esaminato una causa in qualità di giudice di una giurisdizione inferiore. Inoltre il principio di imparzialità era integrato nel diritto interno, inter alia, nell’articolo 31 § 2 della Costituzione. Conseguentemente esisteva un quadro giuridico interno che serviva a garantire il requisito di imparzialità di cui all’articolo 6 § 1 della Convenzione. Poiché la violazione di tale requisito costituiva motivo assoluto di invalidazione di una decisione giudiziaria, i giudici lo rispettavano e ne tenevano debito conto.
99Pur riconoscendo che la causa del ricorrente aveva suscitato grande interesse pubblico, non si poteva convenire con il ricorrente che tale stesso fatto “[potesse avere] indotto a fare pressioni sul giudice D.B. affinché non modificasse la decisione da lei precedentemente adottata” (si veda il paragrafo 88 supra). L’interesse verso la causa era sorto a causa della gravità e della natura degli atti del ricorrente, ad ogni modo la causa era stata decisa da giudici di professione, compreso il giudice D.B., la cui formazione ed esperienza consentiva loro di ignorare le influenze esterne. Contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente, si poteva affermare che dall’interesse pubblico verso tale situazione poteva soltanto derivare una maggiore acribia della magistratura.
100Infine occorreva osservare che la sentenza Dainelienė invocata dal ricorrente (si veda il paragrafo 89 supra) riguardava esclusivamente la parzialità dei collegi di selezione della Corte suprema.
101La Corte ribadisce che l’imparzialità di norma denota l’assenza di pregiudizi o parzialità e la sua esistenza o inesistenza può essere verificata in vari modi. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’articolo 6 § 1 l’esistenza dell’imparzialità deve essere determinata sulla base di un criterio soggettivo, secondo cui occorre avere riguardo alle convinzioni personali e al comportamento di un particolare giudice ovvero al fatto se il giudice abbia nutrito pregiudizi personali o parzialità in una data causa; e anche secondo un criterio oggettivo, vale a dire, accertando se il tribunale stesso, e, inter alia, la sua composizione abbiano offerto garanzie sufficienti a escludere qualsiasi legittimo dubbio in ordine alla sua imparzialità (si vedano, per esempio, Kyprianou c. Cipro [GC], n. 73797/01, § 118, CEDU 2005-XIII; Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06, § 93, CEDU 2009; Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, § 73, CEDU 2015; e Ilnseher c. Germania [GC], nn. 10211/12 e 27505/14, § 287, 4 dicembre 2018).
102In ordine al criterio oggettivo la Corte ribadisce che si deve determinare se, indipendentemente dalla condotta del giudice, sussistano fatti accertabili che possano fare sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Ciò implica che, nel decidere se in un dato caso vi sia un motivo legittimo di temere che un particolare giudice o un organo collegiale difetti di imparzialità, il punto di vista dell’interessato è importante ma non decisivo. Ciò che è decisivo è se tale timore possa essere ritenuto oggettivamente giustificato (si veda Micallef, sopra citata, § 96). A tale riguardo, anche le apparenze possono avere una certa importanza, in altre parole “non deve soltanto essere fatta giustizia, bensì si deve anche vedere che è stata fatta” (si veda De Cubber c. Belgio, 26 ottobre 1984, § 26, serie A n. 86). Quello che è in gioco è la fiducia che i tribunali devono ispirare al pubblico in una società democratica. Pertanto ogni giudice rispetto al quale sussista una legittimo motivo di temere che difetti di imparzialità deve astenersi (si vedano Castillo Algar c. Spagna, 28 ottobre 1998, § 45, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII; Micallef, sopra citata, § 98; e Morice, sopra citata, § 78).
103I principi relativi all’imparzialità nell’ambito della partecipazione del giudice a precedenti decisioni in merito allo stesso oggetto sono stati riassunti nella causa Meng c. Germania (n. 1128/17, §§ 47-51, 16 febbraio 2021).
104Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto che il giudice D.B. avesse fatto mostra di un pregiudizio personale contro di lui. La stessa conclusione era stata formulata dalla Corte suprema (si veda il paragrafo 44 supra). La causa deve essere pertanto esaminata sotto il profilo del criterio di imparzialità oggettivo (si veda Teslya c. Ucraina, n. 52095/11, § 42, 8 ottobre 2020; si vedano altresì i principi esposti al paragrafo 102 supra).
105Il timore del ricorrente che la Corte suprema potesse non essere imparziale quando aveva confermato la sua condanna il 13 febbraio 2018 deriva dal fatto che il giudice D.B. aveva fatto parte del collegio della Corte suprema che in precedenza aveva esaminato il ricorso per cassazione del pubblico ministero e aveva annullato la sentenza di assoluzione del ricorrente emessa dalla Corte di appello (si vedano i paragrafi 24-31 supra). In tale contesto il ricorrente ha sostenuto che durante il primo esame della sua causa, il collegio della Corte suprema aveva già manifestato, inter alia, l’opinione che egli fosse colpevole dei reati di cui agli articoli 228, 300 e 302 del codice penale.
106Secondo la giurisprudenza della Corte, il semplice fatto che il giudice D.B. avesse fatto parte per due volte del collegio della Corte suprema che in sede di cassazione aveva riesaminato la pronuncia riguardante il ricorrente non era di per sé sufficiente a sollevare dubbi oggettivamente giustificati in ordine alla sua imparzialità (si vedano Teslya, sopra citata, § 44, e la giurisprudenza ivi citata). Il semplice fatto che un giudice si sia già pronunciato su accuse penali simili ma non collegate non è di per sé sufficiente a far dubitare della sua imparzialità in una causa successiva. La questione è tuttavia diversa se le precedenti sentenze contengono conclusioni che di fatto pre-giudicano la questione della colpevolezza dell’imputato in tale procedimento successivo (si veda Poppe c. Paesi Bassi, n. 32271/04, § 26, 24 marzo 2009). Seguendo lo stesso approccio la Corte si accinge pertanto a esaminare le due pronunce rese dalla Corte suprema in relazione al ricorrente.
107La Corte osserva che nella pronuncia del 20 dicembre 2016 la Corte suprema aveva ritenuto, inter alia, che “ciò che è accaduto nel caso di specie (...) [sia] che oggettivamente sono stati falsificati dei documenti” (si veda il paragrafo 29 supra). La corte aveva inoltre accolto il rilievo del pubblico ministero in ordine alla responsabilità penale connessa agli atti del ricorrente quando aveva votato al posto di L.K. e aveva ritenuto che “la valutazione delle prove” svolta dalle giurisdizioni inferiori “fosse stata molto unilaterale e illegittima (si veda il paragrafo 28 supra). Ciò esprime chiaramente una valutazione delle prove da parte della Corte suprema. In alcuni casi, la Corte ha ritenuto pertinente per valutare l’imparzialità di un tribunale interno in una causa successiva il fatto che tale corte avesse mostrato di aver svolto un nuovo esame della causa successiva (si vedano Schwarzenberger c. Germania, n. 75737/01, § 43, 10 agosto 2006; Miminoshvili c. Russia, n. 20197/03, § 117, 28 giugno 2011; e Bezek c. Germania (dec.), nn. 4211/12 e 5850/12, § 35, 21 aprile 2015). Ciò si applica quando risulta dalla sentenza nella causa successiva che l’analisi finale della causa del ricorrente è stata svolta sulla base delle prove prodotte e dei rilievi esaminati durante il successivo processo (si veda Meng, sopra citata, § 50). Tuttavia dalla successiva sentenza della Corte di appello, confermata poi dalla seconda pronuncia della Corte suprema, risulta che durante il secondo procedimento non erano stati introdotti nuovi fatti per mitigare la valutazione dei fatti effettuata durante il primo procedimento. Neanche il Governo ha sostenuto che avesse avuto luogo alcun tipo di nuova valutazione di fatti di nuova introduzione.
