BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA
(Ricorso n. 46598/06)
15 gennaio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nei casi stabiliti dall’art. 44 § 2 della
Convenzione. Essa può subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
Nel caso Branko Tomašic et al. c. Croazia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Christos Rozakis, presidente,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, giudici, e S. NIELSEN, Cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 dicembre 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
1Il caso trae origine da un ricorso (n. 46598/06) contro la Repubblica di Croazia presentato alla Corte in virtù dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione ») da cinque cittadini croati, il Sig. Branko Tomašić, la Sig.ra Ðurđa Tomašić, il Sig. Marko Tomašić, il Sig. Tomislav Tomašić e la Sig.na Ana Tomašić (« i ricorrenti »), il 30 ottobre 2006.
2I ricorrenti sono rappresentati da I. Bojić, avvocato del foro di Zagabria. Il Governo croato («il Governo») è rappresentato dal suo Agente, Š. Stažnik.
3Il 7 maggio 2007 la Corte ha deciso di informare il Governo del ricorso. Sulla base delle disposizioni dell’art. 29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso di esaminare il merito del ricorso contestualmente alla sua ricevibilità.
4I ricorrenti sono nati nel 1956, 1963, 1985, 1995 e 2001 rispettivamente e vivono a Čakovec. Il primo ed il secondo ricorrente sono marito e moglie ed i ricorrenti dal terzo al quinto sono loro figli.
5Nel 2004 M.T., figlia del primo e del secondo ricorrente e sorella dei ricorrenti dal terzo al quinto, ha iniziato una relazione con un certo M.M. I due hanno cominciato a vivere insieme ai ricorrenti nella loro casa. Il 1° marzo 2005 essi hanno avuto una bambina, V.T. Dopo poco M.M. ha avuto una serie di litigi con i membri della famiglia e spesso ha minacciato verbalmente M.T., il che ha portato al suo abbandono della casa nel luglio del 2005. Il 4 gennaio 2006 il Centro di assistenza sociale di Čakovec Centar za socijalnu skrb Čakovec – di seguito «il Centro di assistenza») ha compilato un rapporto con il Dipartimento di polizia Međimurje (Policijska uprava međimurska) che stabiliva, tra l’altro, che il 2 gennaio 2006 M.M. si era recato al Centro e aveva dichiarato di avere una bomba e che la avrebbe «lanciata contro la sua ex moglie [ossia M.T.] e la figlia».
6Il 5 gennaio 2006 M.T. ha presentato una denuncia penale presso la Procura di Stato di Čakovec contro M.M. Essa sosteneva che in varie occasioni dal luglio del 2005 M.M. si era recato presso la casa dei suoi genitori dove anch’ella viveva con sua figlia e aveva minacciato di uccidere lei e sua figlia con una bomba a meno che non avesse acconsentito a ritornare con lui. Egli le aveva anche spesso telefonato ed inviato messaggi SMS con il cellulare ripetendo le stesse minacce.
7Il 3 febbraio 2006 M.M. è stato arrestato a seguito dell’avvio, il 27 gennaio 2006, del procedimento penale contro di lui presso la Corte municipale di Čakovec (Općinski sud u Čakovcu). Un parere psichiatrico reso durante il procedimento sosteneva che il 2 gennaio 2006 M.M. aveva dichiarato di fronte agli impiegati del Centro di assistenza di avere una bomba e che le sue minacce erano serie. Egli aveva ripetuto la stessa dichiarazione il 19 gennaio 2006 di fronte agli agenti di polizia del Dipartimento di polizia di Međimurje. Le parti rilevanti delle conclusioni della perizia stabiliscono:
“1. L’imputato M.M. è una persona che soffre di profondi disturbi della personalità
etiologicamente collegati ad un innato malfunzionamento del cervello ed alle
circostanze pedagogiche altamente sfavorevoli della sua infanzia. Diagnosi: disturbo
misto della personalità …
2Nel contesto di detto disturbo della personalità la reazione dell’imputato ad una
situazione problematica era un meccanismo di difesa inadeguato e patologico con idee
eclatanti e relative azioni. Tali idee eclatanti non si configurano come malattia
mentale.
3Non ho riscontrato elementi di malattia mentale innata permanente o temporanea,
capacità intellettuale ridotta o epilessia che potrebbero essere collegate ai reati di cui è
accusato l’imputato.
4Egli non è dipendente da alcool, droghe o altre sostanze …
5Alla luce di quanto affermato ai punti 1, 2 e 3 ed alla luce di tutte le altre
informazioni ad oggi raccolte collegate ai reati, ritengo che la sua capacità di
controllare volontariamente e comprendere il significato e le conseguenze delle sue
azioni erano ridotte tempore criminis, ma che egli non era pienamente privo di
qualsiasi responsabilità.
6È altamente probabile che egli ripeterà gli stessi o simili reati. Al fine di evitarlo,
raccomando che la corte, oltre alle altre misure, ordini un trattamento psichiatrico
obbligatorio con un approccio prevalentemente psicoterapeutico per fare in modo che
egli sviluppi capacità di risolvere situazioni di vita complesse in modo più
costruttivo.”
8Il 15 marzo 2006 la Corte municipale ha ritenuto M.M. colpevole di avere minacciato M.T. in varie occasioni nel periodo tra luglio ed il 30 dicembre del 2005 sia dinanzi alla casa della sua famiglia che nel parcheggio vicino al cimitero della città quando M.T. era sola. Egli la aveva minacciata urlando di uccidere lei, se stesso e la bambina con una bomba; al Centro di assistenza il 2 gennaio 2006 aveva affermato che le sue minacce erano serie, che egli aveva davvero una bomba e che avrebbe ucciso se stesso e la bambina con una bomba il giorno del suo primo compleanno, il 1 marzo 2006. Egli fu condannato a cinque mesi di reclusione e fu ordinata una misura di sicurezza consistente nel trattamento psichiatrico obbligatorio durante la sua carcerazione e dopo, se necessario. Nell’ordinare il trattamento psichiatrico per l’imputato la corte si era basata completamente sulle conclusioni della perizia psichiatrica. La parte rilevante della sentenza statuisce:
“... per tutto il periodo in questione l’imputato aveva detto alla vittima che avrebbe
gettato una bomba contro se stesso e la loro bambina nonché contro di lei [la vittima]
se si fosse trovata nei paraggi. Questi eventi sono giunti ad una crisi decisiva il 30
dicembre. L’imputato non si è astenuto dal parlare della bomba né di fronte agli
impiegati del Centro di assistenza né di fronte alla polizia. Inoltre, egli ha affermato
dinanzi alla polizia che avrebbe fatto saltare in aria se stesso e la bambina con una
bomba il giorno del compleanno di quest’ultima. Quindi, non c’è dubbio che sia la
vittima che i testimoni avessero inteso queste minacce come serie … Per cui i timori
della vittima per la sua sicurezza e per quella di sua figlia erano fondati …
... tutte le condizioni per ordinare una misura di sicurezza [di trattamento
psichiatrico obbligatorio] sono state rispettate dato che l’accusato ha commesso un
crimine mentre la sua capacità di intendere era ridotta ed è probabile che egli ripeta lo
stesso crimine o uno simile. È necessario ordinare il trattamento psichiatrico
obbligatorio durante la sua detenzione e dopo il suo rilascio. Detto trattamento avrà un
approccio prevalentemente psicoterapeutico, come raccomandato dagli esperti, per
fare in modo che [il ricorrente] affronti situazioni di vita complesse in modo più
costruttivo.”
9Il 28 aprile 2006 la Corte della Contea di Čakovec (Županijski sud u Čakovcu) ha ridotto la misura di sicurezza alla durata della pena detentiva di M.M. ed ha confermato la restante parte della sentenza. La parte rilevante della sentenza prevede:
“... non c’è dubbio che frequenti minacce di omicidio con … una bomba avrebbero
dovuto essere intese come serie ad un esame obiettivo e che [tali minacce] avrebbero
causato un reale senso di inquietudine, timore ed ansia in una persona media, in
particolare in una situazione in cui la vittima conosce l’esecutore quale persona
aggressiva senza controllo, come nel caso della vittima nel caso di specie.
Non c’è neppure dubbio che … le minacce dell’accusato sono state reiterate per un
periodo di sei mesi nei quali la vittima ha temuto, date le continue minacce, non solo
per la sua sicurezza ma anche per la sicurezza ed il benessere della sua bambina che a
quel tempo non aveva nemmeno un anno. La vittima si trovava quindi senza dubbio in
una situazione difficile e non invidiabile temendo ogni giorno per la sua vita e per
quella di sua figlia, come confermato non solo nella sua testimonianza ma anche dal
fatto che ha cercato assistenza presso le autorità competenti [quali] la polizia, il
Centro di assistenza sociale e il Procuratore di Stato.
