Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 settembre 2019.

Priimta 2019-09-24 · ECLI:EU:T:2019:669 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
T-760/15
Teismas
General Court
Data
2019-09-24
ECLI
ECLI:EU:T:2019:669
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. van der WoudeTeisėjas · pranešėjasV. TomljenovićTeisėjasE. BieliūnasTeisėjasA. MarcoulliTeisėjasA. KornezovKanclerisS. Spyropoulos
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

24 settembre 2019 (*1)

«Aiuti di Stato – Aiuti posti in esecuzione dai Paesi bassi – Decisione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno disponendone la restituzione – Decisione tributaria anticipata ( tax ruling ) – Prezzo di trasferimento – Determinazione della base imponibile – Principio di libera concorrenza – Vantaggi – Sistema di riferimento – Autonomia in materia tributaria e procedurale degli Stati membri»

Nelle cause T‑760/15 e T‑636/16,

Regno dei Paesi Bassi , rappresentato inizialmente da M. Bultermann, B. Koopman, M. de Ree e M. Noort, successivamente da M. Bultermann, M. de Ree e M. Noort, in qualità di agenti,

ricorrente nella causa T‑760/15,

sostenuto da

Irlanda , rappresentata inizialmente da E. Creedon, G. Hodge, K. Duggan e A. Joyce, successivamente da G. Hodge, A. Joyce, K. Duggan, M. Browne e J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da M. Collins, P. Gallagher, SC, nonché da B. Doherty e S. Kingston, barristers,

interveniente,

Starbucks Corp ., con sede a Seattle, Washington (Stati Uniti),

Starbucks Manufacturing Emea BV , con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi),

rappresentate da S. Verschuur, M. Petite e M. Stroungi, avvocati,

ricorrenti nella causa T‑636/16,

contro

Commissione europea , rappresentata, nella causa T‑760/15, inizialmente da P‑J. Loewenthal e B. Stromsky, successivamente da P‑J. Loewenthal e F. Tomat, in qualità di agenti, e, nella causa T‑636/16, da P‑J. Loewenthal e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta,

aventi ad oggetto le domande ex articolo 263 TFUE dirette all’annullamento della decisione (UE) 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks ( GU 2017, L 83, pag. 38 ),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, V. Tomljenović (relatore), E. Bieliūnas, A. Marcoulli e A. Kornezov, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti e contesto normativo

A. Sul contesto normativo nazionale

«La politica dei Paesi Bassi in materia di diritto tributario internazionale si fonda, riguardo al principio di libera concorrenza, sul presupposto che tale principio rientri nell’ordinamento giuridico tributario dei Paesi Bassi, incluso nell’ampia nozione di reddito di cui all’articolo 3.8 della [legge relativa all’imposte sui redditi]. In teoria, le [linee guida sui prezzi di trasferimento per le società multinazionali e le amministrazioni finanziarie, adottate dal Comitato per gli affari fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) il 27 giugno 1995] sono quindi direttamente applicabili nei Paesi Bassi in base all’articolo 3.8 della [legge relativa alle imposte sui redditi]. Gli orientamenti dell’OCSE lasciano un margine di interpretazione su una serie di punti. Su una serie di altri punti, la pratica richiede un chiarimento sugli orientamenti dell’OCSE. Il presente decreto chiarisce la posizione delle autorità olandesi su tali punti ed elimina le eventuali incertezze esistenti».

B. Sull’accordo preventivo in materia di prezzi

C. Fatti

«Articolo 1

L’[APP] stipulato da[l Regno dei] Paesi Bassi con [la SMBV] il 28 aprile 2008, che consente a quest’ultima di determinare il suo debito fiscale in relazione all’imposta sulle società nei Paesi Bassi su base annua per un periodo di dieci anni, costituisce un aiuto di Stato, ai sensi articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è incompatibile con il mercato interno ed è stato illegalmente messo in atto da[l Regno dei] Paesi Bassi in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 2

I[l Regno dei] Paesi Bassi [è tenuto a recuperare] l’aiuto incompatibile e illegale di cui all’articolo 1 presso [la SMBV].

Gli importi che rimangono irrecuperabili presso[la SMBV], a seguito del recupero di cui al paragrafo precedente, sono recuperati presso Starbucks [Corp.].

Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.

Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

Articolo 3

Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

I[l Regno dei] Paesi Bassi garantisc[e] l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, i[l Regno dei] Paesi Bassi presen[ta] informazioni riguardanti la metodologia utilizzata per calcolare l’importo esatto dell’aiuto.

I[l Regno dei] Paesi Bassi [tiene] informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell’aiuto concesso di cui all’articolo 1. [Esso presenta] immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate e pianificate per conformarsi alla presente decisione.

(…)».

II. Procedimento e conclusioni delle parti

A. Sulla fase scritta del procedimento nella causa T‑760/15

B. Sulla fase scritta del procedimento nella causa T‑636/16

C. Sulla riunione ai fini della fase orale del procedimento e sulla fase orale del procedimento

III. In diritto

A. Questioni procedurali

B. Sui motivi dedotti e sulla struttura dell’esame dei presenti ricorsi

C. Sull’esistenza di un principio di libera concorrenza nel settore del controllo degli aiuti di Stato e sul rispetto del principio dell’autonomia fiscale degli Stati membri

D. Sulla contestazione del ragionamento principale relativo all’esistenza di un vantaggio fiscale a favore della SMBV (punti da 275 a 361 della decisione impugnata)

1) Sulla questione se la SMBV sfruttasse direttamente sul mercato la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione

2) Sulla questione se la SMBV abbia subito una perdita sulle sue attività di torrefazione

1) Sui contratti conclusi successivamente all’APP

2) Sui contratti conclusi con società che non tostano il caffè

3) Sui contratti con società non esercenti vendita di caffè tostato ai negozi o ai consumatori

4) Sui contratti relativi a prodotti diversi dal caffè tostato

5) Sul contratto che prevede la corresponsione di royalties per l’utilizzazione della proprietà intellettuale relativa alla torrefazione

6) Sul contratto concluso con la società produttrice non affiliata 2

«[U]n’analisi utilizzando RoyaltyStat, al 2° trimestre 2015, mostra che dei 168 accordi resi disponibili dalla banca dati [in tutti i settori nell’ambito dei quali] è stata concessa in licenza solo tecnologia, il valore della mediana della royalty si attestava al 5% delle vendite (in base a 143 di questi accordi nell’ambito dei quali la commissione era determinata come percentuale del valore delle vendite, piuttosto che come importo pagato per unità venduta). Tra tutti i contratti disponibili attraverso la banca dati RoyaltyStat, non è stato identificato nessun contratto ai sensi del quale la remunerazione veniva pagata a fronte di tecnologia di torrefazione del caffè concessa su licenza nel libero mercato. Tale tecnologia è stata concessa in licenza solo in alcuni casi in combinazione con marchi di fabbrica».

«3.24

Una transazione comparabile sul mercato libero è una transazione tra due parti indipendenti che è comparabile alla transazione controllata in esame. Può trattarsi di una transazione comparabile tra un partecipante alla transazione controllata e una parte indipendente («elemento comparabile interno») o tra due società indipendenti nessuna delle quali partecipa alla transazione controllata («elemento comparabile esterno»).

3.25

I confronti tra le transazioni controllate di un contribuente con altre transazioni controllate eseguite dallo stesso gruppo multinazionale o da un altro gruppo multinazionale non sono pertinenti ai fini dell’applicazione del principio di libera concorrenza e non dovrebbero quindi essere utilizzati da un’amministrazione finanziaria come base per effettuare un aggiustamento dei prezzi di trasferimento o da un contribuente per giustificare la sua politica in materia di prezzi di trasferimento».

E. Sulla contestazione del ragionamento dedotto in subordine, relativo all’esistenza di un vantaggio fiscale a favore della SMBV (punti da 362 a 408 della decisione impugnata)

«In nessun caso si dovrebbe utilizzare un metodo basato sull’utile della transazione in modo tale da comportare un’imposizione eccessiva delle società, soprattutto in quanto esse realizzano un utile più basso della media, oppure un’imposizione in difetto per le società che realizzano utili più elevati della media. Non esiste alcuna giustificazione, in virtù del principio di libera concorrenza, per applicare un’imposta supplementare alle società che hanno una redditività meno elevata della media o, viceversa, un’imposizione in difetto per le società che realizzano utili più elevati della media, quando la ragione del loro successo o mancato successo è attribuibile a fattori commerciali».