108La Corte osserva poi anche che nella pronuncia del 20 dicembre 2016, la Corte suprema aveva altresì citato la gravità degli atti del ricorrente “il collegio dei giudici non è persuaso dal ragionamento delle giurisdizioni inferiori secondo il quale gli atti di A. Sacharuk erano privi di rilevanza giuridica e potevano al massimo comportare una responsabilità disciplinare”. La Corte suprema aveva poi ritenuto che “il regolamento del Seimas non preval[esse] sul codice penale” e anche che il diritto lituano “non preved[esse] nessun altro tipo di responsabilità per la falsificazione di documenti” se non quella penale (si veda il paragrafo 30 in fine supra). La Corte suprema aveva ugualmente ritenuto che “il riconoscimento dell’esistenza di tali prassi [di voto nel Seimas] non ne elimin[asse] la pericolosità o il carattere criminoso, perché non aveva nulla a che fare con gli elementi del reato di cui all’articolo 302 del codice penale (si veda il paragrafo 25 supra). Si deve ritenere che tale qualificazione degli atti del ricorrente abbia determinato la conclusione che la persona successivamente giudicata dalla Corte di appello soddisfaceva tutti i criteri necessari per la commissione di un reato (si confrontino Kriegisch c. Germania (dec.), n. 21698/06, 23 novembre 2010, e Miminoshvili, § 118, sopra citata). La Corte pertanto non può che concludere che la Corte suprema aveva svolto una valutazione giuridica degli atti del ricorrente (si veda Meng, sopra citata, § 48). La Corte ha già reputato, nelle circostanze di una causa specifica, che si possa ritenere che tali elementi pre-giudichino la questione della colpevolezza della persona sotto processo nel procedimento successivo (si confrontino Poppe, § 26, e Miminoshvili, §§ 116 e 119, entrambe sopra citate) e possano pertanto suscitare dubbi oggettivamente giustificati in ordine alla sussistenza nel tribunale interno all’inizio del processo di un giudizio preconcetto sul merito della causa della persona successivamente giudicata. Dalla citata giurisprudenza emerge la constatazione che sorgono dubbi oggettivamente giustificati, in particolare nei casi in cui i tribunali interni oltre a fornire un resoconto dei fatti riguardanti la persona successivamente giudicata hanno anche svolto una valutazione giuridica degli atti di tale persona (si veda Meng, sopra citata, § 48). Le circostanze sopra esposte inducono la Corte a concludere che la prima pronuncia della Corte suprema nella causa del ricorrente conteneva conclusioni che di fatto pre-giudicavano la questione della sua colpevolezza nel procedimento successivo (si veda, per contro, Miminoshvili, § 119 e si confronti Poppe, § 26, entrambe sopra citate). Inoltre, contrariamente ai fatti della causa Marguš (sopra citata, § 87), in cui un determinato giudice si era occupato soltanto di accertare se fossero state soddisfatte le condizioni per l’applicazione di una legge nella causa del ricorrente, nel caso di specie il giudice D.B. aveva esaminato non soltanto la questione dell’articolo 32 del codice di procedura penale, bensì anche il merito delle accuse penali contestate al ricorrente (si vedano, inter alia, i paragrafi 25 e 27-31 supra).
109Segue che, contrariamente alle conclusioni della Corte nella causa Kriegisch (sopra citata), la pronuncia della Corte suprema del 20 dicembre 2016, senza giungere a dichiarare il ricorrente colpevole di reato, non soltanto implicava ma apparentemente imponeva una qualificazione specifica del suo coinvolgimento nonché degli atti da lui commessi (si vedano i paragrafi 25 e 27-31 supra; si veda altresì, mutatis mutandis, Gómez de Liaño y Botella c. Spagna, n. 21369/04, § 68 in fine, 22 luglio 2008 ).
110Analogamente, diversamente che nella causa Schwarzenberger (sopra citata), nella quale nella sentenza nei confronti del coimputato, i fatti accertati circa il coinvolgimento del ricorrente nei reati erano fondati essenzialmente sulle osservazioni del coimputato e non costituivano pertanto una valutazione della colpevolezza del ricorrente da parte del tribunale, nel caso di specie la responsabilità penale del ricorrente è stata oggetto di valutazione da parte della stessa Corte suprema. Diversamente dalle conclusioni della Corte nella causa Schwarzenberger (sopra citata, § 43), in cui essa aveva osservato che “i giudici deliberanti erano consapevoli di non avere ancora esaminato la causa dal punto di vista del ricorrente” e in cui gli stessi giudici avevano confermato e sottolineato “di essere consapevoli del fatto che le loro fonti di conoscenza erano limitate e che la valutazione dell’eventuale coinvolgimento del ricorrente doveva essere lasciata al procedimento principale nei confronti del medesimo”, nel caso di specie la situazione era un’altra: la seconda pronuncia della Corte suprema conteneva un frasario simile che mostrava che tale corte, almeno in gran parte, non aveva svolto un nuovo esame della causa del ricorrente (si vedano, inter alia, i paragrafi 49, 50 e 52‑54 supra).
111La Corte ribadisce inoltre che nella causa Poppe (sopra citata, § 28) essa aveva ritenuto decisivo il fatto che il nome del ricorrente fosse stato menzionato soltanto en passant nelle sentenze nei confronti dei coimputati e che i giudici del merito non avessero determinato se il ricorrente fosse colpevole di reato. Analogamente, nella causa Miminoshvili (sopra citata, § 117) la Corte aveva analizzato la sentenza nella causa concernente il coimputato e aveva sottolineato che in essa il nome del ricorrente non era mai stato menzionato in un contesto incriminante. Nel caso di specie, però, la prima pronuncia della Corte suprema era chiaramente concentrata sulla persona del ricorrente, avendo tale corte ritenuto che la “prassi consolidata” nel Seimas di votare al posto di altri parlamentari che avevano agito allo stesso modo non eliminasse di per sé la natura criminosa degli atti del ricorrente (si veda il paragrafo 28 supra; si veda altresì la successiva analoga conclusione della Corte suprema al paragrafo 50 supra). Inoltre, nelle stesse conclusioni della Corte suprema erano state presentate informazioni riguardanti il ricorrente (si veda, per contro, Miminoshvili, sopra citata, § 119).
112La Corte ribadisce che la parzialità è sempre soggetta a valutazione, con debito riguardo alle altre circostanze importanti e ai criteri più rilevanti. A tale fine occorre osservare che il ricorrente ha esercitato il suo diritto di ricusazione e ha chiesto alla Corte di cassazione di escludere il giudice D.B. dal collegio poiché ella aveva già esaminato la sua causa penale. Tuttavia la Corte di cassazione, dopo aver esaminato l’istanza del ricorrente, l’aveva rigettata perché egli non aveva presentato prove concrete in grado di dimostrare che egli poteva per motivi oggettivi temere che il giudice D.B. fosse parziale. Sebbene il Governo abbia sostenuto che non sussistevano motivi formali per la ricusazione del giudice D.B. (si veda il paragrafo 92 supra), la Corte osserva che ai sensi dell’articolo 58 § 1 (4) del codice di procedura penale un giudice poteva essere ricusato sulla base di ogni altra circostanza che potesse sollevare ragionevoli dubbi in ordine alla sua imparzialità (si veda il paragrafo 60 supra). Si tratta precisamente della norma invocata dai difensori del ricorrente (si veda il paragrafo 43 supra).