Nell’esaminare … la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 379 paragrafo 1 (2) del
Codice di procedura penale questa corte d’appello ha stabilito che la corte di prima
istanza ha violato le disposizioni prescritte dalla legge a svantaggio dell’accusato
quando ha ordinato che una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio dovesse
continuare dopo la scarcerazione dell’accusato, il che è in contrasto con l’art. 75 del
Codice penale in base al quale il trattamento psichiatrico obbligatorio può durare
finché persstono le ragioni per la sua applicazione ma non più della durata della
carcerazione.
...
… questa corte non concorda con le argomentazioni dell’accusato che nel suo caso
lo scopo della punizione sarebbe stato raggiunto attraverso una sentenza sospensiva,
specialmente in considerazione del fatto che il ricorrente … non aveva mostrato
alcuna autocritica in merito alle sue azioni o alcun sentimento di rimorso per quanto
aveva detto …”
10M.M. ha scontato la sua pena presso il carcere di Varaždin ed è stato rilasciato il 3 luglio 2006. Il 15 agosto 2006 egli ha sparato a M.T., a sua figlia V. T. e a se stesso. Prima dello sparo era stato visto dal vicino di M.T. portare un fucile automatico e lasciare la sua bicicletta nel bosco adiacente. Il vicino aveva immediatamente chiamato la polizia. La polizia era arrivata sulla scena veni minuti dopo, proprio dopo il tragico evento.
11Il 15 agosto 2006 la polizia ha interrogato il vicino di M.T., I.S., che aveva visto M.M. avvicinarsi alla casa di M.T. immediatamente prima dell’evento critico. Su richiesta della polizia, il 17 agosto 2006 un giudice investigativo della Corte della Contea di Varaždin ha emesso un mandato di perquisizione dell’appartamento e dell’automobile di un certo M.G. che era sospettato di aver procurato armi a M.M. Il mandato fu eseguito lo stesso giorno, ma non fu stabilito alcun collegamento tra M.G. e le armi usate da M.M. Il giudice istruttore non fece altro nel caso in questione.
12Il 18 agosto 2006 la polizia ha presentato un rapporto alla Procura di Stato della Contea di Čakovec in cui erano indicate nel dettaglio le circostanze del tragico evento.
13Il 28 novembre 2006 la Procura di Stato ha deciso il non luogo a procedere nei confronti della denuncia penale contro M.M. per l’omicidio di M.T. e di V.T. sulla base del fatto che egli era morto. Non è chiaro chi avesse presentato quella denuncia, ma una copia di questa decisione fu mandata ai ricorrenti. In una lettera dello stesso giorno la Procura di Stato chiese al Dipartimento di polizia di Međimurje di raccogliere tutte le informazioni relative al trattamento psichiatrico ricevuto da M.M. presso il carcere di Varaždin. La parte rilevante del rapporto redatto il 13 dicembre 2006 dalle autorità carcerarie di Varaždin sancisce:
“M.M. era stato tenuto in detenzione dopo l’appello presso il carcere di Varaždin
dal 3 febbraio al 22 maggio 2006 dove fu mandato per scontare la sua pena detentiva
… che ebbe fine il 3 luglio 2006.
Un esame psichiatrico di M.M. condotto durante la sua permanenza in detenzione ha
mostrato che egli soffriva di un disordine misto della personalità che derivava da un
innato malfunzionamento del cervello e da circostanze pedagogiche sfavorevoli della
sua infanzia. Nella stessa opinione l’esperto psichiatra raccomandava che fosse
ordinato un trattamento psichiatrico obbligatorio con un approccio prevalentemente
psicoterapeutico per fare in modo [che M.M.] sviluppasse capacità di risolvere
situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.”
Mentre M.M. scontava la sua pena detentiva, fu previsto un trattamento intensivo
consistente in sedute di conversazioni individuali, in base al programma individuale di
custodia. Egli raramente si recava alle sedute di sua spontanea volontà e gli fu, quindi,
chiesto di farlo da parte dello staff, [al fine di soddisfare] la necessità di trattamento.
Mentre si trovava in carcere, M.M. vide il medico cinque volte, talora di sua
spontanea volontà, talaltra su richiesta del dottore. Egli non insisteva sulla sua terapia
psichiatrica e quindi il suo trattamento si basò, come raccomandato dall’esperto, su un
trattamento psicoterapeutico intensivo da parte dello staff, del direttore del carcere e
di altri che gli parlavano. Egli era una persona molto introversa, quindi la sua vera
personalità non poteva essere compresa in condizioni di detenzione o di
incarceramento.”
14L’11 dicembre 2006 il Dipartimento di polizia di Međimurje ha interrogato il direttore del carcere di Varaždin, P.L. La parte rilevante di un rapporto sull’interrogatorio redatto il 2 dicembre 2006 stabilisce:
“Il summenzionato è il direttore del carcere di Varaždin e dichiara che M.M. ha
scontato la sua pena detentiva nel carcere di Varaždin dal 3 febbraio al 3 luglio 2006
Mentre si trovava in carcere, M.M. è stato sottoposto a trattamento psichiatrico in
ottemperanza a quanto indicato nel parere e nelle raccomandazioni dell’esperto. Il
trattamento è stato basato su un trattamento psicoterapeutico intensivo di M.M.
consistente in sessioni di conversazioni tra M.M. e lo staff del carcere, lui stesso [il
direttore] ed il medico del carcere. Nel corso del trattamento M.M. non ha ricevuto né
ha chiesto terapie farmacologiche. È stato inoltre stabilito che M.M. era una persona
molto introversa che non voleva cooperare nel corso del trattamento.
Durante la sua permanenza in carcere M.M. ha visto il medico del carcere cinque
volte in occasione di altri problemi, ossia di malattia.
Egli inoltre ritiene che non ci sono regole interne sull’esecuzione di misure di
sicurezza e che tutto il trattamento è svolto in base alla Legge sull’esecuzione delle
sentenze di condanna a pene detentive.”
15Secondo il Governo, dato che non era stato riscontrato nessun errore da parte delle persone incaricate dell’esecuzione della condanna detentiva e della misura di sicurezza di M.M., l’indagine si poteva ritenere conclusa, sebbene nessuna decisione formale fosse stata a tale scopo adottata.
16Il rapporto medico del carcere relativo ad M.M., presentato dal Governo, non menziona alcun trattamento psichiatrico o psicoterapeutico.
17Il 6 novembre 2006 i ricorrenti hanno presentato alla Procura di Stato una proposta di soluzione richiesta di risarcimento per i danni non pecuniari collegati alla morte di M.T. e di V.T. Essi sostenevano che le autorità competenti non avevano preso misure adeguate a protezione delle vite di M.T. e di V.T. e che le indagini sulla loro morte erano state inadeguate. Essi chiedevano 1.105.000 kune croate (HRK) come risarcimento e 13.481 HRK per le spese. Essi non hanno ricevuto risposta. In base alla sezione 186(a) del Codice di procedura civile, laddove siffatta richiesta venga rigettata o non sia presa alcuna decisione entro tre mesi dalla sua presentazione, la persona interessata può intraprendere un’azione presso il giudice competente. I ricorrenti non hanno intrapreso un’azione civile.
18L’art. 21 della Costituzione (Ustav Republike Hrvatske, Gazzette Ufficiali nn. 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000 e 28/2001)
«Ogni essere umano ha diritto alla vita.
19La parte rilevante dello Statuto della Corte costituzionale (Ustavni zakon o Ustavnom sudu, Gazzetta Ufficiale n. 29/2002) prevede:
Sezione 38
«Ognuno ha il diritto di chiedere l’apertura di un procedimento per la revisione
costituzionale delle leggi …»
Sezione 55
«(1) La Corte costituzionale può annullare una legge o le sue disposizioni se
riscontra che sono incompatibili con la Costituzione …»
20La parte rilevante dell’art. 75 del Codice penale (Kaznenei zakon Republike Hrvatske, Gazzette Ufficiali nn. 110/1997, 28/1998, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 11/2003 e 105/2004) prevede:
«La misura di sicurezza consistente in un trattamento psichiatrico obbligatorio può
essere imposta solo riguardo all’esecutore che, al momento in cui ha commesso il
crimine, aveva una capacità notevolmente limitata [e] laddove vi sia il rischio che i
fattori che hanno determinato l’insorgere dello stato [di capacita limitata] potrebbero
stimolare la futura commissione di un altro crimine.
