Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 15 gennaio 2020.

Priimta 2020-01-15 · ECLI:EU:C:2020:7 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Teismas
Court of Justice
Data
2020-01-15
ECLI
ECLI:EU:C:2020:7
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 15 gennaio 2020 (

Causa C‑520/18

Ordre des barreaux francophones et germanophone,

Académie Fiscale ASBL,

UA,

Liga voor Mensenrechten ASBL,

Ligue des Droits de l’Homme ASBL,

VZ,

WY,

XX

contro

Conseil des ministres,

con l’intervento di:

Child Focus

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio)

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 4, 6, 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1 – Obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all’ubicazione – Efficacia delle indagini penali e altri obiettivi di interesse pubblico»

I. Contesto normativo

«1. Fatta salva la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel [legge dell’8 dicembre 1992 sulla protezione della vita privata in materia di trattamento dei dati personali], i fornitori di servizi di telefonia pubblica, compresi quelli via Internet, di accesso a Internet e di posta elettronica su Internet, gli operatori che forniscono reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, nonché gli operatori che forniscono uno di tali servizi, conservano i dati di cui al paragrafo 3, che sono da essi generati o trattati nell’ambito della fornitura dei rispettivi servizi di comunicazione.

Il contenuto delle comunicazioni non è disciplinato dal presente articolo.

(…)

1 o

le autorità giudiziarie, nell’ambito della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di reati, per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 46 bis e 88 bis del code d’instruction criminelle [codice di procedura penale] e nel rispetto delle condizioni previste da tali disposizioni;

2 o

i servizi di intelligence e di sicurezza, per la realizzazione di missioni di informazione che prevedono l’impiego dei metodi di raccolta di dati di cui agli articoli 16/2, 18/7 e 18/8 della loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de Sécurité [ (

3 o

gli ufficiali di polizia giudiziaria dell’Institut [belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Istituto belga dei servizi postali e delle telecomunicazioni, Belgio); in prosieguo anche solo: l’«Istituto»], nell’ambito della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di reati che costituiscono una violazione delle [norme di sicurezza delle reti] e del presente articolo;

4 o

i servizi di emergenza che prestano assistenza in loco, quando, in seguito a una chiamata d’emergenza, non ottengono dal fornitore o dall’operatore interessato i dati identificativi del chiamante (…) oppure ottengono dati incompleti o inesatti. Possono richiedersi solamente i dati identificativi del chiamante e non oltre le 24 ore successive alla chiamata;

5 o

l’ufficiale di polizia giudiziaria della Cellule des personnes disparues de la Police Fédérale [Cellula “Persone scomparse” della Polizia federale, Belgio], nell’ambito delle proprie funzioni di soccorso a persone in stato di pericolo, di ricerca di persone la cui scomparsa desti sospetti e in presenza di circostanze o indizi gravi che indichino che l’integrità fisica della persona scomparsa è in pericolo imminente. Solamente i dati di cui al paragrafo 3, primo e secondo comma, riguardanti la persona scomparsa e conservati nel corso delle 48 ore che precedono la richiesta dei dati possono essere richiesti all’operatore o al fornitore interessato per mezzo di un’autorità di polizia designata dal Re;

6 o

il Service de médiation pour les télécommunications [Servizio di mediazione per le telecomunicazioni, Belgio], al fine di identificare la persona che abbia fatto un uso illecito di una rete o di un servizio di comunicazione elettronica (…). Possono richiedersi solamente i dati identificativi.

I fornitori e gli operatori di cui al paragrafo 1, primo comma, assicurano che i dati di cui al paragrafo 3 siano accessibili senza alcuna limitazione a partire dal Belgio e che tali dati e qualsiasi altra informazione necessaria che riguardi detti dati siano trasmessi senza indugio ed esclusivamente alle autorità di cui al presente paragrafo.

Fatte salve altre disposizioni di legge, i fornitori e gli operatori di cui al paragrafo 1, primo comma, non possono utilizzare i dati conservati ai sensi del paragrafo 3 per altre finalità.

I dati relativi all’accesso e alla connessione dell’apparecchiatura terminale alla rete e al servizio, nonché i dati relativi all’ubicazione di tale apparecchiatura, compreso il punto del terminale della rete, sono conservati per dodici mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

I dati delle comunicazioni, ad eccezione del loro contenuto, comprese la loro origine e destinazione, sono conservati per dodici mesi a partire dalla data della comunicazione.

