CASE OF SAADI v. THE UNITED KINGDOM

[Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

Application no. 13229/03 · Delivered 2008-01-29 · ECLI:CE:ECHR:2008:0129JUD001322903 · Languages: IT · EN · FR

Application no.
13229/03
Delivered
2008-01-29
Respondent State
GBR
Conclusion
No violation of Art. 5-1;Violation of Art. 5-2;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
Convention articles
5, 5-1, 5-2, 5-1-f, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJ. CasadevallJudgeNicolas BratzaJudgeM. PellonpääJudgeR. MarusteJudgeK. TrajaJudgeL. MijovićJudgeJ. ŠikutaRegistrarF. Elens-Passos
Summary
Preparing…

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRANDE CAMERA

SAADI C. REGNO UNITO

(Ricorso n. 13229/03)

SENTENZA

STRASBURGO

29 gennaio 2008

Questa sentenza è finale. Essa può subire ritocchi di forma

traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

Nel caso Saadi c. Regno Unito,

La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

Jean-Paul Costa, presidente,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Boštjan M. Zupančič,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Nina Vajić,

Margarita Tsatsa-Nikolovska,

Snejana Botoucharova,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Lech Garlicki,

Khanlar Hajiyev,

Dean Spielmann,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Päivi Hirvelä, giudici,

e da Michael O'Boyle, Vice Cancelliere.

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 maggio ed il 5 dicembre 2007,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

Sono comparsi:

(a) per il Governo convenuto J. GRAINGER,

D. PANNICK QC,

M. FORDHAM QC,

N. SAMUEL,

agente,

S. BARRETT,

consulenti.

(b) per il ricorrente R. SCANNELL,

D. SEDDON,

M. HANLEY,

S. GHELANI,

consulenti.

La Corte ha sentito le dichiarazioni rese da Scannel e Pannick, nonché le loro risposte ai quesiti posti dai giudici Costa e Spielmann.

IL FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

A. L’ammissione temporanea del ricorrente nel Regno Unito

B. La detenzione ad Oakington e la procedura di asilo

C. I procedimenti di revisione giurisdizionale

« Condividiamo i dubbi espressi da Collins J sulla questione se la detenzione sia

davvero necessaria per assicurare efficacia e rapidità alla procedura di richiesta di

asilo. Tuttavia nell’esprimere tali dubbi […] ci abbandoniamo ad ipotesi e

speculazioni. Non c’è dubbio che, se le richieste di asilo devono essere trattate

nell’arco di sette giorni, i richiedenti necessariamente si troveranno a dover essere

soggetti a gravi restrizioni della propria libertà. In un modo o nell’altro sarà loro

richiesto di essere presenti in un centro in ogni momento in cui si potrebbe avere

bisogno di loro per un colloquio, cosa che è impossibile da stabilire secondo un

programma predeterminato. I richiedenti si sottoporrebbero volontariamente a siffatto

regime se non fossero detenuti? Indubbiamente molti lo farebbero, ma è impossibile

condannare in quanto irragionevole la politica di sottoporre i richiedenti asilo le cui

richieste siano passibili di una rapida conclusione ad un breve periodo di detenzione

finalizzato ad assicurare che il regime proceda senza intralci.

Questa non è una conclusione alla quale siamo giunti rapidamente. I richiedenti

asilo sono detenuti a Oakington solo se è probabile che si decida in merito alle loro

richieste nell’arco di una settimana. Ma deve anche trattarsi di persone dalle quali non

ci si aspetta che fuggano o che tengano comportamenti sbagliati. A prima vista sembra

eccessivo detenere coloro i quali è altamente improbabile che possano fuggire solo per

facilitare il trattamento delle loro pratiche. Tuttavia le statistiche che abbiamo esposto

all’inizio della nostra sentenza non possono essere ignorate. Come ha osservato [il

Ministro degli Interni] nel dibattito alla Camera dei Lord il 2 novembre 1999, di

fronte ad un numero di richieste di asilo di quasi 7.000 al mese, « nessun governo

responsabile può semplicemente scrollare le spalle e non fare niente » […] Un breve

periodo di detenzione non è un prezzo irragionevole da pagare al fine di assicurare la

rapida evasione delle richieste presentate da una porzione rilevante di coloro che

partecipano a tale afflusso. In tali circostanze, siffatta detenzione può essere intesa

come misura di ultima istanza. […] »

La Corte di Appello ha poi considerato se la detenzione ricada nella prima parte dell’art. 5 § 1(f), ed ha sostenuto che il diritto alla libertà di cui all’art. 5 § 1(f) ha lo scopo di salvaguardare il potere sovrano degli Stati membri di decidere se permettere ai cittadini stranieri di entrare nel proprio territorio a qualunque condizione e che la detenzione di un cittadino straniero rientra nell’ipotesi prevista da tale sottoparagrafo, a meno che e fintanto che l’ingresso venga autorizzato, ferma restando la condizione, come si ricava dal caso Chahal c. Regno Unito (sentenza del 15 novembre 1996, Reports 1996-V), che la procedura di asilo o di espulsione non si prolunghino irragionevolmente.

« Nel diritto internazionale vige da lungo tempo il principio che gli stati sovrani

possono disciplinare l’ingresso di cittadini stranieri nel loro territorio. […]

L’applicazione di tale principio è tuttavia soggetta a qualsiasi obbligo che derivi da

un trattato di cui lo stato sia parte o a qualsiasi norma di diritto interno dello stato che

si applichi all’esercizio di suddetto potere di controllo. Il punto da cui partire è quindi,

dal mio punto di vista, che il Regno Unito ha il diritto di controllare l’ingresso e la

presenza ininterrotta di stranieri nel suo territorio. L’art. 5 § 1(f) sembra basato su tale

presupposto. La questione è quindi se le disposizioni del par. 1(f) regolano l’esercizio

di tale diritto in modo che la detenzione per le ragioni e nelle modalità previste ad

Oakington siano contrarie alle disposizioni di tale articolo, rendendo così illegittima la

detenzione.