La misura di sicurezza consistente in un trattamento psichiatrico obbligatorio può
essere imposta, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, durante
l’esecuzione di una pena detentiva, al posto di una pena detentiva o insieme alla
sospensione della pena.
Il trattamento psichiatrico obbligatorio può essere imposto fintanto che le condizioni
per la sua applicazione sussistono, ma [non dovrà] in ogni caso superare i termini
della detenzione. … Il trattamento psichiatrico obbligatorio non dovrà in nessun caso
superare i tre anni.
21Le disposizioni rilevanti del Codice di procedura penale (Zakon o kaznenom postupku, Gazzette Ufficiali nn. 110/1997, 27/1998, 58/1999, 112/1999, 58/2002, 143/2002, 63/2002, 62/2003 e 115/2006) prevedono:
Articolo 174(2)
«Al fine di … decidere se avviare un’indagine … il Procuratore di Stato dovrà
ordinare alla polizia di raccogliere le informazioni necessarie e prendere altre misure
relative al crimine [in questione] con l’obiettivo di identificare il responsabile …»
Articolo 177
«Se c’è il sospetto che è stato commesso un crimine passibile di processo pubblico,
la polizia prenderà le misure necessarie al fine di identificare il responsabile … e
raccogliere tutte le informazioni di eventuale rilevanza per la conduzione del processo
penale …»
Articolo 187
«(1) Un’indagine sarà aperta contro un particolare individuo se vi sia sospetto che
egli o ella abbia commesso un crimine.
(2) Durante l’indagine dovranno essere raccolte le prove e le informazioni necessarie a decidere se un’accusa debba essere avanzata o se il procedimento debba
essere interrotto …»
22Le disposizioni rilevanti della Legge sulle obbligazioni civili (Zakon o obveznim odnosima, Gazzetta Ufficiale n. 35/2005) prevedono:
Sezione 19
«(1) Ogni persona giuridica ed ogni persona fisica ha il diritto al rispetto della
propria integrità personale alle condizioni indicate dalla presente Legge.
(2) Il diritto al rispetto della propria identità personale nel senso di cui alla presente Legge include il diritto alla vita, al benessere fisico e mentale, alla buona reputazione
e onore, il diritto ad essere rispettato, il diritto al rispetto per il proprio nome e per la
privacy della propria vita personale e familiare, la libertà et alia.
Sezione 1100
«(1) Laddove un tribunale lo ritenga giustificabile, in considerazione della gravità di
una violazione del diritto al rispetto dell’integrità personale e delle circostanze
particolari del caso, potrà riconoscere il risarcimento del danno non pecuniario, a
prescindere dal risarcimento del danno pecuniario o del fatto che suddetto danno ci sia
stato.
Sezione 1101
«(1) Nel caso di morte o di invalidità particolarmente grave di un individuo il diritto
al risarcimento dei danni non pecuniari viene assegnato ai membri più prossimi della
sua famiglia (coniuge, figli e genitori).
(2) Il risarcimento di tali danni può essere assegnato ai fratellastri, ai nonni, ai nipoti ed al coniuge di fatto laddove questi individui ed il deceduto vivevano
permanentemente nella stessa abitazione.
23La Sezione 13 della Legge sull’amministrazione dello Stato (Zakon o ustrojstvu državne uprave, Gazzette Ufficiali nn. 75/1993, 48/1999, 15/2000 e 59/2001) stabilisce:
«La Repubblica di Croazia risarcisce il danno causato ad un cittadino, ad una
persona giuridica o ad altra parte da una condotta illecita o errata da parte di un
organo dell’amministrazione dello Stato, di un organo locale di autogoverno o
amministrazione …»
24La parte rilevante della sezione 186(a) della Codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku, Gazzette Ufficiali nn. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01 e 117/03) prevede:
«Una persona che intenda intentare una causa civile contro la Repubblica di Croazia
deve previamente presentare una richiesta di composizione presso il competente
ufficio della la Procura di Stato.
Laddove la richiesta venga rigettata o non sia presa alcuna decisione nei tre mesi
successivi alla sua presentazione, la persona coinvolta può avviare un’azione presso il
tribunale competente.
25Le disposizioni rilevanti della Legge sull’esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive (Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Gazzette Ufficiali nn. 128/1999 e 190/003) stabiliscono:
Sezione 2
«Lo scopo principale di una pena detentiva, oltre al trattamento umano ed al rispetto
dell’integrità personale dell’individuo che sconta una pena detentiva, … è lo sviluppo
della sua capacità di vivere dopo il rilascio in ottemperanza alle leggi ed alle
consuetudini della società.»
Sezione 13
«Durante l’esecuzione della condanna alla detenzione un penitenziario o un carcere,
insieme alle istituzioni e ad altre entità incaricate dell’assistenza dopo il rilascio,
devono assicurare la preparazione del detenuto al suo rilascio [dal carcere].»
Sezione 69
(1) Il programma individuale per l’esecuzione di una pena detentiva (di seguito «il programma di esecuzione») consiste in una combinazione di attività e misure di tipo
pedagogico, lavorative, relative al tempo libero, alla salute, psicologiche e connesse
con la sicurezza allo scopo di organizzare il tempo trascorso in carcere secondo i tratti
caratteristici ed i bisogni del detenuto e sulla base delle possibilità offerte dallo
specifico penitenziario o carcere. Il programma di esecuzione è concepito per
rispondere agli scopi della pena detentiva di cui alla sezione 7 della presente Legge.
(2) Il programma di esecuzione sarà definito dal direttore del carcere su proposta di un team di esperti del penitenziario o del carcere …
(3) Il programma di esecuzione conterrà informazioni sulle … procedure speciali (… assistenza psicologica e psichiatrica … misure speciali di sicurezza …)
Sezione 103
«(1) Ai detenuti saranno forniti trattamenti medici e cure regolari per la loro salute
fisica e mentale …»
26La Sezione 22 della Legge sul Procuratore di Stato (Zakon o državnom odvjetništvu, Gazzetta Ufficiale 75/1995) prevede:
«(1) La Procura di Stato è competente a compensare le spese legali di
rappresentanza dinanzi alle corti e ad altri organi competenti in base al regolamento
sull’onorario degli avvocati …
(2) I fondi ottenuti come spese legali di rappresentanza gravano sul bilancio dello Stato.»
27Riguardo al processo civile per danni il Governo ha presentato varie decisioni della Corte suprema in cui era espressa la sua opinione in merito alla responsabilità dello Stato per danni causati dalle autorità amministrative.
Le parti rilevanti della decisione n. Rev 2203/1991-2 del 30 dicembre 1991 stabiliscono:
«Gli impiegati del Penitenziario aperto V.-P. e della Prigione di Stato L. hanno
causato il danno in questione attraverso la loro condotta illegale ed erronea
permettendo a D.P. di scappare dal penitenziario anziché prevenire la sua evasione
attraverso l’uso della forza se necessario (sezioni 175 e 176, par. 10, della Legge di
esecuzione delle sanzioni penali e per illeciti minori, Gazzette Ufficiali nn. 21/74 e
39/74).
L’esecuzione di una sentenza, ed in particolare l’esecuzione di una condanna
detentiva, risponde allo scopo punitivo definito per legge che include, tra l’altro,
prevenire che il responsabile commetta un [altro] crimine limitando la sua libertà di
movimento. Nelle circostanze del presente caso gli impiegati dei suddetti penitenziari,
per il comportamento dei quali il convenuto [lo Stato] è responsabile, hanno mancato
di [prevenire l’evasione] di un condannato che ha poi ripetuto lo stesso atto di
violenza (in circostanze anche più gravi) del crimine per il quale era stato condannato
e messo in carcere … Il fatto che egli abbia commesso un reato di rapina e causato
danni al ricorrente ed a numerose altre persone attraverso atti di violenza durante la
sua evasione mostra che egli è un pericolo per la società e che si sarebbe dovuto
impedire che commettesse crimini tenendolo in carcere. Lo stesso emerge dalla sua
fedina penale …
Quindi, nel caso in questione c’è un collegamento giuridicamente rilevante tra la
condotta illegale ed erronea degli impiegati del convenuto, l’evasione e le azioni
dannose ... che tutte insieme concorrono alla responsabilità del convenuto.»
