Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2023.

Priimta 2023-11-09 · ECLI:EU:C:2023:835 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-376/22
Teismas
Court of Justice
Data
2023-11-09
ECLI
ECLI:EU:C:2023:835
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. PrechalTeisėjasF. BiltgenTeisėjas · pranešėjasN. WahlTeisėjasJ. PasserTeisėjasM.L. Arastey SahúnGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisA. Calot Escobar
institution_agentSaulius Lukas Kalėda
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 novembre 2023 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Articolo 3, paragrafo 4 – Deroga al principio della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Articolo 3, paragrafo 5 – Possibilità di notificare a posteriori provvedimenti che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione in caso di urgenza – Omessa notifica – Opponibilità di tali provvedimenti – Normativa di uno Stato membro che impone ai fornitori di piattaforme di comunicazione, siano essi stabiliti o meno nel suo territorio, un insieme di obblighi in materia di controllo e segnalazione dei contenuti asseritamente illeciti – Direttiva 2010/13/UE – Servizi di media audiovisivi – Servizio di piattaforme per la condivisione di video»

Nella causa C‑376/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 24 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2022, nel procedimento

Google Ireland Limited,

Meta Platforms Ireland Limited,

Tik Tok Technology Limited

contro

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria),

con l’intervento di:

Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl (relatore), J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 giugno 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2000/31

«(5)

Lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione nella Comunità è limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno, tali da rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Gli ostacoli derivano da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall’incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi. In assenza di un coordinamento e adeguamento delle legislazioni nei settori interessati, gli ostacoli possono essere giustificati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Non vi è certezza del diritto sull’ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro.

(...)

(...)

(...)

«La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri».
«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)

(...)».

«1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.

(...)

Direttiva 2010/13

«1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

a bis )

“servizio di piattaforma per la condivisione di video”, un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 [TFUE], ove l’obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ( GU 2002, L 108, pag. 33 )] e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

(...)».

«1. Ai fini della presente direttiva un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2000/31] è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro.

(...)

Direttiva (UE) 2015/1535

«e)

“regola relativa ai servizi”: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

(...)

(...)

«Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».

Diritto austriaco

«1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la gestione responsabile e trasparente delle segnalazioni da parte degli utenti dei seguenti contenuti presenti sulle piattaforme di comunicazione e il trattamento tempestivo di tali segnalazioni.

(...)

(...)».

«Ai fini della presente legge, si intende per:

(...)

(...)

(...)

(...)

«1. I prestatori di servizi devono istituire una procedura efficace e trasparente per la gestione e la risoluzione delle segnalazioni di presunti contenuti illeciti presenti sulla piattaforma di comunicazione.

(...)

(...)».

«I prestatori di servizi sono tenuti a redigere una relazione annuale o, nel caso di piattaforme di comunicazione con più di un milione di utenti registrati, semestrale, sulla gestione delle segnalazioni di presunti contenuti illeciti. La relazione deve essere presentata all’autorità di vigilanza entro un mese dalla fine del periodo di riferimento e, nel contempo, deve essere resa accessibile, in maniera permanente e agevole, sul sito Internet del prestatore».
«1. I prestatori di servizi designano un soggetto che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG (legge del 1991 sulle sanzioni amministrative, BGBl., 52/1991). Tale soggetto:

(...)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva [2000/31] debba essere interpretato nel senso che per provvedimento relativo ad un “determinato servizio della società dell’informazione” possa intendersi anche un provvedimento legislativo riguardante una categoria generalmente circoscritta di taluni servizi della società dell’informazione (quali le piattaforme di comunicazione) oppure se l’esistenza di un provvedimento ai sensi di detta disposizione richieda l’adozione di una decisione in relazione a un singolo caso specifico (ad esempio, relativo a una piattaforma di comunicazione nominativamente determinata).

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulle questioni seconda e terza

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno,

dev’essere interpretato nel senso che:

provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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