Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017.

Priimta 2017-12-05 · ECLI:EU:C:2017:936 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-42/17
Teismas
Court of Justice
Data
2017-12-05
ECLI
ECLI:EU:C:2017:936
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjas · pranešėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasC. VajdaTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasM. SafjanTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasM. VilarasTeisėjasE. ReganGeneralinis advokatasY. BotKanclerisR. Schiano
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 dicembre 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 325 TFUE – Sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati – Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione – Principio di legalità dei reati e delle pene»

Nella causa C‑42/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte costituzionale (Italia), con ordinanza del 23 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2017, nel procedimento penale a carico di

M.A.S.,

M.B.

con l’intervento di:

Presidente del Consiglio dei Ministri,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça (relatore), C.G. Fernlund e C. Vajda, presidenti di sezione, A. Borg Barthet, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, M. Safjan, F. Biltgen, K. Jürimäe, M. Vilaras ed E. Regan giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 maggio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

Diritto italiano

«Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge».

«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

(...)».

«Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e (...) il decreto di fissazione della udienza preliminare (...).

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre il termine di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3‑bis e 3‑quater, del codice di procedura penale».

«Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3‑bis e 3‑quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, (…) TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata.

Sulle questioni pregiudiziali

Considerazioni preliminari

Sulle questioni prima e seconda

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.

Lenaerts

Tizzano

Bay Larsen

von Danwitz

Da Cruz Vilaça

Fernlund

Vajda

Borg Barthet

Bonichot

Arabadjiev

Safjan

Biltgen

Jürimäe

Vilaras

Regan

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 dicembre 2017.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente

K. Lenaerts

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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