CASE OF DEPALLE v. FRANCE

[Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

Application no. 34044/02 · Delivered 2010-03-29 · ECLI:CE:ECHR:2010:0329JUD003404402 · Languages: IT · EN · FR

Application no.
34044/02
Delivered
2010-03-29
Respondent State
FRA
Conclusion
No violation of P1-1
Convention articles
P1-1, P1-1-1, P1-1-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeJean-Paul CostaJudgePeer LorenzenJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeKarel JungwiertJudgeNina VajićJudgeRait MarusteJudgeAnatoly KovlerJudgeLjiljana MijovićJudgeRenate JaegerJudgeDavíd Thór BjörgvinssonJudgeIneta ZiemeleJudgeMark VilligerJudgeIsabelle Berro-LefèvreJudgeGeorge NicolaouJudgeZdravka KalaydjievaRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRANDE CAMERA

CASO DEPALLE c. FRANCIA

(Ricorso no 34044/02)

SENTENZA

STRASBURGO

29 marzo 2010

Questa sentenza è definitiva. Può subire ritocchi di forma.Nel caso Depalle c. Francia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunitasi in una Grande Camera composta da:

Nicolas Bratza, presidente,

Jean-Paul Costa,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Karel Jungwiert,

Nina Vajić,

Rait Maruste,

traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

Anatoly Kovler,

Ljiljana Mijović,

Renate Jaeger,

David Thór Björgvinsson,

Ineta Ziemele,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

George Nicolaou,

Zdravka Kalaydjieva, giudici, e da Michael O'Boyle, cancelliere aggiunto,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 febbraio 2009 e il 3 febbraio 2010,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

Sono comparsi:

(a) per il Governo Sig.ra E. BELLIARD, direttrice degli affari giuridici al ministero degli Affari esteri,

agente,

Sig.ra A.-F. TISSIER, vice-direttrice dei diritti dell’uomo alla Direzione degli affari

giuridici del Ministero degli Affari esteri,

Sig.ra M.-G. MERLOZ, redattrice presso la vice direzione dei diritti dell’uomo della

direzione degli affari giuridici del Ministero degli Affari esteri,

Sig.ra C. STOVEN, incaricata di studi per lo sviluppo economico e turistico

delle spiagge e incaricata dei contenziosi del demanio pubblico marittimo naturale

del ministero dell’Ecologia, dell’Energia, dello Sviluppo sostenibile e della Gestione

sostenibile,

Sig.ra D. MEDJAED, uditrice di giustizia in stage alla direzione degli affari

giuridici del ministero degli Affari,

Sig. P. BOURREAU, direttore dipartimentale, ufficio incaricato di missioni demaniali

della direzione generale delle finanze pubbliche del ministero del Bilancio,

consiglieri;

(b) per il ricorrente Sig. P. BLONDEL, avvocato presso il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione,

difensore.

La Corte ha ascoltato le dichiarazioni del Sig. Blondel e della Sig.ra Belliard.

FATTO

I. LE CIRCONSTANZE DEL CASO DI SPECIE

A. La casa oggetto della controversia

« (...) Prendendo in considerazione lo stato di reale indigenza del signor A., anziano marinaio

giunto ad un’età avanzata e che si trova nell’impossibilità assoluta di pagare l’imposta ordinaria, e

ritenendo, d’altro canto, che sarebbe di una severità estrema provocare la demolizione della piccola

casa che egli ha costruito sul terreno sottoposto all’azione del mare e che lui utilizza come

abitazione, ho diminuito al minimo l’imposta destinata a constatare la precarietà dell’occupazione e

a prevenire le prescrizione dei diritti dello Stato.

In tali condizioni, ritengo (...) che niente ormai impedisce di risolvere questo caso con un

provvedimento di concessione, ma alla morte del signor A., ai suoi eredi dovrebbe essere ingiunto

sia di acquistare il terreno usurpato, sia di pagare l’imposta al tasso adottato per le occupazioni

private di demanio pubblico marittimo. »

« Proprietà disponibilità: gli acquirenti saranno proprietari del terreno e della piccola casa di

Kérion venduti con presente atto a partire dalla data odierna per la libera disponibilità, essendo il

tutto libero di locazione e occupazione »

« Proprietà – Disponibilità:

Gli acquirenti saranno proprietari dell’immobile venduto in forza del presente atto, ed essi ne

avranno la disponibilità mediante la presa di possesso effettiva a partire dalla data odierna (…)

Dal giorno in cui acquisiscono la disponibilità della casa essi pagheranno tutte le imposte e tutte le

tasse alle quali la casa venduta insieme al terreno sul quale è edificata può o potrà essere

assoggettata. (...)

