Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 12 maggio 2021.

Priimta 2021-05-12 · ECLI:EU:T:2021:252 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
T-816/17
Teismas
General Court
Data
2021-05-12
ECLI
ECLI:EU:T:2021:252
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. van der WoudeTeisėjas · pranešėjasV. TomljenovićTeisėjasA. MarcoulliKanclerisS. Spyropoulos
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

12 maggio 2021 (*1)

«Aiuti di Stato – Aiuto al quale il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegittimo e ne ordina il recupero – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Prezzo di trasferimento – Vantaggio fiscale selettivo – Metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento – Analisi funzionale»

Nelle cause T‑816/17 e T‑318/18,

Granducato di Lussemburgo , rappresentato da T. Uri, in qualità di agente, assistito da D. Waelbroeck, A. Steichen e J. Bracker, avvocati,

ricorrente nella causa T‑816/17,

sostenuto da

Irlanda , rappresentata da J. Quaney e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da P. Gallagher, SC, B. Doherty, barrister, e S. Kingston, SC,

interveniente nella causa T‑816/17,

Amazon EU Sàrl , con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

Amazon.com, Inc ., con sede a Seattle, Washington (Stati Uniti),

rappresentate da D. Paemen, M. Petite e A. Tombiński, avvocati,

ricorrenti nella causa T‑318/18,

contro

Commissione europea , rappresentata, nella causa T‑816/17, da P. Stancanelli, P.-J. Loewenthal e F. Tomat, in qualità di agenti, assistiti da M. Chammas, avvocata, e, nella causa T‑318/18, da P.-J. Loewenthal e F. Tomat,

convenuta,

aventi ad oggetto le domande ex articolo 263 TFUE dirette all’annullamento della decisione (UE) 2018/859 della Commissione, del 4 ottobre 2017, relativa all’aiuto di stato SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Amazon ( GU 2018, L 153, pag. 1 ),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, V. Tomljenović (relatrice) e A. Marcoulli, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 e del 6 marzo 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti

A. Sulla decisione anticipata in materia fiscale (ruling fiscale) in questione

«1)

calcolare e attribuire a LuxOpCo il “rendimento di LuxOpCo” di un importo pari a quello inferiore tra: a) [ riservato ] (

«(…) Signore,

[d]opo aver preso atto della lettera del 31 ottobre 2003, indirizzatami [dal vostro consulente fiscale], nonché della vostra lettera del 23 ottobre 2003 che illustra la vostra posizione riguardo al trattamento fiscale in Lussemburgo in vista delle vostre attività future, sono lieto di informarvi che posso approvare il contenuto di entrambe le lettere (…)».

B. Sul procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione

C. Sulla decisione impugnata

1) Sulla constatazione principale del vantaggio

2) Sulle constatazioni in via subordinata del vantaggio

II. Procedimento e conclusioni delle parti

A. Sul procedimento nella causa T‑816/17

B. Sul procedimento nella causa T‑318/18

C. Sulla riunione delle cause e sulla fase orale del procedimento

III. In diritto

A. Sulla riunione delle cause T‑816/17 e T‑318/18 alla luce della decisione che definisce il giudizio

B. Sui motivi e gli argomenti invocati

1) Sulla rilevanza, nel tempo, di talune linee guida dell’OCSE utilizzate dalla Commissione ai fini dell’applicazione del TNMM

2) Sui presunti errori commessi dalla Commissione in sede di applicazione del TNMM nella decisione impugnata

i) Sull’analisi funzionale e la scelta, da parte della Commissione, della LuxSCS in quanto parte da sottoporre a test

ii) Sulla remunerazione calcolata dalla Commissione per la LuxSCS partendo dalla premessa che essa era la parte da sottoporre a test

3) Conclusione sulla constatazione principale

1) Sull’esercizio, da parte della LuxOpCo, di funzioni cosiddette «uniche e di valore»

i) Sulle funzioni svolte dalla LuxOpCo per quanto riguarda i beni immateriali (sezione 9.2.1.2.1 e considerando da 449 a 472 della decisione impugnata)

«Concessione di licenza di proprietà intellettuale esclusiva»

[LuxSCS] concede in maniera irrevocabile alla [LuxOpCo], in forza di tutti i diritti di proprietà intellettuale della [LuxSCS] su o compresa la proprietà intellettuale della [LuxSCS], attualmente esistenti o futuri, i seguenti diritto unico ed esclusivo e licenza sulla proprietà intellettuale della [LuxSCS] per la durata [dell’accordo di licenza], (...)».

