Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2022.

Priimta 2022-05-12 · ECLI:EU:C:2022:374 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-714/20
Teismas
Court of Justice
Data
2022-05-12
ECLI
ECLI:EU:C:2022:374
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasI. ZiemeleTeisėjas · pranešėjasT. von DanwitzTeisėjasP.G. XuerebGeneralinis advokatasT. ĆapetaKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

12 maggio 2022 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 201 – Debitori dell’imposta – IVA all’importazione – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 77, paragrafo 3 – Responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto e della società importatrice – Dazi doganali»

Nella causa C‑714/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia (Italia), con ordinanza del 17 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2020, nel procedimento

U.I. Srl

contro

Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da I. Ziemele, presidente di sezione, T. von Danwitz (relatore) e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva IVA

«(43)

È, altresì, opportuno che gli Stati membri abbiano piena facoltà di designare il debitore dell’imposta all’importazione.

«1. Quando i beni sono vincolati, al momento della loro entrata [nell’Unione], ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 156, 276 e 277, o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione o di transito esterno, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile soltanto nel momento in cui i beni sono svincolati da tali regimi o situazioni.

Tuttavia, quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali, prelievi agricoli o imposte di effetto equivalente istituiti nell’ambito di una politica comune, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità dei predetti dazi o prelievi.

«All’importazione l’IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione».

Codice doganale

«Ai fini del codice [doganale], si intende per:

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)».

«Chiunque può nominare un rappresentante doganale.

Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona».

«1. Un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito al vincolo di merci non unionali soggette a dazi all’importazione a uno dei regimi doganali seguenti:

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all’importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch’essa debitrice».

«Quando per l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo».

Diritto italiano

«L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate».
«Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:

(...)

(...)».

«L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’articolo 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo».
«L’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine».
«Si considerano “diritti doganali” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato».

«Al pagamento dell’imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell’articolo 56, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata.

Per il soddisfacimento dell’imposta, lo Stato, oltre ai privilegi stabiliti dalla legge, ha il diritto di ritenzione sulle merci che sono oggetto dell’imposta stessa.

Il diritto di ritenzione può essere esercitato anche per il soddisfacimento di ogni altro credito dello Stato inerente alle merci oggetto di operazioni doganali».

«Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del [decreto n. 633/1972], e successive modificazioni, si applicano a condizione:

(...)

«I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell’imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l’imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell’imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell’omesso pagamento dell’imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa».
«1. I diritti doganali sono accertati, liquidati e riscossi secondo le norme del [decreto n. 43/1973], e delle altre leggi in materia doganale, salvo che sia diversamente disposto dalle specifiche leggi che li riguardano.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Dica la [Corte] se l’articolo 201 della direttiva [IVA] nel disporre che “all’importazione l’IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione” debba interpretarsi nel senso che a quest’ultimo si imponga la emissione di una norma statuale in materia di IVA all’importazione (tributo di diritto interno: [sentenza del 17 luglio 2014, Equoland, C‑272/13 , EU:C:2014:2091 ]) che individui espressamente i soggetti obbligati al relativo versamento.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Sulla seconda questione

Sulla prima questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

Ziemele

von Danwitz

Xuereb

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 maggio 2022.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

La presidente della Sesta Sezione

I. Ziemele

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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