La parte rilevante della decisione n. Rev 186/04-2 del 10 gennaio 2006
«Ai sensi della sezione 13 della Legge sull’amministrazione dello Stato (Gazzette
Ufficiali nn. 75/93, 48/99, 15/00 e 59/01) la Repubblica di Croazia è obbligata a
risarcire il danno derivante dalla condotta illegale o erronea degli organi
dell’amministrazione dello Stato, degli enti locali di autogoverno
amministrazione …
e
di
Un comportamento o un’omissione che siano contrari alla legge o ad ogni altro
regolamento si configura quale atto illecito … se vi sia l’intento di causare danno ai
diritti o agli interessi di terzi o accettarne le conseguenze.»
28I ricorrenti hanno presentato varie decisioni della Corte suprema relative alla stessa questione.
La parte rilevante della decisione n. Rev 713/1998 del 13 settembre 2000
« Un comportamento o un’omissione che siano contrari alla legge o ad ogni altro
regolamento si configura quale atto illecito se vi sia l’intento di causare danno ai
diritti o agli interessi di terzi o accettarne le conseguenze. Lo stesso vale per un
comportamento o ad una mancanza di agire, contrari al modo di agire comune o
prescritto, che si configurino quali comportamenti erronei.»
La parte rilevante della decisione Rev 218/04-2 del 27 ottobre 2004
«La denuncia del ricorrente per danni contro la Repubblica di Croazia è giustificata
solo laddove le condizioni stabilite per legge siano soddisfatte, in particolare il danno
sia conseguenza di una condotta illecita o erronea di una persona o di un organo
pubblico. Condotta illecita significa agire contro la legge o ogni altro regolamento o
omettere di applicare un regolamento con l’intento di causare un danno ad una
persona terza o accettarne le conseguenze. Condotta erronea è un atto o un’omissione
contraria al modo comune o prescritto di agire e dal quale si può concludere che c’è
stato l’intento di causare danno ai diritti e agli interessi di terzi o accettarne le
conseguenze»
La parte rilevante della decisione n. Rev 730/04-2 del 16 novembre 2005
«… condotta illecita significa agire contro la legge o omettere di applicare
disposizioni normative con l’intento di causare un danno ad una persona terza o
accettarne le conseguenze. Condotta erronea è un atto o un’omissione contraria al
modo comune o prescritto di agire … L’onere della prova è a carico del ricorrente. …
Il ricorrente che lamenta il danno è obbligato a dimostrare l’esistenza del danno, un
atto dannoso da parte del convenuto (in questo caso la condotta illecita o erronea degli
organi dell’Amministrazione dello Stato ai sensi della sezione 13 della Legge
sull’amministrazione dello Stato) ed un nesso causale tra l’atto dannoso ed il danno
effettivo. »
La parte rilevante della decisione n. Rev 257/06-2 del 18 maggio 2006
«Lo scopo della sezione 13 della Legge sull’amministrazione dello Stato è [rendere]
lo Stato responsabile dei danni causati dall’agire scientemente contro la legge con
l’intento di causare danno ad altri.»
29I ricorrenti hanno presentato una doppia denuncia ai sensi dell’art. 2 della Convenzione. Essi affermano in primo luogo che lo Stato ha mancato di rispettare il suo obbligo positivo al fine di prevenire la morte di M.T. e di V.T. ed in secondo luogo che lo Stato ha mancato di condurre un’indagine approfondita sulla possibile responsabilità dei suoi agenti per la morte di M.T. e di V.T.
L’art. 2 della Convenzione stabilisce:
«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale
pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale
risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.»
30Il Governo sostiene che i ricorrenti avevano vari mezzi di ricorso a disposizione che non hanno esaurito. In primo luogo, non hanno presentato una denuncia penale contro chiunque ritenessero responsabile della morte di M.T. e di V.T., cosa che li avrebbe messi in grado di presentare prove e di proporre le misure investigative da intraprendere. Se lo avessero fatto, la competente Procura di Stato avrebbe presentato una decisione motivata sulla loro denuncia. Anche se tale denuncia fosse stata rigettata, i ricorrenti avrebbero potuto far continuare il processo penale su loro mozione.
31In secondo luogo, i ricorrenti avrebbero potuto avviare un’azione civile di risarcimento contro lo Stato ai sensi delle sezioni 1100 e 1101 della Legge sulle obbligazioni civili e ai sensi della Convenzione, che è direttamente applicabile in Croazia.
32Infine, il fatto che la responsabilità dello Stato sussista solo laddove sia provato un nesso causale tra un atto dannoso ed il danno effettivo è un principio universalmente accettato di responsabilità per danno non specifico dell’ordinamento giuridico croato.
33I ricorrenti sostengono che in base al diritto interno i ricorrenti dal terzo al quinto non hanno diritto a pretendere il risarcimento per la morte di V.T. Un’azione civile per il risarcimento da parte dello Stato, che è probabilmente aperta a tutti i ricorrenti relativamente alla morte di M.T. e al primo e al secondo ricorrente relativamente alla morte di V.T. non avrebbe avuto esito positivo. Il motivo è che sarebbe stato impossibile dimostrare i requisiti stabiliti dalla Corte suprema, in particolare, che gli atti delle autorità responsabili fossero stati illeciti e che avessero agito con l’intenzione di causare danni a terzi o che almeno ne avessero accettato le conseguenze. Inoltre, se essi avessero perso, avrebbero dovuto sopportare le spese legali di rappresentanza dello Stato nel processo tenuto dalla Procura di Stato, cui sono dovute le spese stabilite nel Tariffario degli Avvocati. In base agli standard della giurisprudenza della Corte suprema, i ricorrenti avrebbero potuto pretendere circa 800.000 HRK a titolo di risarcimento. Dato che le spese legali di rappresentanza dello Stato avrebbero dovuto essere definite in base al valore della denuncia, sarebbero ammontate a circa 80.000 HRK. Tali spese, quindi, avrebbero ecceduto il reddito annuale congiunto dei ricorrenti, che è di circa 14.000 HRK, dato che il solo membro della famiglia che vive nella stessa casa ad avere un reddito è il primo ricorrente. In considerazione del fatto che le loro possibili denunce non avevano prospettive di successo, il rischio di dover sostenere le spese per l’onorario del Procuratore di Stato, dalle quali non avevano diritto di esenzione, era molto alto. Sostenere questi costi li avrebbe rovinati finanziariamente, il che spiega perché non avevano avviato un’azione civile contro lo Stato.
34Con riferimento all’obiezione del Governo secondo la quale avrebbero dovuto presentare una denuncia penale contro le persone che ritenevano responsabili per la morte dei loro parenti prossimi, i ricorrenti sostengono che tutte le informazioni a loro disposizione erano note anche alle autorità dello Stato competenti e che in tali circostanze era dovere delle autorità fare passi appropriati nell’indagare sulla morte di M.T. e di V.T.
35La Corte sostiene che lo scopo dell’art. 35 è fornire agli Stati contraenti l’opportunità di prevenire o di porre rimedio alle violazioni presunte a loro carico prima che tali accuse siano presentate alle istituzioni della Convenzione. Di conseguenza, gli Stati sono dispensati dal rispondere per le loro azioni di fronte ad un istituto internazionale prima di avere avuto l’opportunità di rimettere le questioni a posto attraverso il proprio sistema giuridico interno. Il ruolo dell’esaurimento dei ricorsi interni di cui all’art. 35 della Convenzione richiede che il ricorrente abbia presentato normale ricorso con riferimento ai ricorsi afferenti le presunte violazioni e che al contempo siano disponibili e sufficienti. L’esistenza di siffatti mezzi di ricorso deve essere sufficientemente certa non solo in teoria, ma anche in pratica, altrimenti essi non soddisfano i requisiti di accessibilità e di efficacia; spetta allo Stato convenuto stabilire se queste varie condizioni sono soddisfatte (v. caso Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, §§ 74 e
36L’art. 35 prevede una distribuzione dell’onere della prova. Spetta al Governo che sostiene il non esaurimento convincere la Corte che il mezzo di ricorso era effettivo e disponibile in teoria e in pratica al momento opportuno, ossia, che era accessibile, che era in grado di fornire riparazione in riferimento alle denunce invocate ed offriva ragionevoli prospettive di successo (v. caso Akdivar et al. c. Turchia, 16 settembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-IV, § 68).
37La Corte evidenzierebbe che l’applicazione di questa disposizione deve tenere conto del contesto. Invero, essa ha riconosciuto che l’art. 35 deve essere applicato con un certo grado di flessibilità e senza eccessivo formalismo (v. caso Cardot c. Francia, 19 marzo 1991, Serie A n. 200, § 34). Essa ha inoltre riconosciuto che la norma sull’esaurimento dei ricorsi interni non è né assoluta né suscettibile di applicazione automatica; nel riconsiderare se le norma è stata osservata, è essenziale tenere conto delle particolari circostanze del singolo caso (v. caso Van Oosterwijck c. Belgio, 6 novembre 1980, Serie A n. 40, § 35). Ciò significa, tra le altre cose, che la Corte deve realisticamente considerare non solo l’esistenza di mezzi di ricorso formali nell’ordinamento giuridico della Parte contraente coinvolta ma anche il contesto generale giuridico e politico nel quale operano così come le circostanze personali dei ricorrenti (v. caso Akdivar et Al., sopra citato, § 69).