113Contrariamente a quanto constatato dalla Corte nella causa Poppe (sopra citata, § 28), nella quale “non vi [era] qualificazione specifica - penale o di altro tipo - del coinvolgimento del ricorrente o degli atti da lui commessi”, nel caso di specie la Corte suprema aveva non soltanto chiaramente qualificato gli atti del ricorrente ai sensi di diverse disposizioni del codice penale ma aveva anche ritenuto che i suoi atti costituissero falsificazione di documenti atto per il quale in Lituania non era prevista una responsabilità diversa da quella penale (si vedano i paragrafi 25 e 28-31 supra).
114Tenuto conto di tutte le circostanze della causa (si vedano i paragrafi 107-113 supra), la Corte conclude che il ricorrente nutriva un legittimo timore che il giudice D.B. potesse essere già pervenuto a un giudizio preconcetto sulla sua colpevolezza, anche se ella non era giuridicamente vincolata dalla precedente conclusione della Corte suprema. Segue che i dubbi del ricorrente in ordine all’imparzialità della Corte suprema, dovuti alla partecipazione del giudice D.B. al collegio della medesima durante la seconda parte dell’esame della sua causa, sono oggettivamente giustificati.
115Vi è stata conseguentemente violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
116Il ricorrente ha lamentato che l’azione penale nei suoi confronti e la sua condanna erano contrarie all’articolo 7 della Convenzione, che recita:
“1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno (...).”
117Il Governo non ha presentato rilievi specifici per contestare la ricevibilità di tale doglianza.
118Il ricorrente non ha formulato commenti specifici.
119La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
Sul merito
120Il ricorrente ha sostenuto in primo luogo che l’azione penale nei suoi confronti era illegittima ab initio. Ha considerato che ai sensi della legislazione vigente quando egli aveva votato al posto di L.K., ovvero ai sensi dell’articolo 3 § 1 (3) del codice di procedura penale, non era possibile rivalutare e applicare la responsabilità penale una volta che la persona aveva perso l’immunità, se l’indagine preliminare era stata precedentemente negata perché non era stato ottenuto il consenso dell’istituzione. In seguito era stata introdotta una nuova norma – l’articolo 32 del codice di procedura penale– che aveva reso possibile l’azione penale nei confronti del ricorrente dopo la scadenza del suo mandato parlamentare (si vedano i paragrafi 60 e 61 supra). Il ricorrente ha sostenuto che tale modificazione del codice di procedura penale aveva ampliato la cerchia di persone perseguibili. In particolare, aveva reso possibile l’azione penale nei confronti di persone che precedentemente non potevano essere perseguite ai sensi dell’articolo 3 § 1 (3). In tale modo era stato violato il principio delle legittime aspettative, in quanto il perseguimento di un membro del Seimas dopo la cessazione della sua immunità giuridica e qualora il Seimas avesse rifiutato di autorizzare l’azione penale nei suoi confronti durante il suo mandato non era possibile al momento della commissione degli atti.
121Il ricorrente ha inoltre lamentato di essere stato condannato per atti che non erano considerati reato dal diritto interno, in violazione dell’articolo 7 della Convenzione.
122A causa delle peculiarità dell’impegno nei gruppi politici che si erano trasformate in “tradizioni” dell’attività parlamentare, gli atti del ricorrente non erano stati mai penalizzati fino alla sua condanna. La questione dell’esistenza di una simile “tradizione” nella procedura di voto non si era nemmeno posta nel suo caso, dato che tale dato di fatto era stato riconosciuto dai tribunali che avevano esaminato la sua causa in tutti i gradi di giudizio, anche dalla Corte suprema. Neanche il Governo aveva contestato l’esistenza di tale “tradizione” di voto. Nel corso della storia del parlamentarismo lituano erano state accertate alcune dozzine di casi di voto al posto di un altro membro del Seimas. Tuttavia né prima né dopo il mandato parlamentare del ricorrente, e neanche dopo l’azione penale nei suoi confronti, altri membri del Seimas che avevano compiuto atti analoghi erano stati assoggettati a responsabilità penale. Inoltre, anche dopo l’inizio dell’azione penale nei suoi confronti, altri parlamentari avevano continuato a votare o a registrarsi per conto di altri e non erano stati perseguiti penalmente. Ad oggi egli era il primo e l’unico membro del Seimas che era stato condannato per aver votato al posto di un altro parlamentare, nonostante altri avessero commesso gli stessi atti. Tutto ciò dimostrava il carattere discriminatorio dell’azione penale nei suoi confronti.
123Non si poteva neanche convenire con il Governo quando ipotizzava che i casi di voto al posto di un altro parlamentare non erano stati considerati reato perché erano sporadici. Nelle decisioni della Commissione Etica e Procedure del Seimas erano stati documentati casi di voto al posto di altri membri del Parlamento, a volte un parlamentare aveva addirittura votato al posto di diversi altri (si vedano i paragrafi 66-75 supra). Peraltro tali esempi di voto al posto di un altro membro del Seimas potevano difficilmente essere ritenuti meno rilevanti degli atti del ricorrente che aveva votato al posto di un solo parlamentare. Nel complesso era probabile che se si fossero esaminate tutte le riprese delle sedute del Seimas non si sarebbe trovato un giorno in cui tale “tradizione” non venisse rispettata.
124La situazione del ricorrente era diversa da quella esaminata dalla Corte nella causa Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia (nn. 11082/06 e 13772/05, § 817, 25 luglio 2013): nel suo caso i media avevano ampiamente informato il pubblico del fatto che altri membri del Seimas, oltre a lui, votavano l’uno al posto dell’altro. Le decisioni della Commissione Etica e Procedure del Seimas per individuare i trasgressori del regolamento parlamentare erano pubbliche. Conseguentemente era noto alle istituzioni preposte all’applicazione della legge che nel corso di tutta la storia parlamentare lituana altri membri del Seimas avevano votato gli uni al posto di altri, e non erano state mai adottate misure.
125Il fatto che il voto al posto di un altro parlamentare fosse considerato soltanto un illecito disciplinare era stato confermato da numerose conclusioni (decisioni) della Commissione Etica e Procedure del Seimas. Se la Commissione rilevava elementi di un reato, ai sensi dell’articolo 78 del regolamento del Parlamento doveva comunicarlo alla Procura generale, ma non era mai accaduto. Tutto ciò dimostrava che le attività dei parlamentari, compreso il voto nel Seimas, erano disciplinate dal regolamento parlamentare quale lex specialis, e il voto al posto di un altro membro non era considerato reato.
126La messa in stato di accusa del ricorrente, compreso il voto del Seimas sulla revoca del suo mandato, aveva avuto luogo non perché egli avesse commesso un reato ma perché aveva infranto il suo giuramento. Inoltre, le violazioni del regolamento del Seimas non erano legate a corruzione o ad altri rapporti illeciti in grado di danneggiare effettivamente lo Stato e il Seimas in quanto istituzione. Non si poteva interpretare una disciplina giuridica in modo da consentire il perseguimento di un membro del Seimas per aver votato in violazione del regolamento parlamentare, quando il Seimas stesso aveva rifiutato di autorizzare l’azione penale nei confronti di tale persona. Aveva rilevanza il fatto che il membro del Seimas L.K., che aveva violato il regolamento parlamentare trasferendo il suo diritto di voto al ricorrente, non fosse stato perseguito; era soltanto comparso in qualità di testimone nella causa penale.
127Il difetto di chiarezza e di prevedibilità della legge applicata al ricorrente era confermato pure dalla circostanza che anche i sei giudici altamente qualificati e di grande esperienza che avevano esaminato la causa in primo e secondo grado non avevano considerato reato il suo atto di votare al posto di un altro membro del Seimas.
