Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017.

Priimta 2017-03-14 · ECLI:EU:C:2017:204 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-188/15
Teismas
Court of Justice
Data
2017-03-14
ECLI
ECLI:EU:C:2017:204
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasM. BergerTeisėjasM. VilarasTeisėjasE. ReganTeisėjasA. RosasTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. LevitsTeisėjas · pranešėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisV. Tourrès
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 marzo 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa — Nozione — Desiderio di un cliente che le prestazioni non vengano assicurate da una dipendente che indossa un velo islamico»

Nella causa C‑188/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 9 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2015, nel procedimento

Asma Bougnaoui,

Association de défense des droits de l’homme (ADDH)

contro

Micropole SA , già Micropole Univers SA,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, M. Berger, M. Vilaras e E. Regan, presidenti di sezione, A. Rosas, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, F. Biltgen (relatore), K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 marzo 2016,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Direttiva 2000/78

«(1)

Conformemente all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, l’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(…)

(…)

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

(…)».

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(…)

(…)».

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».

Normativa francese

«Nessuno può imporre ai diritti delle persone o alle libertà individuali o collettive restrizioni che non siano giustificate dalla natura del compito da svolgere e proporzionate all’obiettivo perseguito».
«Nessuno può essere escluso da una procedura di assunzione o dall’accesso a uno stage o a un periodo di formazione presso un’impresa e nessun lavoratore può essere sanzionato, licenziato o essere oggetto di una misura discriminatoria, diretta o indiretta, quale definita all’articolo 1 della legge n. 2008-496 del 27 maggio 2008, recante varie disposizioni di adeguamento al diritto comunitario nel settore della lotta contro le discriminazioni, segnatamente in materia di retribuzione, ai sensi dell’articolo L. 3221-3, misure di partecipazione o distribuzione di azioni, formazione, riqualificazione, assegnazione, qualificazione, classificazione, promozione, trasferimento o rinnovo contrattuale in ragione dell’origine, del sesso, dei costumi, dell’orientamento o identità sessuale, dell’età (…) delle opinioni politiche, delle attività sindacali o mutualistiche, delle convinzioni religiose, dell’aspetto fisico, del cognome (…) o a motivo del loro stato di salute o della loro disabilità».
«L’articolo L. 1132-1 non preclude differenze di trattamento che rispondano a un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato».
«Il regolamento interno non può contenere:

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«(…) Nell’ambito delle Sue mansioni, è chiamata a intervenire nel quadro di incarichi per conto di nostri clienti.

Le abbiamo chiesto di intervenire per il cliente (…) lo scorso 15 maggio presso il [suo] sito (…). Successivamente a tale intervento, il cliente ci ha riferito che la circostanza che Lei indossasse il velo – che effettivamente porta ogni giorno – aveva infastidito alcuni suoi collaboratori. Il cliente ha inoltre chiesto che non vi fosse “alcun velo la prossima volta”.

Al momento della Sua assunzione presso la nostra società e dei Suoi colloqui con il Suo responsabile operativo (…) e con la responsabile della selezione del personale (…), l’argomento del velo era stato affrontato molto chiaramente con Lei. Avevamo precisato che rispettiamo pienamente il principio della libertà di opinione nonché le convinzioni religiose individuali, ma che, quando fosse stata a contatto con i clienti dell’impresa, all’interno o all’esterno della stessa, non avrebbe potuto portare il velo in qualsiasi circostanza. Infatti, nell’interesse e ai fini dello sviluppo dell’impresa, siamo costretti, di fronte ai nostri clienti, a far sì che le scelte personali dei nostri dipendenti siano espresse con discrezione.

Durante il nostro colloquio dello scorso 17 giugno, abbiamo ribadito tale principio di necessaria neutralità chiedendole di applicarlo nei confronti della nostra clientela. Le abbiamo nuovamente chiesto se poteva accettare detti obblighi professionali acconsentendo a non portare il velo e Lei ha risposto in senso negativo.

Riteniamo che tali fatti giustifichino, per le predette ragioni, la risoluzione del Suo contratto di lavoro. Atteso che la Sua posizione rende impossibile la prosecuzione della Sua attività al servizio dell’impresa, poiché per causa a Lei addebitabile non possiamo prendere in considerazione la prosecuzione di prestazioni presso i nostri clienti, Lei non avrà diritto al preavviso. Poiché il mancato rispetto del preavviso è a Lei imputabile, non riceverà la retribuzione per il periodo di preavviso.

Siamo dispiaciuti per questa situazione in quanto le Sue competenze professionali e il Suo potenziale ci lasciavano sperare in una collaborazione duratura».

«Se le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 debbano essere interpretate nel senso che, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, il desiderio di un cliente di una società di consulenza informatica che i servizi informatici di quest’ultima non siano più garantiti da una dipendente, ingegnere progettista, che indossa un velo islamico costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa».

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non può essere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi di detta disposizione.

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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