38In riferimento ad una denuncia sostanziale contro lo Stato di non aver preso misure positive adeguate a proteggere la vita di un individuo in violazione dell’art. 2, la possibilità di ottenere un risarcimento per la morte di una persona costituisce, generalmente, ed in circostanze normali, un mezzo di ricorso adeguato e sufficiente (v. casi E. et Al. c. Regno Unito, n. 33218/96, § 110 e, mutatis mutandis, Caraher c. Regno Unito (dec.), n.
39La Corte rileva al principio che le sezioni di recente introduzione 1100 e 1101 della Legge sulle obbligazioni civili, entrate in vigore il 1° gennaio 2006, forniscono la possibilità di chiedere risarcimento in relazione alla morte del coniuge, dei figli o dei genitori e che il risarcimento può anche essere riconosciuto ai fratellastri, ai nonni, ai nipoti e al coniuge di fatto laddove queste persone e il deceduto vivessero in modo permanente nella stessa abitazione. La Corte quindi ritiene che in base al diritto interno i ricorrenti dal terzo al quinto, essendo suoi zii e zie, non hanno il diritto al risarcimento per l’assassinio di V.T. Ne consegue che l’obiezione del Governo relativa ai ricorrenti dal terzo al quinto in connessione alla morte di V.T. deve essere respinta.
40Con riferimento al diritto al risarcimento per il primo ed il secondo ricorrente per la morte sia di M.T. che di V.T. ed il diritto al risarcimento dei ricorrenti dal terzo al quinto per la morte di M.T., la Corte rileva che le sezioni 1100 e 1101 della Legge sulle obbligazioni civili fornisce la base giuridica per la richiesta allo Stato di un risarcimento. La Corte esaminerà ora se il Governo ha dimostrato che un’azione civile per risarcimento contro lo Stato sia un ricorso che deve essere esperito nelle circostanze del presente caso.
41La Corte rileva che dopo che M.M. aveva assassinato M.T. e V.T. non fu stabilita alcuna responsabilità in capo ad agenti dello Stato coinvolti con riferimento al dovere da parte delle autorità competenti di proteggere la vita delle vittime. In tali circostanze si potrebbe sostenere che un’azione civile per danni contro lo Stato non avrebbe avuto prospettive di successo, in particolare in considerazione del requisito in base al diritto ed alla prassi interni che la responsabilità dello Stato può essere sollevata solo nel caso di condotta illecita da parte delle autorità o di illegittima inattività e di illegittimi intento da parte delle autorità di causare danni a terzi o accettarne le conseguenze.
42Tuttavia, e nonostante le possibilità di successo di una potenziale azione civile relativa alla legittimità degli atti delle autorità competenti, la Corte rileva che in ogni caso qui la questione non è se le autorità abbiano agito illegittimamente o se vi sia stata la responsabilità personale di un agente dello Stato su qualunque base. Molto più ampiamente, la questione centrale del presente caso sono le presunte carenze del sistema nazionale a protezione della vita degli altri da atti di criminali pericolosi che sono stati identificati come tali dalle autorità competenti ed il trattamento di tali individui, incluso il contesto giuridico nel quale le autorità competenti devono operare ed i meccanismi a disposizione per farlo. A tale riguardo la Corte rileva che il Governo non ha mostrato che tali questioni, ed in particolare la denuncia dei ricorrenti sulla base dell’art. 2 della Convenzione relativa alle insufficienze del diritto e della prassi interni precedenti alla morte di M.T. e di V.T., avrebbero potuto essere esaminate in qualunque procedimento cui il Governo si fosse affidato.
43Con riferimento all’argomentazione del Governo che dopo gli assassini di M.T. e di V.T. i ricorrenti potevano anche aver presentato denuncia penale, la Corte rileva che un passo in avanti in proposito è stato fatto dal giudice per le indagini della Corte della Contea di Varaždin quando, il 17 agosto 2006, ha ordinato le ricerche di un appartamento e di un veicolo di un certo M.G., che era sospettato di avere procurato armi a M.M. e dalla Procura di Stato di Čakovec quando, il 28 novembre 2006, chiese al Dipartimento di polizia di Međimurje di raccogliere tutte le informazioni relative al trattamento psichiatrico ricevuto da M.M. mentre stava scontando la sua pena detentiva. Tuttavia tali passi non hanno portato ad alcun processo penale o di altro tipo contro alcuna delle persone coinvolte. La Corte non comprende come un’ulteriore denuncia penale sulla stessa questione presentata dai ricorrenti avrebbe potuto condurre a diversi risultati. A tale riguardo la Corte riafferma che nei casi relativi alla morte in circostanze che potrebbero dare adito a responsabilità dello Stato le autorità devono agire di propria iniziativa una volta che la questione sia giunta alla loro attenzione. Esse non possono lasciare all’iniziativa dei parenti prossimi né la presentazione di una denuncia penale né prendersi la responsabilità di condurre procedure investigative (v., per esempio, casi McKerr c. Regno Unito, n. 28883/95, § 111, ECHR 2001-III, e Slimani c. Francia, n. 57671/00, § 29, ECHR 2004-IX (estratti)).
44Ne consegue che i mezzi di ricorso proposti dal Governo non dovevano essere esperiti. Nel giungere a questa conclusione, la Corte ha tenuto conto delle specifiche circostanze del presente caso e del fatto che si tratta di un diritto fondamentale quale il diritto alla vita (v., tra le altre fonti, caso McCann et al. c. Regno Unito, 27 settembre 1995, Serie A n. 324, § 147) e che la Convenzione vuole garantire diritti che non sono teorici o fittizi, ma pratici ed effettivi (v., per esempio, caso Matthews c. Regno Unito [GC], n. 24833/94, § 34, ECHR 1999-I). Di conseguenza, l’obiezione del Governo deve essere respinta.
45La Corte rileva che questa parte del ricorso non è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che non è irricevibile su altre basi. Deve quindi essere dichiarato ammissibile.
46I ricorrenti lamentano che lo Stato ha mancato di ottemperare ai suoi obblighi positivi perché, sebbene fosse ben noto alle autorità che le minacce di M.M. contro M.T. e V.T. erano serie, ha mancato di ordinare e portare avanti una ricerca nel suo appartamento e nel suo veicolo nel corso dei primi procedimenti penali contro di lui nei quali era stato accusato di minacciare gravemente M.T. e V.T. Essi sostengono che, prima del suo rilascio dalla prigione, le autorità competenti non avevano propriamente gestito il suo trattamento psichiatrico e valutato la sua condizione mentale e la probabilità che avrebbe dato seguito alle sue minacce. Essi sostengono che vi siano carenze nel regolamento relativo all’esecuzione di una pena detentiva ed asseriscono che il diritto interno è carente dato che è possibile sottoporre un accusato ritenuto colpevole di un crimine a trattamento psichiatrico obbligatorio solo per la durata della sua detenzione. I ricorrenti lamentano anche che le autorità nazionali non hanno condotto un’indagine approfondita e adeguata sulla possibile responsabilità dello Stato per la morte dei loro parenti prossimi.
47Il Governo sostiene che le autorità nazionali hanno preso seriamente le minacce di M.M. e per questo motivo lo hanno messo sotto custodia, dove era rimasto per l’intera durata del processo. Egli era stato condannato ad una pena detentiva commisurata alla gravità della sua condanna e all’interno dell’ambito prescritto dalla legge per il crimine di cui era accusato. Inoltre, il suo trattamento psichiatrico obbligatorio era stato ordinato durante la sua detenzione, come previsto dal diritto interno.
48Con riferimento ai suoi obblighi procedurali ai sensi dell’art. 2, il Governo contesta che la Procura di Stato competente aveva ordinato alla polizia di raccogliere le informazioni rilevanti concernenti la morte di M.T. e di V.T. La polizia, tra l’altro, aveva interrogato il direttore del carcere, e questi aveva mostrato come era stata condotta la misura di trattamento psichiatrico obbligatorio. La Procura di Stato non ha riscontrato alcuna mancanza da parte delle autorità carcerarie che avesse rilevanza penale. In merito alla loro partecipazione all’indagine, i ricorrenti non hanno presentato una denuncia penale separata e non hanno mostrato di avere mai cercato di essere informati dell’indagine.