128Si poteva pertanto concludere che il ricorrente non avrebbe potuto prevedere che il voto al posto di un altro membro del Seimas, un atto per il quale altri parlamentari non erano stati ritenuti responsabili o, al massimo, avevano ricevuto una sanzione disciplinare – un ammonimento – dalla Commissione Etica e Procedure del Seimas, sarebbe stato considerato alla stregua di un reato. Tutto ciò dimostrava che egli era stato condannato per un atto non ritenuto reato né dal diritto né dalla prassi giudiziaria. Nel suo caso i tribunali avevano adottato un nuovo approccio che egli non avrebbe potuto prevedere.
129Il Governo ha voluto anzitutto spiegare perché il codice di procedura penale fosse stato integrato con l’articolo 3². Ai sensi dell’articolo 3 § 1 (3), Il procedimento penale non poteva essere instaurato e, qualora lo fosse, doveva essere archiviato in assenza dell’autorizzazione dell’istituzione competente a perseguire la persona, quando tale autorizzazione era necessaria per legge. La disciplina in vigore all’epoca impediva pertanto alle autorità di indagare su atti criminosi asseritamente commessi da persone che erano immuni dall’azione penale. Era perciò stato suggerito di integrare il codice di procedura penale con una disposizione che prevedesse la possibilità di instaurare, quando la condotta criminosa era stata asseritamente commessa da una persona immune dall’azione penale, un procedimento penale e compiere tutti i necessari atti investigativi, tranne il riconoscimento alla persona della qualità di indiziato o accusato o l’applicazione di misure restrittive. Qualora sussistessero motivi di riconoscere a tale persona la qualità di indiziato o accusato, di applicarle misure restrittive o di perseguirla occorreva ottenere l’autorizzazione dell’istituzione competente. Se tale istituzione rifiutava di revocare l’immunità il procedimento penale doveva essere archiviato ma poteva essere riaperto successivamente.
130Malgrado quanto sopra esposto, l’articolo 3² codice di procedura penale non aveva rilevanza per la causa del ricorrente, e il pubblico ministero non lo aveva neanche citato nella sua decisione di avviare un’indagine preliminare. All’epoca non sussistevano ostacoli procedurali che rendessero impossibile il procedimento penale, perché il mandato parlamentare del ricorrente era cessato ed egli aveva perso l’immunità. In altre parole, anche se non fossero state introdotte le modificazioni in esame, il ricorrente avrebbe comunque potuto essere perseguito dopo la scadenza del suo mandato.
131Alla luce di quanto sopra esposto il Governo riteneva che l’indagine preliminare relativa al ricorrente fosse stata avviata legittimamente. Inoltre, sebbene non fosse un fattore determinante, era pertinente osservare che l’azione penale nei confronti del ricorrente era stata avviata non appena il suo mandato parlamentare era terminato, senza irragionevoli ritardi.
132Infine, l’articolo 3² codice di procedura penale era soltanto una norma procedurale che disciplinava le condizioni e l’ordinamento della procedura penale. Il Governo riteneva pertanto che la sua applicazione non rientrasse nel campo di applicazione dell’articolo 7 della Convenzione. L’entrata in vigore dell’articolo 3² del codice per se non poteva avere avuto alcuna influenza sull’azione penale nei confronti del ricorrente e sulla sua responsabilità penale in quanto esso non definiva reati e pene e poteva essere interpretato come se stabilisse un semplice prerequisito per l’esame della causa (Borcea c. Romania (dec.), n. 1845/08, § 80, 22 settembre 2015; Previti c. Italia (dec.), n. 1845/08, § 80, 12 febbraio 2013; e Khodorkovskiy e Lebedev, sopra citata, §§ 789-90).
133All’epoca in cui il ricorrente aveva compiuto gli atti che avevano condotto all’azione penale nei suoi confronti e alla sua condanna, erano vigenti disposizioni di legge che rendevano punibili tali atti e la pena inflitta non aveva ecceduto i limiti da esse fissati.
134Il Governo non ha contestato l’effettiva esistenza della prassi operativa del voto al posto di un altro membro del Seimas. Si trattava però di casi isolati che comportavano per i trasgressori una responsabilità disciplinare e, ai sensi del regolamento parlamentare, l’inflizione di un ammonimento. Comunque sia, i tribunali interni, nel ritenere che gli atti del ricorrente comportassero una responsabilità penale, avevano chiaramente spiegato che essi esulavano dai limiti della responsabilità disciplinare e avevano motivato l’affermazione: dipendeva dalla gravità degli atti che avevano cagionato un grave danno allo Stato. Il ricorrente era stato anche il primo parlamentare il cui atto di votare al posto di un altro membro del Seimas aveva comportato una responsabilità costituzionale: la Corte costituzionale aveva concluso che con tali atti egli aveva gravemente violato la costituzione e infranto il suo giuramento. Tale conclusione non era stata revocata dal Seimas, dato che nessuna istituzione o funzionario statale poteva modificare o revocare una conclusione della Corte costituzionale anche se quest’ultima non aveva annullato il mandato del ricorrente. Gli eventi relativi agli atti del ricorrente erano divenuti pubblici e ciò, secondo i tribunali interni, aveva contribuito ad aggravare il danno per lo Stato. I tribunali interni avevano anche stabilito che il ricorrente comprendeva che i suoi atti violavano la legge. Infine, ma non meno importante, la decisione del Seimas di non annullare il mandato del ricorrente aveva avuto ampie ripercussioni su tutta la società lituana e sulla comunità giuridica, ed era stata pesantemente criticata.
135Secondo il Governo l’affermazione del ricorrente secondo la quale “votare nel Seimas [era] una ‘tradizione’” è del tutto infondata. Atti analoghi compiuti da membri del Seimas erano soggetti ad autodisciplina e al controllo parlamentare: una valutazione della Commissione Etica e Procedure del Seimas dalla quale, a seconda della loro gravità, poteva derivare una responsabilità costituzionale o penale. Sebbene il caso del ricorrente fosse l’unico in cui tali atti, a causa della loro gravità, avevano comportato non soltanto una responsabilità costituzionale ma anche una responsabilità penale, erano numerosi i casi in cui ai membri del Seimas era stata inflitta una sanzione disciplinare: la Commissione Etica e Procedure del Seimas aveva ritenuto che fosse stato violato l’articolo 111 § 4 del regolamento parlamentare. Votare nel Seimas al posto di un altro suo membro, pertanto, non era una “tradizione” e, a seconda della gravità dell’atto, comportava qualche forma di responsabilità giuridica.
136In ordine al rilievo del ricorrente che la sua condanna era stata un caso isolato, il Governo ritiene che non si dovrebbe attribuire importanza determinante all’assenza di precedenti raffrontabili. Quando i tribunali interni sono chiamati a interpretare una disposizione di diritto penale per la prima volta, un’interpretazione del campo di applicazione del reato coerente con la sostanza di tale reato deve, di regola, essere considerata prevedibile. Nel caso del ricorrente la situazione era appunto questa.
137In ordine al rilievo del ricorrente che, per quanto riguardava l’articolo 7 della Convenzione, il procedimento di messa in stato di accusa era stato avviato perché egli aveva infranto il suo giuramento e non perché aveva commesso un reato (si veda il paragrafo 126 supra), il Governo ha sentito la necessità di spiegare che nella causa in questione gli atti del ricorrente erano stati distinti ab initio dalla CSIS, poiché nelle sue conclusioni, che erano state approvate da una delibera del Seimas, aveva formulato due constatazioni: sussistevano motivi per avviare un procedimento di messa in stato di accusa per violazione del giuramento parlamentare e grave violazione della Costituzione e sussistevano motivi per chiedere alla Procura generale di accertare se il ricorrente avesse commesso reati (si veda il paragrafo 8 supra). Le questioni inerenti alla responsabilità costituzionale e quelle inerenti alla responsabilità penale dovevano essere trattate separatamente. Poiché il Seimas aveva rigettato la richiesta del procuratore generale affinché fosse revocata l’immunità del ricorrente, mentre egli era ancora parlamentare era stata determinata soltanto la questione della sua responsabilità costituzionale. La responsabilità penale era stata determinata successivamente dalla magistratura, non appena le circostanze che ostavano all’avvio di un’indagine preliminare al momento dei fatti erano venute meno.
