Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017.

Priimta 2017-03-09 · ECLI:EU:C:2017:198 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-406/15
Teismas
Court of Justice
Data
2017-03-09
ECLI
ECLI:EU:C:2017:198
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasA. RosasTeisėjasC. ToaderTeisėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasH. Saugmandsgaard ØeKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 marzo 2017 (

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità — Articoli 5 e 27 — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 7 — Tutela rafforzata in caso di licenziamento di lavoratori subordinati con disabilità — Mancanza di una simile tutela per pubblici impiegati con disabilità — Principio generale di parità di trattamento»

Nella causa C‑406/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 16 luglio 2015, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2015, nel procedimento

Petya Milkova

contro

Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol,

con l’intervento di:

Varhovna administrativna prokuratura,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Prechal (relatore), A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri».

«1. Gli Stati parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.
«Gli Stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati parti garantiscono e favoriscono l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative, anche legislative, in particolare al fine di:

(…)

(…)».

Diritto dell’Unione

«Nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986 concernente l’occupazione dei disabili nella Comunità [( GU 1986, L 225, pag. 43 )], il Consiglio ha definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a promuovere l’occupazione e la formazione di portatori di handicap e, nella sua risoluzione del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili [( GU 1999, C 186, pag. 3 )], ha affermato l’importanza di prestare un’attenzione particolare segnatamente all’assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale e alla formazione e all’apprendimento permanente dei disabili».
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

(…)».

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene

(…)

(…)».

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».
«1. Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1.

Diritto bulgaro

«Il datore di lavoro può risolvere il contratto di lavoro mediante preavviso di licenziamento in forma scritta inviato al lavoratore o all’impiegato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 326, paragrafo 2, nei seguenti casi:

(…)

(…)».

«Nelle ipotesi di cui all’articolo 328, paragrafo 1, punti 2, 3, 5 e 11, nonché all’articolo 330, paragrafo 2, punto 6, il datore di lavoro può risolvere il contratto di lavoro solo con il previo consenso dell’Inspektsiata po truda [autorità per le ispezioni sul lavoro] nei seguenti casi:

(…)

(…)».

«(1)

L’attività dell’amministrazione è svolta da pubblici impiegati e lavoratori subordinati.

«L’autorità avente il potere di nomina può porre fine d’ufficio al rapporto d’impiego mediante licenziamento, previo preavviso di un mese, nei casi seguenti:

(…)

(…)».

«In caso di scioglimento parziale, licenziamento del personale o sospensione del lavoro per più di trenta giorni, l’impresa può licenziare solo previo consenso del competente ispettorato distrettuale per la sicurezza sui luoghi di lavoro i lavoratori che soffrono di una delle seguenti malattie:

(…)

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 5, [paragrafo] 2, della convenzione [dell’ONU] consenta agli Stati membri di stabilire per legge una specifica tutela preventiva contro il licenziamento solo nel caso di disabili che sono lavoratori subordinati, ma non nel caso di pubblici impiegati con le medesime disabilità.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Firme

(

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