Secondo me è chiaro che la detenzione finalizzata ad ottenere una rapida procedura

decisionale per i richiedenti asilo non è di per sé necessariamente ed in ogni caso

illegittima. Si sostiene comunque che la detenzione finalizzata ad ottenere una

procedura rapida per ‘ opportunità amministrativa ’ non rientri nel par. 1(f). Deve

esserci qualche altro elemento che giustifichi l’esercizio del potere di detenzione,

quale la probabilità che il richiedente fugga, commetta un reato o agisca in modo

lesivo del bene comune. […]

Bisogna […] ricordare che il potere di detenere è finalizzato ad ‘ impedire ’

l’ingresso irregolare. Secondo me fino a che lo stato non abbia ‘ autorizzato ’

l’ingresso, l’ingresso non è regolare. Lo stato ha il potere di detenere senza incorrere

nella violazione dell’art. 5 finché la domanda non sia stata presa in esame e l’ingresso

sia stato ‘ autorizzato ’.

Resta la questione se, anche se la detenzione finalizzata al raggiungimento di una

rapida decisione in merito all’asilo ricade sotto l’art. 5 § 1(f), ‘ la detenzione era

illegittima in quanto reazione sproporzionata alle ragionevoli esigenze del controllo

sull’immigrazione ’ […]

La necessità di disposizioni altamente strutturate e gestite perfettamente, che

sarebbero disattese in caso di ritardo o di mancata presenza del richiedente al

colloquio è evidente. D’altro canto i richiedenti che non vivono ad Oakington, bensì

ma dove hanno scelto di vivere, inevitabilmente sarebbero sottoposti a considerevoli

inconvenienti se dovessero rendersi disponibili con breve preavviso e in maniera

costante per rispondere alle domande.

È increscioso che un individuo sia privato della libertà senza che sia intervenuta una

decisone giudiziaria, ma ci sono situazioni in cui tale condotta è giustificabile. In una

situazione come la presente in cui sono coinvolti numeri enormi e decisioni

complicate, con il rischio di lunghi ritardi per i richiedenti che tentano di entrare, è

necessario fare un esercizio di bilanciamento. Arrivare ad una rapida decisione è

nell’interesse non solo dei richiedenti, ma anche di coloro che in numero sempre

maggiore sono in attesa. Accettando, come io faccio, che le sistemazioni ad

Oakington assicurano condizioni ragionevoli sia per i singoli che per le famiglie e che

il periodo qui trascorso non è in ogni modo eccessivo, penso che la bilancia penda in

favore del riconoscimento che la detenzione in base alle procedure di Oakington è

proporzionata e ragionevole. Lungi dall’essere arbitrario, mi sembra che il Segretario

di stato abbia fatto tutto quanto ci si potesse aspettare facesse al fine di alleviare la

privazione della libertà dei tanti richiedenti asilo. »

II. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNE RILEVANTI

A. L’Immigration Act del del 1971

1. Detenzione

« Un individuo al quale sia richiesto di sottoporsi ad esame in base al precedente

paragrafo 2 può essere detenuto sotto l’autorità di un agente dell’immigrazione in

attesa del suo esame ed in attesa della decisione di concedergli o negargli

autorizzazione all’ingresso. »

I paragrafi 8, 9 e 10 danno il diritto all’agente dell’immigrazione di allontanare coloro ai quali sia stata negata autorizzazione ad entrare o coloro che siano entrati irregolarmente e il paragrafo 16(2) (come sostituito dall’Immigration and Asylum Act del 1999: « l’Act del 1999 ») prevede che:

« Se vi sono ragionevoli motivi per sospettare che un individuo sia una persona nei

confronti della quale potrebbero essere adottate direttive in base ad uno dei paragrafi

da 8 a 10 […] tale individuo può essere detenuto sotto l’autorità dell’agente

dell’immigrazione in attesa – (a) della decisione di adottare o meno direttive in tal

senso; (b) del suo allontanamento in esecuzione di tali direttive. »

« Fintanto che un individuo è in libertà nel Regno Unito in virtù di questo paragrafo,

egli potrà essere soggetto a restrizioni relative alla residenza, all’impiego o

all’occupazione ed a presentarsi presso alla polizia o presso un agente

dell’immigrazione qualora ciò gli sia stato notificato per iscritto da parte di un agente

dell’immigrazione. »

I sottoparagrafi da 2(A) a 2(E) danno il potere al Segretario di Stato di emanare regolamenti che pongano restrizioni alla residenza degli individui cui sia stata accordata ammissione temporanea.

« Ai sensi di questo Act, un individuo che giunga nel Regno Unito in nave o in aereo

non potrà essere considerato come entrato nel Regno Unito, a meno che e fintanto che

non sia sbarcato. Al momento del suo sbarco in un porto, egli è allo stesso modo

ritenuto come non entrato nel Regno Unito finché rimanga in un’area (eventuale) del

porto istituita a tale scopo da un agente dell’immigrazione. Un individuo che non sia

entrato in altro modo nel Regno Unito è considerato come non averlo fatto finché egli

sia detenuto, o benefici di un ammissione temporanea, o sia stato rilasciato mentre era

passibile di essere sottoposto a detenzione […] »

Nel caso Szoma (FC) v. Secretary of State for the Department of Work and Pensions [2005] UKHL 64, la Camera dei Lord ha sostenuto che lo scopo della sezione 11 dell’Act del 1971 era quello di non riconoscere ad un individuo ammesso temporaneamente i diritti concessi a coloro ai quali sia stata accordata autorizzazione all’ingresso, in particolare il diritto di richiedere un’estensione dell’autorizzazione a restare, e che ciononostante uno straniero al quale sia stata accordata l’ammissione temporanea è « regolarmente presente » nel Regno Unito ai fini del diritto all’assistenza sociale.

B. La politica di detenzione e di ammissione temporanea pre-

Oakington

« Il Governo ha deciso che, mentre vige una presunzione in favore dell’ammissione

temporanea o dell’espulsione, la detenzione è normalmente giustificata nelle seguenti

circostanze:

Al paragrafo 12.11 del Libro bianco era chiarito che si sarebbe dovuto fare ricorso alla detenzione per il più breve tempo possibile ed il paragrafo 12.7 richiedeva che fossero date motivazioni scritte al momento dell’arresto.

