Ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 marzo 2013.

Priimta 2013-03-07 · ECLI:EU:C:2013:157 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Teismas
Court of Justice
Data
2013-03-07
ECLI
ECLI:EU:C:2013:157
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
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ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

7 marzo 2013 (*1)

«Impugnazione — Procedimento sommario — Operazioni di concentrazione di imprese — Mercato europeo dell’energia elettrica — Acquisizione del controllo della Segebel SA da parte della EDF — Decisione che dichiara compatibile con il mercato comune l’operazione di concentrazione, a condizione che siano rispettati gli impegni assunti dalla EDF — Rifiuto da parte della Commissione di concedere alla EDF la proroga del termine fissato per onorare taluni suoi impegni — Nozioni di urgenza e di danno grave e irreparabile»

Nella causa C-551/12 P(R),

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 novembre 2012,

Électricité de France SA (EDF), con sede in Parigi (Francia), rappresentata da A. Creus Carreras e A. Valiente Martin, abogados,

richiedente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da C. Giolito e S. Noë, in qualità di agenti,

resistente in primo grado,

IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito il primo avvocato generale, sig. N. Jääskinen,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo, fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi al giudice dei procedimenti sommari

«1

Con la decisione C(2009) 9059, del 12 novembre 2009, la Commissione delle Comunità europee ha autorizzato, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [(«il regolamento CE sulle concentrazioni»)] (GU L [24], pag. 1), l’operazione di concentrazione finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo degli attivi dell’impresa belga Segebel da parte della richiedente, [la EDF], a condizione che la richiedente rispettasse due impegni da essa proposti alla Commissione al fine di fugare i dubbi in merito alla compatibilità dell’operazione di concentrazione con il mercato comune (caso COMP/M.5549 – EDF/Segebel).

Ordinanza impugnata

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

Sull’impugnazione

Sulla domanda di provvedimenti provvisori

Sulle spese

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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