Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 settembre 2016.

Priimta 2016-09-29 · ECLI:EU:C:2016:732 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-492/14
Teismas
Court of Justice
Data
2016-09-29
ECLI
ECLI:EU:C:2016:732
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjasC. ToaderTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasY. BotKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

29 settembre 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Normative regionali che impongono la gratuità della distribuzione, sulle reti situate nella regione in questione, dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili — Differenziazione in funzione della provenienza dell’elettricità verde — Articoli 28 e 30 CE — Libera circolazione delle merci — Direttiva 2001/77/CE — Articoli 3 e 4 — Meccanismi nazionali di sostegno alla produzione di energia verde — Direttiva 2003/54/CE — Articoli 3 e 20 — Direttiva 96/92/CE — Articoli 3 e 16 — Mercato interno dell’energia elettrica — Accesso alle reti di distribuzione a condizioni tariffarie non discriminatorie — Obblighi di servizio pubblico — Mancanza di proporzionalità»

Nella causa C‑492/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, Belgio) con decisione del 2 settembre 2014, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2014, nel procedimento

Essent Belgium NV

contro

Vlaams Gewest,

Inter-Energa,

IVEG,

Infrax West,

Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE),

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG),

con l’intervento di:

Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA),

Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO),

Intercommunale Vereniging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem),

Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA),

Iverlek,

Gaselwest CVBA,

Sibelgas CVBA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2001/77/CE

«(1)

Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest’ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell’ambito del mercato interno dell’elettricità.

(...)

«La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia».
«1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all’obiettivo.
«Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato [CE], la Commissione [europea] valuta l’applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato».
«1. Mantenendo inalterata l’affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi possono inoltre prevedere un accesso prioritario alla rete dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Nel trattamento degli impianti di produzione i gestori delle reti di trasmissione danno la priorità a impianti di produzione che utilizzano fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento del sistema elettrico nazionale.

(...)

(...)

Se del caso, gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o fanno obbligo ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di garantire che la tariffazione per la trasmissione e la distribuzione di elettricità proveniente da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie all’allacciamento dell’impianto alla rete. Tali vantaggi in termini di costi potrebbero derivare dall’uso diretto della rete a basso voltaggio.

(...)».

Direttiva 96/92/CE

«(3)

considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero incidere sulla piena applicazione del trattato, in particolare delle disposizioni relative al mercato interno e alla concorrenza;

(...)

(...)

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione delle reti».
«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

(...)

(...)».

«1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di conseguire un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, e non discriminano tra esse per quanto riguarda i loro diritti o obblighi. (...)
«2. In ogni caso [il gestore della rete di distribuzione] non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.
«Per l’organizzazione dell’accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere tra le procedure di cui all’articolo 17 e/o all’articolo 18. Entrambe le procedure si svolgono secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori».

Direttiva 2003/54

«(2)

L’esperienza nell’attuazione [della direttiva 96/92] dimostra i vantaggi che il mercato interno dell’energia elettrica può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatorie mediante l’accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi».
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

(...)

(...)».

«1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e dal punto di vista ambientale sostenibile, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

(...)

(...)

(...)».

«(...)

(...)

(...)».

«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».

«(...)

(...)

(...)».

La normativa fiamminga

La legge regionale sull’energia elettrica

«Ai sensi della presente legge regionale, si intende per:

1 o

“distribuzione”: la trasmissione di energia elettrica su reti di distribuzione per la fornitura ai clienti;

2°

“rete di distribuzione”: un insieme di collegamenti in una zona geograficamente delimitata con una tensione nominale pari o inferiore a 70 kV e le relative stazioni di trasformazione, di comando, di distribuzione e secondarie e le altre strutture ausiliarie, che sono necessarie per la distribuzione di elettricità a livello regionale o locale;

(…)».

«Il gestore della rete espleta gratuitamente tutte le attività necessarie per la distribuzione di elettricità verde, ad eccezione del collegamento con la rete di distribuzione.

Il Governo fiammingo può limitare il regime di cui al primo paragrafo».

I decreti sulla promozione della produzione di elettricità verde

«Ogni fornitore comunica mensilmente, per cliente e per periodo di tariffa di rete ai gestori di rete interessati, la quantità di elettricità trasportata mediante la rispettiva rete di distribuzione e prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili elencate all’articolo 8, paragrafo 1.

Il gestore della rete svolge gratuitamente i compiti menzionati all’articolo 15 della legge regionale sull’elettricità, sulla base della comunicazione obbligatoria di cui al paragrafo precedente.

Quanto all’elettricità prodotta al di fuori della Regione fiamminga, l’ente competente per il rilascio di certificati di elettricità verde per il luogo di produzione interessato rilascia all’autorità di regolamentazione un certificato che garantisce che detta elettricità è stata prodotta da una fonte rinnovabile compresa nell’elenco di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ed è destinata ad un cliente finale nelle Fiandre.

(...)».

«§ 1. Ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, della legge regionale sull’energia elettrica, la distribuzione gratuita, di cui all’articolo 15, primo comma, della legge medesima, è limitata all’immissione di elettricità prodotta dagli impianti di produzione collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga.

§ 2. Un fornitore di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, citate all’articolo 8, non inserisce nella fattura intermedia o nel conto finale rimesso al cliente finale di tale elettricità alcuna spesa relativa alla distribuzione dell’elettricità, di cui all’articolo 15, primo comma.

(...)».

«§ 1. Ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, della legge regionale sull’energia elettrica, la distribuzione gratuita, di cui all’articolo 15, primo comma, della legge medesima, è limitata all’elettricità fornita ai clienti finali collegati ad una rete di distribuzione situata nella Regione fiamminga e prodotta da una fonte energetica rinnovabile, ai sensi dell’articolo 15, in un impianto di produzione che immette direttamente la propria elettricità in una rete di distribuzione situata in Belgio.

§ 2. Un fornitore di elettricità, come quella di cui al § 1, non inserisce nel conto finale rimesso al cliente finale dell’elettricità alcuna spesa relativa alla distribuzione dell’elettricità, di cui all’articolo 15, primo comma, della legge regionale sull’energia elettrica.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se gli articoli 28 e 30 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro – nella fattispecie la legge regionale [relativa all’energia elettrica], in combinato disposto con il decreto del 4 aprile 2003 (...) – che limita la distribuzione gratuita di elettricità verde all’immissione di elettricità prodotta da impianti di produzione collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga ed esclude dalla distribuzione gratuita l’elettricità prodotta da impianti di produzione non collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Nel merito

Considerazioni preliminari

Sulla direttiva 2001/77

Sulle direttive 96/92 e 2003/54

Sugli articoli 28 e 30 CE

Sul principio di proporzionalità

Sull’articolo 12 CE

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli articoli 28 e 30 CE nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 16 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a normative quali il besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 (decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo fiammingo del 28 settembre 2001), del 4 aprile 2003, e il besluit van de Vlaamse regering inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), del 5 marzo 2004, le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale regime, il primo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione nelle suddette reti di distribuzione e, il secondo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da tali impianti in reti di distribuzione situate nello Stato membro al quale appartiene detta regione.

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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