C. Il Centro di accoglienza di Oakington

« Il Centro di accoglienza di Oakington rafforzerà la nostra capacità di gestire

rapidamente le richieste di asilo, molte delle quali si dimostrano essere infondate. In

aggiunta ai vigenti criteri di detenzione, i richiedenti saranno detenuti ad Oakington

qualora le loro domande, comprese quelle che possono essere certificate come

manifestamente infondate, sembrino suscettibili di una rapida decisione. Il Centro di

Oakington prenderà in considerazione le domande presentate da adulti e famiglie con

bambini, ai quali sarà fornita una sistemazione separata, ma non da minori non

accompagnati. Inizialmente, la detenzione si protrarrà per un periodo di circa sette

giorni per mettere i richiedenti nelle condizioni di essere intervistati ed affinché una

prima decisione sia presa. Sul luogo sarà disponibile assistenza legale. Se una

decisione sulla richiesta non può essere presa in questo lasso temporale, al richiedente

sarà garantita ammissione temporanea o, se necessario in base ai criteri vigenti,

spostato in un altro luogo di detenzione. Se la richiesta viene rigettata, sarà presa

similmente una decisione in merito ad un ulteriore periodo di detenzione in base ai

criteri vigenti. In quest’ultimo caso, quindi, si farà regolarmente ricorso alla

detenzione al fine di procedere all’espulsione o qualora sia probabile che l’interessato

manchi di tenersi in contatto con il Servizio di immigrazione. »

III. DOCUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE RILEVANTI

A. Trattati internazionali, dichiarazioni, conclusioni, linee guida e

rapporti.

« Regola generale di interpretazione

attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo

scopo.

inclusi il preambolo e gli allegati:

a) ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso tra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato;

b) ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento in connessione col

trattato.

a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti in materia di interpretazione del trattato o di applicazione delle disposizioni in esso contenute;

b) di qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione del trattato con la quale si sia formato un accordo delle parti relativamente all’interpretazione del

medesimo;

c) di qualsiasi norma pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti.

delle parti. »

« Mezzi complementari di interpretazione

Si può fare ricorso a mezzi complementari d’interpretazione, ed in particolare ai

lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo

sia di confermare il significato risultante dall’applicazione dell’articolo 31, che di

determinare il significato quando l’interpretazione data in base all’articolo 31:

a) lasci il significato ambiguo od oscuro; o

b) porti ad un risultato manifestamente assurdo o non ragionevole. »

« Interpretazione dei trattati autenticati in due o più lingue

ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non disponga o le parti non convengano

fra loro che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo.

[…]

testi autentici.

del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici fa apparire una differenza di

significato che l’applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verrà

adottato il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, concili

nel migliore dei modi i testi in questione. »

« Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato

della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge. »

Nella sua giurisprudenza relativa a questo articolo, il Comitato dei diritti umani (« HCR ») ha sostenuto, tra l’altro, che la mancata considerazione da parte delle autorità dell’immigrazione di fattori che attengono all’individuo in questione, quali la probabilità che fugga o la mancanza di cooperazione con le autorità preposte all’immigrazione, nonché il mancato esame della possibilità di ricorrere ad altri mezzi di minore impatto per raggiungere gli stessi scopi potrebbero rendere la detenzione di un richiedente asilo arbitraria (A. c. Australia, n. 560/1993, CCPR/C/59/D/560/1993; C. c. Australia, n. 900/ 1999, CCPR/C/76/D/900/1999). Nel caso A. c. Australia lo HCR ha osservato che:

« la nozione di ‘ arbitrarietà ‘ non deve essere considerata equivalente a quella di
‘ contrarietà la legge’ ma deve essere interpretata più ampiamente per includervi

elementi quali l’inappropriatezza e l’ingiustizia. Inoltre, l’invio in carcere può essere

considerato arbitrario se non necessario in tutte le circostanze del caso, ad esempio per

prevenire la fuga o l’inquinamento delle prove: l’elemento di proporzionalità diviene

rilevate in tale contesto. »

CCPR/C/51/D/456/1991).

« Convenzione sui rifugiati »)

« Rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento

irregolare a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal Paese in cui la loro vita o

la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'articolo 1, entrano o si trovano nel

loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed

espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari.

rifugiati se non quelle necessarie; queste restrizioni verranno applicate solo in attesa

che lo status dei rifugiati nel Paese di accoglimento venga regolarizzato o che essi

riescano a farsi ammettere in un altro Stato. In vista di quest'ultima ammissione gli

Stati contraenti accorderanno a detti rifugiati una proroga ragionevole e così pure tutte

le facilitazioni necessarie. »

Richiamando l’art. 31 della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati;

Ricordando, inoltre, la Conclusione n. 22 (XXXII) relativa alla protezione degli

individui in cerca di asilo in casi di afflussi in massa, la Conclusione n. 7 (XXVIII),

paragrafo (e), relativa alla questione della custodia o detenzione connessa

all’espulsione di rifugiati residenti regolarmente in un Paese, nonché la Conclusione

n. 8 (XXVIII), paragrafo (e), relativa alla determinazione dello status di rifugiato;

Rilevando che il termine ‘rifugiato’ usato nelle presenti Conclusioni è da intendersi

nello stesso senso di quello della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967

relativi allo status dei rifugiati, senza pregiudizio di definizioni più ampie applicabili

in varie regioni:

(a) Nota con profonda preoccupazione che un gran numero di rifugiati e di richiedenti asilo in varie regioni del mondo sono attualmente oggetto di detenzione o

di analoghe misure restrittive a causa del loro ingresso o soggiorno irregolari in cerca

di asilo, nell’attesa di una soluzione alla loro situazione;

