Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1° marzo 2018.

Priimta 2018-03-01 · ECLI:EU:C:2018:138 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-558/16
Teismas
Court of Justice
Data
2018-03-01
ECLI
ECLI:EU:C:2018:138
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

1 o marzo 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge superstite»

Nella causa C‑558/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 25 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 2016, nel procedimento instaurato da

Doris Margret Lisette Mahnkopf

in presenza di:

Sven Mahnkopf,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader (relatore), A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 ottobre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 dicembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 650/2012

«(7)

È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(…)

(…)

(…)

«1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.

(…)

(…)».

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».
«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte».
«1. La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.

(…)

(…)».

«1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.
«1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione (…) che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari (…).

(…)».

«La domanda [di certificato] contiene le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all’autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica, fatto salvo l’articolo 66, paragrafo 2:

(…)

(…)».

«L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2. (…)»
«Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:

(…)

(…)

(…)

(…)».

«1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

(…)».

Regolamento (UE) 2016/1103

«(18)

È opportuno che l’ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. (…)

(…)

«Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(…)

Diritto tedesco

«Qualora il regime patrimoniale tra i coniugi termini a seguito del decesso di uno di essi, il conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio avviene mediante l’aumento, nella misura di un quarto dell’eredità, della quota successoria legale del coniuge superstite; a tal fine è irrilevante se i coniugi abbiano o meno conseguito un incremento patrimoniale nel singolo caso».

«(1)

Il coniuge superstite del defunto succede a quest’ultimo, quale erede legittimo, nella misura di un quarto dell’eredità in caso di concorso con parenti della prima categoria di successibili, e nella misura della metà dell’eredità in caso di concorso con parenti della seconda categoria di successibili o con i nonni. Se con i nonni concorrono eventuali discendenti di nonni, il coniuge riceve anche, sull’altra metà dell’eredità, la quota che spetterebbe ai discendenti ai sensi dell’articolo 1926.

(…)

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. [650/2012] debba essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione di tale regolamento (“successioni a causa di morte”) si riferisce anche a disposizioni di diritto nazionale che, come l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, disciplinano questioni inerenti ai regimi patrimoniali per il periodo successivo alla morte di un coniuge prevedendo l’aumento della quota successoria legale dell’altro.

Qualora a tale quesito dovesse rispondersi in linea di principio in senso negativo, se sia possibile fornire in via eccezionale una risposta positiva nei casi in cui[:]

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda e sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento una disposizione nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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