Il Re stabilisce, con decreto del Conseil de ministres [Consiglio dei ministri, Belgio], su proposta del Ministre de la Justice [Ministro della Giustizia, Belgio] e del Ministre e previo parere della Commission de la protection de la vie privée [Commissione per la protezione della vita privata, Belgio] e dell’Istituto, i dati che devono essere conservati per ciascuna delle categorie di cui ai commi dal primo al terzo, nonché i requisiti che tali dati devono osservare.

1 o

garantiscono che i dati conservati siano della stessa qualità e siano soggetti agli stessi standard di sicurezza e tutela dei dati in rete;

2°

curano che i dati conservati siano oggetto di adeguate misure tecniche e organizzative intese a proteggerli da una distruzione accidentale o illecita, da perdita o alterazione accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti;

3°

garantiscono che l’accesso ai dati conservati per rispondere alle richieste delle autorità di cui al paragrafo 2 sia effettuato esclusivamente da uno o più membri della Cellula di coordinamento di cui all’articolo 126/1, paragrafo 1;

4°

conservano i dati nel territorio dell’Unione europea;

5°

predispongono misure di protezione tecnologica che rendono i dati conservati, a partire della loro registrazione, illeggibili e inutilizzabili da parte di chiunque non sia autorizzato ad avervi accesso;

6°

distruggono i dati conservati su qualsiasi supporto allo scadere del termine per la loro conservazione stabilito al paragrafo 3, fatti salvi gli articoli 122 e 123;

7°

garantiscono una tracciabilità dell’utilizzazione dei dati conservati per ciascuna richiesta di dati presentata dalle autorità di cui al paragrafo 2.

La tracciabilità di cui al comma precedente è assicurata tramite un registro. L’Istituto e la Commissione per la protezione della vita privata possono consultare detto registro oppure richiederne copia integrale o parziale. L’Istituto e la Commissione per la protezione della vita privata stipulano un protocollo di collaborazione relativo alla consultazione e al controllo del contenuto del registro.

Tali statistiche comprendono in particolare:

1 o

i casi in cui sono state trasmesse informazioni alle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile,

2°

il tempo trascorso fra la data in cui le informazioni sono state conservate e la data in cui le autorità competenti ne hanno richiesto la trasmissione,

3°

i casi in cui non è stato possibile soddisfare le richieste di dati.

Tali statistiche non possono contenere dati personali.

(…)».

«1. Tra gli operatori e i fornitori di cui all’articolo 126, paragrafo 1, primo comma, è costituita una Cellula di coordinamento responsabile per la fornitura alle autorità belghe autorizzate dalla legge, su loro richiesta, di dati conservati ai sensi degli articoli 122, 123 e 126, dei dati identificativi del chiamante ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, primo comma, o dei dati che possono essere richiesti ai sensi degli articoli 46 bis, 88 bis e 90 ter del codice di procedura penale e degli articoli 18/7, 18/8, 18/16 e 18/17 della [legge del 1998].

(…)

(…)

(…)

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il dipendente preposto alla protezione dei dati personali agisce in modo indipendente e ha accesso a tutti i dati personali trasmessi alle autorità, nonché a tutti i locali del fornitore o dell’operatore a tal fine rilevanti.

(…)

(…)

2°

i requisiti che la Cellula di coordinamento deve rispettare, tenuto conto della situazione degli operatori e fornitori che ricevono un numero limitato di richieste da parte delle autorità giudiziarie, non hanno una sede in Belgio o operano principalmente dall’estero;

3°

le informazioni che devono essere fornite all’Istituto e alla Commissione per la protezione della vita privata ai sensi dei paragrafi 1 e 3, nonché le autorità che hanno accesso a tali informazioni;

4°

le altre norme che disciplinano la collaborazione degli operatori e dei fornitori di cui all’articolo 126, paragrafo 1, primo comma, con le autorità belghe o con alcune di esse, per trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1, ivi compresi, se necessario e per autorità interessata, la forma e il contenuto della richiesta.

(…)».

«1. Nell’ambito di indagini volte all’accertamento di delitti gravi e altri delitti, il procureur du Roi [procuratore del Re, Belgio] può, con decisione motivata e scritta, ricorrendo all’occorrenza all’operatore di una rete di comunicazione elettronica o al fornitore di un servizio di comunicazione elettronica o a un’autorità di polizia designata dal Re, procedere o far procedere, sulla base di tutti i dati in suo possesso o tramite accesso ai fascicoli dei clienti dell’operatore o del fornitore del servizio:

1 o

all’identificazione dell’abbonato o dell’utente abituale di un servizio di comunicazione elettronica o del mezzo di comunicazione elettronica utilizzato;

2°

all’identificazione dei servizi di comunicazione elettronica a cui una determinata persona sia abbonata o che siano da essa abitualmente utilizzati.

