Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 12 dicembre 2018 (Estratti).

Priimta 2018-12-12 · ECLI:EU:T:2018:922 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
T-691/14
Teismas
General Court
Data
2018-12-12
ECLI
ECLI:EU:T:2018:922
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasS. GervasoniTeisėjasE. BieliūnasTeisėjasL. MadiseTeisėjasR. da Silva PassosTeisėjasK. Kowalik-BańczykKanclerisG. Predonzani
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

12 dicembre 2018 (*1) (

i

)

«Concorrenza – Intese – Abuso di posizione dominante – Mercato del Perindopril, medicinale destinato al trattamento delle malattie cardiovascolari, nelle versioni originale e generica – Decisione che accerta la violazione degli articoli 101 e 102 TFUE – Principio di imparzialità – Consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti – Effettività del diritto di ricorso – Brevità del termine di ricorso in considerazione della lunghezza della decisione impugnata – Accordi transattivi di controversie in materia di brevetti – Accordi di licenza – Accordi di acquisizione di tecnologia – Accordo di acquisto esclusivo – Concorrenza potenziale – Restrizione della concorrenza per oggetto – Restrizione della concorrenza per effetto – Conciliazione tra il diritto della concorrenza e i diritti dei brevetti – Qualificazione come infrazioni distinte o come infrazione unica – Definizione del mercato rilevante a livello della molecola del medicinale considerato – Ammende – Cumulo di ammende ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE – Principio di legalità penale – Valore delle vendite – Modalità di calcolo in caso di cumulo di infrazioni nei medesimi mercati»

Nella causa T‑691/14,

Servier SAS , con sede in Suresnes (Francia),

Servier Laboratories Ltd , con sede in Wexham (Regno Unito),

Les Laboratoires Servier SAS , con sede in Suresnes,

rappresentate inizialmente da I.S. Forrester, QC, J. Killick, barrister, O. de Juvigny, avvocato, e M. Utges Manley, solicitor, successivamente da J. Killick, O. de Juvigny, M. Utges Manley, J. Jourdan e T. Reymond, avvocati,

ricorrenti,

sostenute da

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) , con sede in Ginevra (Svizzera), rappresentata da F. Carlin, barrister, N. Niejahr e C. Paillard, avvocati,

interveniente,

contro

Commissione europea , rappresentata inizialmente da T. Christoforou, B. Mongin, C. Vollrath, F. Castilla Contreras e T. Vecchi, successivamente da T. Christoforou, B. Mongin, C. Vollrath, F. Castilla Contreras e J. Norris‑Usher, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2014) 4955 final della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 del TFUE [caso AT.39612 – Perindopril (Servier)], nella parte riguardante le ricorrenti e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda ad esse inflitta dalla decisione medesima,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, E. Bieliūnas, L. Madise, R. da Silva Passos e K. Kowalik‑Bańczyk, giudici,

cancelliere: G. Predonzani, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza tenuta dal 6 al 9 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (

I. Fatti

A. Sulle ricorrenti

B. Sul Perindopril e sui suoi brevetti

C. Sulle controversie relative al Perindopril

D. Sulle composizioni amichevoli delle controversie relative ai brevetti

E. Sull’acquisizione di tecnologie abilitanti

F. Sull’indagine settoriale

G. Sul procedimento amministrativo e sulla decisione impugnata

II. Procedimento e conclusioni delle parti

III. In diritto

A. Sulla ricevibilità

[ omissis ]

[ omissis ]

B. Nel merito

[ omissis ]

[ omissis ]

[ omissis ]

[ omissis ]

[ omissis ]

1) Sulle restrizioni della concorrenza per oggetto

2) Sui diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, i brevetti

«[Non sussiste] alcun conflitto intrinseco tra i diritti di proprietà di beni immateriali e le regole di concorrenza comunitarie. In effetti, [secondo tali disposizioni,] sia la legislazione in materia di proprietà di beni immateriali sia le regole di concorrenza perseguono un’analoga finalità, ossia accrescere il benessere dei consumatori e favorire l’allocazione efficiente delle risorse. L’innovazione costituisce una componente dinamica ed essenziale di un’economia di mercato aperta e competitiva. I diritti di proprietà di beni immateriali favoriscono la concorrenza dinamica, in quanto incoraggiano le imprese a investire nello sviluppo o nel miglioramento di nuovi prodotti e processi. La concorrenza ha lo stesso effetto, in quanto spinge le imprese a innovare. Pertanto, i diritti di proprietà di beni immateriali e la concorrenza sono entrambi necessari per favorire le innovazioni e per assicurarne lo sfruttamento competitivo».

