Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2019.

Priimta 2019-11-19 · ECLI:EU:C:2019:982 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-585/18
Teismas
Court of Justice
Data
2019-11-19
ECLI
ECLI:EU:C:2019:982
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasE. ReganTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasL.S. RossiTeisėjasE. JuhászTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasN. PiçarraTeisėjasR. SchianoGeneralinis advokatasE. TanchevKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 novembre 2019 (*1)

Indice

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Trattato UE

Carta

Direttiva 2000/78

Diritto polacco

Costituzione

Nuova legge sulla Corte suprema

Legge relativa all’organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi

Legge sulla KRS

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione nei procedimenti C‑624/18 e C‑625/18

Sulle questioni nella causa C‑585/18 e sulla seconda e terza questione nei procedimenti C‑624/18 e C‑625/18

Sulla competenza della Corte

Sull’eventuale non luogo a statuire

Sulla ricevibilità della seconda e della terza questione nei procedimenti C‑624/18 e C‑625/18

Sull’esame del merito della seconda e della terza questione nelle cause C‑624/18 e C‑625/18

Sulle spese

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Non discriminazione sulla base dell’età – Abbassamento dell’età per il pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Articolo 9, paragrafo 1 – Diritto di ricorso – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio di indipendenza dei giudici – Creazione di una nuova sezione all’interno del Sąd Najwyższy (Corte suprema), competente segnatamente per le cause relative al collocamento a riposo dei giudici di tale organo giurisdizionale – Sezione composta da giudici nominati ex novo dal presidente della Repubblica di Polonia su proposta del Consiglio nazionale della magistratura – Indipendenza di tale Consiglio – Potere di disapplicare la normativa nazionale non conforme al diritto dell’Unione – Primato del diritto dell’Unione»

Nelle cause riunite C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18,

aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Corte suprema (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), Polonia], con decisioni del 30 agosto 2018 (C‑585/18) e del 19 settembre 2018 (C‑624/18 e C‑625/18), pervenute in cancelleria il 20 settembre 2018 (C‑585/18) e il 3 ottobre 2018 (C‑624/18 e C‑625/18), nei procedimenti

A.K.

contro

Krajowa Rada Sądownictwa (C‑585/18),

e

CP (C‑624/18),

DO (C‑625/18)

contro

Sąd Najwyższy,

con l’intervento di:

Prokurator Generalny , rappresentato dalla Prokuratura Krajowa,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Prechal (relatrice), E. Regan, P.G. Xuereb e L.S. Rossi, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità, e R. Schiano, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 19 marzo e del 14 maggio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Trattato UE

«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».
«La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».

Carta

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (…)

(…)».

«1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati.
«Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».

Direttiva 2000/78

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate (…) [sul]l’età (…), per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
«Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1».
«Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative (…) finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva».

Diritto polacco

Costituzione

«La [KRS] è garante dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici».

«1. La [KRS] è composta:

(…)

Nuova legge sulla Corte suprema

«1. I giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] sono collocati a riposo il giorno del compimento del 65° anno di età, salvo il caso in cui, nel periodo compreso tra dodici e sei mesi prima di tale data, essi rendano una dichiarazione indicante la loro volontà di continuare ad esercitare le loro funzioni e presentino un certificato, redatto in conformità alle condizioni applicabili ai candidati alla carriera di magistrato giudicante, attestante che il loro stato di salute consente loro di esercitare le funzioni di giudice, a condizione che [il presidente della Repubblica] autorizzi la proroga delle loro funzioni presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

1 bis. Prima di concedere tale autorizzazione, il [presidente della Repubblica] chiede il parere [della KRS]. [La KRS] trasmette il proprio parere al [presidente della Repubblica] entro 30 giorni dalla data in cui è stata da esso invitata a pronunciarsi. Ove [la KRS] non trasmetta il proprio parere entro il termine di cui alla seconda frase, il parere si considera favorevole.

1 ter. Nell’emanare il parere di cui al paragrafo 1 bis, [la KRS] tiene conto dell’interesse del sistema giudiziario o di un interesse sociale rilevante, in particolare della razionale assegnazione dei membri del [Sąd Najwyższy (Corte suprema) o delle esigenze legate al carico di lavoro di determinate sezioni del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

(…)

«Il [presidente della Repubblica] dà atto della data in cui il giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] va o è collocato in pensione».
«I giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che hanno compiuto l’età di 65 anni alla data di entrata in vigore della presente legge o che compiranno tale età entro tre mesi dalla medesima data sono collocati a riposo dal giorno successivo alla scadenza di detto termine di tre mesi, a meno che, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, non presentino la dichiarazione e il certificato di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e il [presidente della Repubblica] non li autorizzi a continuare ad esercitare le loro funzioni di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. (…)».
«Per quanto concerne la Sezione disciplinare e i giudici che la compongono, i poteri del primo presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] come definiti:
«Rientrano nella competenza della Sezione disciplinare le seguenti controversie:

(…)

«Le controversie in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale che coinvolgono giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e le controversie concernenti il pensionamento di giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] sono decise:
«L’Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych [Sezione per il lavoro e la previdenza sociale] è competente a conoscere delle controversie in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale (…)».

«Articolo 131

Fino all’avvenuta nomina di tutti i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] chiamati a comporre la Sezione disciplinare, gli altri giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] non possono essere trasferiti a un posto presso tale Sezione.