La valutazione della Corte
a. Aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione
49La Corte ribadisce che l’art. 2 richiede allo Stato di prendere misure appropriate per salvaguardare la vita di coloro che si trovano sotto la sua giurisdizione (v. caso L.C.B. c. Regno Unito, 9 giugno 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-III, § 36). Ciò implica un dovere primario in capo allo Stato di assicurare il diritto alla vita mettendo in atto disposizioni di diritto penale efficaci a prevenire la commissione di crimini contro la persona accompagnati da un meccanismo di esecuzione delle leggi per la prevenzione, la soppressione e le punizione di violazioni di tali disposizioni (v. Nachova et al. c. Bulgaria [GC], nn. 43577/98 e 43579/98, § 160, ECHR
50Inoltre, in talune circostanze si configura quale obbligo positivo in capo alle autorità intraprendere misure operative preventive per proteggere un individuo la cui vita sia a rischio da azioni criminose di un altro individuo. Tenendo presenti le difficoltà nel vigilare le società moderne, l’imprevedibilità della condotta umana e le scelte operative che devono essere fatte in termini di priorità e di risorse, la Corte è anche attenta, nel considerare obblighi positivi, a non interpretare l’art. 2 in modo che imponga un vincolo impossibile o sproporzionato alle autorità (v. caso Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-VIII, § 116). Quindi, non ogni rischio per la vita denunciato può comportare per le autorità un obbligo derivante dalla Convenzione di intraprendere misure operative per prevenire che quel rischio si materializzi.
51Un obbligo positivo nasce laddove sia stato stabilito che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell’esistenza di un rischio reale ed immediato per la vita di uno specifico individuo derivante da azioni di terzi e che, ciononostante, non abbiano intrapreso misure di loro competenza che, valutate ragionevolmente, avrebbero potuto evitare quel rischio (v. caso Osman, sopra citato, § 116; caso Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, § 55, ECHR 2002-III; e caso Bromiley c. Regno Unito (dec.), n. 33747/96, 23 novembre 1999).
52La Corte ha in primo luogo esaminato se le autorità competenti erano o avrebbero dovuto essere al corrente che M.M. rappresentasse un rischio per la vita di M.T. e di V.T. La Corte rileva che la Procura di Stato competente aveva istituito un procedimento penale contro M.M. con l’accusa di minacciare gravemente M.T. e V.T., con la conclusione che M.M. fu ritenuto colpevole e condannato a cinque mesi di prigione. Le corti nazionali hanno stabilito che M.M. aveva minacciato M.T. e V.T. per un lungo periodo di tempo, in particolare, dal luglio al dicembre del 2005. Esse hanno inoltre ritenuto che egli non aveva mancato di ripetere quelle minacce sia dinanzi agli impiegati del Centro di assistenza di Čakovec che dinanzi alla polizia, compreso l’annuncio che avrebbe fatto esplodere M.T. e V.T. con una bomba il giorno del primo compleanno di quest’ultima, che era il 1° marzo 2006. Egli aveva ripetutamente dichiarato di essere in possesso di una bomba e che avrebbe ben potuto avere altre armi. Che queste minacce fossero state prese sul serio dalle autorità nazionali è dimostrato dal fatto che M.M. fu condannato alla detenzione senza condizionale. Inoltre, un esame psichiatrico di M.M. svolto nel corso del procedimento penale aveva stabilito che egli soffriva di una forma di disturbo misto della personalità ed aveva bisogno di trattamento psichiatrico obbligatorio al fine di sviluppare capacità di affrontare situazioni di vita complesse in modo più costruttivo. Fu inoltre stabilito che c’era il pericolo che avrebbe ripetuto le stesse o simili azioni criminali, il che sembra di importanza cruciale per il caso di specie.
53Le conclusioni suddette delle corti interne e le conclusioni dell’esame psichiatrico indubbiamente mostrano che le autorità nazionali erano consapevoli che le minacce contro la vita di M.T. e di V.T. erano gravi e che tutte le misure ragionevoli avrebbero dovuto essere intraprese per proteggerle da quelle minacce. La Corte esaminerà ora se le autorità competenti abbiano intrapreso misure ragionevoli alla luce delle circostanze del presente caso per proteggere la vita si M.T. e di V.T.
54La Corte rileva in primo luogo che sebbene M.M. avesse dichiarato più volte di avere una bomba, e avrebbe ben potuto avere altre armi, non fu ordinata alcuna ricerca nel suo appartamento e nel suo veicolo nel corso del procedimento penale iniziale contro di lui. Nessuna di queste ricerche fu ordinata o svolta, sebbene le autorità competenti fossero al corrente delle sue suddette dichiarazioni fin dal 4 gennaio 2006, quando il Centro di assistenza sociale di Čakovec presentò un rapporto contenente tali accuse al Dipartimento di polizia di Međimurje.
55La Corte inoltre rileva che un rapporto psichiatrico redatto per gli scopi del procedimento penale contro M.M. sottolineava la necessità di un trattamento psichiatrico continuativo al fine di aiutarlo a sviluppare la capacità di affrontare situazioni di vita complesse in modo più costruttivo. Quando la decisione che ordinava il suo trattamento psichiatrico obbligatorio divenne definitiva ed esecutiva a seguito dell’adozione della sentenza della corte di appello del 28 aprile 2006, M.M. aveva già trascorso due mesi e venticinque giorni in carcere. Dato che era stato condannato a cinque mesi di pigione, ne consegue che il suo trattamento psichiatrico avrebbe potuto avere una durata di soli due mesi e cinque giorni prima del suo rilascio di prigione. La Corte ritiene che in tale breve periodo i problemi psichici di M.M., alla luce della loro gravità come stabilita nell’esame psichiatrico svolto durante il procedimento penale contro di lui, difficilmente avrebbero potuto essere affrontati.
56Inoltre, il Governo non ha dimostrato che il trattamento psichiatrico obbligatorio ordinato in riferimento a M,.M. durante il periodo in carcere era stato gestito realmente e propriamente. La documentazione presentata mostra che il trattamento di M.M. in carcere è consistito in sessioni di conversazione con lo staff del carcere, nessuno dei quali era uno psichiatra. Inoltre, il Governo non ha dimostrato che era stato previsto un programma individuale per l’esecuzione della pena detentiva di M.M. da parte del direttore del carcere di Varaždin come richiesto dalla sezione 69 della Legge sull’esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive. Siffatto programma individuale in riferimento a M.M. assume maggiore rilevanza in considerazione del fatto che il suo periodo di detenzione era combinato con una misura rilevante quanto un trattamento psichiatrico obbligatorio ordinato dalle corti nazionali in relazione alle gravi minacce di morte che egli aveva fatto al fine di aiutarlo a sviluppare la capacità di affrontare situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.
57La Corte rileva inoltre che il regolamento relativo all’esecuzione di una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio, in particolare le disposizioni rilevanti della Legge sull’esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, è di natura molto generale. Secondo la Corte, il caso presente dimostra che queste regole generali non si riferiscono propriamente all’esecuzione di trattamento psichiatrico obbligatorio in quanto misura di sicurezza, lasciando quindi completamente alla discrezionalità delle autorità carcerarie la decisione su come agire. Tuttavia, la Corte ritiene che tali regolamenti devono essere in grado di assicurare che lo scopo delle sanzioni penali sia soddisfatto opportunamente. Nel presente caso né il regolamento sulla questione né la sentenza della corte che ordinava il trattamento psichiatrico obbligatorio per M:M. forniscono sufficienti dettagli sulla gestione di questo trattamento.
58Dato che non è stato somministrato alcun trattamento psichiatrico idoneo a M.M. in carcere, non c’era alcuna valutazione delle sue condizioni immediatamente precedente al suo rilascio di prigione che potesse stabilire il rischio che, una volta libero, egli avrebbe potuto concretizzare le minacce precedenti contro la vita di M.T. e di V.T. La Corte ritiene questa mancanza particolarmente evidente dato che le sue minacce erano state prese seriamente dalle corti e che il rapporto psichiatrico precedente stabiliva espressamente che c’era una alta probabilità che egli potesse ripetere le stesse o simili azioni. A tale riguardo, la Corte rileva che la corte di appello ha stabilito nella sua sentenza del 28 aprile 2006 che M.M. non aveva mostrato alcuna autocritica per le proprie azioni o alcun rimorso per quello che aveva detto. Inoltre, la Corte rileva che M.M. aveva detto in varie occasioni che intendeva uccidere M.T. e V.T. il giorno del primo compleanno di quest’ultima che era il 1° marzo 2006. In considerazione del fatto che M.M. aveva trascorso quel giorno in prigione, sembra che una nuova valutazione delle minacce che egli aveva fatto alla vita di M.T. e di V.T. sarebbe stata necessaria prima del suo rilascio definitivo.
