Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2013.

Priimta 2013-09-19 · ECLI:EU:C:2013:574 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-435/11
Teismas
Court of Justice
Data
2013-09-19
ECLI
ECLI:EU:C:2013:574
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjasM. BergerTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasE. LevitsTeisėjas · pranešėjasJ.‑J. KaselGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 settembre 2013 (*1)

«Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Brochure di vendita contenente false informazioni — Qualifica di “pratica commerciale ingannevole” — Ipotesi in cui al professionista non possa essere contestata alcuna violazione dell’obbligo di diligenza»

Nella causa C‑435/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 5 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 26 agosto 2011, nel procedimento

CHS Tour Services GmbH

contro

Team4 Travel GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits e J.‑J. Kasel (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 giugno 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(6)

La presente direttiva ravvicina (…) le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori (…) Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un’operazione tra professionisti. (…)

(…)

(…)

«La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori».
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

(…)

(…)».

«1. La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.
«1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

e

(…)

o

«È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

(…)».

Il diritto austriaco

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 5 della [direttiva sulle pratiche commerciali sleali] debba essere interpretato nel senso che, in caso di pratiche commerciali ingannevoli ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, sia inammissibile un esame specifico dei criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), [della direttiva medesima]».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), va interpretata nel senso che, nell’ipotesi in cui una pratica commerciale soddisfi tutti i criteri enunciati all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva per poter essere qualificata come pratica ingannevole nei confronti del consumatore, non occorre verificare se tale pratica sia parimenti contraria alle norme di diligenza professionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva medesima perché essa possa essere legittimamente ritenuta sleale e, pertanto, essere vietata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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