OPINION OF ADVOCATE GENERAL KOKOTT delivered on 1 March 2018

Priimta 2018-03-01 · ECLI:EU:C:2018:145 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Teismas
Court of Justice
Data
2018-03-01
ECLI
ECLI:EU:C:2018:145
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 1 o marzo 2018 (

Causa C‑117/16

Skatteministeriet

contro

Y Denmark Aps

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (cosiddetta direttiva sulle società madri e figlie) – Necessità di un beneficiario effettivo nel caso di pagamenti di dividendi – Abuso delle costruzioni ammesse dal diritto tributario – Criteri per la sussistenza di un abuso in caso di elusione di una ritenuta alla fonte – Rilevanza dei commentari del modello di convenzione OCSE sull’interpretazione di una direttiva UE – Applicazione diretta di una disposizione non trasposta di una direttiva – Interpretazione conforme al diritto dell’Unione di principi nazionali in materia di repressione degli abusi»

I. Introduzione

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

«1. Ogni Stato membro applica la presente direttiva:

2 La presente direttiva non pregiudica l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi».

«1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:
«1. Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte».

B. Diritto internazionale

«1. I dividendi corrisposti da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in tale altro Stato.

(…)

C. La normativa danese

«§ 13. Il reddito imponibile non comprende: (…)

2) (…) i dividendi ricevuti dalle società o associazioni ecc., di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punti da 1) a 2a), da 2d) a 2i), da 3a) a 5b), sotto forma di azioni o partecipazioni in società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punti da 1) a 2a), da 2d) a 2i), da 3a) a 5b) o in società non residenti in Danimarca. Tuttavia tali disposizioni si applicano solo qualora la società beneficiaria dei dividendi, la società madre, detenga almeno il 10% del capitale sociale della società distributrice dei dividendi, la società figlia, per un periodo ininterrotto di almeno un anno prima della distribuzione dei dividendi. Per le distribuzioni di dividendi effettuate negli anni civili 2005 e 2006, tuttavia, la quota di partecipazione di cui al secondo periodo è pari al 20%, e per le distribuzioni di dividendi effettuate negli anni civili 2007 e 2008, la partecipazione di cui al secondo periodo è pari al 15% (…)».

III. Controversia principale

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

1.1.

In caso di risposta affermativa alla questione 1, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della legge danese sull’imposta sulle società, secondo il quale «l’esenzione dei dividendi dall’imposta costituisce una condizione preliminare (…) ai sensi della direttiva del Consiglio 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi», possa essere considerato quale disposizione nazionale specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva.

2.1.

In caso affermativo, se il termine «convenzionali» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso presuppone che uno Stato membro possa, secondo il proprio diritto interno, invocare la convenzione sulle doppie imposizioni a detrimento del contribuente.

Si chiede alla Corte di giustizia di tener conto, nella risposta alla questione sub 9, della risposta data alle questioni sub 6 e 7.

se l’articolo 56 CE osti a una normativa per effetto della quale lo Stato membro di residenza della società figlia assoggetti ad imposta i dividendi in questione, quando detto Stato membro consideri che le società residenti che soddisfino i requisiti di partecipazione al capitale di cui alla direttiva 90/435, ossia che negli esercizi fiscali 2005 e 2006 detenessero una partecipazione quantomeno pari al 20% (negli esercizi 2007 e 2008 al 15% e successivamente al 10%) del capitale sociale della società distributrice dei dividendi, siano esenti da imposta sui dividendi medesimi.

V. Analisi

A. Sulla determinazione del beneficiario dei dividendi nel caso di un abuso da parte del contribuente (questioni da 1 a 5)

1) Elusione dell’imposta danese sul reddito?

2) Prevenzione dello sfruttamento di lacune informative transfrontaliere

B. Sull’indicazione del beneficiario effettivo dei dividendi (ottava questione)

C. Sul ricorso all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie (questioni sub 1, 1.1 e 2)

D. Violazione delle libertà fondamentali (sesta, settima, nona e decima questione)

VI. Conclusione

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