138In risposta al ricorrente che aveva affermato che “ad oggi egli era il primo e l’unico membro del Seimas che era stato condannato per aver votato al posto di un altro parlamentare, nonostante [altri avessero commesso] gli stessi atti”, il Governo ha osservato che egli era stato l’unico membro del Seimas e funzionario dello Stato a essere ritenuto responsabile non soltanto costituzionalmente ma anche penalmente per atti di grave violazione della Costituzione e violazione del giuramento.
139In sintesi, date le particolari circostanze del caso di specie, sussisteva una base giuridica sufficientemente chiara per la condanna del ricorrente. Inoltre tale interpretazione giudiziaria della sua condotta criminosa, vista la situazione in esame, era persino necessaria. Le modalità dell’interpretazione giudiziaria, che era stata sufficientemente chiara, erano coerenti con i requisiti dell’articolo 7 della Convenzione.
140Le decisioni dei tribunali interni erano tutt’altro che arbitrarie e i procedimenti in generale avevano fornito al ricorrente garanzie procedurali. Egli aveva partecipato ai procedimenti che avevano carattere di oralità, era stato rappresentato da un difensore, e i tribunali avevano trattato tutte le sue doglianze e reso decisioni ben motivate che tenevano conto di tutte le circostanze pertinenti.
141Infine, ma non meno importante, occorreva tenere presente che la Corte di appello, infliggendo una multa al ricorrente, aveva accordato priorità al fine preventivo e sociale della pena. Aveva inoltre tenuto conto della sua personalità e dei principi di efficienza e utilità dell’applicazione della pena e aveva deciso di infliggere al ricorrente una multa, la cui entità era inferiore all’importo medio previsto dal codice penale. La pena era pertanto proporzionata. Il Governo ha aggiunto che con decisione del 22 febbraio 2019, il Tribunale distrettuale della città di Vilnius aveva accolto la richiesta del ricorrente affinché l’iscrizione della sua condanna fosse cancellata (si veda il paragrafo 57 supra).
142Conseguentemente la condanna, fondata sul diritto interno, era sufficientemente prevedibile e perciò conforme all’articolo 7 della Convenzione.
143In principi generali relativi al principio nullum crimen, nulla poena sine lege e alla prevedibilità del diritto penale nel quadro dell’articolo 7 della Convenzione sono stati riassunti nella sentenza Del Río Prada c. Spagna ([GC], n. 42750/09, §§ 77-80 e 91-93, CEDU 2013, e più recentemente nella sentenza Yüksel Yalçınkaya c. Turchia [GC], n. 15669/20, §§ 237-42, 26 settembre 2023).
144La Corte nella sua giurisprudenza ha riconosciuto che per quanto la lettera di una disposizione di legge possa essere chiara, in qualsiasi ordinamento giuridico esiste inevitabilmente un elemento d’interpretazione giudiziaria. Occorrerà sempre chiarire i punti oscuri ed adeguarsi ai cambiamenti. Ancora una volta, benché la certezza sia altamente auspicabile, essa può comportare un’eccessiva rigidità e la legge deve essere in grado di stare al passo con il mutare delle circostanze. Di conseguenza, molte leggi sono inevitabilmente formulate in termini più o meni vaghi la cui interpretazione e applicazione sono questioni di pratica. La funzione giudicante assegnata ai tribunali consiste precisamente nel dissipare i dubbi interpretativi che rimangono (si veda, tra i molti precedenti, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia, n. 14902/04, § 568, 20 settembre 2011). In tale contesto occorre ribadire che la Corte in numerose occasione ha ritenuto che l’evoluzione del diritto penale attraverso la giurisprudenza in quanto fonte del diritto costituisca un elemento solidamente stabilito e necessario della tradizione giuridica. Non si può interpretare l’articolo 7 della Convenzione come disposizione che proscrive il graduale chiarimento delle norme in materia di responsabilità penale mediante l’interpretazione giudiziaria da caso a caso, purché lo sviluppo che ne deriva sia coerente con la sostanza della violazione e ragionevolmente prevedibile (si vedano S.W. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, § 36, serie A n. 335‑B; Streletz, Kessler e Krenz c. Germania [GC], nn. 34044/96 e altri 2, § 50, CEDU 2001‑II; e Vasiliauskas c. Lituania [GC], n. 35343/05, § 155, CEDU 2015). La mancanza di un’interpretazione giudiziaria accessibile e ragionevolmente prevedibile può condurre alla constatazione di violazione dei diritti dell’imputato ai sensi dell’articolo 7 (si vedano, in relazione agli elementi costitutivi del reato, Pessino c. Francia, n. 40403/02, §§ 35‑36, 10 ottobre 2006, e Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania, nn. 77193/01 e 77196/01, §§ 43‑44, 24 maggio 2007). In caso contrario l’oggetto e la finalità di tale disposizione, ovvero che nessuno debba essere soggetto ad un’azione penale, una condanna o una pena arbitrarie, sarebbero vanificati (si vedano Del Río Prada, § 93, e Yüksel Yalçınkaya, § 239, entrambe sopra citate).
145Quando esamina se l’interpretazione ampia di un testo di legge da parte dei tribunali interni sia ragionevolmente prevedibile ai fini dell’articolo 7 § 1 della Convenzione, la Corte ha riguardo al fatto se tale interpretazione sia lo sviluppo derivante da una linea giurisprudenziale riconoscibile o se la sua applicazione a circostanze più ampie sia comunque coerente con la sostanza della violazione (si veda Parmak e Bakır c. Turchia, nn. 22429/07 e 25195/07, § 65, 3 dicembre 2019). I tribunali interni devono esercitare una particolare diligenza nel chiarire gli elementi del reato in termini che lo rendano prevedibile e compatibile con la sua sostanza (ibid., § 77). In tale contesto la Corte ribadisce che anche quando un punto è determinato per la prima volta nella causa di un ricorrente, non sorge violazione dell’articolo 7 della Convenzione qualora il significato attribuito sia prevedibile e coerente con la sostanza della violazione (si vedano Jorgic c. Germania, n. 74613/01, § 114, CEDU 2007 III; Custers e altri c. Danimarca, nn. 11843/03 e altri 2, 3 maggio 2007; e Huhtamäki c. Finlandia, n. 54468/09, § 51, 6 marzo 2012).
