Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 luglio 2014.

Priimta 2014-07-17 · ECLI:EU:C:2014:2081 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-141/12
Teismas
Court of Justice
Data
2014-07-17
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2081
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasC. ToaderTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nelle cause riunite C‑141/12 e C‑372/12,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Middelburg (C‑141/12) e dal Raad van State (C‑372/12) (Paesi Bassi), con decisioni, rispettivamente, del 15 marzo 2012 e del 1° agosto 2012, pervenute in cancelleria il 20 marzo 2012 e il 3 agosto 2012, nei procedimenti

YS (C‑141/12)

contro

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ,

e

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C‑372/12)

contro

M,

S,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

Motivazione della sentenza

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«(25) considerando che i principi di tutela si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone (...) responsabili del trattamento, obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all’autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato e, dall’altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati, e chiederne la rettifica, o di opporsi al trattamento in talune circostanze;

(...)

(41) considerando che una persona deve godere del diritto d’accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento, per poter verificare, in particolare, la loro esattezza e la liceità del trattamento; (...)».

«Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

a) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi:

b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;

c) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato».

«Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell’articolo (...) 12 (...), qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:

(...)

d) della prevenzione, della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; (...)

f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l’esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e);

g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui».

Il diritto dei Paesi Bassi

«L’interessato ha diritto di chiedere al responsabile, liberamente e senza costrizione e ad intervalli ragionevoli, che gli sia comunicato se dati personali che lo riguardano sono oggetto di trattamento. Il responsabile comunica per iscritto all’interessato, entro il termine di quattro settimane, se dati personali che lo riguardano sono trattati.

Se dati siffatti sono trattati, la comunicazione contiene un’esposizione completa dei medesimi in forma intelligibile, una descrizione della finalità o delle finalità del trattamento, un’indicazione delle categorie di dati trattati e un’indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari ai quali i dati sono comunicati, nonché le informazioni disponibili sull’origine dei dati».

Cause principali e questioni pregiudiziali

La causa C‑141/12

«1) Se i dati contenuti nella minuta relativa alla persona interessata e che riguardano tale persona siano dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva [95/46].

2) Se l’analisi giuridica contenuta nella minuta sia un dato personale ai sensi della disposizione sopra menzionata.

3) Qualora la Corte confermi che i dati di cui sopra sono dati personali, se l’incaricato del trattamento/l’organo che li elabora sia dunque tenuto a consentire l’accesso a detti dati, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva [95/46] e dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta.

4) Se, in siffatto contesto, la persona interessata a questo riguardo possa anche invocare direttamente l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della [Carta] e, in tal caso, se l’inciso in esso contenuto “nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza” del processo decisionale debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso alla minuta può essere negato per tale motivo.

5) Allorché la persona interessata chieda di prendere visione della minuta, se l’incaricato del trattamento/l’organo che li elabora debba fornire una copia di tale documento per soddisfare il diritto di accesso».

La causa C‑372/12

La controversia riguardante M

La controversia riguardante S

«1) Se l’articolo 12, lettera a), secondo trattino, della direttiva [95/46] debba essere interpretato nel senso che esiste un diritto ad ottenere una copia dei documenti in cui sono trattati dati personali, o se sia sufficiente che venga fornita un’esposizione completa in forma intelligibile dei dati personali trattati nei documenti in questione.

2) Se i termini “diritto di accedere”, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che esiste un diritto ad ottenere una copia dei documenti in cui siffatti dati personali sono trattati, o se sia sufficiente che venga fornita un’esposizione completa in forma intelligibile dei dati personali trattati in detti documenti, ai sensi dell’articolo 12, lettera a), secondo trattino, della [direttiva 95/46].

3) Se l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), [della Carta], sia rivolto anche agli Stati membri dell’Unione nella misura in cui essi diano attuazione al diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

4) Se la conseguenza che, per effetto dell’accesso alla minuta, in essa non vengono più esposti i motivi dell’adozione di una determinata decisione, il che non favorisce il sereno dibattito interno in seno all’organo interessato né il regolare processo decisionale, configuri un interesse legittimo della riservatezza ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della [Carta].

5) Se un’analisi giuridica, come quella contenuta in una minuta, possa essere considerata come un dato personale ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva [95/46].

6) Se rientri nella salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva [95/46], anche l’interesse ad un sereno dibattito interno in seno all’organo interessato. In caso di risposta negativa a tale questione, se siffatto interesse possa essere ricompreso nell’articolo 13, paragrafo 1, lettere d) o f), della direttiva».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione nella causa C‑141/12 nonché sulla quinta questione nella causa C‑372/12, relative alla nozione di «dati personali»

Sulla sesta questione nella causa C‑372/12, relativa alla possibilità di limitare il diritto di accesso

Sulla terza e sulla quinta questione nella causa C‑141/12 e sulla prima e sulla seconda questione nella causa C‑372/12, relative alla portata del diritto di accesso

Sulla quarta questione nella causa C‑141/12 nonché sulla terza e sulla quarta questione nella causa C‑372/12, relative all’articolo 41 della Carta

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato nel senso che i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, quale la «minuta» discussa nel procedimento principale, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli è incaricato di redigere nell’ambito del procedimento precedente all’adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo, e, eventualmente, i dati che figurano nell’analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono «dati personali» ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non può invece ricevere, di per sé, la stessa qualificazione.

2) L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 e l’articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorità amministrative nazionali ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di tale direttiva. Perché questo diritto sia soddisfatto, è sufficiente che al richiedente sia consegnata un’esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, così da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla direttiva medesima.

3) L’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che il richiedente un titolo di soggiorno non può invocare tale disposizione nei confronti delle autorità nazionali.

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