(b) Esprime il parere che la detenzione, viste le sofferenze che ne derivano, debba essere normalmente evitata. In caso di necessità, si può far ricorso alla detenzione ma

soltanto per i motivi previsti dalla legge al fine di: procedere a verifiche d’identità,

determinare gli elementi costitutivi della domanda di rifugio o di asilo, trattare i casi

in cui rifugiati o richiedenti asilo abbiano distrutto i loro documenti di viaggio e/o

d’identità oppure abbiano fatto uso di documenti falsi al fine d’indurre in errore le

autorità della Stato nel quale essi hanno intenzione di chiedere asilo; o per

salvaguardare la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico;

(c) Riconosce l’importanza di procedure eque e rapide per la determinazione dello status di rifugiato o la concessione di asilo da detenzioni ingiustificate o

indebitamente prolungate;

(d) Sottolinea l’importanza per la legislazione nazionale e/o la prassi amministrativa di stabilire la necessaria distinzione tra la situazione dei rifugiati/richiedenti asilo e

quella degli altri stranieri;

(e) Raccomanda che le misure di detenzione adottate nei confronti di rifugiati e richiedenti asilo siano oggetto di ricorsi giurisdizionali o amministrativi;

(f) Sottolinea che le condizioni di detenzione dei rifugiati e dei richiedenti asilo devono essere umane. In particolare, i rifugiati e richiedenti asilo non devono, per

quanto possibile, essere detenuti insieme a persone che abbiano commesso crimini di

diritto comune e non devono essere dislocati in regioni in cui la loro sicurezza fisica

sia minacciata;

(g) Raccomanda che i rifugiati ed i richiedenti asilo detenuti abbiano la possibilità di contattare l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o, in

assenza di detto ufficio, le agenzie nazionali esistenti che si occupano dell’assistenza

ai rifugiati;

(h) Riafferma che rifugiati e richiedenti asilo hanno, verso il Paese in cui si trovano, dei doveri che comportano in particolare l’obbligo di conformarsi alle leggi e ai

regolamenti, nonché ai provvedimenti adottati per il mantenimento dell’ordine

pubblico;

(i) Riafferma l’importanza fondamentale del rispetto del principio di non respingimento e, in tale contesto, ricorda la relativa Conclusione n. 6 (XXVIII). »

« È possibile fare eccezionalmente ricorso alla detenzione dei richiedenti asilo per i

motivi di seguito descritti, a condizione che ciò sia […] in conformità con i principi e

le norme generali di diritto internazionale relative ai diritti umani (incluso l’art. 9 del

PDCP). […] Laddove vi siano meccanismi di controllo che possono essere impiegati

come alternativa efficace alla la detenzione (quali l’obbligo di presenza o l’obbligo di

un garante […]), essi dovranno essere applicati in primo luogo, a meno che non vi sia

prova concreta che suggerisca che tali alternative non saranno efficaci nel caso

individuale in questione. La detenzione dovrebbe quindi avere luogo solo dopo un

completo esame di tutte le alternative possibili, oppure allorquando i meccanismi di

controllo si siano dimostrati incapaci di perseguire il loro scopo legittimo e legale. »

La Linea guida prosegue:

« […] qualora necessario, si può fare ricorso alla detenzione dei richiedenti asilo: (i)

per accertarne l’identità. E ciò nei casi in cui l’identità sia incerta o controversa. (ii)

per determinare gli elementi sui quali si basa la richiesta dello status di rifugiato o di

asilo. Tale disposizione significa che il richiedente asilo può essere detenuto

esclusivamente al fine di una intervista preliminare destinata ad identificare ciò sui cui

si fonda la domanda di asilo. Ciò comprende unicamente il chiarimento dei fatti

essenziali che motivano la domanda di asilo e non si estende all’ottenimento delle

informazioni più precise per la decisione nel merito, o altro, della domanda. Tale

eccezione al principio generale non può essere utilizzata per giustificare la detenzione

per l’intera durata della procedura relativa alla determinazione dello status del

richiedente, né per una durata indeterminata. (iii) ne casi in cui i richiedenti asilo

hanno distrutto i loro documenti di viaggio o di identità o hanno utilizzato documenti

falsi al fine di ingannare le autorità dello Stato in cui essi intendono chiedere asilo.

Ciò che deve essere stabilito è l’assenza di buona fede da parte del richiedente di

ottemperare al procedimento di verifica della propria identità. […] I richiedenti asilo

che arrivano senza documenti, poiché essi non hanno la possibilità di ottenerne alcuno

nel proprio Paese di origine, non possono essere detenuti esclusivamente per tale

ragione […] »

« di garantire che venga fatto ricorso alla la detenzione dei richiedenti asilo solo per

motivi considerati come legittimi ai sensi degli standard internazionali e solo nel caso

in cui le altre misure non siano sufficienti […]

Le misure alternative e che non implicano la privazione della libertà, quali l’obbligo

di presentarsi regolarmente alle autorità, devono sempre essere prese in

considerazione prima di ricorrere alla detenzione.

Le autorità di detenzione devono accertare l’esistenza di un necessità impellente di

porre in atto la detenzione fondato sulla vicenda personale di ciascun richiedente asilo

[…]. »

B. I testi del Consiglio d’Europa

« Lo scopo della detenzione non è punire i richiedenti asilo. Si può fare ricorso a

misure detentive […] solo nelle seguenti situazioni: a) nel caso in cui la loro identità,

inclusa la loro nazionalità, debba essere, in caso di dubbio, verificata, in particolare

quando i richiedenti asilo abbiano distrutto i propri documenti di viaggio o di identità

o abbiano usato documenti falsi per documenti falsi al fine di ingannare le autorità

dello Stato ospitante; (b) quando devono essere verificati elementi sui quali si basa la

richiesta di asilo e che, senza detenzione, non potrebbero essere ottenuti; (c) quando

deve essere presa una decisione sul diritto di entrare nel territorio dello Stato in

questione; oppure (d) quando lo richiede la protezione della sicurezza nazionale e

dell’ordine pubblico. […] Si dovrebbe fare ricorso a misure di detenzione di

richiedenti asilo solo dopo un attento esame della loro necessità nel singolo caso. Esse

dovrebbero essere specifiche, temporanee e non arbitrarie e dovrebbero essere

utilizzate per il più breve tempo possibile. Suddette misure devono trovare

applicazione nei modi indicati dalla legge ed in conformità con gli standard stabiliti

dagli strumenti internazionali rilevanti e dalla giurisprudenza della Corte europea dei

diritti dell’uomo. […] Prima di ricorrere a misure di detenzione, dovrebbero essere

prese in considerazione misure alternative e non limitative della libertà, applicabili al

caso particolare […]. »