146La Corte intende inoltre sottolineare che non è suo compito esaminare in abstracto il diritto e la prassi interni pertinenti (si veda, per esempio, Allen c. Regno Unito, n. 18837/06, § 40, 30 marzo 2010). Suo compito è invece determinare se il modo in cui essi sono stati applicati o hanno inciso sul ricorrente abbiano dato luogo a una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli (si vedano, tra altri precedenti, Mežnarić c. Croztia, n. 71615/01, § 28, 15 luglio 2005, e Fruni c. Slovacchia, n. 8014/07, § 133, 21 giugno 2011). In tale contesto la Corte ribadisce che non spetta a lei sostituirsi ai tribunali interni nella valutazione dei fatti e nella loro qualificazione giuridica, purché esse siano basate su una ragionevole valutazione delle prove (si veda, mutatis mutandis, Florin Ionescu c. Romania, n. 24916/05, § 59, 24 maggio 2011). Quanto alla questione di sapere se una misura fosse prevista dalla legge, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che la misura deve avere un qualche fondamento nel diritto interno, il termine “diritto” va qui inteso nel suo senso “sostanziale” e non già “formale”. In una materia disciplinata da una legge formale la “legge” è la disposizione in vigore così come interpretata dai tribunali competenti. Il diritto interno deve inoltre essere compatibile con lo Stato di diritto e accessibile all’interessato, ed egli deve essere in grado di prevederne le conseguenze per sé stesso (si veda, inter alia, Big Brother Watch e altri c. Regno Unito [GC], nn. 58170/13 e altri 2, § 332, 25 maggio 2021; si vedano altresì Société Colas Est e altri c. Francia, n. 37971/97, § 43, CEDU 2002-III; Wolland c. Norvegia, n. 39731/12, § 62, 17 maggio 2018; e Särgava c. Estonia, n. 698/19, § 86, 16 novembre 2021). Spetta in primo luogo alle autorità nazionali, in particolare ai tribunali, risolvere i problemi di interpretazione della legislazione interna. Il ruolo della Corte è limitato all’accertamento della compatibilità degli effetti di tale interpretazione con la Convenzione (si vedano Waite e Kennedy c. Germania [GC], n. 26083/94, § 54, CEDU 1999‑I; Korbely c. Ungheria [GC], n. 9174/02, §§ 72-73, CEDU 2008; e Kononov c. Lettonia [GC], n. 36376/04, § 197, CEDU 2010). Conformemente al suo approccio generale, la Corte non mette in discussione l’interpretazione e l’applicazione del diritto interno adottate dai tribunali nazionali a meno che non vi sia stata flagrante inosservanza o arbitrarietà nell’applicazione della legge in questione (si vedano, inter alia, Société Colas Est e altri, sopra citata, § 43, CEDU 2002-III; Lavents c. Lettonia, n. 58442/00, § 114, 28 novembre 2002; e Huhtamäki, sopra citata, § 51); dato il carattere sussidiario del sistema introdotto dalla Convenzione, non spetta alla Corte occuparsi degli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi dal tribunale interno a meno che, e nella misura in cui, essi possono aver violato i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione e a meno che la valutazione interna non sia arbitraria o manifestamente irragionevole (si vedano, inter alia, Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2) [GC], n. 19867/12, § 83, 11 luglio 2017, e Alparslan Altan c. Turchia, n. 12778/17, § 110, 16 aprile 2019).
147Tuttavia, i poteri di riesame della Corte devono essere maggiori quando lo stesso diritto convenzionale, nel caso di specie l’articolo 7, esige che vi sia un fondamento giuridico per la condanna e la pena. L’articolo 7 § 1 impone alla Corte di verificare l’esistenza all’epoca di una base giuridica per la condanna del ricorrente ed essa in particolare deve accertare che l’esito cui i tribunali interni competenti sono pervenuti sia compatibile con l’articolo 7. Accordare a questa Corte un minore potere di riesame vanificherebbe la finalità di tale disposizione (si vedano Kononov, sopra citata, § 198, e Rohlena c. Repubblica ceca [GC], n. 59552/08, § 52, CEDU 2015). La Corte deve pertanto verificare che quando l’imputato ha compiuto l’atto che ha condotto all’azione penale nei suoi confronti e alla sua condanna, fosse in vigore una disposizione di legge che rendeva punibile tale atto e che la pena inflitta non eccedesse i limiti fissati da tale disposizione. Sebbene il testo della Convenzione serva da punto di partenza di tale valutazione, tenuto conto della sua finalità, ovvero la tutela diritti che siano concreti ed effettivi, la Corte può prendere in considerazione la necessità di preservare l’equilibrio tra l’interesse generale e i diritti fondamentali delle persone e le nozioni attualmente prevalenti negli Stati democratici (si vedano Coëme e altri c. Belgio, nn. 32492/96 e altri 4, § 145, CEDU 2000-VII, e Jasuitis e Šimaitis c. Lituania, nn. 28186/19 e 29092/19, § 114, 12 dicembre 2023).
148In sostanza, la Corte deve esaminare, alla luce dei summenzionati principi, se esisteva un fondamento giuridico sufficientemente chiaro per la condanna del ricorrente (si veda Kononov, sopra citata, § 199).
149La Corte, in primo luogo, esaminerà la tesi del ricorrente che l’azione penale nei suoi confronti era illegittima perché era fondata sull’articolo 32 del codice di procedura penale (si veda il paragrafo 120 supra). La Corte ribadisce che l’articolo 7 garantisce che i reati e le relative pene debbano essere chiaramente definiti dal diritto penale sostanziale. Esso tuttavia non stabilisce requisiti in ordine alla procedura da seguire per indagare su tali reati e sottoporli a processo (si veda Khodorkovskiy e Lebedev, sopra citata, § 789).
150Ciò premesso, in risposta alla doglianza generale del ricorrente relativa all’azione penale nei suoi confronti (si veda il paragrafo 120 supra), la Corte osserva che essa era iniziata soltanto quando il suo mandato parlamentare era terminato nel novembre 2012, e quando era cessata la sua immunità dall’azione penale (si vedano i paragrafi 18 e 19 supra). Tale circostanza era stata rilevata anche dai tribunali interni (si veda il paragrafo 46 supra). La Corte prende anche atto della spiegazione del Governo che ha precisato che l’articolo 32 del codice di procedura penale era stato introdotto in modo da consentire l’attuazione di misure di indagine penale anche prima della cessazione dell’immunità (si veda il paragrafo 129 supra). In più, la Corte non può fare a meno di ritenere l’articolo 32 del codice irrilevante ai fini dell’azione penale nei confronti del ricorrente: non è stato infatti invocato dal procuratore quando ha aperto l’indagine nei suoi confronti. Egli ha fatto invece riferimento all’articolo 169 del codice di procedura penale vigente quando il ricorrente aveva commesso la violazione contestata (e da allora immutato), che indica nelle informazioni ricevute dal procuratore, ovvero le conclusioni della CSIS, il fondamento per l’avvio di un’indagine penale (si vedano i paragrafi 8, 9 e 46 supra). Inoltre il ricorrente non ha presentato alla Corte alcuna prova (giurisprudenza interna, travaux préparatoires o altro) che consenta di dedurre che se l’articolo 32 non fosse stato introdotto nel codice di procedura penale, ciò lo avrebbe posto al riparo dall’azione penale ai sensi dell’articolo 169 del medesimo codice al momento della scadenza del suo mandato parlamentare. La Corte osserva anche che il procuratore non aveva il diritto bensì l’obbligo di avviare un’indagine penale, una circostanza citata dalla Corte suprema (si veda il paragrafo 46 supra). Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che l’avvio di un’azione penale nei confronti del ricorrente fosse conforme ai requisiti dell’articolo 7 della Convenzione.
151Approfondendo l’esame la Corte ribadisce che il ricorrente è stato condannato per abuso di ufficio e sequestro di un documento ai sensi rispettivamente dell’articolo 228 § 1 e dell’articolo 302 § 1 del codice penale (si veda il paragrafo 59 supra). Discende dalle limitazioni menzionate al paragrafo 146 supra che la Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla personale responsabilità penale del ricorrente, in quanto ciò è essenzialmente materia di valutazione dei tribunali interni (si vedano, sotto questo aspetto, Rohlena, § 55 e Yüksel Yalçınkaya, § 243, entrambe sopra citate). La Corte deve esaminare se il ricorrente potesse comprendere dalla formulazione delle pertinenti disposizioni, se necessario con l’aiuto dell’interpretazione datane dai tribunali e dopo essersi avvalso di un’appropriata consulenza legale, quali atti e/o omissioni avrebbero comportato la sua responsabilità penale (si vedano, mutatis mutandis, Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, § 29, Reports 1996-V; si vedano altresì Kafkaris c. Cipro [GC], n. 21906/04, § 140 CEDU-2008; e Del Río Prada, sopra citata, § 79). La prevedibilità deve essere valutata dal punto di vista del condannato (possibilmente dopo che questi si è avvalso di un’appropriata consulenza legale) al momento della commissione della violazione contestata. La prevedibilità dell’interpretazione giudiziaria riguarda gli elementi del reato (si vedano Pessino, §§ 35-36, e Dragotoniu e Militaru-Pidhorni, §§ 43-47, entrambe sopra citate; si veda altresì Dallas c. Regno Unito, n. 38395/12, §§ 72-77, 11 febbraio 2016).