La motivazione deve riflettere la proporzionalità [del provvedimento], tenuto conto del rispetto della vita privata, e il [suo] carattere sussidiario rispetto a ogni altro dovere di indagine.

In casi di estrema urgenza, ogni ufficiale di polizia giudiziaria può, previo accordo verbale del procuratore del Re e con decisione motivata e scritta, richiedere i suddetti dati. L’ufficiale di polizia giudiziaria comunica tale decisione motivata e scritta nonché le informazioni raccolte nell’arco di 24 ore al procuratore del Re e motiva per il resto l’estrema urgenza.

Per reati che non possono comportare la detenzione correttiva principale di un anno o una pena superiore, il procuratore del Re o, in caso di estrema urgenza, l’ufficiale di polizia giudiziaria possono richiedere solo i dati di cui al primo comma relativi a un periodo di tempo corrispondente ai sei mesi che precedono la loro decisione.

(…)

Chiunque, in ragione delle sue funzioni, abbia conoscenza del provvedimento o vi abbia concorso, è tenuto al segreto. Le violazioni del segreto sono punite secondo quanto previsto dall’articolo 458 del codice penale.

Il rifiuto di trasmissione dei dati è sanzionato con una pena pecuniaria da EUR 26 a EUR 10000».

«1. Se constano indizi gravi che i reati sono tali da comportare la detenzione correttiva principale di un anno o una pena superiore, e quando ritenga che sussistano circostanze che rendono il rilevamento di comunicazioni elettroniche o la localizzazione della loro origine o destinazione necessari per la determinazione della verità, il giudice istruttore può far procedere, ricorrendo all’occorrenza, direttamente o per il tramite di un’autorità di polizia designata dal Re, all’assistenza tecnica dell’operatore di una rete di comunicazione elettronica o del fornitore di un servizio di comunicazione elettronica:

1 o

al rilevamento dei dati relativi al traffico di mezzi di comunicazione elettronica a partire dai quali o verso i quali sono inviate o sono state inviate comunicazioni elettroniche;

2°

alla localizzazione dell’origine o della destinazione di comunicazioni elettroniche.

Nei casi di cui al primo comma, per ogni mezzo di comunicazione elettronica di cui siano rilevati i dati relativi alle chiamate e di cui sia localizzata l’origine o la destinazione della telecomunicazione devono essere indicati e messi a verbale il giorno, l’ora, la durata e, se necessario, il luogo della comunicazione elettronica.

Il giudice istruttore, con ordinanza motivata, indica le circostanze di fatto che giustificano l’adozione del provvedimento, la sua proporzionalità, tenuto conto del rispetto della vita privata, e il suo carattere sussidiario rispetto a ogni altro dovere di indagine.

Egli determina ugualmente l’efficacia temporale del provvedimento, non potendo tale durata eccedere i due mesi a decorrere dalla data dell’ordinanza, salvo rinnovo, e, all’occorrenza, il periodo anteriore cui l’ordinanza si applica ai sensi del paragrafo 2.

(…)

L’esecuzione del provvedimento non può avvenire senza che ne siano informati, a seconda del caso, il presidente dell’ordine degli avvocati o il rappresentante dell’ordine provinciale dei medici. Il giudice istruttore informa queste stesse persone degli elementi che ritiene essere coperti dal segreto professionale. Tali elementi non devono essere messi a verbale.

4. (…)

Chiunque, in ragione delle sue funzioni, abbia conoscenza del provvedimento o vi abbia concorso, è tenuto al segreto. Le violazioni del segreto sono punite secondo quanto previsto dall’articolo 458 del codice penale.

(…)».

«I servizi di intelligence e di sicurezza possono ricercare, raccogliere, ricevere e trattare informazioni e dati personali che possono essere utili all’esercizio delle loro funzioni e tenere aggiornata una documentazione relativa, in particolare, a eventi, gruppi e persone che rivestono un interesse per l’esercizio delle loro funzioni.

Le informazioni contenute nella documentazione devono essere rilevanti per le finalità d’archivio e limitarsi alle esigenze connesse a dette finalità.

I servizi di intelligence e di sicurezza garantiscono la sicurezza dei dati delle proprie fonti e di quelle che forniscono informazioni e dati personali a tali fonti.

Gli agenti dei servizi di intelligence e di sicurezza hanno accesso a notizie, informazioni e dati personali raccolti e trattati dal rispettivo servizio, a condizione che siano utili all’esercizio delle loro funzioni o mansioni».