(...) La presente vendita è consentita e accettata in cambio del prezzo principale di tremila nuovi

franchi (...) »

B. Procedure amministrative

La domanda tendente all’annullamento della decisione di diniego del prefetto di accordare loro una concessione del terrapieno (istanza no 941506) fu rigettata sulla base dei seguenti motivi:

« (...) Considerato che se i ricorrenti, per sostenere l’appartenenza al demanio privato marittimo

della particella sulla quale è edificata la casa ad uso abitativo, produssero in dibattimento

un’autorizzazione d’occupazione temporanea di demanio pubblico marittimo datata 1889, questo,

tuttavia, attesta solamente lo sconfinamento della particella senza pronunciarsi sulla sua regolarità e

non richiama in causa la demanialità pubblica di detta particella;

Considerato che ai sensi dell’articolo L. 64 del codice del demanio dello Stato: « Lo Stato può

concedere, alle condizioni che esso avrà regolato.... il diritto sul terrapieno»; che se l’articolo 27

della legge del 3 gennaio 1986 [legge litoranea] ha ridotto il campo di applicazione dell’articolo

precitato, esso precisa tuttavia che « gli sconfinamenti anteriori alla presente legge continuano ad

essere disciplinati dalla legislazione anteriore »; che di conseguenza, al caso di specie sono

applicabili soltanto l’articolo L. 64 del codice precitato e la legge del 28 novembre 1963 relativa al

demanio pubblico marittimo che dispone « che sono incorporati al demanio pubblico marittimo (…)

salva la riserva di disposizioni contrarie di atti di concessione, i terreni che sono artificialmente

sottoposti all’azione della marea »; che se il prefetto per opporre un diniego alla richiesta con la

quale era stato adito si è basato sui principi direttivi e orientativi fissati dalla circolare

interministeriale del 3 gennaio 1973 che definisce la politica da seguire per l’utilizzo del demanio

pubblico marittimo, non si è sbagliato, esaminando la situazione particolare del progetto di

concessione formulato dai ricorrenti, sulla portata della menzionata circolare che non abroga né

modifica le disposizioni legislative summenzionate ma si limita ad applicarle.

Considerato peraltro che la circolare precitata, fornendo quale direttiva alle autorità incaricate di

stabilire sulle concessioni di terrapieno di non alienare la proprietà delle particelle create e di

ammettere esclusivamente la costruzione di edifici ad uso collettivo, con esclusione dell’uso

abitativo privato, è intervenuta nell’ambito di una materia nella quale le autorità competenti

dispongono di un potere discrezionale; che non sembra che il prefetto, facendo riferimento ai

principi stabiliti dalla circolare, abbia dato un’interpretazione corretta delle disposizioni legislative,

né che abbia esaminato la specificità del progetto dei ricorrenti, prima di ritenere che non ci fosse

nessuna peculiarità tale da giustificare una deroga alle direttive sopra esaminate; »

Quanto al ricorso del prefetto di Morbihan (istanza no 953517) , esso fu accolto. Il tribunale motivò che « la particella sulla quale è costruita la casa ad uso abitativo dei coniugi Depalle fa di certo parte di detto demanio ». Sull’esistenza di una contravvenzione per occupazione di demanio pubblico, il tribunale considerò quanto segue:

« (...) Sulla demanialità pubblica

(...) Considerato che la contravvenzione per occupazione di demanio pubblico è volta a preservare

l’integrità del demanio pubblico; ciò che risulta dal giudizio reso in data odierna dal tribunale

sull’istanza no 941506 che la particella sulla quale è edificata la casa ad uso abitativo dei coniugi

Depalle fa certamente parte di detto demanio;

Posto che il giudice amministrativo subordina la determinazione della consistenza del demanio

pubblico artificiale all’interpretazione giudiziaria dei titoli privati che sarebbero prodotti qualora il

loro esame sollevi una seria difficoltà ; che nel caso di specie il terrapieno e la casa non sono un

bene del demanio pubblico in ragione dell’utilizzo esclusivamente privato che ne viene fatto e della

loro non-appartenenza ad una collettività pubblica, confermata dall’atto di vendita in data 8

dicembre 1960; che quindi in assenza di una seria contestazione di appropriazione privata del bene

oggetto della contesa, non c’è motivo di rinviare la decisione; (...)]