152Il nocciolo della tesi del ricorrente sta nell’affermare, in primo luogo, che nel suo caso i tribunali interni avevano esteso la portata del diritto penale in modo ingiustificato, in violazione delle garanzie di cui all’articolo 7 della Convenzione, dato che i suoi atti quando aveva votato al posto di L.K. erano conformi alla “tradizione” del Seimas di votare per altri membri dello stesso gruppo politico, e, in secondo luogo, che egli era stato discriminato perché ad oggi la sua condanna costituiva un’eccezione ed era pertanto arbitraria. La Corte esaminerà ora tali rilievi.
153La Corte ritiene che la prassi dei parlamentari di votare gli uni per gli altri fosse indubbiamente nota alle autorità lituane, se non altro in virtù dei verbali della Commissione Etica e Procedure del Seimas (si vedano i paragrafi 67-75 supra). Difatti risulta dalle decisioni della Commissione che essa, preoccupata da tale modo di votare, contrario al principio della personalità del voto (come chiarito, inter alia, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e sancito dal regolamento del Seimas ((si vedano i paragrafi 14 e 62 supra)), esortava i parlamentari ad astenersi da tale prassi. La Commissione inoltre premeva costantemente affinché vi si ponesse un freno e si adottassero misure tecniche “per evitare discrepanze durante le procedure di registrazione e di voto”, compreso il voto di alcuni membri del Seimas al posto di altri (si vedano, inter alia, i paragrafi 69 e 71 supra), e in diverse occasioni aveva promosso la ripetizione del voto su singole norme legislative (si vedano i paragrafi 71, 73 e 76 supra). Pertanto, sebbene le misure adottate dalla Commissione nei confronti di specifici membri del Seimas che avevano violato il principio della personalità del voto fossero limitate alla trascrizione di un ammonimento nei verbali dell’audizione della Commissione (si vedano, inter alia, i paragrafi 71, 73 e 74 supra), la Corte non può concludere che l’atteggiamento delle autorità nei confronti di tale prassi di voto parlamentare fosse improntato a “consapevole tolleranza” (si veda, per contro, mutatis mutandis, Khodorkovskiy e Lebedev, sopra citata, § 820). La Corte non è pertanto incline a trattare i reiterati episodi di voto qualificati dalla Commissione come violazioni della legge formale, come una “tradizione” (che è la categoria utilizzata dal ricorrente) e meno che mai come una “tradizione” in grado di prevalere sulla legge formale (si confronti il paragrafo 146 supra). La Corte riconosce tuttavia che, come sottolineato dal ricorrente e non confutato dal Governo o dai tribunali interni, non era mai accaduto che la Commissione, che è un organo del Seimas, ritenesse opportuna l’instaurazione di una qualche forma di procedimento, non necessariamente penale, nei confronti di coloro o di qualunque altro parlamentare i cui atti erano analoghi a quelli del ricorrente in quanto anche essi avevano votato al posto di altri membri del Seimas. La Commissione invece, dopo aver valutato le particolari circostanze di ciascun episodio di voto irregolare sottoposto al suo esame, aveva qualificato le violazioni del principio della personalità del voto come “voto fraudolento [e] violazione disciplinare” (si veda il paragrafo 68 supra), “discrepanze” (si veda il paragrafo 69 supra), o “violazione del relativo divieto” (si veda il paragrafo 71 supra). Eccetto che nel caso del ricorrente, la Commissione non aveva mai deciso prima di rimettere la questione della violazione del principio della personalità del voto alla Procura affinché indagasse nel quadro di un procedimento penale. Sotto questo profilo la Corte accoglie l’affermazione del ricorrente che la sua causa penale non aveva precedenti.
154Ciò premesso, la Corte prende nota del rilievo della Corte suprema che tali altre persone, a differenza del ricorrente, non erano state processate e che le violazioni del regolamento del Seimas da esse eventualmente commesse quando avevano votato in Parlamento erano irrilevanti per la causa del ricorrente; analogamente la Corte, ribadendo la sua antica posizione che in una materia disciplinata dalla legge formale la “legge” è la disposizione in vigore così come interpretata dai tribunale competenti (si veda il paragrafo 146 supra), non ha nulla da obiettare alla posizione di suddetta corte che ha affermato che in un procedimento penale il tribunale deve seguire la lettera della legge e non già “la prassi irregolare o i precedenti contrari alla legge” (si veda il paragrafo 50 supra). La Corte riconosce l’esistenza di tali casi e fatti “irregolari”, o di altri casi simili di voto parlamentare riportati nei documenti ufficiali - le decisioni della Commissione Etica e Procedure del Seimas - che possono pertanto essere invocati dalla Corte nel caso di specie in quanto informazioni pubblicamente accessibili (si veda Rinau c. Lituania, n. 10926/09, § 210, 14 gennaio 2020). Tuttavia, il fatto in sé e per sé che essi non siano stati esaminati dalla Corte di appello o dalla Corte suprema quando si sono pronunciate a sfavore del ricorrente per motivi che la Corte ritiene plausibili (si vedano i paragrafi 35 in fine e 50 supra), non è sufficiente affinché la Corte constati un difetto di prevedibilità dell’azione penale nei suoi confronti e della sua condanna ai sensi degli articoli 228 § 1 e 302 § del codice penale, stante la spiegazione fornita da tali corti della gravità degli atti del ricorrente e della sua colpevolezza, una questione che la Corte andrà ora a esaminare.
155Come ha osservato la Corte di appello, quando il ricorrente aveva votato al posto di L.K. aveva agito con dolo diretto, comprendendo la pericolosità dei suoi atti; egli possedeva non soltanto esperienza di vita ed esperienza professionale nel Seimas, ma anche una laurea in giurisprudenza (si veda il paragrafo 35 supra); come emerge dalla sua biografia ufficiale pubblicata sulla pagina internet del Seimas, prima di diventare parlamentare, egli aveva lavorato come commissario di polizia e avvocato (si veda il paragrafo 5 supra). Come osservato dalla Corte suprema egli non aveva negato le circostanze fattuali dei suoi atti - essersi registrato e aver votato al posto di L.K. per sei volte - limitandosi a contestare che tali atti avessero cagionato un grave danno allo Stato (si veda il paragrafo 51 supra).