59La Corte rileva inoltre che la corte di prima istanza aveva ordinato una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio contro M.M. durante il periodo in carcere e dopo se così raccomandato dallo psichiatra (v. supra § 7). Tuttavia, la corte di appello aveva ridotto quella misura alla durata della sua pena detentiva dato che ai sensi del diritto croato non c’è possibilità di estendere il trattamento psichiatrico obbligatorio oltre il periodo di detenzione per coloro che ne abbiano bisogno.
60Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene che non sia stata presa alcuna misura adeguata per ridurre la probabilità che M.M. mettesse in pratica le sue minacce una volta rilasciato di prigione (v. caso Osman c. Regno Unito, sopra citato, § 116).
61Le circostanze di questo caso, come stabilito sopra, sono sufficienti a mettere in grado la Corte di riscontrare una violazione dell’aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione in considerazione della mancanza da parte delle autorità nazionali competenti di intraprendere tutte le misure necessarie e ragionevoli alla luce delle circostanze del presente caso per fornire protezione alla vita di M.T. e di V.T.
b. Aspetti procedurali dell’art. 2 della Convenzione
62La Corte riafferma che l’obbligo di proteggere la vita di cui all’art. 2 della Convenzione richiede che siano messe in pratica alcune forme di indagine ufficiale efficaci quando degli individui sono stati uccisi a seguito dell’uso della forza, sia da parte di agenti dello Stato che di individui privati (v., mutatis mutandis, caso McCann et al. c. Regno Unito, sopra citato, § 161, e caso Kaya, sopra citato, p. 329, § 105). Lo scopo fondamentale di tale indagine è assicurare l’efficace esecuzione delle leggi interne a protezione del diritto alla vita (v., mutatis mutandis, Paul e Audrey Edwards, sopra citato, § 69). Le autorità devono intraprendere le azioni necessarie a loro disponibili per assicurarsi le prove relative all’incidente. Ogni mancanza nelle indagini che mini la loro capacità di stabilire le cause della morte, di identificare la persona o le persone responsabili, rischia di violare questo standard. Qualunque modo sia utilizzato, le autorità devono agire di propria iniziativa una volta che la questione sia portata alla loro attenzione (v., per esempio, mutatis mutandis, caso Ilhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, ECHR 2000-VII, § 63).
63Nel presente caso era chiaro fin dall’inizio che chi aveva perpetrato le azioni in questione era un individuo privato, M.M., e la sua responsabilità a tale riguardo non è mai stata messa in discussione. Tuttavia, M.M. si è suicidato e quindi ogni ulteriore applicazione dei meccanismi di diritto penale nei suoi confronti sono diventati inutili.
64Rimane ora da stabilire se nelle circostanze del presente caso lo Stato aveva un ulteriore obbligo positivo di indagare sulla responsabilità penale di altri agenti dello Stato coinvolti. La Corte in primo luogo riafferma che sebbene il diritto di processare e condannare terzi per illeciti penali non può essere affermato indipendentemente (v. caso Perez c. Francia [GC], n. 47287/99, § 70, ECHR 2004-I), essa ha stabilito in varie occasioni che un sistema giuridico efficiente, come richiesto dall’art. 2, può, ed in alcune circostanze deve, includere il ricorso di diritto penale. Tuttavia, se la violazione del diritto alla vita o all’integrità fisica non è causata intenzionalmente, l’obbligo positivo imposto dall’art. 2 di istituire un sistema giuridico efficiente non richiede necessariamente la previsione di un ricorso di diritto penale in ogni caso. La Corte ha già sostenuto che nella sfera specifica della negligenza medica, l’obbligo può per esempio essere soddisfatto se l’ordinamento giuridico fornisce la possibilità di ricorrere alle corti penali, facendo in modo che sia stabilita qualunque responsabilità dei medici coinvolti e che sia ottenuto ogni risarcimento civile, quale un ordine di risarcimento dei danni e di pubblicazione della decisione. Possono anche essere previste misure disciplinari (v. caso Vo c. Francia [GC], n. 53924/00, § 90, ECHR 2004-VIII; caso Calvelli e Ciglio c. Italia [GC], n. 32967/96, § 51, ECHR 2002-I; caso Lazzarini e Ghiacci c. Italia (dec.), n. 53749/00, 7 novembre 2002; caso Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, § 90, ECHR 2002-VIII e caso Tarariyeva c. Russia, n. 4353/03, § 75, ECHR 2006-... (estratti)). Lo stesso dovrebbe applicarsi rispetto alla possibile responsabilità degli agenti dello Stato per la morte avvenuta in conseguenza della loro negligenza. Tuttavia, la denuncia dei ricorrenti in relazione all’aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione non è se fosse configurabile una responsabilità degli agenti dello Stato su qualunque base. La Corte ritiene che la denuncia centrale si concentra sulle mancanze del sistema nazionale a protezione della vita degli altri da azioni di criminali pericolosi che sono stati identificati come tali dalle autorità competenti ed il trattamento di tali individui, incluso l’ambito giuridico nel quale le autorità competenti devono operare ed i meccanismi previsti.
65In considerazione della natura della denuncia dei ricorrenti in base agli aspetti sostanziali dell’art. 2 della Convenzione e delle conclusioni della Corte al riguardo, che implicano che le procedure messe in atto sono necessariamente insufficienti dal punto di vista dell’aspetto sostanziale dell’art. 2, la Corte ritiene che non c’è bisogno di esaminare separatamente la denuncia dei ricorrenti sulla base degli aspetti procedurali dell’art. 2 della Convenzione.
66I ricorrenti hanno anche denunciato di non avere a disposizione metodi di ricorso effettivi per le loro denunce relative all’art. 2. Essi si sono rifatti all’art. 13 della Convenzione, che dispone:
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione
siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale,
anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio
delle loro funzioni ufficiali.»
67La Corte ritiene che questa denuncia non è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre ritiene che non è inammissibile su altre basi. Deve quindi essere dichiarata ammissibile.
68Il Governo sostiene che i ricorrenti hanno richiesto un’indagine penale sulla morte di M.T. e di V.T. e che hanno anche fatto istanza civile per il risarcimento contro lo Stato ai sensi delle sezioni 1100 e 1101 della Legge sulle obbligazioni civili.
69In risposta alle osservazioni del Governo, i ricorrenti hanno dichiarato che non c’era bisogno che loro presentassero una denuncia penale separata perché le autorità erano al corrente di tutti i fatti relativi alla morte di M.T. e di V.T. In relaizone al ricorso civile cui ha fatto riferimento il Governo, essi sostengono che non era loro accessibile.
70La Corte rileva in conclusione che la denuncia dei ricorrenti in base all’art. 13 della Convenzione è collegata alle loro denunce in base all’art. 2 della Convenzione, che sono doppie (v. sopra par. 29). La Corte procede con l’esaminare questi due aspetti delle presunte violazioni dell’art. 13 separatamente.
71In riferimento alla denuncia dei ricorrenti del fatto di non avere a disposizione mezzi di ricorso effettivi in merito alle loro denunce relative all’aspetto procedurale dell’art. 2 della Convenzione, la Corte ritiene che alla luce delle sue conclusioni su questo aspetto dell’art. 2, non vi è nessuna questione separata da esaminare ai sensi dell’art. 13 della Convenzione.
72In riferimento alla denuncia dei ricorrenti del fatto di non avere a disposizione mezzi di ricorso effettivi in merito alle loro denunce relative alla violazione sostanziale dell’art. 2 della Convenzione, la Corte sostiene che ciò che i ricorrenti lamentano è il sistema a protezione della vita delle persone contro azioni di pericolosi criminali nel suo complesso, incluso l’ambito giuridico nel quale le autorità nazionali competenti devono operare. Secondo l’opinione della Corte, si tratta di questioni più di generale vigilanza nel sistema nazionale per la prevenzione dei crimini che non di questioni a cui potrebbe propriamente farsi riferimento in un particolare processo dinanzi alle corti ordinarie. Non spetta ad una corte ordinaria stabilire se gli standard normativi in opera siano giusti o no, ma decidere sui singoli casi applicando le leggi esistenti.