Sull'esistenza di una contravvenzione per occupazione di demanio pubblico

Posto che se la casa ad uso abitativo occupata dai coniugi Depalle appartiene a loro con pieno

diritto di proprietà e se loro sostengono di non essere, quindi, degli occupanti irregolari del demanio

pubblico, è da constatare tuttavia che non poteva essere regolarmente intrapresa sul demanio

pubblico la costruzione di un’opera di carattere permanente se non in virtù sia di una concessione di

terrapieno sia di un altro tipo di concessione; che risulta dall’istruttoria e in particolare da certi atti di

concessione, che la casa ad uso abitativo di cui si tratta è stata edificata irregolarmente sul demanio

pubblico marittimo; che di conseguenza, e anche quando i proprietari producano titoli di proprietà

non contestati, il prefetto ha ragione nel chiedere la condanna del signor Depalle a una ammenda e

alla rimessa in ordine della riva del mare al suo stato anteriore all’edificazione di detta opera;

Sull'azione pubblica

(...) che c’è motivo di condannare il signor Depalle al pagamento di una ammenda di 500 F;

Sull'azione demaniale

Posto che c’è motivo di condannare il signor Depalle a riportare i luoghi allo stato anteriore

all’edificazione delle costruzioni e ciò nel termine di tre mesi a partire dalla notificazione del

presente giudizio; che alla scadenza di questo termine, il signor Depalle verserà un’indennità di

mora dell’ammontare di 100 F per ogni giorno di ritardo in caso di mancata esecuzione del presente

giudizio e l’amministrazione sarà autorizzata a dare esecuzione all’ingiunzione a spese, rischi e

pericoli del contravventore (...) »

A sostegno dell’appello presentato contro il giudizio reso nell’istanza no 941506, il ricorrente e sua moglie contestarono in particolare l’appartenenza del terreno oggetto di lite al demanio pubblico dello Stato. Essi argomentarono sull’appartenenza del terreno al demanio privato dello Stato. Questo implicherebbe l’applicazione dell’usucapione d diritto privato alla loro situazione e l’incompetenza delle giurisdizioni amministrative per risolvere la questione.

« Sul ricorso (...) relativo alla contravvenzione per occupazione di suolo pubblico:

Per ciò che concerne l’azione demaniale

Considerato in primo luogo che la particella dove si trova il terrapieno sul quale è edificata la casa

che era occupata dal Signor e dalla Signora Depalle era interamente ricoperta dalla marea, al di fuori

di circostanze meteorologiche eccezionali, prima dell’ampliamento effettuato per realizzare lo stesso

terrapieno; che non è stabilito, né tanto meno d’altronde allegato dai ricorrenti, che la superficie non

ampliata di tale particella non sarebbe più stata sottratta da allora all’azione della marea; che risulta,

peraltro, dall’istruttoria, che il terrapieno è il prodotto di ampliamenti realizzati prima dell’entrata in

vigore della legge 28 novembre 1963 (...) e che, non essendo stati realizzati nelle forme previste per

le concessioni di terrapieno non hanno potuto, nonostante l’intervento di diverse autorizzazioni di

occupazione temporanee accordate dall’amministrazione, avere per effetto di fare uscire dal

demanio pubblico marittimo questa parte della particella sebbene sottratta all’azione della marea;

che in ragione dei principi di inalienabilità e imprescrittibilità del demanio pubblico, le circostanze

invocate dal Signor e dalla Signora Depalle sul fatto che la casa è stata regolarmente edificata e che

la sua occupazione è stata accettata dall’amministrazione per un lungo periodo ed anche tollerata

dopo la scadenza dell’ultima autorizzazione di occupazione non influiscono sull’appartenenza dei

luoghi al demanio pubblico marittimo;

Considerato, in secondo luogo, che, come è stato affermato, l’ultima autorizzazione di

occupazione temporanea del demanio pubblico marittimo di cui hanno beneficiato il Signor e la