(…)

Articolo 134

Alla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] assegnati alla Sezione per il lavoro, la previdenza sociale e gli affari pubblici sono assegnati alla Sezione per il lavoro e la previdenza sociale».

«I giudici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano posizioni in altre sezioni del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] possono essere trasferiti alla Sezione disciplinare. Fino alla data in cui tutti i giudici della Sezione disciplinare della Corte suprema saranno stati nominati per la prima volta, i giudici che esercitano funzioni in un’altra sezione del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] possono trasmettere [alla KRS] richiesta di trasferimento alla Sezione disciplinare, dopo aver ottenuto il consenso del primo presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e del presidente del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] che dirige i lavori della Sezione disciplinare nonché del presidente della sezione in cui il giudice richiedente il trasferimento esercita le sue funzioni. Su proposta [della KRS], il [presidente della Repubblica] nomina un giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] nell’ambito della Sezione disciplinare sino a quando tutti i posti vacanti in tale sezione non saranno stati coperti per la prima volta».

Legge relativa all’organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi

Legge sulla KRS

«1. «La Dieta elegge, tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], degli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e militari, 15 membri [della KRS] per un mandato congiunto della durata di quattro anni.
«1. Se più candidati hanno presentato domanda per il posto di giudice o uditore giudiziario, il gruppo stila un elenco di candidati raccomandati.
«Se più candidati hanno presentato domanda per una posizione di giudice, [la KRS] esamina e valuta congiuntamente tutte le candidature depositate. In tale ipotesi, [la KRS] adotta una risoluzione comprendente le sue decisioni relative alla presentazione di una proposta di nomina alla posizione di giudice, nei confronti di tutti i candidati».
«1. Un candidato può proporre impugnazione dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della decisione [della KRS], salvo diversamente previsto da disposizioni specifiche. (…)

1 bis. Nel caso di controversie individuali concernenti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], può essere proposta impugnazione presso il [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)]. In tali casi, è precluso il ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Un’impugnazione proposta presso il [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] non può fondarsi sulla presunta erronea valutazione circa il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di cui si è tenuto conto ai fini dell’adozione della decisione sulla presentazione delle proposte di nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

1 ter. Salvo che la deliberazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, sia stata impugnata da tutti i partecipanti alla procedura, in controversie individuali concernenti la nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], la suddetta deliberazione diviene definitiva nella parte in cui concerne la decisione di presentare una proposta di nomina a giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e nella parte in cui concerne la decisione di non presentare una proposta di nomina a giudice della medesima Corte, limitatamente ai partecipanti alla procedura che non hanno proposto impugnazione.

«Il mandato dei membri [della KRS] di cui all’articolo 187, paragrafo 1, punto 2, della [Costituzione], eletti in forza delle disposizioni vigenti, si protrae sino al giorno precedente l’inizio del mandato dei nuovi membri [della KRS], ma non eccede i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che esso sia precedentemente cessato per scadenza del mandato».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l’articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, di nuova istituzione, competente a pronunciarsi sul ricorso di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e formata esclusivamente da giudici scelti da un’autorità nazionale preposta a vigilare sull’indipendenza degli organi giurisdizionali [(KRS)], la quale, in considerazione del suo modello istituzionale di organizzazione e delle modalità di funzionamento, non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo, è un organo giurisdizionale indipendente ai sensi del diritto dell’Unione.

«1)

Se l’articolo 47 della [Carta], in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, della [direttiva 2000/78], debba essere interpretato nel senso che, nel caso della proposizione, dinanzi ad un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, di un ricorso fondato sulla censura relativa alla violazione del divieto di discriminazione in ragione dell’età nei confronti di un giudice dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, unitamente alla domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, tale organo, al fine di garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione mediante l’adozione di un provvedimento provvisorio previsto dal diritto nazionale, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che riservano la competenza nella causa in cui è stato proposto il ricorso a una sezione del medesimo organo giurisdizionale, la quale non è operativa a causa della mancata nomina dei giudici che ne fanno parte.

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione nei procedimenti C‑624/18 e C‑625/18

Sulle questioni nella causa C‑585/18 e sulla seconda e terza questione nei procedimenti C‑624/18 e C‑625/18

Sulla competenza della Corte

Sull’eventuale non luogo a statuire

Sulla ricevibilità della seconda e della terza questione nei procedimenti C‑624/18 e C‑625/18

Sull’esame del merito della seconda e della terza questione nelle cause C‑624/18 e C‑625/18

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che controversie relative all’applicazione del diritto dell’Unione possano ricadere nella competenza esclusiva di un organo che non costituisce un giudice indipendente e imparziale, ai sensi della prima di tali disposizioni. Ciò si verifica quando le condizioni oggettive nelle quali è stato creato l’organo di cui trattasi e le caratteristiche del medesimo nonché il modo in cui i suoi membri sono stati nominati siano idonei a generare dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti e, pertanto, possano portare a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di detto organo, tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare a detti singoli in una società democratica. Spetta al giudice del rinvio determinare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di cui dispone, se ciò accada con riferimento a un organo come la Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema).

In una tale ipotesi, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare la disposizione di diritto nazionale che riservi a detto organo la competenza a conoscere delle controversie di cui ai procedimenti principali, di modo che esse possano essere esaminate da un giudice che soddisfi i summenzionati requisiti di indipendenza e di imparzialità e che sarebbe competente nella materia interessata se la suddetta disposizione non vi ostasse.

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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