73In proposito la Corte ribadisce che l’art. 13 non garantisce un mezzo di ricorso effettivo permettendo che le leggi di uno Stato contraente in quanto tali possano essere contestate dinanzi ad un’autorità nazionale in quanto contrarie alla Convenzione o a norme interne equivalenti (v. caso James et al. c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, Serie A n. 98, § 85 e caso Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, Serie A n. 116, § 77). In Croazia la Convenzione è stata incorporata nell’ordinamento giuridico nazionale e il diritto alla vita è garantito anche dalla Costituzione ed è prevista la possibilità di contestare la costituzionalità delle leggi dinanzi alla Corte costituzionale. Tuttavia, la principale denuncia dei ricorrenti in base all’aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione non è che le leggi e la prassi vigenti sono incostituzionali, ma che sono carenti alla luce dei requisiti stabiliti dall’art. 2 della Convenzione, una denuncia che non può essere portata dinanzi alle corti nazionali, dato che spetta ai legislatori e ai politici coinvolti nella definizione della politica penale generale occuparsi di tali questioni.
74Tuttavia, il ruolo di una corte internazionale per la protezione dei diritti umani è alquanto diverso da quello delle corti nazionali e spetta alla prima esaminare gli standard vigenti a protezione della vita delle persone, incluso l’ambito giuridico di un dato Stato. In tali circostanze, la Corte ritiene che dopo aver stabilito la responsabilità dello Stato per la morte di M.T. e di V.T. riscontrando una violazione dell’aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione, non deve essere analizzata alcuna questione separata sulla base dell’art. 13 della Convenzione.
75L’art. 41 della Convenzione dispone:
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
76Ogni ricorrente ha chiesto 60.000 Euro (EUR) a titolo di danno non pecuniario.
77Il Governo ha considerato la richiesta di equa soddisfazione da parte dei ricorrenti inconsistente ed infondata.
78La Corte rileva di avere riscontrato che le autorità, in relazione alla morte di due parenti stretti dei ricorrenti, hanno violato la Convenzione. Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che i ricorrenti devono aver subito un danno non pecuniario. Decidendo su una base di equità ed avendo in considerazione quanto corrisposto in casi simili, essa riconosce ai ricorrenti 40.000 Euro unitamente su questa base, oltre ad ogni importo che possa essere da loro dovuto a titolo di imposta.
79I ricorrenti chiedono anche 9.150 HRK per i costi e le spese connessi al ricorso dinanzi alla Corte.
80Il Governo non ha commentato.
81In base alla prassi della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui dimostri di averli realmente e necessariamente affrontati e laddove l’importo sia ragionevole. Nel presente caso, in considerazione delle informazioni a sua diposizione e dei suddetti criteri, la Corte ritiene ragionevole versare la somma di 1.300 Euro per il procedimento dinanzi alla Corte, oltre ad ogni importo che possa essere da loro dovuto a titolo di imposta.
82La Corte giudica appropriato calcolare gli interessi moratori sul tasso marginale di interesse della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali.
1Dichiara il ricorso ricevibile;
2Ritiene che c’è stata violazione dell’art. 2 della Convenzione nel suo
aspetto sostanziale, in considerazione della mancanza di azioni idonee a
prevenire la morte di M.T. e di V.T.
3Ritiene che non c’è bisogno di esaminare separatamente la denuncia
sotto l’aspetto procedurale dell’art. 2 della Convenzione;
4 Ritiene che non c’è bisogno di esaminare la denuncia sulla base dell’art.
13 della Convenzione;
5 Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ai ricorrenti congiuntamente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva ai sensi
dell’art. 44 § 2 della Convenzione, il seguente importo che deve essere
convertito nella moneta nazionale dello Stato convenuto al tasso
applicabile alla data della liquidazione:
(i) 40,000 Euro (quarantamila euro) come danno non pecuniario, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dai ricorrenti a titolo
di imposta;
(ii) 1.300 Euro (milletrecento euro) per spese e costi, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta;
(b) che a partire dallo spirare del suddetto termine di tre mesi e fino al pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un
tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile
durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
6Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.
Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 15 gennaio 2009, ai sensi dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte. Søren Nielsen
Cancelliere
Christos Rozakis
Presidente
Conformemente all’art. 45 §2 della Convenzione e all’art. 74 § 2 del Regolamento della Corte, si allega alla presente sentenza l’opinione concordante del giudice Nicolaou.
Mi sembra che ciò che si richiede in primo luogo e urgentemente nel presente caso è una efficace protezione di polizia delle vittime, madre e figlia. Ciò non vuol dire che l’aiuto psichiatrico, insieme a misure di sostegno sociale, diretto nei confronti dell’esecutore del crimine non avrebbe dovuto essere tentato nella ricerca della migliore soluzione a ciò che era, ovviamente, una situazione difficile.
Non c’è naturalmente modo di sapere se un trattamento psichiatrico obbligatorio con un «approccio prevalentemente psicoterapeutico», come prescritto dall’esperto incaricato, sarebbe stato efficace almeno per prevenire la perdita della vita. Tuttavia, ciò che è importante qui è se le corti, e di prima istanza e di appello, hanno ritenuto necessario emanare tale ordine, descritto nella normativa rilevante come «misura di sicurezza». Bisogna considerare che le corti erano consapevoli dell’ambito legislativo in cui l’ordine avrebbe avuto effetto, comprese le possibili difficoltà per la sua applicazione a causa della mancanza di regole dettagliate. Nondimeno, dovevano attendersi il rispetto dell’ordine in mancanza del quale questo sarebbe stato privo di significato e di scopo. Non c’è stata, sfortunatamente, reale ottemperanza. Come affermato al par. 56 della sentenza, non è stato dimostrato «che il trattamento psichiatrico obbligatorio ordinato era stato gestito realmente e propriamente».
Indubbiamente, sarebbe stato utile avere regole specifiche che indicassero i passi pratici da compiere per l’esecuzione di un trattamento psichiatrico. Ma trovo difficile accettare che senza suddette regole l’ordine in questione fosse, fin dall’inizio, inefficace. Le autorità non hanno spiegato in modo convincente di aver fatto tutto il possibile per fornire un ambiente nel quale l’ordine potesse avere successo. Non c’è infatti alcuna indicazione che l’aiuto psichiatrico specialistico sia stato messo a disposizione di M.M. e non c’è neppure alcuna indicazione che siano stati fatti sforzi per dare esecuzione all’ordine. È stato detto che M.M. stesso era riluttante a cooperare; ma non si può presupporre che ciò sarebbe durato o che ciò avrebbe prevalso se, in un contesto adeguato, fosse stato disponibile un idoneo aiuto da parte di esperti. Quindi, non posso sottoscrivere il punto di vista, espresso al par. 42 della sentenza, che «in ogni caso qui la questione non è se le autorità abbiano agito illegittimamente o se vi sia stata la responsabilità di un agente dello Stato su qualunque base».
In Croazia, in base ad una regola fissata dalla giurisprudenza interna, il fatto che una persona nell’esercizio delle sue funzioni è in errore, sia per azioni che per omissioni, non rende lo Stato responsabile in sua vece del risarcimento a meno che non sia dimostrato «che c’era l’intenzione da parte delle autorità di causare un danno ad una persona terza o accettarne le conseguenze». Tale restrizione mi sembra incoerente con la piena responsabilità dello Stato che deve essere ritenuta una componente indispensabile nella protezione della vita ai sensi dell’art. 2.
Considerando le circostanze del presente caso, l’idea di responsabilità civile non deve essere collegata alle supposizioni su quale avrebbe dovuto essere la durata di un trattamento sufficiente perché se ne decretasse il successo o il fallimento. In assenza di reale esperienza, che avrebbe potuto essere ottenuta gestendo il trattamento in modo idoneo, non è stata possibile alcuna valutazione. Quindi, le disposizioni interne relative alla durata del trattamento non possono qui essere direttamente rilevanti; un problema che riguardi la durata nascerebbe solo se si dimostrasse positivamente che era stato richiesto un periodo più lungo di trattamento.
Infine e forse la cosa più rilevante, avrebbe dovuto essere chiaro, se i responsabili avessero riflettuto attentamente sulla situazione, che le vittime di omicidio avevano, dopo il rilascio di prigione di M.M., un bisogno imperativo della protezione della polizia senza la quale le loro vite sono rimaste in pericolo mortale. Purtroppo, niente è stato fatto in questa direzione e, pare, nessuno è stato ritenuto responsabile in alcun modo. In siffatte circostanze, la colpa individuale non avrebbe dovuto essere completamente esclusa adducendo motivazioni legate alle imperfezioni delle disposizioni legislative relative all’esecuzione degli ordini di trattamento psichiatrico.
Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.