Signora Depalle è scaduta il 31 dicembre 1992; che in assenza, dopo tale data, di un titolo di

occupazione regolare, il prefetto di Morbihan ha ragione a richiedere che sia impartito al Signor

Depalle, se non sia stato ancora fatto, di riportare i luoghi al loro stato anteriore alla edificazione

della casa sul demanio pubblico marittimo; che i ricorrenti non possono utilmente avvalersi, per

contestare tale obbligo, dell’antichità dell’occupazione dei luoghi, né del fatto che l’amministrazione

ha tollerato la prosecuzione di tale occupazione dopo il 31 dicembre 1992 e che ha proposto loro,

per regolarizzare la situazione, dei progetti di convenzione di occupazione, ai quali essi non hanno

peraltro dato; (...)

Considerato, in quinto luogo, che [l'obbligo di procedere alla rimessa in stato dei luoghi] non

costituisce una misura vietata dalla norma dell’articolo 1 del Protocollo no 1, in virtù della quale

nessuno può essere privato della sua proprietà se non per una causa di pubblica utilità. (...)

Sul ricorso relativo ai dinieghi di concessione di terrapieno

« (...) Considerato in secondo luogo, che , l’articolo 27 della legge del 3 gennaio 1986

summenzionata che precisa che gli ampliamenti anteriori a tale legge sono regolati dalla legislazione

anteriore, sono applicabili al caso di specie le disposizioni cosificate dall’articolo L. 64 del codice

del demanio dello Stato ai sensi dei quali « lo Stato può concedere, alle condizioni che avrà regolato

... il diritto di terrapieno ... ;

Considerato che, nel rifiutare di accordare al Signor e alla Signora Depalle la concessione di

terrapieno richiesta, il prefetto di Morbihan si è basato sui principi direttivi definiti dalla circolare

del 3 gennaio 1973 dei ministri dell’Economia e delle Finanze e della Sistemazione del territorio,

relativi all’utilizzo del demanio pubblico in caso di licenze di commercio e di pesca, e ha rilevato

che nessun motivo di interesse generale giustifica che sia accolta la domanda degli interessati;

Considerato che, fornendo come direttiva alle autorità incaricate di decidere sulle domande di

concessione di terrapieni che nessuna particella dipendente, a qualunque titolo, dal demanio

pubblico non dovrà essere declassata per diventare oggetto di una cessione di piena proprietà, i

ministri firmatari della circolare del 3 gennaio 1973 non hanno emanato delle regole di diritto che

modificassero o completassero le citate disposizioni dell’articolo L. 64 del codice del demanio dello

Stato delle quali essi si sono limitati ad applicare: che oltre a quanto sopra esposto, la particella in

causa appartiene al demanio pubblico dello Stato; che non risulta dagli atti del fascicolo né che il

prefetto, prima di prendere la sua decisione, non abbia esaminato le circostanze particolari che

motivavano il progetto presentato dal Signor e dalla Signora Depalle, né che egli abbia commesso

un errore manifesto di apprezzamento nel ritenere che nessuna particolarità di questo progetto o

nessuna considerazione di interesse generale giustificava che fossero derogate le direttive

summenzionate; »

« (...) Se da una parte, la costituzione di diritti reali non è autorizzata dalla legge 25 luglio 1994 sul

demanio pubblico naturale dello Stato (...), dall’altra, non era ammessa nemmeno prima

dell’introduzione di questo testo (...). Gli interessati non hanno potuto acquistare alcun diritto di

proprietà sulle loro case e le cessioni successive non conseguono più la costituzione di diritti reali

sul demanio pubblico. Tenuto conto della situazione precaria di tali immobili, il loro valore venale

non poteva essere stabilito senza prendere in considerazione tale circostanza originaria e si deve

sperare che i ricorrenti fossero stati debitamente informati di questi elementi quando sono stati

redatti gli atti di acquisto (...). Infine, e anche se le soluzioni alle quali siamo pervenuti suscitano in

noi solo un entusiasmo relativo, non possiamo che concludere con il rigetto delle richieste dei

ricorrenti. (...) Essi hanno senza dubbio commesso un errore nel rifiutare la reiterata offerta del

prefetto. Anche se non li convinceva per niente, essa era ad ogni modo preferibile rispetto ad una

demolizione pura e semplice che dovrà essere effettuata a loro spese in forza di una decisione

giudiziaria. Forse non è persa ogni speranza di recuperare un dialogo con l’amministrazione al fine

di trovare un’eventuale soluzione meno sbrigativa.

