Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 novembre 2018.

Priimta 2018-11-15 · ECLI:EU:C:2018:917 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-648/17
Teismas
Court of Justice
Data
2018-11-15
ECLI
ECLI:EU:C:2018:917
Originalas
EUR-Lex ↗
Teisėjas · pranešėjasA. ArabadjievTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasS. RodinGeneralinis advokatasY. BotKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

15 novembre 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Sinistro che coinvolge due veicoli fermi in un parcheggio – Danno materiale cagionato ad un veicolo da un passeggero del veicolo adiacente nell’aprire la portiera di quest’ultimo»

Nella causa C‑648/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 13 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2017, nel procedimento

« BTA Baltic Insurance Company » AS , già «Balcia Insurance» SE,

contro

«Baltijas apdrošināšanas Nams» AS,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:

(…)

(…)».

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure».
«Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:

sia considerata, per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], senza effetto per quanto riguarda l’azione dei terzi vittime di un sinistro.

(…)».

«I membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall’assicurazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell’assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone».

Diritto lettone

«Ai sensi della presente legge, s’intende per:

(…)

(…)».

«1. L’oggetto dell’assicurazione obbligatoria è la responsabilità civile del proprietario del veicolo o del detentore del veicolo (in prosieguo: la “responsabilità civile del proprietario”) per i danni cagionati a terzi a seguito di un sinistro stradale.
«Quando si verifica un rischio coperto da assicurazione, l’assicuratore della responsabilità civile del proprietario del veicolo causante i danni (…) dovrà risarcire, entro i limiti di responsabilità dell’assicuratore, i danni (…) che siano stati cagionati a terzi in un sinistro stradale».
«Il danno cagionato alle cose di un terzo in un sinistro stradale, è il danno cagionato:

(…)».

«Se un’altra impresa di assicurazione ha risarcito i danni cagionati ai sensi di un contratto di assicurazione facoltativa, l’assicuratore che abbia assicurato la responsabilità civile del proprietario del veicolo causante il danno in un sinistro stradale (…) dovrà rimborsare l’importo del risarcimento computato e corrisposto in conformità alle procedure di cui alla presente legge».

«La legge utilizza i seguenti termini:

(…)

(…)

«1. Dovranno essere risarciti i danni cagionati da una violazione della presente legge o di altre norme in materia di sicurezza stradale.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] debba essere interpretato nel senso che la nozione di “circolazione dei veicoli” comprende una situazione come quella del procedimento principale, vale a dire, l’apertura delle portiere di un veicolo in sosta.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la portiera del suddetto veicolo, ha urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad esso.

Firme

(*1) Lingua processuale: il lettone.

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