«1. I metodi specifici di raccolta di dati di cui all’articolo 18/2, paragrafo 1, possono essere impiegati, tenuto conto della minaccia potenziale di cui all’articolo 18/1, quando i metodi ordinari di raccolta di dati non sono considerati sufficienti per garantire il reperimento delle informazioni necessarie alla realizzazione di una missione di intelligence. Il metodo specifico deve essere scelto in funzione della gravità della minaccia potenziale in relazione alla quale viene impiegato.

Il metodo specifico può essere impiegato solo in seguito a decisione scritta e motivata del dirigente del servizio e previa notifica di detta decisione alla Commissione.

1 o

la natura del metodo specifico;

2°

a seconda dei casi, le persone fisiche o giuridiche, le associazioni o i gruppi, gli oggetti, i luoghi, gli eventi o le informazioni che il metodo specifico concerne;

3°

la minaccia potenziale che giustifica il metodo specifico;

4°

le circostanze di fatto che giustificano il metodo specifico, la motivazione in termini di sussidiarietà e di proporzionalità, incluso il collegamento tra gli elementi di cui ai punti 2° e 3°;

5°

il periodo durante il quale il metodo specifico può essere impiegato, a decorrere dalla notifica della decisione alla Commissione;

(…)

9°

all’occorrenza, gli indizi gravi che dimostrino che l’avvocato, il medico o il giornalista concorre o ha concorso, personalmente e attivamente, al sorgere e allo svilupparsi della minaccia potenziale;

10°

nei casi in cui si applica l’articolo 18/8, la motivazione della durata del periodo a cui la raccolta dei dati fa riferimento;

(…)

«1. I servizi di intelligence e di sicurezza possono, nell’interesse dell’esercizio delle proprie funzioni e a tal fine richiedendo, se necessario, l’assistenza tecnica dell’operatore di una rete di comunicazioni elettroniche o del fornitore di un servizio di comunicazione elettronica, procedere o far procedere:

1 o

al rilevamento dei dati di traffico dei mezzi di comunicazione elettronica a partire dai quali o verso i quali sono inviate o sono state inviate comunicazioni elettroniche;

2°

alla localizzazione dell’origine o della destinazione di comunicazioni elettroniche.

(…)

1 o

nel caso di minacce potenziali derivanti da un’attività riconducibile a organizzazioni criminali o organizzazioni settarie pericolose, il dirigente del servizio, nella sua decisione, può richiedere solo i dati relativi al periodo di tempo corrispondente ai sei mesi che precedono l’adozione di detta decisione;

2°

nel caso di minacce potenziali diverse da quelle di cui ai punti 1 o e 3°, il dirigente del servizio, nella sua decisione, può richiedere i dati relativi al periodo di tempo corrispondente ai nove mesi che precedono l’adozione di detta decisione;

3°

nel caso di minacce potenziali derivanti da un’attività riconducibile a terrorismo o estremismo, il dirigente del servizio, nella sua decisione, può richiedere i dati relativi al periodo di tempo corrispondente ai dodici mesi che precedono l’adozione di detta decisione.

(…)».

II. Fatti e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, letto in combinato disposto con il diritto alla sicurezza, quale garantito dall’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “Carta”], e con il diritto al rispetto dei dati di carattere personale, quale garantito dagli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede un obbligo generale per gli operatori e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare i dati relativi al traffico e all’ubicazione ai sensi della direttiva 2002/58/CE, da essi generati o trattati nel quadro della fornitura di detti servizi, normativa nazionale che non si prefigge come obiettivo esclusivamente la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di fatti di criminalità grave, ma anche la garanzia della sicurezza nazionale, della difesa del territorio e della sicurezza pubblica, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di fatti diversi da quelli di criminalità grave o la prevenzione dell’uso non autorizzato dei sistemi di comunicazione elettronica, oppure la realizzazione di altro obiettivo identificato dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU 2016, L 119, pag. 1 )], e che è inoltre soggetta alle garanzie che essa stessa specifica per quanto concerne la conservazione dei dati e la loro consultazione.

III. Procedimento dinanzi alla Corte

IV. Analisi

a) Il carattere sproporzionato di una conservazione generalizzata e indifferenziata

Tali dati (

b) La possibilità di una conservazione mirata dei dati

a) La sentenza Tele2 Sverige e Watson

b) La sentenza Ministerio Fiscal

a) I requisiti della conservazione dei dati

b) Le condizioni dell’accesso delle autorità pubbliche ai dati conservati

V. Conclusione

«1)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in combinato disposto con gli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:

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