« Vorrei sollevare alcune questioni in merito alle procedure [di asilo]. La prima

riguarda il frequente ricorso a misure detentive nei confronti dei richiedenti asilo

all’inizio della procedura. Anche se la detenzione non è automatica in tale procedura,

sembra ampiamente utilizzata; i progetti proposti per aumentare i centri di detenzione

in questo ambito suggeriscono che in tal senso si orienta la direzione presa dal Regno

Unito. Le autorità britanniche mi hanno fatto sapere che i giudici britannici hanno

avallato alcune detenzioni per il solo motivo che la domanda si trovava in corso di

esame. Non escludo che la detenzione possa essere appropriata in alcune circostanze,

ma non credo che questa debba essere la regola. I centri aperti che offrono una

sistemazione e nei quali è possibile avviare le procedure formali sono, credo, una

soluzione più adatta all’ampia maggioranza di richiedenti asilo le cui richieste

possono sfociare in una risposta rapida. »

C. Gli strumenti dell’Unione europea

« Ai richiedenti asilo è permesso di rimanere negli Stati membri, ai soli fini della

procedura, fino al momento in cui l’autorità responsabile delle determinazione non

abbia preso una decisione in prima istanza conformemente alle procedure stabilite al

Capitolo III. Il diritto di rimanere non costituisce un diritto al permesso di

soggiorno. »

Inoltre, all’art. 18 la Direttiva dispone:

« 1. Gli Stati membri non possono tenere un individuo in detenzione per il solo

motivo che egli/ella è un richiedente asilo.

possibilità di un controllo giurisdizionale rapido. »

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 § 1 DELLA

CONVENZIONE

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato

della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:

(a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

(b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire

l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso

un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di

commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

(d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità

competente;

(e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un

vagabondo;

(f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un

procedimento d’espulsione o d’estradizione. »

A. Sulla questione se il ricorrente sia stato privato della sua libertà

B. Sulla questione se la privazione delle libertà sia ammissibile ai

sensi del sottoparagrafo (f) dell’art. 5 § 1

a) Il Governo

b) Il ricorrente

a) UNHCR

(1) assimila la posizione dei richiedenti asilo a quella degli immigrati ordinari; (2) considera che un richiedente asilo non ha effettivamente uno status giuridico o riconosciuto prima dell’accettazione della sua richiesta e

(3) rifiuta l’idea di applicare il principio di necessità al fine di stabilire se la detenzione sia arbitraria, permetta agli Stati di detenere i richiedenti asilo per ragioni di opportunità in un ampio spettro di situazioni che non si conciliano con i principi di diritto internazionale dei rifugiati e dei diritti dell’uomo. Se propriamente interpretato, l’art. 5 § 1(f) offre una solida protezione contro la detenzione dei richiedenti asilo. Il sottoparagrafo menziona un tentativo, l’ingresso irregolare, che la detenzione deve prevenire. I richiedenti asilo vanno tenuti distinti dalle categorie generali di persone che entrano irregolarmente o suscettibili di espulsione e, al fine di detenere un richiedente asilo ai sensi dell’art. 5 § 1(f), deve esserci qualche elemento che vada al di là della mera mancanza di decisione sulla domanda; la detenzione deve essere necessaria, nel senso che misure di minore impatto non sono sufficienti, e proporzionata allo scopo perseguito.

è

precisamente un’autorizzazione in virtù della quale lo Stato permette che l’individuo entri temporaneamente nel suo territorio in maniera conforme alla legge. In tale situazione, il richiedente asilo non tenta di entrare irregolarmente, piuttosto entra provvisoriamente in modo regolare affinché la sua richiesta di asilo venga esaminata (v. art. 31 della Convenzione sui rifugiati, supra par. 33; caso Szoma, supra par. 21; Direttiva del Consiglio dell’UE 2005/85/EC, art. 7, supra par. 40).

b) Libertà, ECRE e AIRE Centre

a) Il significato della frase « […]per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio »

La Corte deve ora considerare cosa si intenda per « protezione dall’arbitrarietà » nel contesto della prima parte dell’art. 5 § 1(f) e se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la detenzione del ricorrente si concilia con tale disposizione.

b) La nozione di detenzione arbitraria nel contesto dell’art. 5

(e) implica anche che si valuti se la detenzione era necessaria per raggiungere l’obiettivo dichiarato. La detenzione di un individuo è una misura così grave che si giustifica solo in ultima istanza, quando altre misure meno severe sono state prese in considerazione e ritenute insufficienti a salvaguardare l’interesse individuale o pubblico che esige la detenzione della persona coinvolta (vedi Witold Litwa, cit., § 78; Hilda Hafsteinsdóttir c. Islanda, sentenza dell’8 giugno 2004, n. 40905/98, § 51; Enhorn c. Svezia, cit., § 44). Inoltre, il principio di proporzionalità vuole che quando la detenzione ha lo scopo di assicurare l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, è necessario trovare l’equilibrio tra la necessità di garantire, in una società democratica, l’immediato adempimento dell’obbligo in questione e l’importanza del diritto alla libertà (vedi Vasileva c. Danimarca, sentenza del 25 settembre 2003, n. 52792/99, § 37). La durata della detenzione è un fattore rilevante nel raggiungimento di tale compromesso (ibid., e vedi anche McVeigh et al. c. Regno Unito, ricorsi n. 8022/77, 8025/77, 8027/77, decisione della Commissione del 18 marzo 1981, DR 25, pp. 37-38 e 42).

c) La detenzione del ricorrente è stata arbitraria?

