Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013.

Priimta 2013-09-26 · ECLI:EU:C:2013:591 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-539/11
Teismas
Court of Justice
Data
2013-09-26
ECLI
ECLI:EU:C:2013:591
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasU. LõhmusTeisėjasM. SafjanTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

26 settembre 2013 (*1)

«Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Sanità pubblica — Ottici — Normativa regionale che assoggetta ad autorizzazione l’apertura di nuovi esercizi di ottica — Limiti geografici e demografici — Giustificazione — Idoneità a raggiungere l’obiettivo perseguito — Coerenza — Proporzionalità»

Nella causa C‑539/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Italia), con decisione del 13 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2011, nel procedimento

Ottica New Line di Accardi Vincenzo

contro

Comune di Campobello di Mazara,

e nei confronti di:

Fotottica Media Vision di Luppino Natale Fabrizio e C. S.n.c.,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore), U. Lõhmus, M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 gennaio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«L’esclusione dei servizi sanitari dall’ambito della presente direttiva dovrebbe comprendere i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti».
«La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi».
«La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

(...)

Diritto italiano

«1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di ottico da parte della competente autorità comunale oltre al possesso dell’iscrizione nell’apposito registro speciale di cui all’articolo 71 della legge regionale 1 o settembre 1993, n. 25, si tiene conto del rapporto tra residenti e esercizi di ottica, per assicurare una razionale distribuzione dell’offerta nel territorio. Tale rapporto è stabilito in un esercizio di ottica per ogni fascia di popolazione di 8000 residenti. La distanza tra un esercizio e l’altro non deve essere inferiore a 300 metri. I limiti suddetti non si applicano agli esercizi che si trasferiscono da una sede in locazione ad una sede di proprietà o che sono costretti a trasferimento per sfratto o per altri motivi di forza maggiore. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il diritto dell’Unione (…) in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi debba essere interpretato nel senso che corrisponde a un motivo imperativo di interesse generale, correlato alla esigenza di tutelare la salute umana, una disciplina interna – nella specie, l’articolo 1 della legge [regionale] n. 12/2004 – che subordini l’insediamento degli esercizi di ottica nel territorio di uno Stato membro (nella specie, su parte di detto territorio) a limiti di densità demografica e di distanza tra gli esercizi, limiti che in astratto configurerebbero una violazione delle fondamentali libertà sopra richiamate;

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sull’esistenza di una limitazione per la libertà di stabilimento

Sulla giustificazione della restrizione alla libertà di stabilimento

purché le autorità competenti si avvalgano delle facoltà offerte dalla normativa di cui trattasi in maniera adeguata, rispettando criteri trasparenti e oggettivi, al fine di realizzare in modo coerente e sistematico le finalità perseguite da detta normativa, attinenti alla tutela della salute nell’intero territorio di cui trattasi, circostanza che sarà compito del giudice nazionale accertare.

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa regionale, come quella oggetto del procedimento principale, che pone limiti al rilascio delle autorizzazioni per l’apertura di nuovi esercizi di ottica, prevedendo che:

purché le autorità competenti si avvalgano delle facoltà offerte dalla normativa di cui trattasi in maniera adeguata, rispettando criteri trasparenti e oggettivi, al fine di realizzare in modo coerente e sistematico le finalità perseguite da detta normativa, attinenti alla tutela della salute nell’intero territorio di cui trattasi, circostanza che sarà compito del giudice nazionale accertare.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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