3) Sulle composizioni amichevoli delle controversie in materia di brevetti

4) Sulla conciliazione tra gli accordi transattivi in materia di brevetti e il diritto della concorrenza

5) Sull’incentivo

6) Sull’applicabilità della teoria delle restrizioni accessorie agli accordi transattivi

7) Sulla conciliazione tra gli accordi transattivi in materia di brevetti e il diritto americano della concorrenza

8) Sugli effetti per loro natura ambivalenti degli accordi transattivi

1) Sul criterio relativo alla concorrenza potenziale

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

Sulla definizione della nozione di concorrente potenziale

Sul criterio dell’ingresso sufficientemente rapido

Sul criterio della percezione degli operatori storici

«(…) le composizioni amichevoli sono state concluse in un contesto in cui il brevetto della molecola era scaduto, e in cui tutte le parti generiche erano coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni giudiziarie o in controversie riguardanti uno o più brevetti restanti della Servier, che si presentassero sotto forma di difesa contro azioni di contraffazione oppure di azioni o domande riconvenzionali dirette a invalidare detti brevetti. Le società produttrici di medicinali generici potevano anche scegliere altre misure brevettuali come piste potenziali di accesso al mercato. La Commissione esaminerà in modo dettagliato se le società produttrici di medicinali generici, che tentavano di superare gli ostacoli in materia di brevetti e di lanciare il loro Perindopril generico, fossero una fonte di pressione concorrenziale nei confronti della Servier nonostante i suoi brevetti. Occorre ricordare, a tal riguardo, che tutti gli accordi oggetto della presente decisione sono stati conclusi in un momento in cui non era certo se un qualunque brevetto fosse stato violato e in particolare se il brevetto 947 potesse essere annullato. La semplice esistenza, e l’invocazione, dei brevetti della Servier non hanno quindi impedito qualsiasi possibilità di concorrenza reale o potenziale».

Sull’inosservanza degli effetti dei brevetti della Servier dichiarati o presunti validi

Sull’inosservanza degli orientamenti del 2004 e di quelli del 2014 sugli accordi di trasferimento di tecnologia

«Ove l’esistenza della posizione di blocco non sia accertata ad esempio da una sentenza definitiva, le parti, per decidere se sono concorrenti potenziali, dovranno avvalersi di tutte le prove disponibili in quel momento, compresa la possibilità che i diritti di proprietà di beni immateriali siano violati e, se del caso, l’effettiva possibilità di aggirare i diritti di proprietà di beni immateriali esistenti. Dimostrare di aver già intrapreso investimenti consistenti o di disporre di piani avanzati per entrare in un determinato mercato può avallare il parere che le parti sono concorrenti almeno potenziali, anche se la posizione di blocco non può essere esclusa (…)»

Sulla contraddizione all’interno della decisione impugnata

Sulla contraddizione fra la decisione impugnata e altre decisioni della Commissione

2) Sul criterio relativo all’impegno delle società produttrici di medicinali generici di limitare i propri tentativi indipendenti di entrare nel mercato

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

3) Sul criterio relativo al trasferimento di valore a favore delle società produttrici di medicinali generici

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

[ omissis ]

1) Argomenti delle parti

[ omissis ]

2) Giudizio del Tribunale

i) Sull’assenza di trasferimento di valore incentivante

ii) Sull’assenza di sufficiente dannosità delle clausole di non contestazione e di non commercializzazione

[ omissis ]

1) Argomenti delle parti

[ omissis ]

2) Giudizio del Tribunale

i) Sull’assenza di limitazione dei tentativi della società produttrice di medicinali generici di fare concorrenza alla società produttrice di farmaci originari

«3. Obbligo di acquisto esclusivo

3.1. Per la durata del presente Contratto, la Teva dovrà acquistare qualsiasi Perindopril di cui necessitano essa stessa e le sue Controllate per fornirlo o renderlo disponibile nel Regno Unito, esclusivamente presso la Servier o sue Controllate.

(…)

3.3. La Teva non dovrà vendere attivamente o promuovere il Prodotto a clienti al di fuori del Regno Unito e dovrà fare in modo che le sue Controllate facciano altrettanto.