Pertanto, non c’è stata violazione dell’art. 5 § 1 nel presente caso.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 § 2 DELLA

CONVENZIONE

« Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei

comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. »

III. APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi

protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo

imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del

caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

B. Spese e costi

C. Interessi moratori

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

§ 1 della Convenzione;

Convenzione;

per se stessa equa soddisfazione sufficiente per il danno non

patrimoniale subito dal ricorrente;

(a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, 3.000 EUR (tremila euro) come costi e spese, da convertire nella moneta

nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del

versamento dell’importo, più ogni tassa dovuta;

(b) che alla scadenza dei suddetti tre mesi fino al versamento dell’importo sarà pagato un interesse semplice sul suddetto ammontare

pari al tasso marginale di sconto della Banca Centrale Europea

applicabile in quel periodo maggiorato di tre punti percentuali;

la restante parte.

Redatta in inglese e in francese e resa in udienza pubblica al Palazzo dei diritti umani, a Strasburgo, il 29 gennaio 2008.

Michael O'BOYLE

Vice Cancelliere

Jean-Paul COSTA

Presidente

Ai sensi dell’art. 45 § 2 della Convenzione e all’art. 74 § 2 del Regolamento della Corte, alla presente sentenza è allegata l’opinione parzialmente dissenziente comune ai giudici Rozakis, Tulkens, Kovler, Hajiyev, Spielmann e Hirvelä.

J.-P.C.

M.O'B.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE COMUNE

AI GIUDICI ROZAKIS, TULKENS, KOVLER, HAJIYEV, SPIELMANN

E HIRVELÄ

Noi non condividiamo la conclusione della maggioranza secondo la quale non c’è stata violazione dell’art. 5 § 1(f) della Convenzione nel caso di specie, in una situazione in cui non si contesta che la detenzione per sette giorni del ricorrente presso il centro di accoglienza di Oakington configura una privazione della libertà ai sensi della Convenzione. Le questioni in discussione in questo caso sono importanti sotto un duplice aspetto. In primo luogo, il caso riguarda i diritti dei richiedenti asilo in base alla Convenzione e la sempre più preoccupante situazione della loro detenzione. In secondo luogo, si tratta del primo caso in cui la Corte è stata chiamata a fornire un’interpretazione della prima parte dell’art. 5 § 1(f), che autorizza « […] l’arresto o […] la detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio » e, in particolare, del requisito della necessità imposto da tale disposizione.

È generalmente ammesso che lo scopo della prima parte dell’art. 5 § 1(f) della Convenzione è impedire l’immigrazione irregolare, ossia l’ingresso o la residenza in un paese eludendo le procedure di controllo dell’immigrazione. Nel caso di specie il ricorrente è fuggito dalla regione autonoma curda dell’Iraq dopo avere curato membri del Partito comunista dei lavoratori iracheno nell’espletamento dei suoi doveri di medico, ed ha richiesto asilo al suo arrivo all’aeroporto di Londra Heathrow. La maggioranza non attribuisce alcuna importanza a questo fatto, assimilando la situazione dei richiedenti asilo a quella dei normali immigranti. Il paragrafo 64 della sentenza è molto chiaro al riguardo e dall’inizio colloca l’eccezione prevista all’art. 5 § 1(f) nel quadro generale del controllo dell’immigrazione. Dopo avere ripetuto che gli Stati godono di « un diritto sovrano innegabile di controllare l’ingresso degli stranieri e la loro residenza nel loro territorio », la maggioranza dichiara che « [è] un corollario indispensabile a questo diritto che agli Stati sia permesso di detenere potenziali immigranti che hanno fatto richiesta di autorizzazione ad entrare, sia attraverso l’asilo o meno ».

In questa formulazione radicale, questa affermazione si concilia male con il principio che i richiedenti asilo che hanno presentato una domanda di protezione internazionale si trovano ipso facto regolarmente nel territorio di uno Stato, in particolare ai sensi dell’art. 12 del Patto sui diritti civili e politici (libertà di movimento) e della giurisprudenza del Comitato per i diritti umani secondo la quale una persona che abbia debitamente presentato una domanda di asilo è ritenuta trovarsi « regolarmente nel territorio » (vedi pararagrafo 32 della sentenza). Le circostanze particolari del caso, inoltre, dimostrano ciò implicitamente ma con certezza. Al suo arrivo all’aeroporto il 30 dicembre 2000 il ricorrente si vide accordare l’ammissione temporanea (vedi paragrafi 20-21 della sentenza), in virtù della quale avrebbe potuto passare la notte in un hotel a sua scelta, ma sarebbe dovuto ritornare in aeroporto il giorno seguente. Il 31 dicembre 2000 il ricorrente si recò lì come richiesto e gli fu di nuovo accordata l’ammissione temporanea fino al giorno seguente. Quando di nuovo si recò all’aeroporto come concordato, gli fu accordata per la terza volta l’ammissione temporanea fino alle 10.00 del giorno seguente, 2 gennaio 2001. Proprio il 2 gennaio 2001, dopo che il ricorrente si era nuovamente presentato come richiesto, fu trattenuto e trasferito al centro di accoglienza di Oakington nel quale regna un ambiente carcerario. In ogni caso, il dibattito teorico circa volto a stabilire se una persona si trovi irregolarmente nel territorio di uno Stato finché non gli sia stata data autorizzazione ad entrare non riveste alcuna reale rilevanza nel caso di specie, dato che al ricorrente era stato dato il permesso di entrare per tre giorni.