Lo Stato non è forse al sicuro se fosse necessario da un’azione di responsabilità per aver lasciato

sperare per più di un secolo che gli occupanti del demanio pubblico non sarebbero stati brutalmente

costretti a demolire i loro beni. Tuttavia è d’uopo notare che le possibilità di riuscita di una tale

azione sono assai minime in ragione della tutela legittima di cui beneficia il demanio pubblico. In

ogni caso, è evidente che se dovesse essere accertata la responsabilità della persona pubblica, si

tratterebbe di una responsabilità che i contravventori condividerebbero in gran parte con

l’amministrazione. »

II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI

Omissis

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO No

« Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato

della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai

principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi

da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale

(...) »

A. Applicabilità: l'esistenza di un « bene »

a) Il ricorrente

b) Il Governo

CEDU 2004-IX).

B. Merito

a) Il ricorrente

Egli ritiene contraddittorio proporre un’autorizzazione ad occupare secondo certe condizioni, e in caso di rifiuto di tali condizioni, brandire l’interesse pubblico che ne vorrebbe la demolizione. Una tale demolizione sarebbe peraltro difficile in un paesaggio facente parte di un sito classificato. Egli sostiene che questo non è l’unico caso e che altre case del vicinato dovrebbero essere ugualmente demolite ma non lo sono mai state, in mancanza della necessità riguardante i legittimi scopi di tutela dell’ambiente e di accesso alla riva.

b) Il Governo

In effetti, il mantenimento della casa limita l’accesso alla riva con l’alta marea, in contrasto con il libero utilizzo della spiaggia da parte dei passanti. Secondo il Governo, la casa costituisce un ostacolo insormontabile al passaggio pubblico. Il ristabilimento della particella al suo stato originario renderebbe al pubblico accesso al demanio marittimo e ad un sito repertoriato sotto una zona di protezione degli spazi naturali specifici.

2000-I).

Certamente, egli ha potuto godere di tale « bene » durante un lungo periodo. La Corte tuttavia non rileva alcuna negligenza da parte delle autorità ma piuttosto una tolleranza della continuazione dell’occupazione, la quale era per di più regolamentata. Quindi, non c’è più ragione di considerare, come suggerisce il ricorrente, che la responsabilità delle autorità per l’incertezza riguardo allo status della casa cresca proporzionalmente al passare del tempo (paragrafo 60 supra). L'eccezionale lunghezza dell’occupazione oggetto della controversia e determinate esitazioni da parte delle autorità (paragrafi 14 e 29 supra) si collocavano in un’epoca in cui le preoccupazioni per la gestione del territorio e dell’ambiente non avevano ancora raggiunto il loro attuale sviluppo. In effetti fu solo nel 1986 che la situazione del ricorrente mutò in seguito all’adozione della legge litoranea; questo mise fine a una politica che consisteva nel non considerare la tutela del litorale se non per mezzo di regole che disciplinavano il demanio pubblico. In ogni caso, la tolleranza summenzionata non poteva condurre ad una legalizzazione ex post dello stato delle cose.

Consentire una deroga alla legge nel caso del ricorrente, che non può diritti acquisiti, non rispetterebbe il senso voluto dalla legge litoranea (paragrafi da 45 a 49 supra) né in quello di una migliore organizzazione del rapporto tra utilizzazioni private e pubbliche (paragrafo 50 supra). Del resto, il ricorrente non fornisce la prova di una qualsiasi incoerenza delle autorità nell’applicazione di una tale politica: né dimostrando che dei vicini in una situazione simile sarebbero dispensati dall’obbligo di demolire le proprie case, né riferendosi a un eventuale interesse superiore, architettonico e/o di conservazione del patrimonio.

II. SULLA

DEDOTTA

VIOLAZIONE

DELL’ARTICOLO

DELLA

CONVENZIONE

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare [e] del proprio

domicilio (...).

ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è

necessaria (...) alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della

morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,

del Protocollo no 1;

violazione tratta dall’articolo 8 della Convenzione.