3.4. Previa ricezione, da parte della Servier o delle sue Controllate, di ordini confermati della Teva per i quantitativi di Prodotto di seguito indicati, presentati nelle Date di Ordine o in una data precedente, la Servier o le sue Controllate dovranno fornire alla Teva i seguenti quantitativi di Prodotto prima delle date di seguito riportate:

3.4.1. 150000 (centocinquantamila) scatole da 30 compresse da 2 mg entro il 1° agosto 2006 e nei mesi successivi 75000 (settantacinquemila) al mese di tali scatole;

3.4.2. 240000 (duecentoquarantamila) scatole da 30 compresse da 4 mg entro il 1° agosto 2006 e nei mesi successivi 120000 (centoventimila) al mese di tali scatole;

3.4.3. 80000 (ottantamila) scatole da 30 compresse da 8 mg entro il 1° gennaio 2007 (o qualsiasi data che le parti possano convenire) e nei mesi successivi 40000 (quarantamila) al mese di tali scatole.

(…)

3.8. Qualora, in un qualsiasi mese, nel periodo di validità del presente Contratto:

3.8.1. la Servier abbia ricevuto dalla Teva ordini confermati per il Prodotto, perché siano consegnati nel Regno Unito durante tale mese, e tali ordini confermati siano stati effettuati nelle Date di Ordine pertinenti o in una data precedente; e

3.8.2. la Servier e le sue Controllate, entro un termine di dieci Giorni Lavorativi dalla data di consegna corrispondente, non abbiano consegnato alla Teva il Prodotto totale ordinato da quest’ultima, conformemente alle disposizioni delle Clausole 3.4 e 3.8.1, perché sia consegnato durante tale mese,

3.8.3. la Servier, conformemente alla clausola 3.9, dovrà pagare alla Teva gli Indennizzi Forfettari per tale mese e la Teva e le sue Controllate non beneficeranno di altro diritto o ricorso (compreso qualsiasi diritto di risoluzione) per qualsiasi inadempimento della Servier nella fornitura del Prodotto alla Teva.

(…)».

ii) Sull’assenza di un vantaggio incentivante

«La Servier dovrà, previa ricezione di adeguata fattura da parte della Teva, versare o adoperarsi affinché una delle sue controllate versi alla Teva [GBP] 5000000 entro dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della fattura della Teva. Tale fattura può essere presentata all’atto della firma del presente [accordo] e sarà esigibile immediatamente, sempre a condizione che la Servier abbia 10 giorni lavorativi per effettuare il pagamento. Tale pagamento costituirà un contributo per i costi sostenuti dalla Teva per preparare la conclusione del presente [accordo], compresi, ma non solo, i costi di risoluzione dei suoi accordi di fornitura esistenti nel Regno Unito».

iii) Sulla censura, dedotta in subordine, relativa alla durata dell’infrazione

[ omissis ]

1) Argomenti delle parti

[ omissis ]

2) Giudizio del Tribunale

i) Sulla mancanza di un vantaggio incentivante

ii) Sull’assenza di limitazione dei tentativi della società produttrice di medicinali generici di fare concorrenza alla società produttrice di farmaci originari

«Dopo la data del presente accordo, la Lupin non dovrà tentare, direttamente o indirettamente, o assistere o incaricare terzi di far revocare, annullare o contestare in qualsiasi altro modo i Brevetti o qualsiasi altro brevetto detenuto dalla Servier o dalle sue controllate a tutela dei Prodotti, in qualsiasi paese ad eccezione [di uno Stato non membro del SEE]».
«La Lupin non ritiene che la Servier abbia una ragione valida per opporsi alla vendita in Francia, da parte della Lupin, del suo prodotto a base di Perindopril erbumina al suo partner locale o ai suoi partner locali, né alla vendita di tale prodotto da parte di tale o di tali partner francesi. La vostra lettera del 31 marzo 2009 non indica chiaramente se la Servier non concordi su uno di tali punti. In caso di disaccordo da parte della Servier, si prega di fornire una spiegazione esauriente riguardo alla sua posizione prima del 9 aprile 2009 alla chiusura dell’attività».
«Per evitare qualsiasi confusione, tale accordo non concede alla Lupin alcun diritto o alcuna licenza, in alcuna giurisdizione, sui Brevetti della Servier, restando inteso che né la Servier né le sue controllate, i suoi licenziatari e/o aventi diritto dei Brevetti della Servier eserciteranno i loro diritti sui brevetti della Servier riguardanti l’esercizio, da parte della Lupin, del suo diritto di vendere i Prodotti fabbricati dalla Lupin/Lupin (Europe) Limited, concessi in forza dell’articolo 1.6».

iii) Sull’assenza d’infrazione

iv) Sul motivo invocato in subordine dalla Servier e riguardante l’errore nella determinazione della durata dell’infrazione

1) Sugli accordi transattivi e di licenza

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

«L’ottenimento di una licenza e la rinuncia alle opposizioni erano considerati la migliore opzione per la Krka in quel momento – poter vendere immediatamente il Perindopril nei principali mercati della Krka in Europa centrale e orientale, ossia fin dal 2006.

