Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 novembre 2012.

Priimta 2012-11-06 · ECLI:EU:C:2012:687 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-286/12
Teismas
Court of Justice
Data
2012-11-06
ECLI
ECLI:EU:C:2012:687
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsTeisėjasJ.‑J. KaselGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisA. Impellizzeri
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 novembre 2012 (*1)

«Inadempimento di uno Stato — Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 2 e 6, paragrafo 1 — Regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale dei giudici, dei procuratori e dei notai che abbiano compiuto 62 anni di età — Finalità legittime che giustificano una disparità di trattamento con i lavoratori di età inferiore a 62 anni — Proporzionalità della durata del periodo transitorio»

Nella causa C-286/12,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto 7 giugno 2012,

Commissione europea , rappresentata da J. Enegren e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ungheria , rappresentata da M. Z. Fehér, in qualità di agente,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista l’ordinanza del presidente della Corte del 13 luglio 2012 di trattare la causa mediante procedimento accelerato, conformemente agli articoli 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 133 del regolamento di procedura della Corte,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1 o ottobre 2012,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

(…)».

Il diritto ungherese

«Se il giudice raggiunge l’età generalmente prevista per il beneficio della pensione di vecchiaia dall’articolo 26, paragrafo 2, della Legge fondamentale entro il 1 o gennaio 2012, le sue funzioni cessano il 30 giugno 2012. Se egli raggiunge l’età generalmente prevista per il beneficio della pensione di vecchiaia dall’articolo 26, paragrafo 2, della Legge fondamentale tra il 1 o gennaio ed il 31 dicembre 2012, le sue funzioni cessano il 31 dicembre 2012».
«Se il procuratore raggiunge l’età generalmente prevista per il beneficio della pensione di vecchiaia dall’articolo 29, paragrafo 3, della Legge fondamentale entro il 1 o gennaio 2012, le sue funzioni cessano il 30 giugno 2012. Se egli raggiunge l’età generalmente prevista per il beneficio della pensione di vecchiaia dall’articolo 29, paragrafo 3, della Legge fondamentale tra il 1 o gennaio ed il 31 dicembre 2012, le sue funzioni cessano il 31 dicembre 2012».
«Ha diritto alla pensione di vecchiaia della previdenza sociale, a partire da 62 anni, chiunque abbia compiuto almeno 20 anni di servizio».
«L’età che dà diritto alla pensione di vecchiaia della previdenza sociale è stabilita come segue:

«a)

abbia raggiunto l’età limite per il pensionamento, quale definita al paragrafo 1 supra, corrispondente al suo anno di nascita (…), e

(…)».

Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Argomenti delle parti

Sulla discriminazione

Sulla giustificazione della discriminazione

Sul carattere appropriato e necessario delle disposizioni nazionali di cui trattasi

Sulla coerenza del regime

Giudizio della Corte

Sull’oggetto del ricorso

Nel merito del ricorso

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.