Nell’esaminare il contesto, l’oggetto e lo scopo dell’art. 5 della Convenzione, la sentenza giustamente sottolinea « [l’]importanza di tale disposizione nel sistema della Convenzione », che « consacra un diritto fondamentale, ossia la protezione dell’individuo dalle interferenze arbitrarie da parte dello Stato con il suo diritto alla libertà » (vedi paragrafo 63). Tuttavia, la maggioranza ritiene che sia necessario considerare cosa si intende per « protezione dall’arbitrarietà » nel caso di specie e ritiene che « il principio in base al quale la detenzione non deve essere arbitraria va applicato alla detenzione di cui alla prima parte dell’art. 5 § 1(f) allo stesso modo in cui si applica alla seconda parte. Dato che lo Stato gode del diritto di controllare allo stesso modo l’entrata ed il soggiorno nel Paese […], non sarebbe naturale applicare un diverso criterio di proporzionalità ai casi di detenzione contestuale all’ingresso rispetto a quello utilizzato nei casi di espulsione, estradizione o allontanamento di un individuo che si trovi già nel Paese ». (vedi paragrafo 73). Dunque, la sentenza non esita a trattare senza alcuna distinzione tutte le categorie di non-cittadini in tutte le situazioni – immigrati clandestini, persone suscettibili di espulsione e individui che hanno commesso crimini – includendoli senza distinzione nel controllo generale dell’immigrazione che rientra nella sovranità esclusiva degli Stati.

In relazione alle migrazioni, secondo la sentenza, il solo requisito che la misura detentiva deve soddisfare per non essere tacciata di arbitrarietà è che deve essere adottata « in buona fede », oltre a dover « essere strettamente connessa allo scopo di impedire l’ingresso irregolare di una persona nel Paese » (vedi paragrafo 74). Questi requisiti sono soddisfatti nel caso di specie?

Riguardo prima di tutto alla questione della buona fede, la Corte non esita a sottoscrivere le osservazioni dei giudici nazionali, le quali ritengono che il regime di detenzione ad Oakington era volto a permettere una rapida soluzione delle « circa 13.000 domande di asilo delle circa 84.000 rivolte ogni anno al Regno Unito a quel tempo. Al fine di raggiungere questo obiettivo, è necessario tenere fino a 150 colloqui al giorno e ritardi, anche minimi, possono sconvolgere l’intero programma. Il ricorrente è stato destinato alla detenzione sulla base del fatto che il suo caso era idoneo alla procedura accelerata » (vedi paragrafo 76). In tali circostanze, la Corte ritiene che le autorità nazionali hanno agito « in buona fede » nel detenere il ricorrente. In effetti, la politica su cui si basa la creazione del regime di Oakington è in generale favorire i richiedenti asilo; la detenzione risponde quindi ai loro migliori interessi.

Anche se si ritiene che « minimi ritardi » sconvolgano l’intero programma, è difficile capire perché, all’arrivo all’aeroporto ed alla presentazione della domanda di asilo, al ricorrente sia stato permesso all’inizio di restare in libertà e richiesto di andare in un hotel e presentarsi spontaneamente nei giorni successivi alle autorità incaricate dell’esame del suo caso (cosa che egli ha puntualmente fatto).

Ciò che è ancor più essenziale, non solo nel contesto dell’asilo ma anche in altre situazioni che coinvolgono la privazione della libertà, è sostenere che la detenzione è nell’interesse della persona coinvolta ci sembra una posizione estremamente pericolosa. Inoltre, sostenere nel caso di specie che la detenzione è nell’interesse non solamente dei richiedenti asilo « ma anche di coloro che in numero sempre maggiore sono in attesa » è parimenti inaccettabile. In nessun caso il fine può giustificare il mezzo; nessun individuo, nessun essere umano può essere utilizzato come mezzo per raggiungere un fine.

Inoltre, con riferimento allo scopo della detenzione, nel dichiarare che « lo scopo della privazione della libertà è permettere alle autorità nazionali di decidere rapidamente e efficacemente sulla domanda di asilo del ricorrente, la sua detenzione è stata strettamente collegata allo scopo di impedire l’ingresso irregolare » (vedi paragrafo 77 in fine), la Corte non esita a fare un passo in avanti ed assimilare tutti i richiedenti asilo a potenziali immigrati clandestini.

Nell’interesse della precisione noi riteniamo che, affinché la detenzione sia legittima, le autorità devono assicurarsi in concreto che è stata ordinata esclusivamente per uno dei fini previsti dalla Convenzione, in questo caso impedire alla persona di entrare irregolarmente nel Paese. Ciò non è stato stabilito in alcun modo nel presente caso, dato che il ricorrente non è entrato né ha tentato di entrare irregolarmente nel paese. D’altro canto, se le autorità avessero avuto motivi oggettivamente dimostrabili di credere che si rischiava che il ricorrente fuggisse prima che si decidesse sulla sua domanda di asilo, avrebbero potuto fare ricorso alla detenzione ai sensi dell’art. 5 § 1(f) della Convenzione. In tal caso, la detenzione avrebbe avuto lo scopo di impedire che il richiedente asilo entrasse o permanesse nel Paese per uno scopo diverso da quello per il quale gli era stata accordata l’ammissione temporanea. Di contro, non è ammissibile detenere i rifugiati sulla base del solo fatto che hanno fatto richiesta di asilo.

Nel presente caso non si contesta che la detenzione del ricorrente fosse diretta ad assicurare un trattamento accelerato delle sua domanda di asilo e quindi l’adozione di una decisione sulla questione nel minor tempo possibile. La sua detenzione quindi perseguiva solo obiettivi burocratici ed amministrativi, non collegati alla necessità di impedire l’ingresso irregolare nel paese. Come giustamente osservato dai giudici Casadevall, Traja e Šikuta nella loro opinione dissenziente allegata alla sentenza della Camera dell’11 luglio 2006, tale situazione crea grande incertezza giuridica per i richiedenti asilo, dovuta al fatto che possono essere detenuti in ogni momento durante l’esame delle loro domande senza che siano in grado di prendere le misure necessarie ad evitare la detenzione. Quindi, il richiedente asilo diventa oggetto piuttosto che soggetto di diritto.

