Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 marzo 2015.

Priimta 2015-03-19 · ECLI:EU:C:2015:184 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-286/13
Teismas
Court of Justice
Data
2015-03-19
ECLI
ECLI:EU:C:2015:184
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasR. Silva de LapuertaPirmininkasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjas · pranešėjasA. ArabadjievTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisV. Tourrès
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 marzo 2015 (*1)

Indice

Fatti

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Conclusioni delle parti

Sull’impugnazione

Sul primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa a causa di errori di procedura

Sul primo capo del primo motivo, concernente l’autorizzazione data alla Commissione di invocare per la prima volta dinanzi al Tribunale elementi di prova figuranti nel fascicolo amministrativo

Sul secondo capo del primo motivo, concernente la ricevibilità di un elemento di prova prodotto dalle società Dole durante l’udienza dinanzi al Tribunale

Sul terzo capo del primo motivo, vertente sul rigetto da parte del Tribunale dell’allegato C.7 alla replica in quanto irricevibile

Sul quarto capo del primo motivo, relativo ad una violazione del principio della parità delle armi

Sul quinto capo del primo motivo, vertente sull’accertamento dei fatti da parte del Tribunale

Sul secondo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti relativi al contesto economico dell’infrazione

Argomenti delle società Dole

Giudizio della Corte

Sul terzo motivo, vertente su una valutazione insufficiente di elementi di prova

Sul primo capo del terzo motivo, relativo all’assenza di motivi sufficienti che consentano di confermare il calcolo delle quote di mercato effettuato dalla Commissione

Sul secondo e terzo capo del terzo motivo, relativi all’assenza di individuazione precisa degli elementi delle comunicazioni di pretariffazione e dei fattori di tariffazione costituenti una restrizione della concorrenza

Sul quarto capo del terzo motivo, vertente sulle responsabilità dei dipendenti coinvolti nelle comunicazioni di pretariffazione

Sul quinto capo del terzo motivo, relativo alla qualificazione delle comunicazioni di pretariffazione come costituenti una restrizione della concorrenza per oggetto

Sul quarto motivo, vertente su un calcolo erroneo dell’ammenda

Sul primo capo del quarto motivo, vertente sulla presa in considerazione di vendite a società che non erano coinvolte nell’infrazione dedotta

Sul secondo capo del quarto motivo, vertente sulla doppia presa in considerazione di talune vendite

Sulle spese

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo delle banane — Coordinamento nella fissazione dei prezzi di riferimento — Obbligo di motivazione — Motivazione tardiva — Presentazione tardiva di elementi di prova — Diritti della difesa — Principio della parità delle armi — Principi che disciplinano l’accertamento dei fatti — Snaturamento dei fatti — Valutazione degli elementi di prova — Struttura del mercato — Obbligo per la Commissione di precisare gli elementi degli scambi di informazioni costituenti una restrizione della concorrenza per oggetto — Onere della prova — Calcolo dell’ammenda — Presa in considerazione delle vendite di controllate non coinvolte nell’infrazione — Doppio conteggio di vendite delle medesime banane»

Nella causa C‑286/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 maggio 2013,

Dole Food Company Inc ., con sede in Westlake Village (Stati Uniti),

Dole Fresh Fruit Europe , già Dole Germany OHG, con sede in Amburgo (Germania),

rappresentate da J.‑F. Bellis, avvocato,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea , rappresentata da M. Kellerbauer e P. Van Nuffel, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 ottobre 2014,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato il disposto dell’articolo 81 [CE] partecipando ad una pratica concordata consistente nel coordinare i prezzi di riferimento per le banane:

(…)

L’infrazione riguardava i seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

Articolo 2

Per l’infrazione a cui ci si riferisce all’articolo 1, le seguenti ammende sono inflitte:

(...)».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Conclusioni delle parti

Sull’impugnazione

Sul primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa a causa di errori di procedura

Sul primo capo del primo motivo, concernente l’autorizzazione data alla Commissione di invocare per la prima volta dinanzi al Tribunale elementi di prova figuranti nel fascicolo amministrativo

Sul secondo capo del primo motivo, concernente la ricevibilità di un elemento di prova prodotto dalle società Dole durante l’udienza dinanzi al Tribunale

Sul terzo capo del primo motivo, vertente sul rigetto da parte del Tribunale dell’allegato C.7 alla replica in quanto irricevibile

Sul quarto capo del primo motivo, relativo ad una violazione del principio della parità delle armi

Sul quinto capo del primo motivo, vertente sull’accertamento dei fatti da parte del Tribunale

Sul secondo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti relativi al contesto economico dell’infrazione

Argomenti delle società Dole

Giudizio della Corte

Sul terzo motivo, vertente su una valutazione insufficiente di elementi di prova

Sul primo capo del terzo motivo, relativo all’assenza di motivi sufficienti che consentano di confermare il calcolo delle quote di mercato effettuato dalla Commissione

Sul secondo e terzo capo del terzo motivo, relativi all’assenza di individuazione precisa degli elementi delle comunicazioni di pretariffazione e dei fattori di tariffazione costituenti una restrizione della concorrenza

Sul quarto capo del terzo motivo, vertente sulle responsabilità dei dipendenti coinvolti nelle comunicazioni di pretariffazione

Sul quinto capo del terzo motivo, relativo alla qualificazione delle comunicazioni di pretariffazione come costituenti una restrizione della concorrenza per oggetto

Sul quarto motivo, vertente su un calcolo erroneo dell’ammenda

Sul primo capo del quarto motivo, vertente sulla presa in considerazione di vendite a società che non erano coinvolte nell’infrazione dedotta

Sul secondo capo del quarto motivo, vertente sulla doppia presa in considerazione di talune vendite

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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