Redatta in francese e in inglese, poi pronunciata in pubblica udienza al Palazzo dei diritti dell’uomo, Strasburgo, il 29 marzo 2010.

Michael O'Boyle Cancelliere aggiunto

Nicolas Bratza

Presidente

Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle seguenti opinioni:

N.B.

M.O.B.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE CASADEVALL

OPINIONE IN PARTE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI

BRATZA, VAJIĆ, DAVID THÒR BJÖRGVINSSON E KALAYDJIEVA

(Traduzione)

In primo luogo, il terrapieno e la casa che è stata edificata sono stati costruiti un secolo prima dell’adozione della legge del – che stabilisce essa stessa una distinzione tra le opere a seconda che esse siano costruite prima o dopo la sua entrata in vigore, le prime disciplinate del resto dalla legislazione anteriore – e anche prima dell’elaborazione del codice del demanio dello Stato del 1957 e della circolare ministeriale del 1973 che vietano il rilascio di concessioni per la realizzazione di lavori sul litorale e l’occupazione del demanio pubblico marittimo, divieto confermato dalla legge del 1986.

Colpisce particolarmente constatare che, sebbene la casa fosse stata inizialmente costruita malgrado una decisione prefettizia che negava l’autorizzazione di costruire in data 31 maggio 1856, M. A., suo antico proprietario, fu espressamente autorizzato, con una decisione prefettizia del 5 dicembre 1889, a conservare tale dimora oltre il terrapieno che la supporta sul demanio pubblico marittimo dietro pagamento di un canone. Inoltre, l’interessato ha ricevuto nel 1961 l’autorizzazione espressa di ampliare tale terrapieno, ai piedi del quale fu predisposta una servitù di passaggio pubblico rispetto al lato affacciato sul mare.

Questa tesi non ci convince. Sebbene sarebbe esatto, come indica la sentenza (paragrafo 87), che l’eccezionale lunghezza delle occupazioni oggetto della controversia debba essere considerata nel contesto dell’epoca, dove « le preoccupazioni di gestione del territorio e della tutela ambientale non avevano ancora raggiunto il loro sviluppo attuale » e che « in effetti è nel 1986 che la situazione del ricorrente mutò » converrebbe rilevare che tre tra quelle sono state accordate dopo l’adozione della circolare ministeriale del 1973 e che le ultime due sono comunque posteriori all’entrata in vigore della legge del 1986.

La maggioranza della Corte si è vista non una negligenza delle autorità ma piuttosto una tolleranza della prosecuzione dell’occupazione. Al contrario dell’interessato, essa ha ritenuto che non c’era modo di concludere che la responsabilità delle autorità per l’incertezza quanto allo status della casa era cresciuta con il passare del tempo. Seppure non ci pare necessario accusare le autorità di negligenza, attribuiamo importanza all’incoerenza del loro comportamento che – per riprendere i termini del commissario del Governo – ha lasciato sperare agli occupanti del demanio pubblico durante quasi un secolo che essi non sarebbero stati brutalmente costretti a demolire i loro beni. Tale constatazione d’incoerenza è corroborata dagli avvenimenti conseguenti all’incendio avvenuto nel 2005, che ha portato il ricorrente a depositare una istanza di permesso a ricostruire la casa com’era. Con una decisione del 5 settembre 2005, gli fu rilasciato un permesso di costruire in seguito al parere favorevole dell’architetto delle coste di Francia sulla base della legge litoranea. Tuttavia il permesso fu ritirato su domanda del prefetto per il fatto che era illegale, poiché preso senza tener conto dei principi di inalienabilità e imprescrittibilità del demanio pubblico. A tale riguardo, richiamiamo la conclusione della Corte secondo la quale di fronte ad una questione di interesse generale, i poteri pubblici sono tenuti a reagire in tempo utile, in maniera corretta e con la massima coerenza (si veda Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, § 120, CEDU 2000- I).

Il mancato rinnovamento era al contrario motivato dalla sola circostanza che la casa oggetto di un’occupazione privata era stata costruita sul demanio pubblico marittimo, rispetto al quale la legge escludeva qualsiasi utilizzo di questo tipo. Ci dispiace ammettere che quello che la sentenza qualifica in ragione di « attentato radicale » al bene del ricorrente possa giustificarsi sufficientemente per questo motivo, che esiste dalla costruzione della casa all’inizio del 19° secolo, quand’anche il prefetto aveva deciso inizialmente di prolungare le autorizzazioni d’occupazione di tale dimora.