ii) Sulle funzioni svolte dalla LuxOpCo nell’ambito delle attività di vendita al dettaglio e di servizi del gruppo Amazon in Europa (sezione 9.2.1.2.2 e considerando da 473 a 499 della decisione impugnata)

iii) Sui beni utilizzati dalla LuxOpCo (considerando da 500 a 505 della decisione impugnata)

iv) Sui rischi assunti dalla LuxOpCo (considerando da 506 a 517 della decisione impugnata)

v) Conclusioni sull’analisi funzionale della LuxOpCo

2) Sulla scelta del metodo

3) Sulla dimostrazione che la remunerazione della LuxOpCo avrebbe dovuto essere più elevata a causa dell’utilizzo del metodo di ripartizione degli utili (applicazione dell’analisi del contributo)

Sulle spese

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

van der Woude

Tomljenović

Marcoulli

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 maggio 2021.

Firme

Indice

I. Fatti

A. Sulla decisione anticipata in materia fiscale (ruling fiscale) in questione

B. Sul procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione

C. Sulla decisione impugnata

a) Sulla presentazione del gruppo Amazon

b) Sulla presentazione del ruling fiscale in questione

c) Sulla presentazione del quadro giuridico nazionale applicabile

d) Sulla presentazione del quadro dell’OCSE relativamente ai prezzi di trasferimento

a) Sull’analisi dell’esistenza di un vantaggio

1) Sulla constatazione principale del vantaggio

2) Sulle constatazioni in via subordinata del vantaggio

b) Sulla selettività della misura

c) Sull’individuazione del beneficiario dell’aiuto

II. Procedimento e conclusioni delle parti

A. Sul procedimento nella causa T‑816/17

B. Sul procedimento nella causa T‑318/18

C. Sulla riunione delle cause e sulla fase orale del procedimento

III. In diritto

A. Sulla riunione delle cause T‑816/17 e T‑318/18 alla luce della decisione che definisce il giudizio

B. Sui motivi e gli argomenti invocati

a) Sulla determinazione delle condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel contesto delle misure fiscali nazionali

b) Sull’onere della prova

c) Sull’intensità del controllo che deve essere esercitato dal Tribunale

a) Sulla ricevibilità di taluni argomenti dell’Irlanda per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio

b) Sulla fondatezza dei motivi e degli argomenti del Granducato di Lussemburgo e di Amazon concernenti la constatazione principale del vantaggio

1) Sulla rilevanza, nel tempo, di talune linee guida dell’OCSE utilizzate dalla Commissione ai fini dell’applicazione del TNMM

2) Sui presunti errori commessi dalla Commissione in sede di applicazione del TNMM nella decisione impugnata

i) Sull’analisi funzionale e la scelta, da parte della Commissione, della LuxSCS in quanto parte da sottoporre a test

ii) Sulla remunerazione calcolata dalla Commissione per la LuxSCS partendo dalla premessa che essa era la parte da sottoporre a test

3) Conclusione sulla constatazione principale

a) Osservazioni preliminari sulle tre constatazioni sussidiarie

b) Sulla prima constatazione sussidiaria concernente il vantaggio

1) Sull’esercizio, da parte della LuxOpCo, di funzioni cosiddette «uniche e di valore»

i) Sulle funzioni svolte dalla LuxOpCo per quanto riguarda i beni immateriali (sezione 9.2.1.2.1 e considerando da 449 a 472 della decisione impugnata)

ii) Sulle funzioni svolte dalla LuxOpCo nell’ambito delle attività di vendita al dettaglio e di servizi del gruppo Amazon in Europa (sezione 9.2.1.2.2 e considerando da 473 a 499 della decisione impugnata)

v) Conclusioni sull’analisi funzionale della LuxOpCo

2) Sulla scelta del metodo

3) Sulla dimostrazione che la remunerazione della LuxOpCo avrebbe dovuto essere più elevata a causa dell’utilizzo del metodo di ripartizione degli utili (applicazione dell’analisi del contributo)

c) Sulla seconda constatazione sussidiaria concernente il vantaggio

d) Sulla terza constatazione sussidiaria concernente il vantaggio Sulle spese

(*1) Lingue processuali: inglese e francese.

(

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