Infine, seguendo la stessa logica, la Corte accetta nel caso di specie che un periodo di detenzione di sette giorni « non si può ritenere che […] abbia ecceduto il tempo ragionevolmente richiesto dallo scopo perseguito » (vedi paragrafo 79). Così facendo, essa ammette un periodo di detenzione, cosa che generalmente non accoglie in altre ipotesi di privazione della libertà contemplate all’art. 5 della Convenzione. Certamente, è comprensibile che in alcune situazioni, per esempio relative all’estradizione, allo Stato deve essere permesso un più ampio spazio che nel caso di altre interferenze con il diritto alla libertà. Tuttavia, non troviamo alcuna giustificazione all’adozione di tale approccio in relazione ai richiedenti asilo, con il rischio connesso che il controllo dei casi di privazione della libertà ne risulti sostanzialmente indebolito. Inoltre, se un periodo di detenzione di sette giorni non è ritenuto eccessivo, dove e come fissare il limite dell’inaccettabilità?

Riguardo alla detenzione in generale, i requisiti della necessità e della proporzionalità obbligano lo Stato a fornire motivazioni pertinenti e sufficienti a giustificazione delle misure prese ed a prendere in considerazione altre misure meno coercitive, oltre che a spiegare perché quelle misure sono ritenute insufficienti alla salvaguardia degli interessi privati e pubblici che sottendono la privazione della libertà. La semplice opportunità o comodità amministrativa non è sufficiente. Non capiamo in nome di quale valore o interesse più alto si possa giustificare il concetto che, in uno Stato di diritto, queste garanzie fondamentali della libertà individuale non potrebbero o non dovrebbero essere applicate alla detenzione dei richiedenti asilo.

Dunque, nella misura in cui queste esigenze devono essere racchiuse nella nozione di arbitrarietà, la questione delle misure alternative alla detenzione avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla maggioranza. La maggioranza non fa menzione di ciò fino al paragrafo conclusivo in cui, paradossalmente, riconosce che « la predisposizione di un sistema più efficiente di definizione del grande numero di richieste di asilo ha reso inutile fare ricorso ad un più ampio e più esteso uso dei poteri detentivi » (vedi paragrafo 80). È quindi ammesso chiaramente che sarebbe potuta esserci un’alternativa alla detenzione che permettesse di risolvere il problema alla fonte, in altre parole al momento della gestione delle domande di asilo; ciò sottolinea ulteriormente che la detenzione è stata la risposta errata alla domanda giusta.

La Convenzione europea sui diritti dell’uomo non si applica nel vuoto, ma in relazione agli altri strumenti internazionali a protezione dei diritti fondamentali. A tal proposito, con riferimento alle Nazioni unite, l’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici – che vieta l’arresto o la detenzione arbitraria e si applica a tutti i casi di privazione della libertà, incluso il contesto dei controlli dell’immigrazione – è stato interpretato dalla giurisprudenza del Comitato dei diritti umani nel senso che la privazione della libertà non deve solo essere legittima, ma non deve neppure essere imposta per ragioni di opportunità amministrativa (v. Van Alphen c. Paesi Bassi, Comunicazione n. 305/1988, UN Doc. CCPR/C/39/D/305/1988 (1990)). Essa, inoltre, deve soddisfare i requisiti di necessità e di proporzionalità. Infine, il controllo giurisdizionale espletato da parte dei giudici non deve limitarsi a stabilire se sia la detenzione compatibile con il diritto interno, ma deve anche permettere di determinare, incluso nei casi di ingresso irregolare, se circostanze proprie dell’individuo (rischio di fuga, mancanza di cooperazione, ecc.) giustifichino l’utilizzo di tale misura (vedi A.

Comunicazione

UN

Comunicazione

UN

Con riferimento all’Unione europea, è opportuno citare l’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce ai rifugiati il diritto di asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra. L’art. 18 (1) della Direttiva del Consiglio 2005/85/CE dell’1° dicembre 2005 che fissa norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GUUE L 326 del 13 dicembre 2005, p. 13), dispone che « gli Stati membri non trattengono in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo ». Secondo il nostro punto di vista questa disposizione rappresenta la garanzia minima, e l’affermazione in essa contenuta va utilmente a completare le regole stabilite all’art. 7 della Direttiva del Consiglio 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo (GUUE L 31 del 6 febbraio 2003, p. 18). Inoltre, anche l’art. 23 (3) e (4) della Direttiva 2005/85/EC prevede la possibilità che siano predisposte procedure prioritarie o accelerate.

Per quanto concerne il Consiglio d’Europa, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri Rec(2003)5 del 16 aprile 2003 sulle misure di detenzione dei richiedenti asilo stabilisce che le persone che rientrano nel campo di applicazione della prima parte dell’art. 5 § 1(f) non includono i « richiedenti asilo imputati di qualche reato o i richiedenti asilo respinti e detenuti in attesa della loro espulsione dal Paese ospitante » (punto 2). Essa inoltre precisa che le misure di detenzione dei richiedenti asilo « dovrebbero essere applicate solo dopo un attento esame della loro necessità in relazione singolo caso. Esse dovrebbero essere specifiche, temporanee e non arbitrarie e dovrebbero essere utilizzate per il più breve tempo possibile. Suddette misure devono trovare applicazione nei modi indicati dalla legge ed in conformità con gli standard stabiliti dagli strumenti internazionali […] » (punto 4). Infine, « [p]rima di ricorrere a misure di detenzione, dovrebbero essere prese in considerazione misure alternative e non limitative della libertà, applicabili al caso particolare » (punto 6).

Il punto cruciale delle questione qui è individuare se oggi la Convenzione europea sui diritti dell’uomo ammetta un livello di protezione più basso di quello riconosciuto ed accettato nelle altre organizzazioni.

Infine, possiamo noi oggi accettare che l’art. 5 della Convenzione, che ha giocato un ruolo fondamentale nell’assicurare il controllo dell’arbitrarietà in materia di detenzione, assicuri un livello inferiore di protezione in materia di asilo e di immigrazione, che sono, in termini sociali ed umani, le questioni più critiche che affronteremmo negli anni a venire? Essere uno straniero è un crimine? Noi pensiamo di no.

Diritto alla libertà e sicurezza (art. 5) – privazione della libertà – arresto o detenzione legittima – prevenzione dell’ingresso non autorizzato nel territorio dello Stato – informazione tempestiva – proporzionalità – ragionevole durata della detenzione

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