OPINIONE IN PARTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER

Mi rammarico di non essere sulla stessa « lunghezza d’onda » della maggioranza della Corte per quanto concerne l’analisi della doglianza tratta dell’articolo 8 della Convenzione. La maggioranza ha ritenuto preferibile concludere che non c’era ragione di esaminare separatamente la doglianza del ricorrente sul terreno dell’articolo 8, per la ragione formale che tale doglianza « verte[va] sugli stessi fatti esaminati sotto il punto di vista dell’articolo 1 del Protocollo no 1 » e dunque che essa « non solleva[va] nessuna questione diversa da quella già posta sul terreno di tale disposizione » (paragrafo 96). Così facendo, la maggioranza ha ripreso il ragionamento coerente in altre sentenze che vanno nella stessa distinzione (si veda, tra le altre, Hamer c. Belgio, no 21861/03, § 93, CEDU 2007-XIII (estratti) e Öneryıldız c. Turchia [GC], no 48939/99, § 160, CEDU 2004-XII). Tuttavia, il presente caso di specie si distingue dai casi precedentemente citati. Il ricorrente, che ignorava al momento dell’acquisto della sua casa che essa era stata costruita illegalmente sul demanio pubblico, fa valere le decine d’anni passate in tutta tranquillità in un ambiente sociale e familiare forte, sollevando anche una questione che mi sembra rilevare nel diritto alla « vita privata » e alla « vita familiare » garantito dall'articolo 8. Avrei preferito che la Corte esaminasse il caso sotto il punto di vista di tale disposizione piuttosto che da quello dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Lungi dal chiamare in causa i difensori del ricorrente o la Corte, mi associo molto semplicemente all’opinione concordante del giudice Casadevall, il quale ha espresso dei dubbi quanto all’applicabilità dell’articolo 1 del Protocole no 1 in questo caso, a giusto titolo dal momento che è in realtà il diritto al « domicilio » (« abitazione » se si applica tale nozione a una residenza secondaria) ad essere in gioco.

Ci tengo a ricordare che, nella sentenza Buckley, la Corte si è espressa così: « per la signora Buckley e la Commissione, niente nel testo dell’articolo 8 o nella giurisprudenza della Corte o della Commissione permette di pensare che il concetto di « domicilio » si limiti alle residenze stabilite legalmente » (Buckley c. Regno Unito, 25 settembre 1996, § 53, Raccolta di sentenze e decisioni 1996-IV). Certamente, tale « generosità » nell’interpretazione dell’articolo 8 potrebbe spiegarsi per il fatto che, in questo caso come nel caso Chapman, si trattava per la Corte di tutelare lo sile di vita tradizionale dei Gitani, di cui fanno parte la vita in carovana e il viaggio. Sebbene il ricorrente non appartenga a questa categoria di persone che richiede una tutela particolare agli occhi dei giudici di Starsburgo, la sua età « avanzata » e il suo attaccamento ai luoghi avrebbe giustificato un approccio più morbido. L’interessato sosteneva la misura oggetto della controversia – ossia il rifiuto delle autorità nazionali di autorizzarlo a continuare ad occupare il terreno e la casa – arrecava anche danno al suo diritto al domicilio garantito dall’articolo 8, « in ragione del danno, di natura extra patrimoniale (che evidenziamo) che stravolge[va] tutta la sua storia familiare caratterizzata dalla continuità e dall’intensità » (paragrafo 94). La Corte aveva già tentato di adottare tale approccio nella sentenza Menteş, nella quale erano in gioco la distruzione d’abitazioni e l’espulsione di abitanti: « La Corte osserva d’altro canto che i fatti stabiliti dalla Commissione (...) e che essa accetta rivelano un’ingerenza particolarmente grave nel diritto dei primi tre ricorrenti al rispetto della loro vita privata, della loro vita familiare e del loro domicilio garantito dall’articolo 8 (...) » (Menteş e altri c. Turchia, 28 novembre 1997, § 73, Raccolta 1997-VIII). Mi dispiace che la Corte abbia perduto l’occasione che le si presentava di precisare la sua posizione riguardo al binomio domicilio (abitazione)/vita privata e familiare che appare evidente nel presente caso.

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