Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015.

Priimta 2015-10-22 · ECLI:EU:C:2015:718 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-264/14
Teismas
Court of Justice
Data
2015-10-22
ECLI
ECLI:EU:C:2015:718
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasT. von DanwitzTeisėjasD. ŠvábyTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasE. JuhászTeisėjasC. VajdaGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 ottobre 2015 (

*

)

«Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 135, paragrafo 1, lettere da d) a f) — Servizi a titolo oneroso — Operazioni di cambio della valuta virtuale “bitcoin” contro valuta tradizionale — Esenzione»

Nella causa C‑264/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), con decisione del 27 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2014, nel procedimento

Skatteverket

contro

David Hedqvist,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Šváby, A. Rosas (relatore), E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2015,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«1. Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(…)

(…)».

«Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».
«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».
«1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(…)

(…)».

Il diritto svedese

Fatti e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che le operazioni indicate come cambio di valuta virtuale contro valuta tradizionale e viceversa, effettuato dietro un corrispettivo che il fornitore della prestazione integra all’atto della determinazione dei tassi di cambio, costituiscono prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che siffatte prestazioni di servizi non ricadono nella sfera di applicazione di tali disposizioni.

Firme

(

*

) Lingua processuale: lo svedese.

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