Secondo tutti gli altri scenari, un lancio non poteva aver luogo prima di due anni almeno a decorrere dal luglio 2006, e anche dopo tale periodo, il lancio non era garantito (rischio che il brevetto 947 fosse mantenuto in vigore, rischi di sviluppo della forma non alfa)».

2) Sull’accordo di cessione

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

«Privando la Krka della possibilità di concedere licenze senza restrizioni o di cedere la sua tecnologia a terzi, vale a dire ad altre società produttrici di medicinali generici, la Servier ha effettivamente bloccato l’accesso dei terzi a un’eventuale fonte di concorrenza basata sulla tecnologia della Krka. Siffatta tecnologia avrebbe potuto fungere, ad esempio, da piattaforma per nuove contestazioni di brevetto. Unitamente all’accordo transattivo con la Krka, l’accordo di cessione e di licenza ha quindi fornito alla Servier una tutela assoluta contro qualsiasi concorrenza potenziale esistente, proveniente dalla tecnologia della Krka».
«(1678) Due mesi dopo, la Servier ha acquisito dalla Krka alcune domande di brevetti riguardanti tecnologie concorrenti di produzione del Perindopril per EUR 30 milioni. La Krka riteneva che la Servier temesse che tale tecnologia potesse essere trasferita o concessa in licenza ad altri concorrenti. Sebbene taluni elementi indichino l’esistenza di un collegamento tra l’accordo transattivo e il pagamento di [EUR] 30 milioni da parte della Servier, la presente decisione non trae alcuna conclusione su tale punto, e l’analisi di tali accordi non è basata sull’esistenza di siffatto collegamento.

(…)

(Nota 2419) La Servier contesta il fatto che sia esistito un collegamento tra il pagamento per le domande di brevett[i] e l’accordo transattivo (risposta della Servier alla comunicazione degli addebiti, punto 1084, ID 10114, pag. 363). Come emerge chiaramente dalla sezione 5.5.3.3.3, la valutazione dell’accordo transattivo con la Krka non considera il pagamento di [EUR] 30 milioni come un incentivo per la Krka ad accettare le disposizioni restrittive della composizione amichevole, e lascia aperta, in quanto non decisiva, la questione se esistesse un collegamento tra la composizione amichevole e l’accordo di cessione e di licenza (…)».

1) Argomenti delle parti

[ omissis ]

2) Giudizio del Tribunale

i) Sull’approccio seguito dalla Commissione

«La valutazione degli effetti restrittivi deve essere effettuata in base ai fatti esistenti al momento della composizione amichevole, prendendo, al contempo, in considerazione il modo in cui l’accordo è stato effettivamente attuato. Talune parti non concordano e sostengono che la valutazione dovrebbe tener conto di tutti gli sviluppi fattuali successivi e non basarsi principalmente sulla situazione esistente al momento della conclusione degli accordi. (…) [q]uando è in discussione l’eliminazione della concorrenza potenziale, considerare ciò che si è realmente verificato può avere poco a che vedere con ciò che si sarebbe probabilmente verificato in mancanza dell’accordo, una questione fondamentale per la valutazione concorrenziale. Ciò è tanto più vero quando l’accordo modifica notevolmente gli incentivi di una parte, o di entrambe, a continuare a farsi concorrenza».
«(…) la Servier sostiene che la Commissione non avrebbe preso in considerazione la situazione controfattuale corretta. La Commissione respinge tale censura. Gli eventi che indicano se un concorrente potenziale diventi alla fine un concorrente reale o non riesca a entrare nel mercato hanno solo una portata limitata in quanto l’esclusione di un concorrente potenziale alla data dell’accordo in un contesto in cui i concorrenti effettivi non esistono e il numero dei concorrenti potenziali è assai limitato ha, di per sé, un effetto restrittivo della concorrenza rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE. La questione essenziale è se la società produttrice di medicinali generici soddisfi le condizioni per essere considerata un concorrente potenziale. La società può sparire dal mercato o non entrare mai nel mercato per svariate ragioni che non inficiano il fatto che essa costituiva alla data dell’accordo una minaccia sufficientemente grave».

ii) Sulla giurisprudenza pertinente nel caso di specie

iii) Sull’errore di valutazione

iv) Sull’errore di diritto

[ omissis ]

1) Argomenti delle parti

[ omissis ]

2) Giudizio del Tribunale

1) Argomenti delle parti

[ omissis ]

2) Giudizio del Tribunale

[ omissis ]

1) Osservazioni preliminari

i) Sulla portata del controllo del giudice dell’Unione

ii) Sulla delimitazione di un mercato rilevante dei prodotti nel settore farmaceutico