156Per quanto riguarda l’aver cagionato un danno grave agli interessi dello Stato, che è condizione per la responsabilità penale ai sensi dell’articolo 228 § 1 del codice penale, la Corte osserva che tale valutazione era stata effettuata dalla Corte di appello e dalla Corte suprema. In primo luogo la Corte di appello aveva fatto riferimento ad alcuni atti giuridici, comprese le conclusioni della Corte costituzionale in data 27 ottobre 2010, sugli elevati requisiti professionali ed etici applicati ai membri del Seimas, che il ricorrente aveva violato screditando così l’autorità dei parlamentari e dello stesso Seimas, e cagionando con tutto ciò un grave danno non patrimoniale allo Stato (si veda il paragrafo 36 supra). Tale conclusione era stata confermata dalla Corte suprema che aveva affermato che la violazione della legge, ovvero dell’articolo 111 § 4 del regolamento del Seimas, da parte del ricorrente di per sé serviva da presunzione inconfutabile del fatto che egli avesse cagionato un grave danno non patrimoniale agli interessi dello Stato. La Corte suprema aveva citato inoltre le conclusioni della Corte costituzionale relative al ricorrente e a L.K., secondo le quali il voto del ricorrente al posto di quest’ultimo equivaleva a usurpare il mandato parlamentare, mancare di rispetto alla Costituzione e screditare l’autorità del Seimas, in quanto organo di rappresentanza della Nazione (si veda il paragrafo 52 supra). Come spiegato dalla Corte suprema lo status di parlamentare del ricorrente era particolarmente importante nel sistema di governo dello Stato (si veda il paragrafo 54 in limine supra), e ai sensi della giurisprudenza interna era generalmente ammesso che la violazione dei valori stabiliti dalla Costituzione e l’inosservanza dei requisiti essenziali applicabili al servizio dello Stato costituissero un grave danno non patrimoniale per il servizio dello Stato e per lo Stato (si veda il paragrafo 53 supra). Con riferimento alle conclusioni della Corte suprema e della Corte costituzionale riguardo all’usurpazione da parte del ricorrente del mandato di un altro parlamentare, la Corte rammenta anche di aver costantemente sottolineato, nel contesto dell’articolo 3 del Protocollo 1 della Convenzione, l’importanza di gettare e mantenere le basi di una democrazia effettiva e significativa governata dai principi dello stato di diritto (si veda, mutatis mutandis, Tănase c. Moldova [GC], n. 7/08, § 154, CEDU 2010). Analogamente, l’ampio margine di discrezionalità goduto dagli Stati in materia di diritti elettorali e il ruolo sussidiario della Corte per quanto riguarda l’accertamento dei fatti, fermo restando il suo potere di verifica dell’osservanza da parte dello Stato dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo 1, sono stati sottolineati nel Parere consultivo riguardante la valutazione, ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione, della proporzionalità del divieto generale di candidarsi a un’elezione a seguito di destituzione nel quadro di un procedimento di messa in stato di accusa [GC], sopra citato, §§ 77‑79).
157Ciò detto, nel caso di specie la Corte non ritiene che l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni penali in questione adottate dai tribunali interni, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, per accertare se il ricorrente avesse cagionato un danno “grave”, ovvero se egli, in quanto parte di un’istituzione che esercitava poteri statali, avesse provocato effetti distorsivi sull’attività del Seimas, umiliando e screditando il nome dei parlamentari e l’autorità del Parlamento (si vedano i paragrafi 36, 53 e 54 supra), avessero comportato l’utilizzo di nozioni talmente ampie o criteri talmente vaghi da impedire alle disposizioni penali in questione di soddisfare la qualità richiesta dalla Convenzione in termini di chiarezza e prevedibilità degli effetti, specialmente trattandosi di una persona con una solida formazione ed esperienza professionale nelle questioni di diritto.
158La Corte ha costantemente ritenuto che la garanzia sancita dall’articolo 7 della Convenzione, che è un elemento essenziale dello Stato di diritto, come si evince dal suo oggetto e dalla sua finalità, debba essere interpretata e applicata in modo da offrire una protezione effettiva dall’azione penale, dalla condanna e dalla pena arbitrarie (si vedano Rohlena, sopra citata, § 50; S.W. c. Regno Unito, sopra citata, § 34; e Kafkaris, sopra citata, § 137). La Corte prende atto del rilievo del ricorrente relativo alla circostanza che, come riconosciuto dal Governo e dalla Corte suprema (si vedano i paragrafi 28 e 135 supra), nonostante il fatto che le autorità siano a conoscenza della prassi, nessuno in Lituania è mai stato perseguito per aver votato al posto di altri parlamentari neanche nel periodo intercorso tra l’azione penale e la condanna del ricorrente e le ultime osservazione presentate dalle parti nel caso di specie (si veda il paragrafo 76 supra). Malgrado ciò la Corte ritiene che non si debba attribuire importanza decisiva all’assenza di precedenti raffrontabili prima della decisione di perseguire il ricorrente (si veda, mutatis mutandis, K.A. e A.D. c. Belgio, nn. 42758/98 e 45558/99, § 55, 17 febbraio 2005), e reputa che il giudizio delle autorità sulla gravità della violazione del principio della personalità del voto pesi con forza sulla bilancia quando si tratta di valutare se la condanna del ricorrente fosse scevra da arbitrarietà e fosse prevedibile. La Corte osserva quindi che L.K., da parte sua, non se l’è cavata con una tiratina di orecchie, perché è stato messo in stato di accusa (si veda il paragrafo 16 supra). Stando così le cose, la Corte non può ritenere che si possa affermare che l’interpretazione del diritto penale adottata dalla Corte di appello (nel corso del secondo procedimento penale) e dalla Corte suprema nella causa del ricorrente abbia costituito uno sviluppo non coerente con la sostanza delle violazioni (si veda Liivik c. Estonia, n. 12157/05, § 94, 25 giugno 2009).
159Come osservato (si veda il paragrafo 146 supra), l’articolo 7 della Convenzione non è incompatibile con la giurisprudenza in quanto fonte del diritto e non proscrive il graduale chiarimento delle norme in materia di responsabilità penale mediante l’interpretazione giudiziaria da caso a caso, purché lo sviluppo che ne deriva sia coerente con la sostanza della violazione e ragionevolmente prevedibile. È possibile che il ricorrente sia stato vittima di un’inedita applicazione del concetto di “danno non patrimoniale grave per lo Stato” all’atto di votare per un altro parlamentare, tuttavia essa era basata su un’interpretazione ragionevole degli articoli 228 § 1 e 302 § 1 del codice penale ed era “coerente con la sostanza della violazione” (si veda, mutatis mutandis, Khodorkovskiy e Lebedev, sopra citata, § 821). La Corte non discerne neanche alcuna flagrante inosservanza o arbitrarietà nell’applicazione al ricorrente della legge in questione.
160Alla luce delle specifiche circostanze della presente causa e delle considerazioni sopra esposte, la Corte non ritiene che vi sia un stato difetto di chiarezza nella legislazione o nella prassi dei tribunali interni che non ha consentito al ricorrente di regolare la sua condotta (si veda, mutatis mutandis, Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, § 55, CEDU 2000-V). In altre parole, era prevedibile che gli atti del ricorrente avrebbero costituito reato ai sensi del diritto penale applicabile all’epoca dei fatti. Conseguentemente non vi è stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione.
161L’articolo 41 della Convenzione recita:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
162Il ricorrente ha sostenuto di aver subito un danno non patrimoniale importante a seguito della sua ingiustificata condanna ma ha ritenuto che la constatazione di violazione sarebbe stata sufficiente. Non ha presentato richiesta di spese.
163Il Governo ha acconsentito alla richiesta del ricorrente in caso di constatazione di violazione dell’articolo 6 della Convenzione da parte della Corte.
164La Corte ritiene che, date le circostanze del caso di specie, la constatazione di violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione costituisca di per sé equa soddisfazione sufficiente per il danno non patrimoniale subito dal ricorrente.
Dichiara ricevibile il ricorso;
Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione;
Ritiene che la constatazione di violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione costituisca di per sé equa soddisfazione sufficiente per il danno non patrimoniale subito dal ricorrente.
Fatta in inglese e notificata per iscritto il 23 aprile 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Dorothee von Arnim Arnfinn Bårdsen
Cancelliere aggiunto Presidente
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