1) Sulla portata della rettifica in questione

2) Sulla censura relativa all’assenza di una riduzione dell’onere fiscale della SMBV

F. Sulla questione se l’APP abbia derogato all’articolo 8 ter della LIS e al decreto sui prezzi di trasferimento (ragionamento relativo sistema di riferimento limitato, punti da 409 a 412 della decisione impugnata)

G. Conclusione

IV. Sulle spese

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

Van der Woude

Tomljenović

Bieliūnas

Marcoulli

Kornezov

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2019.

Firme

Indice

I. Fatti e contesto normativo

A. Sul contesto normativo nazionale

B. Sull’accordo preventivo in materia di prezzi

C. Fatti

a) Sulla descrizione della misura controversa

b) Sulla valutazione della misura controversa

c) Sul recupero dell’aiuto di Stato

d) Conclusione

II. Procedimento e conclusioni delle parti

A. Sulla fase scritta del procedimento nella causa T‑760/15

B. Sulla fase scritta del procedimento nella causa T‑636/16

C. Sulla riunione ai fini della fase orale del procedimento e sulla fase orale del procedimento

III. In diritto

A. Questioni procedurali

B. Sui motivi dedotti e sulla struttura dell’esame dei presenti ricorsi

C. Sull’esistenza di un principio di libera concorrenza nel settore del controllo degli aiuti di Stato e sul rispetto del principio dell’autonomia fiscale degli Stati membri

D. Sulla contestazione del ragionamento principale relativo all’esistenza di un vantaggio fiscale a favore della SMBV (punti da 275 a 361 della decisione impugnata)

a) Osservazioni preliminari

b) Sull’onere della prova

c) Sul livello del controllo che dev’essere esercitato dal Tribunale

d) Sulla mancata individuazione e analisi nell’APP delle royalties dovute dalla SMBV alla Alki

e) Sulla necessità di privilegiare il metodo CUP rispetto al TNMM

a) Osservazioni preliminari

b) Sulle funzioni della SMBV relative alle royalties

c) Sul regime fiscale generale del diritto dei Paesi Bassi

d) Sull’utilizzazione da parte della Commissione di elementi che non erano disponibili al momento della conclusione dell’APP

e) Sulla questione se la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione rappresentasse un valore per la SMBV

1) Sulla questione se la SMBV sfruttasse direttamente sul mercato la proprietà intellettuale relativa alla torrefazione

2) Sulla questione se la SMBV abbia subito una perdita sulle sue attività di torrefazione

f) Sul raffronto tra i contratti di torrefazione del caffè conclusi dalla Starbucks con terzi ed analoghi accordi di licenza «sul mercato»

1) Sui contratti conclusi successivamente all’APP

2) Sui contratti conclusi con società che non tostano il caffè

3) Sui contratti con società non esercenti vendita di caffè tostato ai negozi o ai consumatori

4) Sui contratti relativi a prodotti diversi dal caffè tostato

5) Sul contratto che prevede la corresponsione di royalties per l’utilizzazione della proprietà intellettuale relativa alla torrefazione

6) Sul contratto concluso con la società produttrice non affiliata 2

g) Sugli accordi conclusi tra i concorrenti della Starbucks e torrefattori terzi

h) Sull’argomento secondo cui l’entità delle royalties avrebbe dovuto essere inferiore a quella approvata dall’APP

a) Sulla questione se il prezzo dei chicchi di caffè verde non rientrasse nell’ambito di applicazione della misura controversa

b) Sulla questione se il livello del ricarico applicato ai costi dei chicchi di caffè verde venduti dalla SCTC alla SMBV non fosse conforme a un livello di libera concorrenza E. Sulla contestazione del ragionamento dedotto in subordine, relativo all’esistenza di un vantaggio fiscale a favore della SMBV (punti da 362 a 408 della decisione impugnata)

a) Sulla scelta dell’indicatore del livello di utile

b) Sull’analisi comparativa della Commissione

a) Osservazioni preliminari

b) Sulla rettifica vertente sulla base di costo

c) Sulla «rettifica del capitale circolante»

1) Sulla portata della rettifica in questione

2) Sulla censura relativa all’assenza di una riduzione dell’onere fiscale della SMBV F. Sulla questione se l’APP abbia derogato all’articolo 8 ter della LIS e al decreto sui prezzi di trasferimento (ragionamento relativo sistema di riferimento limitato, punti da 409 a 412 della decisione impugnata)

G. Conclusione

IV. Sulle spese

(*1) Lingue processuali: il neerlandese e l’inglese.

(

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