2) Sul primo capo della prima censura, vertente sulla mancata considerazione di tutti gli elementi del contesto economico

3) Sulla seconda censura, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto della sostituibilità terapeutica degli ACE inibitori

i) Sulla distinzione tra il Perindopril e gli altri ACE inibitori in termini di efficacia e di effetti secondari

ii) Sul fenomeno dell’«inerzia» dei medici per quanto riguarda i nuovi pazienti

iii) Sulla propensione al cambiamento dei pazienti sottoposti a trattamento continuativo

iv) Sulle iniziative promozionali

4) Sul secondo capo della prima censura, vertente sull’importanza eccessiva attribuita al criterio del prezzo nell’analisi del mercato, e sulla terza censura, dedotta in subordine, vertente sul fatto che l’analisi econometrica della Commissione sarebbe viziata

5) Conclusione

[ omissis ]

[ omissis ]

[ omissis ]

1) Argomenti delle parti

[ omissis ]

2) Giudizio del Tribunale

1) Sulla violazione della nozione di infrazione unica

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

2) Sul cumulo delle ammende ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

1) Sulla rilevanza delle vendite del circuito ospedaliero

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

2) Sull’insufficienza della motivazione del calcolo del valore delle vendite

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

3) Sull’ambito geografico del valore delle vendite

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

1) Argomenti delle parti

[ omissis ]

2) Giudizio del Tribunale

1) Sul momento iniziale delle infrazioni

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

2) Sulla data di cessazione delle infrazioni

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

1) Argomenti delle parti

[ omissis ]

2) Giudizio del Tribunale

«Le società produttrici di medicinali generici hanno accettato di non vendere Perindopril generico nell’area geografica interessata da ciascun accordo, e non hanno quindi realizzato alcuna vendita nell’area geografica interessata. Alle società produttrici di medicinali generici si dovrebbe quindi applicare il punto 37 degli orientamenti [per il calcolo delle ammende]. Il punto 37 di tali orientamenti consente alla Commissione di discostarsi dalla metodologia generale degli orientamenti [per il calcolo delle ammende] a causa delle specificità di un determinato caso o della necessità di raggiungere un livello dissuasivo in un caso particolare».
«Secondo il regolamento n. 1/2003 e gli orientamenti [per il calcolo delle ammende], l’ammenda deve dipendere dai seguenti fattori: i) la gravità dell’infrazione, ii) la sua durata; iii) qualsiasi circostanza aggravante o attenuante e iv) la necessità di ottenere un effetto dissuasivo. La Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ritiene che, nel caso di specie e alla luce delle specificità del caso, l’importo del trasferimento di valore ricevuto dalle società produttrici di medicinali generici fornisce indicazioni importanti riguardo a tali fattori».

1) Sulla mancata considerazione delle specificità della Servier

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

2) Sulla durata del procedimento amministrativo

i) Argomenti delle parti

[ omissis ]

ii) Giudizio del Tribunale

«La Commissione ritiene di aver rispettato tutti gli obblighi di legge riguardanti la durata del procedimento amministrativo. Nel caso di specie, la Commissione ha avviato la sua indagine ex officio il 24 novembre 2008. La Decisione è stata adottata il 9 luglio 2014. La Decisione ha già sottolineato le numerose misure adottate nel corso dell’indagine (…) Secondo la Commissione, la portata e l’importanza del caso – a livello sia delle varie pratiche oggetto dell’indagine che del numero di imprese e di autorità coinvolte – contribuiscono a spiegare la durata dell’indagine. La Commissione sottolinea che la Decisione era destinata a tredici imprese, riguardava l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, sei infrazioni e due definizioni di mercato e necessitava dell’analisi di una consistente documentazione. La Commissione ha inviato più di 200 [richieste di informazioni], eseguito l’ispezione di 6 imprese, organizzato più di 15 riunioni di lavoro con le imprese interessate e costituito un fascicolo contenente più di 11000 voci (…)».
«(…) In ogni caso, le pratiche del caso di specie, aventi ad oggetto un’esclusione del mercato in cambio di un trasferimento di valore, non possono essere considerate, per quanto riguarda l’irrogazione delle ammende, giuridicamente complesse e la loro illegittimità era prevedibile per le parti».

IV. Conclusione generale

V. Sulle spese

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

Gervasoni

Bieliūnas

Madise

Da Silva Passos

Kowalik-Bańczyk

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2018.

Firme

[ omissis ]

(*1) Lingua processuale: il francese.

(

i

) «Il punto 170 del presente testo è stato oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale».

(

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