Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2019.

Priimta 2019-02-28 · ECLI:EU:C:2019:158 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-567/17
Teismas
Court of Justice
Data
2019-02-28
ECLI
ECLI:EU:C:2019:158
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasM. VilarasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasM. SafjanTeisėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisM. Aleksejev
institution_agentJ. JokubauskaitėVyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasV. Kazlauskaitė-ŠvenčionienėVyriausybės atstovasR. KrasuckaitėVyriausybės atstovasG. Taluntytė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

28 febbraio 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Disposizioni tributarie – Accise – Direttiva 92/83/CEE – Articolo 27, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni – Nozione di “prodotti non destinati al consumo umano” – Criteri di valutazione»

Nella causa C‑567/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania), con decisione del 18 settembre 2017, pervenuta in cancelleria il 26 settembre 2017, nel procedimento

«Bene Factum» UAB

contro

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen (relatore), M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 settembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall’accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono:

(…)

«Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che è stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b) dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato può rifiutare di concedere l’esenzione o revocare lo sgravio già concesso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione trasmette la comunicazione agli altri Stati membri entro un mese dalla ricezione. La decisione finale viene presa secondo la procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 92/12/CEE. Gli Stati membri non sono tenut[i] a dare effetto retroattivo a tale decisione».

Diritto lituano

«(…) sono esenti dalle accise:

«Beneficia dell’esenzione dalle accise l’alcol etilico, al ricorrere delle seguenti condizioni:

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (…) 92/83 (…), debba essere interpretato nel senso che esso si applica a tutti i prodotti non destinati al consumo umano conformemente al loro previsto uso di base (diretto), a prescindere dal fatto che talune persone consumino prodotti cosmetici e di igiene personale, come quelli oggetto del caso di specie, come bevande alcoliche a fini inebrianti.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il lituano.

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